Regolamento - Comune di Caltanissetta

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Regolamento - Comune di Caltanissetta
Comune di Caltanissetta
Regolamento per l’utilizzo
degli impianti sportivi
Parte Prima -Disposizioni Generali
art. 1- Principi generali e finalità
1. Il Comune di Caltanissetta promuove lo sport e le attività motorie in genere in quanto riconosce
in tali discipline una peculiare funzione di pubblica utilità. Ciò in quanto lo sport assolve
elettivamente a:
1) una funzione di crescita psicofisica armoniosa e sana della persona, ampliando il concetto di
benessere in ogni fase dell'esistenza (dall'infanzia fino alla terza età);
2) una funzione di prevenzione sanitaria, nel prevenire e nel contrastare mali e patologie,
particolarmente quelle riconducibili agli stili di vita, oggi in costante e preoccupante
incremento;
3) una funzione di prevenzione sociale, agendo specificatamente sull'inclusione e sulla coesione
sociale;
4) una funzione formativa, di educazione alla democrazia, alla partecipazione attiva, al rispetto
delle regole, al rispetto dell'altro, all'assunzione in prima persona di responsabilità.
2. Il Comune di Caltanissetta persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport e
di attività motorie concedendo in uso gli Impianti Sportivi ai Soggetti che svolgono, dinorma,
Attività Sportive definite di pubblico interesse.
2/bis. L'Amministrazione Comunale, in sede di concessione di interventi finanziari in favore di
operatori del settore, interverrà eventualmente anche in misura proporzionale all'effettivo utilizzo
degli impianti sportivi comunali. Il presente comma integra le norme regolamentari vigenti, in materia
di concessione di interventi finanziari, sostituendo qualsiasi disposizione che ne risulti in contrasto.
3. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso degli impianti sportivi
di proprietà comunale inclusi quelli scolastici.
art. 2 - Definizioni
1. Ai fini di una migliore leggibilità del presente Regolamento, si precisa quanto segue:
1) per Comune, Amministrazione Comunale, Assessorato, s'intende – rispettivamente - il Comune
di Caltanissetta, l ’A m m i ni st raz i one comunale di Caltanissetta, l'Assessorato allo Sport
dell'Amministrazione Comunale di Caltanissetta;
2) per Impianto Sportivo, s'intende lo spazio, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una
o più attività sportive;
3) per Attività Sportiva, s'intende la pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, non
competitivo, amatoriale, ricreativo, formativo;
4) per Assegnatario, s'intende il soggetto autorizzato al solo uso dell’impianto sportivo.
5) per Concessionario si intende il soggetto autorizzato alla gestione e uso diretto, o alla sola
gestione di impianti con rilevanza economica di tipologia a) e c), di cui al succ. art. 3 c. 1.
per Concessionario, s'intende il soggetto autorizzato alla gestione e uso diretto, o alla sola
gestione degli impianti sportivi;
6) per Impianti Sportivi senza rilevanza economica si intendono quelle strutture che per
caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui,
insufficienti comunque a coprire i costi di gestione;
7) per Impianti Sportivi con rilevanza economica si intendono quelle strutture atte a produrre utili,
compatibilmente con il perseguimento dell’interesse pubblico esplicitato nell’ambito delle
politiche pubbliche comunali per lo sport;
8) per Assegnazione in uso si intende il provvedimento con il quale il Comune assegna ad un
soggetto terzo l’uso di uno spazio attrezzato all’interno di un impianto sportivo per lo
svolgimento delle attività in esso previste;
9) per Concessione in gestione si intende il provvedimento con il quale il Comune affida ad un
soggetto terzo la gestione di un impianto di tipologia a) e c) con rilevanza economica;
10) per Affidamento diretto in gestione di impianti senza rilevanza economica si intende il
provvedimento con il quale il Comune affida ad un soggetto terzo, ai soggetti di cui all’art. 90
della Legge Finanziaria 2003 (n. 289/2002), la gestione di un impianto senza rilevanza
economica di tipologia a) e c) di cui al succ. art. 3 c. 1;
11) per Affidatario si intende il soggetto al quale viene direttamente affidata la gestione degli
impianti senza rilevanza economica di tipologia a) e c).
