Regolamento TARSU

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Regolamento TARSU
Comune di Palmi
Provincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON ATTO N.53 DEL 28.10.1994
INDICE SISTEMATICO
Art. 1 Presupposto della tassa ..................................................................... pag. 4
Art. 2 Soggetti passivi.................................................................................. pag. 5
Art. 3 Zona di applicazione.......................................................................... pag. 6
Art. 4 Locali tassabili................................................................................... pag. 8
Art. 5 Locali in multiproprietà..................................................................... pag. 12
Art. 6 Parti comuni all’edificio .................................................................... pag. 13
Art. 7 Aree tassabili ..................................................................................... pag. 14
Art. 8 Locali ed aree destinate ad attività stagionali.................................... pag. 15
Art. 9 Riduzione di tariffa............................................................................ pag. 16
Art. 10 Locali ed aree non utilizzati .............................................................. pag. 18
Art. 11 Esclusioni........................................................................................... pag. 19
Art. 12 Classificazione dei rifiuti................................................................... pag. 20
Art. 13 Tariffe ................................................................................................ pag. 22
Art. 14 Obbligazione tributaria...................................................................... pag. 23
Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento....................................................... pag. 24
Art. 16 Denunce ............................................................................................. pag. 25
Art. 17 Modalità dei rimborsi ........................................................................ pag. 26
Art. 18 Sanzioni ed interessi .......................................................................... pag. 27
Art. 19 Accertamento d’ufficio...................................................................... pag. 28
Art. 20 Convenzioni per l’individuazione delle
superfici soggette ad imposizione ..................................................... pag. 29
Art. 21 Collegamenti ufficio tributi ed uffici comunali................................. pag. 30
Art. 22 Funzionario responsabile................................................................... pag. 31
Art. 23 Entrata in vigore ................................................................................ pag. 32
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Palmi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni
contenute nel Capo III del decreto legislativo n.507 del 15.11.1993 e successive
modificazioni, di seguito indicato come “decreto 507/93”.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vengono richiamate le norme
contenute nel “decreto 507/93” le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni, in caso di contrasto.
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Art.1
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
1. Ai sensi dell’art. 62, comma 1, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle
aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle
aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Ai sensi dell’art.62, comma 1, tassa è dovuta per intero per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, anche quando
nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada
di accesso all’abitazione ed al fabbricato.
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Art.2
SOGGETTI PASSIVI
1. Ai sensi dell’art.63, comma1, la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.1, con vicolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso
permanete in comune.
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Art.3
ZONA DI APPLICAZIONE
1. L’applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alla zona del territorio comunale (centro abitato, frazione, nuclei abitati, centri commerciali
e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani.
2. Ai sensi dell’art.59, comma2, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti solidi
urbani è effettuata in regime di non privativa, la tassa è dovuta in misura
non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza
dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto
servita.
3. Con il regolamento del servizio di nettezza urbana di cui all’art.8 del
D.P.R. 10.09.1982, n.915 sono delimitati i perimetri entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, tutte le zone non rientranti nel perimetro e sue delimitazioni sono da considerare zone non servite. Per le zone
rientranti nel perimetro dove è istituito il servizio ma è impedito l’accesso
o il transito ai comuni mezzi addetti alla raccolta nonché le zone distanti 1
(uno) Km dal più vicino idoneo raccoglitore ,
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la tassa è dovuta, previa verifica di un tecnico comunale, in misura pari al 40%
della tariffa.
5. Per le zone di applicazione della tassa, sia se facenti parte del perimetro di
raccolta dei rifiuti solidi urbani o non, il Comune potrà istituire il servizio
di raccolta in regime di privativa o non privativa, con la gestione diretta,
oppure con la concessione a privati.
6. E’ fatto divieto al Personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei
rifiuti, nelle abitazioni private ed in terreni, essendo prescritto che il ritiro
dei medesimi deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.
