Regole del gioco e giustizia Thierry Henry, il fair play e

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Regole del gioco e giustizia Thierry Henry, il fair play e
CSP IN-FORMA
Alla ricerca di un diritto moderno
Regole del gioco e giustizia
Thierry Henry, il fair play e...
Andrea Buti
Non sono un grande
appassionato di calcio, è bene dirlo
subito e, di conseguenza ho un po’
trascurato il codazzo vario di
polemiche seguite al goal di mano
del giocatore francese, reo confesso.
La vicenda però offre lo spunto
per qualche riflessione.
Non voglio contraddire la
premessa, ma ricordo che qualche
anno fa l’allenatore Boskov disse:
“rigore è quando arbitro fischia”. Ecco,
ho sempre ammirato questo modo
di ragionare: il calcio è un gioco, ci
sono delle regole e l’arbitro le fa
rispettare, solo che, siccome è un
uomo può sbagliare: nonostante
questo si continua a giocare. Ancora
più allarmante che della vicenda del
goal “amanuense” (non certo il
primo e forse non l’ultimo) si sia
preoccupato addirittura il Governo
Irlandese, non tanto perché il calcio
non sia una questione nazionale
(guai a dire il contrario di questi
tempi...) quanto perché ciò dimostra
quanto radicato sia il fenomeno
della tribunalizzazione dei conflitti.
Non si riesce più ad accettare cioè
l’errore (degli altri: i propri, invece,
sono sempre scusabili) e si deve fare
subito qualcosa, come se questo
strano mondo moderno non potesse
sopportarne l’onta.
Mi viene da definirla ansia di
giustizia: la preoccupazione e il
patimento di dover emendare
qualcosa ricorrendo ad un organo
superiore: metteranno dopo il
quarto uomo (così mi pare che si
chiami) anche il quinto o il
sesto...metteranno telecamere
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dappertutto e sistemi di
riconoscimento del pallone..o
microchip per vedere se
effettivamente c’è stato contatto tra
palla e mano? Probabilmente si, si
arriverà a tutto questo, ma senza
aver risolto ad esempio il problema
della simulazione: si è buttato o
l’hanno atterrato? A meno di non
inserire chip anche nel cervello dei
calciatori per scoprirne i processi
cognitivi...
La morale: le norme che
pretendono di regolamentare i
comportamenti umani, o non sono
condivise, o non sono scritte bene o
non sono applicate bene. Ma il
problema più grande è chi decide
cosa è “bene”.
Andiamo per ordine.
Mancata condivisione di
norme. Henry avrebbe potuto
alzare una manina, riconoscere
subito e non dopo il tocco di mano,
ma non l’ha fatto. Fair play, no please:
parliamo di calcio non di rugby...
Stesso problema in ambito di
processi giurisdizionali per la
definizioni delle liti: chi dice come
bisogna comportarsi in tribunale ?
Si può bluffare (chiedere più di quel
che si vuole..), toccare il pallone con
la mano (non dire la verità..)? Sarà
caduto o l’avranno atterrato?
Oppure, molto più prosaicamente, si
tratta di un gioco imperfetto?
Regole scritte male. Idem
come prima: chi stabilisce se e
quando sono scritte male? Ognuno
può trarre le proprie conclusioni su
base esperienziale, basta che non lo
faccia in maniera strumentale al solo
fine di dimostrare la bontà delle
proprie tesi.
Interpretazione e
applicazione. Un dato è
comunque chiaro: le norme vanno
interpretate e questo procedimento
è intrinsecamente approssimativo
perché l’uomo ne è il fautore. Se
fosse un computer la cosa
cambierebbe: ho il terrore però che
qualcuno a quel punto, non potendo
appellarsi ad altro, finisca per
mettere in dubbio il corretto
funzionamento della macchina.
E tutto ricomincerebbe
daccapo: invece di lamentarci
dell’arbitro ci lamenteremo del
computer o meglio dell’uomo che lo
ha programmato (a meno che le
macchine non arrivino
all’autocoscienza o all’
autoconsapevolezza).
Fermiamoci, allora per un
momento: chi ha detto che bisogna
per forza giocare a questo gioco?
Chi ne conosce i limiti e lo
approva, gioca, altrimenti si
potrebbe partecipare ad altra
attività ludica che non pone quei
problemi (mai viste tante polemiche
per una partita di scacchi...). Di
conseguenza se si muove dal
presupposto che pure il processo è
imperfetto, perché umano, si
potrebbe optare per una soluzione
in cui prima di tutto si elaborano
insieme delle regole (non [im]poste
da qualcun altro) che poi saranno
congiuntamente condivise ed
applicate. A questo punto è più
facile giocare e... vincere tutti.
