Pubblicazioni di matrimonio
Transcript
Pubblicazioni di matrimonio
Comune di Seriate - Sportello Polifunzionale Scheda prodotto NUMERO SCHEDA 058 TITOLO SCHEDA Pubblicazioni di matrimonio NUMERO REVISIONE 5 DATA REVISIONE 12 novembre 2015 DESCRIZIONE PROCEDIMENTO La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. Per gli iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) è necessario rivolgersi al Consolato d’Italia all’estero o allo sportello di Stato Civile, scrivendo una mail a [email protected] ,per ricevere maggiori dettagli. L’atto di pubblicazione resta affisso nei Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni. La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi: FASE ISTRUTTORIA Uno degli sposi, deve presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, prenotando un appuntamento per la firma del verbale di pubblicazioni. PUBBLICAZIONE Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (procura speciale) devono presentarsi con un documento d’identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni e in tale sede viene firmato il processo verbale relativo alle pubblicazioni e viene concordata la data del matrimonio civile. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio. L’ufficio di stato civile acquisisce d’ufficio i documenti necessari. Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati. Si riporta un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso. MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco/ ministro di culto. SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni. SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza. SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile. SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza. SPOSI STRANIERI:- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia. Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione. Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre: dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura; atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Bergamo, Notaio. Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre: dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura; atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni. Il cittadino di nazionalità BRITANNICA residente nel Regno Unito (a partire dal primo marzo 2013) deve produrre: certificato di non impedimento rilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza, che deve recare il timbro “Apostille” ed essere tradotto; dichiarazione giurata bilingue, resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici, che deve essere legalizzata. N.B. I cittadini britannici residenti in Galles e in Inghilterra, che intendono sposare un cittadino irlandese devono produrre il NULLA OSTA rilasciato dall’autorità consolare britannica in Italia. Il cittadino di nazionalita' POLACCA deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille. Il cittadino di nazionalita' NORVEGESE deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dall Convenzione dell'Aja. Il cittadino SVEDESE residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla-osta rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attestera' anche la conformita' all'originale. La documentazione cosi' prodotta dovra' essere debitamente legalizzata mediante Apostille (Convenzione dell'Aja del 5/10/1961). Il nulla-osta continuera' ad essere rilasciato dall'autorita' diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti. Il cittadino MOLDAVO deve produrre il nulla-osta emesso dal Ministero di Giustizia della Repubblica di Modova - Servizio di Stato Civile - apostillato e tradotto secondo le norme di rito. Per il cittadino DANESE il nulla osta è rilasciato dall’anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italioano effettuata dal traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l’apostille) Il cittadino straniero che intende riconoscere un figlio, deve presentare la "Dichiarazione di nulla-osta al riconoscimento" rilasciato dall'Autorità consolare del proprio paese, in Italia, debitamente legalizzata in Prefettura. Durata delle pubblicazioni Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione. Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio. Regime patrimoniale Con il matrimonio i coniugi entrano automaticamente in regime di comunione dei beni. Se lo desiderano, gli sposi possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni. La scelta del regime patrimoniale deve essere comunicata in tempo utile perchè affinchè l'atto di matrimonio possa essere redatto in modo corretto. REQUISITI Residenza nel comune di Seriate di almeno uno dei nubendi. Aver compiuto 18 anni, oppure 16 con l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA documento di identità valido Richiesta di pubblicazione proveniente dalla parrocchia di Seriate. Nulla osta al matrimonio per i cittadini stranieri COSTO Marca da bollo di 16,00 euro (una per ognuno dei Comuni in cui risiedono gli sposi) NORMATIVA DPR 3/11/2000 n. 396 dall'articolo 50 all'articolo 62; Codice Civile articoli 82 - 84 – 101; Legge 27.05.1929 n. 847 Legge 25.05.1985 n. 121 articolo 8; Legge n. 127/97. Circolare Min Interno n. 6/2013, Circolare Min Interno n. 18 del 31.10.2014 TEMPISTICA Immediata previo appuntamento