Convenzione di Parigi 1972

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Convenzione di Parigi 1972
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Convenzione di Parigi 1972
per la protezione del patrimonio mondiale
Conchiusa a Parigi il 23 novembre 1972
Convenzione approvata alla Conferenza Generale dell’Unesco (XVII sessione)Parigi, 16
novembre 1972
Traduzione italiana di Fabrizio Lelli (Centro Unesco di Firenze)
La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura, in occasione della sua XVII sessione, tenuta a Parigi, dal 17 ottobre
al 21 novembre 1972,
Osservando che il patrimonio culturale e naturale è sempre più minacciato di distruzione
non solo a causa del degrado naturale, ma anche per le mutevoli condizioni sociali ed
economiche che aggravano la situazione con fenomeni ancor più temibili di
danneggiamento o distruzione;
Considerando che il deterioramento o la scomparsa di qualsiasi singolo elemento del
patrimonio culturale o naturale costituisce un impoverimento nocivo del patrimonio di
tutte le nazioni del mondo;
Considerando che spesso non si assicura completa protezione di questo patrimonio a
livello nazionale a causa della difficoltà del mantenimento che esso richiede e
dell'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese in cui il bene
da proteggere si trova;
Ricordando che la Costituzione dell'Organizzazione prevede che essa dovrà mantenere,
aumentare e diffondere la conoscenza, assicurando la conservazione e la protezione del
patrimonio mondiale e raccomandando alle Nazioni interessate le necessarie convenzioni
internazionali,
Considerando che alcuni beni del patrimonio culturale o naturale sono di interesse
straordinario e pertanto necessitano di essere conservati come parte del patrimonio
mondiale di tutta l'umanità;
Considerando che, in vista dell'ampiezza e della gravità dei nuovi pericoli che lo
minacciano, è compito primario della comunità internazionale nel suo insieme di prendere
parte alla protezione del patrimonio culturale e naturale di rilievo universale, garantendo
l'assistenza collettiva che, pur non sostituendo l'azione svolta dallo Stato interessato,
servirà come complemento effettivo di essa;
Considerando l'essenzialità a questo scopo di adottare nuovi provvedimenti in forma di
Convenzione che stabilisca un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio
culturale e naturale di valore universale, organizzati su base permanente e in accordo
con le moderne metodologie scientifiche;
Avendo deciso, nel corso della sua XVI sessione, che quanto detto precedentemente
avrebbe dovuto costituire il soggetto centrale di una Convenzione Internazionale,
Adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la seguente Convenzione.
I. Definizione di patrimonio culturale e naturale
Art. 1
Ai fini di questa Convenzione, sarà considerato "patrimonio culturale" quanto
segue:monumenti: opere architettoniche, opere scultoree e pittoriche monumentali,
elementi o strutture di natura archeologica, iscrizioni, abitazioni rupestri e combinazioni
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di elementi di evidente valore universale dal punto di vista storico, artistico o scientifico;
gruppi di edifici: gruppi di edifici separati o connessi che, a causa della loro architettura,
la loro omogeneità o il loro posto nel paesaggio, abbiano rilevante valore universale dal
punto di vista storico, artistico o scientifico; siti: opere dell'uomo o opere combinate della
natura e dell'uomo, aree che comprendono siti archeologici di rilevante valore universale
dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.
Art. 2
Ai fini di questa Convenzione, sarà considerato "patrimonio naturale" quanto
segue:caratteristiche naturali comprendenti formazioni fisiche e biologiche o gruppi di tali
formazioni, di rilevante valore universale dal punto di vista estetico o scientifico;
formazioni geologiche e fisiografiche e aree particolarmente definite che costituiscono
l'habitat di specie animali e vegetali in pericolo, di rilevante valore universale dal punto di
vista della scienza e della conservazione; siti naturali o aree naturali particolarmente
caratterizzate, di rilevante valore universale dal punto di vista della scienza, della
conservazione o della bellezza naturale.
Art. 3
E' compito di ogni Stato Parte di questa Convenzione di identificare e delineare le diverse
regioni e siti sul suo territorio menzionate negli Artt. 1 e 2.