art. 3 - Impianti Sportivi
1. Gli impianti sportivi comunali, meglio specificati nell'allegato A), si classificano in tre distinte
tipologie:
tipologia a): sono gli impianti sportivi in senso stretto, con e senza rilevanza economica, che, in ragione
della loro struttura o dimensione, o della loro idoneità allo svolgimento di particolari e distinte
discipline, o della compatibilità con le prescrizioni previste dai regolamenti delle federazioni sportive,
ospitano prioritariamente e prevalentemente attività sportive agonistiche e/o specialistiche, campionati,
gare,tornei, manifestazioni, a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale, ivi comprese
le fasi propedeutiche alle stesse;
tipologia b): comprende le palestre e gli impianti di gioco, non rientranti nell a tipologia a), situati
all'interno, o quali pertinenze degli istituti scolastici, ai quali sono riservati nelle fasce orarie curricolari
ed extra-curricolari, normalmente fino alle 17. Pertanto, al di fuori di tali orari, e in qualunque altro
periodo di sospensione delle attività didattiche, gli impianti scolastici vengono destinati "ad attività che
realizzino
la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile” (L.
517/77, art.12), ospitando prioritariamente eprevalentemente lo sport giovanile, l'avviamento allo sport,
ivi compresi corsi formativi e promozionali per lo sport per tutti, e per le attività motorie in generale;
tipologia c): si tratta delle strutture di base, rionali, a carattere territoriale, con e senza rilevanza
economica, generalmente all’aperto, normalmente destinate al libero utilizzo dei cittadini, purché non
in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina gli utilizzi degli impianti sportivi di tipologia a) e b )
e -nelle linee fondamentali - quelli di tipologia c).
art. 4
- Attività sportive di pubblico interesse
Sono considerate attività sportive di pubblico interesse:
1. le attività sportive scolastiche;
2. le attività formative per pre-adolescenti e adolescenti;
3. le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzate dalle federazioni
sportive e dagli enti di promozione sportiva;
4. le attività motorie per anziani e diversamente abili;
5. le attività ricreative e sociali nell'ambito dello sport.
art. 5 - Tipologie di utilizzo
1.
L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è autorizzato ai soggetti richiedenti con specifico
provvedimento amministrativo nell'ambito delle seguenti fattispecie:
a) assegnazione in uso: ovvero, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un soggetto terzo,
l'uso di uno spazio attrezzato all’interno di un impianto sportivo di cui all’art. 3) per lo svolgimento
delle attività in esso previste. L’assegnatario è esonerato dal pagamento delle spese per i servizi,
connessi all’utilizzo e gestione degli impianti, che l’Amministrazione si impegna, ad assumere
direttamente a proprio carico.
b) concessione in gestione: ovvero il provvedimento con il quale ilComune affida ad un soggetto
terzo la gestione di un impianto sportivo di tipologia a) e c) (compatibilmente alla rilevanza della
struttura); sono concessi, a parità di offerta economicamente più vantaggiosa, in via preferenziale, ai
sensi dell'art 90 della L. Finanziaria 2003 (L. n. 289/2002), alle società e associazioni sportive
dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni di discipline sportive associate, alle
federazioni sportive nazionali iscritte al registro nazionale delle società sportive del Coni.
c) affidamento diretto in gestione di impianti di tipologia a) e c) senza rilevanza
e c o n o m i c a : per affidamento diretto s’intende il provvedimento con il quale il Comune - qualora
non intenda gestire direttamente i propri impianti per ragioni tecniche, economiche o di opportunità
sociale - concede a soggetti terzi la gestione di un impianto senza rilevanza economica di tipologia a)
e c).
Il Comune di Caltanissetta, in attuazione dell'art. 90 commi 24, 25, 26 della Legge 27/12/2002 n. 289,
può affidare la gestione di impianti senza rilevanza economica ai seguenti soggetti:
• società ed associazioni sportive dilettantistiche senza finalità di lucro;
• enti di promozione sportiva senza finalità di lucro;
• associazioni di discipline sportive associate senza finalità di lucro;
• federazioni sportive nazionali senza finalità di lucro;
• associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali senza finalità
di lucro, nell'ambito
dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
• associazioni costituite da due o più soggetti sotto forma di raggruppamento temporaneo senza scopo
di lucro (A.T.I. o A.T.S.);
Il Comune stipula con il soggetto affidatario un contratto attraverso il quale verranno stabiliti le
condizioni giuridiche, economiche ed i criteri d'uso per la gestione dell'impianto, che garantiscano
comunque il profilo pubblico della struttura.
