regolamento comunale della pubblicita` sulle

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regolamento comunale della pubblicita` sulle
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COMUNE DI AROSIO
Regione Lombardia
—
Provincia di Corno
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA PUBBLICITA’ SULLE STRADE
ai sensi deII’art. 23 deI D. Lgs. n. 285/1992
e
degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 18.12.2010
INDICE
Art.
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Ari.
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Ari.
1
Oggetto del Regolamento
2
Definizioni
3
Norme generali
4
Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione
5
Domanda di autorizzazione
6
Determinazione delle visibilità degli impianti dalle strade
7
Istruttoria per rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
8
Obblighi del titolare
9
Collocazione, ubicazione e distanze
10- Dimensioni e caratteristiche
11 Insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia
12- Impianti pubblicitari di servizio
13 Mezzi pubblicitari a messaggio variabile
14- Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio
15- Preinsegne
16- Pubblicità sui veicoli
17- Pubblicità fonica
18 Volantinaggio
19 Sanzioni e norme di rinvio
20 Disposizione transitoria
21 Abrogazione disposizioni regolamentari
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-
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-
2
Art. I
Oggetto del Regolamento
-
1.
Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque
denominati e le altre forme di pubblicità indicate nel successivo art. 4 ad integrazione ed
esecuzione di quanto previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo
30/04/1 992 n. 285) e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n.
495) e loro successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la definizione degli
spazi per l’installazione degli impianti pubblicitari, si ispira ai principi di tutela della
sicurezza veicolare, ciclabile e pedonale, nonché alla fruibilità del transito dei percorsi
pedonali evitando l’introduzione di barriere architettoniche.
Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto
delle Pubbliche Affissioni, si rinvia alle disposizioni riportate nello specifico Regolamento
Comunale adottato ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/1994, nonché alle modifiche all’art. 15 approvate
con deliberazione consiliare n. 20 del 27giugno 1998.
2.
Ari. 2
Definizioni
-
1.
2.
Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono i manufatti così come definiti
dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
Oltre a quanto sopra, si definiscono mezzi pubblicitari:
gli impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
gli impianti luminosi;
i totem (insegne realizzate su pannelli scatolati, tralicci o solidi verticali, rigidi,
autoportanti, indipendenti e fissati direttamente al suolo; possono
essere
costituite
anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere
mono
o
polifacciali,
illuminate o luminose);
i cartelli o altri impianti in cui l’estensione dell’immagine risulti prevalente e
caratterizzante l’intero messaggio pubblicitario.
E’ definita pubblicità temporanea quella effettuata con i mezzi indicati al comma 5
dell’art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
E’ definito segno orizzontale reclamistico quello effettuato con i mezzi indicati al comma
6 dell’art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
-
-
-
3.
4.
Ari. 3
Norme generali
-
1.
2.
Ari. 4
-
1.
2.
Gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla
normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Tutti i cartelli e mezzi pubblicitari, devono essere dotati di mezzo identificativo come
disposto dall’art. 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della
Strada.
Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione
L’effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è
disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
Costituiscono forme particolari di pubblicità:
a) Pubblicità temporanea;
b) Pubblicità fonica o sonora;
c) Pubblicità sui veicoli;
d) Sorgenti luminose e proiezioni luminose;
e) Segni orizzontali reclamistici;
f) Targhe;
g) Volantinaggio (la distribuzione di volantini a scopo pubblicitario).
3
Art. 5
-
Domanda di autorizzazione
1.
Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di
qualsiasi tipo, sulla strada e/o in vista della strada, deve richiedere ed ottenere apposita
autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada.
2. Nell’interno del centro abitato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 285/92, così come delimitato con
apposita deliberazione della Giunta Comunale, il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma
precedente è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta dell’ente proprietario
della strada.
3. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda, in duplice copia (triplice se trattasi di
strada provinciale), in marca da bollo contenente le seguenti indicazioni:
generalità, residenza e codice fiscale del richiedente;
strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione;
indicazione del periodo di riferimento per la pubblicità temporanea;
ragione sociale e sede della ditta installatrice (se diversa dal richiedente), nonché numero di
codice fiscale o partita i.v.a. e numero d’iscrizione alla C.C.I.A.A.
Inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Estratto planimetrico con evidenziato il punto d’installazione;
Documentazione fotografica rappresentativa dei luoghi in entrambi i sensi di marcia;
Prospetto quotato a colori dell’impianto pubblicitario;
Schema dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell’impianto pubblicitario
realizzato in modo da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con
indicazione dei colori che si intendono adottare;
Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto
è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta
del vento e che è garantita la stabilità;
Bozzetto del messaggio da esporre;
Bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per
messaggi variabili;
Autorizzazione da parte del proprietario dell’area (se diverso dall’ente proprietario della
strada);
Attestazione del versamento dei relativi diritti di segreteria e degli oneri per il rilascio
dell’atto autorizzatorio come stabiliti ai sensi dell’art. 53 comma 7 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
4. Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli
impianti di preinsegne o altri impianti multipli, purché riferiti ad un unico sostegno.
L’autorizzazione potrà essere richiesta dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo
dell’impianto oggetto della domanda o dalla ditta fornitrice dell’impianto per conto
dell’utilizzatore finale.
5. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del presente Regolamento le targhe poste
all’ingresso della sede dell’attività, purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si
configurino come insegna pubblicitaria, nonché le indicazioni grafiche applicate alle vetrate
al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone o per motivi ornamentali.
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-
-
-
-
An. 6
1.
2.
-
Determinazione delle
visibilità degli impianti dalle strade
Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità in genere si definisce
collocato “sulla strada” quando l’installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede
stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
Si definisce in “vista della strada” quando, pur essendo collocato fuori dalle zone
precedentemente indicate, l’impianto risulta visibile dalla strada, così come stabilito nel
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Il criterio di visibilità si
applica in riferimento alla dimensione dell’impianto stesso, a tutti gli impianti e mezzi
pubblicitari di cui al precedente art. 2.
4
An. 7
-
Istruttoria per rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
1.
L’ufficio preposto provvede all’istruttoria della pratica ed entro 60 giorni dalla ricezione,
rilascia l’atto autorizzatorio o di diniego, verificando preventivamente che non ci siano
provvedimenti in corso per l’installazione di impianti nella medesima posizione. Laddove
ritenuto necessario, l’ufficio procedente può ai fini istruttori acquisire preventivamente
pareri tecnici, espressi per quanto di competenza, dagli altri uffici comunali.
Se
l’ente proprietario della strada oggetto della richiesta è diverso dal Comune di
Arosio, i 60 giorni decorrono dal ricevimento del relativo nulla-osta tecnico.
2. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia ad autorizzazione di cui all’art. 23 del
vigente Codice della Strada, sia al titolo abilitativo edilizio di competenza del Comune,
l’ufficio preposto, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un
unico provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
3. L’autorizzazione rilasciata dovrà essere annotata su apposito registro numerato
progressivamente per anno ai sensi dell’art. 53 comma 9 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada.
4. Per il rilascio dell’autorizzazione l’interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle
vigenti disposizioni in materia d’imposta sulla pubblicità, il corrispettivo determinato nel
prezziario annuale ai sensi dell’art. 53 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice della Strada, come indicato al precedente art. 5 comma 3.
5. Prima del ritiro dell’atto autorizzatorio, l’interessato dovrà depositare presso l’ufficio
preposto idonea attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, inerente l’adempimento degli
obblighi di cui al 3° comma dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice della Strada, ricadendone il caso.
Per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell’impianto
a
norma di legge dovrà essere presentata ad ultimazione dei lavori.
6. L’autorizzazione avrà validità di tre anni, ai sensi dell’art. 53 comma 6 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice della Strada ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia o
revoca dell’interessato.
