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GUIDA A.R.T. N. 5 bis GUIDA AGLI APPALTI PRIVATI IN FRANCIA: APPROFONDIMENTI Realizzato con il contributo finanziario del Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG III A—ALCOTRA Unione Europea PIC INTERREG III DICEMBRE 2006 GUIDA A.R.T. N. 5 BIS GUIDA AGLI APPALTI PRIVATI IN FRANCIA: APPROFONDIMENTI PROGETTO A.R.T. — ARTIGIANATO IN RETE TRANSFRONTALIERA DICEMBRE 2006 La presente guida è stata realizzata dal gruppo di lavoro composto da Michel Bouchard e Nicolas Bendinelli (Chambre de Métiers et de l’Artisanat des AlpesMaritimes), Patrizia Mellano (Camera di commercio di Cuneo), e Patrizia Spano (Camera di commercio di Imperia) con il contributo del PIC INTERREG IIIA ALCOTRA. La guida è disponibile sul sito internet: www.aretra.eu Redazione dei testi a cura di Stefano Garelli, Emiliano Riba, Paul-André Gyucha Realizzazione copertina e impaginazione testi: Maura Fossati e Chiara Dalbesio - Ufficio Studi Camera di commercio di Cuneo Riproduzione: Tipografia Artigiana Grafica & Tuttostampa - Cuneo con il contributo di REGIONE LIGURIA SOMMARIO Premessa pag. 5 ASPETTI FISCALI pag. 7 Dove posso reperire informazioni di carattere fiscale sulla Francia pag. 9 Come devono essere gestite sotto il profilo fiscale le operazioni eseguite nei confronti di soggetti localizzati in Francia pag. 12 Aspetti generali Analisi delle operazioni tipiche Fornitura dei beni pronti per l’uso Fornitura di beni con installazione/montaggio presso il cliente francese da parte del fornitore italiano o da terzi per suo conto Costruzione di immobile in Francia in base a contratto d’appalto Prestazione di servizi di manutenzione, riparazione, su immobile francese in base a contatto d’appalto o di prestazione d’opera Iniziativa immobiliare a ciclo completo in Francia Come posso identificarmi ai fini TVA in Francia pag. 21 pag. 27 Procedura di rimborso della TVA sulla base dell’ottava direttiva CEE pag. 42 Risposte ai quesiti - precisazioni pag. 48 ASPETTI LEGALI pag. 57 1. Le domande preliminari pag. 59 1.1 Cosa significa lavorare all’estero? 1.2 Perché posso lavorare in Francia? 2. Le questioni contrattuali - strumenti pag. 59 pag. 60 pag. 60 2.1 Quale contratto vado a stipulare? 2.2 Come eseguo i lavori? 2.3 Quale tipologie di lavoro posso affrontare? 2.4 Cosa posso o devo pattuire nel mio contratto? 2.5 La scelta della legge applicabile 2.6 Le modalità di risoluzione delle controversie 2.7 Le singole clausole contrattuali 2.8 Come posso tutelarmi se non vengo pagato? 3. Le domande complementari pag. 61 pag. 61 pag. 62 pag. 62 pag. 63 pag. 64 pag. 65 pag. 67 pag. 67 3.1 Quali garanzie devo riconoscere al mio cliente francese? 3.2 A chi viene addossata la responsabilità? 3.3 Se svolgo i lavori attraverso un’organizzazione, come devo comportarmi con i miei dipendenti? Posso imporre loro il distacco? A cosa hanno diritto? 3.4 Che legge si applica ai lavoratori dipendenti? 3 pag. 12 pag. 15 pag. 15 pag. 32 pag. 33 pag. 33 pag. 67 pag. 68 pag. 69 pag. 71 3.5 A quale norma è sottoposto il mio lavoro? 3.6 Come è regolato il trasporto degli inerti? 3.7 La garanzia finanziaria 3.8 Come è regolata la certificazione degli impianti elettrici? ASPETTI GIURIDICI E TECNICI pag. 71 pag. 73 pag. 84 pag. 86 pag. 93 I – L’appalto privato pag. 95 1) La norma NF P 03-001 2) Il capitolato delle clausole amministrative generali 3) Il capitolato delle clausole amministrative speciali 4) Il capitolato delle clausole tecniche generali 5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali 6) Le disposizioni relative alla libertà dei prezzi 7) Rivalutazione e revisione dei prezzi 7.1 rivalutazione dei prezzi 7.2 formula di variazione del prezzo 7.3 revisione dei prezzi negli appalti “a corpo” 8) Ritenuta di garanzia 9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere 10) Conto per spese comuni 11) Consegna dei lavori 12) Garanzia di completamento 13) Disposizioni particolari sull’igiene e la sicurezza nei cantieri II – Il contratto di costruzione di abitazione individuale pag. 95 pag. 95 pag. 95 pag. 96 pag. 96 pag. 97 pag. 98 pag. 98 pag. 98 pag. 98 pag. 99 pag. 99 pag. 100 pag. 101 pag. 103 pag. 103 pag. 104 III – Le assicurazioni obbligatorie pag. 105 1) La garanzia decennale 2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento IV – Il subappalto pag. 105 pag. 106 pag. 107 V – Domande complementari pag. 108 Obbligo dell’assicurazione decennale Obblighi del fabbricante che consegna in Francia un prodotto fabbricato in Italia Normativa sociale applicabile alle imprese italiane Creazione di una sede permanente in Francia Indirizzi utili pag. 108 4 pag. 108 pag. 109 pag. 109 pag. 110 PREMESSA Operare in un’area frontaliera rappresenta per le imprese, spesso, un’opportunità ma, talvolta, anche un onere aggiuntivo perché vuol dire dover affrontare situazioni della vita dell’impresa in contesti normativi, regolamentari ed amministrativi diversi. Per fornire un servizio migliore alle imprese artigiane e consentire loro di cogliere le opportunità offerte dal mercato confinante, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo e di Imperia si sono costituite in partenariato nel quadro del progetto Artigianato in Rete Transfrontaliera (A.R.T.). Con un programma di azioni coordinate, sostenuto finanziariamente dal Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Alcotra, le tre istituzioni sperimentano, per la prima volta, un nuovo modo di operare insieme e di servire le imprese artigiane dei tre territori in un’ottica integrata di messa a disposizione delle informazioni disponibili e di accompagnamento al mercato frontaliero. La realizzazione delle “Guide A.R.T.” rappresenta il primo passo di questo sostegno istituzionale di allargamento dell’orizzonte dell’impresa attraverso la diffusione di semplici e pratiche informazioni su alcune tematiche importanti per lo sviluppo delle attività oltre confine. Albert MOZZATTI Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes Ferruccio DARDANELLO Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo Giovanni DANIO Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Imperia 1 1 ASPETTI FISCALI Redazione del testo a cura del dr. Stefano Garelli del Consorzio Piemontese di Formazione per il Commercio Estero di Torino 7 8 Nella presente sezione si cercherà di rispondere alle seguenti domande: • • • • dove posso reperire informazioni di carattere fiscale sulla Francia? come devono essere gestite sotto il profilo fiscale le operazioni eseguite nei confronti di soggetti localizzati in Francia? come posso aprire una posizione Tva in Francia? come posso recuperare la Tva subita in Francia? Stante la posizione geografica di “luogo di passaggio” costituita dal Principato di Monaco e la sua “assimilazione” alla Francia riguardo agli aspetti Iva, si accennerà sinteticamente anche alle implicazioni fiscali delle operazioni condotte con clienti localizzati in tale Paese. DOVE POSSO REPERIRE INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE SULLA FRANCIA Al fine di reperire le informazioni in argomento posso accedere al sito del Ministero delle Finanze francese: www.minefi.gouv.fr 9 Volendo, ad esempio, avere notizie circa il trattamento delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere da soggetto non residente in Francia (ad esempio: da impresa italiana) a favore di cliente francese, il tragitto da compiere, al momento, è il seguente: − cliccare su “Impôts et fiscalité” − cliccare su “Tout sur ….” − cliccare su “Les impôts des professionnels” − cliccare su “Plan du site” − cliccare su “Documentation” − cliccare su “Documentation fiscale” − cliccare su “Service en ligne – consultez ou effectuez une recherche au sein de la documentation fiscale”. A questo punto si apre una maschera nella quale, inserendo le parole chiave che richiamano l’argomento oggetto della ricerca, è possibile reperire le informazioni desiderate. Nel nostro caso occorre inserire la parola chiave “livraison” e cliccare su rinvio. Appare una lista di parole chiave; cliccare su “livraison” e poi su “Livraison pour le compte de maison étrangère”. Appare la nota di commento (“précis de fiscalité”) sull’argomento cercato. Com’è possibile notare, la ricerca è piuttosto complessa e richiede una buona dose di pazienza. Le informazioni reperite sono tuttavia preziose per impostare correttamente le operazioni che si intendono attuare sul territorio francese. Ove si volessero reperire informazioni riguardo a forme più strutturate di presenza in Francia (ad esempio: società di diritto locale), è possibile accedere al sito dell’Agenzia francese per gli investimenti: www.investinfrance.fr 10 Per quanto concerne il Principato di Monaco, le informazioni possono essere reperite consultando il sito: www.monaco.gouv.mc 11 COME DEVONO ESSERE GESTITE SOTTO IL PROFILO FISCALE LE OPERAZIONI ESEGUITE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI LOCALIZZATI IN FRANCIA Fonti informative: • Mémento Pratique Francis Lefebvre – Fiscal – 2006; • A. Beetschen – P. Bozzacchi – La pratique de la DEB, Editions Francis Lefebvre – 2005 ; • Bulletin Officiel del Impôts – Direction Général des Impôts, 3 A- 9-06 N° 105 du 23 Juin 2006 – Tva redevable operations réalisée par un assujetti non établi en France; • Sito Internet del Ministero delle Finanze francese. Aspetti generali Prima di passare all’esame degli aspetti operativi, è opportuno chiarire le differenze tra: • fornitura di beni (contratto di vendita); 12 • e prestazione di servizi (contratto d’appalto o contratto di prestazione d’opera). Ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, l’appalto è il contratto con il quale una parte, verso il pagamento di un corrispettivo, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera (appalto d’opera: ad esempio, la realizzazione di un impianto o di un edificio) ovvero lo svolgimento di un servizio (appalto di servizio: ad esempio, la manutenzione di un impianto o di un edificio). L’appalto, sotto il profilo civilistico, si differenzia dalla vendita avendo ad oggetto un fare e non un dare (cfr. sull’argomento: Corte di Cassazione, sentenza n. 3517 del 28 ottobre 1958; Corte di Cassazione, sentenza n. 1114 del 17 aprile 1970). Tale criterio di distinzione vale anche ai fini fiscali (cfr. Risoluzione n. 360009 del 5 luglio 1976). In alcuni casi, la distinzione tra le due tipologie contrattuali può non essere semplice. E’, ad esempio, il caso della distinzione tra contratto d’appalto e vendita di cosa futura. Per entrambi i contratti si tratta di realizzare un bene nuovo: • si ha appalto se il bene da realizzare rappresenta un qualcosa di nuovo (“quid novi”) rispetto alla normale serie produttiva; • si ha, invece, vendita di cosa futura se il bene viene realizzato in conformità ad un tipo o a un modello di abituale produzione per il soggetto realizzatore. Nel settore edilizio si tratta della situazione tipica delle iniziative immobiliari (acquisto del terreno, realizzazione della costruzione, vendita della stessa in modo unitario o frazionato). Importante nel settore dell’edilizia è la distinzione tra fornitura con posa in opera e appalto. La prassi fa rientrare i contratti “misti” tra quelli di vendita, piuttosto che tra quelli di appalto, se la fornitura prevale sul lavoro; la prevalenza va riscontrata sulla effettiva volontà espressa dalle parti nel contratto, dovendosi stabilire se le stesse abbiano voluto dare maggiore rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo dello stesso. Quando la volontà dei contraenti non è agevolmente rilevabile, il Ministero ha affermato che si è in presenza: • di una cessione, quando la fornitura riguarda beni prodotti in serie dal fornitore stesso o da lui commercializzati; questo anche quando i beni su richiesta del committente subiscano variazioni o adattamenti per forma o dimensione, salvo il caso in cui vi sia un impegno, da parte del fornitore, a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva. In tal caso 13 viene a prevalere l’intuitus personae, nonché l’assunzione del rischio economico, elementi peculiari del contratto d’appalto; • di un contratto d’appalto, quando l’assuntore si impegna a consegnare prodotti con caratteristiche completamente diverse rispetto a quelli dal medesimo fabbricati in serie o commercializzati. A titolo esemplificativo, il Ministero ha ritenuto doversi considerare contratti di vendita (e non di appalto) quelli concernenti la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, ecc. qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti (Risoluzione n. 360009 del 5 luglio 1976). (R. Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, 2006, p. 386-387). Criteri similari di distinzione valgono altresì per il contratto d’opera (articoli 2222 e 2223 del codice civile. Per quanto concerne le aliquote Iva applicabili in Francia, si ricorda che l’aliquota ordinaria francese è del 19,60%. Per alcuni lavori immobiliari è prevista l’aliquota ridotta del 5,5%. A tale riguardo si riporta una nota contenuta nel sito del Ministero delle Finanze francese: “La TVA à 5,5% sur les travaux dans les logements” __ Depuis 1999, les travaux réalisés par les entrepreneurs dans certains logements bénéficient d'un taux réduit de TVA. Ce taux de 5,5% est prorogé jusqu'au 31 décembre 2005._La TVA continuera donc à être calculée au taux de 5,5% jusqu’au 31 décembre 2005 sur les travaux de transformation, d’aménagement et d’entretien qui portent sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ou sur les logements sociaux. Attention, ne bénéficient pas du taux réduit la part des travaux correspondant à la fourniture: de gros équipements (mentionnés à l'article 200 quater-1 du CGI) comme les systèmes de chauffage, les ascenseurs ou les installations sanitaires d’équipements ménagers ou mobiliers Seuls certains immeubles sont concernés Pour que la TVA soit facturée à 5,5 %, il faut que ces travaux concernent des locaux achevés depuis plus de deux ans. Les locaux concernés doivent également être affectés à l’habitation pour au moins 50% de leur superficie. Ils peuvent être · individuels · collectifs · nus · meublés · occupés · vacants · une habitation principale ou secondaire Afin de bénéficier du taux réduit, les travaux doivent être facturés directement au client. Le client doit remettre à son prestataire une attestation justifiant de l’ancienneté du logement et de son affectation à un usage d’habitation. Le prestataire doit impérativement conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité, afin de pouvoir justifier de la facturation au taux réduit”. 14 Si ricorda che secondo la normativa francese l’esigibilità della Tva (in pratica: il sorgere del debito nei confronti dell’Erario francese) riguardo alle prestazioni di servizi è legata non all’emissione della fattura ma all’incasso della stessa; per simmetria, la medesima regola vale per il diritto a detrarre la Tva subita sugli acquisti di servizi. Analisi delle operazioni tipiche Nel presente paragrafo vengono esaminate le seguenti operazioni tipiche: • fornitura di beni pronti per l’uso a clienti francesi; • fornitura di beni con installazione / montaggio presso il cliente francese da parte del fornitore italiano o da terzi per suo conto; • costruzione di immobile in Francia in base a contratto d’appalto; • prestazione di servizi di manutenzione, riparazione, ecc., su immobile francese in base a contratto d’appalto o di prestazione d’opera; • iniziativa immobiliare a ciclo completo in Francia. Le cinque operazioni sopra delineate vengono esaminate in funzione della natura giuridica e fiscale del cliente / committente francese: • cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia; • cliente privato consumatore francese; • cliente ente pubblico francese; • cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia. Completa l’esame una serie di risposte a quesiti concernenti situazioni di carattere pratico. Si ricorda che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il Principato di Monaco si intende compreso nel territorio della Repubblica francese (articolo 7, primo comma, lettera c, del Dpr n. 633/1972). Nel seguito, viene fatto riferimento alla Francia, comprendendo con tale termine anche il Principato di Monaco. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, il Principato di Monaco è un Paese del tutto autonomo e indipendente dalla Francia (alla quale è legato da accordo contro la doppia imposizione). Fornitura di beni pronti per l’uso Si tratta dell’ipotesi in cui l’impresa italiana si limita a vendere i beni (ad esempio: materiali per edilizia, articoli di arredo, ecc.), con invio degli stessi in Francia, senza curarne né direttamente né indirettamente ( e cioè tramite altre imprese, italiane o francesi, che emettono fattura sull’impresa italiana) l’installazione in Francia. 15 E’ ad esempio il caso di cliente francese che: • compra le piastrelle da produttore / commerciante italiano; • e affida l’incarico di eseguire la posa in opera ad altra impressa italiana. Il produttore / commerciante esegue un’operazione che rientra nel presente paragrafo. L’impresa italiana incaricata della posa in opera esegue una prestazione di servizi che sarà successivamente esaminata nel punto specifico. Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia Viene realizzata una CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI. L’operazione è disciplinata dall’articolo 41, comma 1, lettera a), 331/1993. La procedura operativa è la seguente. del Dl n. L’impresa italiana: 1) richiede il numero di identificazione Iva all’impresa francese, comunicandogli il proprio (IT …….); 2) verifica la validità del numero comunicato dal cliente francese (o presso l’Ufficio delle Entrate o mediante interrogazione a mezzo internet: sito www.agenziaentrate.it) e tiene agli atti l’atti l’esito del controllo (ad esempio: nel controllo a mezzo internet stampa la videata di controllo e allega il foglio di stampa alla fattura emessa. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 85/E del 15 aprile 1999, ha affermato che: L'art. 50, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 stabilisce la non applicabilità dell'IVA per le cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta aventi sede in altri Stati membri. Ai fini del riconoscimento della non imponibilità, il successivo art. 46, comma 2 impone al cedente nazionale l'obbligo di indicare in fattura l'esatto numero identificativo del cessionario comunitario. Ed invero, laddove dovessero in sede di verifica o controlli emergere irregolarità in ordine a tale indicazione, responsabile del mancato addebito del tributo risulta in linea di principio il cedente nazionale. Tuttavia quest'ultimo non può essere oggetto di alcun addebito di natura fiscale nel caso in cui, essendosi avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 50 dello stesso decreto-legge, si sia rivolto all'Ufficio IVA competente ed abbia avuto conferma della validità del numero identificativo del cessionario. Le modalità della richiesta sono state stabilite dal D.M. 28 gennaio 1993. 16 Le suddette informazioni possono ottenersi anche mediante: - interrogazione agli sportelli self-service; - il numero telefonico automatizzato; - il sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it ). La modalità più rapida per eseguire il controllo del numero identificativo Iva comunicato dal cliente estero è quella di passare tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it Nell’ambito della voce “Servizi”, cliccare su “Partite IVA comunitarie”. 17 Cliccare su “Accedi al servizio delle partite IVA comunitarie”. Selezionare “Francia” e poi cliccare su “cambia”. Apparirà il riquadro della Francia. Inserendo il numero identificativo Iva comunicato dal cliente francese si potrà appurare la sua esistenza. 18 La procedura di cessione intracomunitaria continua come segue. L’impresa italiana: 1) emette la fattura di vendita sul cliente francese, senza applicazione dell’Iva italiana (indicando la dicitura: “operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”), esponendo in fattura il proprio numero identificativo Iva e quello del cliente francese; 2) invia i beni in Francia; 3) tiene agli atti la documentazione atta a provare che i beni sono stati inviati in Francia (ad esempio: documento di trasporto); 4) annota la fattura sul registro delle fatture emesse; 5) presenta alla Dogana, su supporto cartaceo o su floppy disk, oppure trasmette alla stessa in via telematica, secondo la periodicità prevista dalla legge, l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (Modelli Intra 1 e Intra 1-bis). Per l’impresa francese si tratta di ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI. La medesima assolverà l’Iva in Francia applicando la procedura del cosiddetto “reverse charge” (“autoliquidation de la Tva par le client”). Cliente privato consumatore francese Per l’impresa italiana si tratta di una cessione da assoggettare a Iva italiana. Ove l’impresa italiana venda alla condizione DDU – Delivery Duty Unpaid Incoterms 2000 CCI (in pratica: venda franco destino e cioè con trasporto a suo carico), viene a realizzarsi la fattispecie della vendita per corrispondenza (o a distanza), con obbligo dell’impresa italiana di aprire una posizione Iva in Francia e applicare la TVA francese al supero della soglia di 79.534,36 euro per anno solare di vendite in Francia. L’articolo 11-quater del Dl 24 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardo alle vendite a distanza in ambito comunitario, nel comma 1, afferma, infatti, che: “la locuzione << le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni >> …. deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto”. Con la conseguenza che dette vendite sono non imponibili ai fini italiani e devono, invece, essere assoggettate all’Iva francese “… anche se avvengono con la presenza fisica del cliente in un punto di vendita del fornitore, quale, ad esempio, uno stabilimento, un’esposizione, un negozio, ecc., quando il trasporto a destinazione dell’acquirente avviene ad opera del cedente, configurandosi, in questo caso, come accessorio all’operazione principale di cessione” (Renato Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, 2006, p. 1323). 19 In pratica: • se l’importo delle vendite a clienti consumatori finali francesi con trasporto a destinazione da parte dell’impresa italiana NON ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso l’importo di 79.534,36 euro ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito dalla Francia (ma la Francia ha stabilito una soglia superiore a quella italiana e cioè ha adottato la soglia di 100.000 euro), allora l’impresa italiana applica l’Iva italiana (come nel caso delle vendite interne all’Italia); • nel caso di supero della soglia, l’impresa italiana deve: − aprire una posizione Iva in Francia, a mezzo di mandatario Tva (per informazioni sull’argomento si rinvia all’apposito paragrafo concernente le modalità di identificazione ai fini Tva in Francia); − emettere fattura sul cliente francese: − ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura “operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl n. 331/1993; − ai fini francesi: esponendo la Tva e precisando la stessa viene versata a mezzo della posizione Tva francese FR ; − presentare, con le cadenze previste, il modelli Intra 1 e Intra 1 bis segnalando le vendite eseguite i Francia, senza compilare la colonna 3; • in Francia il mandatario Tva, periodicamente, procede alla presentazione del Modello DEB – Déclaration d’échange de biens (ai soli fini statistici). Cliente ente pubblico francese Nei rapporti con enti pubblici francesi, occorre distinguere tra due ipotesi: • l’ente pubblico francese è dotato di posizione Tva in Francia: torna applicabile la procedura delineata per il cliente impresa, alla quale si rinvia. • L’ente pubblico francese NON è dotato di posizione Tva in Francia: − sino a che l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni realizzati dallo stesso (nei confronti di fornitori italiani) NON supera la soglia di 10.000 euro /anno solare, l’impresa italiana applica l’Iva italiana; − al supero di tale soglia l’ente pubblico francese deve aprire una posizione Tva in Francia e applicare il regime generale; per l’impresa italiana, in tale evenienza, torna applicabile la procedura delineata per il cliente impresa, alla quale si rinvia. L’impresa italiana, nel momento in cui entra in contatto commerciale con un ente pubblico francese (ad esempio: una municipalità), deve chiedere informazioni allo stesso circa la sua posizione ai fini Tva. 20 Cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia. Nel caso in cui un privato consumatore italiano ordini ad un’impresa italiana di eseguire una fornitura di beni pronti per l’uso, con invio degli stessi in Francia (ad esempio, presso l’alloggio che tale privato consumatore possiede in Francia), l’impresa italiana deve applicare le stesse regole delineate in relazione alle cessioni eseguite a favore di clienti privati consumatori francesi, alle quali si rinvia. Fornitura di beni beni con installazione / montaggio presso il cliente francese da parte del fornitore italiano o da terzi per suo conto Si tratta dell’ipotesi in cui l’impresa italiana fornisce beni ad un cliente localizzato in Francia, curandone direttamente o indirettamente (e cioè tramite altre imprese, italiane o francesi, che emettono fattura sull’impresa italiana) l’installazione /montaggio in Francia. Ad esempio: • impresa italiana vende cucina componibile a cliente francese e si impegna a curarne direttamente o indirettamente l’installazione / montaggio in loco; • impresa italiana produttrice di piastrelle o che abitualmente commercializza piastrelle si impegna a fornire le stesse curandone direttamente o indirettamente la posa in opera. Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia Fine al 31 agosto 2006, relativamente alle operazioni in argomento, la Francia richiedeva l’apertura di una posizione Tva in Francia da parte dell’impresa italiana, mediante la quale: • espletare gli adempimenti DEB - Déclaration d’échange de biens, riguardo all’arrivo dei componenti in Francia; • applicare l’Iva francese sulle fatture emesse a carico del cliente francese; • adempiere ai successivi obblighi tributari nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria francese (liquidare l’imposta, presentare le dichiarazioni periodiche Iva – modello CA3, presentare la dichiarazione annuale). A partire dal 1° settembre 2006, la situazione è parzialmente mutata: • continua ad essere obbligatoria l’apertura di una posizione Iva in Francia, al fine di presentare il Modello DEB (ai soli fini statistici); tale 21 • • adempimento è vivamente contestato dagli esperti fiscali francesi; è possibile che in futuro venga soppresso; l’impresa italiana deve emettere fatture senza applicazione dell’Iva; l’Iva deve essere applicata dal cliente francese con la procedura del “reverse charge” (salvo diverso accordo tra le parti: procedura cosiddetta del “répondant”; per informazioni riguardo alla procedura in questione si rinvia al paragrafo concernente le modalità di identificazione ai fini Tva in Francia). Riguardo alle cennate innovazioni fiscali è stato affermato che: “A compter du 1er septembre 2006, en vertu d’une disposition espresse, pour toutes les livraisons de biens et prestation de services imposables en France qui sont réalisées par des assujettis établis hors de France, la taxe doit etre acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur (c’est-à-dire le client) dès lors que ce dernier dispose d’un numero d’identification à la TVA en France” (Mémento – Fiscal, p. 735). Tale innovazione riguarda comunque solo le imprese estere (nel nostro caso : imprese italiane) NON STABILITE in Francia e cioè le imprese estere NON dotate di stabile organizzazione in Francia. Il concetto di stabile organizzazione è delineato dall’articolo 5 della convenzione Italia – Francia del 5 ottobre 1989 (consultabile sul sito : www.finanze.it Fiscalità internazionale Testi in vigore) : « Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina: e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 5 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa ha una stabile organizzazione in detto Stato in relazione all'attività che la predetta persona esercita per l'impresa, salvo il caso in cui le attività della persona siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 3 e, qualora vengano esercitate per mezzo di una 22 sede fissa di affari, non siano tali da far considerare detta sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni del presente paragrafo. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.”. In caso di impresa estera (nel nostro caso: impresa italiana) stabilita in Francia e cioè dotata di stabile organizzazione in Francia (ad esempio : cantiere avente una durata superiore ai 12 mesi), che effettua la cessione di un macchinario a favore di un cliente francese (identificato ai fini Iva in Francia), con installazione / montaggio in Francia a cura o a spese della propria stabile organizzazione francese, la Tva francese a carico del cliente francese viene applicata tramite la stabile organizzazione. Tra l’Italia e il Principato di Monaco NON esiste accordo contro la doppia imposizione. La verifica dell’eventuale esistenza di una stabile organizzazione a Monaco deve essere condotta in base alla legislazione e alla prassi monegasca. Nel seguito ci si limita a prendere in considerazione l’ipotesi di vendita con installazione eseguita da parte di impresa italiana NON stabilita in Francia, a favore di cliente francese identificato ai fini Tva in Francia. Si ricorda che l’introduzione dei componenti (da installare / montare) in Francia NON è considerato acquisto intracomunitario imponibile. Tale introduzione, ai fini francesi, deve essere segnalata mediante la presentazione, da parte del mandatario Tva, di un Modello DEB – Déclaration d’échange de biens (ai soli fini statistici). Riguardo alle operazioni in argomento, a partire dal 1° settembre 2006, la procedura da adottare è la seguente. L’impresa italiana: 1) apre una posizione Tva in Francia a mezzo di mandatario Tva francese (ai soli fini di espletare il cennato adempimento di carattere statistico); 2) richiede il numero di identificazione Tva all’impresa francese, comunicandogli il proprio (IT …….); 3) verifica la validità del numero comunicato dal cliente francese (o presso l’Ufficio delle Entrate o mediante interrogazione a mezzo internet: sito www.agenziaentrate.it) e tiene agli atti l’esito dell’avvenuto controllo; 4) invia i beni in Francia; 5) emette la fattura di vendita sul cliente francese, senza applicazione dell’Iva italiana, esponendo in fattura il proprio numero identificativo Iva e 23 quello del cliente francese, indicando in fattura le seguenti diciture: − ai fini italiani: “operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1993”; − ai fini francesi: “Vente de biens réalisées par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des Impôts – Tva due par le client”. 6) tiene agli atti la documentazione atta a provare che i beni sono stati inviati in Francia (ad esempio: documento di trasporto); 7) annota la fattura sul registro delle fatture emesse; 8) presenta alla Dogana, su supporto cartaceo o su floppy disk, oppure trasmette alla stessa in via telematica, secondo la periodicità prevista dalla legge, l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (Modelli Intra 1 e Intra 1-bis). Il mandatario Tva, ai fini francesi, con la periodicità ivi prevista, presenta il Modello DEB – Déclaration d’échange de biens (ai soli fini statistici). Ove in contratto fosse previsto che il bene passa di proprietà solo a montaggio / installazione avvenuti, l’impresa italiana, dopo la fase n. 4) e prima della fase n. 5), dovrebbe prevedere una fase intermedia: • annotazione sull’ apposito registro di carico / scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993 dei componenti inviati in Francia; • nel momento in cui il bene installato / montato passa di proprietà del cliente francese, si continua con la fase n. 5). Per l’impresa francese si tratta di ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI. La medesima assolve la Tva con la procedura del “reverse charge”. L’impresa italiana relativamente alle attrezzature spostate dall’Italia al cantiere francese deve procedere alla loro annotazione sull’apposito registro di carico e scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993: • carico: invio attrezzature in Francia presso il cantiere; • scarico: ritorno attrezzature dal cantiere francese. Ove l’impresa italiana, al fine di fornire i beni, dovesse: • acquistare dei componenti in Francia; • o servirsi di imprese francesi per l’esecuzione dell’installazione / montaggio; essa, su tali acquisti di beni e servizi, subirebbe la Tva. La Tva in argomento può essere chiesta a rimborso applicando la procedura prevista dall’Ottavia direttiva CEE. La procedura è delineata nell’apposito paragrafo al quale si rinvia. 