regolamento degli organi collegiali - Istituto di Istruzione Superiore

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regolamento degli organi collegiali - Istituto di Istruzione Superiore
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.I.
Con sezioni associate Liceo Scientifico – Liceo Classico e Tecnico Industriale
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REGOLAMENTO DEGLI
ORGANI COLLEGIALI
Anno scolastico 2012-13
INDICE
Premessa..............................................................................................................................................3
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ORGANI COLLEGIALI
PREMESSA
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello
territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate
e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.
Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e
studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e
lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori e degli
stakeholder in generale è un contributo fondamentale.
Gli Organi Collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la
rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra
tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con
le dinamiche sociali.
Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
La convocazione degli organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso non
inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.
In deroga a tale preavviso la convocazione deve contenere la dicitura “A CARATTERE
D’URGENZA”.
La convocazione deve essere effettuata con avviso scritto e mediante affissione all’albo.
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta.
Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto, su apposito registro a pagine numerate,
processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività
stesse, raggruppando in date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
ART. 3 SVOLGIMENTO COORDINATO DELL’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano
competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un
determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per
l’esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale.
ART. 4 ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale e pluriennale hanno luogo secondo le
disposizioni ministeriali.
- Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti per il Consiglio d’Istituto e per i
Consigli di classe
Tutte le componenti (Docenti, Genitori ed Alunni) vengono elette secondo le disposizioni
richiamate dalla C.M. 73 del 2 agosto 2012.
Le procedure operative sono contenute nell'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991,
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno
1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.
- Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti per il Comitato di Garanzia
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Ai sensi del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07 (Statuto delle Studentesse e degli
Studenti) partecipano al Comitato di Garanzia, oltre il Dirigente Scolastico, che lo presiede e un
docente designato dal Consiglio d’Istituto, un rappresentante eletto dai Genitori e un rappresentante
eletto dagli Studenti
Le elezioni si tengono contestualmente alle elezioni per i rappresentanti delle componenti del
Consiglio d’istituto e dei Consigli di Classe
- Elezioni del Comitato di Valutazione
I tre componenti effettivi vengono eletti annualmente dal Collegio dei Docenti
ART. 5 CONSIGLIO D’ISTITUTO
La popolazione superiore ai 500 alunni permette all’ITI di avere un Consiglio d’Istituto costituito da
19 componenti, di cui: il Dirigente Scolastico (componente di diritto), 8 rappresentanti del
personale docente, 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4
degli alunni (componenti elettive).
La convocazione delle riunioni deve essere effettuata con lettera ad ogni componente dell’Organo
Collegiale e mediante affissione all’albo
Il Consiglio si riunisce in prima o seconda convocazione: per la validità della seduta in prima
convocazione occorre che siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 24 ore.
La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla proclamazione dei relativi
membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.
Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge a scrutinio segreto il
proprio Presidente tra la componente dei Genitori. Viene eletto Presidente chi ottiene la
maggioranza assoluta dei voti. Se non si raggiunge tale quorum, dal secondo scrutinio vale la
maggioranza relativa.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi tra i genitori componenti
il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
Il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio un segretario verbalizzante.
Il Presidente convoca le sedute successive alla prima quando ne ravvisa la necessità o su richiesta
del Presidente della Giunta Esecutiva oppure su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.
Gli alunni se non hanno raggiunto la maggiore età non hanno diritto di voto deliberativo per gli
O.dG. previsti dal primo e secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 (acquisto, rinnovo e
conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le
esercitazioni)
Compiti e funzioni del Consiglio d’Istituto sono stabiliti dal d.lgs. 297/94 (T.U. della Scuola) e
successive modificazioni, nonché dal D.I.44/01.
- RELAZIONE ANNUALE
Ogni anno, entro il 15 dicembre il Consiglio d’Istituto discute, per l’approvazione, il Programma
annuale ed una relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico (art.7 D.I.44/01)
Se il Consiglio non dovesse approvarla dal 1 gennaio il Dirigente procede in regime di “esercizio
provvisorio”. Se il Consiglio non ha ancora, entro il 14 febbraio, approvato il Programma, il
Dirigente trasmette i dati all’USR che provvederà a designare un “Commissario ad acta” (art.8
D.I.44/01)
- PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
Di ogni seduta il segretario redige processo verbale che deve riportare, in forma sintetica, data e
luogo della riunione, nome dei presenti, l’oggetto della discussione e l’esito di eventuali votazioni.
All’inizio di ogni seduta può essere richiesto da ciascun componente la lettura del verbale della
seduta precedente, richiedendo eventuali aggiunte o integrazioni.
In mancanza il verbale si intende approvato.
La trascrizione del processo verbale di ogni seduta del Consiglio deve essere sottoscritta dal
segretario che la redige e dal presidente del Consiglio e deve essere esposta, entro otto giorni
all’albo della scuola, dove dovrà rimanere per almeno dieci giorni.