7. E’ ammessa la voltura dell’autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ovvero il
cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 giorni dalla cessione l’avvenuto
trasferimento dell’autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare al
Comune, allegando l’attestazione di avvenuta comunicazione alla Provincia o al privato
cittadino se l’area sul quale è posto l’impianto non è di proprietà Comunale. Nello stesso
termine il titolare deve procedere all’aggiornamento del mezzo identificativo come previsto
all’art. 3.2 del presente regolamento.
8. Per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata un’istanza al Comune almeno 90
giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche
dell’impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione, allegando
copia della precedente autorizzazione e ricevuta di pagamento del corrispettivo di cui aIl’art.
5, comma 3.
9. Nel periodo di validità dell’autorizzazione, sugli impianti posti all’interno del centro abitato,
è possibile modificare il messaggio pubblicitario, previa comunicazione e deposito del
bozzetto al competente ufficio comunale, senza necessità di nuova autorizzazione a
condizione che:
a)
non intervengano modifiche nelle dimensioni dell’impianto o spostamenti dello
stesso;
b)
il messaggio pubblicitario non generi confusione con la segnaletica stradale
rendendone difficile la comprensione, riducendo lavisibilitào l’efficacia.
An. 8
1.
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Obblighi del titolare
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
5
a)
b)
c)
d)
e)
Art. 9
-
verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’Ente
competente sia in sede di rilascio dell’autorizzazione che successivamente a
seguito di intervenute e motivate esigenze;
procedere alla rimozione del manufatto pubblicitario nel caso di decadenza o
revoca dell’autorizzazione, insussistenza delle condizioni di sicurezza previste
all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente competente al
rilascio. Nel caso in cui il titolare non provveda nel termine prescritto, gli uffici
comunali procederanno direttamente alla rimozione depositando il materiale in
luogo adatto a disposizione dell’avente diritto, ponendo a suo carico i relativi
oneri;
attenersi a quant’altro previsto nel presente regolamento ed in tutte le leggi
vigenti in materia con particolare riferimento al Codice della Strada e relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Collocazione, ubicazione e distanze
1.
All’interno del centro abitato, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi per le insegne di
esercizio a parete e quanto stabilito nei successivi articoli per le “preinsegne”, è consentita
l’installazione degli impianti pubblicitari nel rispetto delle distanze
minime indicate all’art. 51,
comma 4 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione
del Codice della Strada e di
quelle sotto riportate:
a)
distanza dal ciglio della carreggiata (misurato dal filo più vicino del cartello)
mL
1
b)
distanza dal ciglio della carreggiata in presenza di paracarro o altra
protezione (misurato dal filo più vicino del cartello al paracarro)
ml. 0,5
c)
distanza dai marciapiedi e piste ciclabili
(misurato dal filo più vicino del
cartello)
ml. 0,5
d)
prima dell’inizio di una curva
ml. 30
e)
alla fine di una curva
ml. 30
2. Le distanze per la posa dei cartelli e mezzi pubblicitari in genere posizionati all’esterno del
centro abitato sono quelle indicate all’art. 51, commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada.
Art. 10— Dimensioni e caratteristiche
1.
2.
3.
All’interno del centro abitato, le dimensioni delle insegne di esercizio e dei cartelli
pubblicitari, come definiti dall’art. 47 comma i e 4 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada, non devono superare le seguenti superfici massime:
a)
mq. 5 se posti perpendicolarmente al senso di marcia;
b)
mq. 10 se posti parallelamente al senso di marcia;
c)
una percentuale massima del 50% rispetto alle superfici dei prospetti dei
fabbricati o al fronte stradale, purchè tali impianti pubblicitari siano posti in
aderenza ai fabbricati stessi ovvero a recinzioni esistenti.
All’interno del centro abitato, le dimensioni dei totem, come definiti al precedente art. 2,
dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime:
a)
Altezza m. 5 ovvero non superiore al 50% dell’altezza degli edifici
adiacenti;
b)
Superficie in pianta mq. 0.60.
