regolamento comunale della pubblicita` sulle
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regolamento comunale della pubblicita` sulle
‘7: - r COMUNE DI AROSIO Regione Lombardia — Provincia di Corno ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI UFFICIO TECNICO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA’ SULLE STRADE ai sensi deII’art. 23 deI D. Lgs. n. 285/1992 e degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992 APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 18.12.2010 INDICE Art. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. 1 Oggetto del Regolamento 2 Definizioni 3 Norme generali 4 Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione 5 Domanda di autorizzazione 6 Determinazione delle visibilità degli impianti dalle strade 7 Istruttoria per rilascio e rinnovo dell’autorizzazione 8 Obblighi del titolare 9 Collocazione, ubicazione e distanze 10- Dimensioni e caratteristiche 11 Insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia 12- Impianti pubblicitari di servizio 13 Mezzi pubblicitari a messaggio variabile 14- Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio 15- Preinsegne 16- Pubblicità sui veicoli 17- Pubblicità fonica 18 Volantinaggio 19 Sanzioni e norme di rinvio 20 Disposizione transitoria 21 Abrogazione disposizioni regolamentari - - - - - - - - - - - - - - - 2 Art. I Oggetto del Regolamento - 1. Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati e le altre forme di pubblicità indicate nel successivo art. 4 ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1 992 n. 285) e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495) e loro successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la definizione degli spazi per l’installazione degli impianti pubblicitari, si ispira ai principi di tutela della sicurezza veicolare, ciclabile e pedonale, nonché alla fruibilità del transito dei percorsi pedonali evitando l’introduzione di barriere architettoniche. Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto delle Pubbliche Affissioni, si rinvia alle disposizioni riportate nello specifico Regolamento Comunale adottato ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/1994, nonché alle modifiche all’art. 15 approvate con deliberazione consiliare n. 20 del 27giugno 1998. 2. Ari. 2 Definizioni - 1. 2. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono i manufatti così come definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Oltre a quanto sopra, si definiscono mezzi pubblicitari: gli impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario; gli impianti luminosi; i totem (insegne realizzate su pannelli scatolati, tralicci o solidi verticali, rigidi, autoportanti, indipendenti e fissati direttamente al suolo; possono essere costituite anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciali, illuminate o luminose); i cartelli o altri impianti in cui l’estensione dell’immagine risulti prevalente e caratterizzante l’intero messaggio pubblicitario. E’ definita pubblicità temporanea quella effettuata con i mezzi indicati al comma 5 dell’art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. E’ definito segno orizzontale reclamistico quello effettuato con i mezzi indicati al comma 6 dell’art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. - - - 3. 4. Ari. 3 Norme generali - 1. 2. Ari. 4 - 1. 2. Gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti i cartelli e mezzi pubblicitari, devono essere dotati di mezzo identificativo come disposto dall’art. 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione L’effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento. Costituiscono forme particolari di pubblicità: a) Pubblicità temporanea; b) Pubblicità fonica o sonora; c) Pubblicità sui veicoli; d) Sorgenti luminose e proiezioni luminose; e) Segni orizzontali reclamistici; f) Targhe; g) Volantinaggio (la distribuzione di volantini a scopo pubblicitario). 3 Art. 5 - Domanda di autorizzazione 1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, sulla strada e/o in vista della strada, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada. 2. Nell’interno del centro abitato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 285/92, così come delimitato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma precedente è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta dell’ente proprietario della strada. 3. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda, in duplice copia (triplice se trattasi di strada provinciale), in marca da bollo contenente le seguenti indicazioni: generalità, residenza e codice fiscale del richiedente; strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione; indicazione del periodo di riferimento per la pubblicità temporanea; ragione sociale e sede della ditta installatrice (se diversa dal richiedente), nonché numero di codice fiscale o partita i.v.a. e numero d’iscrizione alla C.C.I.A.A. Inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione: Estratto planimetrico con evidenziato il punto d’installazione; Documentazione fotografica rappresentativa dei luoghi in entrambi i sensi di marcia; Prospetto quotato a colori dell’impianto pubblicitario; Schema dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell’impianto pubblicitario realizzato in modo da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare; Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e che è garantita la stabilità; Bozzetto del messaggio da esporre; Bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili; Autorizzazione da parte del proprietario dell’area (se diverso dall’ente proprietario della strada); Attestazione del versamento dei relativi diritti di segreteria e degli oneri per il rilascio dell’atto autorizzatorio come stabiliti ai sensi dell’art. 53 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. 4. Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli impianti di preinsegne o altri impianti multipli, purché riferiti ad un unico sostegno. L’autorizzazione potrà essere richiesta dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell’impianto oggetto della domanda o dalla ditta fornitrice dell’impianto per conto dell’utilizzatore finale. 5. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del presente Regolamento le targhe poste all’ingresso della sede dell’attività, purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché le indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone o per motivi ornamentali. - - - - - - - An. 6 1. 2. - Determinazione delle visibilità degli impianti dalle strade Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità in genere si definisce collocato “sulla strada” quando l’installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa. Si definisce in “vista della strada” quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l’impianto risulta visibile dalla strada, così come stabilito nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Il criterio di visibilità si applica in riferimento alla dimensione dell’impianto stesso, a tutti gli impianti e mezzi pubblicitari di cui al precedente art. 2. 4 An. 7 - Istruttoria per rilascio e rinnovo dell’autorizzazione 1. L’ufficio preposto provvede all’istruttoria della pratica ed entro 60 giorni dalla ricezione, rilascia l’atto autorizzatorio o di diniego, verificando preventivamente che non ci siano provvedimenti in corso per l’installazione di impianti nella medesima posizione. Laddove ritenuto necessario, l’ufficio procedente può ai fini istruttori acquisire preventivamente pareri tecnici, espressi per quanto di competenza, dagli altri uffici comunali. Se l’ente proprietario della strada oggetto della richiesta è diverso dal Comune di Arosio, i 60 giorni decorrono dal ricevimento del relativo nulla-osta tecnico. 2. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia ad autorizzazione di cui all’art. 23 del vigente Codice della Strada, sia al titolo abilitativo edilizio di competenza del Comune, l’ufficio preposto, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un unico provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia. 3. L’autorizzazione rilasciata dovrà essere annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno ai sensi dell’art. 53 comma 9 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. 4. Per il rilascio dell’autorizzazione l’interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia d’imposta sulla pubblicità, il corrispettivo determinato nel prezziario annuale ai sensi dell’art. 53 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, come indicato al precedente art. 5 comma 3. 5. Prima del ritiro dell’atto autorizzatorio, l’interessato dovrà depositare presso l’ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, inerente l’adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, ricadendone il caso. Per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell’impianto a norma di legge dovrà essere presentata ad ultimazione dei lavori. 6. L’autorizzazione avrà validità di tre anni, ai sensi dell’art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia o revoca dell’interessato. 7. E’ ammessa la voltura dell’autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ovvero il cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 giorni dalla cessione l’avvenuto trasferimento dell’autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare al Comune, allegando l’attestazione di avvenuta comunicazione alla Provincia o al privato cittadino se l’area sul quale è posto l’impianto non è di proprietà Comunale. Nello stesso termine il titolare deve procedere all’aggiornamento del mezzo identificativo come previsto all’art. 3.2 del presente regolamento. 8. Per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata un’istanza al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell’impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione, allegando copia della precedente autorizzazione e ricevuta di pagamento del corrispettivo di cui aIl’art. 5, comma 3. 