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Art. 4
LOCALI TASSABILI
1.Si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato
verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione o l’uso, ad eccezione di quella parte
ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
a) tutti i vani all’interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc. ), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del
fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, giardini, etc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
c) tutti i vani principali ed accessori adibiti a esercizio di alberghi
(compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie,
collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie,
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d) Nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali,
comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da
f) divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici
g) sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza,ivi comprese le superfici
all’aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del
pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello
spettacolo o dell’attività;
h) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto,
parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti,
etc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione, privati e della collettività in
genere;
i) Tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all’aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti
pubblici, comprese le Unità Sanitarie Locali, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
j) Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all’aperto
finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali,
destinati ad attività produttive industriali, agricole, comprese le serre fisse al
suolo), artigianali, commerciali e dei servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini etc.;
k) Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all’aperto
destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le
superfici destinate all’esercizio effettivo dello sport;
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3) La tassa va commisurata in rapporto alla categoria d’utenza:
CATEG. “A”: Biblioteche, musei, sale cinematografiche, sale teatrali, circoli culturali, circoli ricreativi, circoli sportivi, associazioni culturalipolitiche-religiose-sindacali, scuole private e pubbliche, stazioni emittenza
radio, stazioni emittenza televisiva, aree scoperte annesse.
CATEG. “B”: Commercio ingrosso in genere, mercati infrasettimanali,
mercati rionali, attività industriali in genere, aree scoperte annesse;
CATEG. “C”: Abitazioni private e relativi garages, cantine, dispense, loggioni, soffitte, verande, alberghi, alloggi in affitto o comodato, case di cura, carceri, caserme, complessi termali, convitti, istituti e case di accoglienza, case di riposo, locande, pensionati e presidi ospedalieri, villagi turistici,
aree scoperte annesse;
CATEG. “D”: Commercio al minuto: carni e pesce, abbigliamento, vendita
materiale elettrico ed elettrodomestici, articoli casalinghi e prodotti per la
pulizia della casa, articoli da regalo, igienico-sanitari, commercio mobili,
fiori-piante.
Prodotti giardinaggio, articoli musicali, attrezzature ufficio ed informatiche, profumeria
e
bigiotteria,
cartolibrerie-giornali-riviste,
giocattoli,
gioiellerie-
orologerie, farmacie e prodotti medicali, mercerie, materiale fotocine-ottico, rivendita di monopoli, materiale edile, articoli sportivi, armerie, commercio ricambi, commercio prodotti agricoli, vendita gas in bombole, forniture per parrucchiere, commercio autoveicoli, aree scoperte annesse;
CATEG.”E”: Barbieri, parrucchieri, centri di bellezza, centri per la ginnastica,
palestre fisioterapiche, laboratori confezioni-riparazioni, lavanderie, autolavaggi,
fabbri, gommisti, officine meccaniche, rilegatorie – tipografie - legatorie, falegnamerie, distributori di carburante, aree scoperte annesse;
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CATEG.”F”: vendita alimentari, frutta e verdura, esercizi pubblici in genere, birrerie, , caffè e bar, fast-food-pub-paninerie, friggitorie, gelaterie,mense aziendali,
osterie, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, rosticcerie, tavole calde e fredde, trattorie,
aree scoperte annesse;
CATEG.”G”: uffici pubblici e privati, studi professionali, studi tecnici, studi
medici in genere, istituti bancari-credito, agenzie automobilistiche, agenzie viaggi, aree scoperte annesse;
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Art.5
LOCALI IN MULTIPROPRIETA’
1. Ai sensi dell’art.63, comma 3, per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in
uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed
alle aree in uso esclusivo.
2. Ai sensi dell’art.63, comma 4, il soggetto responsabile di cui al comma
precedente è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 20
gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dell’edificio in
multiproprietà o del centro commerciale integrato.
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Art. 6
PARTI COMUNI ALL’ EDIFICIO
1. Ai sensi dell’art.63, comma 2, sono soggette a tassazione le parti condominiali, locali o aree, detenute o occupate in via esclusiva.