24 Cliente privato consumatore francese Nel caso di vendita di beni con installazione / montaggio da parte del fornitore italiano a favore di cliente francese consumatore finale, l’impresa italiana deve identificarsi ai fini Tva in Francia e sulla cessione deve applicare l’Iva francese. “Lorsque les biens font l’objet d’un montage ou d’une installation en France avant la livraison, celle-ci y est imposable en toute hypothèse. “… une enterprise étrangère qui introduit en France des matériels, transportés a partir d’un autre Etat membre, destines a etre montés ou installés par elle-meme, ou pour son compte est imposable en France au titre de livraison. L’introduction en France des matériels n’est pas considérée comme une acquisition intracommunautaire taxable. Si l’entreprise étrangère n’est pas établie en France, elle est tenue de s’identifier à la TVA en France directement (ou par l’intermédiaire d’un mandataire) auprès de l’administration lorsqu’elle est établie dans la CE. …”. (Mémento – Fiscal, p. 694) In sede di trattativa con il cliente occorre precisare che il corrispettivo dal medesimo dovuto sarà gravato della Tva (in genere con l’aliquota del 19,60%), gestita a mezzo posizione Tva francese FR……….. detenuta dall’impresa italiana. L’impresa italiana, al fine di gestire l’operazione, può adottare la seguente procedura: 1) spostamento dei componenti dall’Italia alla Francia con eventuale emissione di DDT (causale “fornitura di beni con installazione”); 2) emissione di fattura a carico del cliente francese, senza applicazione dell’Iva italiana e con indicazione della Tva dovuta in Francia, così articolata: Esempio: “A Vostro debito per fornitura di ………. con installazione / montaggio a nostro carico: − base imponibile ……………… euro (operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1993) − TVA 19,60% ………………. euro Versata tramite la nostra posizione TVA in Francia FR …………. --------------------------Totale ………………. Euro ================ NB: tale fattura deve essere emessa in almeno 3 esemplari: − 1 per il cliente francese; − 1 per il mandatario Tva francese incaricato di gestire la posizione Tva francese; − 1 per l’impresa italiana. 25 3) annotazione della fattura sul registro Iva delle fatture emesse italiano, considerando la Tva come un importo fuori campo Iva; tale fattura (per l’importo della base imponibile) concorre a formare il volume d’affari e il plafond; 4) appoggio alla posizione Tva francese di eventuali acquisti di beni e servizi (componenti e prestazioni di montaggio / installazione) in Francia (gravati dalla Tva); 5) annotazione della fattura sul registro Tva francese delle fatture emesse, a cura del mandatario Tva; 6) liquidazione e versamento della Tva all’Erario francese; a tale riguardo l’impresa italiana dovrebbe aprire un conto corrente bancario in Francia; è anche possibile eseguire il versamento direttamente dall’Italia, mediante accordo con banca presente sul mercato francese; 7) presentazione del Modello Intra 1 bis, indicando nulla nella colonna 3 (codice Iva); 8) presentazione del Modello DEB - Déclaration d’échanges de biens, da parte del mandatario Tva, per segnalare l’arrivo dei componenti in Francia; 9) presentazione della dichiarazione periodica Tva in Francia (modello CA3); 10) presentazione della dichiarazione annuale Tva in Francia. Relativamente alle attrezzature (da spostare presso il cantiere quali beni strumentali per l’esecuzione delle operazioni di installazione / montaggio) vale quanto affermato in relazione al cliente impresa. Cliente ente pubblico francese Se l’ente pubblico si qualifica come soggetto passivo d’imposta in Francia: occorre applicare la procedura delineata con riferimento al cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia. Se l’ente pubblico NON si qualifica come soggetto passivo d’imposta in Francia: occorre applicare la procedura delineata con riferimento al Cliente privato consumatore francese. Cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia Occorre applicare la stessa procedura delineata con riferimento al cliente privato consumatore francese. 26 Costruzione Costruzione di immobile in Francia in base a contratto d’appalto Si tratta dell’ipotesi in cui l’impresa italiana, in virtù di contratto d’appalto, si impegna a realizzare un immobile in Francia. Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia La costruzione di un bene immobile, di norma, comporta l’apertura di un cantiere. Si ricorda che in base a quanto previsto dalla Circolare 98/E del 17 maggio 2000, l’apertura del cantiere deve essere segnalata all’Agenzia delle Entrate (in Italia): “3 IVA 3.1 Adempimenti 3.1.1 Apertura di cantieri: obbligo di denuncia ex art. 35 del DPR n. 633 del 1972 D. Una società stipula contratti per la fornitura di grandi impianti industriali. La realizzazione degli stessi costringe l'appaltatore a compiere attività, che possono protrarsi per alcuni mesi (da tre a nove mesi circa), direttamente nel cantiere aperto presso il domicilio (italiano o comunitario o extracomunitario) del cliente. Sussistono obblighi di denuncia ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633 del 1972? R. Si ritiene che, nella fattispecie prospettata, il contribuente sia obbligato a presentare la dichiarazione di variazione per comunicare all'Ufficio il luogo in cui viene ad essere svolta l'attività connessa all'appalto. Al riguardo si ricorda che la Commissione Tributaria Centrale, con la decisione 10 luglio - 1 ottobre 1986, 7353, si é già espressa in tal senso chiarendo che l'apertura di un cantiere edile, di rilevante durata e consistenza, non può ritenersi esclusa dall'obbligo di comunicazione della variazione previsto dall'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto detto adempimento, "di notevole natura sostanziale, e' finalizzato all'esercizio del controllo sull'attività dell'impresa da parte dell'Ufficio IVA". Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 della convenzione contro la doppia Fiscalità imposizione Italia – Francia del 5 ottobre 1989 (www.finanze.it internazionale testi in vigore), se la durata del cantiere NON supera i 12 mesi, ai fini delle imposte sui redditi NON si realizza l’ipotesi della stabile organizzazione in Francia. In caso di supero di tale durata, lo Stato francese è abilitato a pretendere il pagamento delle imposte sui redditi sui profitti riferibili alla costruzione realizzata in Francia. Di conseguenza, ai fini della presente nota: • se la durata del cantiere supera i 12 mesi, l’impresa italiana deve registrarsi presso l’Amministrazione fiscale francese e comportarsi come un qualunque contribuente francese (come sopra affermato, tale impresa assume, anche ai fini Tva, il carattere di impresa stabilita in Francia); • in caso contrario, occorre esaminare a fondo la struttura delle operazioni da compiere. 27 Riguardo a tale ultimo punto la questione si presenta delicata, considerato il fatto che, a quanto risulta, l’Amministrazione finanziaria francese non si è ancora espressa in modo preciso. Quanto di seguito delineato deve quindi formare oggetto di opportune verifiche prima di essere applicato al caso concreto. Tenendo presente tale affermazione, ai fini di individuare il corretto inquadramento fiscale, occorre distinguere tra le seguenti situazioni operative: • se l’impresa italiana si impegna a realizzare l’immobile “chiavi in mano” (e cioè fornendo anche i materiali necessari per la sua realizzazione), utilizzando solo la propria manodopera e solo materiali acquistati in Francia, essa può scegliere di non aprire una posizione Iva in Francia ed emettere fattura sul committente francese: − ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura “operazione fuori campo Iva, articolo 7, quarto comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”; − ai fini francesi: indicando sulla stessa la dicitura “Prestation de services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des impôts – Tva due par le client”. Il committente francese assoggetta l’operazione a Tva espletando la procedura del cosiddetto “reverse charge”; l’impresa italiana recupera la Tva subita in Francia, adottando la procedura dell’Ottava direttiva CEE. L’impresa italiana, volendo aprire una posizione Tva in Francia (al fine, ad esempio, di recuperare più prontamente la Tva subita sugli acquisti, dovrebbe optare per la soluzione “répondant”; • come caso precedente, ma l’impresa italiana utilizza materiali (dalla medesima prodotti / acquistati) provenienti dall’Italia o da altro Paese Ue: l’impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia al fine di segnalare l’arrivo dei materiali in Francia, mediante presentazione del Modello DEB - Déclaration d’échanges de biens, da parte del mandatario Tva; per il resto vale quanto affermato nel punto precedente; • se l’impresa italiana si impegna a realizzare l’immobile “chiavi in mano”, utilizzando solo materiali acquistati in Francia e avvalendosi di imprese subappaltatrici italiane per l’esecuzione di determinati lavori, possono verificarsi due diverse situazioni: − se l’impresa italiana, pur non essendo obbligata, opta per aprire una posizione Tva in Francia (adottando la soluzione “repondant”), allora le imprese subappaltatrici non hanno necessità di aprire una posizione Tva in Francia; esse emettono fattura senza Tva a carico dell’impresa italiana – posizione Tva francese (ai fini italiani: operazioni fuori campo Iva, articolo 7, quarto comma, lettera a) del Dpr n. 633/1972); l’impresa italiana – posizione Tva francese deve espletare la procedura del reverse charge; l’impresa italiana, avendo 28 scelto la soluzione “repondant” emette a carico del committente francese fatture con applicazione della Tva. L’impresa italiana – posizione Tva francese recupera la Tva subita sugli acquisti secondo le modalità ordinarie; − se l’impresa italiana NON apre una posizione Tva in Francia, le imprese subappaltatrici devono aprire una posizione Tva in Francia e devono emettere fattura con Tva in capo alla stessa; l’impresa italiana emette fatture in capo al committente francese così strutturate: − ai fini italiani: indicando la dicitura “operazione fuori campo Iva, articolo 7, quarto comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”; − ai fini francesi: indicando la dicitura “Prestation de services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des impôts – Tva due par le client”. L’impresa italiana recupera la Tva subita sugli acquisiti secondo le modalità previste dall’Ottava direttiva CEE; • come caso precedente, ma l’impresa italiana utilizza materiali (dalla medesima acquistati / prodotti) provenienti dall’Italia: in tale ipotesi l’impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia al fine di: − segnalare l’arrivo dei materiali in Francia, con presentazione del Modello DEB - Déclaration d’échanges de biens, da parte del mandatario Tva; − espletare la procedura di reverse charge a fronte delle fatture emesse a suo carico, senza Tva, da soggetti non identificati ai fini Tva in Francia; − annotare sul registro francese Tva acquisti le fatture con Tva emesse a suo carico da soggetti (francesi o esteri) identificati ai fini Tva in Francia; − per applicare la Tva a carico del committente francese ove venga scelta la soluzione “répondant”; • se l’impresa italiana si impegna a eseguire prestazioni di sola manodopera (i materiali vengono forniti dal committente), affidando una parte dei lavori a imprese subappaltatrici francesi e/o di altri Paesi Ue o extra Ue, si verificano le seguenti situazioni: − se l’impresa italiana, pur non essendo obbligata, decide di identificarsi ai fini Tva in Francia (adottando la soluzione répondant), le imprese subappaltatrici fatturano con applicazione della Tva o senza applicazione della Tva, a seconda che le stesse siano o meno identificate ai fini Tva in Francia; in tale situazione l’impresa italiana emette fatture a carico del committente francese con applicazione della Tva; − se l’impresa italiana, decide di non identificarsi ai fini Tva in Francia, le imprese subappaltatrici devono essere dotate di posizione Tva in Francia e devono applicare la Tva a carico dell’impresa italiana; 29 questa recupera la Tva adottando la procedura dell’Ottava direttiva CEE; in tale situazione l’impresa italiana emette fattura a carico del committente francese, così strutturate: − ai fini italiani: indicando la dicitura “operazione fuori campo Iva, articolo 7, quarto comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”; − ai fini francesi: indicando la dicitura “Prestation de services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des impôts – Tva due par le client”. L’impresa italiana relativamente alle attrezzature spostate dall’Italia al cantiere francese deve procedere alla loro annotazione sull’apposito registro di carico e scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993: • carico: invio attrezzature in Francia presso il cantiere; • scarico: ritorno attrezzature dal cantiere francese. Ove il lavoro fosse eseguito nel territorio del Principato di Monaco occorrerebbe distinguere tra due aspetti: • per quanto concerne la Tva: vale quanto sopra affermato riguardo alla Francia; • per quanto concerne, invece, le imposte sui redditi: il Principato è del tutto autonomo dalla Francia. Tra l’Italia e il Principato di Monaco NON esiste accordo contro la doppia imposizione. Ai fini delle imposte sui redditi la verifica dell’eventuale esistenza della stabile organizzazione a Monaco deve essere condotta in base alla legislazione e alla prassi monegasca. Cliente privato consumatore francese Anche riguardo al caso in argomento, da parte dell’impresa italiana, occorre verificare il realizzarsi o meno della stabile organizzazione in Francia in base alla regola dei 12 mesi (valgono le considerazioni delineate nel punto precedente). Ove, per la durata del cantiere, NON venga a realizzarsi l’ipotesi della stabile organizzazione, sotto il profilo della Tva, trattandosi di cliente NON identificato ai fini Tva in Francia, l’impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia, al fine di applicare la Tva sul corrispettivo del contratto di appalto. In tale evenienza: • il contratto stipulato con il cliente francese deve prevedere che sul corrispettivo verrà applicata la Tva francese, tramite la posizione Tva che l’impresa italiana ha aperto (o si appresta ad aprire) in Francia; • ove l’impresa italiana, in virtù del contratto d’appalto: − si impegnasse a fornire in tutto o in parte il materiale necessario per la costruzione; 30 − o intendesse avvalersi di imprese subappaltatrici, italiane o francesi o di altri Paesi, per l’esecuzione di una parte dei lavori; essa dovrebbe inviare gli ordini ai propri fornitori segnalando che le fatture che i medesimi andranno ad emettere dovranno fare riferimento alla posizione Tva francese dell’impresa italiana; • le fatture da emettere in capo al cliente francese, per acconti, SAL e saldo finale, devono recare l’addebito della Tva francese. Ad esempio: A Vostro debito per 1° SAL Operazione fuori campo Iva italiana, articolo 7, quarto comma, lettera a), Dpr n. 633/1972 TVA 19,60% Totale fattura 100.000 euro 19.600 euro ------------------------119.600 euro =============== NB: tale fattura deve essere emessa in almeno 3 esemplari: • 1 per il cliente francese; • 1 per il mandatario Tva francese incaricato di gestire la posizione TVA francese; • 1 per l’impresa italiana. Tale fattura deve essere annotata: • sul registro Iva delle fatture emesse italiano, come importo fuori campo Iva; • sul registro TVA delle fatture emesse francese. Al fine di consentire il rispetto della numerazione progressiva delle fatture emesse è opportuno istituire una serie distinta per le fatture emesse che interessano la posizione Tva francese. Cliente ente pubblico francese Se l’ente pubblico si qualifica come soggetto passivo d’imposta in Francia: occorre applicare la procedura delineata con riferimento al cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia. Se l’ente pubblico NON si qualifica come soggetto passivo d’imposta in Francia: occorre applicare la procedura delineata con riferimento al Cliente privato consumatore francese. 