9. Nel periodo di validità dell’autorizzazione, sugli impianti posti all’interno del centro abitato, è possibile modificare il messaggio pubblicitario, previa comunicazione e deposito del bozzetto al competente ufficio comunale, senza necessità di nuova autorizzazione a condizione che: a) non intervengano modifiche nelle dimensioni dell’impianto o spostamenti dello stesso; b) il messaggio pubblicitario non generi confusione con la segnaletica stradale rendendone difficile la comprensione, riducendo lavisibilitào l’efficacia. An. 8 1. - Obblighi del titolare E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di: 5 a) b) c) d) e) Art. 9 - verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’Ente competente sia in sede di rilascio dell’autorizzazione che successivamente a seguito di intervenute e motivate esigenze; procedere alla rimozione del manufatto pubblicitario nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione, insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio. Nel caso in cui il titolare non provveda nel termine prescritto, gli uffici comunali procederanno direttamente alla rimozione depositando il materiale in luogo adatto a disposizione dell’avente diritto, ponendo a suo carico i relativi oneri; attenersi a quant’altro previsto nel presente regolamento ed in tutte le leggi vigenti in materia con particolare riferimento al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Collocazione, ubicazione e distanze 1. All’interno del centro abitato, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi per le insegne di esercizio a parete e quanto stabilito nei successivi articoli per le “preinsegne”, è consentita l’installazione degli impianti pubblicitari nel rispetto delle distanze minime indicate all’art. 51, comma 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e di quelle sotto riportate: a) distanza dal ciglio della carreggiata (misurato dal filo più vicino del cartello) mL 1 b) distanza dal ciglio della carreggiata in presenza di paracarro o altra protezione (misurato dal filo più vicino del cartello al paracarro) ml. 0,5 c) distanza dai marciapiedi e piste ciclabili (misurato dal filo più vicino del cartello) ml. 0,5 d) prima dell’inizio di una curva ml. 30 e) alla fine di una curva ml. 30 2. Le distanze per la posa dei cartelli e mezzi pubblicitari in genere posizionati all’esterno del centro abitato sono quelle indicate all’art. 51, commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Art. 10— Dimensioni e caratteristiche 1. 2. 3. All’interno del centro abitato, le dimensioni delle insegne di esercizio e dei cartelli pubblicitari, come definiti dall’art. 47 comma i e 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, non devono superare le seguenti superfici massime: a) mq. 5 se posti perpendicolarmente al senso di marcia; b) mq. 10 se posti parallelamente al senso di marcia; c) una percentuale massima del 50% rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale, purchè tali impianti pubblicitari siano posti in aderenza ai fabbricati stessi ovvero a recinzioni esistenti. All’interno del centro abitato, le dimensioni dei totem, come definiti al precedente art. 2, dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime: a) Altezza m. 5 ovvero non superiore al 50% dell’altezza degli edifici adiacenti; b) Superficie in pianta mq. 0.60. All’interno del centro abitato, le dimensioni degli striscioni, dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime: a) Altezzam. 1.00; b) Superficie mq. 6.00. 6 4. All’interno del centro abitato, le dimensioni dei segni reclamistici, come definiti al precedente art. 2, dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime: a) Superficie mq. 6.00. 5. Le norme di cui all’art. 49 e dell’art. 50 comma 1, si applicano anche agli impianti pubblicitari posti all’interno del centro abitato. 6. Le norme di cui al comma 2 del suddetto art. 50, per quanto riguarda gli impianti pubblicitari luminosi all’interno del centro abitato, si applicano anche per le sorgenti luminose, per i cartelli e per gli altri mezzi pubblicitari, (escluse le insegne di esercizio di cui al successivo art. 11), poste ad una distanza inferiore a ml. 100 da intersezioni semaforizzate e a meno di ml. 3 dal bordo della carreggiata, salvo ulteriori e motivate deroghe in sede di rilascio dell’autorizzazione. 7. All’interno del centro abitato, tutti i mezzi pubblicitari, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma regolare posti ad un’altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20. Art. 11 - Insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia 1. Per le insegne di esercizio luminose all’interno del centro abitato, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, ad una distanza superiore a ml. 1.50, dal limite della carreggiata, non si applicano le limitazione di cui all’art. 50 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. 2. Le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 51 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, si applicano anche per le insegne di esercizio poste all’interno del centro abitato, ad accezione del divieto di installazione in corrispondenza di intersezioni. An. 12 1. - Impianti pubblicitari di servizio L’installazione di impianti pubblicitari di servizio così come definiti dall’art. 47, comma 7 deI Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, è ammissibile unicamente con riferimento alle pensiline di fermata autobus e ad impianti segnaletici di pubblica utilità per una superficie massima di mq. 5.00. An. 13- Mezzi pubblicitari a messaggio variabile 1. All’interno del centro abitato è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità interiore ad i minuto, se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. An. 14- Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed 1. A~. IS