II. Protezione nazionale ed internazionale del patrimonio culturale e naturale
Art. 4
Ogni Stato Parte di questa Convenzione riconosce che il dovere di assicurare
l'identificazione, la conservazione, la presentazione e la trasmissione alle generazioni future
del patrimonio culturale menzionato nei precedenti Artt. 1 e 2 e situato sul suo territorio,
appartiene in primo luogo allo Stato medesimo. Farà quanto sarà possibile a questo fine,
utilizzando il massimo delle proprie risorse e, quando necessario, fruendo di ogni forma di
assistenza e cooperazione internazionale, soprattutto finanziaria, artistica, scientifica e
tecnica che tale Stato sia in grado di ottenere.
Art. 5
Per assicurare l'efficacia e la validità delle misure prese per la protezione del patrimonio
culturale e naturale situato sul suo territorio, ogni Stato Parte di questa Convenzione, si
impegnerà, per quanto possibile e nella maniera più appropriata in funzione dello Stato
stesso:
a) ad adottare una politica generale volta ad assicurare un valore funzionale del patrimonio
culturale e naturale per la vita della comunità e ad integrare la protezione di tale
patrimonio nel quadro di programmi di pianificazione generale;
b) a installare, all'interno dei suoi territori, dove tali servizi non esistano, uno o più servizi
per la protezione, la conservazione e la presentazione del patrimonio culturale e naturale
provvisti di personale appropriato e in possesso dei requisiti idonei per adempiere le loro
funzioni;
c) sviluppare studi scientifici, tecnici e ricerche, sulla cui base elaborare metodi operativi
che permettano allo Stato di fronteggiare le minacce al patrimonio culturale o naturale;
d) prendere le appropriate misure legali, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie
appropriate per la segnalazione, la protezione, la conservazione, la presentazione e il
restauro di tale patrimonio;
e) favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali per l'addestramento alla
protezione, alla conservazione e alla presentazione del patrimonio culturale e naturale e
incoraggiare la ricerca scientifica in questo campo.
Art. 6
1. Pur rispettando pienamente la sovranità degli Stati sui cui territori sia situato il
patrimonio culturale e naturale definito negli Artt.1 e 2, e senza pregiudizi nei confronti dei
diritti di proprietà previsti dalla Legislazione Nazionale, gli Stati Parti di questa Convenzione
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riconoscono che tale eredità costituisce un patrimonio mondiale per la cui protezione è
doverosa la cooperazione dell'intera comunità internazionale.
2. Gli Stati Parti dichiarano, in accordo con i provvedimenti di questa Convenzione, di dare
il loro sostegno alla segnalazione, alla protezione, alla conservazione e alla salvaguardia
del patrimonio culturale e naturale definito nei paragrafi 2 e 4 dell'Art. 11, qualora ne sia
stata presentata domanda da parte degli Stati sui cui territori tale patrimonio è situato.
3. Ogni Stato Parte di questa Convenzione dichiara di non prendere alcun provvedimento
deliberato che possa danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale o
naturale definito negli Articoli 1 e 2, situato sul territorio di altri Stati Parti di questa
Convenzione.
Art. 7
Ai fini di questa Convenzione, la protezione internazionale del patrimonio culturale e
naturale dovrà essere intesa come creazione di un sistema di cooperazione e assistenza
internazionale volta a sostenere gli Stati Parti di questa Convenzione nei loro sforzi di
conservazione e identificazione del loro patrimonio.
III. Comitato Intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale
mondiale.
Art. 8
1. Si istituisce da questo momento, all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura, un Comitato Intergovernativo per la Protezione del
Patrimonio Culturale e Naturale di Rilevante Valore Universale, designato "Comitato del
Patrimonio Mondiale". Esso sarà formato da 15 Stati Parti della Convenzione, eletti da Stati
Parti all'assemblea della Convenzione durante la Conferenza Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
l numero degli Stati membri del Comitato sarà aumentato a 21 a partire dalla data della
sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva all'entrata in vigore di questa
Convenzione in almeno 40 Stati.
L'elezione dei membri del Comitato assicurerà un'equa rappresentanza delle diverse regioni
e culture del mondo.
