Statuto Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Nuovo
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Statuto Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Nuovo
Statuto della Fondazione “Forum Permanente ANIA – Consumatori” Art. 1 Costituzione La Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori, di seguito Forum, è costituita su iniziativa dell’ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed ha sede in Roma. Il Forum non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Art. 2 Scopo Il Forum promuove la collaborazione ed il dialogo tra le imprese di assicurazione e gli assicurati, mediante studi, approfondimenti ed altre iniziative rivolte ai consumatori, dirette a - monitorare il rapporto, le attese e la soddisfazione dei consumatori nei confronti del servizio assicurativo; - consentire scelte consapevoli da parte dei consumatori, anche tramite iniziative di informazione e educazione sui temi assicurativi; - migliorare la soddisfazione degli assicurati; - stimolare la riflessione sul ruolo sociale dell’assicurazione nei nuovi assetti del welfare. Per il raggiungimento dei suoi scopi, il Forum potrà, tra l’altro a) stipulare ogni atto o contratto, che sia considerato opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi statutari; b) amministrare e gestire i beni di cui abbia disponibilità a qualsiasi titolo; c) partecipare a qualsiasi soggetto terzo la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi coerenti con quelli della Fondazione; d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte della propria attività; e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di comunicazione delle proprie attività, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, con qualsiasi mezzo di diffusione; g) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità statutarie. Art. 3. – Patrimonio Per il perseguimento dei fini statutari del Forum e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili o altre utilità e contributi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore; - dai beni mobili e immobili che pervengano al Forum a qualsiasi titolo; - dalle elargizioni di qualsiasi altro soggetto terzo, pubblico o privato; - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima. 1 Art. 4. - Organi del Forum Sono organi del Forum: il Presidente; il Consiglio Generale; il Comitato di gestione; il Collegio dei Revisori Art. 5. - Presidente del Forum Il Presidente è nominato dal Fondatore e dura in carica per un triennio. Ha la legale rappresentanza del Forum di fronte ai terzi ed agisce avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, adempiendo a tutte le formalità necessarie. In particolare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, • propone, sentite le Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale con particolare expertise in materia assicurativa, al Fondatore i membri esterni ed indipendenti dal settore assicurativo da nominare nel Consiglio Generale della Fondazione, individuandoli tra persone fisiche, enti o associazioni, tenendo conto della necessità di garantire la loro più ampia rappresentatività; • cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi nonché instaura rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Forum stesso; • verifica l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora se ne ravvisi la necessità, sottoponendo al Fondatore le eventuali modifiche, sentito il Consiglio Generale; • propone al Fondatore, sentito il Consiglio Generale, di deliberare in merito allo scioglimento del Forum ed alla devoluzione del patrimonio. Art. 6. – Consiglio Generale Il Consiglio Generale è nominato dal Fondatore ed è composto dal Presidente del Forum e da un minimo di 12 fino ad un massimo di 24 membri. Una quota pari almeno alla metà di questi ultimi viene designata dal Fondatore in rappresentanza del mercato assicurativo. Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, elegge tra i propri membri non più di due Vice Presidenti, entrambi espressione dei membri esterni ed indipendenti dal settore assicurativo, di cui uno in rappresentanza delle Associazioni dei consumatori. I componenti del Consiglio Generale restano in carica tre anni. 2 Il Consiglio Generale: • approva i settori di intervento ed i programmi di attività del Forum, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’art. 2; • verifica i risultati complessivi delle attività individuate; • approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; • su richiesta del Presidente, esprime il parere su eventuali modifiche statutarie; • su richiesta del Presidente, esprime il parere in merito allo scioglimento del Forum ed alla devoluzione del patrimonio; • su proposta del Presidente, nomina i Vicepresidenti; • su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale; • nomina i membri del Collegio dei revisori. Il Consiglio Generale può nominare apposite commissioni di lavoro per lo sviluppo di singoli progetti che necessitino di competenze particolari, fissandone di volta in volta composizione, compiti e durata. Almeno una volta all’anno, il Consiglio Generale promuove un incontro pubblico per illustrare le iniziative della Fondazione. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale dà diritto al rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per spostamenti, soggiorni e vitto nei luoghi di svolgimento della riunione. Il Consiglio Generale, in alternativa al rimborso delle spese, può valutare la corresponsione di gettoni di presenza omnicomprensivi. Art. 7. - Riunioni e delibere del Consiglio Generale Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l’anno su iniziativa del Presidente senza particolari vincoli di forma per la sua convocazione. L'avviso di convocazione, inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Le riunioni possono tenersi anche tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza, direttamente o per delega, della metà dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano. Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario Generale. 3 Art. 8. - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Segretario Generale. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, ove compatibili. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Forum, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art. 10. - Segretario Generale Il Segretario generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto. Egli provvede all'amministrazione ordinaria ed in genere alla gestione del Forum con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti deliberati. Il Segretario risponde al Presidente del proprio operato e di quello dei propri collaboratori. Art. 11. – Comitato di Gestione Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario Generale e da due membri nominati dal Consiglio Generale, di cui uno espressione del settore assicurativo e uno in rappresentanza delle Associazioni dei consumatori. I componenti il Comitato di Gestione restano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il Comitato di Gestione sovrintende all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed adotta ogni provvedimento necessario alla realizzazione delle decisioni prese dal Consiglio Generale. La partecipazione al Comitato di Gestione è fornita a titolo gratuito. Art. 12. - Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, iscritto nel registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono 4 partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica due esercizi e possono essere riconfermati. Art. 13. - Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti. Art. 14. - Norma transitoria Gli organi del Forum potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. 5