Regolamento provinciale per la gestione delle

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Regolamento provinciale per la gestione delle
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
U.O.O. RISORSE FAUNISTICHE
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DELLE
AREE PER L’ADDESTRAMENTO, L’ALLENAMENTO E LE
GARE DEI CANI
APPROVATO CON DELIBERA N. 7
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 02.02.2000
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ART. 1
FINALITA’
1.
Le aree di cui al presente regolamento sono istituite al fine di consentire e favorire
l’allenamento, l’addestramento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita, da traccia e da
tana delle razze da caccia, iscritti o non iscritti ai libri genealogici, nonché la loro
qualificazione in funzione della selezione riproduttiva ed in generale in funzione dello sviluppo
e della educazione cinofila.
2. La gestione di dette aree è disciplinata dal presente regolamento nonché, per quanto da esso non
previsto, dall’art. 24 della L.R. 12.01.1994 n. 3 e dalla deliberazione di Consiglio Regionale n.
292 del 12.07.1994 e successive modifiche.
ART. 2
TIPOLOGIA DELLE AREE
1. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani si distinguono in:
a) aree ove le attività cinofile sono consentite su selvaggina naturale senza possibilità di
abbattimento;
b) aree ove le attività cinofile sono consentite anche con l’abbattimento di selvaggina proveniente
da allevamento purché appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa,
germano reale.
ART. 3
DIMENSIONI
1. Le dimensioni delle aree potranno essere le seguenti:
a) aree di cui alla lettera a) del precedente art. 2 da 10 ha a 400 ha;
b) aree di cui alla lettera b) del predetto art. 2 da 40 ha a 100 ha, tale limite minimo non viene
applicato quando l’attività venga svolta esclusivamente su quaglie.
2. le aree per l’addestramento cani da seguita su cinghiale e lepre potranno essere istituite in recinti
di superficie non inferiore ad ha. 10, tale limite non viene applicato nelle aree addestramento
cani da seguita su cinghiale per l’addestramento dei cuccioli di età non superiore ai 15 mesi.
3. Le aree di cui alla lettera b) del precedente art. 2 devono essere distanti almeno 500 metri da altri
istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
ART. 4
IMMISSIONE SELVAGGINA
1. Sono autorizzate immissioni di fauna delle seguenti specie: fagiano – starna – pernice rossa –
germano reale – quaglia. Le immissioni sono effettuate a discrezione del responsabile dell’area.
2. Le specie predette devono provenire da allevamenti nazionali e debbono appartenere a specie
selvatiche proprie della fauna italiana ed essere accompagnate da documentazione attestante la
legittima provenienza e dalla necessaria certificazione sanitaria.
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ART. 5
ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO SU CINGHIALE E LEPRE
1.
L’attività di addestramento ed allenamento di cani su cinghiale e lepre è effettuata senza attività
di sparo in aree adeguatamente recintate, tali da non permettere l’uscita dei soggetti immessi.
a)-La recinzione deve essere interrata per una profondità non inferiore a cm. 20, oppure
cementata alla base.
b)-Il recinto per l’addestramento su cinghiale deve avere una superficie boscosa non
inferiore all’80% della superficie recintata, nel caso della lepre, viceversa, la superficie boscosa
non deve essere superiore al 30%.
c)-All’interno dei recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti
allo stesso sesso nella misura di 1 ogni 5 ettari o porzione superiore e comunque fino ad un
massimo di 6 capi.
I limiti di cui alla lettera a) e b) non vengono applicati per le aree preesistenti.
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I capi immessi devono provenire da allevamenti nazionali e dovranno essere accompagnati da
documentazione attestante la legittima provenienza e dalla necessaria certificazione sanitaria. I
cinghiali non più idonei possono essere catturati o abbattuti con autorizzazione
dell’Amministrazione Provinciale.
I tempi di sciolta di ogni muta di cani, compresa la ripresa degli stessi, non potrà essere
superiore a due ore intervallate da una pausa minima di mezz’ora ogni due ore di lavoro.
Il recinto potrà svolgere la propria attività per un massimo di cinque giorni la settimana.
La composizione di ciascuna muta potrà essere fino ad un massimo di 10 cani.
