Testo completo della sentenza n. 1781/05 del 07/11/2005

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Testo completo della sentenza n. 1781/05 del 07/11/2005
Sentenza n. 1881/05
Pronunziata il 05/10/2005
Depositato il 07/11/2005
Circolazione stradale – Colpa e concorso di colpa - Sinistro stradale – Invasione di corsia opposta – Scontro frontale
fra autoveicoli – Imprevedibilità della manovra – Causa ignota - Impossibile esitamento dell’ostacolo - Responsabilità
esclusiva del conducente invasore– Rif.Leg.art.2054 cc;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 113/99 R. G.
promossa da
XX1 XX2
- Attorirappresentati e difesi dall'ALA. G. Santangelo del Foro di Modena
CONTRO
YY
Generali Assicurazioni S.p.a.
- Convenuti rappresentati e difesi dall' Avv. F. Seidenari del Foro di Modena;
in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 7/6/05 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al
31/7/05 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 4/10/05 per il deposito di
repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
"NEL MERITO
In via Principale
Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. YY nella causazione del sinistro de quo,
condannarsi il Sig. YY , in solido con le Generali Assicurazioni s.p.a.,
ut supra, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti subiti dagli
odierni attori, nella complessiva somma di £. 169.259.150, così composte:
L. 4.000.000 per danni all’auto; L. 2.863.500, quali spese documentate; L.18.000.000 quale danno
da invalidità temporanea totale; L. 4.500.000 quale danno da invalidità temporanea parziale; L.
42.133.650, quale danno da invalidità permanente; L. 30.000.000, quale danno morale; L.
67.762.000, quale danno biologico o in quella diversa somma che risulterà ad esito della risultanza
probatoria. Il tutto, oltre interessi dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, rivalutazione
monetaria e risarcimento del maggior danno.
In via subordinata
Accertata e conclamata la corresponsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro di cui è
causa condannarsi I convenuti stessi, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori
in quella maggiore o minore somma che emergerti in corso dl. causa o risulterà di giustizia, otre ad
interessi dal giorno del sinistro al saldo, con rivalutazione e risarcimento del maggior danno,
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
NEL RITO
Si chiede ammettere prova per testi sulle circostanze n.ri da 1 a 10 precedute dall'espressione
"Vero che". Si indicanoa testi sin d'ora i Sig.ri:
XX1 , residente a Mirandola sui capitoli da n. 3 a n. 5;
C Remo, domiciliato a Gavello di Mirandola (MO) sui capitoli n. r i da 1 a 6;
dr. Gervasi Giuseppe, domiciliato a Modena sui capitoli n.ri 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
In caso di opposizione di controparte sull'an debeatur, si chiede disporsi l'accertamento tecnico e
ricostruttivo della dinamica del sinistro, nonché, e solo in caso di contestazione, per l'accertamento
della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta illecita del Sig. YY ed il prodursi dell'evento
dannoso e dei conseguenti danni lamentati.
- In caso di opposizione dl controparte sul quantum debeatur, si chiede disporsi C.T. U. medico
legale per la quantificazione del danno biologico e morale patito dagli attori, nonché per la
valutazione delle spese necessarie alle eventuali cure future per la definitiva riabilitazione della
Sig.ra XX2 .";
per parte convenuta:
"Respingere tutte le domande da chiunque proposte contro YY e Assicurazioni Generali spa,
assolvendo questi ultimi con la miglior formula. Spese, competenze ed onorari, oltre Iva e c.p.a.,
come per legge protestati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atti di citazione ritualmente notificati, XX1 e XX2 convenivano avanti al
Tribunale di Modena YY e Generali Assicurazioni S.p.a. per sentirli condannare, il
primo quale proprietario del veicolo e la seconda in qualità di assicuratore, al
risarcimento dei danni derivanti da incidente stradale occorso lungo la via Guidalina di
Gavello di Mirandola (MO) in data 8/6/96.