31 Cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia Occorre applicare la stessa procedura delineata con riferimento al cliente privato consumatore francese. Prestazione di servizi di manutenzione, riparazione, ecc., su immobile francese in base a contratto d’appalto d’appalto o di prestazione d’opera Valgono le considerazioni delineate relativamente alla costruzione di immobile in Francia in base a contratto d’appalto. Esempio Impresa italiana si impegna a realizzare o a riparare un impianto elettrico a favore di un cliente localizzato in Francia. A seconda della situazione del cliente localizzato in Francia mutano gli obblighi cui è soggetta l’impresa italiana: • cliente identificato ai fini Tva in Francia (è il caso del cliente impresa o del cliente ente pubblico identificati ai fini Tva in Francia): - l’impresa italiana: − deve ottenere la prova che tale cliente è affettivamente identificato ai fini Tva in Francia (ad esempio: mediante accesso al sito internet dell’Agenzia delle Entrate o mediante ottenimento di attestato di possesso di numero identificativo Tva rilasciato dal Ministero delle Finanze francese); − deve emettere a carico dello stesso fattura con le seguenti indicazioni: − ai fini italiani: “operazione fuori campo Iva, articolo 7, quarto comma, lettera a), Dpr n. 633/1972”; − ai fini francesi: “Prestation de services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des impôts – Tva due par le client” • cliente NON identificato ai fini Tva in Francia (è il caso del cliente consumatore finale francese o italiano o dell’ente pubblico francese non identificato ai fini Tva in Francia): - l’impresa italiana: − deve aprire una posizione Tva in Francia, affidandosi ad un “mandatario Tva”, incaricandolo di gestire contabilmente tale posizione; − con il cliente deve negoziare il prezzo tenendo conto che sulla fattura dovrà essere applicata la Tva; − deve emettere la fattura con TVA francese e adempiere ai successivi obblighi ai fini della TVA (cfr. quanto affermato in merito 32 alla costruzione di immobile in Francia in base a contratto d’appalto – cliente privato consumatore francese). Iniziativa immobiliare a ciclo completo in Francia Nel caso in cui l’impresa italiana decida di: • acquistare un terreno in Francia; • progettare la realizzazione di un immobile; • chiedere le dovute autorizzazioni; • cedere l’immobile, unitariamente o frazionatamente (ad esempio: singoli alloggi) a clienti francesi o italiani; si realizza un ciclo completo di attività in Francia, il quale, in linea generale, comporta il delinearsi di una stabile organizzazione in Francia. In tale situazione, l’impresa italiana deve valutare: • se eseguire tale operazione tramite la stabile organizzazione; • o mediante la previa costituzione di una società di diritto francese tramite la quale gestire l’intera operazione (soluzione consigliata). Sotto il profilo della Tva francese, qualunque sia: • la modalità di presenza (stabile organizzazione o società di diritto locale); • e la natura giuridica e fiscale del cliente; occorrerà addebitare allo stesso la Tva. COME POSSO IDENTIFICARMI AI FINI TVA IN FRANCIA Le imprese italiane che NON possiedono una stabile organizzazione in Francia, se pongono in essere operazioni rilevanti ai fini Tva in tale Paese, diverse da quelle per le quali è previsto il meccanismo del “reverse charge” devono identificarsi ai fini Tva, con identificazione diretta o a mezzo di mandatario fiscale. A tali soggetti viene attribuito un numero di posizione Iva (“Numero individuel d’identification”). Tale numero, nel momento in cui viene utilizzato per operazioni intracomunitarie, è composto dalla sigla del Paese: FR e da 11 caratteri numerici; Al fine di reperire informazioni sul punto, cfr. il sito del Ministero delle Finanze francese www.minefi.gouv.fr parola chiave: “mandataire TVA” - La représentation fiscale à la DGE : “L'obligation de désignation d'un représentant fiscal par une société assujettie communautaire a été supprimée à compter du 1er janvier 2002. La société mère peut désormais s'identifier directement en France en donnant son numéro de TVA intracommunautaire. Elle peut également désigner comme mandataire fiscal une filiale française pour accomplir les 33 formalités en son nom mais elle demeure la seule redevable de l'impôt au regard de la législation française. Il documento consente di accedere alla modulistica e alle istruzioni sull’argomento. Nel seguito viene presentato il modulo di nomina del mandatario Tva, da compilare e da inviare allo stesso, unitamente ad un attestato (in data recente) di possesso di partita Iva, affinché il medesimo proceda a chiedere l’attribuzione del numero di posizione Iva. PAPIER EN TETE DE L’ENTREPRISE Désignation d’un mandataire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (vers.01/01/02DRESG) 1 Je soussigné, (nom, prénom, qualité) ……………………………………………………………………., agissant au nom et pour le compte de l’entreprise (nom, dénomination, adresse et n° SIRET de 2 l’entreprise étrangère ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………… désigne (nom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, n° SIRET de l’assujetti établi en France ………………………………………………………….. en qualité de mandataire. * Ce mandataire pourra accomplir les formalités suivantes (liste non exhaustive ; cocher les cases qui suivent selon l'étendue du mandat) : Accomplir les formalités et signer les déclarations relatives à l’immatriculation (inscription, radiation ou modification) de l'entreprise en France ; Effectuer les obligations comptables (notamment, délivrance des factures, tenue de la comptabilité, etc) ; 1 Le soussigné doit aussi avoir qualité pour engager l’entreprise. Le cas échéant, un mandat régulier doit être joint à la désignation pour le soussigné. 2 Dès lors que l’entreprise étrangère est déjà immatriculée en France. 34 Représenter l’entreprise auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d’information et déclarations ; Envoyer, déposer et signer les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ; Payer la TVA et les taxes assimilées dues ; Envoyer, déposer et signer la déclaration d’échanges de biens destinée aux services des Douanes ; Etablir une réclamation contentieuse auprès de l’administration ; Déposer pour le compte de la société communautaire, une demande de remboursement de crédit de TVA non imputable 3; En cas de contrôle fiscal : − Soit représenter l'entreprise au cours de l'ensemble des opérations de contrôle et répondre aux courriers et pièces de procédure (y compris les transactions) adressées par les services vérificateurs lors de la procédure de redressements, de la procédure de recouvrement et, le cas échéant, lors de la procédure contentieuse ; en ce cas, le contrôle sera réalisé sur place dans les locaux du mandataire et l’intégralité des pièces de procédure devra être envoyée à l’adresse de ces locaux, soit : …. − 3 Soit seulement recevoir les courriers et pièces de procédure adressées par les services vérificateurs relatifs à l'assiette, au recouvrement et au contentieux ; en ce cas, l’intégralité des pièces de procédure devra être envoyée à l’adresse suivante : …… Joindre un relevé d’identité bancaire de l’entreprise étrangère assujettie. 35 * Encaissement des restitutions de sommes et des remboursements de crédits de TVA : Si l’entreprise étrangère assujettie autorise le mandataire à percevoir la restitution de sommes ou le remboursement de TVA, celle-ci doit fournir un mandat spécial établi conformément aux dispositions de la Circulaire du 30 mars 1989 – de Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget – relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, rappelées dans l’instruction 3 D-2-99 du 15 juillet 1999. Coordonnées bancaires de l’assujetti communautaire (ou, le cas échéant, du mandataire – joindre un relevé d’identité bancaire ) : Adresse de l’établissement bancaire : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… numéro de compte : ……………………………………………………………………………………………… Impératif : indiquer le nombre de cases cochées : …………………………………………………………………………………………… La désignation du mandat est effectuée à titre exclusif et prend effet à compter du………………………………………………………………………………………… Ce mandat produira ses effets jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par le mandant ou le mandataire auprès du service des impôts qui gère la TVA de l’entreprise étrangère assujettie. Fait à______________, le _____________ (Signature manuscrite) 36 4 Je soussigné, (nom, prénom, qualité) …………………………….. agissant au nom et pour le compte de l’entreprise (nom, dénomination, adresse et n° de 5 SIRET de l’assujetti établi en France) ………………………………………………………accepte la désignation cidessus en qualité de mandataire et m’engage à accomplir, pour le compte de l’entreprise (nom ou raison sociale et adresse de l’entreprise étrangère)…………………………………………….., les formalités indiquées page 1. Fait à______________, le _____________ (Signature manuscrite) A seguito dell’attribuzione del numero identificativo Iva l’Amministrazione Finanziaria francese invia al mandataire Tva una comunicazione del seguente tenore. 4 Le soussigné doit aussi avoir qualité pour engager l’entreprise. Le cas échéant, un mandat régulier doit être joint à la désignation pour le soussigné. 5 Dès lors que l’entreprise étrangère est déjà immatriculée en France. 37 38 39 A seguito delle innovazioni intervenute a partire dal 1° settembre 2006, il mandataire Tva: • in determinate circostanze (ove rappresenti un’impresa italiana che opera solo nei confronti di soggetti identificati ai fini Tva in Francia), si limita a svolgere adempimenti di carattere statistico (presentazione del Modello DEB); • in altre circostanze (ove rappresenti un’impresa italiana che pur operando solo nei confronti di soggetti identificati ai fini Tva in Francia, abbia optato per la soluzione “rèpondant”, oppure rappresenti un’impresa italiana che opera in tutto o in parte nei confronti di soggetti non identificati ai fini Tva in Francia), svolge oltre agli adempimeni di carattere statistico, anche gli adempimenti di carattere fiscale (registrazione delle fatture emesse e di quelle di acquisto, liquidazione periodica dell’imposta, presentazione delle dichiarazioni periodiche Tva, ecc.). Come sopra affermato, ove l’impresa italiana si trovi a porre in essere operazioni solo nei confronti di soggetti identificati ai fini Tva in Francia, essa, ove abbia subito della Tva sull’acquisto di beni e di servizi in Francia, come regola generale, dovrebbe chiedere il rimborso con la procedura dell’Ottava direttiva CEE. Tale procedura comporta, comunque, dei tempi di attesa relativamente lunghi (mediamente un anno dalla presentazione della domanda mensile o trimestrale). Al fine di ottenere un più rapido recupero dell’Iva a credito, l’impresa italiana potrebbe optare per la procedura répondant. In tal modo, essa si troverebbe, da una parte ad addebitare la Tva al committente francese e dall’altra a compensare tale Tva a debito con la Tva a credito subita sugli acquisti eseguiti in Francia. Si tratta, certamente, di una soluzione che consente un rientro dell’Iva in tempi maggiormente ravvicinati rispetto a quelli dell’Ottava direttiva comunitaria. E’ da ritenere che il mandataire Tva possa, altresì, svolgere il ruolo di répondant. Riguardo alla figura del répondant, l’Istruzione della DGI del 23 giugno 2006 (citata in apertura del precedente capitolo, tra le fonti normative) afferma che su accordo scritto del cedente o del prestatore estero e del suo cliente identificato ai fini Tva in Francia, è ammesso che l’imposta dovuta da quest’ultimo, in applicazione delle nuove disposizioni recate dal comma 1 dell’articolo 283 del CGI, sia dichiarata e riscossa, in nome e per conto di quest’ultimo, in base a dichiarazione del cedente o prestatore (d’ora in poi “impresa italiana”). Questo regime viene qualificato come un regime di tolleranza (“Tolérance administrative”). Esso è subordinato al fatto che l’impresa italiana designi un soggetto stabilito in Francia denominato “répondant” (e cioè garante), il quale deve farsi accreditare dall’Ufficio delle Imposte francese competente nei suoi confronti. 40 Detto soggetto deve impegnarsi, mediante la compilazione di un apposito formulario fornito dall’Amministrazione finanziaria francese: • a depositare una dichiarazione Tva a nome dell’impresa italiana, la quale indica: − nella sezione Tva raccolta (dovuta), da una parte, l’imposta che l’impresa italiana dichiara e paga in nome e per conto dei suoi clienti identificati ai fini Tva in Francia, e dall’altra l’imposta per la quale la medesima è debitrice in relazione ad altre eventuali operazioni compiute in Francia a proprio nome e per proprio conto (ad esempio: vendite con installazione compiute nei confronti di privati consumatori francesi); − nella sezione Tva detraibile, l’imposta afferente le spese che l’impresa italiana ha sopportato per la realizzazione delle operazioni che danno diritto a detrazione; • a versare il saldo Tva dovuto (o a riversare i rimborsi non dovuti). Il répondant è unico: egli viene designato per l’insieme dei clienti e delle operazioni, a eccezione di quelle per le quali non si è fatto ricorso a questa procedura di tolleranza. L’accordo tra il venditore e il cliente per fare uso di questa procedura ha la durata di almeno un anno a decorrere dalla sua data di effetto, ed è rinnovabile tacitamente per la stessa durata. Esso vale per l’insieme delle operazioni rilevanti per il nuovo dispositivo realizzate tra i due soggetti durante tale periodo. Tale accordo deve menzionare il nome o la ragione / denominazione sociale, l’indirizzo e il numero identificativo Tva francese del répondant. L’impresa italiana, in base all’opzione in argomento, deve identificarsi ai fini Iva in Francia e la sua dichiarazione deve essere depositata presso la DRESG Direction des résidents à l'étranger et des services généraux. Nel quadro della presente procedura, le fatture emesse dall’impresa italiana devono menzionare il nome del répondant e l’imposta che egli riscuote in nome e per conto del cliente. Correlativamente, quest’ultimo è autorizzato a portare la Tva in detrazione secondo le modalità ordinarie. La procedura i esame NON muta il soggetto responsabile per il della Tva: il soggetto responsabile continua ad essere il cliente francese. Tuttavia, come sopra si è affermato, viene tollerato che tale soggetto possa essere sostituito dal cedente / prestatore non residente. Di conseguenza, nel caso in cui il répondant non faccia fronte al versamento dell’imposta dovuta, essa può essere chiesta in pagamento al cliente identificato ai fini Tva in Francia. Il cliente francese è altresì tenuto, in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria francese, a esibire l’accordo stipulato con l’impresa italiana. 