RVAV.0_Relazione introduttiva

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Attività di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi. Produzione di
beni in plastica riciclata
INDICE
1.
PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA ____________________________________ 2
2.
BREVE DESCRIZIONE IMPRENDITORIALE DELL’INIZIATIVA ______________ 3
3.
BREVE DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO _______________________ 6
4.
CONSIDERAZIONI SULL’APPLICABILITÀ DELLA PARTE I DEL D.LGS.
N.152/2006 _______________________________________________________ 8
5.
CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ______________ 10
Ing. Antonello LATTARULO
Verifica di assoggettabilità a procedura di valutazione impatto
ambientale
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1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
La “Pipeplast s.r.l.” è iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari (sezione ordinaria) al n. R.E.A. BA 513309,
C.F. e Partita I.V.A. 06835200723 (cfr. RVAV.5 – Documento n.1) ed opera nel campo della
produzione di beni in plastica con la particolarità di utilizzare, come materia prima in ingresso, rifiuti
di plastica, in particolare in polietilene, provenienti dagli impianti che effettuano la selezione e
cernita preliminare dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, dai circuiti
di raccolte dei rifiuti speciali non pericolosi, ecc..
La società “Pipeplast s.r.l.” dispone di una sede operativa ubicata nella zona industriale del
Comune di Monopoli (BA) alla Via Baione, Z.I. di circa 16.125,00m2 all’interno della quale è già
legittimata ad effettuare la propria attività di trasformazione di rifiuti speciali non pericolosi in
materia prima seconda conforme alle specifiche UNIPLAST – UNI 10667 e produzione di beni in
plastica riciclata dalla Provincia di Bari in quanto l’azienda è iscritta al n.521 del registro provinciale
ex art.214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. L’iscrizione è avvenuta ex Determinazione
Dirigenziale n.5907/2013 del 31/07/2013 (cfr. RVAV.5 – Documento n.3) successivamente
integrata con Determinazione Dirigenziale n.2555 del 02/04/2014 (cfr. RVAV.5 – Documento n.2).
Nello specifico, l’attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi recuperabili effettuata
all’interno del predetto opificio è inquadrabile come attività di recupero effettivo ed oggettivo di
rifiuti in plastica/polietilene prevista dai punti 6.1 e 6.2 dell’Allegato I – Suballegato I del D.M.A. 5
febbraio 1998 con il limite massimo di 6.000 t/anno per l’attività di messa in riserva (cd. Attività
R.13 dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) e 3.000 t/anno per l’attività di
trasformazione di rifiuti in materie plastiche (sottoforma di granuli di polietilene) (cd. Attività R.3
dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.).
All’interno dell’opificio in questione l’azienda effettua anche la produzione e
commercializzazione di beni in polietilene utilizzando prevalentemente materie prime secondarie
da riciclo di plastica post consumo costituiti da tubi per il trasporto di fluidi, film per imballaggio,
sacchetti, ecc..
Il provvedimento di integrazione dell’iscrizione costituito dalla Determinazione Dirigenziale del
02 /04/2014 (cfr. RVAV.5 – Documento n.2) prescriveva di conseguire il parere sulla valutazione
d’impatto ambientale la cui ottemperanza ha dato origine alla presente istanza di verifica di non
assoggettabilità a VIA.
Stante il predetto obbligo ed alla luce del crescente numero di clienti che l’azienda registra
nell’ultimo periodo, quest’ultima intende sfruttare appieno gli impianti esistenti con una previsione
di produzione di materie prime secondarie costituite da plastica/polietilene da riciclo non superiore
a 50 t/giorno prevedendo un pieno utilizzo degli impianti ovvero un ciclo produttivo full time di 24
ore/giorno per 365 giorni/anno.
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2. BREVE DESCRIZIONE IMPRENDITORIALE DELL’INIZIATIVA
Come affermato in precedenza (cfr. Cap.1), la società “Pipeplast s.r.l.”, iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari al n. 06835200723 (cfr. RVAV.5 –
Documento n.1), con sede operativa ubicata nella zona industriale del Comune di Monopoli (BA)
alla Via Baione, Z.I. con la presente istanza intende ottemperare alla prescrizione, ex
Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale del
18/04/2014 (cfr. RVAV.5 – Documento n.2) di integrazione della Determinazione Dirigenziale
n.5907/2013 del 31/07/2013 di iscrizione al n.521 del Registro provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi (cfr. RVAV.5 – Documento n.3), di richiesta di
parere sull’impatto ambientale ex Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. per l’esercizio della
propria piattaforma di recupero rifiuti speciali non pericolosi.