La durata minima dell'affidamento diretto è di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno previo accordo
tra Comune ed Affidatario.
I provvedimenti amministrativi relativi alle concessioni dovranno indicare specificatamente le
modalità gestionali (tariffe, orari, priorità, fasce protette, usi riservati, accessi a terzi, e quant'altro) che
garantiscano comunque il profilo pubblico dell'impianto.
Parte seconda - Disposizioni per l'utilizzo degli Impianti Sportivi
art. 6 - Presentazione delle richieste per l’assegnazione in uso
1. Le domande di richiesta per l'assegnazione in uso degli impianti di tipologia a) e c), redatte
utilizzando apposita modulistica da redigersi dal Dirigente preposto, dovranno essere inoltrate,
esclusivamente per e-mail pec, direttamente alla Direzione Sport entro il 30 giugno 1 5 L u g l i o di
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ciascun anno. Per manifestazioni non programmabili
le istanze devono pervenire entro 15 30 giorni
prima della realizzazione dell’evento.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione o società richiedente (se non
presentati in precedenza);
b. dichiarazione di iscrizione a campionato di federazione o ente di promozione,
sottoscritta dal legale rappresentante, o, qualora l'iscrizione non sia stata ancora perfezionata,
un’autocertificazione attestante tale condizione;
c. scheda di allenamento da redigersi dal Dirigente preposto della società.
3. Le domande presentate oltre i termini saranno valutate in base alla data di protocollo e soltanto
in presenza di eventuali spazi residuali.
4. Le assegnazioni degli spazi di cui al punto 1) lett. a) dell'art. 6 verranno disposte dalla Direzione
Sport, sentito l'Assessore al Ramo, e comunicate a mezzo e-mail pec o per posta con Raccomandata
A/R.
5. Le assegnazioni sono pubblicate e aggiornate contestualmente nel sito web del Comune, ai sensi del
piano di prevenzione della corruzione e del D.Lgv. n. 33/2013.
6. Per l’assegnazione in uso (annuale) degli impianti di tipologia b), gli organismi sportivi interessati
dovranno presentare domanda entro giorno 30 settembre di ogni anno, su apposito modulo scaricabile dal
sito del Comune di Caltanissetta www.comune.caltanissetta.it, previa pubblicazione del relativo avviso da
parte della Direzione Sport.
art 7 – Criteri per l'assegnazione in uso degli spazi
1. Tutte le richieste inoltrate nei termini e secondo le modalità di cui al precedente articolo, se
conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno essere soddisfatte, compatibilmente
con gli spazi disponibili.
2. Qualora per lo stesso turno od impianto vi siano più richieste di soggetti diversi, si stabilirà
l'assegnazione secondo il seguente ordine di preferenza:
- per gli impianti di tipologia a), partecipazione a:
a) campionati a carattere nazionale;
b) campionati a carattere interregionale;
c) campionati a carattere regionale;
d) campionati a carattere provinciale;
e) campionati giovanili;
- per gli impianti di tipologia b):
a) partecipazione a campionati giovanili;
b) continuità di utilizzo pluriennale;
c) ubicazione territoriale dell’attività;
d) mancanza di spazi alternativi per l’attività richiesta.
a) partecipazione a campionati giovanili;
b) mancanza di spazi alternativi per l’attività richiesta;
c) continuità di utilizzo pluriennale;
d) ubicazione territoriale dell’attività;
Lo svolgimento delle partite di campionati federali avrà la priorità sugli allenamenti.
art. 8 - Modalità per l'assegnazione in uso
1. Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati unicamente dagli assegnatari, ed esclusivamente nelle
fasce indicate. Non sono consentiti scambi di turno a favore di altri utenti, a meno di specifica
autorizzazione preventiva della Direzione Sport.