41 Alla luce di quanto sopra risulta evidente che tale procedura potrà non essere gradita ai clienti francesi. PROCEDURA DI RIMBORSO DELLA TVA SULLA BASE DELL’OTTAVA DIRETTIVA CEE L’Ottava direttiva CEE n. 79/1082/CE, prevede la possibilità, per i soggetti identificati ai fini Iva in Paese Ue di chiedere il rimborso dell’Iva subita in un altro Paese Ue, a condizione che l’impresa richiedente NON abbia posto in essere nel Paese interessato operazioni che in base alla normativa in tema di territorialità di tale Paese si considerano effettuate nel Paese stesso. Fanno eccezione a tale divieto, ad esempio: • le prestazioni di trasporto e le relative prestazioni accessorie; • le prestazioni che del nostro articolo 7, quarto comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972 e cioè le operazioni che riguardano beni immateriali, le consulenze tecniche e legali, le prestazioni pubblicitarie, le prestazioni di fornitura e di elaborazione dati, ecc. Nel caso specifico della Francia fanno eccezione anche le operazioni per le quali gli obblighi Tva vengono trasferiti in capo al cliente identificato ai fini Tva in Francia. La procedura da osservare è la seguente: • presentazione domanda di rimborso presso l’Amministrazione Finanziaria francese, entro il 30 giugno dell’anno successivo (l’istanza deve pervenire all’A.F. francese entro tale data); • la domanda può essere presentata anche a valenza trimestrale; • la domanda deve essere presentata su apposito modulo; può essere utilizzato il Modello italiano IVA 79, anche se è comunque consigliabile utilizzare il modulo previsto dall’Amministrazione Finanziaria francese (imprimè n. 3559). Il modulo in questione, a seguito delle innovazioni del 1° settembre 2006, dovrà essere adeguato alle nuove regole fiscali (in modo particolare per quanto concerne il riquadro n. 9); • il modulo deve essere compilato in lingua francese; • occorre allegare gli originali delle fatture e delle bollette doganali di importazione definitiva, nonché gli originali dei documenti che provano il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di servizi; • valgono le regole di detrazione previste in Francia (e non le regole italiane); le regole francesi sono comunque simili a quelle italiane; • In allegato alla domanda devono essere presentati: − Gli originali dei documenti di spesa; 42 − Un attestato di possesso di partita Iva rilasciato dall’Ufficio delle entrate competente in relazione al domicilio del contribuente; − Eventuale ulteriore documentazione. Al fine di reperire le istruzioni necessarie per la compilazione della domanda in argomento, si rinvia al sito internet del Ministero delle Finanze francesi: www.minefi.gouv.fr In particolare, le informazioni di sintesi possono essere ottenute, in tale sito, percorrendo il seguente tragitto: • cliccare il riquadro Service-public (in fondo a destra della front-page); • inserire la parola chiave: imprimé 3559; • cliccare su: Dans quelles conditions un assujetti étranger peut-il se faire rembourser une TVA qui lui a été facturée en France ? [question-réponse] Le informazioni di dettaglio possono essere reperite, in tale sito, percorrendo il seguente tragitto: • cliccare su “Impôts et fiscalité” • cliccare su “Tout sur ….” • cliccare su “Les impôts des professionnels” • cliccare su “Plan du site” • cliccare su “Remboursement dés credits de Tva” • nell’ambito del paragrafo “en savoir plus”, cliccare su “Documentation – Entreprises étrangères. 43 44 45 46 47 RISPOSTE AI QUESITI - PRECISAZIONI 1) La nostra impresa vende finestre con posa in opera presso il cliente. Qual è il trattamento Iva / TVA di tale operazione? A partire dal 1° settembre 2006, in virtù delle innovazioni introdotte nella normativa francese, sono parzialmente mutati gli obblighi che gravano in capo alle imprese italiane fornitrici. L’impresa italiana deve comunque aprire una posizione Tva in Francia a mezzo di mandatario Tva. Sul piano operativo occorre distinguere tra due diverse situazioni: • vendita a imprese o ad altri soggetti identificati ai fini Tva in Francia: viene meno l’obbligo di applicare la Tva francese; la vostra impresa potrà emettere fattura senza applicazione della Tva, come segue: − ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura “operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1993”; − ai fini francesi: indicando sulla stessa la dicitura “Vente de biens réalisées par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des Impôts – Tva due par le client”. L’impresa italiana deve presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1 bis, in contropartita al cliente francese. Il mandataire Tva deve presentare il Modello DEB (ai soli fini statistici). • vendita a consumatori finali (e cioè a soggetti NON identificati ai fini Tva in Francia): l’impresa italiana deve emettere fattura sul cliente francese (a mezzo della posizione Tva francese), come segue: − ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura “operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1993”; − applicando la Tva. L’impresa italiana deve presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1 bis, in contropartita al cliente francese, senza compilare la colonna 3. Il mandataire Tva deve presentare il Modello DEB (ai soli fini statistici). 2) Come caso precedente, ma facendo l’ipotesi di vendere le finestre senza posa in opera. In tale caso la vendita si considera fatta in Italia. Occorre applicare l’Iva italiana. Occorre tuttavia tenere presente la disposizione recata dall’articolo 11-quater del Dl 24 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardo alle vendite a distanza in ambito comunitario, nel comma 1, afferma, infatti, che: 48 “la locuzione << le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni >> …. deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto”. Ove l’impresa italiana venda alla condizione franco destino (e cioè con trasporto a suo carico), viene a realizzarsi la fattispecie della vendita per corrispondenza (o a distanza), con obbligo dell’impresa italiana ad applicare la Tva francese al supero della soglia di 79.534,36 euro per anno solare di vendite in Francia. In tale evenienza l’impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia. Di conseguenza, per non incorrere in tale situazione occorrerebbe vendere FRANCO PARTENZA: deve essere il cliente estero a organizzare e a pagare il trasporto delle finestre dall’Italia alla Francia. In pratica occorre comportarsi come se l’acquirente fosse un italiano che viene nel punto vendita, ritira la merce, se la porta a casa e se la monta da solo. 3) Si è parlato di controlli dei dei numeri identificativi TVA comunicati dai clienti francesi. Oltre a fare il controllo, occorre stampare l’esito dello stesso? Si. In base alla normativa e alla prassi vigente in Italia occorre dimostrare di avere eseguito il controllo del numero identificativo TVA. E quindi occorre tenere agli atti la stampa dell’eseguito controllo. 4) La nostra impresa invia i propri tecnici in Francia al fine di eseguire degli interventi. I tecnici partono con la borsa degli attrezzi e con una dotazione di pezzi di ricambio. ricambio. Ci sono adempimenti da osservare riguardo a tali attrezzi e pezzi di ricambio? Riguardo alla borsa attrezzi e alla dotazione dei pezzi di ricambio, occorre provvedere alla loro annotazione sull’apposito registro di carico / scarico previsto dall’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993: • carico all’andata; • scarico al ritorno. Si tenga presente che tale registro NON può essere sostituito dai DDT. Art.50, comma 5° D.L. 33171993: “I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui 49 all’art, 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del DPR 633/1972”. Il registro deve contenere le seguenti informazioni: • numero progressivo registrazione di carico / scarico; • Beni in arrivo da Paesi UE: − Data di arrivo − Individuazione dei beni (natura, qualità, quantità, pesi eventuale valore) − Individuazione del soggetto UE speditore − Causale del ricevimento • Beni spediti verso Paesi UE: − Data spedizione − Individuazione dei beni (natura, qualità, quantità, pesi eventuale valore) − Individuazione del soggetto UE destinatario − Causale della spedizione ed ed Per quanto riguarda il trattamento del corrispettivo dell’intervento tecnico, ciò dipende dal fatto: • che l’intervento sia a titolo gratuito (ad esempio: intervento in garanzia) o a titolo oneroso; • che il cliente francese sia o meno identificato ai fini Tva in Francia. Nel caso di intervento in garanzia (gratuito): nessun adempimento ulteriore rispetto a quello concernente le attrezzature e i pezzi di ricambio. Nel caso di intervento a titolo oneroso: • fini dell’Iva italiana: si tratta di operazione fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera a), se l’intervento è relativo ad un bene immobile, o b) se l’intervento è relativo ad un bene mobile materiale, del Dpr n. 633/1972; • ai fini della TVA francese: − se il cliente è dotato di posizione Tva: per l’impresa italiana non è necessario aprire una posizione Tva in Francia; sulla fattura emessa è opportuno aggiungere la dicitura: Prestation de services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des Impôts – Tva due par le client”. − se il cliente, invece, NON è dotato di posizione Tva, l’impresa italiana deve essere dotata di posizione Tva in Francia al fine di applicare la Tva francese. 50 5) La nostra impresa vende tende con messa in opera a favore di privati consumatori francesi. Cosa dobbiamo fare? Nel caso di vendita di tende a privati consumatori (e quindi a soggetti privi di identificazione Tva in Francia), con installazione a cura del fornitore presso l’abitazione francese del cliente, è obbligatoria l’apertura di una posizione Tva in Francia e l’applicazione della Tva, come specificato nel quesito n. 1. 6) La nostra impresa realizza impianti elettrici a favore di clienti francesi, con durate che, considerate le interruzioni, possono anche superare i 12 mesi. Occorre pagare le imposte sui redditi in Francia? L’articolo 5 della Convenzione Italia – Francia del 5 ottobre 1989, paragrafo 2, lettera g), afferma che: Alla luce di quanto sopra occorre esaminare due aspetti: • se la realizzazione di un impianto elettrico comporti o meno il realizzarsi di un “cantiere” (il quale potrebbe inserirsi nel più grande cantiere dell’impresa di costruzione); • come si calcoli la durata in presenza di interruzioni. 51 Riguardo al primo aspetto, il Commentario OCSE: • con il termine di “cantiere di costruzione” intende un’installazione volta alla costruzione di edifici, strade, ponti, canali, posa in opera di tubazioni, terrazzamenti e dragaggio. L’attività di progettazione e supervisione della costruzione di un edificio è ricompresa nell’espressione, a condizione che sia eseguita dal costruttore stesso; • con il temine di “cantiere di montaggio” intende un’installazione ove viene montato / installato un macchinario o un impianto. Alla luce di quanto sopra è da ritenere che ove per la realizzazione dell’impianto elettrico venga apprestata, presso il cliente, un’installazione nella quale sono collocate le attrezzature necessarie per l’opera e i materiali da mettere in opera, tale installazione possa essere considerata quale cantiere. Per quanto concerne il secondo aspetto, il citato commentario afferma che “Un cantiere esiste dalla data nella quale l’imprenditore inizia il suo lavoro, compreso ogni lavoro preparatorio, nel Paese ove la costruzione deve avvenire, per esempio se egli installa un ufficio progettazione per la costruzione. In genere continua ad esistere fino a che il lavoro è completo o permanentemente abbandonato. Non si considera che un cantiere abbia cessato di esistere quando il lavoro è temporaneamente interrotto. Interruzioni stagionali o temporanee devono essere comprese nel determinare la vita di un cantiere. Interruzioni stagionali comprendono le interruzioni dovute a cattivo tempo; interruzioni temporanee potrebbero essere causate, per esempio, da indisponibilità de materiali o difficoltà di manodopera”. E ancora: “Un cantiere dovrà essere considerato come una unità singola, anche se basato su diversi contratti, purchè formi un tutto coerente commercialmente e geograficamente”. Alla luce di quanto sopra, è da ritenere opportuno e prudente programmare attentamente i lavori in modo da contenere la presenza nell’ambito dei 12 mesi. Ove ciò non sia possibile, occorrerebbe tenerne conto in sede di trattativa in modo da individuare eventuali idonee soluzioni contrattuali (tenendo tuttavia conto gli stretti limiti che, come si è accennato, il Commentario pone sul punto). 52 7) La nostra impresa ha ricevuto in assegnazione l’incarico in base a contratto d’appalto di realizzare una costruzione in Francia a favore di un consumatore finale francese. Per la realizzazione di tale sub--appalto ad altre costruzione intendiamo affidare alcuni lavori in sub imprese italiane. La vostra impresa deve aprire una posizione Tva in Francia, al fine di applicare la Tva al cliente finale. Le imprese sub-appaltatrici, lavorando per un’impresa identificata ai fini Tva in Francia, alla luce delle modifiche legislative francesi, a partire dal 1° settembre 2006, potranno addebitare le loro prestazioni alla Vostra impresa senza necessità da parte delle stesse di aprire una posizione Tva in Francia. Le fatture delle imprese sub-appaltatrici dovranno essere emesse a carico della Vostra posizione TVA in Francia, e dovranno essere strutturate come segue: − ai fini italiani: indicando sulle stesse la dicitura “Operazione fuori campo Iva, articolo 7, quarto comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”; − ai fini francesi: indicando sulle stesse la dicitura “Prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des Impôts – Tva due par le client”. La Vostra impresa a fronte di dette fatture, ai fini Tva, dovrà procedere all’autofatturazione. 8) Quali sono le aliquote della TVA sui lavori edili? Come risulta dalla documentazione riportata (prelevata dal sito del Principato di Monaco) : Les taux les plus couramment utilisés sont les suivants : - le taux normal 19,60 % - le taux réduit 5,50 % Le taux de 19,60 % est utilisé toutes les fois qu'il n'y a pas lieu de faire application du taux réduit. Le taux réduit de 5,50 % s'applique : - à diverses prestations de services : transports de voyageurs, fournitures de logement en hôtel ou en meublés, certains spectacles (cinéma, théâtres, concerts...), droit d'entrée pour certaines attractions (musées, monuments, expositions culturelles...), abonnement télévision privée, fourniture de repas dans les cantines d'entreprises, prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de 53 l'eau, travaux effectués dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. - à certains produits : eau, produits alimentaires (à l'exclusion des boissons alcoolisées et de quelques produits alimentaires solides), médicaments (sauf ceux remboursés aux assurés sociaux qui relèvent du taux de 2,10 %), produits d'origine agricole, livres, appareillages et équipements spéciaux pour handicapés, certains produits destinés à l'alimentation animale. Pour en savoir plus vous pouvez télécharger le code des taxes et son annexe ainsi que leurs sommaires et l' index alphabétique liés. 9) Quali sono gli adempimenti Iva / Tva nel caso in cui la nostra impresa impresa dovesse aprire n magazzino di consegna in Francia al fine di meglio servire i nostri clienti francesi . Si precisa che i componenti inviati avrebbero una rotazione abbastanza lenta, comunque superiore a tre mesi? La procedura è sinteticamente delineata dalla Circolare A-9-06, n. 105 del 23 giugno 2006, punti 22 e 25. Nel caso in cui la vostra impresa trasferisca merce in Francia a magazzino di consegna (gestito in proprio o da vettore logistico) destinato a servire più clienti (con passaggio della proprietà della merce oltre i tre mesi dall’arrivo della stessa in Francia), essa deve identificarsi ai fini Tva in Francia, con la possibilità di nominare un semplice “mandataire Tva”, incaricandolo di gestire la posizione Tva francese. In tale ipotesi occorre osservare la seguente procedura: • contratto scritto di deposito logistica o di affitto di locale; • spostamento della merce dall’Italia alla Francia, con emissione di fattura dalla posizione Iva italiana a carico della posizione Tva francese, senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993; • presentazione del Modello Intra 1 bis da parte dell’impresa italiana (in contropartita alla posizione Tva francese) secondo le tempistiche previste; • il mandatataire Tva effettua l’acquisto intracomunitario in Francia, in esonero dall’applicazione della Tva e presenta alla competente Autorità francese il Modello DEB (Déclaration Echange de Biens), simile al nostro modello Intrastat; • al momento della consegna della merce al cliente francese, l’impresa italiana – posizione Tva francese, emette fattura sul cliente francese senza applicazione della Tva, indicando in fattura “Vente de biens 54 réalisées par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des impôts”. Se la vostra impresa NON pone in essere altre operazioni attive soggette alla Tva francese essa ha titolo a recuperare la Tva subita sugli eventuali acquisti di beni o di servizi (ad esempio: sulle spese di magazzinaggio) facendo domanda di rimborso ai sensi dell’Ottava direttiva Ue. In caso contrario, la vostra impresa italiana recupera la Tva subita in Francia secondo le modalità ordinarie (annotazione della fattura nella contabilità Tva francese). 