Regolamento didattico della Facoltà di Agraria

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Regolamento didattico della Facoltà di Agraria
REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI AGRARIA
TITOLO I
Premessa
Art. 1
Fonti
Il Presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 11, comma secondo, della
legge 341/90 e degli artt. 60-61 dello Statuto dell'Autonomia dell'Università di
Sassari. Esso è redatto in conformità delle tabelle XXXI - XXXII e XXXI quater
e del Regolamento Didattico d'Ateneo.
Art. 2
Oggetto
-
Il regolamento determina :
la composizione e i compiti delle Commissioni di Facoltà;
l'articolazione dei corsi di laurea e di diploma;
i piani di studio;
la tipologia delle forme didattiche;
le prove di valutazione;
le modalità di iscrizione e degli obblighi di frequenza;
il riconoscimento degli studi compiuti in altra sede;
il tutorato
TITOLO II
Commissioni di Facoltà
Art. 3
Commissioni
-
Su proposta del Preside all'inizio del suo mandato, il Consiglio di Facoltà nomina
le varie Commissioni di Facoltà, che restano in carica per un triennio.
Sono istituite, come organi consultivi del Consiglio di Facoltà le seguenti
Commissioni Permanenti:
Didattica
Tutorato
Tirocinio
Rapporti con istituzioni nazionali ed estere
Altre commissioni possono essere nominate in relazione ai programmi di attività.
Art. 4
Composizione e compiti delle Commissioni
Commissione didattica
E' istituita per ciascun Corso di Laurea, ed è composta dal Presidente del
Consiglio del Corso di Laurea (C.C.L.) o da un suo delegato, scelto tra i docenti
di Ia e IIa fascia, che la presiede, da 4 docenti e da 4 studenti.
La Commissione Didattica istruisce le pratiche concernenti la didattica ed in
particolare:
presenta al C.C.L. entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sullo stato
dell'attività didattica, contenente i dati statistici acquisiti, con proposte atte a
superare le eventuali disfunzioni;
predispone l'orario delle lezioni e il calendario annuale degli esami;
coordina l'utilizzo delle attrezzature e dei locali ad uso didattico;
predispone questionari per la valutazione della didattica;
promuove iniziative per migliorare la qualità dell'organizzazione didattica ed
indica eventuali forme di sperimentazione didattica;
formula proposte relative alla modalità di ripartizione ed utilizzo dei contributi
studenteschi;
-
predispone il manifesto annuale degli studi.
Commissione Tutorato
In ottemperanza agli artt. 12, 13 della L. 341/1990 è istituito presso la Facoltà un
servizio di Tutorato.
La Commissione Tutorato è composta dal Preside o da un suo delegato scelto fra
i docenti di Ia e IIa fascia, che la presiede, da 4 docenti e da 4 studenti.
La Commissione vigila sulla corretta applicazione del servizio di Tutorato
previsto dall'apposito Regolamento di Facoltà e adotta ogni iniziativa per favorire
la rimozione di eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei Corsi di Laurea e
di Diploma.
Commissione Tirocinio-pratico applicativo
1. E' istituita per ciascun corso di Laurea ed è composta dal Presidente del C.C.L. (o
da un suo delegato, scelto tra i docenti di Ia e IIa fascia) che la presiede, e da un
docente per ciascun raggruppamento di aree disciplinari affini, per un massimo di
8 componenti, e da uno studente .
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
- compila ed aggiorna l'elenco delle strutture pubbliche e private presso le quali
lo studente può svolgere il tirocinio;
- esamina le domande dei tirocinanti ed assegna il tema del tirocinio praticoapplicativo;
- coordina i periodi di svolgimento del tirocinio;
3. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del Tirocinio praticoapplicativo previsto dall'apposito Regolamento di Facoltà.
Commissione per i rapporti con Istituzioni nazionali ed estere
1. La Commissione è costituita dal Preside (o da un suo delegato, scelto tra i
professori di Ia e IIa fascia) che la presiede, da 4 docenti e da 4 studenti.
