Regole del gioco e giustizia Thierry Henry, il fair play e
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Regole del gioco e giustizia Thierry Henry, il fair play e
CSP IN-FORMA Alla ricerca di un diritto moderno Regole del gioco e giustizia Thierry Henry, il fair play e... Andrea Buti Non sono un grande appassionato di calcio, è bene dirlo subito e, di conseguenza ho un po’ trascurato il codazzo vario di polemiche seguite al goal di mano del giocatore francese, reo confesso. La vicenda però offre lo spunto per qualche riflessione. Non voglio contraddire la premessa, ma ricordo che qualche anno fa l’allenatore Boskov disse: “rigore è quando arbitro fischia”. Ecco, ho sempre ammirato questo modo di ragionare: il calcio è un gioco, ci sono delle regole e l’arbitro le fa rispettare, solo che, siccome è un uomo può sbagliare: nonostante questo si continua a giocare. Ancora più allarmante che della vicenda del goal “amanuense” (non certo il primo e forse non l’ultimo) si sia preoccupato addirittura il Governo Irlandese, non tanto perché il calcio non sia una questione nazionale (guai a dire il contrario di questi tempi...) quanto perché ciò dimostra quanto radicato sia il fenomeno della tribunalizzazione dei conflitti. Non si riesce più ad accettare cioè l’errore (degli altri: i propri, invece, sono sempre scusabili) e si deve fare subito qualcosa, come se questo strano mondo moderno non potesse sopportarne l’onta. Mi viene da definirla ansia di giustizia: la preoccupazione e il patimento di dover emendare qualcosa ricorrendo ad un organo superiore: metteranno dopo il quarto uomo (così mi pare che si chiami) anche il quinto o il sesto...metteranno telecamere 1 dappertutto e sistemi di riconoscimento del pallone..o microchip per vedere se effettivamente c’è stato contatto tra palla e mano? Probabilmente si, si arriverà a tutto questo, ma senza aver risolto ad esempio il problema della simulazione: si è buttato o l’hanno atterrato? A meno di non inserire chip anche nel cervello dei calciatori per scoprirne i processi cognitivi... La morale: le norme che pretendono di regolamentare i comportamenti umani, o non sono condivise, o non sono scritte bene o non sono applicate bene. Ma il problema più grande è chi decide cosa è “bene”. Andiamo per ordine. Mancata condivisione di norme. Henry avrebbe potuto alzare una manina, riconoscere subito e non dopo il tocco di mano, ma non l’ha fatto. Fair play, no please: parliamo di calcio non di rugby... Stesso problema in ambito di processi giurisdizionali per la definizioni delle liti: chi dice come bisogna comportarsi in tribunale ? Si può bluffare (chiedere più di quel che si vuole..), toccare il pallone con la mano (non dire la verità..)? Sarà caduto o l’avranno atterrato? Oppure, molto più prosaicamente, si tratta di un gioco imperfetto? Regole scritte male. Idem come prima: chi stabilisce se e quando sono scritte male? Ognuno può trarre le proprie conclusioni su base esperienziale, basta che non lo faccia in maniera strumentale al solo fine di dimostrare la bontà delle proprie tesi. Interpretazione e applicazione. Un dato è comunque chiaro: le norme vanno interpretate e questo procedimento è intrinsecamente approssimativo perché l’uomo ne è il fautore. Se fosse un computer la cosa cambierebbe: ho il terrore però che qualcuno a quel punto, non potendo appellarsi ad altro, finisca per mettere in dubbio il corretto funzionamento della macchina. E tutto ricomincerebbe daccapo: invece di lamentarci dell’arbitro ci lamenteremo del computer o meglio dell’uomo che lo ha programmato (a meno che le macchine non arrivino all’autocoscienza o all’ autoconsapevolezza). Fermiamoci, allora per un momento: chi ha detto che bisogna per forza giocare a questo gioco? Chi ne conosce i limiti e lo approva, gioca, altrimenti si potrebbe partecipare ad altra attività ludica che non pone quei problemi (mai viste tante polemiche per una partita di scacchi...). Di conseguenza se si muove dal presupposto che pure il processo è imperfetto, perché umano, si potrebbe optare per una soluzione in cui prima di tutto si elaborano insieme delle regole (non [im]poste da qualcun altro) che poi saranno congiuntamente condivise ed applicate. A questo punto è più facile giocare e... vincere tutti. Conoscete (o ricordate) ubuntu? CSP IN-FORMA BIMESTRALE novembre-dicembre 2009 2 Decalogo PEC e firme elettroniche 10 cose da tenere a mente Andrea Buti ed Emanuela Nalli L’entrata in vigore dell’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine di appartenenza, è stata l’occasione per molti professionisti di venire a conoscenza di uno strumento informatico davvero in grado di sostituire la carta o, in questo caso, la raccomandata. La normativa ed il funzionamento della PEC e delle firme elettroniche, però sono poco note; considerato, allora che taluni effetti esulano dalle logiche consuete o semplicemente sono stati introdotti per la prima volta nell’ordinamento, si è pensato di elaborare questo breve decalogo al fine di richiamare l’attenzione degli appartenenti agli ordini professionali su alcuni aspetti particolarmente rilevanti. Nessuna pretesa di completezza. Anzi , solo l’inizio di un percorso che meriterebbe di essere affrontato con una certa cura al fine di acquisire una conoscenza e familiarità con strumenti dalle grandi potenzialità. Domanda Risposta 1. La PEC può essere usata per comunicazioni tra professionisti, imprese e p.a. con lo stesso valore della raccomandata a.r. ? Si. (v. art. 16, comma 9 del d.l. 185/2008, conv. in legge 2/2009 e d.p.r. 68/2005). 2. L’equiparazione alla raccomandata cartacea è subordinata ad una dichiarazione/elezione di domicilio telematico o di accettazione all’utilizzo ? No, poiché l’art. 16, comma 9 del d.l. 185/2008 (conv. in legge 2/2009) espressamente esclude la necessità di simili dichiarazioni. 3. Si debbono conservare personalmente le credenziali (username e password) per l’accesso e l’uso della casella PEC ? Si. E’ sconsigliato confidarle ad altri (segretaria, collaboratori, colleghi, praticanti). 4. Gli atti e fatti compiuti utilizzando una firma digitale sono direttamente imputabili e riferibili al titolare ? Si, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs. 82/2005. 5. Gli atti e fatti compiuti attraverso la PEC sono direttamente imputabili e riferibili al titolare ? Non c’è una norma che lo preveda espressamente, ma considerato che la PEC fa uso di certificati digitali, sembrano applicabili le norme previste per il loro uso. In ogni caso l’onere della prova spetterebbe al titolare poiché l’associazione di una casella PEC a suo nome fonderebbe una presunzione semplice di uso da parte di costui, specie dopo la modifica dell’art. 2712 c.c. e sulla scorta della giurisprudenza che si sta formando sul punto. 6. I documenti sottoscritti con firma digitale soddisfano il requisito della forma scritta anche ai sensi dell’art. 1350 c.c. (comma 1, nn. da 1 a 12) ? Si, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 82/2005. 7. Il certificato elettronico ha una validità limitata ? Si, poiché ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005 “L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione”. 8. La revoca o la sospensione del certificato qualificato usato nella firma digitale, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene? Si. Lo prevede l’art. 36 del d. lgs. 82/2005. 9. Con la PEC è possibile avere la prova del contenuto del messaggio spedito (diversamente da quel che accade con la raccomandata cartacea [tranne che si tratti di plico senza busta]) ? Si, a condizione che il mittente abbia richiesto la cd. “ricevuta completa”. 10. L’utilizzo di una casella di posta elettronica altrui può integrare il reato di sostituzione di persona ? Non si sono reperiti precedenti giurisprudenziali specifici. Esistono tuttavia sentenze (Cass. 46674/2007 e Trib. Cassino 3.7.2009) che ritengono integrato il reato di cui all’art. 494 c.p. nell’ipotesi in cui si crei e si utilizzi un account di posta elettronica a nome di qualcun altro. CSP IN-FORMA BIMESTRALE novembre-dicembre 2009 3 posizionati in ogni angolo del mondo. Nonostante tali evidenti vantaggi, l’uso delle nuove tecnologie può Simona Piccioni Saverio Giannella comportare forme di responsabilità Il Regolamento CE 593/2008 in Il Tribunale Militare (trattavasi di civili e penali per attività svolte in vigore dal prossimo 17 dicembre 2009, webmaster sottufficiale dell’esercito) di violazione dei diritti di terzi: lo scambio sostituisce la Convenzione di Roma Padova (1 marzo 2008 in Rivista Penale di dati che poniamo in essere ogni sulla legge applicabile alle obbligazioni 2009, 980) ha pronunciato sentenza ex giorno, più volte al giorno, può ancora contrattuali del 1980 che, sino ad oggi, art. 129 c.p.p. nei confronti del “gestore essere considerato semplicemente una ha regolato la materia della legge di un sito” in cui era presente un forum conversazione telefonica? O è forse una applicabile ai contratti commerciali in cui erano stati pubblicati messaggi comunicazione