All’interno del centro abitato, le dimensioni degli striscioni, dovranno rispettare le seguenti
dimensioni massime:
a)
Altezzam. 1.00;
b)
Superficie mq. 6.00.
6
4.
All’interno del centro abitato, le dimensioni dei segni reclamistici, come definiti al
precedente art. 2, dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime:
a) Superficie mq. 6.00.
5. Le norme di cui all’art. 49 e dell’art. 50 comma 1, si applicano anche agli impianti pubblicitari
posti all’interno del centro abitato.
6. Le norme di cui al comma 2 del suddetto art. 50, per quanto riguarda gli impianti pubblicitari
luminosi all’interno del centro abitato, si applicano anche per le sorgenti luminose, per i
cartelli e per gli altri mezzi pubblicitari, (escluse le insegne di esercizio di cui al successivo art.
11), poste ad una distanza inferiore a ml. 100 da intersezioni semaforizzate e a meno di ml. 3
dal bordo della carreggiata, salvo ulteriori e motivate deroghe in sede di rilascio
dell’autorizzazione.
7. All’interno del centro abitato, tutti i mezzi pubblicitari, devono essere uniformati nei
sostegni, con unico pannello di forma regolare posti ad un’altezza dal suolo non inferiore a m.
2,20.
Art. 11
-
Insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia
1.
Per le insegne di esercizio luminose all’interno del centro abitato, poste parallelamente al
senso di marcia dei veicoli, ad una distanza superiore a ml. 1.50, dal limite della carreggiata,
non si applicano le limitazione di cui all’art. 50 del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice della Strada.
2. Le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 51 Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice della Strada, si applicano anche per le insegne di esercizio poste all’interno del centro
abitato, ad accezione del divieto di installazione in corrispondenza di intersezioni.
An. 12
1.
-
Impianti pubblicitari di servizio
L’installazione di impianti pubblicitari di servizio così come definiti dall’art. 47, comma 7 deI
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, è ammissibile unicamente
con riferimento alle pensiline di fermata autobus e ad impianti segnaletici di pubblica utilità
per una superficie massima di mq. 5.00.
An. 13- Mezzi pubblicitari a messaggio variabile
1.
All’interno del centro abitato è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a
messaggio variabile aventi un periodo di variabilità interiore ad i minuto, se posti in
posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
An. 14- Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed
1.
A~. IS
aree di parcheggio
Le disposizioni di cui all’art. 52 comma i del Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice della Strada, si applicano anche agli impianti ed altri mezzi pubblicitari nelle stazioni
ed aree di parcheggio di servizio poste nei centri abitati.
—
Preinsegne
1. All’interno del centro abitato, a parziale deroga delle distanze stabilite all’art. 9 comma i del
presente regolamento, gli impianti per l’installazione delle preinsegne dovranno essere
collocati in posizione autonoma, e non dovranno interferire con la restante segnaletica, nel
rispetto delle seguenti distanze minime:
a)
distanza dal ciglio della strada in mancanza di paracarro o altra protezione
(misurato dal filo più vicino del cartello al limite della carreggiata) mJ~J,D
b)
distanza dal ciglio della strada in presenza di paracarro o altra protezione
(misurato dal filo più vicino del cartello al paracarro)
mt~0,5
c)
distanza dai marciapiedi e piste ciclabili
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~
7
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2.
3.
I segnali devono esser raggruppati in
un unico impianto con trecce d’orientamento
omogenee che possono contenere al massimo 6 tabelle della dimensione singola di cm.
125x25.
La struttura dovrà essere di tubolare di colore grigio avente spessore di 60 mm. che dovrà
contornare completamente le preinsegne. Pertanto la struttura avrà comunque due pali di
sostegno posti ad una distanza di ml. 1,25 oppure ad una distanza di pochi centimetri in caso
di impianti a bandiera. (vedi bozzetti allegati)
An. 16— Pubblicità sui veicoli
1.