2. La Commissione regola, incentiva e gestisce i rapporti di collaborazione didattica
e scientifica con le altre Università italiane e straniere. Cura l'informazione
permanente relativa all'attività didattica, scientifica e culturale di altri Atenei
italiani e di Istituzioni straniere. Cura i rapporti con i programmi di scambio e le
collaborazioni nazionali ed internazionali per favorire la partecipazione di
studenti, neolaureati, docenti e ricercatori della Facoltà.
TITOLO III
Ordinamento didattico
Art. 5
Articolazione dei corsi di laurea e di diploma
-
La Facoltà si articola nei corsi di laurea in:
Scienze e Tecnologie agrarie;
Scienze Forestali e Ambientali;
e nei corsi di diploma in:
Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura - orientamento in Ingegneria
del Territorio;
Tecnologie alimentari- orientamento generale
Viticoltura ed Enologia
Art. 6
(Piano Ufficiale degli Studi)
-
Corso di laurea in Scienze e Tecnologie agrarie
Corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali)
Corso di diploma in Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura orientamento Ingegneria del Territorio
Corso di diploma in Tecnologie alimentari - orientamento generale
Corso di diploma in Viticoltura ed Enologia
Art. 7
Propedeuticità e Tavole delle corrispondenze
Le propedeuticità e le tavole delle corrispondenze sono stabilite dal manifesto
annuale degli studi.
TITOLO IV
Tipologie delle forme didattiche
Art. 8
Articolazione didattica
I corsi di laurea e di diploma possono essere articolati in cicli di tipo estensivo
(ottobre-maggio) e/o intensivo in due periodi didattici (ottobre-gennaio e marzogiugno). Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo, i corsi di tipo
estensivo si svolgono in almeno dieci distinti giorni mensili o, comunque,
nell'ambito di non meno di due settimane per mese, con non più di due ore di
lezione giornaliere.
I corsi di tipo intensivo si tengono in almeno tre distinti giorni della settimana
nell'arco di almeno tre mesi e di norma per non più di due ore di lezioni
giornaliere.
Art. 9
Moduli didattici
Gli insegnamenti ufficiali possono essere monodisciplinari e/o integrati. Gli
insegnamenti strutturati in forma integrata sono articolati in moduli
corrispondenti a tematiche individuate all'interno di uno o più settori scientificodisciplinari.
Art. 10
Crediti didattici
Il Consiglio di Facoltà determina un sistema di crediti didattici finalizzati al
riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo nell'ambito dei programmi di
cooperazione interuniversitaria e nella prospettiva dell'autonomia didattica.
Art. 11
Ripartizione dei compiti dei professori
1.
2.
3.
4.
5.
L'impegno dei professori è quello di assicurare la loro presenza per non meno di
250 ore all'anno, distribuite nel modo seguente: non meno di 50 ore per lezioni
(non meno di 30 ore in caso di corsi semestrali e non meno di 25 ore nel caso di
moduli) non meno di 100 ore per seminari, tesi di laurea, ricevimento degli
studenti e attività di tutorato, oltre alle ore previste per esami di laurea e di
profitto e per compiti organizzativi interni.
I professori a tempo pieno sono tenuti a garantire la loro presenza per non meno
di altre 100 ore annuali.
I professori titolari di contratto sostitutivo (ex art. 1 L. 28.12.95 n° 549) e i
supplenti esterni provenienti da altre sedi universitarie, sono tenuti ad osservare,
per quanto riguarda le lezioni, lo stesso impegno didattico previsto per i
professori, compreso quello della presenza nelle commissioni per gli esami di
profitto e di laurea.
Ai Docenti può essere assegnata una sola supplenza annuale; una seconda
supplenza può essere assegnata solo nei casi in cui non fosse possibile altrimenti
attivare il corso.
I professori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, del
Consiglio di Corso di laurea e degli altri organi collegiali di cui fanno parte. La
partecipazione alle sedute del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di corso di
laurea è prevalente rispetto ad ogni altro obbligo accademico nell'ambito della
Facoltà.
Art. 12
Compiti didattici dei ricercatori
1.
2.
3.
Il Consiglio di Facoltà determina, ai sensi dell'art. 32 del DPR 382/80, i compiti
didattici integrativi dei ricercatori per non più di 250 ore annue (350 se
confermati e a tempo pieno) e le modalità di esercizio delle funzioni didattiche,
distribuite nel modo seguente:
Attività seminariali ed esercitazioni. e, per i ricercatori confermati, cicli di lezioni
interne ai corsi attivati d'intesa con i professori titolari ;
Partecipazioni alle commissioni di esame di profitto e di laurea;
Tutorato e ricevimento degli studenti;
4.