Conoscete (o ricordate) ubuntu?
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Decalogo PEC e firme elettroniche
10 cose da tenere a mente
Andrea Buti ed Emanuela Nalli
L’entrata in vigore dell’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine di appartenenza, è stata l’occasione
per molti professionisti di venire a conoscenza di uno strumento informatico davvero in grado di sostituire la carta o, in
questo caso, la raccomandata.
La normativa ed il funzionamento della PEC e delle firme elettroniche, però sono poco note; considerato, allora che
taluni effetti esulano dalle logiche consuete o semplicemente sono stati introdotti per la prima volta nell’ordinamento, si è
pensato di elaborare questo breve decalogo al fine di richiamare l’attenzione degli appartenenti agli ordini professionali su
alcuni aspetti particolarmente rilevanti.
Nessuna pretesa di completezza. Anzi , solo l’inizio di un percorso che meriterebbe di essere affrontato con una certa
cura al fine di acquisire una conoscenza e familiarità con strumenti dalle grandi potenzialità.
Domanda
Risposta
1. La PEC può essere usata per comunicazioni tra
professionisti, imprese e p.a. con lo stesso valore
della raccomandata a.r. ?
Si. (v. art. 16, comma 9 del d.l. 185/2008, conv. in legge
2/2009 e d.p.r. 68/2005).
2. L’equiparazione alla raccomandata cartacea è
subordinata ad una dichiarazione/elezione di
domicilio telematico o di accettazione all’utilizzo ?
No, poiché l’art. 16, comma 9 del d.l. 185/2008 (conv. in
legge 2/2009) espressamente esclude la necessità di simili
dichiarazioni.
3. Si debbono conservare personalmente le
credenziali (username e password) per l’accesso e
l’uso della casella PEC ?
Si. E’ sconsigliato confidarle ad altri (segretaria, collaboratori,
colleghi, praticanti).
4. Gli atti e fatti compiuti utilizzando una firma
digitale sono direttamente imputabili e riferibili al
titolare ?
Si, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs. 82/2005.
5. Gli atti e fatti compiuti attraverso la PEC sono
direttamente imputabili e riferibili al titolare ?
Non c’è una norma che lo preveda espressamente, ma
considerato che la PEC fa uso di certificati digitali, sembrano
applicabili le norme previste per il loro uso. In ogni caso
l’onere della prova spetterebbe al titolare poiché
l’associazione di una casella PEC a suo nome fonderebbe una
presunzione semplice di uso da parte di costui, specie dopo la
modifica dell’art. 2712 c.c. e sulla scorta della giurisprudenza
che si sta formando sul punto.
6. I documenti sottoscritti con firma digitale
soddisfano il requisito della forma scritta anche ai
sensi dell’art. 1350 c.c. (comma 1, nn. da 1 a 12) ?
Si, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 82/2005.
7. Il certificato elettronico ha una validità limitata ?
Si, poiché ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005 “L'apposizione ad
un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di
firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione”.
8. La revoca o la sospensione del certificato
qualificato usato nella firma digitale, qualunque ne
sia la causa, ha effetto dal momento della
pubblicazione della lista che lo contiene?
Si. Lo prevede l’art. 36 del d. lgs. 82/2005.
9. Con la PEC è possibile avere la prova del
contenuto del messaggio spedito (diversamente da
quel che accade con la raccomandata cartacea
[tranne che si tratti di plico senza busta]) ?
Si, a condizione che il mittente abbia richiesto la cd. “ricevuta
completa”.
10. L’utilizzo di una casella di posta elettronica
altrui può integrare il reato di sostituzione di
persona ?
Non si sono reperiti precedenti giurisprudenziali specifici.
Esistono tuttavia sentenze (Cass. 46674/2007 e Trib. Cassino
3.7.2009) che ritengono integrato il reato di cui all’art. 494
c.p. nell’ipotesi in cui si crei e si utilizzi un account di posta
elettronica a nome di qualcun altro.
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posizionati in ogni angolo del mondo.
