Erlasse Kanton Graubünden

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Erlasse Kanton Graubünden
421.010
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio 1961 1)
2)in virtù dell'articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone
dei Grigioni (legge scolastica) 3)
I.
.... 4)
Art.
1 5)
II.
Obbligo scolastico
Art. 2 6)
1
Ogni ragazza o ragazzo suscettibile d'istruzione e residente nel Cantone,
che entro il 31 dicembre avrà compiuto i sette anni, con l'inizio dell'anno
scolastico è obbligata rispettivamente obbligato a frequentare la scuola elementare.
2
Il consiglio scolastico può, su domanda, rilasciare l'autorizzazione
d'ammissione anticipata alla scuola, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo è ben sviluppata rispettivamente sviluppato fisicamente e intellettualmente e non esistono dubbi circa un'ammissione alla scuola.
3
Il consiglio scolastico può, dopo aver ascoltato coloro che esercitano
l'autorità parentale, rinviare l'inizio dell'obbligo scolastico, se una perizia
medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo non è sufficientemente sviluppata rispettivamente sviluppato e se non entra in linea
di conto un'immediata educazione speciale.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ammissione alla
scuola
M del 26 set. 1960, 125; PGC 1960, 477, 480 (prima lettura), 1961, 169, 207
(seconda lettura)
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000,
939
CSC 421.000
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
1.1.2011
1
421.010
Licenziamento
anticipato
a) Per il
passaggio ad
un'altra scuola
b) Per l'inizio di
un tirocinio o di
una formazione
empirica
c) Altre eccezioni
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
Art.
3 1)
Art.
4 2)
Art.
5 3)
Art. 6
Su domanda il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell'anno scolastico scolare rispettivamente scolari che hanno l'intenzione di passare ad un'altra scuola. Il licenziamento avviene per l'inizio dell'anno scolastico della scuola che la scolara rispettivamente lo scolaro intende frequentare.
Art. 7 4)
Su domanda o presentazione del contratto di tirocinio approvato dall'Ufficio cantonale della formazione professionale il consiglio scolastico può
licenziare prima della fine dell'anno scolastico scolare rispettivamente
scolari che iniziano un tirocinio o una formazione empirica, se viene
comprovato che, una volta conclusosi l'anno scolastico, l'inizio del tirocinio non sarebbe più possibile senza considerevoli svantaggi per la scolara
rispettivamente lo scolaro. Il licenziamento avviene due settimane prima
dell'inizio del tirocinio, al più presto il 1° aprile. Il consiglio scolastico
comunica immediatamente la decisione al competente ispettorato scolastico.
Art. 8 5)
1
Il consiglio scolastico può, su proposta dell'ispettorato scolastico, licenziare allieve o allievi prima della fine dell'anno scolastico, se ciò risulta
necessario per ragioni educative e se l'allieva rispettivamente l'allievo non
potrebbe più trarre profitto dalla frequenza della scuola. Il consiglio scolastico dispone le necessarie perizie specialistiche.
2
Su proposta dell'ispettorato scolastico il consiglio scolastico può autorizzare altre eccezioni, se viene comprovato che il licenziamento anticipato è
indispensabile per l'ulteriore formazione della scolara rispettivamente dello scolaro.
1)
2)
3)
4)
5)
2
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all'art. 2
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
1.1.2011
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
Art. 9 1)
1
Su domanda il consiglio scolastico può permettere ad un'allieva o un allievo il salto di una classe, se ciò appare indicato nell'interesse dell'allieva
rispettivamente dell'allievo e viene proposto dall'ispettorato scolastico dopo l'effettuazione di un esame.
2
In tal caso il consiglio scolastico licenzia le allieve e gli allievi alla fine
dell'ultima classe, anche se esse rispettivamente essi non hanno ancora
frequentato nove anni di scuola.
Art. 10 2)
1
Chi fa istruire privatamente una ragazza o un ragazzo deve informare il
competente consiglio scolastico nonché il Dipartimento e nel contempo
presentare a quest'ultimo gli attestati d'idoneità delle e degli insegnanti.
2
Chi dirige una scuola privata deve notificarlo al Dipartimento e a
quest'ultimo presentare gli attestati di tutte le insegnanti e tutti gli insegnanti all'atto della loro assunzione.
