Erlasse Kanton Graubünden
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421.010 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio 1961 1) 2)in virtù dell'articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) 3) I. .... 4) Art. 1 5) II. Obbligo scolastico Art. 2 6) 1 Ogni ragazza o ragazzo suscettibile d'istruzione e residente nel Cantone, che entro il 31 dicembre avrà compiuto i sette anni, con l'inizio dell'anno scolastico è obbligata rispettivamente obbligato a frequentare la scuola elementare. 2 Il consiglio scolastico può, su domanda, rilasciare l'autorizzazione d'ammissione anticipata alla scuola, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo è ben sviluppata rispettivamente sviluppato fisicamente e intellettualmente e non esistono dubbi circa un'ammissione alla scuola. 3 Il consiglio scolastico può, dopo aver ascoltato coloro che esercitano l'autorità parentale, rinviare l'inizio dell'obbligo scolastico, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo non è sufficientemente sviluppata rispettivamente sviluppato e se non entra in linea di conto un'immediata educazione speciale. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Ammissione alla scuola M del 26 set. 1960, 125; PGC 1960, 477, 480 (prima lettura), 1961, 169, 207 (seconda lettura) Testo giusta DGC del 27 mar. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939 CSC 421.000 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso 1.1.2011 1 421.010 Licenziamento anticipato a) Per il passaggio ad un'altra scuola b) Per l'inizio di un tirocinio o di una formazione empirica c) Altre eccezioni Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica Art. 3 1) Art. 4 2) Art. 5 3) Art. 6 Su domanda il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell'anno scolastico scolare rispettivamente scolari che hanno l'intenzione di passare ad un'altra scuola. Il licenziamento avviene per l'inizio dell'anno scolastico della scuola che la scolara rispettivamente lo scolaro intende frequentare. Art. 7 4) Su domanda o presentazione del contratto di tirocinio approvato dall'Ufficio cantonale della formazione professionale il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell'anno scolastico scolare rispettivamente scolari che iniziano un tirocinio o una formazione empirica, se viene comprovato che, una volta conclusosi l'anno scolastico, l'inizio del tirocinio non sarebbe più possibile senza considerevoli svantaggi per la scolara rispettivamente lo scolaro. Il licenziamento avviene due settimane prima dell'inizio del tirocinio, al più presto il 1° aprile. Il consiglio scolastico comunica immediatamente la decisione al competente ispettorato scolastico. Art. 8 5) 1 Il consiglio scolastico può, su proposta dell'ispettorato scolastico, licenziare allieve o allievi prima della fine dell'anno scolastico, se ciò risulta necessario per ragioni educative e se l'allieva rispettivamente l'allievo non potrebbe più trarre profitto dalla frequenza della scuola. Il consiglio scolastico dispone le necessarie perizie specialistiche. 2 Su proposta dell'ispettorato scolastico il consiglio scolastico può autorizzare altre eccezioni, se viene comprovato che il licenziamento anticipato è indispensabile per l'ulteriore formazione della scolara rispettivamente dello scolaro. 1) 2) 3) 4) 5) 2 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all'art. 2 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso 1.1.2011 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica Art. 9 1) 1 Su domanda il consiglio scolastico può permettere ad un'allieva o un allievo il salto di una classe, se ciò appare indicato nell'interesse dell'allieva rispettivamente dell'allievo e viene proposto dall'ispettorato scolastico dopo l'effettuazione di un esame. 2 In tal caso il consiglio scolastico licenzia le allieve e gli allievi alla fine dell'ultima classe, anche se esse rispettivamente essi non hanno ancora frequentato nove anni di scuola. Art. 10 2) 1 Chi fa istruire privatamente una ragazza o un ragazzo deve informare il competente consiglio scolastico nonché il Dipartimento e nel contempo presentare a quest'ultimo gli attestati d'idoneità delle e degli insegnanti. 2 Chi dirige una scuola privata deve notificarlo al Dipartimento e a quest'ultimo presentare gli attestati di tutte le insegnanti e tutti gli insegnanti all'atto della loro assunzione. 3 Le docenti e i docenti, che impartiscono un insegnamento privato o che insegnano presso una scuola privata, devono soddisfare i requisiti di eleggibilità e impartire l'istruzione secondo il programma d'insegnamento. 