Nonostante tali evidenti vantaggi,
l’uso delle nuove tecnologie può
Simona Piccioni
Saverio Giannella
comportare forme di responsabilità
Il Regolamento CE 593/2008 in
Il Tribunale Militare (trattavasi di
civili e penali per attività svolte in
vigore dal prossimo 17 dicembre 2009, webmaster sottufficiale dell’esercito) di
violazione dei diritti di terzi: lo scambio
sostituisce la Convenzione di Roma
Padova (1 marzo 2008 in Rivista Penale di dati che poniamo in essere ogni
sulla legge applicabile alle obbligazioni 2009, 980) ha pronunciato sentenza ex
giorno, più volte al giorno, può ancora
contrattuali del 1980 che, sino ad oggi,
art. 129 c.p.p. nei confronti del “gestore essere considerato semplicemente una
ha regolato la materia della legge
di un sito” in cui era presente un forum conversazione telefonica? O è forse una
applicabile ai contratti commerciali
in cui erano stati pubblicati messaggi
comunicazione telematica?
internazionali.
diffamatori. I motivi alla base della
Facciamo solo un esempio, pensando
Il suo richiamo, se pur tacito, viene pronuncia sono i seguenti:
all’attività di intercettazione, definita da
attuato attraverso l’inclusione- ad
A) l'amministratore del sito, attesa la Cass. pen., sez. VI, sentenza n.
esempio-di un’apposita clausola di
neutralità tecnologica, non può sapere
12189/2005 come la «..captazione occulta
“Applicable Law and Jurisdiction”
se l'uso del file MP3 o del filmato sia
e contestuale di una comunicazione o
opportunamente redatta e inserita nel
legittimo o illegittimo, similmente non
conversazione tra due o più soggetti che agiscano
testo di un commercial agreement con un
può discernere la portata eventualmente con l'intenzione di escludere altri e con modalità
partner estero.
diffamatoria di messaggi postati;
oggettivamente idonee allo scopo, attuata da
Le parti sino ad oggi erano e
B) inoltre, “occorre tener conto che, quale soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti
rimangono libere di scegliere a quale
webmaster responsabile di un forum, l'imputato tecnici di percezione tali da vanificare le cautele
legge sottoporre il rapporto e dunque
riceveva un elevato numero di messaggi da
ordinariamente poste a protezione del suo
quale sarà il giudice in caso di
pubblicare sul sito da lui gestito: il grado di
carattere riservato..». Tale attività di
risoluzione di eventuali controversie tra attenzione esigibile da dedicare ad ognuno di
indagine può riguardare sia
loro scaturenti. Quest’ultimo principio
essi non poteva andare al di là di un controllo
telecomunicazioni telefoniche sia, ai
viene di fatto ribadito dal nuovo
prima facie della presenza di espressioni
sensi dell'art. 266bis c.p.p., il flusso di
Regolamento il quale stabilisce a tal
oggettivamente e immediatamente valutabili
comunicazioni relativo a sistemi
riguardo che:
come diffamatorie”.
informatici o telematici.
“il contratto è disciplinato dalla legge
In base all'art. 103, comma 5, c.p.p.,
scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta
non è consentita l'intercettazione
Diritto, telefoni
chiaramente dalle disposizioni del contratto o
relativa a conversazioni o
e telematica
dalle circostanze del caso. Le parti possono
comunicazioni dei difensori, degli
designare la legge applicabile a tutto il contratto Monia Fabiani
investigatori privati autorizzati e
ovvero a una parte soltanto di esso”.
Oggi, nell’era del digitale, ci
incaricati in relazione al procedimento,
Ma quali novità in concreto…?
troviamo di fronte a strumenti di
dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari,
Il Regolamento comunitario
comunicazione che uniscono parola,
né a quelle tra i medesimi e le persone
fornisce soluzioni precise ai molteplici
immagine, suono. Il telefono, pur
da loro assistite. Detto comma vieta,
quesiti che la Convenzione di Roma
consentendo una comunicazione
pertanto, le intercettazioni delle
aveva lasciato senza risposta.
completamente interattiva e simmetrica, conversazioni o comunicazioni dei
Quest’ultima, infatti, si limitava a
limita il numero degli interlocutori: una difensori, garantendo l'esercizio del
stabilire che, in mancanza di una scelta persona da una parte ed una dall’altra. diritto di difesa. Va precisato, però, che
ad opera delle parti, si sarebbe
Con la telematica (felice matrimonio tra si riferisce alle sole conversazioni o
applicata la legge del Paese col quale il
informatica e telecomunicazioni) è
comunicazioni relative agli affari nei
contratto presentava il collegamento più possibile superare la verticalità e
quali gli avvocati esercitano la loro
stretto, ossia la legge del Paese del
l’asimmetria della comunicazione. I
attività difensiva.