Possono assistere all'assemblea del Comitato, con funzione consultiva, un rappresentante
del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei Beni
Culturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti
e dei Siti (ICOMOS) e un rappresentante dell'Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), ai quali possono aggiungersi rappresentanti di
altre organizzazione governative o non-governative con simili finalità, su richiesta degli
Stati Parti all'assemblea della Convenzione riuniti in assemblea generale durante le sessioni
ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Art. 9
1. L'incarico degli Stati membri del Comitato del Patrimonio Mondiale si estenderà a partire
dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza Generale durante la quale sono stati
eletti fino al termine della sua terza sessione ordinaria successiva.
2. L'incarico di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione cesserà in
ogni caso alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a
quella in cui sono stati eletti; l'incarico di un secondo terzo dei membri designati nella
stessa occasione cesserà alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza
Generale successiva a quella in cui sono stati eletti.
I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal Presidente della Conferenza Generale
dell'Educazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura dopo la prima
elezione.
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3. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno come propri rappresentanti persone
qualificate nel campo del patrimonio culturale e naturale.
Art. 10
1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale adotterà proprie Norme procedurali.
2. Il Comitato può invitare in qualsiasi momento organizzazioni private o singoli individui a
prendere parte alle sue assemblee in qualità di consulenti su problemi specifici.
3. Il Comitato può creare tali corpi consultivi a seconda delle sue necessità per
l'adempimento delle sue funzioni.
Art. 11
1. Ogni Stato Parte di questa Convenzione dovrà, per quanto possibile, sottoporre al
Comitato del Patrimonio Mondiale un inventario dei beni facenti parte del patrimonio
culturale e naturale situati nel suo territorio e provvisti dei requisiti per l'inclusione nella
lista prevista nel paragrafo 3 del presente articolo.
Questo inventario, da non considerarsi esaustivo, sarà comprensivo di documentazione
sulla dislocazione dei beni in questione e sul loro significato.
2. Sulla base dell'inventario sottoposto dagli Stati in accordo a quanto stabilito nel
paragrafo 1, il Comitato redigerà, aggiornerà e diffonderà una lista dei beni facenti parte
del patrimonio culturale e naturale, secondo le definizioni dei precedenti Artt. 1 e 2; tale
lista sarà designata "Lista del Patrimonio Mondiale" e sarà aggiornata e resa nota ogni due
anni.
3. L'inclusione di un bene nella Lista del Patrimonio Mondiale richiede la censura dello
Stato interessato.
L'inclusione di un bene situato in un territorio la cui sovranità o giurisdizione è reclamata
da più di uno Stato non pregiudicherà in alcun modo i diritti delle parti della disputa.
4. Il Comitato redigerà, aggiornerà e pubblicherà, quando le circostanze lo richiederanno,
con la designazione di "Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo", una lista dei beni inseriti
nella Lista del Patrimonio Mondiale per la conservazione dei quali siano necessari interventi
rilevanti e per i quali sia stata richiesta l'assistenza per mezzo di questa Convenzione.
Questa lista conterrà una stima del costo di tali operazioni.
La lista può includere solo quei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale
minacciato da pericoli gravi e specifici, quali la minaccia di scomparsa dovuta a
un'accelerazione del degrado, progetti pubblici o privati su larga scala o progetti di rapido
sviluppo urbano o turistico; alterazioni di rilievo dovute a cause sconosciute; abbandono
per qualsiasi motivo; scoppio o minaccia di un conflitto armato; calamità e cataclismi;
incendi gravi, terremoti, frane; eruzioni vulcaniche; cambiamenti del livello delle acque,
alluvioni e maree. Il Comitato può inserire, quando lo voglia, in caso di urgente necessità,
un nuovo bene nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo e darne immediata diffusione.
5. Il Comitato definirà i criteri sulla base dei quali un bene appartenente al patrimonio
culturale o naturale possa essere incluso in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e
4 del presente articolo.
6. Prima di rifiutare una domanda d'inclusione in una delle due liste menzionate nei
paragrafi 2 e 4 di questo articolo, il Comitato consulterà lo Stato Parte sul cui territorio sia
situato il bene culturale o naturale.
7. Il Comitato coordinerà e incoraggerà, con l'accordo degli Stati interessati, gli studi e la
ricerca necessari per la stesura delle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 del presente
articolo.
