Bonus detrazione fiscale 50% applicabile a impianti elettrici e a

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Bonus detrazione fiscale 50% applicabile a impianti elettrici e a
Bonus detrazione fiscale 50% applicabile a impianti elettrici e a impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per usi domestici.
Approvato dal Governo in luglio 2012 e prorogato al 31 dicembre 2014 il decreto relativo al bonus
fiscale, viene portato dal 36% al 50% e viene raddoppiata anche la soglia delle spese detraibili da
48.000€ a 96.000€.
TIPI DETRAZIONE USUFRUIBILI:
Le detrazione di cui i contribuenti possono usufruire sono:

50% delle spese sostenute, dei pagamenti effettuati con bonifici dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2014.

40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, con il limite di 96.000€ per unità
immobiliare.

36% con il limite di 48.000€ per unità immobiliare delle somme che saranno spese dall’ 1
gennaio 2016.
CONTRIBUENTI SPETTANTE L’AGEVOLAZIONE:
I contribuenti a cui spetta l’agevolazione sono: i proprietari degli immobili, i titolari di diritti reali e
personali di godimento sugli immobili e che ne sostengono le relative spese.
Inoltre anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile può richiedere la detrazione, limitandosi
però alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
COME FUNZIONA IL BONUS:
Il bonus permette di detrarre dall’Irpef le spese sostenute per interventi in singole unità abitative
e parti di comuni di comuni di edifici residenziali.
La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la
spesa e in quelli successivi.
COME BENEFICIARE DEL BONUS:
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale (parlante) conservando le
ricevute per eventuali richieste degli uffici finanziari; oltre alle fatture dei bonifici sono da
conservare anche le fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei
lavori di ristrutturazione.
Nella dichiarazione dei redditi occorre indicare i dati catastali dell’immobile.
La detrazione del 50% non è cumulabile con quella del 55% per interventi di riqualificazione
energetica degli immobili; non è cumulabile neanche in caso gli interventi rientrino nelle
agevolazioni previste per il risparmio energetico; né è cumulabile alle agevolazioni previste per al
ristrutturazione edilizia.
OPERE RIENTRANTI NELLA DETRAZIONE SULLE SINGOLE UNITA’ ABITATIVE:
Le opere coperte dal bonus sulle singole unità abitative possono riguardare il rifacimento o il
miglioramento degli impianti elettrici, considerando anche installazioni e interventi di:

Antifurto e centraline

Allarmi/sistemi antifurto

Citofoni, videocitofoni telecamere

Risparmio energetico

Calorifero e condizionatori

Impianto elettrico

Interruttore differenziale

Lastrico solare
OPERE RIENTRANTI NELLA DETRAZIONE SULLE PARTI CONDOMINIALI:
Per le parti condominiali il bonus è applicato agli interventi di manutenzione sia ordinaria che
straordinaria.
La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre che
quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di prestazione della
dichiarazione dei redditi.
E’ possibile detrarre le spese per:

Messa in regola degli impianti

Acquisto materiali

Perizie e sopralluoghi

Riparazioni impianti insicuri realizzati su immobili (esempio: riparazione di una presa
malfunzionante)

Rafforzamento, sostituzione, installazione di cancellate degli edifici

Fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati

Antifurto e relative centraline

Impianto di allarme

Caloriferi e condizionatori

Antenna comune in sostituzione delle antenne private

Impianto elettrico

Lastrico solare
FOTOVOLTAICO INCLUSO NELLA DETRAZIONE:
Il bonus della detrazione riguarda anche la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio
energetico tra qui viene inclusa la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
Pertanto rientrano le installazioni di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica,
poiché basato sull’impiego della fonte solare e quindi sull’impiego di una fonte rinnovabile di
energia.
COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE:
Per poter usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai
bisogni dell’abitazione e quindi che l’impianto sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi al rientro
dell’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni; la detrazione spetta pertanto ad ogni
singolo condomino in base alla quota millesimale.
L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati
su immobili residenziali esiste un regime agevolato che consiste nell’applicazione dell’ Iva ridotta
del 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta
in essere nell’ambito del contratto di appalto; quando l’appaltatore fornisce bene di valore
significativo l’aliquota viene applicata a suddetti beni fino a concorrenza del valore della
prestazione considerando al netto del valore dei beni stessi.
Tale limite viene individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione il valore dei
beni significativi.
Per beni significativi si intendono video citofoni, apparecchiature di condizionamento, impianti di
sicurezza.
Non si può applicare l’Iva agevolata su:

Materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori

Materiali e beni acquistati direttamente dal committente

Prestazioni professionali

Prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori; in tal
caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva ordinaria del 22% alla ditta principale
che poi fatturerà la prestazione al committente con Iva al 10%
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del
10%.
l’Iva del 10% si applica anche alle forniture dei cosiddetti beni finiti (che conservano la loro
individualità).
L’agevolazione spetta sia all’acquisto fatto direttamente al committente dei lavori sia quando
l’acquisto è fatto dalla ditta o dal prestatore d’opera che esegue.