soggetto che effettuava la prestazione
nuovi sistemi di comunicazione
Infine, riguardo alle infinite
caratteristica(formula, invero, alquanto telematica sono dei telefoni potenziati,
possibilità di collocazione spaziale dei
generica e facilmente soggetta ad
in cui molti possono comunicare con
diversi soggetti interconnessi, occorre
interpretazioni).
molti, e tutti hanno pari grado e pari
considerare il principio in base al quale
Oggi gli “addetti ai lavori”, proprio dignità. Con gli smartphone (telefoni
il ricorso alle rogatorie internazionali è
grazie al nuovo regolamento, potranno intelligenti di ultima generazione) si può dovuto solo quando l'attività captativa
invece fare affidamento su alcuni criteri accedere ad internet, inviare e-mail,
sia diretta a percepire contenuti di
già “tipizzati”, a seconda delle differenti realizzare filmati, comunicare tramite
conversazioni che transitino unicamente
tipologie di contratto e alla cui
VoIP, ed addirittura guardate la TV o
in territorio estero.
applicabilità consegue la possibilità di
navigare via satellite con GPS. Questo
È, pertanto, utilizzabile il contenuto
individuare immediatamente quale
crea un certo divario tra diritto e
di una intercettazione di conversazione
legge applicare al contratto.
sviluppo tecnologico. I vari Blackberry, disposta su una utenza ubicata nel
iPhone e PDA consentono uno scambio territorio italiano, a nulla rilevando che
(More info su Www.dirittomoderno.it).
interattivo di dati, testi, immagini e
l'altra utenza intercettata si trovi
suoni tra diversi soggetti interconnessi,
all'estero.
Reg. 593/2008/CE
Legge applicabile
Forum web
e responsabilità
CSP IN-FORMA BIMESTRALE novembre-dicembre 2009
Diritto elettronico
Il Centro
Formazione e informazione
• dematerializzazione
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presso Fondo Professioni. Quest’ultimo è un Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli
studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal
Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre
2003. Fondoprofessioni promuove e finanzia piani/progetti
formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali,
finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze
delle/dei lavoratrici/lavoratori, per rispondere in maniera
adeguata alle esigenze formative degli studi forensi (fonte
www.fondoprofessioni.it). Lo studio committente contribuisce
con il costo del lavoro, senza sopportare - normalmente - altre
spese.
La struttura è nata dall'idea di rispondere alle esigenze
dei professionisti, dell'impresa, ma anche della pubblica
amministrazione, fornendo strumenti per innovare e
migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle
conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a
quello tecnico, supportando le risorse umane ed ottimizzando
quelle economiche.
Le peculiarità dell'information society
suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di
individuare prontamente l'Informazione rilevante, trasferire
capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove
abilità. In un mondo in continua e rapida evoluzione - come
insegna Darwin - la specie che sopravvive non è quella più
forte, ma quella che si adegua più rapidamente ai
cambiamenti. Il capitale intellettuale è, oggi, uno dei
principali fattori di sviluppo nell'economia moderna. Per
questo il Centro progetta, coordina ed organizza Percorsi
Formativi, contraddistinti da un approccio pragmatico,
garantito da una didattica non solo teorica, ma anche e
soprattutto pratica, calata nelle stesse realtà in cui le capacità
acquisite potranno essere prontamente impiegate.
Il Centro opera in regime di convenzione con l’Università
degli Studi di Camerino: gli articoli e le segnalazioni presenti
in questa rivista, sono il frutto della collaborazione svolta con
laureati presso la stessa Università coinvolti nel progetto FiXO
(“Formazione e Innovazione per l’Occupazione”). Si tratta di
un programma nazionale promosso e sostenuto dalla
Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la
Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e realizzato con collaborazione di ItaliaLavoro.
Ulteriori materiali, articoli, filmati e cruciverba didattici
sono disponibili all’indirizzo www.dirittomoderno.it
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Eventi
13-14 gennaio: Firenze
“Negoziazione, mediazione e conciliazione delle
controversie”
http://www.fondazioneforensefirenze.it/index.php?
option=com_jcalpro&Itemid=&extmode=view&extid=274
23 gennaio 2010: Piacenza
“La gestione maieutica dei conflitti”
http://www.cppp.it/eventi.html
27-29 gennaio: Macerata
“Auschwitz. Prima e oltre
Nuovi conflitti e percorsi altri tra esclusione,
identità e differenza”.
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