Art. 12
Il fatto che un bene appartenente al patrimonio culturale o naturale non sia stato incluso in
una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell'Articolo 11 non significherà
assolutamente che tale bene non abbia un rilevante valore universale per finalità diverse
da quelle prese in considerazione per l'inclusione nelle liste.
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Art. 13
1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale riceverà e prenderà in esame le domande di
assistenza internazionale formulate dagli Stati Parti di questa Convenzione relativamente a
beni facenti parti del patrimonio culturale o naturale situati nei loro territori e inclusi o
potenzialmente atti ad essere inclusi nelle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell'Art. 11.
Lo scopo di tali domande deve essere quello di assicurare la protezione, la conservazione,
la presentazione o il restauro dei beni in questione.
2. le domande di assistenza internazionale, secondo quanto stabilito dal paragrafo 1 del
presente Articolo, possono anche riguardare la segnalazione dei beni culturali o naturali
definiti negli Artt. 1 e 2, qualora appaia dalle prime ricerche condotte la necessità di
ulteriori indagini sui beni suddetti.
3. Il Comitato deciderà l'azione da svolgere relativamente a tali domande, determinerà,
ove necessario, la natura e la portata della sua assistenza, e autorizzerà la stipulazione,
per suo tramite, degli accordi necessari con i governi interessati.
4. Il Comitato determinerà un ordine di priorità per le proprie operazioni. Nel far ciò, terrà
presente rispettivamente l'importanza per il patrimonio culturale e naturale mondiale, la
necessità di fornire assistenza internazionale ai beni più rappresentativi di un ambiente
naturale o del genio e della storia dei popoli del mondo, l'urgenza dei lavori da
intraprendere, le risorse a disposizione degli Stati sui cui territori sia situato il bene
minacciato; valuterà in particolare i mezzi che gli Stati possono assicurare ai lavori di
salvaguardia di tale bene.
5. Il Comitato redigerà, aggiornerà e pubblicherà una lista di beni per i quali sia stata
garantita l'assistenza internazionale.
6. Il Comitato deciderà l'uso delle risorse del Fondo stabilito dall'Articolo 15 di questa
Convenzione. Ricercherà i mezzi per accrescere tali risorse e si applicherà in ogni modo a
questo fine.
7. Il Comitato coopererà con le organizzazioni governative e non- governative
internazionali e nazionali aventi obiettivi simili a quelli di questa Convenzione.
Per l'esecuzione pratica dei propri programmi e progetti, il Comitato potrà rivolgersi a tali
organizzazioni e particolarmente al Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione
e del Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), al Consiglio Internazionale dei
Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e all'Unione Internazionale per la Conservazione della
Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), così come ad organismi pubblici e privati e a singoli
individui.
8. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza dei due terzi dei suoi
membri presenti e votanti. La maggioranza dei membri del Comitato costituirà il quorum.
Art. 14
1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale sarà assistito da una Segreteria nominata dal
Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la
Cultura.
2. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza
e la Cultura, utilizzando nella maniera più completa i servizi del Centro Internazionale per
lo Studio della Conservazione e del Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del
Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale
per la Conservazione e le Risorse Naturali (IUCN), ciascuno secondo le proprie aree di
competenza e in funzione delle proprie possibilità, preparerà la documentazione del
Comitato e l'agenda delle sue assemblee e avrà la responsabilità dell'esecuzione delle sue
decisioni.
IV. Fondo per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale
Art. 15
1. Si intende stabilito a partire da questo momento un Fondo per la Protezione del
Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale di Rilevante Valore Universale, designato "Fondo
del Patrimonio Mondiale".
2. Il Fondo costituirà un fondo fiduciario, in conformità con i provvedimenti delle Norme
Finanziarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
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3. Le risorse del Fondo consisteranno di:
a) contributi obbligatori o volontari provenienti dagli Stati Parte di questa Convenzione,
b) contributi, doni o lasciti provenienti da:
1) Altri Stati;
2) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, altre
organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dal Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo o da altre organizzazioni non governative
3) organismi pubblici o privati o singoli individui;
c) interessi derivanti dalle risorse del Fondo;
d) proventi di donazioni e da campagne di raccolta fondi organizzate a beneficio del Fondo;
e) ogni altra risorsa autorizzata dalle Norme del Fondo, redatte secondo i criteri stabiliti dal
Comitato del Patrimonio Mondiale.