5.
Tesi di laurea come correlatori e, se confermati, anche come relatori;
Compiti organizzativi interni
I ricercatori confermati, che per esigenze di programmazione della Facoltà sono
titolari di supplenza, svolgono l'attività didattica secondo le modalità indicate dall'art.
11 del presente regolamento, nel rispetto dell'art. 12 della legge 341/90.
-
Art. 13
Cultori della materia
Il titolo di cultore della materia è attribuito dal Consiglio di Facoltà, sentito il
Consiglio di Corso di laurea, a laureati, dietro specifica presentazione fatta da un
docente. I criteri ispirativi vincolanti per l’attribuzione di tale titolo sono:
acquisizione del titolo di laurea da almeno 3 anni;
pubblicazione di ricerche scientifiche (da presentare in copia ai Consigli
interessati);
possesso di idoneo curriculum scientifico.
Hanno inoltre il titolo di cultore della materia i docenti universitari in pensione e i
titolari di contratto sostitutivo, per le discipline di titolarità.
I compiti dei cultori della materia, a titolo gratuito, sono limitati alla
partecipazione alle commissioni degli esami di profitto.
Art. 14
Coordinamento dei corsi ufficiali
Il Consiglio di Facoltà, sentiti la Commissione Didattica il Consiglio di corso di
laurea, nel rispetto della libertà di insegnamento e nell'osservanza delle norme
sullo stato giuridico, promuove il coordinamento fra i diversi corsi ufficiali di
insegnamento.
Art. 15
Corsi complementari e attività formative esterne
-
Il Consiglio di Facoltà, sentito il Consiglio di corso di laurea, delibera l'eventuale
attivazione dei corsi indicati all'art. 59 dello statuto di Ateneo e ne determina
l'articolazione didattica, la durata, il numero massimo dei partecipanti, i criteri di
ammissione, di controllo della frequenza e del profitto, nonchè le modalità di
rilascio dei relativi attestati.
Possono essere programmati annualmente:
precorsi su discipline di base;
corsi intensivi di recupero per studenti che si trovino in situazioni di svantaggio;
corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni e ai concorsi pubblici;
corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;
corsi e attività culturali e formative esterne, in particolare di aggiornamento
culturale degli adulti e di formazione permanente.
Con i fondi del miglioramento dell'attività didattica, la Facoltà promuove inoltre
seminari, esercitazioni, lezioni, attraverso la stipula di contratti integrativi, come
previsto dall'art. 25 della L. 382/80.
Art. 16
Calendario delle lezioni
1.
2.
3.
Il Preside, sentita la Commissione Didattica, predispone annualmente ed invia al
Rettore il calendario delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari.
Qualunque modifica all'interno del calendario prefissato deve essere autorizzata
dal Preside.
Qualora per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, la lezione non possa
essere tenuta nel giorno previsto, i docenti devono darne tempestiva
comunicazione agli studenti ed informare per iscritto il Preside.
TITOLO V
Prove di valutazione
Art. 17
Esami di profitto
1.
2.
3.
4.
5.
Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia
d'esame. Essi consistono in una prova orale o scritta, ovvero in una prova scritta e
orale. A giudizio del titolare dell'insegnamento può essere aggiunta una prova
pratica.
La prova finale può essere preceduta da prove in itinere volte ad accertare il
profitto che lo studente ha tratto dalle lezioni. L'eventuale esito negativo non
preclude l'ammissione all'esame finale.
Le prove orali sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale e
dell'esito della prova scritta.
Il Presidente della commissione può chiedere agli studenti una prenotazione
d'esame, ma anche candidati non prenotatisi hanno il diritto di sostenere l'esame,
fatte salve le prove scritte e le prove orali in cui si inseriscono prove pratiche.
La valutazione è espressa in trentesimi. L'esame si considera superato con una
votazione minima di 18/30. La lode può essere accordata solo all'unanimità.
Art. 18
Commissioni degli esami di profitto
1.
2.
Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal Preside e sono
composte da almeno due componenti.