4 L'insegnamento privato e le scuole private soggiacciono alla vigilanza dell'ispettorato scolastico. Art. 2) 3) 4) Salto di una classe Insegnamento privato, scuole private 11 3) Art. 12 4) 1 La domanda per l'ammissione alla scuola di un altro comune va indirizzata al consiglio scolastico di tale comune. Esso decide, dopo aver consultato il consiglio scolastico del comune di residenza, circa l'ammissione e fissa, d'intesa con suddetto consiglio, un'eventuale tassa scolastica. Tale tassa viene versata dal comune di residenza. 2 La tassa scolastica è a carico di quanti esercitano l'autorità parentale, se la frequenza della scuola sita nell'altro comune avviene per ragioni personali di loro stessi o della ragazza rispettivamente del ragazzo. 1) 421.010 Frequenza della scuola in un altro comune Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso 1.1.2011 3 421.010 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica III. Testi didattici Pagella Art. 13 1) 1 Il Governo decide in merito all'edizione di un nuovo testo didattico, alla rielaborazione di uno già esistente o alla traduzione di un testo didattico. La competente Commissione dei testi didattici consiglia il Dipartimento. 2 La riedizione immutata di testi didattici viene decisa dal Dipartimento. 3 Il Dipartimento stabilisce le indennità delle autrici e degli autori, delle traduttrici e dei traduttori come pure delle illustratrici e degli illustratori. Il Dipartimento fissa il prezzo di vendita dei testi didattici. Art. 14 Le valutazioni nella pagella possono essere espresse in parole o in cifre. 2) La decisione al riguardo spetta al consiglio scolastico. 2 Il Dipartimento può dichiarare obbligatorio per tutte le scuole pubbliche un modello di pagella. 1 IV. Materie d'insegnamento alla scuola elementare 5) .... 3) Art. 15 4) 1 Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima lingua, una lingua seconda, la matematica, lo studio dell'ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali, il disegno e l'espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l'educazione fisica, le attività manuali e tessili. 2 Gli intenti educativi relativi all'igiene e alla salute, all'ambiente e all'educazione stradale devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie, soprattutto nell'insegnamento delle lingue, dello studio dell'ambiente come pure nell'educazione fisica. 3 Se in una scuola elementare in base all'articolo 25 della legge scolastica 6) viene gestito eccezionalmente un grado superiore, fa stato per analogia l'articolo 16bis dell'ordinanza d'esecuzione. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 4 Organizzazione dell'insegnamento Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Cfr. l'art. 20 legge scolastica, CSC 421.000 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 7 ott. 1996; M del 7 mag. 1996, 267; PGC 1996/97, 321 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso CSC 421.000 1.1.2011 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica Art. 15bis 1) 1 3) L'insegnamento dell'italiano inizia nella 3a classe elementare e di regola nella 3a classe ridotta. 2 4) L'insegnamento del romancio inizia di regola nella 1a classe elementare rispettivamente nella 1a classe ridotta; tale insegnamento dev'essere però offerto al più tardi a partire dalla 3a classe elementare e di regola dalla 3a classe ridotta. 3 5) Se un ente scolastico offre quali materie d'opzione obbligatoria il romancio o l'italiano, spetta a quanti esercitano l'autorità parentale decidere in quale delle due lingue debba essere impartito l'insegnamento ai propri figli. Su richiesta delle rispettivamente dei rappresentanti legali, l'ente scolastico può autorizzare, in casi motivati, altre assegnazioni. Sezioni con meno di cinque scolare o scolari possono essere gestite solo in casi eccezionali e con il permesso del Governo. 4 Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca site in circoli in cui la maggioranza della popolazione parla romancio il Cantone può promuovere, tramite una consulenza in materia, l'introduzione e l'insegnamento della lingua romancia a titolo di lingua d'incontro e del vicino. Art. 15ter 6) 1 L'insegnamento del tedesco inizia nella 3a classe elementare e di regola nella 3a classe ridotta. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 421.010 Lingue straniere nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca 2) Lingue straniere nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua romancia Introduzione giusta DGC del 7 ott. 1996; vedi nota all'art. 15 Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010con DG del 13 aprile 2010 Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010con DG del 13 aprile 2010 Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010con DG del 13 aprile 2010 Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010con DG del 13 aprile 2010 Introduzione giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posta in vigore il 1° agosto 2010 con DG del 13 aprile 2010 1.1.2011 5 421.010 Lingue straniere nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua italiana Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica Art. 15quater 1) 1 L'insegnamento del tedesco inizia nella 3a classe elementare e di regola nella 3a classe ridotta. V. Materie d'insegnamento nelle classi ridotte .... 2) Art. 16 3) 1 .... 4) 2 Valgono per analogia le disposizioni sulle materie d'insegnamento per la scuola elementare e per la scuola di avviamento pratico. VI. Materie d'insegnamento alla scuola di avviamento pratico 7) Art. 16bis 6) 1 Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l'italiano quali rispettive prime lingue, un'ulteriore lingua cantonale stabilita dall'ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l'inglese, la matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l'educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l'educazione fisica, l'informatica di base. 2 .... 8) 3 .... 9) 4 10) Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d'opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (italiano, romancio, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 6 .... 5) Introduzione giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC del 22 aprile 2008; 625; posta in vigore il 1° agosto 2010 con DG del 13 aprile 2010 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; M del 29 mag. 2000, 319; PGC 2000/2001, 349 Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso 1.1.2011 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 421.010 l'economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l'educazione fisica, nozioni commerciali. 5 Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordinario della scuola, il Cantone concede contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale. 6 1) Gli intenti educativi relativi all'igiene e alla salute, all'ambiente, ai mass-media e all'educazione stradale nonché la preparazione della scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d'insegnamento, soprattutto nell'insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell'educazione fisica. 7 2) Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a dedeterminate materie. VII. .... 3) Art. 17 4) Art. 18 5) Art. 19 6) 1 Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l'italiano quali rispettive prime lingue, un'ulteriore lingua cantonale stabilita dall'ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l'inglese, la matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l'educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l'educazione fisica, l'informatica di base. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Materie d'insegnamento alla scuola secondaria 7) Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all'art. 2 Abrogazione giusta DGC del 17 mag. 1977; M del 14 mar. 1977, 54; PGC 1977/78, 102, 115 Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso 1.1.2011 7 421.010 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica .... 1) 2)Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d'opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (inglese, romancio, italiano, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l'economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l'educazione fisica, nozioni commerciali. 4 Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordinario della scuola, il Cantone concede contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale. 5 3) Gli intenti educativi relativi all'igiene e alla salute, all'ambiente, ai mass-media e all'educazione stradale nonché la preparazione alla scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d'insegnamento, soprattutto nell'insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell'educazione fisica. 6 4) Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a dedeterminate materie. 2 3 VIII. Insegnanti delle scuole pubbliche Supplenze Formazione supplementare Art. 20 6) Se un comune pretende il sussidio cantonale alle spese di supplenza, deve inviare al Dipartimento le relative comprove. Art. 21 7) 1 Il Dipartimento può organizzare corsi di formazione supplementare nonché giornate di studio per insegnanti e dichiararne obbligatoria la parteci1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8 5) Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all'art. 2 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso 1.1.2011 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 421.010 pazione. Esso può dichiarare obbligatoria anche la partecipazione a corsi e giornate di studio svolti da organizzazioni professionali. 