2. Per l’assegnazione in uso annuale degli impianti di tipologia b) la Direzione Sport predisporrà una
graduatoria tenendo conto dei criteri individuati dal “Regolamento utilizzo palestre scolastiche”
(adottato con delibera consiliare n. 02 del 19/02/2007) al quale si rinvia per quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento e sempre che sia con quest’ultimo compatibile.
Per l’assegnazione in uso (annuale) degli impianti di tipologia b), gli organismi sportivi interessati
dovranno presentare domanda entro giorno 30 settembre di ogni anno, su apposito modulo scaricabile
dal sito del Comunale di Caltanissetta www.comune.caltanissetta.it, previa pubblicazione del relativo
avviso da parte della Direzione Sport che predisporrà, altresì, una graduatoria tenendo conto dei criteri
individuati dal "Regolamento utilizzo palestre scolastiche" (adottato con delibera consiliare n. 02 del
19/02/2007) al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e sempre
ché sia con quest'ultimo compatibile.
3. L'assegnazione in uso degli impianti sportivi coincide in linea di massima con la stagione sportiva,
indicativamente settembre/giugno.
4. Eventuali impedimenti alla concessione degli impianti saranno tempestivamente affrontati di concerto
con la Direzione Sport, al fine di rimuoverne le cause.
5. La Direzione Sport ha facoltà di sospendere temporaneamente la validità delleassegnazioni in essere
qualora ciò si rendesse necessario per l’esecuzione di interventi dimanutenzione urgenti ed improrogabili sugli
impianti, o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo patrocinate o promosse
dall'AmministrazioneComunale. La Direzione Sport darà tempestiva comunicazione agli interessati della
temporanea sospensione, con un ragionevole preavviso.
6. Per l’utilizzo (gratuito) della pista di atletica leggera dello stadio "M. Tomaselli" a titolo individuale,
l'interessato dovrà impegnarsi, con espressa dichiarazione conforme alla modulistica in possesso
dell'Ufficio Sport con sede a Pian del Lago, presso Stadio Tomaselli: a) a utilizzare le attrezzature e i
servizi con la massima diligenza; c) a indossare la tenuta d'uso con apposite scarpe idonee a preservare
l'integrità della superficie dell'impianto (per quanto riguarda la pista e le pedane per l'atletica leggera,
non è permesso l'uso di scarpette con chiodi più lunghi di mm. 5 o l'uso di scarpe da calcio; d) a rispettare
le norme di cui al vigente Regolamento per la concessione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali; e)
a non utilizzare l'impianto concesso per fini diversi da quelli dichiarati nella premessa della
dichiarazione; g) a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
danni o incidenti che accadessero durante lo svolgimento dell'attività; h) ad assumere la diretta e
personale responsabilità di ogni fatto contrario alla legge che dovesse verificarsi a causa dell'attività
svolta, nonché per il risarcimento immediato di eventuali danni provocati alle strutture, alle
attrezzature e a terzi, esonerando totalmente il Comune di Caltanissetta.
Art. 8 bis) - Pista d’atletica
Per l’utilizzo (gratuito) della pista di atletica leggera dello stadio "M. Tomaselli" l’interessato sarà tenuto
a produrre: 1) fotocopia del documento di identità e 2) certificato medico di sana costituzione per attività
sportiva agonistica o non agonistica.
L’utilizzo gratuito è comunque soggetto ad autorizzazione conforme alle condizioni di cui al presente
articolo:
• l’ingresso è consentito ai tesserati alle società o agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi scolastici
e ai singoli atleti e cittadini. Per i gruppi sportivi o gli atleti a questi afferenti è necessario il permesso rilasciato
dai competenti uffici comunali previa presentazione della documentazione necessaria.
• Il personale comunale presente nella struttura verifica l’idoneità dei presenti all’uso della pista e delle
pedane, dietro richiesta del permesso o dei documenti (documento di identità e certificate medico) di cui
sopra.
• Possono essere praticate tutte le discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali
e con la destinazione d’uso dell’impianto sportivo.
• La pista e le pedane costituiscono un impianto specialistico di atletica leggera e pertanto il loro
utilizzo da parte dei singoli atleti e cittadini è subordinato alle esigenze delle società sportive affiliate alla
Federazione di Atletica Leggera.
• Le prime due corsie della pista, la n° 1 e la n° 2, sono riservate ai tesserati Federazione di Atletica
Leggera.
