Art. 225 – 228 Costituzione fondo di risparmio Gli articoli 225, 226

Transcript

Art. 225 – 228 Costituzione fondo di risparmio Gli articoli 225, 226
Art. 225 – 228 Costituzione fondo di risparmio
Disposizioni transitorie
Collaboratori, che prima del 31.12.2015 avevano un fondo di risparmio
secondo l’art. 225-228 del CCL 2015, hanno diritto a una continuazione di
questa prestazione , secondo le prestazioni sopra elencate e le precedenti
disposizioni in materia.
Art. 225 Costituzione fondo di risparmio: principi
Gli articoli 225, 226, 227 e 228 sono applicabili a dipendenti qualificati/e
affiliati/e a syndicom o Syna. Questi articoli trovano inoltre applicazione
agli/alle affiliati/e di syndicom o Syna se sono stati/e in attività per quattro anni
consecutivi nella medesima azienda o se avevano già firmato un accordo
di risparmio presso il/la datore/datrice di lavoro precedente.
Art. 226 Costituzione del fondo di risparmio: contributi di risparmio
1. Se il/la dipendente s’impegna per iscritto a risparmiare da CHF 25.– a CHF
50.– al mese, il/la datore/datrice di lavoro deve versare la stessa somma
sul fondo di risparmio del/della dipendente.
2. Il/La dipendente può aumentare o diminuire il contributo di risparmio
contemplato al cpv. 1, rispettivamente disdire l’impegno di risparmio,
solamente per l’inizio di un anno civile, con preavviso di un mese.
Art. 227 Costituzione del fondo di risparmio: investimento
1. Ogni mese il/la datore/datrice di lavoro versa a un istituto bancario
designato dalle parti contraenti il proprio contributo assieme a quello
del/della dipendente, direttamente dedotto dal salario.
2. L’istituto bancario apre un conto a nome del/della dipendente su cui
accredita i versamenti mensili del/della datore/datrice di lavoro, come
pure gli interessi periodici.
3. Il/La titolare del conto non può cedere o costituire in pegno a terzi l’avere
presso l’istituto bancario.
Art. 228 Costituzione del fondo di risparmio: incasso
1. Per l’incasso del capitale da parte del/della dipendente fatesto la seguente
tabella:
Età alla stipulazione
del risparmio
Durata dell’investimento
(no. di anni)
20 e 21
22 e 23
24 e 25
26 e 27
28 e 29
30 e 31
32 e 33
34 e 35
36 e 37
18
17
16
15
14
13
12
11
10
38 e 39
40 fino a 50
51 fino a 54
55 e 56
57 e 58
59 e 60
61 e 62
63 e 64
65
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2. Le parti contraenti decidono sul rimborso anticipato per gli scopi seguenti:
2.a per l’acquisto di terreni, immobili o appartamenti;
2.b per il finanziamento dei costi di formazione dei/delle figli/e;
2.c per le coperture di costi straordinari in caso di malattia.
Piccolo commento: La costituzione del fondo di risparmio si applica solo ai lavoratori che sono stati oggetto di questo regime fino al 31.12.2015.