L’attività e l’opificio in questione sono condotti in locazione dalla “Pipeplast s.r.l.” in quanto
essa ha:
Rilevato in affitto dalla ditta della “Irplast SpA” parte dell’opificio ubicato in Monopoli
(BA) alla Via Baione, Z.I. allibrato in catasto urbano Fg.4 p.lle 149 – 415 – 417 giusta
dichiarazione del proprietario alla disponibilità del suolo all’attività di recupero rifiuti
(cfr. RVAV.5 – Documento n.16);
Rilevato in affitto dalla ditta della “Adriano Rivoli SpA” parte dell’opificio ubicato in
Monopoli (BA) alla Via Baione, Z.I. allibrato in catasto urbano Fg.4 p.lle 416 - 418 e
giusta dichiarazione del proprietario alla disponibilità del suolo all’attività di recupero
rifiuti (cfr. RVAV.5 – Documento n.17);
Rilevato in affitto il ramo di azienda di produzione di manufatti in plastica dalla ditta
della “Irplast SpA” svolta all’interno dell’opificio ubicato in Monopoli (BA) alla Via
Baione, Z.I. giusto contratto rep.n.178464 del 02 luglio 2009 registrato a Bari il
27/07/2009 al n.15968 (cfr. RVAV.5 – Documento n.6).
La piattaforma in oggetto si estende per circa 16.125,00m2 e ha come scopo la gestione e
l’esercizio di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato per la produzione e la vendita
di manufatti in materiale plastico in genere basato su processo di lavorazione conforme alle
disposizioni ex Par.6.1 e 6.2 del Suballegato 1 dell’Allegato 1 del DMA 5 febbraio 1998.
Si effettuano essenzialmente trattamenti fisici propedeutici alla produzione di materie prime
secondarie partendo dalle tipologie di rifiuti in plastica/polietilene recuperabili provenienti dalle
raccolte differenziate di rifiuti solidi urbani o effettuate presso attività industriali, artigianali,
commerciali e agricole ad essi assimilati.
Dovendo conseguire il parere sulla valutazione d’impatto ambientale che ha dato origine alla
predetta istanza di verifica di non assoggettabilità in riscontro a quanto previsto dalla
Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale del
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02/04/2014 (cfr. RVAV.5 – Documento n.2), si è colta l’occasione per verificare le necessità della
ditta istanza alla data di redazione del presente elaborato.
Attualmente l’azienda ha la necessità di incrementare l’attività di recupero e
trasformazione di rifiuti in plastica/polietilene in materie prime secondarie da impiegarsi per
la produzione di manufatti in plastica da riciclo oltre la soglia delle 10 t/giorno stante le
sempre maggiori richieste di mercato delle predette materie e beni di riciclo.
Ciò premesso, data la tipologia di rifiuti non pericolosi previsti in ingresso all’opificio e la
consistenza delle attività di gestione rifiuti da svolgersi all’interno dello stesso, ai sensi dell’allegato
C della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 l’azienda intende svolgere le attività di seguito riportate per
una capacità massima di 50 t/giorno:
Attività R.13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate
nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono prodotti);
Attività R.12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a
R11 (da attivarsi in caso di futura richiesta di conversione del titolo legittimante la
gestione dei rifiuti speciali non pericolosi da comunicazione ex art.214 e 216 del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii. in autorizzazione ex art.208 del predetto decreto);
Attività R.3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(produzione MPS di plastica).
L’impianto oggetto di studio svolgerà attività da codificarsi nel rispetto di quelle
riconducibili all’All. C della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006, per una capacità annua
complessiva di trattamento di rifiuti non pericolosi, con produzione di materie prime
secondarie in plastica, superiore a quella indicata nella Determinazione Dirigenziale del
Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale del 02/04/2014, ovvero pari a
18.250,00 t/anno (<50 t/giorno).
