Pubblicazioni di matrimonio

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Pubblicazioni di matrimonio
Comune di Seriate - Sportello Polifunzionale
Scheda prodotto
NUMERO SCHEDA
058
TITOLO SCHEDA
Pubblicazioni di matrimonio
NUMERO REVISIONE
5
DATA REVISIONE
12 novembre 2015
DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia
che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre
matrimonio
da
parte
delle
due
persone
interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti
(previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio
possa opporsi alla celebrazione.
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale
di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza.
Per gli iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) è
necessario rivolgersi al Consolato d’Italia all’estero o allo
sportello
di
Stato
Civile,
scrivendo
una
mail
a
[email protected] ,per ricevere maggiori
dettagli.
L’atto di pubblicazione resta affisso nei Comuni di residenza degli
sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il
matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla
compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:
FASE ISTRUTTORIA
Uno degli sposi, deve presentarsi, con congruo anticipo rispetto
alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di
residenza di almeno uno degli sposi, prenotando un
appuntamento per la firma del verbale di pubblicazioni.
PUBBLICAZIONE
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare
incarico (procura speciale) devono presentarsi con un documento
d’identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni e in
tale sede viene firmato il processo verbale relativo alle
pubblicazioni e viene concordata la data del matrimonio civile. Se
gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti
da un interprete sia al momento della presentazione dei
documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e
della celebrazione del matrimonio. L’ufficio di stato civile
acquisisce
d’ufficio
i
documenti
necessari.
Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio
matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati.
Si riporta un elenco dei documenti che gli interessati devono
produrre, a seconda del caso.
 MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del
parroco/ ministro di culto.
 SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio
rilasciato dal Tribunale per i minorenni.
 SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa
dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da
richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il
Comune di residenza.
 SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza
di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento
emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di
cui all'art. 89 del codice civile.
 SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di
cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale
nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
 SPOSI STRANIERI:- per i cittadini dei paesi che hanno
aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria,
Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna,
Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale
rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal
Consolato straniero in Italia. Tale certificato, come
specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del
21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione
ed è certificazione sufficiente per procedere alle
pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero,
cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.


Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:
dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati
Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le
leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al
matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del
Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino
può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di
appartenenza) redatto
davanti
all'Autorità italiana
competente: Console italiano all'estero, Tribunale di
Bergamo, Notaio.
Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:
 dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia
in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è
soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende
contrarre in Italia. La firma del Console deve essere
legalizzata presso la Prefettura;
 atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino
può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di
appartenenza) redatto
davanti
all'Autorità italiana
competente (all'estero Console italiano), con quattro
testimoni.
Il cittadino di nazionalità BRITANNICA residente nel Regno
Unito (a partire dal primo marzo 2013) deve produrre:


certificato di non impedimento rilasciato dall’autorità locale
del paese di provenienza, che deve recare il timbro
“Apostille” ed essere tradotto;
dichiarazione giurata bilingue, resa dagli interessati presso
un avvocato o un notaio britannici, che deve essere
legalizzata.
N.B. I cittadini britannici residenti in Galles e in Inghilterra, che
intendono sposare un cittadino irlandese devono produrre il
NULLA OSTA rilasciato dall’autorità consolare britannica in Italia.
Il cittadino di nazionalita' POLACCA deve produrre il nulla osta
rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da
legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve
essere legalizzata con apostille.
Il cittadino di nazionalita' NORVEGESE deve produrre il nulla
osta rilasciato dal Comune di residenza, in Norvegia, tradotto da
traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista
dall Convenzione dell'Aja.
Il cittadino SVEDESE residente in Svezia che intende sposarsi in
Italia deve produrre il nulla-osta rilasciato dall'Anagrafe del
Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese,
con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che
ne
attestera'
anche
la
conformita'
all'originale.
La
documentazione cosi' prodotta dovra' essere debitamente
legalizzata mediante Apostille (Convenzione dell'Aja del
5/10/1961). Il nulla-osta continuera' ad essere rilasciato
dall'autorita' diplomatica svedese in Italia solo in caso di
matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui
residenti.
Il cittadino MOLDAVO deve produrre il nulla-osta emesso dal
Ministero di Giustizia della Repubblica di Modova - Servizio di
Stato Civile - apostillato e tradotto secondo le norme di rito.
Per il cittadino DANESE il nulla osta è rilasciato dall’anagrafe del
comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e
tedesco con traduzione in italioano effettuata dal traduttore
giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta
l’apostille)
Il cittadino straniero che intende riconoscere un figlio, deve
presentare la "Dichiarazione di nulla-osta al riconoscimento"
rilasciato dall'Autorità consolare del proprio paese, in Italia,
debitamente legalizzata in Prefettura.
Durata delle pubblicazioni
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo
180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i
termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di
nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la
pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di
residenza per altro comune dal momento dell'avvio del
procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta
celebrazione del matrimonio.
Regime patrimoniale
Con il matrimonio i coniugi entrano automaticamente in regime
di comunione dei beni.
Se lo desiderano, gli sposi possono scegliere il regime
patrimoniale
della
separazione
dei
beni.
La scelta del regime patrimoniale deve essere comunicata in
tempo utile perchè affinchè l'atto di matrimonio possa essere
redatto in modo corretto.
REQUISITI
Residenza nel comune di Seriate di almeno uno dei nubendi.
Aver compiuto 18 anni, oppure 16 con l’autorizzazione del
Tribunale per i Minorenni.
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
documento di identità valido
Richiesta di pubblicazione proveniente dalla parrocchia di
Seriate.
Nulla osta al matrimonio per i cittadini stranieri
COSTO
Marca da bollo di 16,00 euro (una per ognuno dei Comuni in cui
risiedono gli sposi)
NORMATIVA
DPR 3/11/2000 n. 396 dall'articolo 50 all'articolo 62;
Codice Civile articoli 82 - 84 – 101; Legge 27.05.1929 n. 847
Legge 25.05.1985 n. 121 articolo 8; Legge n. 127/97. Circolare
Min Interno n. 6/2013, Circolare Min Interno n. 18 del
31.10.2014
TEMPISTICA
Immediata previo appuntamento