Considerazioni sulla commerciabilità e sul valore di

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Considerazioni sulla commerciabilità e sul valore di
Considerazioni sulla commerciabilità e sul valore di beni mobili da intendersi inclusi
nella definizione di attrezzatura da lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Le considerazioni che seguono sono da ritenersi valide per tutti quei beni mobili il cui valore è strettamente
correlato alla definizione di questi come attrezzatura da lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
La definizione di attrezzatura da lavoro non può essere legata solo all’etimologia del termine ma necessita di
una rispondenza secondo i criteri che vengono illustrati di seguito.
Per poter definire un bene attrezzatura da lavoro si deve necessariamente riferirci alle normative vigenti in
materia di sicurezza all’interno dell’ambito lavorativo in particolare al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., Attuazione
dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (integrato con il D.Lgs n.106/2009) in vigore dal 16/5/2008, in tal senso il significato di attrezzatura da
lavoro e l’utilizzo che di questa ne può essere fatto è da ricercarsi nelle seguenti definizioni:
art.69 – Definizioni
c.1a) attrezzatura da lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere
usato durante il lavoro.
Art. 70 – Requisiti di sicurezza
c.1 Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature da lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
c.2 Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V.
Se ad essi aggiungiamo:
Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
c.1 Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al
di fuori della disciplina di cui all’art. 70 c.1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V.
Se ne deduce, nella sostanza, che per poter vendere un’attrezzatura da lavoro essa deve risultare conforme a
determinati requisiti di sicurezza.
Ing. Francesco Grazzini
Studio Associato di Ingegneria Galgani Grazzini Lani, Sede: Via Palestro,2r/ 4 - 50123, Firenze Tel 055.215127 – Fax 055.2656048
Mail. [email protected] – Web. www.labing.eu
P. iva 05521920487
Tali requisiti sono indicati appunto nell’art.70 e si differenziano secondo il periodo in cui l’attrezzatura da lavoro
è stata immessa sul mercato o messa in servizio (che non coincide necessariamente con l’anno di
costruzione), le normative nazionali vigenti si sono evolute nel tempo recependo dal 21/09/1996 norme
armonizzate europee (questo il riferimento indicato nell’art. 70 c.1). Pertanto i riferimenti normativi da
utilizzare, al fine di valutare commerciabilità e valore di un bene inteso come attrezzatura da lavoro sono i
seguenti:
21/09/1996 entra in vigore il D.P.R. n.459/96 (recepimento delle Direttive Comunitarie 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relativa alle macchine) e la commercializzazione di macchinari in Italia avviene con l’obbligo della marcatura
CE.
antecedentemente al 21/09/1996 le macchine immesse sul mercato o messe in servizio non sono marcate
CE e per esse ci si deve riferire all’Allegato V del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. oltre alle leggi previgenti secondo
art.11 c.1 D.P.R. n.459/96.
06/03/2010 entra in vigore il D.Lgs n.17/2010 (recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/42/CE) che
abroga il D.P.R. n.459/96 completamente tranne l’art. 11 c.1.
Pertanto nel caso si voglia (oggi) vendere un bene, definendolo attrezzatura da lavoro, se ne deve verificare la
rispondenza ai requisiti di sicurezza utilizzando come corrispondenza normativa quanto indicato nello schema
seguente:
cessione di attrezzatura da lavoro (art.69 D.Lgs 81/08) immessa sul mercato o messa in servizio nei casi A - B - C
21 settembre 1996
D.Lgs 81/08 (*)
16 maggio 2008
6 marzo 2010
A
B
C
Conformità rispetto ai requisiti di
sicurezza di cui all'ALL.V D.Lgs 81/08
D.P.R. 459/1996 recepimento delle
Direttive Comunitarie 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
(98/37/CE testo coordinato)
D.Lgs 17/2010 recepimento della
Direttiva 2006/42/CE
recepimento norme armonizzate marcatura CE
(*) riferimenti
art. 69-70-72
Ing. Francesco Grazzini
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Tutto ciò per dire che nel momento in cui un’attrezzatura da lavoro viene venduta le si può assegnare un
corretto valore (che deriverà ovviamente anche dallo stato di conservazione e dal corretto funzionamento
dell’oggetto) solo se si verificano quei requisiti di sicurezza che permettono che essa possa essere immessa
all’interno di un processo produttivo e posta a disposizione dei lavoratori.
A tal proposito il testo unico in materia di sicurezza (D.Lgs n.81/08 e s.m.i.) ha voluto in maniera
inequivocabile vietare la vendita di beni non rispondenti ai requisiti precedentemente esposti, inoltre il
legislatore utilizzando il pronome indefinito chiunque (art. 72 c.1) intendeva sicuramente includere nella
casistica possibile anche una procedura concorsuale.
Alla luce di queste considerazioni il valore di un bene mobile incluso nella definizione data dall’art.69 c.1a)
D.Lgs 81/08 e s.m.i. deve essere identificato (anche) in base alla conformità o meno ai suddetti requisiti di
sicurezza. Nel caso in cui tale bene non possa essere identificato come attrezzatura da lavoro se ne dovrà
stimare il valore e vincolare la vendita come oggetto comune o parti di ricambio.
Al fine di sintetizzare la valutazione, per ogni bene mobile di cui all’oggetto, dovrebbe essere stilata una
scheda dove si vada ad indicare (almeno):
MACCHINA/IMPIANTO…ECC
(DENOMINAZIONE SECONDO L’USO PER IL QUALE ERA STATA COSTRUITA)
MODELLO/TIPO
(SIGLA)
COSTRUTTORE
(SOCIETA’)
ANNO DI COSTRUZIONE
(SE POSSIBILE DA RINTRACCIARE DA INTENDERSI COME PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO O PRIMA MESSA IN
SERVIZIO)
IDENTIFICATIVI
(MATRICOLA, SERIE, NUMERO DI FABBRICA,…ECC)
STATO DI CONSERVAZIONE
(DA INDICARE TRAMITE UN ANALISI VISIVA ED EVENTUALMENTE DA DOCUMENTI CHE NE ATTESTINO LA
RIPARAZIONE E/O MODIFICA)
MARCATURA CE
(SI/NO)
DOCUMENTAZIONE RINVENUTA
(DICHIARAZIONE CONFORMITA’ CE, PARTE DEL LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE, CERTIFICATI DI
OMOLOGAZIONE, VERBALI DI VERIFICA PERIODICA…ECC)
COMMERCIABILE COME ATTREZZATURA DA LAVORO
(SI/NO)
(CONSEGUENTE) VALUTAZIONE
Ing. Francesco Grazzini
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