Il Presidente è il docente titolare della materia, che può essere sostituito da altro
docente di materia affine solo in caso di impedimento e di inopportunità di rinvio
dell'appello. Il secondo membro è un docente della medesima area disciplinare o
di area disciplinare affine.
Delle commissioni possono far parte, in qualità di membri aggiunti, i cultori della
materia.
Le commissioni degli esami dei corsi integrati sono composte dai titolari dei
singoli moduli e presiedute dal docente più anziano in ruolo della fascia più
elevata.
Art. 19
Calendario degli esami di profitto
1.
2.
3.
4.
5.
Il Preside, su indicazione della Commissione Didattica, predispone ed invia al
Rettore il calendario degli esami di profitto con l'indicazione della composizione
delle singole commissioni.
Il calendario deve prevedere non meno di sei appelli distribuiti in tre distinte
sessioni:
1a sessione dall’ 1 al 28 febbraio
2a sessione dal 10 giugno al 10 luglio
3a sessione dall’ 1 settembre al 30 settembre
L'intervallo di tempo fra due appelli della stessa sessione non può essere inferiore
a 10 giorni. Il primo appello degli esami di profitto deve, di norma, essere fissato
almeno 20 giorni prima della data dell'esame di laurea.
E' facoltà del titolare dell'insegnamento istituire appelli speciali che devono
essere, comunque, autorizzati dal Preside della Facoltà.
Qualunque modifica del calendario degli esami deve essere autorizzata dal
Preside e tempestivamente comunicata al Rettore. In nessun caso gli esami
possono essere anticipati rispetto alla data stabilita nel calendario.
Art. 20
Esami di laurea
1.
2.
3.
4.
L'esame di laurea consiste nella dissertazione di una tesi a carattere sperimentale
di ricerca o di progettazione nel campo delle Scienze e Tecnologie Agrarie e
Scienze Forestali e Ambientali predisposta in forma scritta.
L'argomento della tesi deve essere coerente col percorso formativo ed attinente ad
una delle materie previste nel curriculum dello studente.
Il titolo della tesi, concordato con un docente dell’area disciplinare prescelta che
assume la veste di relatore, deve essere depositato in segreteria di Facoltà almeno
sei mesi prima della data dell’esame di laurea.
La preparazione della tesi sarà condotta dallo studente sotto la guida del relatore
che stabilirà modalità e durata della attività di ricerca. Le domande per
l’assegnazione della tesi, corredate da una fotocopia del libretto universitario
5.
6.
7.
8.
attestante il superamento di almeno 14 esami, dovranno essere inoltrate al
Direttore dell’Istituto o del Dipartimento cui afferisce il Docente/Relatore.
Possono svolgere le funzioni di Relatore di Tesi i Professori ufficiali, gli
Assistenti del ruolo ad esaurimento e i Ricercatori confermati afferenti alla
Facoltà di Agraria. E’ compito del Relatore assicurare la necessaria assistenza
scientifica e metodologica allo studente nella fase di elaborazione della tesi ed
attestare la consistenza del lavoro svolto dal candidato.
Il Relatore può indicare il nome di uno o più correlatori, cui spetta, nel corso della
seduta di laurea, introdurre gli elementi per la discussione critica.
Una copia della tesi, firmata dal Relatore (e dal correlatore se presente) dovrà
essere consegnata alla Segreteria Studenti, un’altra copia al Presidente del C.C.L.
che la depositerà presso la Biblioteca Centrale della Facoltà ed una terza copia al
Relatore.
La consegna delle tesi di laurea deve avvenire almeno dieci giorni prima della
data fissata per l’esame di laurea.
Le tesi che a parere del Relatore sono suscettibili di meritare “la dignità di
stampa” debbono essere consegnate al Preside 15 giorni prima della data fissata
per l’esame di Laurea. Il Preside designa fra i professori di ruolo 3 controrelatori
che esprimeranno in merito giudizio motivato scritto da consegnare al Preside in
forma anonima e disgiunta e che verrà successivamente trasmesso al Presidente
della Commissione di Laurea.
Art. 21
Esame finale di diploma
1.
2.
3.
4.