aree di parcheggio Le disposizioni di cui all’art. 52 comma i del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, si applicano anche agli impianti ed altri mezzi pubblicitari nelle stazioni ed aree di parcheggio di servizio poste nei centri abitati. — Preinsegne 1. All’interno del centro abitato, a parziale deroga delle distanze stabilite all’art. 9 comma i del presente regolamento, gli impianti per l’installazione delle preinsegne dovranno essere collocati in posizione autonoma, e non dovranno interferire con la restante segnaletica, nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) distanza dal ciglio della strada in mancanza di paracarro o altra protezione (misurato dal filo più vicino del cartello al limite della carreggiata) mJ~J,D b) distanza dal ciglio della strada in presenza di paracarro o altra protezione (misurato dal filo più vicino del cartello al paracarro) mt~0,5 c) distanza dai marciapiedi e piste ciclabili [a~p~~sad_eI ~ 7 [[mite_&LLanrrtggiata~ 2. 3. I segnali devono esser raggruppati in un unico impianto con trecce d’orientamento omogenee che possono contenere al massimo 6 tabelle della dimensione singola di cm. 125x25. La struttura dovrà essere di tubolare di colore grigio avente spessore di 60 mm. che dovrà contornare completamente le preinsegne. Pertanto la struttura avrà comunque due pali di sostegno posti ad una distanza di ml. 1,25 oppure ad una distanza di pochi centimetri in caso di impianti a bandiera. (vedi bozzetti allegati) An. 16— Pubblicità sui veicoli 1. La pubblicità sui veicoli è regolamentata dall’art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Art. 17— Pubblicità fonica 1. La pubblicità fonica è regolamentata dall’art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall’art. 7 comma 6 del Regolamento Comunale approvato ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/1994 che di seguito si riporta: “Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblic4 ospedali; case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri; è vietata ogni forma di pubblicità fonica” Art. 18 —Volantinaggio 1. 2. 3. La distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, depliant, ..) porta a porta è sempre consentita fatte salve eventuali limitazioni previste da altre norme vigenti in materia. Viceversa il volantinaggio sui parabrezza dei veicoli è consentito con esclusione delle aree di sosta prossime ai luoghi di culto ed al Cimitero Comunale. Per entrambe le fattispecie il committente dovrà preventivamente produrre presso gli uffici comunali un esemplare del materiale da distribuire. Ogni violazione ai commi precedenti sarà perseguita ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. Art. 19—Sanzioni e norme di rinvio 1. Per le sanzioni e per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a tutte le norme vigenti in materia, in particolare al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. An. 20— Disposizione transitoria 1. 2. Le presenti disposizioni si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento. Per le forme di pubblicità esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la cui data di scadenza, è riportata nell’autorizzazione, le nuove disposizioni si applicheranno in sede di rinnovo dell’autorizzazione stessa. An. 21 —Abrogazione disposizioni regolamentari 1. Con l’entrata in vigore del regolamento, sono da ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni comunali previgenti in contrasto con le presenti norme regolamentari. 8 COMUNE DI AROSIO Regione Lombardia — Provincia di Como ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI UFFICIO TECNICO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA’ SULLE STRADE PREZZIARIO ANNUALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SULLE STRADE COMUNALI/PROVINCIALI ai sensi dell’ari 53 c. 7 del D.P.R. 495/1992 (1NOVEMBRE2011— 31OTTOBRE2012) APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 11/10/2011 Prezziario per il rilascio delle autorizzazioni relative alla pubblicità sulle strade comunalilprovinciali Insegne di esercizio non luminose (al mq.) €. 50,00 Insegne di esercizio luminose (al mq.) €. 100,00 Preinsegne (per ciascuna “freccia”) monofacciale €. 100,00 Preinsegne (per ciascuna “freccia”) bifacciale €. 150,00 Sorgente luminosa €. 100,00 €. 250,00 €. 400,00 €. 600,00 Cartello o manufatto con superficie pubblicitaria fino ad 1 mq. (per singola facciata) Cartello o manufatto con superficie pubblicitaria da 1 a 3 mq. (per singola facciata) Cartello o manufatto con superficie pubblicitaria da 3 a 5 mq. (per singola facciata) Cartello o manufatto con superficie pubblicitaria oltre 5 mq. (per singola facciata) Manufatto temporaneo striscioni, locandine, stendardi fino a 30 giorni (al mq.) - Manufatto temporaneo oltre 30 giorni (al mq.) - striscioni, locandine, stendardi €. — €. 50,00 — €. 100,00 Manufatto temporaneo striscioni, locandine, stendardi relativi ad iniziative di carattere sportivo, religioso, civile e/o senza fini di lucro - 1.000,00 Autorizzazione gratuita Segno orizzontale reclamistico (al mq.) €. 50,00 Mezzi pubblicitari a messaggio variabile (al mq.) €. 300,00 Pubblicità sui veicoli (al giorno) €. 50,00 Pubblicità fonica (al giorno) €. 50,00 Manufatto non previsto nei punti precedenti (al mq.) €. 75,00