- Comune di Cepagatti
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IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 51 del 19.03.2001 con la quale è stato approvato il Regolamento del Corpo di Polizia locale; DATO ATTO che il succitato Regolamento comprende tra l'altro, due allegati, in particolare l'allegato "A" relativo: "al codice deontologico del comportamento per il personale addetto alla Polizia locale", l'allegato "B" relativo: "alle norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale"; CONSIDERATO che il succitato regolamento, per ciò che concerne il descritto allegato "B", non può trovare attuazione in assenza della delibera consiliare che autorizzi il Corpo di Polizia Locale a prestare servizio armati; FATTO CONSTARE che il Comune di Cepagatti è stato classificato di classe II^ in quanto ha una popolazione residente di oltre 10.000 abitanti, che le condizioni socio-territoriali sono enormemente mutate con relativo cambiamento dei servizi e delle competenze riservate al Corpo di Polizia Locale, che i nuovi servizi debbono essere svolti, anche in ore notturne, per la sicurezza urbana e la difesa della libertà dei cittadini, sicchè necessita che gli stessi, a salvaguardia della incolumità personale degli addetti, siano prestati armati, nel rispetto e con le modalità di cui al D.M. n.145 del 04.03.1987 concernente "L'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale"; RITENUTO autorizzare il corpo di Polizia Locale del comune a prestare servizio armato e fare proprio l'allegato "B" al già citato vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale; per le considerazioni che precedono; VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 2000; VISTI: il D.M. n.145 del 04.03.1987 concernente "L'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale"; l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 2000 concernente le attribuzioni dei Consigli Comunali, con particolare riguardo al comma 2 lett. a) e e) relativi ai regolamenti e alla organizzazione dei Pubblici Servizi; Con votazione palese che offre il risultato seguente: Votanti 14, favoreli 11 Contrari 2 (Rapattoni e Sborgia), astenuti 1 (Verzulli). DELIBERA 1) di autorizzare il Corpo di Polizia Locale del Comune a prestare servizio armato, con le modalità di cui all'allegato Regolamento Speciale Attuativo del D.M. n. 145 del 04.03.1987 relativo all'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale che con la presente espressamente si approva e fa proprio. 2) di dare mandato al Comandante del succitato Corpo per gli adempimenti attuativi della presente deliberazione. ALLEGATO B REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n. 145) NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DOLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE Art. 1 Gli appartenenti alla Polizia locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza. Art. 2 Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia locale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza. Art. 3 Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto. Art. 4 L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica " BERETTA 84 FS short — Calibro 9 ". Gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in particolari servizi, su disposizioni del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura. Gli appartenenti alla Polizia locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray OC. Capsicum, non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante. Tali strumentazioni dovranno possedere le caratteristiche previste dalla disciplina regionale e/o nazionale. Art. 5 L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni. Nella tessera di servizio di cui all'art. 25 del Regolamento del Corpo è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa. Art. 6 In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile. II Comandante ha facoltà di portare l'arma sia in modalità non visibile sia nella fondina esterna. Il personale del Corpo, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purchè nell'ambito del territorio comunale di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nel Regolamento del Corpo. Art. 7 Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza. Art. 8 Agli addetti alla Polizia locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza, purchè muniti del prescritto tesserino di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni. Art. 9 Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni. Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato nel disciplinare di cui all'articolo successivo. Nei locali destinati alla Polizia locale dovranno essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, per il deposito temporaneo della stessa. Art. 10 Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.