Deducevano, infatti, che, mentre XX2 si trovava alla guida della autovettura Peugeot 205
di proprietà di XX1, veniva a collidere con una Fiat Tipo che proveniva dalla direzione
opposta di marcia, che la investiva a velocità elevata.
2. Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituivano entrambi i convenuti
opponendosi alle domande -attrici e chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in
diritto, contestando, in particolare, la ricostruzione dell'incidente effettuata da parte
attrice, ed attribuendo la causa del medesimo all'invasione di corsia posta in essere dalla
stessa attrice conducente.
3. La causa veniva istruita con acquisizione della documentazione prodotta ed
assunzione delle prove orali richieste ed ammesse.
All'udienza del 7/6/05 venivano, quindi, precisate le conclusioni sopra trascritte, con i
termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Dalla documentazione versata in atti risultano inconfutabili le seguenti circostanze di
fatto concernenti lo svolgimento dell'incidente.
L'impatto con il veicolo antagonista (scontro frontale) è avvenuto sulla corsia opposta a
quella di pertinenza dell'attore, che ha invaso completamente l'altra corsia, rendendo
inevitabile lo scontro nonostante la frenata posta in essere all'ultimo momento; ciò
emerge indiscutibilmente dai rilievi posti in essere dagli operanti della Polizia stradale
intervenuti sul posto, ed integralmente confermati in via testimoniale (cfr. testi C e S, ud.
25/2/04), i quali hanno trovato tracce di scarrocciamento e frenata della Peugeot 205,
nonché detriti (elementi tutti indicati nello schizzo planimetrico), individuando il punto
d'urto a circa un metro dal margine opposto della carreggiata rispetto a quello di marcia
della Peugeot. Questa ricostruzione è interamente confermata anche dal teste di parte
convenuta P, trasportato sulla vettura di parte convenuta (cfr. ud. 25/2/04, sui cap. 2 e
3), mentre viene contestata da parte attrice sulla base della deposizione del teste C il
quale, nel riferire sulla posizione statica dei veicoli dopo l'urto (non avendo egli assistito
all'incidente), ha riferito che il veicolo dell'attore era posizionato con l'anteriore rivolto in
direzione di Gavello, descrivendolo anche in uno schizzo planimetrico prodotto in atti, e
vi erano tracce di frenata sul lato destro in direzione di Gavello (di pertinenza della
Peugeot; ciò contrasta parzialmente con le risultanze degli accertamenti della Polizia
stradale, secondo i quali l'anteriore della vettura era diretto in direzione di Confine, e vi
erano tracce di frenata sul lato sinistro in direzione di Gavello (di pertinenza della Fiat).
A prescindere dalla ovvia non decisività della circostanza della posizione statica dei
veicoli (che dipende da molte variabili che influenzano la dinamica dell'urto), va, peraltro,
considerato, che due testi qualificati come i pubblici ufficiali intervenuti, e un teste
oculare diretto come P, hanno indiscutibilmente confermato la prima ricostruzione, e
dunque la situazione ricordata da C non è, in quella parte, vera; atteso, peraltro, che il
teste non ha assistito all'incidente ma è intervenuto in seguito, e che la dichiarazione e lo
schizzo sono stati redatti dal medesimo a lunga distanza di tempo dopo l'incidente
(Novembre 1997, circa un anno e mezzo dopo il fatto), è possibile che la diversa
versione fornita da C sia da attribuire a un difetto di memoria e non ad una consapevole
falsa testimonianza, con conseguente non necessità di segnalazione alla competente
Procura della Repubblica.