La pubblicità sui veicoli è regolamentata dall’art. 57 del Regolamento di esecuzione del
Codice della Strada.
Art. 17— Pubblicità fonica
1.
La pubblicità fonica è regolamentata dall’art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice
della Strada, nonché dall’art. 7 comma 6 del Regolamento Comunale approvato ai sensi del
D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/1994 che di
seguito si riporta: “Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad
attività culturali, delle sedi di uffici pubblic4 ospedali; case di cura e di riposo, scuole, chiese
e cimiteri; è vietata ogni forma di pubblicità fonica”
Art. 18 —Volantinaggio
1.
2.
3.
La distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, depliant, ..) porta a porta è sempre
consentita fatte salve eventuali limitazioni previste da altre norme vigenti in materia.
Viceversa il volantinaggio sui parabrezza dei veicoli è consentito con esclusione delle aree di
sosta prossime ai luoghi di culto ed al Cimitero Comunale.
Per entrambe le fattispecie il committente dovrà preventivamente produrre presso gli uffici
comunali un esemplare del materiale da distribuire.
Ogni violazione ai commi precedenti sarà perseguita ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.
507/1993 e s.m.i.
Art. 19—Sanzioni e norme di rinvio
1.
Per le sanzioni e per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a tutte le
norme vigenti in materia, in particolare al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione.
An. 20— Disposizione transitoria
1.
2.
Le presenti disposizioni si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del regolamento.
Per le forme di pubblicità esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la
cui data di scadenza, è riportata nell’autorizzazione, le nuove disposizioni si applicheranno in
sede di rinnovo dell’autorizzazione stessa.
An. 21 —Abrogazione disposizioni regolamentari
1.
Con l’entrata in vigore del regolamento, sono da ritenersi implicitamente abrogate le
disposizioni comunali previgenti in contrasto con le presenti norme regolamentari.
8
COMUNE DI AROSIO
Regione Lombardia
—
Provincia di Como
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA PUBBLICITA’ SULLE STRADE
PREZZIARIO ANNUALE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
SULLE STRADE COMUNALI/PROVINCIALI
ai sensi dell’ari 53 c. 7 del D.P.R. 495/1992
(1NOVEMBRE2011—
31OTTOBRE2012)
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 11/10/2011
Prezziario per il rilascio delle autorizzazioni relative alla
pubblicità sulle strade comunalilprovinciali
Insegne di esercizio non luminose (al mq.)
€.
50,00
Insegne di esercizio luminose (al mq.)
€.
100,00
Preinsegne (per ciascuna “freccia”) monofacciale
€.
100,00
Preinsegne (per ciascuna “freccia”) bifacciale
€.
150,00
Sorgente luminosa
€.
100,00
€.
250,00
€.
400,00
€.
600,00
Cartello o manufatto con superficie pubblicitaria fino ad 1
mq. (per singola facciata)
Cartello o manufatto con superficie pubblicitaria da 1 a 3
mq. (per singola facciata)
Cartello o manufatto con superficie pubblicitaria da 3 a 5
mq. (per singola facciata)
Cartello o manufatto con superficie pubblicitaria oltre 5
mq. (per singola facciata)
Manufatto temporaneo striscioni, locandine, stendardi
fino a 30 giorni (al mq.)
-
Manufatto temporaneo
oltre 30 giorni (al mq.)
-
striscioni, locandine, stendardi
€.
—
€.
50,00
—
€.
100,00
Manufatto temporaneo striscioni, locandine, stendardi
relativi ad iniziative di carattere sportivo, religioso, civile
e/o senza fini di lucro
-
1.000,00
Autorizzazione
gratuita
Segno orizzontale reclamistico (al mq.)
€.
50,00
Mezzi pubblicitari a messaggio variabile (al mq.)
€.
300,00
Pubblicità sui veicoli (al giorno)
€.
50,00
Pubblicità fonica (al giorno)
€.
50,00
Manufatto non previsto nei punti precedenti (al mq.)
€.
75,00