4. I contributi al Fondo e altre forme di assistenza resi disponibili al Comitato potranno
essere usati solo a scopi ben definiti dal Comitato stesso. Il Comitato potrà accettare
contributi da usare solo per un determinato programma o progetto, a condizione che il
Comitato abbia già deciso l'esecuzione di tale programma o progetto.
I contributi al Fondo devono essere del tutto svincolati da condizionamenti politici.
Art. 16
1. Senza pregiudizio per alcun contributo volontario straordinario, gli Stati Parti di questa
Convenzione si impegnano a destinare regolarmente, ogni due anni, al Fondo del
Patrimonio Mondiale, contributi il cui ammontare, nella forma di una percentuale uniforme
applicabile a tutti gli Stati, sarà determinato dall'Assemblea Generale degli Stati Parti di
questa
Convenzione,
riuniti
durante
le sessioni
della Conferenza
Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Questa decisione dell'Assemblea Generale richiede la maggioranza degli Stati Parti presenti
e votanti, che non abbiano dichiarato quanto esposto nel paragrafo 2 di questo Articolo.
In nessun caso il contributo obbligatorio degli Stati Parti di questa Convenzione supererà
l'1% del contributo al Budget Regolare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
2. In ogni caso, ogni Stato menzionato negli Artt. 32 e 33 di questa Convenzione può
dichiarare, al momento di depositare gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, che
non sarà legato dai provvedimenti previsti dal paragrafo 1 di questo Articolo.
3. Uno Stato Parte di questa Convenzione che abbia dichiarato quanto espresso nel
paragrafo 2 di questo articolo può ritirare in ogni momento la dichiarazione suddetta
notificando la sua decisione al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Comunque il ritiro della dichiarazione non avrà
effetto sui contributi volontari dovuti dallo Stato fino alla data della successiva Assemblea
Generale degli Stati Parte di questa Convenzione.
4. Al fine di permettere al Comitato di progettare esecutivamente le sue operazioni, i
contributi degli Stati Parti di questa Convenzione che abbiano dichiarato quanto esposto nel
paragrafo 2 di questo Articolo, saranno pagati su base regolare, almeno ogni due anni, e
non dovrebbero essere inferiori ai contributi che avrebbero pagato se fossero stati vincolati
dai provvedimenti del paragrafo 1 di questo Articolo.
5. Ogni Stato Parte di questa Convenzione che sia in arretrato con i pagamenti del suo
contributo obbligatorio o volontario per l'anno corrente e l'anno solare immediatamente
precedente, non sarà eleggibile tra i Membri del Comitato del Patrimonio Mondiale; questo
provvedimento non si applica alla prima elezione.
I termini dell'incarico di ogni Stato in questa situazione che sia già membro del Comitato si
concluderanno al momento delle elezioni previste dall'Articolo 8, paragrafo 1 di questa
Convenzione.
Art. 17
Gli Stati Parti di questa Convenzione considereranno o incoraggeranno la creazione di
fondazioni o associazioni nazionali, pubbliche o private il cui fine sia quello di sollecitare
donazioni per la protezione del patrimonio culturale o naturale definito negli Articoli 1 e 2 di
questa Convenzione.
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Art. 18
Gli Stati Parti di questa Convenzione forniranno la loro assistenza a campagne di raccolta
fondi organizzate per il Fondo del Patrimonio Mondiale sotto gli auspici dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essi faciliteranno inoltre le
donazioni collettive degli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell'Articolo 15 a questo
scopo.
V. Condizioni e accordi per l’assistenza internazionale
Art. 19
Ogni Stato Parte di questa Convenzione può richiedere l'assistenza internazionale per un
bene facente parte del patrimonio culturale o naturale di rilevante valore universale situato
all'interno del proprio territorio. Allegherà alla sua domanda le informazioni e la
documentazione in suo possesso previsti nell'Articolo 21 che permettano al Comitato di
deliberare a tale riguardo.