L’ampliamento dell’attività previsto nella presente istanza di verifica di non
assoggettabilità a VIA prevede un incremento della capacità produttiva complessivamente
già riconosciuta (“R13 – Messa in riserva” – dalle attuali e complessive 6.000,00t/anno a
18.250,00t/anno) unitamente ad un pieno utilizzo degli impianti esistenti prevedendo un
impiego degli stessi per 24 ore/giorno tutti i giorni dell’anno (“R3 – Riciclaggio/recupero
delle sostanze organiche non utilizzate come solventi” dalle attuali e complessive
2.550t/anno a 18.250,00t/anno).
Oltre a questo è prevista la possibilità di completare il ciclo di recupero, in caso di
particolari esigenze o fatti contingenti, presso altri impianti autorizzati. Per questo si
prevede anche di svolgere un’attività qualificata come “R12 – Scambio di rifiuti per
sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” le stesse quantità previste per
l’attività “R13 – Messa in riserva” (18.250,00t/anno).
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Conseguito il parere sulla valutazione d’impatto ambientale, sotto il profilo autorizzatorio, la
gestione dei rifiuti speciali all’interno dell’opificio in oggetto potrà avvenire dopo aver conseguito
un’autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti – Attività R13, R12 ed R3 ex All. C alla Parte IV del D.Lgs.
n.152/2006) ovvero, in alternativa, proseguire a seguito di modifica della comunicazione di inizio di
attività da inoltrarsi alla Provincia di Bari ex art.214 e 216 del predetto decreto (Attività di recupero
di rifiuti speciali non pericolosi ammessi alle procedure semplificate – Attività R13 ed R3 ex All. C
alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006) che tenga conto dell’attività in progetto da svolgersi e nel
rispetto pedissequo delle disposizioni del DMA 5 febbraio 1998.
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3. BREVE DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO
Lo scopo del processo produttivo implementato dalla ditta “Pipeplast s.r.l.”, che si prevede di
ampliare in futuro, è quello di produrre materia prima secondaria costituita da scarti in polietilene e
beni ottenuti da materie di riciclo in sostituzione di plastica/polietilene vergine. I rifiuti in plastica da
avviare a recupero sono costituiti da oggetti in polietilene di diversa tipologia e provenienza
(materiali plastici compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma
con eventuale presenza di rifiuti di altra tipologia) preventivamente cerniti e selezionati in impianti
autorizzati in cui vengono conferiti i rifiuti in plastica derivanti dalla raccolta dei urbani o dagli scarti
a questi assimilabili provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e agricole.
Rispetto alla filiera di recupero della plastica, l’attività che si prevede di svolgere all’interno
dell’opificio esistente qualifica quest’ultimo, ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Solidi Urbani1, come una struttura di Livello 3 ovvero un impianto di recupero effettivo ed oggettivo
di materia mediante la produzione di nuovi manufatti ottenuti da materiali di riciclo.
Le principali fasi che compongono il processo produttivo di recupero di rifiuti in
plastica teso alla produzione di materie prime secondarie ed oggetti ottenuti dall’utilizzo di
plastica da riciclo che la “Pipeplast s.r.l.” svolge, ed intende svolgere in futuro per un
quantitativo di massa trasformata superiore rispetto a quanto non accade attualmente da 10
t/giorno a 50 t/giorno, possono essere riassunti come segue (cfr. RVAV.1.3):
In sintesi, le principali fasi caratterizzanti il processo produttivo di recupero di rifiuti in
plastica con produzione di materie prime secondarie che la “Pipeplast s.r.l.” svolge all’interno
della sua piattaforma, possono essere riassunti come segue e meglio descritti nel diagramma di
flusso seguente:
Attività di gestione rifiuti (recupero plastica per la produzione di granulo da
riciclo):
1
o
Accettazione e scarico dei rifiuti in ingresso;
o
Stoccaggio e movimentazione;
o
Asportazione di sostanze estranee (qualora presenti per liberare il rifiuto da
possibili scorie di qualsiasi tipo che sono venute a contatto con il manufatto da
riutilizzare);
o
Tritatura (per ottenere pezzi di grandezza non superiore al centimetro quadro
ed agevolare se successive fasi di pulizia);
Parte II - O.4 - Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato – par.2.5.2
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o
Lavaggio, vagliatura, asciugatura e strizzatura (per pulire i pezzi di plastica
da residui contenuti all’interno degli imballaggi che inizialmente costituivano i
rifiuti di partenza);
o
Densificazione (omogeneizzazione delle masse in lavorazione al fine di
migliorare la qualità del prodotto finale);
o
Granulazione (produzione del polimero da riciclo che, sottoforma di granulo,
potrà, quindi, essere usato per la produzione di un nuovo manufatto);
Produzione di beni in plastica da granulo da riciclo o granulo di plastica vergine:
o
Estrusione (tubazioni);
o
Filmaggio;
o
Produzione di sacchi e sacchetti.