55 56 ASPETTI LEGALI Redazione del testo a cura dell’avv. Emiliano Riba del Consorzio Piemontese di Formazione per il Commercio Estero di Torino 57 58 COME LAVORARE IN FRANCIA; INDICAZIONI PRATICHE PER GLI ARTIGIANI DEL SETTORE EDILE 1. LE DOMANDE DOMANDE PRELIMINARI Un imprenditore che si accinga a lavorare all’estero, indipendentemente dalle dimensioni della sua impresa, deve porsi preliminarmente alcune domande: Cosa significa lavorare all’estero? Perché posso lavorare in Francia? Cosa posso/devo pattuire nel contratto con il cliente francese? Come devo comportarmi rispetto al mio personale dipendente? A quali adempimenti devo sottostare? Con questa guida si vuole dare una risposta concreta e di taglio operativo a tali questioni. Mentre, infatti, dal punto di vista materiale, svolgere la propria attività in Italia o all’estero non comporta sostanziali differenze, dal punto di vista legale e fiscale, l’artigiano deve tener conto del diverso ambiente in cui opera: qui di seguito segnaliamo alcuni “punti dolenti” di particolare rilevanza: • la responsabilità civile e l’assicurazione • il pagamento ed il recupero dei crediti • il consumatore e le garanzie dei beni di consumo DIRITTI 1.1 Cosa significa lavorare all’estero? Lavorare all’estero significa anzitutto confrontarsi con un ambiente ed una lingua differenti; significa quindi porsi nell’ottica di un approccio con il cliente che può essere anche sostanzialmente diverso rispetto a quello cui siamo abituati. Alcuni nostri comportamenti, ad esempio, il cui significato è dato per scontato nel nostro ambiente, possono assumere un valore anche sensibilmente diverso se li poniamo in essere all’estero. Sarà quindi importante, ancor prima di prendere in considerazioni gli aspetti legali e fiscali dello svolgimento della propria attività all’estero, accertarsi che il nostro cliente abbia dato a certi nostri comportamenti o a certe nostre dichiarazioni lo stesso valore che noi attribuiamo ad esse. 59 1.2 Perché posso lavorare in Francia? Perché il Trattato che istituisce la Comunità Europea (articoli 49 e seguenti) vieta ai Paesi Membri di porre ostacoli alla libera prestazione di servizi all’interno del territorio comunitario. Ciò significa che la Francia, come la Grecia o il Regno Unito, ad esempio, non possono ostacolare le imprese o i professionisti italiani (o di altro Stato Membro dell’Unione) che scelgano di svolgere le loro attività in uno Stato diverso da quello di residenza. In tale articolo è esplicitamente previsto che “… il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini.” La libera prestazione di servizi può avvenire, invero: • con lo spostamento del prestatore presso il destinatario dei servizi; • con lo spostamento del destinatario presso il prestatore; • senza spostamento fisico di alcuno dei due. A titolo esemplificativo possiamo ricordare, nella prima fattispecie, l’ipotesi di un elettricista che ripari o installi un impianto elettrico in un capannone industriale presso Nizza; nel secondo caso può trattarsi di un cittadino italiano che si faccia curare una carie da un dentista di Briançon; nel terzo caso si può immaginare la realizzazione di un sito internet di un’azienda italiana curata da un web designer di Londra tramite scambi di e-mail. Il medesimo Trattato riconosce, inoltre, il diritto di stabilimento per i cittadini dell’Unione Europea. In virtù di tale diritto, chiunque può stabilirsi in un altro Stato dell’Unione e continuare a svolgere il suo mestiere o la sua professione, alle stesse condizioni previste per i cittadini di quello stato. Fermo questo principio, è tuttavia importante evidenziare che il prestatore di servizi o il professionista stabilito all’estero debba in ogni caso rispettare le norme locali che regolano l’attività in cui è impegnato. Pertanto l’artigiano italiano – come qualsiasi prestatore di servizi - può legittimamente operare all’estero senza complicazioni di natura amministrativa, se non quelle cui sono sottoposti gli imprenditori locali, rispettando le norme sull’esercizio della professione. 2. LE QUESTIONI CONTRATTUALI - STRUMENTI Ciò chiarito, ed in virtù della tipologia di prestatori cui questa pubblicazione si rivolge, è ora opportuno verificare quali siano le modalità e gli strumenti attraverso i quali la prestazione viene resa a favore di un committente straniero. Il contratto internazionale è lo strumento attraverso il quale l’imprenditore si pone in relazione con chi necessita dei suoi servizi: esso è un “ponte” tra le parti. 60 L’ipotesi di maggiore interesse riguarda il coinvolgimento di soggetti di diversa nazionalità; tuttavia l’artigiano, a volte, opera all’estero a favore di soggetti suoi connazionali (è il caso, frequente, del conoscente che richiede al lattoniere italiano un intervento presso la propria abitazione turistica in Costa Azzurra). Per quanto sopra, in questi casi, sia per il tipo di relazione che sussiste tra prestatore e committente, sia per la loro appartenenza ad un contesto culturale ed a una lingua comune, raramente si ingenerano problematiche. Di maggiore complessità e di maggiore interesse è invece il caso dapprima citato; in tale caso un problema di cui si deve tenere debito conto è che il contratto è potenzialmente soggetto ad ordinamenti giuridici diversi. 2.1 Quale contratto vado a stipulare? Vendita, appalto o prestazione d’opera? Raramente vi è un accordo scritto tra l’artigiano e il suo committente; per le due parti è importante pattuire l’oggetto dell’incarico, un prezzo quanto più certo possibile e una data di consegna dei lavori. Ciò non significa, tuttavia, che non esista un contratto. Al contrario, esso esiste ed è vincolante, ma semplicemente non è riprodotto in forma testuale; esso è quindi regolato dalla normativa vigente per ogni aspetto che le parti non hanno espressamente pattuito. Se non è stato stabilito a priori quale sia la tipologia contrattuale scelta dalle parti, in caso di conflitto, sarà il giudice a stabilire quale fosse l’intenzione dei contraenti e se, ad esempio, la prestazione di lavoro superasse o meno il valore dei materiali utilizzati, configurando così il rapporto, a seconda dei casi, come vendita o come appalto. Per i casi di nostro interesse, in realtà, è maggiormente configurabile un contratto di appalto o di prestazione d’opera. 2.2 Come eseguo i lavori? 1. In proprio. L’ipotesi più semplice è quella di eseguire le prestazioni contrattuali in proprio, sia come ditta individuale, sia come impresa maggiormente strutturata. In questa prima ipotesi l’artigiano sarà responsabile dell’intera gestione del lavoro e del rapporto contrattuale con il suo committente. Pattuirà le specifiche condizioni del contratto, come prezzi e tempi di consegna, in modo libero. Eseguirà i lavori a proprio rischio, rispettando sempre, per l’esecuzione dei lavori, la normativa del luogo e, per quanto riguarda il contratto in sé, la legge che avrà scelto di comune accordo con il suo committente. 2. In associazione. Accade però che l’impresa artigiana, pur essendo interessata ad un appalto all’estero, non abbia i mezzi o le strutture per partecipare singolarmente alla relativa gara. Si tratta principalmente di appalti di lavori banditi da enti pubblici esteri. In tale ipotesi l’impresa artigiana potrà partecipare alla gara nella forma 61 della cosiddetta A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese). Si tratta di una modalità partecipativa per cui più imprese conferiscono uno speciale mandato con rappresentanza ad una di esse affinché questa le rappresenti di fronte al committente pubblico. Non è necessario, prima della partecipazione alla gara, che il mandato sia formalizzato: la normativa oggi in vigore consente, infatti, alle imprese di presentarsi in ATI costituenda, ovvero di assumere, di fronte all’ente appaltante l’impegno di costituire l’Associazione di Imprese qualora il raggruppamento risultasse aggiudicatario della gara. Per un riferimento normativo si veda la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, attuata in Italia con il D.Lgs. 163/2006. È importante ricordare che questa modalità di partecipazione, proprio perché prevista da una Direttiva europea, è riconosciuta sia nel nostro sistema normativo che in quello francese. 2.3 Quali tipologie di lavoro posso affrontare? Con riferimento alle dimensioni del lavoro che l’artigiano può eseguire in Francia, vanno distinte sostanzialmente due tipologie di lavoro: 1. il medio/grande appalto di lavori per soggetti privati o enti pubblici di cui si è aggiudicatari o subappaltatori; 2. la prestazione d’opera realizzata a favore di un soggetto privato, eventualmente residente in Italia. Nel primo caso, se il nostro committente è un ente pubblico, la fase negoziale in pratica non esiste: le condizioni contrattuali sono predeterminate dal capitolato generale e da quello speciale d’appalto, spesso sono estremamente favorevoli alla committenza e non prevedono possibilità di negoziazione. Decidendo di partecipare alla gara, accettiamo quelle condizioni, così come sono: prezzi, pagamenti, clausole penali per il ritardo, garanzie, legge applicabile, foro competente e via dicendo sono stati predeterminati in senso sfavorevole all’appaltatore. In tale caso sarà necessario vagliare con attenzione ogni singola clausola sia del capitolato generale che di quello speciale: non potendo intervenire per la modifica, è quanto meno utile conoscere le “regole del gioco”. 2.4 Cosa posso o devo pattuire nel mio contratto? Qualora il nostro committente sia un soggetto privato, impresa o individuo, potremo intervenire nel merito delle pattuizioni e porre particolare attenzione a: 1. legge applicabile; 2. modalità di risoluzione delle controversie; 3. singole clausole contrattuali. 62 2.5 La scelta della legge applicabile Il principio base, dettato dalla convenzione di Roma del 1980, in tema di legge che si applica ad un rapporto internazionale, è la libera scelta delle parti. Tale principio, che vale sempre in materia di contratti tra imprese, sopporta, invero alcuni limiti: vi sono, innanzitutto, materie che possono essere regolate solo dalla legge statale: diritti riguardanti la persona, la famiglia, le successioni, i lavoratori subordinati, i consumatori e simili. Altro limite è dato dalle norme imperative: 1. norme imperative di ordine pubblico interno, la violazione delle quali comporta la sostituzione delle regole pattuite dalle parti con le norme di legge; 2. norme di ordine pubblico internazionale o “di applicazione necessaria”: il giudice deve comunque applicare tali norme anche nell’ipotesi che la controversia debba essere decisa secondo la legge di un altro stato. La domanda da porsi è pertanto: quale legge si applica al contratto? Normalmente i medi / grandi appalti di lavori sono sottoposti, per scelta imposta dell’appaltante, alla legge del Paese di quest’ultimo. Molto difficilmente un’amministrazione pubblica francese accetterà di sottoporre un appalto ad una legge che non sia quella nazionale. Se, invece, si opera a favore di privati, la scelta della legge applicabile sarà concordata tra le parti al pari delle altre clausole contrattuali. Si tratta di una scelta strategica fondamentale, di una vera e propria moneta di scambio: accettando che la legge applicata al contratto sia, ad esempio, quella della controparte, avremo un importante “credito” da spendere nei suoi confronti per farle accettare migliori condizioni di pagamento o clausole di penali per il ritardo nell’esecuzione meno gravose. Si tenga però conto del fatto che, se la controparte è un “consumatore” vi sono precisi limiti dettati dall’art. 5 della Convenzione Roma sopraccitata: qui la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del Paese nel quale risiede abitualmente: − se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale Paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso Paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o − se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel Paese di residenza. In mancanza di scelta effettuata dalle parti, tali contratti sono sottoposti alla legge del Paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale. 63 Al di fuori del caso particolare del consumatore, se le parti non hanno optato in modo esplicito per una legge che regoli il loro rapporto, la convenzione di Roma detta criteri legali: l’articolo 4 stabilisce che il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro Paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro Paese. Per prassi consolidata si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il Paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione deve essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il Paese in cui l'immobile è situato. La costruzione di immobile è però cosa differente: se costruisco un immobile in Francia, il collegamento più stretto si ha con il Paese in cui l’immobile viene costruito, anche se tutti o una parte dei materiali sono stati venduti dall’Italia. 2.6 Le modalità di risoluzione delle controversie Sebbene sia sempre preferibile una soluzione negoziata di qualsivoglia controversia che possa nascere tra un committente ed un appaltatore, è consigliabile stabilire nel contratto quale istituzione pubblica o privata sia competente a risolvere i conflitti. Con una scelta esplicita si eviterà di dover ricorrere alle norme di legge che regolano le attribuzioni di competenza; queste norme, sia pur conoscibili, spesso non sono prese in considerazione dalle parti di un contratto e creano così situazioni impreviste. Le due principali modalità di soluzione dei conflitti sono l’arbitrato e il processo civile ordinario. Per scegliere a chi affidare la risoluzione delle controversie è opportuno verificare quale efficacia avrà la sentenza del giudice italiano nel Paese della controparte. Per rispondere a questa domanda è sempre necessario un controllo preventivo, che nel caso della Francia è assai semplice. È infatti in vigore, praticamente in tutto il territorio dell’Unione Europea, il regolamento 44/2001/CE per il quale, in estrema sintesi, l’esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale di qualunque stato membro è eseguita come se si trattasse di una sentenza emessa da un giudice nazionale. Ciò significa che la sentenza italiana avrà 64 effetto anche nel territorio francese; così come una sentenza belga avrà efficacia in territorio spagnolo. Quindi, se si opera in Francia, si potrà proporre all’altro contraente una clausola la quale preveda che, in caso di controversia, sia competente in via esclusiva il Tribunale di Cuneo, avendo la certezza che la sentenza di quest’ultimo sarà eseguita in Francia, senza necessità di un processo di delibazione. Un’alternativa molto valida rispetto alla procedura tradizionale in Tribunale è l‘arbitrato commerciale internazionale. Chi è un arbitro? In sintesi si può definire come un giudice privato, incaricato dalle parti di risolvere una loro controversia. Molto spesso questa procedura alternativa è amministrata da un ente a ciò preposto; possiamo citare, ad esempio, la Camera Arbitrale del Piemonte o la Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Tale procedimento si può svolgere sia di fronte ad un arbitro unico, sia di fronte ad un collegio arbitrale formato da tre membri, nominati uno per ciascuno dalle due parti ed il terzo dai due membri già nominati. La decisione di questo arbitro o collegio arbitrale è detta “lodo”; ha la stessa forma e la stessa forza esecutiva di una sentenza di Tribunale, pur presentando sensibili differenze rispetto a quest’ultima. Paragonando le due diverse