L'esame finale di diploma consiste nella presentazione e discussione di un
elaborato finale nel campo nelle Scienze e Tecnologie agrarie
Il titolo dell'elaborato, concordato con un docente dell’area disciplinare prescelta
che assume la veste di relatore, deve essere depositato in segreteria di Facoltà
almeno sei mesi prima della data dell’esame finale.
La preparazione dell'elaborato sarà realizzata dallo studente sotto la guida del
relatore che stabilirà modalità e durata della attività di ricerca. Lo studente dovrà
inoltrare domanda, al Direttore dell’Istituto o del Dipartimento cui afferisce il
Docente/Relatore.
Possono svolgere le funzioni di Relatore i Professori ufficiali, gli Assistenti del
ruolo ad esaurimento e i Ricercatori confermati afferenti alla Facoltà di Agraria.
5.
7.
E’ compito del Relatore assicurare la necessaria assistenza scientifica e
metodologica allo studente nella fase di preparazione dell'elaborato ed attestare la
consistenza del lavoro svolto dal candidato.
Il relatore può indicare il nome di uno o più correlatori, cui spetta, nel corso della
seduta di esame finale, introdurre gli elementi per la discussione critica.
Una copia dell'elaborato, firmata dal Relatore (e dal correlatore se presente) dovrà
essere consegnata alla Segreteria Studenti, un’altra copia al Presidente del C.C.L.
che la depositerà presso la Biblioteca Centrale della Facoltà ed una terza copia al
Relatore.
La consegna dell’elaborato finale deve avvenire almeno dieci giorni prima della
data fissata per l’esame di diploma.
Art. 22
Commissioni degli esami di laurea
1.
2.
3.
4.
5.
La Commissione dell’esame di laurea è nominata dal Preside ed è formata da 11
docenti della Facoltà.
La Commissione è presieduta dal Preside o da un Professore di prima fascia da
questi designato.
In veste di Correlatore possono essere invitati a partecipare in soprannumero alla
seduta di laurea docenti di altra Facoltà o di altre sedi Universitarie, anche
straniere, nonchè studiosi o esperti di provenienza extra-universitaria di alta
qualificazione scientifica o professionale.
La Commissione delibera a maggioranza il voto di laurea o di diploma espresso
in cento decimi, dopo aver valutato:
- curriculum del candidato nel suo complesso e durata della carriera scolastica;
- votazione media complessiva, percorso didattico e votazione riportata;
- contributo del candidato alla realizzazione della ricerca o dell'elaborato;
- corretta stesura della tesi e qualità dell’esposizione;
- qualsiasi altro elemento valutabile.
L’esame si considera superato con una votazione minima di 66/110.
All’unanimità può essere accordata la lode e la dignità di stampa, senza che
quest'ultima comporti oneri o impegni per la Facoltà.
Art. 23
Calendario degli esami di laurea
Il Calendario degli esami di Laurea che il Preside predispone ed invia al Rettore,
deve prevedere almeno tre sessioni ordinarie da tenersi normalmente entro i mesi
di novembre, marzo e luglio di ogni Anno Accademico.
TITOLO VI
Iscrizione e frequenza
Art. 24
Programmazione iscrizione
Le iscrizioni ai corsi di laurea e di diploma possono essere programmate purchè
in conformità alle leggi vigenti.
Art. 25
Fuori corso e ripetenti
1.
2.
Assume la condizione di fuori corso lo studente che alla fine del 5 anno del corso
di laurea o del 3 anno di diploma non ha sostenuto positivamente l’esame finale o
che, pur avendo i requisiti omette di iscriversi entro i termini stabiliti all’anno
successivo.
Assume la condizione di fuori corso lo studente che alla fine del primo biennio
non abbia superato con esito positivo almeno 5 esami fra quelli indicati nel piano
ufficiale.
Art. 26
Frequenza
1. La frequenza ai corsi di diploma è obbligatoria.
2. La frequenza ai corsi di Laurea è obbligatoria a partire dal 3° anno. Su proposta
dei rispettivi corsi di Laurea può essere istituito l’internato per il 5° anno di corso.
TITOLO VII
Riconoscimento degli studi svolti in altre sedi
Art. 27
Trasferimenti e abbreviazioni di corso
I Consigli di Corso di Laurea, sentita la Commissione didattica, deliberano sulle
pratiche relative alle richieste di trasferimento, di passaggio da altro corso, di
abbreviazione del corso nonchè quelle di riconoscimento degli studi compiuti
all’estero e dell’equipollenza dei titoli accademici ivi conseguiti.