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Art. 7
AREE TASSABILI
1. Sono considerate aree tassabili tutte le superfici scoperte o parzialmente
scoperte, anche se non costituiscono pertinenza o accessorio dei locali oggetto della tassa, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati.
2. Tutte le aree di cui al comma 1 sono computate nella misura del 50%.
3. La parte eccedente i 200 mq di aree scoperte adibite a verde, sono soggette
a tassazione e sono computate nella misura del 25%.
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Art. 8
LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ STAGIONALI
1. Ai sensi dell’art.66, comma 3 punto c, per le aree ed i locali diversi dalle
abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi
l’anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta
del 30%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l’uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risulti dalla licenza o dall’autorizzazione rilasciata
dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza
del presupposto per l’agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o
autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata
dall’anno successivo.
5. L’Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l’attività effettivamente
svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o
autorizzazione.
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Art. 9
RIDUZIONI DI TARIFFA
1. Con la decorrenza prevista dalla normativa vigente, le tariffe si applicano
in misura ridotta nei seguenti casi:
a. Abitazione con unico occupante, riduzione del 30%;
b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e
l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere
l’alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune riduzione del 30%;
c. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro da parte di utente che risieda o dimori all’estero per più di sei mesi all’anno,riduzione del
30% ;
d. Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall’agricoltore, riduzione
del 30%;
Ai sensi dell’art.67, comma 1, una riduzione della tassa può essere accordata alle categorie indigenti, riduzione fino al 30%, tenuto conto delle condizioni generali del bilancio e previa esibizione all’Ufficio competente, di
una relazione redatta dall’Ufficio Servizi Sociali al quale verrà consegnato,
all’atto della richiesta, il certificato di disagiate condizioni economiche. La
riduzione riguarderà esclusivamente l’anno in corso di riscossione.
L’Ufficio competente stilerà apposito elenco annuale dei richiedenti.
2. Ai sensi dell’art.67, comma 1, una riduzione fino al 50% tenuto conto delle
condizioni generali del bilancio, potrà essere accordata ai Centri per
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l’assistenza ai disabili, all’infanzia abbandonata, agli anziani ed ai Centri
per il recupero dei tossicodipendenti.
3. Ai sensi dell’art. 67, comma 1, una riduzione del 30% della tariffa sarà accordata alle Istituzioni Scolastiche pubbliche e private. Una riduzione del
70% della tariffa sarà accordata alle Istituzioni Scolastiche Statali, pareggiate, legalmente riconosciute per la frequenza del grado di istruzione obbligatoria.
4. ATTIVITA’ INDUSTRIALI IN GENERE
riduzione del 60%
5. FRANTOI
riduzione del 80%
6. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
riduzione del 30%
7. ESERCIZI PUBBLICI – STUDI PROFESSIONALI:
nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa
ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani
nonché tossici o nocivi.
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Art. 10
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI
1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati,
purché risultino predisposti all’uso.
2. I locali adibiti ad uso abitativo arredati, anche se chiusi, sono soggetti alla tassa, la presenza del mobilio infatti, li rende disponibili per
l’uso in qualsiasi momento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti
all’uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio
di attività nei locali ed aree medesimi.
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Art. 11
ESCLUSIONI
1. Ai sensi dell’art.62,comma 2, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree
che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità anche nel corso
dell’anno purché tali condizioni siano dichiarate nella denuncia originaria,
di variazione o cessazione, e siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l’uso
cui sono destinati non possono produrre rifiuti.
3. Non sono soggetti alla tassa i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali
o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di
funzionamento.
4. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie di
civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
5. Ai sensi dell’art.7 della legge 18 marzo 1968, n.444, non sono soggette alla
tassa i locali adibiti a Scuole Materne Statali.
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Art. 12
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.
1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività o
da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono.
Ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni i
rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.
Sono rifiuti urbani:
1) I rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2) I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento,
di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da
altri insediamenti civili in genere;
3) I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad
uso o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
Sono rifiuti speciali:
1) I residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o
per qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
2) I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini,
3) Non assimilabili a quelli urbani;
4) I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
5) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
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6) I residui dell’attività di trattamento e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti;
Sono rifiuti tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle
sostanze elencate nell’allegato 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.
2. E’ vietato l’abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in
aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private. In caso di inadempienza il Sindaco, dispone, con apposita ordinanza, previa fissazione di
un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti
obbligati.
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CAPO II
TARIFFAZIONE – DENUNCE – ABBUONI –
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Art. 13
TARIFFE
1. Ai sensi dell’art.69, comma 1, entro il 31 ottobre i Comuni deliberano, in
base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, la tariffa per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle
singole categorie o sottocategorie , da applicare nell’anno successivo.
In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.
2. Le tariffe entrano in vigore il I° gennaio successivo a quello in cui la delibera è divenuta esecutiva.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, così come individuato
dal comma 2 dell’art.61 del decreto legislativo 15.11.93, n.507 e successivamente modificato dal comma 68 dell’art.3 della legge collegata alla finanziaria ‘96, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo commisurato al 5% del costo stesso a titolo di costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche.
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Art. 14
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe, commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a
quello in cui ha avuto inizio l’utenza e termina nell’ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell’anno, da diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è
stata presentata la denuncia accertata.
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Art. 15
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1. E’ istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il
presente Regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo temporaneo, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In
assenza del titolo costitutivo della servitù, l’occupazione o la detenzione di
una area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi
sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad
patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata
l’acquisizione della servitù pubblica per usucapione. Per temporaneo
s’intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. In mancanza di apposita tariffa da determinarsi dal Consiglio Comunale, la
misura tariffaria giornaliera è pari all’ammontare della tassa annuale di
smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voce corrispondente di uso, diviso 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato mediante conto
corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in
concessione, al concessionario.
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Art. 16
DENUNCE
1. Ai sensi dell’art.70, comma 1, i soggetti tenuti devono presentare al Comune, presso l’Ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all’inizio
dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili
siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli
predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso il competente Ufficio Tributi.
2. La denuncia deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale. Per le denunce presentate per raccomandata la data
di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le
denunce di variazione.
4. La denuncia originaria o di variazione, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è
tenuto a denunciare, con la forma e i tempi espressi nel 1 comma, ogni variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa.
5. I modelli di denunce, messi a disposizione dal Comune, presso l’Ufficio
competente, devono essere compilati fedelmente ed in ogni sua parte.
L’Ufficio comunale competente, all’atto della presentazione deve rilasciare
apposita ricevuta.
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Art. 17
MODALITA’ DEI RIMBORSI
1. Ai sensi dell’art.59, comma 6, e dell’art.75, i rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell’importo iscritto a ruolo e
sono disposti direttamente dal Funzionario Responsabile.
La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate
scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso l’importo iscritto
a ruolo risulti già pagato, l’importo dovuto è rimborsato direttamente al
contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal
D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43.
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Art. 18
SANZIONI ED INTERESSI
1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente Regolamento si applicano le norme di cui all’art.76 del “decreto 507/93”.
2. L’entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal citato art.76, comma 3,
e fermo restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla
gravità della violazione commessa e dell’eventuale recidiva del soggetto.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata
all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
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Art. 19
ACCERTAMENTO D’UFFICIO
1. E’ in facoltà del Sindaco di invitare i soggetti di cui all’art.2, per
le zone soggette alla disciplina del servizio, a recarsi presso
l’Ufficio Comunale competente per fornire notizie e chiarimenti
ritenuti necessari ai fini della tassa. Le notizie ed i chiarimenti di
che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.