tipologie di risoluzione dei conflitti, possiamo sinteticamente affermare che l’arbitrato commerciale internazionale comporta quali vantaggi: • la maggiore rapidità del processo (8 – 10 mesi contro 2 – 3 anni della giustizia ordinaria); • una specifica competenza tecnica dell’arbitro o del collegio; • la possibilità di regolare la procedura concordandone tempi e modalità con la controparte; • una maggiore possibilità di fare valere l’efficacia del lodo al di fuori del nostro Paese e dell’Unione Europea. A fronte di tali opportunità , per contro, l’arbitrato comporta alcuni svantaggi: • costi elevati; • impossibilità di ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo in caso si debbano recuperare somme di denaro. La scelta tra i due tipi di procedimento, pertanto, dovrà essere attentamente ponderata dalle parti prima della sottoscrizione del contratto. Nella normalità dei casi si sconsiglia di scegliere l’arbitrato per risolvere controversie relative a contratti il cui valore non superi i 30.000 Euro. 2.7 Le singole clausole contrattuali Consigliamo di essere particolarmente accorti, sia nella negoziazione, sia nella pattuizione delle clausole che riguardano: 65 1. l’oggetto della prestazione, che dovrà essere determinato con estrema precisione per evitare che il committente possa pretendere l’esecuzione di lavori non preventivati; 2. le responsabilità: in questa materia vigono norme imperative sia nel nostro Paese che in Francia; 3. i ritardi nell’esecuzione: se si pattuiscono clausole penali, in virtù delle quali ogni giorno o settimana di ritardo dia diritto alla controparte ad un risarcimento danni prestabilito, è importante rammentare di inserire la previsione per cui il pagamento di tali somme escluda il diritto al risarcimento di danni ulteriori; 4. il prezzo, che dovrà essere predeterminato o certamente determinabile (ad esempio con riferimento a parametri certi ed oggettivi); 5. il pagamento: normalmente si pattuisce un acconto ed un saldo alla fine lavori; è importante non sottoporre il pagamento del saldo all’avverarsi di condizioni su cui non si ha il pieno controllo (quali autorizzazioni amministrative o approvazioni delle autorità sanitarie) 6. la garanzia: anche in tema di garanzia vigono precisi limiti legali non derogabili da diversa volontà delle parti; 7. il recesso della controparte e le conseguenze economiche che questo può comportare. Pagamenti Nella scelta del mezzo di pagamento pattuito e della garanzia bancaria è essenziale tener presenti alcuni elementi quali: • • • • elaborazione/esecuzione contratto copertura assicurativa importo dovuto natura e solvibilità del debitore Nel caso di pagamento a mezzo cambiali ed assegni, controllare: • copertura • eventuale protesto • esecutività del titolo nel Paese del debitore • condizioni per l’esecuzione Se il pagamento è pattuito tramite istituti bancari, sarà necessario soprattutto controllare: • i documenti da produrre per ottenere il pagamento; • le possibili eccezioni delle banche per non pagare; • l’irrevocabilità dell’impegno della banca al pagamento. 66 2.8 Come posso tutelarmi se non vengo pagato? Il recupero del credito verso un debitore francese può avvenire in diverse modalità: o mediante il decreto ingiuntivo in Italia o mediante un’azione legale in Francia. Pensiamo al caso per cui non si sia pattuito nulla nel contratto circa l’autorità competente a risolvere le controversie (o che, come spesso accade, non vi sia affatto un testo scritto di contratto). Se, al termine dei lavori, il mio committente si rifiuta di pagare il saldo del dovuto, come deve agire l’artigiano? Una prima possibilità è quella di agire in Italia, richiedendo al giudice del proprio luogo di residenza di emettere un decreto ingiuntivo, che poi sarà notificato, previa traduzione, al debitore francese. Nel caso in cui quest’ultimo non facesse opposizione entro i termini fissati dalla legge (cinquanta giorni per il caso di debitore residente nell’Unione Europea), il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo e si procederà (dinanzi alle corti francesi) all’esecuzione coattiva. In alternativa l’artigiano italiano può citare in giudizio il suo debitore d’oltralpe davanti ai tribunali francesi; la procedura semplificata è detta référé e consente di ottenere in tempi brevi una decisione giudiziaria provvisoria di condanna a carico del committente inadempiente. Nei casi in cui ci sia il concreto rischio di perdere il proprio guadagno, si potrà fare anche ricorso alle misure cautelari a conservazione del patrimonio del debitore, da richiedersi in ogni caso al giudice francese (a meno che non si sappia con certezza che il debitore francese dispone di beni in Italia). Si rammenti che, qualora sia stata pattuita la clausola arbitrale, tali azioni non saranno utilizzabili. 3. LE DOMANDE COMPLEMENTARI Fin qui la parte contrattuale, preliminare all’esecuzione dei lavori. Si è detto, sopra, che il lavoro eseguito in territorio francese è sottoposto necessariamente, almeno per quanto riguarda i suoi aspetti tecnici alla normativa del luogo. Di seguito si trovano le risposte alle domande più comuni cui l’artigiano deve rispondere. 3.1 Quali garanzie devo riconoscere al mio cliente francese? In Francia esistono tre garanzie legali per le opere di edilizia: • 10 anni (vizi strutturali più importanti) • 2 anni (vizi meno importanti, es: rivestimenti) • 1 anno (vizi apparenti, denunziati alla chiusura del cantiere). A queste si aggiunge la garanzia di diritto comune, che ha rilevanza marginale. Si tratta di norme di ordine pubblico, per cui non è possibile sottrarsi alla loro applicazione. 67 Il costruttore è considerato responsabile di pieno diritto di danni causati dall’opera realizzata e per liberarsi deve dimostrare che il danno è imputabile a un terzo o a caso fortuito. È fondamentale, quindi, munirsi di idonea polizza di assicurazione • per la responsabilità contrattuale; • per la responsabilità civile; • per la responsabilità da danni all'opera; La polizza andrà stipulata con una compagnia di assicurazioni francese o italiana, purché abilitata ad operare in loco (l’abilitazione deve essere verificata con la compagnia medesima). Si dovrà leggere con attenzione il contenuto di tale documento, al fine di evitare che l’assicuratore possa opporre eccezioni qualora richiesto di coprire il danno derivante, ad esempio, dalla rovina di un edificio. Infine, se opero coi privati, sono tenuto a rispettare la direttiva europea sulle garanzie dei beni di consumo (direttiva 1999/44/ce), attuata in Francia solo nel 2005, in base alla quale devo mantenere la garanzia per 24 mesi, con la possibilità per il consumatore di denunziare il difetto entro due mesi dalla scoperta. 3.2 A chi viene addossata addossata la responsabilità? Innanzitutto al costruttore, ma anche a chi è legato al direttore dei lavori da locazione d’opera, a mandatari, venditori e “E.P.E.R.S (fabricant d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire”. Su quest’ultimo punto è intervenuta una legge del 1978, la quale prevede che il costruttore possa essere sottoposto a responsabilità decennale, non assimilandolo in quanto tale a un prestatore d’opera, ma creando, con l’introduzione dell’articolo 1792-4, una nozione vaga di "costruttore di elementi che possono comportare la responsabilità solidale”. Il legislatore non ha inteso far pesare su tutti i costruttori di materiali una presunzione di responsabilità, ma semplicemente sottoporre ad essa quelli tra loro i cui procedimenti, idonei ad essere integrati in fase costruttiva, sono in quanto tali portatori di rischi, al fine di tenere in debito conto l’importante evoluzione della filiera industriale connessa alla realizzazione di una costruzione. La difficoltà interpretativa dell’articolo sopra richiamato è data qui dalla definizione degli elementi : con circolare del 21 gennaio 1981 detta "circulaire d'Ornano" sono stati introdotti quattro criteri cumulativi, i quali permettono di idenitificare gli EPERS: 1. 2. lo spostamento di una parte del prodotto realizzato ; la predeterminazione in vista di una finalità specifica di utilizzo; 68 3. 4. il soddisfacimento, nella messa in funzione di esigenze specifiche e predeterminate; la capacità del prodotto di essere utilizzato senza modificazioni. Malgrado tale circolare non abbia eliminato ogni dubbio circa la qualificazione di tali soggetti, essa ha tuttavia contribuito alla loro più agevole identificazione, che riguarda : la natura dell’elemento (concepito e realizzato per un utilizzo unico e specifico); le sue modalità di messa in opera (posa conforme alle prescrizioni del costruttore senza modifica dell’elemento da parte del posatore). Quando si è obbligati all’assicurazione, l’eventuale mancanza di polizza prima dell’apertura del cantiere comporta sanzioni penali o pecuniarie (fino a 75.000 €). E importante sottolineare che il contratto di assicurazione deve essere conforme alla normativa francese, altrimenti non è considerato valido. 3.3 Se svolgo i lavori attraverso un’organizzazione, un’organizzazione, come devo comportarmi con i miei dipendenti? Posso imporre loro il distacco? A cosa hanno diritto? Il distacco si verifica quando il datore di lavoro comandi o distacchi il proprio dipendente presso un'altra società, anche estera, mentre si parla di trasferta quando si ha il provvisorio spostamento del lavoratore da un'unità produttiva all'altra della stessa azienda. La trasferta Il datore di lavoro, a fronte di sopravvenute esigenze di carattere transitorio e contingente, può modificare temporaneamente il luogo di lavoro dei suoi dipendenti. La temporaneità costituisce pertanto requisito indefettibile della trasferta: venute meno le esigenze che avevano determinato l'invio in trasferta del lavoratore, quindi, questi rientrerà al precedente luogo di lavoro. Elemento assai importante la previsione di un termine alla assegnazione del lavoratore a sede diversa da quella abituale. La durata può essere predeterminata ma anche determinabile in relazione a fattori oggettivi. La contrattazione collettiva disciplina gli effetti della trasferta sul piano del trattamento economico prevedendo un’apposita indennità e/o l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro in conseguenza di essa. 69 La figura del lavoratore "in trasferta" non deve essere confusa con quelle del cosiddetto "trasfertista", che si impegna a prestare la sua attività in luoghi sempre diversi. Il contratto collettivo • prevede le indennità di trasferta e conserva a favore del lavoratore inviato in trasferta gli stessi diritti del lavoratore che opera in Italia; • mantiene l’obbligo di iscrizione alla cassa edile. Il distacco Nel distacco (o comando) il datore di lavoro colloca il lavoratore presso un altro datore di lavoro, affinché renda in favore di questi la sua prestazione lavorativa. Il rapporto con l'originario datore di lavoro rimane fermo ma, parallelamente, ne sorge un altro, con sospensione di quello originario. I criteri individuati dalla giurisprudenza sono i seguenti: • il distacco doveva essere temporaneo, eccezionale ed occasionale; • il datore di lavoro distaccante doveva avere interesse a che il dipendente prestasse la sua opera in favore del datore di lavoro distaccatario; • in ogni caso il datore di lavoro distaccante doveva conservare il potere direttivo (eventualmente delegabile al datore di lavoro distaccatario); • infine, il datore di lavoro distaccante doveva conservare il potere di porre fine al distacco. L'art. 30 del Dlgs. n. 276, rifacendosi a detti criteri, ha precisato che si parla di distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Nel sistema comunitario è stata emanata la direttiva 96/71/CE, attuata in Italia con D.lgs. 72 / 2000 in base alla quale per il distacco è necessario il consenso del lavoratore, non può essere un’imposizione del datore di lavoro. Il consenso si acquisisce con il negoziato diretto. Può essere richiesto un compenso ulteriore per il distacco, ma se l’imprenditore decide la delocalizzazione dell’impresa, questo non è previsto. Il lavoratore può fare valere i suoi diritti anche presso i tribunali dello stato in cui viene distaccato. Per quanto riguarda, invece, la tutela previdenziale dei lavoratori distaccati all’estero o provenienti dall’estero, durante tutto il periodo del distacco il lavoratore rimane legato al sistema previdenziale del Paese di provenienza. 70 3.4 Che legge si applica ai lavoratori dipendenti? A questa domanda risponde la convenzione di Roma, la quale stabilisce, all’articolo 6, che nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2. Il contratto di lavoro è quindi regolato: a) dalla legge del Paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro Paese, oppure b) dalla legge del Paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso Paese, a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, in questo caso si applica la legge di quest'altro Paese. In sostanza al lavoratore che viene distaccato temporaneamente in Francia si continua ad applicare la legge italiana. E bene ricordare che vanno sempre garantiti, a norma di legge: • periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; • la durata minima dei congedi annuali retribuiti; • i tassi di salario minimo, compresi quelli maggiorati per le ore supplementari; • le condizioni di messa a disposizione dei lavoratori, in particolare da parte delle imprese di lavoro interinale; • la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro; • le misure protettive applicabili alle condizioni di lavoro delle donne incinte, delle puerpere, dei bambini e dei giovani; • la parità di trattamento fra uomini e donne e altre disposizioni in materia di non discriminazione. 3.5 A quale norma è sottoposto il mio lavoro? Alla norma francese sulle costruzioni: il “Code de la construction et de l‘habitation”, costituito da una “parte legislativa” e da una “parte regolamentare”. Queste norme, con le relative responsabilità che esse comportano per il costruttore / installatore devono essere rispettate sia dai costruttori francesi che dagli stranieri che operano in Francia. Qui di seguito si fornisce un breve panorama delle norme più significative del Codice, rimandando, per il testo integrale al sito http://www.universimmo.com/accueil/unijur061.asp 71 Parte Legislativa Articolo l.111-13 “ogni costruttore d’opera è responsabile di pieno diritto verso il direttore dei lavori o acquirente, dei danni, anche se risultanti da un vizio del suolo, che compromettano la solidità dell’opera o che, con riguardo a uno dei suoi elementi costitutivi o di installazione, la rendano inadatta allo scopo cui è destinata. Una tale responsabilità non ha luogo se il costruttore prova che i danni dipendono da causa a lui non imputabile”. Articolo l.111 – 15 (...) ogni clausola di un contratto che abbia ad oggetto sia l’esclusione o la limitazione della responsabilità previste dagli articoli 1792, 1792-1 e 1792-2 del codice civile, riprodotte agli articoli l. 111-13, l. 111-14 e l. 111-15, sia l’esclusione della garanzia prevista all’articolo 1792-3 di questo codice, riprodotta all’articolo l. 111-16 o di limitarne la portata, sia di escludere o di limitare la solidarietà prevista all’articolo 1792-4 dello stesso codice, riprodotta all’articolo l. 111-17, è considerata pro non scripta. Ogni persona fisica o giuridica che sia ritenuta responsabile in virtù degli articoli da 1792 a 1792-4 del codice civile, riprodotti agli articoli l. 111-13 a l. 111-17, è sgravata dalle responsabilità e garanzie su di essa incombenti in applicazione degli articoli 1792 a 1792-2 dello stesso codice, (...) dopo dieci anni dalla consegna dei lavori o, in applicazione dell’articolo 1792-3 di questo codice, riprodotto all’articolo l. 111-16, alla scadenza del termine previsto in questo articolo. Articolo l. 111-28 Ogni persona fisica o giuridica la cui responsabilità decennale possa essere assunta sul fondamento della presunzione stabilita dagli articoli 1792 e seguenti del codice civile, riprodotti agli articoli l. 111-13 a l. 111-19, deve essere coperta da un’assicurazione. Con riguardo all’apertura di un cantiere, ella deve essere in grado di giustificare la sottoscrizione di un contratto di assicurazione che possa coprirla con riguardo a questa responsabilità. Ogni contratto di assicurazione sottoscritto in virtù del presente articolo comporta, nonostante ogni stipulazione contraria, una clausola che assicuri il mantenimento della garanzia per la durata della responsabilità decennale che grava sulla persona assoggettata all’obbligo di assicurazione. Una disposizione particolare regola il caso in cui si trovino oggetti antichi durante i lavori di ristrutturazione o di costruzione di un immobile: Articolo 112-7 conformemente all’articolo l531-14 del codice del patrimonio, allorquando, in seguito ai lavori o a un fatto qualsiasi, monumenti, rovine, costruzioni, mosaici, elementi di canalizzazione antica, vestigia di abitazione o di sepoltura antiche, 72 iscrizioni o generalmente oggetti che possano interessare la preistoria, la storia, l’arte, l’archeologia o la numismatica sono rinvenute, il ritrovatore di queste vestigia o oggetti e il proprietario dell’immobile dove sono stati ritrovati sono tenuti a darne immediata dichiarazione al sindaco del comune che deve trasmetterla senza ritardo al rappresentante dello stato del dipartimento, questo ultimo avvisa il ministro delle ricerche archeologiche o il suo rappresentante. Il proprietario dell’immobile è responsabile della conservazione provvisoria dei monumenti, costruzioni o vestigia di natura immobiliare sui suoi terreni. Il depositario degli oggetti assume verso quest’ultimi la stessa responsabilità. Parte regolamentare articolo r122-11 I costruttori e gli installatori sono tenuti, ciascuno per la parte che lo riguarda, ad assicurarsi che le installazioni e gli impianti siano costruiti conformemente alle disposizioni regolamentari e in particolare che il comportamento dei materiali e degli elementi di costruzione sottoposti a collaudo risponda alle condizioni fissate dal regolamento di sicurezza. Il controllo esercitato dall’amministrazione o dalla commissione consultativa dipartimentale della protezione civile non libera i costruttori e gli installatori dalle responsabilità che incombono su di essi personalmente. 