• È vietato utilizzare la pista con scarpe non idonee (con suola non in gomma o con chiodi di lunghezza
sporgente maggiore di 5 mm o scarpe da calcio).
• È vietato indossare indumenti che offendano il pudore.
• Gli atleti che utilizzano scarpe non idonee per la pista, dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
non danneggiarne il manto e le società d’appartenenza dovranno garantire in tal senso.
• Per le attività che richiedono l’utilizzo di attrezzature è necessaria la presenza di un istruttore
responsabile, che si farà carico di richiedere quanto necessario allo svolgimento della seduta al personale
comunale presente nell’impianto; alla fine della seduta l’istruttore dovrà riconsegnare l’attrezzatura al
personale dell’impianto previa verifica dello stato della stessa; qualora dal controllo dovessero risultare
danneggiamenti dell’attrezzatura l’istruttore ne dovrà rispondere.
• È vietato introdurre biciclette e qualsiasi altro tipo di veicolo, animali, pattini, skate-board o altre
attrezzature sportive non compatibili con l’impianto.
• È vietato fumare.
• È vietato sostare sulla pista.
• È vietato utilizzare impropriamente le attrezzature.
• È fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi segnatura di riferimento su pista o pedane con gessi
similari. Per tali segnature ci si può avvalere esclusivamente di strumenti mobili specificatamente idonei
a tale scopo; tutta l’attrezzatura mobile utilizzata dovrà sempre essere rimossa al termine dell’allenamento.
• L’utilizzo degli spogliatoi è riservato esclusivamente ai tesserati delle società affiliate alle rispettive
federazioni ed agli enti di promozione sportiva che abbiano preventivamente ottenuto relativa autorizzazione
dall’ufficio competente.
• Gli utenti si impegnano a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni o incidenti a persone o cose che accadessero durante lo svolgimento dell’attività.
• Gli utenti devono rispettare il senso di marcia e non intralciare il percorso degli altri atleti.
• Tutti coloro che usufruiscono dell'impianto sono tenuti ad avere la massima cura delle attrezzature, a
rispettare gli orari di accesso e di uscita e a seguire le norme e i regolamenti vigenti in materia di
impianti e di attività sportive; chiunque utilizza le attrezzature fisse e mobili è responsabile delle stesse
e ha l'obbligo di segnalare qualsiasi mancanza o deterioramento al personale comunale presente nella
struttura.
• La pista e le pedane sono destinate alla pratica dell'atletica e allo svolgimento di attività scolastiche.
L'utente deve conformare il suo comportamento a queste finalità ed evitare tutto quanto possa disturbare
i frequentatori nell'esercizio delle attività sportive. L'utente, il cui comportamento risulta di disturbo, sarà
allontanato dall'impianto dal personale comunale presente all’interno della struttura.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate, per quanto
applicabili in sede di allenamento, le norme tecniche federali per l’apprestamento dei campi di gioco
dell’atletica leggera, l’uso dei campi e degli attrezzi stabilite dalla Federazione di Atletica Leggera.
art. 9 - Concessione in gestione
1. La concessione in gestione è quella relativa agli impianti sportivi di tipologia a) e c) compatibilmente alla
rilevanza della struttura, di particolare interesse anche sotto il profilo della utilità economica, e si effettua
con una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge. Tale concessione viene formalizzata attraverso
un contratto tra il Comune e il beneficiario nel quale vengono inseriti i patti d’uso e le condizioni di utilizzo
dell’impianto. La concessione in gestione dovrà, comunque, in ogni caso, prevedere:
a. il pagamento di tutti gli oneri correnti, e delle manutenzioni ordinarie da parte del concessionario;
b. la corresponsione di un canone al comune di Caltanissetta;
c. degli utilizzi annuali riservati alle iniziative dell'Amministrazione Comunale;
d. degli utilizzi annuali riservati alle scuole cittadine;
e. degli ingressi agevolati riservati a fasce sociali deboli;
f. l'assegnazione, a parità di offerta, in via preferenziale ai sensi dell'art. 90 della L. finanziaria
n.286/2003;
art.10 - Affidamento diretto in gestione di impianti di tipologia a) e c) senza rilevanza
economica
1. Gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, ovvero quelle strutture che per loro natura ed ampiezza
comportano costi di gestione non supportati dagli utili di gestione, possono essere affidati direttamente ai
soggetti di cui all’art. 5 lettera “c”) del presente regolamento, sulla base di un Contratto che disciplini obblighi
e diritti del Comune e dell’Affidatario.