Art. 20
L'assistenza internazionale prevista da questa Convenzione, secondo i provvedimenti del
paragrafo 2 dell'articolo 13 e del sottoparagrafo (c) dell'Art. 22, può essere accordata solo
a beni facenti parte del patrimonio culturale o naturale che il Comitato del Patrimonio
Mondiale ha già deciso, o potrà decidere di includere in una delle liste menzionate nei
paragrafi 2 e 4 dell'Art. 11.
Art. 21
1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale definirà la procedura attraverso la quale le domande
di assistenza internazionale dovranno essere considerate e specificherà il contenuto della
domanda, che dovrebbe definire l'operazione richiesta, l'opera necessaria, il costo previsto,
il grado di urgenza e le ragioni per cui le risorse dello Stato che richiede assistenza non
permettono di far fronte a tutte le spese.
Tali domande devono essere sostenute dalle relazioni di esperti, quando possibile.
2. Domande presentate a seguito di disastri o calamità naturali, in virtù dell'urgenza delle
opere che potrebbero necessitare, dovrebbero essere considerate prioritariamente dal
Comitato, che dovrebbe disporre di un fondo di riserva per fronteggiare tali contingenze.
3. Prima di pervenire ad una decisione, il Comitato proseguirà nell'opera di studio e
consulenza che riterrà necessarie.
Art. 22
L'assistenza assicurata dal Comitato del Patrimonio Mondiale può esprimersi nelle seguenti
forme:
a) studi relativi ai problemi artistici, scientifici e tecnici derivanti dalla protezione,
conservazione, presentazione e restauro del patrimonio culturale e naturale definito nei
paragrafi 2 e 4 dell'Art. 11 di questa Convenzione;
b) disponibilità di esperti, tecnici e manodopera specializzata per assicurare che l'opera
approvata sia eseguita correttamente;
c) formazione di personale e di specialisti a tutti i livelli nel campo dell'individuazione,
protezione, conservazione, salvaguardia e restauro del patrimonio culturale e naturale;
d) fornitura di attrezzature che lo Stato interessato non possiede o non ha i mezzi per
acquistare;
e) prestiti a basso interesse o senza interesse che possano essere restituiti a lungo
termine;
f) assicurazione, in casi eccezionali e per motivi speciali, di aiuti non restituibili.
Art. 23
Il Comitato del Patrimonio Mondiale può anche fornire assistenza internazionale a centri
nazionali o regionali per la formazione di personale e specialisti a tutti i livelli nel campo
della segnalazione, protezione, conservazione, presentazione e restauro del patrimonio
culturale e naturale.
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Art. 24
L'assistenza internazionale su larga scala sarà preceduta da dettagliati studi scientifici,
economici e tecnici. Questi studi saranno basati sulle tecniche più avanzate per la
protezione, la conservazione, la presentazione e il restauro del patrimonio culturale e
naturale e saranno coerenti con gli obiettivi di questa Convenzione.
Le ricerche saranno indirizzate inoltre allo studio della razionalizzazione delle risorse
disponibili nello Stato interessato.
Art. 25
Come regola generale, solo parte del costo dell'opera necessaria sarà a carico della
comunità internazionale. Il contributo dello Stato beneficiante dell'assistenza internazionale
costituirà una parte sostanziale delle risorse destinate ad ogni programma o progetto,
eccettuati i casi in cui le sue risorse non lo permettano.
Art. 26
Il Comitato del Patrimonio Mondiale e lo Stato recipiente definiranno nell'accordo stabilito
tra loro le condizioni secondo le quali sarà effettuato il programma o progetto per cui è
fornita l'assistenza internazionale secondo i termini di questa Convenzione.
Sarà responsabilità dello Stato che riceve tale assistenza internazionale continuare a
proteggere, conservare e presentare il bene salvaguardato secondo le condizioni stabilite
dall'accordo.
VI. Programmi Educativi
Art. 27
1. Gli Stati Parti di questa Convenzione si impegneranno con tutti i mezzi più appropriati e
in particolare attraverso programmi educativi e informativi, a rafforzare l'apprezzamento e
il rispetto dei loro cittadini nei confronti del patrimonio culturale e naturale definito negli
Artt. 1 e 2 della Convenzione.