Va sottolineato che, trattandosi di fasi abbastanza semplici, il trattamento in oggetto non
necessita di attrezzature e macchinari dotati di notevole rilevanza tecnologica e si prevede la
produzione di rilasci (fumi, rifiuti, scarichi liquidi, ecc..) di consistenza tale da non creare
inquinamenti ambientali di sorta.
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4. CONSIDERAZIONI SULL’APPLICABILITÀ DELLA PARTE I
DEL D.LGS. N.152/2006
A seguito della recente emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e dei successivi
provvedimenti di rettifica D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 e D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 è stata
riformulata la disciplina sulla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) relativa a
progetti di opere, infrastrutture, impianti, ecc..
Nelle more che la regione recepisca le nuove norme, è necessario, in primis, rifarsi al predetto
decreto legislativo (cfr. art.35 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.), seguendo le disposizioni regionali
vigenti (“Testo coordinato della legge regionale di VIA n. 11/2001 e successive modifiche. “ con la
L.R. 12 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla L.R. 14 giugno 2007, n. 17; L.R. 3 agosto
2007, n. 25; L.R. 31 dicembre 2007, n. 40 disponibile all’indirizzo 5/ecologia/ Default.asp?Id=468
laddove queste non siano in contrasto con la legge nazionale.
In ragione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti speciali attesi in ingresso all’impianto (non
superiori alle 50t/giorno) e delle attività che si ritiene di svolgere, l’iniziativa ricade nell’ambito di
competenza della Parte I del D.Lgs. n.152/2006 restando esclusa dalla procedura di VIA ex art.23
del D.Lgs. n.152/2006 (ex Allegato n.3 – Parte I del D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152) ma soggetta a
procedimento di verifica di assoggettabilità ex art.20 del D.Lgs. n.152/2006 (ex Allegato n.4 – Parte
I del D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152).
Infatti, confrontando l’attività che la ditta “Pipeplast s.r.l.” intende svolgere all’interno del proprio
dell’opificio con le tipologie di attività previste dall’Allegato 4 alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 “, si
riscontra che queste sono da ricondurre al punto 7.z.b – “Impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni
di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.” (in grassetto quanto d’interesse) .
Sulla scorta di quanto precedentemente riportato, ai sensi di quanto previsto dall’art.20
c.5 e 6 del D.Lgs. n.152/2006, si ritiene che l’attività di gestione di rifiuti speciali non
pericolosi oggetto del presente progetto debba essere sottoposta a procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA stante la circostanza che l’attività in progetto (R3 in quantità
maggiore di 10 t/giorno) ricade nel campo di applicazione della parte II del D.Lgs.
n.152/2006.
Sempre confrontando l’attività che la ditta “Pipeplast s.r.l.” si propone di svolgere ex Allegato
IV – della Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dal “Testo coordinato della legge regionale di
VIA n. 11/2001 e successive modifiche” con la L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e dal testo aggiornato del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n.
2614 di approvazione della “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini
dell’attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs.4/2008”, si
riscontra che in attesa della nuova norma regionale di riferimento ed in ottemperanza a quanto
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previsto dall’art.35 c.1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 così come modificato dal D.Lgs. 29
giugno 2010, n.128, restano soggette a procedimento di VIA ed a verifica di assoggettabilità ex
L.R. 12 aprile 2001, n.11 solo quelle espressamente previste nella norma nazionale, sia in termini
di procedimento amministrativo da espletare quanto in termini di soglie di riferimento in merito
all’effettiva applicabilità della l L.R. 12 aprile 2001, n.11.