Per esigenze di gestione dell’area il titolare potrà procedere alla sostituzione dei cinghiali
dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione Provinciale che potrà far presenziare il
proprio personale alle operazioni di cattura.
I capi da sostituire dovranno essere catturati dal titolare della gestione in recinti appositamente
costruiti per la cattura. Qualora la cattura si renda impossibile potrà essere proceduto, previa
autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale, all’abbattimento ad opera dei soggetti di cui
all’art. 37 della L.R. n. 3/97, alla presenza degli agenti di cui all’art. 51 della L.R. n. 3/1994 e
sotto il controllo degli agenti dell’Amministrazione stessa.
I capi eventualmente catturati o abbattuti potranno essere commercializzati nel rispetto delle
vigenti norme di legge.
ART. 6
PERIODO DI UTILIZZO DELLE AREE
1.
Le attività di addestramento ed allenamento dei cani all’interno delle aree di cui alle lett. a) e b)
del precedente art. 2 e art. 5 del presente regolamento sono consentite per tutto l’anno.
ART. 7
ORARIO PER L’ADDESTRAMENTO E L’ALLENAMENTO
1. L’attività di addestramento ed allevamento dei cani relativa alle specie selvatiche di cui al
precedente art. 4 è consentita dal sorgere del sole al tramonto.
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ART. 8
GARE CINOFILE
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Le gare cinofile sia per cani da ferma e cerca che per quelli da seguita, sono effettuate
nell’ambito delle aree di cui alla lettera a) del precedente art. 2. Sono consentite anche con
abbattimento e senza abbattimento all’interno delle aree di cui alla lettera b) del predetto
articolo.
La effettuazione di gare cinofile senza abbattimento all’interno delle zone di ripopolamento e
cattura, potrà essere autorizzata dalla Provincia solo in tempo di divieto di caccia e fuori dal
periodo 10 Aprile – 15 Luglio e solo per gare di livello internazionale, nazionale e regionale. La
domanda dovrà essere corredata di:
a) verbale della Commissione di Verifica e Controllo della Z.R.C. in cui si svolge la gara
con il quale si dichiara il proprio consenso e quello dei proprietari e conduttori dei terreni
interessati;
b) consenso del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia in cui si svolge la
gara.
L’Amministrazione Provinciale può autorizzare, inoltre, gare cinofile di carattere transitorio,
anche su selvaggina immessa, in territori destinati a libera caccia, purché il richiedente abbia
ottenuto il consenso dei proprietari dei terreni e in tempo di divieto di caccia.
ART. 9
USO DEI CANI DA FERMA E DA CERCA NELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE
QUANTITATIVA DELLA FAUNA
1. Ai fini della valutazione quantitativa della fauna nel territorio l’Amministrazione provinciale
può autorizzare operazioni di verifica quantitativa della fauna selvatica mediante impiego di
cani da ferma e da cerca, organizzate a cura e sotto diretta responsabilità degli ambiti territoriali
di caccia.
ART. 10
AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE
1.
La gestione delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, è autorizzata, su
richiesta, con provvedimento del dirigente del servizio Risorse Faunistiche, sentiti i comuni
interessati.
2. L’autorizzazione ha durata massima di cinque anni e può essere rinnovata. La relativa data di
scadenza è fissata al 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce.
ART. 11
DESTINATARI DELL’AUTORIZZAZIONE
1.
L’autorizzazione di cui al precedente art. 10 è rilasciata prioritariamente alle associazioni
venatorie e cinofile, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati o titolari di azienda
agrituristico-venatoria.
2. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda
agrituristico-venatoria devono ricadere all’interno dell’azienda stessa.
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ART. 12
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
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a)
b)
c)
d)
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La domanda di autorizzazione redatta su carta legale, deve essere presentata alla Provincia
corredata, oltre che dal regolamento di gestione previsto dal successivo art. 13, dei seguenti
documenti:
mappa catastale dei terreni che si intende costituire in area addestramento cani, accompagnata
da un elenco particellare che rechi per ogni particella: -estensione, qualità colturale, proprietario
e conduttore-;
atti comprovanti il titolo di proprietà o di conduzione dei terreni, tali atti possono essere
sostituiti da dichiarazione sostitutiva;
atti in cui risulti il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a far parte
dell’area addestramento cani, con le indicazioni necessarie ad identificare i terreni stessi il
consenso è vincolante per la durata dell’autorizzazione.
atto in cui risulti, da tutti i proprietari interessati, l’individuazione del presentatore della
domanda, in tale atto devono essere individuati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua
sostituzione.