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I verbali e tutti gli altri scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di Segreteria dell’Istituto e, per
lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta, come previsto dalla L.241/90 e dal
D.lgs.196/03
La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata dal Segretario del Consiglio al
Dirigente scolastico dell’ Istituto, che ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la
data iniziale di affissione.
Non sono oggetto a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell’interessato.
La seduta può essere segreta, per decisione del Presidente, quando si trattano questioni concernenti
singole persone
ART. 6 GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario,
da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il
direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Compiti e funzioni della Giunta Esecutiva sono fissati dalla legislazione scolastica, in particolare,
come nel punto precedente dal d.lgs. 297/94 (T.U. della Scuola) e successive modificazioni, nonché
dal D.I.44/01
ART. 7 COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i docenti dell’Istituto e delibera in merito alla didattica. È
presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca obbligatoriamente ad inizio A.S. ed ogni volta
che ne ravvisi l’opportunità oppure su richiesta che di almeno un terzo dei suoi componenti.
Compiti e funzioni di quest’organo collegiale sono fissati dalla legislazione nazionale.
ART. 8 CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti assegnati alla classe (ivi compresi i docenti di
IRC, ma non i docenti dell’eventuale materia alternativa o i docenti incaricati per progetti di
arricchimento dell’offerta formativa che consegnano al docente coordinatore o al docente incaricato
dal Dirigente scolastico, un loro motivato giudizio sulla classe o gruppo–classe), da due
rappresentanti eletti dei genitori di alunni iscritti nella classe e da due componenti eletti degli
alunni; è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
E’ convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della
maggioranza dei suoi membri (dal computo per la determinazione della maggioranza è escluso il
Dirigente Scolastico nella qualità di Presidente) e viene presieduto dal Dirigente stesso o dal
Coordinatore di Classe
Il Calendario delle riunioni fa parte del Piano annuale di Lavoro, predisposto dal Dirigente
Scolastico e presentato sia al Collegio dei Docenti sia alla RSU come informazione preventiva.
Compiti e funzioni: sono stabiliti dalla legislazione vigente
Gli atti del consiglio di classe sono a disposizione per visione dei soli componenti del consiglio e di
tutti coloro che abbiano interessi giuridicamente rilevanti, nel rispetto della legge 196/03
ART. 9 COMITATO DI VALUTAZIONE
E’ composto da quattro docenti effettivi e due supplenti, eletti dal Collegio dei Docenti e presieduto
dal Dirigente Scolastico o un suo incaricato.
Il comitato di valutazione del servizio, a norma degli art.58 e 66 del DPR n.417/74 si riunisce per
esprimere la valutazione del servizio dei singoli docenti alla fine dell’anno di straordinariato e
prima del contratto a tempo indeterminato, oppure quando un docente ne faccia richiesta
Art. 10 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Nell’intento di arricchire e potenziare l’Offerta Formativa dei percorsi per il settore tecnologico,
facendoli interagire con il territorio, l’Istituto si dota, per il corrente A.S. di un Comitato
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Tecnico-Scientifico di cui fanno parte “docenti ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e
della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione
delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità” (DPR 88/10 art.5
co.3lett.d).
Struttura interna, periodizzazione e modalità degli incontri, pubblicizzazione degli atti sono normati
nel Regolamento CTS.
ART. 11 COMITATO DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
Per promuovere la partecipazione attiva alla vita scolastica di tutte le sue componenti l’Istituto
incoraggia la costituzione del Comitato dei Genitori e del Comitato degli Studenti.
- Comitato dei Genitori: è costituito da tutti i genitori eletti nei Consigli di classe.
Si dota di un Regolamento che per conoscenza deve essere inviato al Consiglio d’Istituto
Ai sensi dell’art.15 del d.lgs.297/94 il Comitato dei genitori si riunisce in assemblea su richiesta
del Presidente, ove questo sia stato eletto, oppure dalla maggioranza della componente dei
Genitori nei Consigli di classe, oppure da 200 genitori.
L’autorizzazione dell’assemblea viene concessa dal Dirigente Scolastico, sentito il parere della
Giunta Esecutiva
L’istituto, nell’intento di promuovere una cultura della partecipazione considera non ricevibili
soltanto quelle richieste che, pur rispettando i requisiti previsti dalla legislazione, non risultano
conformi ed organici ai fini istituzionali della Scuola.
- Comitato studentesco: è previsto dall’art.13 del d.lgs.297/94 ed è composto dagli studenti eletti
nei Consigli di Classe ed integrato dalla componente studentesca eletta nel Consiglio d’Istituto e
nella Consulta Provinciale; su richiesta può partecipare anche il componente del Comitato di
Garanzia.
La scuola promuove questo Organo Collegiale Studentesco se esso stesso si dà un Regolamento e lo
sottopone al Consiglio d’Istituto
Anche quest’organismo viene riconosciuto dalla Scuola, come forma attiva e costruttiva di
partecipazione, se i suoi fini sono omogenei alla funzione della Scuola.
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