3
Le docenti e i docenti, che impartiscono un insegnamento privato o che
insegnano presso una scuola privata, devono soddisfare i requisiti di eleggibilità e impartire l'istruzione secondo il programma d'insegnamento.
4
L'insegnamento privato e le scuole private soggiacciono alla vigilanza
dell'ispettorato scolastico.
Art.
2)
3)
4)
Salto di una
classe
Insegnamento
privato, scuole
private
11 3)
Art. 12 4)
1
La domanda per l'ammissione alla scuola di un altro comune va indirizzata al consiglio scolastico di tale comune. Esso decide, dopo aver consultato il consiglio scolastico del comune di residenza, circa l'ammissione e
fissa, d'intesa con suddetto consiglio, un'eventuale tassa scolastica. Tale
tassa viene versata dal comune di residenza.
2
La tassa scolastica è a carico di quanti esercitano l'autorità parentale, se
la frequenza della scuola sita nell'altro comune avviene per ragioni personali di loro stessi o della ragazza rispettivamente del ragazzo.
1)
421.010
Frequenza della
scuola in un altro
comune
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
1.1.2011
3
421.010
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
III.
Testi didattici
Pagella
Art. 13 1)
1
Il Governo decide in merito all'edizione di un nuovo testo didattico, alla
rielaborazione di uno già esistente o alla traduzione di un testo didattico.
La competente Commissione dei testi didattici consiglia il Dipartimento.
2
La riedizione immutata di testi didattici viene decisa dal Dipartimento.
3
Il Dipartimento stabilisce le indennità delle autrici e degli autori, delle
traduttrici e dei traduttori come pure delle illustratrici e degli illustratori. Il
Dipartimento fissa il prezzo di vendita dei testi didattici.
Art. 14
Le valutazioni nella pagella possono essere espresse in parole o in cifre. 2) La decisione al riguardo spetta al consiglio scolastico.
2
Il Dipartimento può dichiarare obbligatorio per tutte le scuole pubbliche
un modello di pagella.
1
IV.
Materie
d'insegnamento
alla scuola
elementare 5)
.... 3)
Art. 15 4)
1
Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima
lingua, una lingua seconda, la matematica, lo studio dell'ambiente locale,
la storia, la geografia, le scienze naturali, il disegno e l'espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l'educazione fisica, le attività manuali e tessili.
2
Gli intenti educativi relativi all'igiene e alla salute, all'ambiente e all'educazione stradale devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte
le materie, soprattutto nell'insegnamento delle lingue, dello studio
dell'ambiente come pure nell'educazione fisica.
3
Se in una scuola elementare in base all'articolo 25 della legge scolastica 6) viene gestito eccezionalmente un grado superiore, fa stato per analogia l'articolo 16bis dell'ordinanza d'esecuzione.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
4
Organizzazione dell'insegnamento
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Cfr. l'art. 20 legge scolastica, CSC 421.000
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 7 ott. 1996; M del 7 mag. 1996, 267; PGC 1996/97, 321
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
CSC 421.000
1.1.2011
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
Art. 15bis 1)
1 3)
L'insegnamento dell'italiano inizia nella 3a classe elementare e di regola nella 3a classe ridotta.
2 4)
L'insegnamento del romancio inizia di regola nella 1a classe elementare rispettivamente nella 1a classe ridotta; tale insegnamento dev'essere
però offerto al più tardi a partire dalla 3a classe elementare e di regola dalla 3a classe ridotta.
3 5)
Se un ente scolastico offre quali materie d'opzione obbligatoria il romancio o l'italiano, spetta a quanti esercitano l'autorità parentale decidere
in quale delle due lingue debba essere impartito l'insegnamento ai propri
figli. Su richiesta delle rispettivamente dei rappresentanti legali, l'ente
scolastico può autorizzare, in casi motivati, altre assegnazioni. Sezioni
con meno di cinque scolare o scolari possono essere gestite solo in casi
eccezionali e con il permesso del Governo.
4
Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca site in circoli in cui la maggioranza della popolazione parla romancio il Cantone
può promuovere, tramite una consulenza in materia, l'introduzione e l'insegnamento della lingua romancia a titolo di lingua d'incontro e del vicino.