2 Nel caso di corsi dichiarati obbligatori per gli insegnanti in fase di perfezionamento il Governo può disporre riduzioni dell'orario di lavoro per un massimo di due lezioni durante la durata dei corsi. La riduzione dell'orario di lavoro non comporta una riduzione del sussidio cantonale all'ente responsabile. IX. Doveri dei comuni e finanziamento Art. 22 1) Il Cantone sovvenziona, a seconda della capacità finanziaria dei comuni, il 20 percento, il 28 percento, il 37 percento, il 46 percento o il 55 percento degli importi giusta il capitolo II dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti delle scuole popolari e delle educatrici di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni. Art. 23 2) 1 4) Per la determinazione dei sussidi cantonali allo stipendio, da versare alle corporazioni di comuni e ai circoli a sostegno dello stipendio del corpo insegnante, viene ponderata la capacità finanziaria dei comuni interessati in proporzione al numero dei loro abitanti. 2 5) Per il computo dell'indice misto si tiene conto di un comune anche quando manda alla scuola della corporazione di comuni o del circolo almeno un'alunna rispettivamente un alunno all'anno, pur non essendone membro. 3 Il numero degli abitanti si basa sulla più recente statistica federale della popolazione annuale (ESPOP). 4 6) Le basi statistiche per la determinazione delle aliquote di sussidio determinanti per le corporazioni di comuni o per i circoli vengono riesaminate ogni due anni. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sussidi cantonali a) Stipendio del corpo insegnante Calcolo per corporazioni di comuni e circoli 3) Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta AGS 1990, 2411 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso 1.1.2011 9 421.010 f) Per i testi didattici k) per l'aggiornamento e il perfezionamento Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica Art. 24 1) Art. 25 2) Art. 26 3) Art. 27 4) Art. 28 Il credito necessario per l'edizione dei testi didattici è fissato dal Gran Consiglio nel preventivo cantonale. Art 29 5) Art. 30 6) Art. 31 7) Art. 32 1 8) Il Gran Consiglio stabilisce nel preventivo il credito per l'aggiornamento e il perfezionamento del corpo insegnante. 2 ... 9) Art. m) Per le spese di trasporto Art. 34 1 11) Il sussidio per le spese di trasporto giusta l'articolo 54 capoverso 1 numero 9 della legge ammonta al 20-55 percento delle spese computabili nei limiti del preventivo approvato dal Gran Consiglio. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 10 33 10) Abrogazione giusta AGS 1990, 2411 Abrogazione giusta DGC del 7 ott. 1996; vedi nota all'art. 15 Abrogazione giusta AGS 1990, 2411 Abrogazione giusta AGS 1990, 2411 Abrogazione giusta DGC del 27 mag. 1977; M del 14 mar. 1977, 54, DGC 1977/78, 102, 115 Testo risp. abrogazione giusta AGS 1990, 2411 Abrogazione con DGC del 27 set. 1983; vedi nota all'art. 2 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta AGS 1990, 2411 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso 1.1.2011 Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica 2 3 421.010 .... 1) .... 2) X. Disposizioni finali e transitorie Art. 35 La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge. 3) Art. 36 4) Art. 37 5) 1) 2) 3) 4) 5) Entrata in vigore Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Entrata in vigore il 1° lug. 1962 giusta l'art. 79 legge scolastica; la revisione del 27 set. 1983 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 5 mar. 1984 per l’anno scolastico 1984/85; la revisione del 26 nov. 1986 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 21 apr. 1987 per l’anno scolastico 1988/89; la revisione del 29 set. 1992 è stata dichiarata in vigore con DG 17 ago. 1993 per l’anno scolastico 1993/94; la revisione del 7 ott. 1996 è stata posta in vigore con DG del 28 apr. 1987 per il 1° ago. 1997, eccettuata l’introduzione dell’italiano quale seconda lingua nelle scuole elementari e nelle classi ridotte germanofone giusta l’art. 15, 16 e 15 bism che entrano in vigore il 1° ago 1999; la revisione del 27 mar. 2000 è stata posta in vigore con DG del 20 feb. 2001 per il 1° ago. 2001; la revisione del 5 ott. 2000 entra in vigore per il 1° ago 2002 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso 1.1.2011 11