2. Nel caso di affidamento in gestione diretta ai soggetti indicati all’art. 5 lettera “c”, il Comune provvede
alla pubblicazione di un avviso pubblico, indicando l’impianto sportivo oggetto dell’affidamento e le
modalità ed i termini per la presentazione delle domande.
3. La scelta dell’affidatario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi prendendo in considerazione:
 appartenenza a campionati nazionali;
 esperienze nel settore della gestione di impianti sportivi;
 radicamento sul territorio rispetto al bacino di utenza dell’impianto;
 qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
 compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto;
 anzianità di svolgimento della attività in ambito sportivo;
 quantificazione del personale impiegato per la gestione dell’impianto;
 progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva
per giovani e bambini ed alla educazione per una corretta e consapevole attività;
 organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Comune di Caltanissetta;
 servizi prestati al Comune.
4. Al fine di garantire la massima partecipazione degli interessati alla vita sociale del territorio, in presenza
di più richiedenti, la gestione non può essere affidata a società sportive e/o associazioni sportive che,
singolarmente o tra loro aggregate, già gestiscano altri impianti sportivi comunali.
5. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo gli impianti e le palestre scolastiche per i quali è
prevista la sola concessione in uso.
6. L’amministrazione Comunale proprietaria dell’impianto da affidare in gestione diretta stipula con il
soggetto affidatario un Contratto per la gestione dell’impianto stesso.
7. Per la definizione degli oneri economici a carico dell’Affidatario si dovrà tenere conto:
 del piano economico finanziario che definisce gli oneri di gestione dell’impianto;
 del piano di utilizzo con il quale si determinano, in via previsionale, le entrate sulla base delle tariffe.
Qualora gli introiti, definiti sulla scorta del piano di utilizzo, non siano sufficienti a coprire le spese, il
Comune interverrà assumendosi l’onere del pagamento delle utenze (acqua, luce e gas), fino ad un’aliquota
massima dell’85% dei consumi relativi alle utenze registrati nell’anno precedente alla stipula del Contratto.
Art. 10 bis) Contenuti del Contratto
1. Il contratto stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione,
nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento; stabilisce, altresì, le modalità ed
i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
2. In particolare il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:
- oneri a carico dell’Affidatario (ordinaria manutenzione, custodia, pulizie, etc.).
- oneri a carico del Comune (manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici, etc.).
- in materia di tariffe d’uso temporaneo da parte di soggetti terzi, l’obbligo dell’Affidatario di conformarsi
a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della società sportiva.
- modalità di rescissione consensuale.
- programmazione dell’uso sportivo e non sportivo.
- gestione delle eventuali attività connesse (bar, pubblicità commerciali e sponsorizzazioni, punti vendita,
etc.).
- applicazione e riscossione tariffe.
- forme di controllo da parte del Comune.
- riserva di accesso gratuito per il Comune indicativamente per numero di giornate annuali.
3. Il contratto può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell’affidatario stesso.
- la realizzazione di eventuali investimenti per opere ulteriori e per l’acquisto di strumentazioni connesse
all’impianto, autorizzate dalla Amministrazione in conformità alla normativa vigente.
4. Il contratto stabilisce le modalità e le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo
nelle fasce orarie libere.
art. 11 - Uso degli impianti (ex art. 10)
1. All'interno di ogni impianto potranno svolgersi solo quelle attività o discipline sportive conformi alla destinazione
d’uso dello stesso. Non è consentito introdurre attrezzi, o svolgere attività sportive che non siano compatibili
con la destinazione d'uso dell’impianto, o che possano arrecare danni alle attrezzature, né svolgere attività diverse da
quelle sportive, salvo autorizzazione del Comune.
