Etichettatura dei formaggi - Camera di Commercio di Ancona

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Etichettatura dei formaggi - Camera di Commercio di Ancona
L’ETICHETTATURA
DEI
FORMAGGI
Esiste una molteplicità
di tipologie e varianti
di prodotti caseari:
la normativa fa sì che
le informazioni
sulle confezioni
rispecchino i requisiti
stabiliti per non indurre
in errore il consumatore.
LA DENOMINAZIONE
DEI FORMAGGI
www.an.camcom.gov.it
La denominazione di vendita merceologica dei formaggi (ad esempio fontina, mozzarella, fiordilatte, gorgonzola,
ecc.) usualmente fa riferimento ed è
accompagnata dalle caratteristiche del
prodotto con specifico riferimento a:
origine del latte, presenza del grasso,
consistenza della pasta e tempo di
maturazione dei formaggi.
ORIGINE DEL LATTE
In base all’origine del latte utilizzato
si avranno quindi formaggi vaccini,
formaggi pecorini, formaggi bufalini e
formaggi misti (se prodotti con più tipi
di latte, circostanza che andrà riportata
in etichetta).
L’origine del latte può essere evidenziata nella denominazione di vendita, ma
deve comunque essere esplicitamente
indicata in etichetta.
L’ETICHETTATURA DEI FORMAGGI
PRESENZA DI GRASSO
In base alla quantità del grasso
presente sarà possibile aggettivare il
formaggio con il termine “magro” o
“leggero” solo se il prodotto contiene
meno del 20% o tra il 20% e il 35% di
grassi (la dicitura potrà essere “materia
grassa …25%” oppure “M.G. …%”).
Per informazioni:
Camera di Commercio
dell’Industria,
dell’Artigianato
e dell’Agricoltura
di Ancona
Servizio Regolazione
del Mercato
Piazza XXIV Maggio 1,
60124 Ancona
Tel. +39 071 5898360
[email protected]
CONSISTENZA DELLA PASTA
Sulla base della consistenza della pasta i formaggi vengono poi classificati
in formaggi a pasta molle (che contengono dal 40% al 70% di acqua), a
pasta semidura e a pasta dura.
TEMPO DI MATURAZIONE
Infine un’ulteriore classificazione e
aggettivazione si basa sul tempo di
maturazione dei formaggi: freschissimi da 48 a 72 ore, freschi 15 giorni,
semistagionati da 40 giorni a 6 mesi,
stagionati da 6 mesi a 1 anno, molto
stagionati oltre 1 anno.
to non possa essere alterato senza che
la confezione venga aperta o alterata;
è il caso dei formaggi in forme intere
o porzionate poste in involucri sotto
vuoto che possono essere aperti solo
con la lacerazione degli stessi.
PRODOTTO PREINCARTATO
Il prodotto preincartato è l’unità di
vendita costituita da un prodotto
alimentare e dall’involucro nel quale è
stato avvolto o posto negli esercizi di
vendita.
PRODOTTO SFUSO
I prodotti sfusi sono quelli non avvolti
da alcun involucro come le forme di
formaggio vendute intere o previo
frazionamento al banco del supermercato.
LE INDICAZIONI
OBBLIGATORIE
SU PRODOTTI PRECONFEZIONATI
la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS
2
www.an.camcom.gov.it
IL CONFEZIONAMENTO
DEI FORMAGGI
Il prodotto può essere venduto in tre
differenti modalità di confezionamento
e cioè preincartato, preconfezionato
o sfuso: a seconda della modalità di
vendita cambieranno gli obblighi di
etichettatura.
PRODOTTO PRECONFEZIONATO
Il prodotto preconfezionato è l’unità di
vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore avvolta
interamente o in parte nell’imballaggio,
ma comunque in modo che il contenu-
Sui prodotti preconfezionati devono
comparire le seguenti indicazioni oltre
alla denominazione legale di vendita di
cui si è trattato sopra:
› l’elenco degli ingredienti: questo non
risulta necessario nel caso in cui si utilizzi solo il latte, per cui gli ingredienti
risultano essere gli stessi componenti
del latte come le proteine del latte,
la crema di latte, i suoi fermenti e gli
enzimi tipici; sono ingredienti e vanno
indicati i sorbati di calcio o di potassio, additivi espressamente autorizzati
per essere impiegati sulla crosta dei
formaggi come conservanti, mentre
non lo è la paraffina utilizzata come
avvolgente protettivo nei provoloni o
nei formaggi similari così come i liquidi
di governo per i formaggi freschi a
pasta filata; anche il caglio non dev’essere dichiarato, poiché si tratta di un
coadiuvante tecnologico e non svolge
alcuna funzione nel prodotto finito ove
è presente solo in quantità residuale
› la quantità
› il termine minimo di conservazione
(TMC) o di scadenza: questa indicazione è obbligatoria per tutti i prodotti
lattiero-caseari; il TMC è la data fino
alla quale il prodotto conserva le sue
proprietà specifiche in adeguate condizioni e viene indicato con l’espressione “da consumarsi preferibilmente
entro”; la data di scadenza invece è la
data entro la quale il prodotto alimentare va consumato ed è indicata con
l’espressione “da consumarsi entro il”;
la scelta del tipo di indicazione fra le
due è demandata al produttore, che
la effettuerà in base alla deperibilità
microbiologica del prodotto
› il nome e la sede del responsabile
della commercializzazione
› il marchio di identificazione (bollo
sanitario) ed eventualmente la sede
dello stabilimento del produttore.
SU PRODOTTI FRAZIONATI-SFUSI
O PREINCARTATI
Nel caso dei prodotti venduti frazionati-sfusi o di quelli preincartati, le
indicazioni obbligatorie di etichettatura
devono comparire su appositi cartellini, in appositi registri o altri sistemi,
comunque ben in vista per il consumatore.