Art. 15ter 6)
1
L'insegnamento del tedesco inizia nella 3a classe elementare e di regola
nella 3a classe ridotta.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
421.010
Lingue straniere
nelle scuole
elementari e nelle
classi ridotte di
lingua tedesca 2)
Lingue straniere
nelle scuole
elementari e nelle
classi ridotte di
lingua romancia
Introduzione giusta DGC del 7 ott. 1996; vedi nota all'art. 15
Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC
del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010con DG del 13 aprile
2010
Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC
del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010con DG del 13 aprile
2010
Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC
del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010con DG del 13 aprile
2010
Testo giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525; PGC
del 22 aprile 2008; 625; posto in vigore il 1° agosto 2010con DG del 13 aprile
2010
Introduzione giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525;
PGC del 22 aprile 2008; 625; posta in vigore il 1° agosto 2010 con DG del 13
aprile 2010
1.1.2011
5
421.010
Lingue straniere
nelle scuole
elementari e nelle
classi ridotte di
lingua italiana
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
Art. 15quater 1)
1
L'insegnamento del tedesco inizia nella 3a classe elementare e di regola
nella 3a classe ridotta.
V.
Materie
d'insegnamento
nelle classi ridotte
.... 2)
Art. 16 3)
1
.... 4)
2
Valgono per analogia le disposizioni sulle materie d'insegnamento per la
scuola elementare e per la scuola di avviamento pratico.
VI.
Materie
d'insegnamento
alla scuola di
avviamento
pratico 7)
Art. 16bis 6)
1
Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l'italiano quali rispettive prime lingue,
un'ulteriore lingua cantonale stabilita dall'ente responsabile della scuola
quale lingua seconda, l'inglese, la matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica
e attività commerciali, economia domestica), l'educazione figurativa, le
attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l'educazione fisica, l'informatica di base.
2
.... 8)
3
.... 9)
4 10)
Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d'opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di
studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (italiano, romancio, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali),
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
6
.... 5)
Introduzione giusta DGC del 22 aprile 2008; 8; M del 27 novembre 2007, 525;
PGC del 22 aprile 2008; 625; posta in vigore il 1° agosto 2010 con DG del 13
aprile 2010
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; M del 29 mag. 2000, 319; PGC 2000/2001,
349
Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16
Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
1.1.2011
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
421.010
l'economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l'educazione fisica, nozioni commerciali.
5
Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero
di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie
opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordinario della scuola, il Cantone concede contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale.
6 1)
Gli intenti educativi relativi all'igiene e alla salute, all'ambiente, ai
mass-media e all'educazione stradale nonché la preparazione della scelta
della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte
le materie d'insegnamento, soprattutto nell'insegnamento delle lingue, nel
settore uomo e ambiente, nonché nell'educazione fisica.
7 2)
Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a dedeterminate materie.
VII.
.... 3)
Art.
17 4)
Art.
18 5)
Art. 19 6)
1
Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l'italiano quali rispettive prime lingue,
un'ulteriore lingua cantonale stabilita dall'ente responsabile della scuola
quale lingua seconda, l'inglese, la matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica
e attività commerciali, economia domestica), l'educazione figurativa, le
attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l'educazione fisica, l'informatica di base.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Materie
d'insegnamento
alla scuola
secondaria 7)
Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art.
16
Introduzione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all'art. 2
Abrogazione giusta DGC del 17 mag. 1977; M del 14 mar. 1977, 54; PGC
1977/78, 102, 115
Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
1.1.2011
7
421.010
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
.... 1)
2)Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d'opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di
studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (inglese, romancio,
italiano, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l'economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche,
le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l'educazione fisica, nozioni commerciali.
4
Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero
di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie
opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordinario della scuola, il Cantone concede contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale.
5 3)
Gli intenti educativi relativi all'igiene e alla salute, all'ambiente, ai
mass-media e all'educazione stradale nonché la preparazione alla scelta
della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte
le materie d'insegnamento, soprattutto nell'insegnamento delle lingue, nel
settore uomo e ambiente, nonché nell'educazione fisica.
6 4)
Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a dedeterminate materie.
2
3
VIII. Insegnanti delle scuole pubbliche
Supplenze
Formazione
supplementare
Art. 20 6)
Se un comune pretende il sussidio cantonale alle spese di supplenza, deve
inviare al Dipartimento le relative comprove.
Art. 21 7)
1
Il Dipartimento può organizzare corsi di formazione supplementare nonché giornate di studio per insegnanti e dichiararne obbligatoria la parteci1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8
5)
Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art.