art. 12- Obblighi degli assegnatari (ex art. 11)
1. Tutti coloro che utilizzano gli impianti sportivi comunali sono tenuti ai seguenti obblighi:
a. pagamento anticipato delle tariffe d'uso in vigore, anche in caso di mancato utilizzo,
prendendo atto che il mancato pagamento entro la data richiesta comporta la revoca dell'uso
degli impianti a s s e g n a t i ;
b. stipula di un'apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), a copertura
di eventuali danni a persone, cose o animali derivanti dallosvolgimento dell'attività sportiva;
c. acquisizione dei certificati del medico sportivo o di base, attestante l'idoneità
fisico-sanitaria degli a t l e t i ;
d. uso corretto di locali ed attrezzi, con obbligo di rimborso o ripristino per eventuali danni a
impianti o attrezzature derivanti da un uso improprio;
e. rispetto del divieto della presenza di pubblico nelle palestre scolastiche, sia
durante gli allenamenti che durante le partite;
f. rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e di divieto di fumo nei locali
pubblici;
g. comunicazione anticipata di tutte le gare che saranno effettuate sull'impianto assegnato, ed
eventualità dell'ingresso a titolo oneroso.
h. collaborazione con i funzionari comunali o loro coadiutori, in occasione di
eventuali visite o sopralluoghi nella struttura.
2. La violazione di uno o più di tali obblighi comporta la revoca dell'assegnazione già disposta.
3. La concessione degli impianti, delle attrezzature e degli accessori, s'intende effettuata nello stato di
fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano, rimanendo a carico degli utenti, in ogni
caso, l'accertamento di volta in volta, prima dell'uso, che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare
dall’uso dell'impianto, degli attrezzi e degli accessori.
art. 12 bis – Diritti e obblighi dell’Affidatario
I soggetti affidatari della gestione di impianti senza rilevanza economica hanno diritto a:
a) introitare le tariffe per l’utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che
richiedono direttamente l’utilizzo degli spazi;
b) l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente
prevista nel contratto e con le modalità ed i vincoli indicati nello stesso;
c) l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la
disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte all’atto della stipula del contratto;
d) l’eventuale gestione del bar o del punto di ristoro se ciò sia stato previsto nel contratto;
e) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione
dell’ufficio competente;
f) l’utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell’impianto o messe a
disposizione dal Comune;
g) l’Affidatario può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l’autorizzazione per lo svolgimento di
attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l’attività principale.
Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l’incasso di tariffe,
biglietti d’ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune solo
previa verifica della redditività dell’iniziativa.”.
I soggetti affidatari della gestione di impianti senza rilevanza economica sono tenuti ad adempiere ai
seguenti obblighi:
a) la manutenzione ordinaria dipendente dal deterioramento dell’impianto prodotto dall’uso;
b) l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente
prevista nel Contratto e con le modalità ed i vincoli previsti nella stessa;
c) predisporre il piano di utilizzo dell’impianto e comunicarlo al Comune per il necessario nulla-osta;
d) l’affidatario è tenuto a ricevere le domande per l’uso degli spazi di soggetti terzi, ma il piano di utilizzo
dell’impianto dovrà essere redatto di comune accordo con l’Ufficio competente;
e) la riparazione ed il ripristino della struttura per eventuali danni provocati durante l’uso;
f) la custodia, la sorveglianza e la pulizia dell’impianto;
g) nominare il “responsabile della sicurezza” che possegga le competenze necessarie a svolgere tale
incarico e comunicarlo all’Ufficio competente;
h) stipulare idonea polizza fideiussoria, secondo i contenuti di cui all’atto di affidamento;
i) al termine dell’affidamento l’affidatario dovrà rendicontare analiticamente le spese di gestione e gli
eventuali introiti, derivanti dal pagamento delle tariffe dovute dagli altri assegnatari dello spazio o
dall’organizzazione di attività terze.
Eventuali utili di bilancio, derivanti dalla gestione dell’impianto, dovranno essere reinvestiti, di comune
accordo con gli Uffici tecnico-amministrativi competenti, in migliorie strutturali e gestionali
dell’impianto stesso.
art. 13 - Tariffe (ex art. 12)
1) L'utente dovrà pagare una tariffa per l'utilizzo degli impianti sportivi di tipologia "'a" assegnati in
uso; l e t ari ffe sono determinate d al Dirigente, s e n t i t o l’Assessore al Ramo, applicando i seguenti
criteri:
a) pagamento pro-quota delle utenze (essene, acqua, gas, pulizie);
b) pagamento pro-quota delle spese del personale comunale adibito all'impianto richiesto.