Art. 28
Riconoscimento di periodi di studio effettuati all'estero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A
tale fine possono essere stipulati accordi fra le Università.
La condizione ufficiale per il riconoscimento del programma degli studi effettuati
all'estero è l'equipollenza dei programmi dei corsi, verificata dal C.C.L. sentiti i
docenti interessati.
Le tipologie del riconoscimento sono:
- riconoscimento della frequenza;
- riconoscimento dell'esame;
- riconoscimento del periodo di preparazione della tesi;
- riconoscimento del tirocinio.
Le conversione dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base di
tabelle approvate dal C.C.L..
Lo studente ammesso a trascorrere un periodo all'estero è tenuto a comunicare gli
insegnamenti che intende frequentare presso Università estere. Tale proposta
deve essere approvata dal C.C.L., sentita la Commissione Rapporti con Istituzioni
nazionali ed estere. Non rientra in questo contesto quanto già programmato per il
progetto SOCRATES.
Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione
esibita, il C.C.L. sentita la Commissione Rapporti con Istituzioni nazionali ed
esteri delibera di riconoscere le frequenze e gli esami sostenuti all'estero,
7.
riportandoli con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nel
settore scientifico - disciplinare del corso di studio.
Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato
un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene
conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
TITOLO VIII
Assistenza e Tutorato
Art. 29
Calendario dell'orario di ricevimento
1.
2.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo i titolari di corsi ufficiali
di insegnamento sono tenuti ad assicurare almeno 10 ore mensili di disponibilità
per il ricevimento degli studenti. Gli altri docenti sono tenuti ad assicurare
almeno 5 ore mensili.
Il Preside predispone annualmente, su indicazione dei singoli docenti, il
calendario degli orari di ricevimento degli studenti e ne dà ampia pubblicità.
Art. 30
Diritto all'informazione
1.
2.
Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante pubblica affissione
dei calendari delle lezioni, degli esami e dell'orario di ricevimento.
Il Preside promuove la diffusione di ogni altra notizia utile agli studenti, anche
attraverso strumenti e tecniche multimediali.
Art. 31
Servizio di tutorato
In attuazione dei principi del tutorato di cui alla legge 341/90, nonchè del
regolamento adottato dal Senato Accademico, ciascun Consiglio di corso di
laurea o di diploma provvede all'organizzazione del servizio di tutorato, nelle
forme e nei modi indicati nel successivo articolo, al fine di orientare ed assistere
gli studenti in funzione del loro processo formativo e per fornire una loro più
ampia e proficua partecipazione all'attività universitaria.
Art. 32
Commissione di tutorato
1.
2.
3.
4.
A ciascun studente del primo anno di corso è assegnato, con procedura
automatica e casuale, un docente-tutore tratto dall'elenco dei docenti del corso di
laurea. La Commissione Tutorato esamina gli eventuali casi di richiesta di
cambiamento del tutore e decide di conseguenza informandone i diretti interessati
ed il Preside.
Per gli studenti che svolgono la tesi di laurea e per gli studenti che preparano
l'elaborato finale di diploma le funzioni di tutorato sono assicurate dal titolare
della materia prescelta.
Per gli studenti iscritti al 4° anno del corso di laurea la commissione tutorato
predispone iniziative collettive di supporto alla scelta del profilo professionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme contenute nel
Regolamento per il servizio di Tutorato della Facoltà di Agraria.
TITOLO IX
Norme transitorie e finali
Art. 33
Modifica del regolamento
Per gli studenti che nell’Anno Accademico 1999/2000 si iscriveranno al 3° anno
del Corso di Laurea non si applicano le norme previste nel comma 2 art. 25.
Esso può essere modificato dal Consiglio di Facoltà su iniziativa di almeno 1/5
dei membri del Consiglio stesso e deve essere approvato con una maggioranza
assoluta.
Art. 34
Norme finali
Nelle more dell'istituzione dei Consigli di Corso di Laurea le relative funzioni
sono di competenza del Consiglio di Facoltà.
Per quanto non previsto dal presente regolamento didattico valgono le leggi
nazionali.