telematica? internazionali. diffamatori. I motivi alla base della Facciamo solo un esempio, pensando Il suo richiamo, se pur tacito, viene pronuncia sono i seguenti: all’attività di intercettazione, definita da attuato attraverso l’inclusione- ad A) l'amministratore del sito, attesa la Cass. pen., sez. VI, sentenza n. esempio-di un’apposita clausola di neutralità tecnologica, non può sapere 12189/2005 come la «..captazione occulta “Applicable Law and Jurisdiction” se l'uso del file MP3 o del filmato sia e contestuale di una comunicazione o opportunamente redatta e inserita nel legittimo o illegittimo, similmente non conversazione tra due o più soggetti che agiscano testo di un commercial agreement con un può discernere la portata eventualmente con l'intenzione di escludere altri e con modalità partner estero. diffamatoria di messaggi postati; oggettivamente idonee allo scopo, attuata da Le parti sino ad oggi erano e B) inoltre, “occorre tener conto che, quale soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti rimangono libere di scegliere a quale webmaster responsabile di un forum, l'imputato tecnici di percezione tali da vanificare le cautele legge sottoporre il rapporto e dunque riceveva un elevato numero di messaggi da ordinariamente poste a protezione del suo quale sarà il giudice in caso di pubblicare sul sito da lui gestito: il grado di carattere riservato..». Tale attività di risoluzione di eventuali controversie tra attenzione esigibile da dedicare ad ognuno di indagine può riguardare sia loro scaturenti. Quest’ultimo principio essi non poteva andare al di là di un controllo telecomunicazioni telefoniche sia, ai viene di fatto ribadito dal nuovo prima facie della presenza di espressioni sensi dell'art. 266bis c.p.p., il flusso di Regolamento il quale stabilisce a tal oggettivamente e immediatamente valutabili comunicazioni relativo a sistemi riguardo che: come diffamatorie”. informatici o telematici. “il contratto è disciplinato dalla legge In base all'art. 103, comma 5, c.p.p., scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta non è consentita l'intercettazione Diritto, telefoni chiaramente dalle disposizioni del contratto o relativa a conversazioni o e telematica dalle circostanze del caso. Le parti possono comunicazioni dei difensori, degli designare la legge applicabile a tutto il contratto Monia Fabiani investigatori privati autorizzati e ovvero a una parte soltanto di esso”. Oggi, nell’era del digitale, ci incaricati in relazione al procedimento, Ma quali novità in concreto…? troviamo di fronte a strumenti di dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, Il Regolamento comunitario comunicazione che uniscono parola, né a quelle tra i medesimi e le persone fornisce soluzioni precise ai molteplici immagine, suono. Il telefono, pur da loro assistite. Detto comma vieta, quesiti che la Convenzione di Roma consentendo una comunicazione pertanto, le intercettazioni delle aveva lasciato senza risposta. completamente interattiva e simmetrica, conversazioni o comunicazioni dei Quest’ultima, infatti, si limitava a limita il numero degli interlocutori: una difensori, garantendo l'esercizio del stabilire che, in mancanza di una scelta persona da una parte ed una dall’altra. diritto di difesa. Va precisato, però, che ad opera delle parti, si sarebbe Con la telematica (felice matrimonio tra si riferisce alle sole conversazioni o applicata la legge del Paese col quale il informatica e telecomunicazioni) è comunicazioni relative agli affari nei contratto presentava il collegamento più possibile superare la verticalità e quali gli avvocati esercitano la loro stretto, ossia la legge del Paese del l’asimmetria della comunicazione. I attività difensiva. soggetto che effettuava la prestazione nuovi sistemi di comunicazione Infine, riguardo alle infinite caratteristica(formula, invero, alquanto telematica sono dei telefoni potenziati, possibilità di collocazione spaziale dei generica e facilmente soggetta ad in cui molti possono comunicare con diversi soggetti interconnessi, occorre interpretazioni). molti, e tutti hanno pari grado e pari considerare il principio in base al quale Oggi gli “addetti ai lavori”, proprio dignità. Con gli smartphone (telefoni il ricorso alle rogatorie internazionali è grazie al nuovo regolamento, potranno intelligenti di ultima generazione) si può dovuto solo quando l'attività captativa invece fare affidamento su alcuni criteri accedere ad internet, inviare e-mail, sia diretta a percepire contenuti di già “tipizzati”, a seconda delle differenti realizzare filmati, comunicare tramite conversazioni che transitino unicamente tipologie di contratto e alla cui VoIP, ed addirittura guardate la TV o in territorio estero. applicabilità consegue la possibilità di navigare via satellite con GPS. Questo È, pertanto, utilizzabile il contenuto individuare immediatamente quale crea un certo divario tra diritto e di una intercettazione di conversazione legge applicare al contratto. sviluppo tecnologico. I vari Blackberry, disposta su una utenza ubicata nel iPhone e PDA consentono uno scambio territorio italiano, a nulla rilevando che (More info su Www.dirittomoderno.it). interattivo di dati, testi, immagini e l'altra utenza intercettata si trovi suoni tra diversi soggetti interconnessi, all'estero. Reg. 593/2008/CE Legge applicabile Forum web e responsabilità CSP IN-FORMA BIMESTRALE novembre-dicembre 2009 Diritto elettronico Il Centro Formazione e informazione • dematerializzazione Il Centro è accreditato come ente di formazione presso la Regione Marche (con decreto n. 20/FSE-06 del 22.1.2007 ) e presso Fondo Professioni. Quest’ultimo è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. Fondoprofessioni promuove e finanzia piani/progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze delle/dei lavoratrici/lavoratori, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze formative degli studi forensi (fonte www.fondoprofessioni.it). Lo studio committente contribuisce con il costo del lavoro, senza sopportare - normalmente - altre spese. La struttura è nata dall'idea di rispondere alle esigenze dei professionisti, dell'impresa, ma anche della pubblica amministrazione, fornendo strumenti per innovare e migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico, supportando le risorse umane ed ottimizzando quelle economiche. Le peculiarità dell'information society suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di individuare prontamente l'Informazione rilevante, trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove abilità. In un mondo in continua e rapida evoluzione - come insegna Darwin - la specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adegua più rapidamente ai cambiamenti. Il capitale intellettuale è, oggi, uno dei principali fattori di sviluppo nell'economia moderna. Per questo il Centro progetta, coordina ed organizza Percorsi Formativi, contraddistinti da un approccio pragmatico, garantito da una didattica non solo teorica, ma anche e soprattutto pratica, calata nelle stesse realtà in cui le capacità acquisite potranno essere prontamente impiegate. Il Centro opera in regime di convenzione con l’Università degli Studi di Camerino: gli articoli e le segnalazioni presenti in questa rivista, sono il frutto della collaborazione svolta con laureati presso la stessa Università coinvolti nel progetto FiXO (“Formazione e Innovazione per l’Occupazione”). Si tratta di un programma nazionale promosso e sostenuto dalla Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e realizzato con collaborazione di ItaliaLavoro. Ulteriori materiali, articoli, filmati e cruciverba didattici sono disponibili all’indirizzo www.dirittomoderno.it Per collaborazioni, informazioni o pubblicità su questa rivista è possibile inviare un messaggio email all’indirizzo [email protected] MultiTEL Srl Stampato a cura dell’utente • documento informatico • email e posta elettronica certificata • e-government • firme elettroniche • privacy Gestione conflitti • adr • comunicazione • conciliazione • mediazione • negoziazione Eventi 13-14 gennaio: Firenze “Negoziazione, mediazione e conciliazione delle controversie” http://www.fondazioneforensefirenze.it/index.php? option=com_jcalpro&Itemid=&extmode=view&extid=274 23 gennaio 2010: Piacenza “La gestione maieutica dei conflitti” http://www.cppp.it/eventi.html 27-29 gennaio: Macerata “Auschwitz. Prima e oltre Nuovi conflitti e percorsi altri tra esclusione, identità e differenza”. http://www.unimc.it/ricerca/dipartimenti/dipartimento-discienze-della-comunicazione/notizie/call-for-papers-27-28-29gennaio-2010-auschwitz./invito_2.pdfl Rivista bimestrale di informazione curata e di proprietà del Centro Servizi Professionali s.r.l. iscritta al n. 1 del Registro delle pubblicazioni periodiche del Tribunale di Camerino con provvedimento del 11.10.2006. Iscritta al R.O.C. al n. 17891 Direttore Responsabile Desy D’Addario P.IVA 01533820435 www.serviziprofessionali.org Tel. 0737636309 - Fax 0737630395 Via Pallotta, 15 - 62032 Camerino (MC)