Ciò premesso, si riscontra che l’attività di gestione rifiuti che la ditta “Pipeplast s.r.l.” si propone
di svolgere è riconducibile ex L.R. 12 aprile 2001, n.11, con autorità competente la Provincia di
Bari, come segue “Attività B.2.aj) impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di
capacità superiore a 10 t/giorno”.
A completamento di quanto affermato in precedenza, si rileva che l’attività in progetto non
ricade nella fattispecie ex L.R. 12 aprile 2001, n.11 – Attività A.2.f)2 in quanto l’attività in progetto
ed oggetto del presente studio di verifica non prevede una potenzialità di recupero non superiore
a 50 t/giorno.
Ciò posto si rappresenta che l’azienda, dovendo, per ragioni di carattere commerciale,
continuare l’attività attualmente svolta, parallelamente alla presente istanza, continuerà a
svolgere l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi non soggetta all’applicazione
della disciplina sull’impatto ambientale ex art.20 del D.Lgs. n.152/2006 subordinando il
potenziamento dell’attività di recupero R3, oltre al soglia delle 10t/giorno e non oltre le 50
t/giorno, nonché l’implementazione della nuova attività di recupero R12 al conseguimento
del prescritto parere sulla presente istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.
2
L.R. 12 aprile 2001, n.11 – Attività A.2.f) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a
D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del d. lgs. 22/1997.
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5. CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
Ai sensi di quanto previsto dell’Allegato 5 alla Parte seconda - Criteri per la Verifica di
assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006, gli elementi minimi da fornire agli enti
competenti per procedere alle opportune valutazioni specifiche per il caso in esame sono le
seguenti:
1. Caratteristiche del progetto: Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate
tenendo conto, in particolare:
-
delle dimensioni del progetto;
-
del cumulo con altri progetti;
-
dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e
disturbi ambientali, del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle
aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in
particolare:
-
dell'utilizzazione attuale del territorio;
-
della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse
naturali della zona;
-
della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle
seguenti zone: a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali; d)
riserve e parchi naturali; e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati
membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE; f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale
fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati; g) zone a forte densità
demografica; h) zone di importanza storica, culturale o archeologica; i) territori con
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale. Gli impatti potenzialmente significativi dei
progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
tenendo conto, in particolare:
-
della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
-
della natura transfrontaliera dell'impatto;
-
dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
-
della probabilità dell'impatto;
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-
della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
La presente “Relazione di Verifica di Assoggettabilità a procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale” è stata redatta con l’obiettivo di valutare gli effetti legati alla realizzazione all’esercizio
dell’impianto di messa in riserva e recupero (plastica) di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi
all’interno dell’opificio ubicato nella zona industriale del Comune di Monopoli (BA) alla C.da Baione
a cui si accede da diversi ingressi carrabili posti sui diversi lati e da due accessi pedonali (cfr.T.1).
Conseguentemente è obbligatorio ottemperare agli obblighi fissati dalla normativa regionale la
quale prevede che per l’attività in oggetto la redazione, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n.152/2006 in
attuazione di quanto previsto dall’art.7 comma 1 lettera a della stessa norma, dei seguenti
elaborati:
Relazione sulle caratteristiche del progetto (cfr. da RVAV.1.1 ad RVAV.1.3);
Relazione sulla localizzazione del progetto (cfr. RVAV.2);
Relazione sull’impatto potenziale (cfr. RVAV. 4.1, 4.2 e 4.3).
La documentazione componente il presente studio di verifica di assoggettabilità è stata
redatta con l’obiettivo di rispondere alle richieste della normativa nazionale, e per le parti
non in contrasto, a quelle della legge regionale vigente partendo dalle informazioni messe a
disposizione dello scrivente, con particolare riferimento alla consistenza dell’attività di
gestione rifiuti da condurre, da parte dell’amministratore unico della ditta istante, Sig.
Donato Bufano, il quale accetta il presente studio condividendone i contenuti.
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