16
Introduzione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all'art. 16
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all'art. 2
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
1.1.2011
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
421.010
pazione. Esso può dichiarare obbligatoria anche la partecipazione a corsi e
giornate di studio svolti da organizzazioni professionali.
2
Nel caso di corsi dichiarati obbligatori per gli insegnanti in fase di perfezionamento il Governo può disporre riduzioni dell'orario di lavoro per un
massimo di due lezioni durante la durata dei corsi. La riduzione dell'orario
di lavoro non comporta una riduzione del sussidio cantonale all'ente responsabile.
IX.
Doveri dei comuni e finanziamento
Art. 22 1)
Il Cantone sovvenziona, a seconda della capacità finanziaria dei comuni,
il 20 percento, il 28 percento, il 37 percento, il 46 percento o il 55 percento degli importi giusta il capitolo II dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti delle scuole popolari e delle educatrici di scuola dell'infanzia nel
Cantone dei Grigioni.
Art. 23 2)
1 4)
Per la determinazione dei sussidi cantonali allo stipendio, da versare
alle corporazioni di comuni e ai circoli a sostegno dello stipendio del corpo insegnante, viene ponderata la capacità finanziaria dei comuni interessati in proporzione al numero dei loro abitanti.
2 5)
Per il computo dell'indice misto si tiene conto di un comune anche
quando manda alla scuola della corporazione di comuni o del circolo almeno un'alunna rispettivamente un alunno all'anno, pur non essendone
membro.
3
Il numero degli abitanti si basa sulla più recente statistica federale della
popolazione annuale (ESPOP).
4 6)
Le basi statistiche per la determinazione delle aliquote di sussidio determinanti per le corporazioni di comuni o per i circoli vengono riesaminate ogni due anni.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Sussidi cantonali
a) Stipendio del
corpo insegnante
Calcolo per
corporazioni di
comuni e
circoli 3)
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta AGS 1990, 2411
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
1.1.2011
9
421.010
f) Per i testi
didattici
k) per l'aggiornamento e il perfezionamento
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
Art.
24 1)
Art.
25 2)
Art.
26 3)
Art.
27 4)
Art. 28
Il credito necessario per l'edizione dei testi didattici è fissato dal Gran
Consiglio nel preventivo cantonale.
Art
29 5)
Art.
30 6)
Art.
31 7)
Art. 32
1 8)
Il Gran Consiglio stabilisce nel preventivo il credito per l'aggiornamento e il perfezionamento del corpo insegnante.
2
... 9)
Art.
m) Per le spese di
trasporto
Art. 34
1 11)
Il sussidio per le spese di trasporto giusta l'articolo 54 capoverso 1
numero 9 della legge ammonta al 20-55 percento delle spese computabili
nei limiti del preventivo approvato dal Gran Consiglio.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
10
33 10)
Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
Abrogazione giusta DGC del 7 ott. 1996; vedi nota all'art. 15
Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
Abrogazione giusta DGC del 27 mag. 1977; M del 14 mar. 1977, 54, DGC
1977/78, 102, 115
Testo risp. abrogazione giusta AGS 1990, 2411
Abrogazione con DGC del 27 set. 1983; vedi nota all'art. 2
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
1.1.2011
Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica
2
3
421.010
.... 1)
.... 2)
X.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 35
La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge. 3)
Art.
36 4)
Art.
37 5)
1)
2)
3)
4)
5)
Entrata in vigore
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Entrata in vigore il 1° lug. 1962 giusta l'art. 79 legge scolastica; la revisione del
27 set. 1983 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 5 mar.
1984 per l’anno scolastico 1984/85; la revisione del 26 nov. 1986 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 21 apr. 1987 per l’anno scolastico
1988/89; la revisione del 29 set. 1992 è stata dichiarata in vigore con DG 17 ago. 1993 per l’anno scolastico 1993/94; la revisione del 7 ott. 1996 è stata posta
in vigore con DG del 28 apr. 1987 per il 1° ago. 1997, eccettuata l’introduzione
dell’italiano quale seconda lingua nelle scuole elementari e nelle classi ridotte
germanofone giusta l’art. 15, 16 e 15 bism che entrano in vigore il 1° ago 1999;
la revisione del 27 mar. 2000 è stata posta in vigore con DG del 20 feb. 2001
per il 1° ago. 2001; la revisione del 5 ott. 2000 entra in vigore per il 1° ago 2002
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all'ingresso
1.1.2011
11