Informativa IMU 2013

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Informativa IMU 2013
INFORMATIVA
Imposta Municipale Propria
Anno 2013
A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, in tutti i comuni del
territorio nazionale ;
L'imposta municipale propria “IMU” sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
l'imposta comunale sugli immobili “ICI”.
La presente informativa è aggiornata al D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali,
nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali (GU n.82 del 8-4-2013).
In caso di modifiche e/o integrazioni legislative il Comune di Fossò provvederà all'aggiornamento della
presente nota mediante pubblicazione della stessa sul proprio sito internet.
Novità 2013 rispetto al 2012
Novità’ 2013 in sintesi:
1) l’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili
censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi);
2) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :
a) la quota fissa del 7,6 per mille è riservata e versata a favore dello Stato;
b) la quota ulteriore rispetto all'aliquota sub. a), e pari al 1,00 per mille, è versata a favore del Comune;
3) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza
statale, con aliquota fissa del 2 per mille, senza possibilità di riduzione;
4) moltiplicatori rendite catastali:
- dal 01.01.2013 il moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine
produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di
credito, cambio ed assicurazione) è elevato a 65;
5) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta.
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Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi
dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
1) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie
catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie
chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
2) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie
catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti
balneari e di acque curative);
3) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
4) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
5) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Anno 2013
a. aliquota 5,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (di cui all’art.13 comma 2 D.L
201/2011);
b. aliquota 5,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze per i soggetti passivi che
alla data del 1 Gennaio dell'anno a cui si riferisce l’imposta hanno acquisto residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti
locato. La medesima aliquota si applica altresì Si considera altresì adibita direttamente ad
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.;
c. aliquota 8,6 per mille quale aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di fabbricati, terreni ed aree
edificabili;
d. aliquota 2,0 per mille fabbricati rurali.
*****
La detrazione base per l'anno 2013 è pari a € 200,00 per abitazione principale e relative pertinenze con
maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni (fino al massimo di € 400,00 di
maggiorazione);
*****
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale
determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse
entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Tale determinazione è da ritenersi un
mero supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio tributi. In presenza di perizia di
stima ovvero di dichiarazione e/o atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro
diritto reale su area edificabile, infatti, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di
procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta dovuta e calcolata tenuto conto dei nuovi
elementi desumibili dagli atti su indicati. I valori minimi delle aree edificabili per l'anno d'imposta
2013, sono di seguito riportati:
zona di ubicazione
Zona A centro storico
Zona B parte del territorio totalmente o
parzialmente edificate
Zona C1 parte del territorio destinata a
nuovi complessi insediativi parzialmente
edificati
Zona C2 per la parte urbanizzata o in corso
di urbanizzazione
TESSUTO
(Piano degli Interventi)
TESSUTO STORICO
(art. 17 N.T.O.) e schede
norma di tipo AR (art. 44
N.T.O.)
TESSUTO CONSOLIDATO
(art. 18 N.T.O.)
Fosso'
Sandon
Euro
130,00
(al metro
cubo)
Euro
125,00
(al metro
cubo)
Euro
100,00
(al metro
cubo)
Euro 95,00
(al metro
cubo)
Euro
102,00
(al metro
quadro)
Euro 97,00
(al metro
quadro)
Euro 72,00
(al metro
quadro)
Euro
102,00
(al metro
cubo)
Euro 67,00
(al metro
quadro)
Euro 97,00
(al metro
cubo)
Euro 72,00
(al metro
quadro)
Euro 67,00
(al metro
quadro)
TESSUTO
CONSOLIDATO
RECENTE (art. 19 N.T.O.) e
schede norma di tipo AR
(art. 44 N.T.O.), tipo AT_R
(art. 45 N.T.O.)
TESSUTO
CONSOLIDATO
RECENTE (art. 19 N.T.O.) e
schede norma di tipo AR
(art. 44 N.T.O.), tipo AT_R
(art. 45 N.T.O.)
Zona C2 parte del territorio destinata a
nuovi complessi insediativi parzialmente
inedificati, per la parte da urbanizzare
TESSUTO
CONSOLIDATO
RECENTE (art. 19 N.T.O.) e
schede norma di tipo AR
(art. 44 N.T.O.), tipo AT_R
(art. 45 N.T.O.)
Zona D1 e D2 parte del territorio destinato
a attivita' industriali ed artigianato e ad
attivita' commerciale per la parte
urbanizzata o in corso di urbanizzazione
TESSUTO PRODUTTIVO
(art. 20 N.T.O.) e schede
norma di tipo AT_P (art. 47
N.T.O.)
Zona D1 e D2 parte del territorio destinato
a attivita' industriali ed artigianato e ad
attivita' commerciali per la parte da
urbanizzare
Zona E residenziale
TESSUTO PRODUTTIVO
(art. 20 N.T.O.) e schede
norma di tipo AT_P (art. 47
N.T.O.)
TESSUTO RESIDENZIALE
DIFFUSO (lotti tipo "A" e "B")
(art. 22 N.T.O.) e schede
norma di tipo IUP (art. 46
N.T.O.)
e
TESSUTO A PREVALENTE
DESTINAZIONE AGRICOLA
(art. 24 N.T.O.)
Zona E non residenziale
TESSUTO RESIDENZIALE
DIFFUSO (art. 22 N.T.O.)
e
TESSUTO A PREVALENTE
DESTINAZIONE AGRICOLA
(art. 24 N.T.O.)
Zona F (con riferimento alle sole aree
finalizzate ad attività produttive)
Questa fattispecie non è
prevista dal nuovo piano; le
aree vanno ricondotte ai
tessuti sopra indicati.
Euro 72,00
(al metro
quadro)
Euro 67,00
(al metro
quadro)
Il versamento della prima rata deve essere eseguito entro il termine del 17 giugno (il 16 giugno, infatti,
coincide con la domenica).
Il versamento della seconda rata deve essere eseguito entro il termine del 16 dicembre;
F.to Il Responsabile dell' Ufficio Tributi
(Menin dr.ssa Rossella)