Nel caso di area ricadente in azienda agrituristico venatoria la domanda di autorizzazione deve
essere presentata dal titolare dell’autorizzazione dell’azienda stessa corredata oltre che dal
regolamento di gestione, della sola documentazione di cui alle lettere a) e c) del precedente
comma.
La domanda di rinnovo deve essere presentata alla provincia entro il 30 giugno dell’anno di
scadenza. Qualora il titolare dichiari sotto la propria responsabilità che nessuna modificazione
si è verificata nelle stato di fatto dell’area addestramento cani, non è necessaria la presentazione
della documentazione di cui al comma 1.
Nel documento di autorizzazione, di cui è parte integrante il regolamento di gestione, devono
essere indicate la durata dell’autorizzazione, la superficie dell’area interessata, gli estremi
necessari per l’identificazione cartografica, i tempi e le modalità di esercizio nonché le misure
di salvaguardia della fauna selvatica immessa.
ART. 13
REGOLAMENTO DI GESTIONE
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In sede di prima autorizzazione dell’area il richiedente l’autorizzazione dovrà predisporre un
regolamento di gestione dal quale risulti:
a) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed
eventualmente abbattere;
c) tempi e modalità di utilizzazione dell’area.
2 In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio il responsabile dovrà presentare
alla Provincia, per l’approvazione, il nuovo regolamento di gestione.
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ART. 14
CARTELLAZIONE PERIMETRALE
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I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse.
Le relative tabelle, recanti la scritta “Area addestramento cani” devono essere conformi ai
requisiti prescritti dall’art. 26 della L.R. 12.01.1994 n. 3.
ART. 15
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
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L’accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati i quali devono
essere muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal titolare dell’autorizzazione.
Nelle aree addestramento cani con abbattimento, le autorizzazioni di cui al precedente comma
dovranno essere cronologicamente annotate nel registro di cui al successivo art. 16, comma 2.
Nel caso di attività svolta con uso di cani da sangue o da tana, questa dovrà essere svolta su
percorsi predisposti.
Nelle aree addestramento cani con abbattimento è prevista una densità massima di un fucile
ogni 10 ettari e uno ogni cane. Le densità di cui sopra non si applicano quando l’addestramento
venga svolto esclusivamente su quaglie o in aree addestramento cani ricadenti all’interno di
A.A.V..
All’interno delle aree addestramento cani con abbattimento su fagiano, starna, pernice rossa e
germano reale, si applicano le norme del calendario venatorio in ordine al numero dei capi da
prelevare.
ART. 16
ESERCIZIO DEL CONTROLLO
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L’Amministrazione Provinciale controlla che nelle aree di addestramento cani venga
pienamente rispettato quanto previsto dal regolamento di gestione sottoscritto dal titolare
dell’autorizzazione nonché dal presente regolamento.
Delle operazioni di immissione e di abbattimento devono essere fatte, dal responsabile della
gestione, specifiche annotazioni in apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione
della Provincia e da questa vidimato.
ART. 17
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
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Nelle aree addestramento cani con abbattimento durante l’attività deve essere assicurata la
presenza di almeno una guardia di cui all’art. 51 della Legge Regionale n. 3/94. Non è
necessaria identica presenza nelle stesse aree quando si procede al semplice allenamento,
addestramento o prove dei cani senza l’uso di fucile.
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ART. 18
DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
1
L’irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione stessa,
determineranno la sua decadenza. Eventuale nuovo rilascio non potrà avvenire se non dopo di
un biennio dalla data del provvedimento di decadenza e in caso di recidiva la revoca definitiva
dell’autorizzazione.
ART. 19
ENTRATA IN VIGORE
1
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà
divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.
OT/
regolamento
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