Art. 225 – 228 Costituzione fondo di risparmio Gli articoli 225, 226
Transcript
Art. 225 – 228 Costituzione fondo di risparmio Gli articoli 225, 226
Art. 225 – 228 Costituzione fondo di risparmio Disposizioni transitorie Collaboratori, che prima del 31.12.2015 avevano un fondo di risparmio secondo l’art. 225-228 del CCL 2015, hanno diritto a una continuazione di questa prestazione , secondo le prestazioni sopra elencate e le precedenti disposizioni in materia. Art. 225 Costituzione fondo di risparmio: principi Gli articoli 225, 226, 227 e 228 sono applicabili a dipendenti qualificati/e affiliati/e a syndicom o Syna. Questi articoli trovano inoltre applicazione agli/alle affiliati/e di syndicom o Syna se sono stati/e in attività per quattro anni consecutivi nella medesima azienda o se avevano già firmato un accordo di risparmio presso il/la datore/datrice di lavoro precedente. Art. 226 Costituzione del fondo di risparmio: contributi di risparmio 1. Se il/la dipendente s’impegna per iscritto a risparmiare da CHF 25.– a CHF 50.– al mese, il/la datore/datrice di lavoro deve versare la stessa somma sul fondo di risparmio del/della dipendente. 2. Il/La dipendente può aumentare o diminuire il contributo di risparmio contemplato al cpv. 1, rispettivamente disdire l’impegno di risparmio, solamente per l’inizio di un anno civile, con preavviso di un mese. Art. 227 Costituzione del fondo di risparmio: investimento 1. Ogni mese il/la datore/datrice di lavoro versa a un istituto bancario designato dalle parti contraenti il proprio contributo assieme a quello del/della dipendente, direttamente dedotto dal salario. 2. L’istituto bancario apre un conto a nome del/della dipendente su cui accredita i versamenti mensili del/della datore/datrice di lavoro, come pure gli interessi periodici. 3. Il/La titolare del conto non può cedere o costituire in pegno a terzi l’avere presso l’istituto bancario. Art. 228 Costituzione del fondo di risparmio: incasso 1. Per l’incasso del capitale da parte del/della dipendente fatesto la seguente tabella: Età alla stipulazione del risparmio Durata dell’investimento (no. di anni) 20 e 21 22 e 23 24 e 25 26 e 27 28 e 29 30 e 31 32 e 33 34 e 35 36 e 37 18 17 16 15 14 13 12 11 10 38 e 39 40 fino a 50 51 fino a 54 55 e 56 57 e 58 59 e 60 61 e 62 63 e 64 65 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2. Le parti contraenti decidono sul rimborso anticipato per gli scopi seguenti: 2.a per l’acquisto di terreni, immobili o appartamenti; 2.b per il finanziamento dei costi di formazione dei/delle figli/e; 2.c per le coperture di costi straordinari in caso di malattia. Piccolo commento: La costituzione del fondo di risparmio si applica solo ai lavoratori che sono stati oggetto di questo regime fino al 31.12.2015.