2. È in facoltà dell’Amministrazione disporre sopralluoghi per
l’accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei
locali tassabili.
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Art. 20
CONVENZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE SUPERFICI SOGGETTE AD IMPOSIZIONE
1. L’Amministrazione Comunale redige annualmente un programma di accertamento della tassa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto
con l’anagrafe della popolazione, con i ruoli degli altri tributo comunali e
con dati disponibili in suo possesso. La verifica mediante campione dovrà
interessare un numero di soggetti non inferiore al 25% dei contribuenti iscritti a ruolo.
Gli accertamenti dovranno verificare:
a) La corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
b) Le attività effettivamente svolte nei locali e nelle aree;
2. Ai sensi dell’art.71, comma 4, tale attività di accertamento ove non possa
essere effettuata con personale dipendente del Comune, potrà essere effettuata stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici.
3. L’attività d’accertamento di cui al precedente comma, è effettuata su proposta del Responsabile della tassa.
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Art. 21
COLLEGAMENTI UFFICIO TRIBUTI ED UFFICI COMUNALI
1. Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all’Ufficio Tributi
le seguenti notizie:
- Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, le variazioni anagrafiche e i decessi.
- Ufficio Tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- Ufficio Commercio: gli estremi delle autorizzazioni o licenze rilasciate.
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Art. 22
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Ai sensi dell’art.74, comma 1, il Comune designa un Funzionario cui
sono attribuiti la funzione e i poteri organizzativi e gestionali relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al Ministero delle Finanze, il nominativo del Funzionario designato, entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Il Funzionario Responsabile, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi
del comma 1, è tenuto ad istituire i seguenti registri:
a) Registro in cui verranno annotate, in ordine cronologico, tutte le denunce presentate dai contribuenti;
b) Registro in cui verranno annotati, giornalmente, tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera.
Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo, devono essere vidimati dal Segretario Comunale, prima di essere
posti in uso. E’ facoltà del Funzionario Responsabile istituire in luogo dei predetti
registri un unico registro, con l’indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare.
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Art. 23
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell’art.46 della legge
n.142/90, è pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello esistente in materia.
1) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
2) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
3) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4) Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato
a) il punto 5 (cinque) viene abrogato;
b) il punto 6 (sei) viene integrato nel seguente modo: Ai sensi dell'art. 67,
comma l, ai produttori di rifiuti speciali, previa esibizione di copia di
contratto, attestante lo smaltimento in forma privata, sarà accordata una
riduzione di tariffa, nella misura indicata, in base al tipo di uso, cui i
locali in questione sono destinati:
1) BOTTEGHE ARTIGIANE IN GENERE ....................................... riduzione del 50%
2) OFFICINE MECCANICHE IN GENERE ...................................... riduzione del 60%
3) LAVANDERIE E TINTORIE ......................................................... riduzione del 30%
4) PARRUCCHIERI / BARBIERI I CENTRI CURA DEL CORPO.. riduzione del 30%
5) ATTIVITA' INDUSTRIALI IN GENERE ..................................... riduzione del 60%
6) FRANTOI ........................................................................................ riduzione del 80%
7) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ............................................. riduzione del 30%
8) ESERCIZI PUBBLLICI – STUDI PROFESSIONALI: nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché tossici o nocivi.
9) PRODUTTORI DI RIFIUTI DA IMBALLAGGI .......................... riduzione del 60%
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c) esenzione totale, limitatamente ai locali destinati ad abitazione principale, occupati dai
nuclei familiari in condizioni socio - economiche disagiate, assistiti con contributi economici dal Servizio Sociale in ottemperanza agli artt. 3 e 7 del "Regolamento comunale
per gli interventi economico-assistenziali", approvato con deliberazione del C.C. n.121
del 29/12/99. L'agevolazione, limitata agli anni di imposizione a decorrere dal 2004, sarà
accordata a coloro i quali hanno usufruito dei sussidi comunali nell'anno precedente alla
concessione dell'esenzione.
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