A ciò si aggiunga che:
le condizioni dei luoghi erano: ora diurna, tratto stradale costituito da unica carreggiata a
doppio senso di marcia, con andamento rettilineo, e limite massimo di velocità di
extraurbano; condizioni meteorologiche e di visibilità buone, traffico scarso;
l'urto è stato di notevole entità ed ha prodotto gravi danni ad entrambi i veicoli coinvolti
(risultati ambedue danneggiati non solo nella carrozzeria ma anche nelle parti
meccaniche: motore introflesso, danni ai congegni sterzanti) e danni alla persona a gli
occupanti dei veicoli stessi;
la velocità dichiarata dal convenuto è di circa 50 km/h e quella di una persona da lui
trasportata (P) analoga; la Polizia stradale non ha elevato sanzioni per eccesso di velocità;
il conducente della vettura attinta da quella dell'attore ha dichiarato alla Polizia stradale
che l'altra vettura ha invaso improvvisamente la propria corsia.
5. Le circostanze e considerazioni sopra complessivamente esposte sono decisive
nell'attribuzione di responsabilità dell'incidente, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Infatti, l'accertata circostanza dell'invasione della corsia opposta (intesa questa come
semicarreggiata di pertinenza dell'altra direzione di marcia, a prescindere dalla materiale
suddivisione in corsie mediante segnalazioni orizzontali), non attuata per una cogente e
scusabile necessità ma per causa rimasta ignota, e posta in essere improvvisamente, in
modo da porre l'altro conducente nell'impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di
fortuna per evitare la collisione, comporta la responsabilità esclusiva di chi pone in essere
l'oltrepassamento della mezzeria (Cass. civ. 5/7/84, n. 3929; Cass. pen. 19/4/82); in
particolare, la responsabilità dell'altro conducente va esclusa quando, in base alla
ricostruzione della dinamica del sinistro, la sua condotta di guida è esente da censure di
colpa specifica o generica.
6. Nel caso concreto, infatti, nessun addebito può muoversi alla condotta di guida del
convenuto YY, giacché risulta che procedeva regolarmente sulla propria semicarreggiata
mantenendo la destra, a velocità prudenziale, e che rispetto al punto d'urto non vi era
spazio per una manovra di esitamento dell'ostacolo, peraltro palesatosi in modo
improvviso.
In considerazione di quanto precede, la causa dell'evento, alla luce della descrizione della
condotta del conducente attore, non può che essere rinvenuta nella colpa specifica
(invasione di semicarreggiata opposta) e generica per imprudenza, negligenza o più
verosimilmente imperizia, della stessa parte attrice. Colpa concretantesi nell'invasione
della sede stradale non di sua pertinenza (colpa specifica), a causa o di erronea
valutazione delle dimensioni della strada (imperizia), o di inadeguata capacità di guida
(imperizia), ovvero della eccessiva velocità (imprudenza-imperizia), o per un insieme di
fattori tra quelli menzionati.
7. In considerazione delle circostanze di fatto e delle considerazioni esposte va, in primo
luogo, confermata l'assoluta superfluità dell'ulteriore istruttoria richiesta, anche in sede di
precisazione delle conclusioni, nonché dell'irrilevanza dell'istruttoria stessa ai fini della
decisione, giacché, comunque, le circostanze dedotte non sono idonee ad accertare la
ricostruzione proposta da parte attrice; in secondo luogo, va affermata la responsabilità
esclusiva dell'attore, che ha invaso l'opposta corsia, nella verificazione dell'evento lesivo.
La domanda attorea va rigettata. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta le domande svolte da XX1 e XX2 verso YY e Generali Assicurazioni S.p.a. con atto di
citazione notificato in data 4/1/99;
dichiara obbligato e condanna XX1 e XX2 a rifondere a YY e Generali Assicurazioni S.p.a. le
spese processuali che liquida in complessivi €. 7.106,00 di cui €. 330,00 per spese, €.1 .860,00 per
competenze, €. 4.000,00 per onorari ed €. 586,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per
legge.
Così deciso in Modena, il giorno 5/10/05. Consegnato per il deposito in Cancelleria il 20/10/2005
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
Depositato in Cancelleria il 07/11/2005