Le tariffe sopracitate sono determinate in base ai costi indicati rispettivamente dalla Direzione U.T.C. e
Direzione Risorse Umane, salvo che le spese del personale siano sostenute dall’Affidatario secondo
l’art.10.
2) Le tariffe si differenziano in:
a) orarie: es. per gli allenamenti (con o senza illuminazione);
b) a prestazione: es. per lo svolgimento di gare (con o senza illuminazione).
3) L'entità delle tariffe sarà determinata tenendo conto:
1. della tipologia e importanza dell'impianto sportivo assegnato;
2. della maggiore o minore reddittività delle iniziative poste in essere (ad es. eventi e/o
manifestazioni di rilevante importanza);
3. dell'incidenza degli oneri assicurativi, salvo che siano assolti direttamente dall'assegnatario;
4) Per le attività svolte nell'ambito scolastico dalle scuole pubbliche, per quelle in favore delle
persone diversamente abili, o per le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale, non è
previsto il pagamento di una tariffa.
5) Le società che facciano richiesta d’uso di palestre scolastiche sono altresì tenuti a pagare una tariffa a
seconda delle giornate settimanali di utilizzo.
art.14 -Modalità di pagamento (ex art. 13)
1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite.
2. Il pagamento al Comune da parte degli assegnatari per utilizzi continuativi è frazionato di norma
in due rate anticipate, coincidenti con i due periodi in cui viene suddiviso l'anno sportivo (I
settembre /3 l gennaio e 1 febbraio/30 giugno). Pertanto, la prima rata dovrà essere saldata entro
il 1° settembre, la seconda entro il 1° febbraio, salvo conguaglio relativamente alle giornate
d’uso non sfruttate per cause diverse (eventi meteorologici, indisponibilità dell’impianto, ecc.),
e tempestivamente segnalate agli Uffici competenti.
3. Il pagamento al Comune da parte degli assegnatari per utilizzi non continuativi, o una tantum,
dovrà avvenire contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Se l’afflusso di pubblico previsto
per la manifestazione è tale da prevedere la copertura dei posti disponibili, è dovuta la polizza
fideiussoria.
4. Il mancato pagamento di quanto dovuto nei termini sopra indicati, comporterà la revoca degli
spazi concessi in uso, e la preclusione in futuro all'assegnazione di ulteriori spazi sportivi
comunali.
art.15 -Entrata in vigore (ex art. 14)
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore con l'esecutività della
delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. L'allegato "A" costituisce parte integrante:
allegato A - Tipologia Impianti.
art.16 -Norme transitorie (ex art. 15)
1. Tutte le norme precedenti in ma1eria di assegnazione ed utilizzo di impianti sportivi decadono con
l'entrata in vigore del presente Regolamento. Resteranno valide fino alla loro scadenza, eventuali
convenzioni o concessioni pluriennali ancora in essere.
ALLEGATO A
Tipologia a):
Stadio "M. Tomaselli";
Campo di calcio "Palmintelli";
Palazzetto dello sport “PalaCannizzaro";
Palazzetto dello sport "PalaMilan”;
Campo polivalente "M.Cannavò";
Piscina comunale;
Tennis viale Amedeo.
Tipologia b)
Palestre scuole medie;
Palestre scuole elementari.
Tipologia c) - Impianti sportivi di quartiere.
Via Dalmazia;
Via Pavese;
Via Pasolini;
San Luca;
Portella della Ginestra;
Via Luigi Rizzo;
Santa Barbara;
Piano Geraci;
Via Aldo Moro;
Minigolf via Romita;
Via Romita;
Via Ferdinando I;
Via Mattarella.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVIDEL
COMUNE DI CALTANISSETTA
Tipologia a):
stadio_"M. Tomaselli"
campo di calcio "Palmintelli"
palazzetto dello sport "Palacannizzaro"
palazzetto dello sport "Pala Milan"
campopolivalente "M.Cannavo"
Tipologia b):
palestre scuole medie
palestre scuole elementari
Tipologia c):
impianti sportivi di quartiere