2. Essi si impegneranno a tenere il pubblico ampiamente informato sui pericoli che
minacciano il patrimonio e sulle attività eseguite in adempimento a questa Convenzione.
Art. 28
Gli Stati Parti di questa Convenzione che ricevono assistenza internazionale dalla
Convenzione prenderanno misure appropriate per informare sull'importanza del bene per
cui essi ricevono assistenza e il ruolo di tale assistenza.
VII. Rapporti
Art. 29
1. Gli Stati Parti di questa convenzione informeranno nei rapporti che essi sottoporranno
alla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura in date e modi che quest'ultima dovrà determinare, sui provvedimenti
legislativi e amministrativi che essi hanno adottato e su altre azioni che hanno intrapreso
per l'applicazione di questa Convenzione, insieme ai dettagli dell'esperienza acquisita in
questo campo.
2. Questi rapporti saranno portati all'attenzione del Comitato del Patrimonio Mondiale.
3. Il Comitato presenterà un rapporto delle proprie attività in ognuna delle sessioni
ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
VIII. Clausole Finali
Art. 30
Questa Convenzione è redatta in Arabo, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo: i cinque testi
sono ugualmente autorevoli.
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Art. 31
1. Questa Convenzione sarà soggetta a ratifica o accettazione da parte degli Stati membri
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura in accordo
con le loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica o accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Art. 32
1. Questa Convenzione sarà accessibile a tutti gli Stati non membri dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura invitati dalla Conferenza
Generale dell'Organizzazione ad accedervi.
2. L'adesione sarà effettuata per mezzo del deposito di uno strumento di adesione presso il
Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la
Cultura.
Art. 33
Questa Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del ventesimo
strumento di ratifica, accettazione o adesione, ma solo per quegli Stati che avranno
depositato i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o adesione entro e non oltre
tale data.
Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato tre mesi dopo il deposito del loro strumento di
ratifica, accettazione o adesione.
Art. 34
I seguenti provvedimenti saranno applicati a quegli Stati Parte di questa Convenzione che
hanno un sistema costituzionale federale o non unitario:
a) per ciò che riguarda i provvedimenti della Convenzione, l'esecutività dei quali dipende
dalla giurisdizione legale del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo
federale o centrale saranno gli stessi di quegli Stati Parti che non sono Stati Federali;
b) per ciò che riguarda i provvedimenti di questa Convenzione, l'esecutività dei quali
dipende dalla giurisdizione legale di singoli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che
non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione a prendere misure
legislative, il Governo Federale informerà dei detti provvedimenti e delle sue
raccomandazioni per la loro adozione le autorità competenti di tali Stati, paesi, province o
cantoni.
Art. 35
1. Ogni Stato Parte di questa Convenzione può denunciare questa Convenzione.
2. La denuncia sarà notificata da uno strumento scritto, depositato presso il Direttore
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento dello strumento di denuncia.
Non avrà effetto sugli obblighi finanziari dello Stato denunciante fino alla data in cui
avviene il ritiro.
Art. 36
Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e
la Cultura informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri
dell'Organizzazione menzionati nell'Art. 32 e le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli
strumenti di ratifica, accettazione o adesione previsti dagli Artt. 31 e 32 e delle denuncie
previste dall'Articolo 35.
Art. 37
1. Questa Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Ognuna di tali revisioni
vincolerà in ogni caso solo gli Stati che diventino Parti della convenzione riveduta.
2. Se la Conferenza Generale dovesse adottare una nuova convenzione interamente o
parzialmente riveduta rispetto alla presente Convenzione, a meno che la nuova
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Convenzione non disponga diversamente, questa Convenzione cesserà di essere aperta a
ratifica, accettazione o adesione, a partire dalla data in cui la nuova convenzione riveduta
entrerà in vigore.
Art. 38
In conformità con l'Art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, questa Convenzione sarà
registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
Dato a Parigi, oggi, ventitreesimo giorno di novembre 1972, in due copie autentiche recanti
la firma del Presidente della diciassettesima sessione della Conferenza Generale e del
Presidente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura,
che saranno depositate negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura e copie autenticate delle quali saranno consegnate a
tutti gli Stati definiti negli Artt. 31 e 32 e alle Nazioni Unite.
isposizioni del paragrafo precedente.
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