3.6 Come è regolato il trasporto degli inerti? È risaputo che qualunque lavoro di costruzione, demolizione o ristrutturazione comporti il prodursi di rifiuti e che gli stessi debbano poi essere trattati. Qui di seguito si fornisce uno schema riepilogativo degli adempimenti cui sono tenuti gli imprenditori del settore edile. 73 Trasferimenti tra Stati della Comunità europea Ogni tipo di rifiuto Rifiuti allegato II lista verde Rifiuti allegato III lista arancione Rifiuti allegato IV lista rossa Rifiuti fuori lista Il rifiuto risponde a tutte le condizioni? (1) Seguire la procedura per notifica prevista dagli artt. da 3 a 5 Reg. 259/93 Seguire la procedura passaporto verde prevista art. 11 Reg. 259/93 Seguire la procedura per notifica prevista dagli artt. Da 6 a 8 Reg. 259/93 Seguire la procedura per notifica prevista dall’art. 10 Reg. 259/93 (1) Il rifiuto deve essere destinato ad un’operazione di recupero, non essere contaminato da uno dei rifiuti della lista arancione o rossa, non presentarsi sotto forma dispersiva (ad esempio sotto forma di polvere, fango, polveri, articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida). 74 PRESENTAZIONE DI UN MODELLO DI ISTRUZIONE DI UN DOSSIER DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI Notificante Si procura fornisce - Il documento di accompagnamento - completa - stabilisce attestazione assicurazione terzi scheda sicurezza itinerario stabilito indirizzo autorità competente lista trasportatori Contratto con il destinatario completano DOSSIER – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE Inviare a originale Autorità competente d’esportazione copia Rinviare a originale Autorità di transito Obiezioni entro 30 giorni da ricevuta di ritorno ai - notificante - destinatario - autorità competenti Obiezioni sollevate Notificante Destinatario Autorità competenti Autorità competente d’importazione originale originale TRATTAMENTO DEL DOSSIER Obiezioni non sollevate Accordo scritto Rifiuto Trasferimenti accettati Trasferimenti rifiutati 75 Invio entro tre giorni di una ricevuta di ritorno al - notificante - destinatario - autorità competenti Notificante Destinatario Autorità competenti CLAUSOLE CHE DEVONO FIGURARE NEL CONTRATTO STABILITO TRA IL NOTIFICANTE E IL DESTINATARIO 1) Il periodo di validità del contratto 2) L’indicazione della qualificazione dei rifiuti 3) Le modalità di eliminazione o di recupero e le condizioni particolari di accettabilità del rifiuto da parte del destinatario, che dovrà possedere una capacità adeguata per l’eliminazione o la il recupero dei rifiuti in questione in condizioni che non presentino pericolo né per la salute né per l’ambiente. 4) La proporzione dei residui di trattamento in rapporto alla qualità trasferita, la destinazione finale e la modalità di trattamento di questi residui 5) I motivi di trasferimento dei rifiuti insieme alle prove che i rifiuti non possono essere recuperati o eliminati in un centro più vicino. 6) L’obbligo per il notificante di riprendere a sue spese i rifiuti quando il trasferimento non può essere portato a termine come previsto o quando è stato effettuato in violazione di un’ordinanza o di una convenzione internazionale. 7) L’obbligo di costituire una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente a beneficio dell’autorità amministrativa d’esportazione (art 27 CEE Regolamento del Consiglio 259/93). 8) La durata delle operazioni di recupero o di eliminazione. 9) L’obbligo per il destinatario di recuperare o di eliminare i rifiuti secondo l’operazione e il periodo annunciati. 10) L’obbligo per il destinatario, in un termine massimo di 180 giorni, di fornire al notificante non appena le operazioni di recupero o di eliminazione saranno terminate, un documento che certifica che i rifiuti sono stati eliminati o recuperati secondo metodi ecologicamente adeguati. 11) L’obbligo per il notificante ed il destinatario di assicurarsi che i trasferimenti si fanno conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia di protezione della salute (scheda di sicurezza). 12) Copia del o dei contratti tra gli intervenuti statuenti le condizioni finanziarie. 13) Il contratto deve indicare il numero di notifica al quale si riferisce. In applicazione del decreto del 23 marzo 1990 relativo ai documenti e formalità necessarie all’importazione, all’esportazione e al transito di rifiuti generatori di nocività e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1990, gli importatori ed esportatori sono informati che i formulari CERFA sono diffusi dagli editori seguenti: - Administrative moderne d’imprimerie (AMI), 4, rue Gandon 75013 Paris (Tel. 0033-1-45869359) 76 - Editions Fiscado, 7, rue Gaudot-de-Maroy 75009 Paris (Tel. 0033-147428010) Imprimeries-papeteries Vogue (IPV), 53 Faubourg Montmartre 75009 Paris (0033-1-48789190) Imprimerie Legeay, 58, rue de l’Eglise BP 1020 – 76061 Le Havre (Tel. 0033-2-35266644) Imprimerie Morin, 13, rue Pierre-Grange BP 1-94120 Fontenay-sous-Bois (Tel. 0033-1-48720499) Librairie du commerce international , 24 Boulevard de l’Hopital BP 438, 75233 Paris Cedex 05 (0033-1-45053000) Société d’édition publicité transit international (SETI), 21, rue de Maubeuge 75009 Paris (Tel. 0033-1-45264084) Form-Edit, 5, rue Janssen BP 25-75921 Paris Cedex (Tel. 0033-142014949) (Fax 0033-1-42019090) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE Il documento relativo ai movimenti transfrontalieri si compone di un formulario di notifica e di un formulario di movimento / accompagnamento Le informazioni riportate nei formulari devono essere dattilografate o scritte a lettere maiuscole. Questo documento è stato stabilito a livello comunitario in modo che si possa utilizzare il più possibile un codice piuttosto che un testo al fine di evitare ogni problema di traduzione. Se si usa un testo, la terminologia impiegata deve essere comprensibile da parte delle autorità competenti del paese di importazione / destinazione, in particolare, e da quelle degli altri paesi di transito. 1. Nota esplicativa per il formulario di notifica Casella 1, 2 e 7: Il notificante / esportatore indica il nome, indirizzo, il numero di registrazione se presente e il numero di telefono e fax ed indirizzo mail delle società, così come il nome del responsabile suscettibile di essere contattato in caso di necessità. Il destinatario è in generale l’impianto di eliminazione o di recupero indicato alla casella 8. Se questo non è il caso, se per esempio l’operazione R12 – scambio di rifiuti in vista di sottoporli ad una qualunque delle operazioni numerate R1 a R11 o R13 – messa in riserva dei materiali in vista di sottoporli ad una delle operazioni R1 a R12 – è prevista, conviene precisarlo, casella 8. Se (casella 7) sono previsti più trasportatori, scrivere “vedi lista allegata” ed allegare una lista che fornisca le informazioni necessarie per ciascuno di essi. Casella 3: Ogni formulario di notifica dispone di un numero unico, vi è indicato al momento della ricezione di questo documento. Indicare: - Se la notifica concerne un trasferimento unico o più trasferimenti 77 L’operazione in oggetto – eliminazione o recupero Se il o i carichi sono inviati da un impianto avente ricevuto un consenso preventivo generale per quanto concerne il ricevimento di certi rifiuti sottoposti al sistema di controllo arancione – impianto preautorizzato – barrando la casella corrispondente (art 9 CEE 259/93) Caselle 4, 5 e 6: Il numero di trasferimenti indicati così come le quantità indicate (indicate il peso in Kg o il volume in litri del carico) sono dei valori massimali: questi non potranno essere superati al momento della realizzazione dei trasferimenti. La durata dei trasferimenti non può eccedere l’anno. Attenzione, è possibile che il periodo di consenso accordato dall’autorità competente sia diverso rispetto alle date che indicherete su questo formulario. Casella 8: Fornire le informazioni richieste sull’impianto. Se l’entità che effettua l’operazione di eliminazione / recupero è il destinatario / importatore, indicare “la stessa cosa presente alla casella 2” . Riportare il numero di registrazione dell’installazione se l’autorità competente gliene ha attribuito uno. Indicare come limite di validità la data di scadenza dell’autorizzazione accordata all’impianto. Casella 9: Indicare il codice appropriato dell’operazione – “R” o “D” seguito dal suo numero vedi il tergo del formulario così come la tecnica utilizzata. Casella 10: Fornire le informazioni richieste sul produttore di rifiuti se necessario. Se il dichiarante / esportatore è il produttore, riportare “lo stesso dato della casella 1”. Se i rifiuti sono il risultato di più produttori indicare vedi lista allegata e allegare specifica per ciascun produttore. Le informazioni relative ai procedimenti che hanno generato i rifiuti e al loro luogo di produzione sono anche richieste e possono figurare sul contratto. Casella 11: indicare il o i modi di trasporto utilizzato – rapportarsi ai codici indicati sul retro del formulario Casella 12: indicare il o i tipi di imballo utilizzati - rapportarsi ai codici indicati sul retro del formulario Casella 13: Indicare il nome attuale del rifiuto, il nome chimico e i suoi principali componenti e loro concentrazione. Casella 14: Indicare le caratteristiche fisiche del rifiuto a condizioni normali di temperatura e pressione di trasporto - rapportarsi ai codici indicati sul retro del formulario Casella 15: Indicare il codice d’identificazione col quale il rifiuto è designato nel paese di esportazione /spedizione. Dare la denominazione di rifiuto utilizzando il codice del Catalogo europeo dei rifiuti CED. Casella 16: Indicare con una crocetta se si tratta di un rifiuto appartenente alla lista verde, arancione o rossa e fornire il codice del rifiuto. Se il rifiuto non figura nella lista apporre una crocetta su “altro” Casella 17: i numeri “Y” corrispondono alle categorie di rifiuti da controllare figuranti agli allegati I e II della Convenzione di Bâle Casella 18: i numeri “H” corrispondenti alla lista delle caratteristiche di pericolo figurano all’allegato III della Convenzione di Bâle. - 78 Casella 19: le classi ONU, i numeri d’identificazione ONU – numeri a 4 cifree le designazioni ufficiali di trasporto dell’ONU figurano nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative ai trasporti di merci pericolose. Se queste informazioni non sono specificatamente richieste dal Regolamento comunitario, le Raccomandazioni delle Nazioni Unite precisano le condizioni alle quali le merci pericolose possono formare l’oggetto di movimenti internazionali. Casella 20: Indicare il codice di ogni paese attraversato dal carico in corso di trasporto – far riferimento al retro del formulario per i codici dei paesi. Precisare il nome del posto di frontiera o del porto, il codice dell’ufficio doganale nel punto di entrata o di uscita dal territorio del paese dato. Indicare il numero del codice delle autorità competenti del paese di esportazione / spedizione, del paese di importazione / destinazione e del o dei paesi di transito. Se intervengono nello spostamento più di tre paesi di transito, le informazioni richieste saranno aggiunte in allegato a questo formulario. Casella 21: da compilare obbligatoriamente per i trasferimenti entranti, attraversanti o che lasciano uno degli Stati membri della CE. Casella 22: per “allegato” si designano le liste aggiunte. Casella 23: ogni fotocopia del formulario di notifica deve essere firmata e datata dal dichiarante / esportatore prima di essere trasmessa alle autorità competenti dei paesi in oggetto. Il nome del “rappresentante autorizzato” del dichiarante /esportatore deve parimenti figurare a lettere maiuscole accanto alla sua firma. Casella 24: da compilare a cura dell’autorità competente del paese di importazione / destinazione per comprovare ricevimento del formulario di notifica. Casella 25: da compilare a cura dell’autorità competente di tutti i paesi in oggetto nel caso di necessità di accordare un consenso scritto al movimento transfrontaliero di rifiuti. Indicare il nome del paese – vedi retro del formulario per codici paesi – la data in cui il consenso è stato accordato e la sua data di scadenza. Se lo spostamento forma l’oggetto di condizioni particolari, apporre una crocetta sull’informazione corrispondente e compilare la casella 26 a tergo del formulario. Se un’autorità competente desidera opporsi allo spostamento, ella dovrà riportare alla casella 25 la menzione OBIEZIONE. Delle spiegazioni potranno essere fornite alla casella 26 o in una lettera separata. Casella 26: La casella sul retro del formulario di notificazione può essere compilata dalle autorità competenti per indicare le condizioni di attribuzione del loro consenso scritto allo spostamento o spiegare perché si oppongono a questo spostamento. 2. Nota esplicativa per il formulario di spostamento / accompagnamento Caselle 1, 2, 8, 9: Riportare la stessa informazione indicata alle caselle corrispondenti del formulario di notificazione. Se il dichiarante / esportatore non è lo speditore dei rifiuti, dare delle informazioni dettagliate sul dichiarante / esportatore alla casella 1. 79 Casella 3: indicare il numero di notificazione riportato alla casella 3 del formulario di notificazione. Casella 4: per i trasferimenti multipli, indicare alla casella 4 del formulario di notificazione il numero del carico con riguardo al numero totale di carichi previsti – per esempio 20/80 per il ventesimo carico sugli 80 previsti nel quadro di una notificazione generale. Caselle 5, 6, 7: nome, indirizzo, numero di registrazione se presente e i numeri di telefono, fax e indirizzo mail di ogni trasportatore. Se più di tre trasportatori intervengono, precisare in allegato le informazioni su ciascuno di essi. Casella 10: Il rappresentante del trasportatore ne indicherà l’identità (licenza, nome depositato o numero di registrazione) del mezzo di trasporto utilizzato, la data di presa in carico e vi apporrà la firma. Il dichiarante / esportatore conserverà una fotocopia del formulario firmato. Casella 11 e 12: Se l’incarico è assunto da un nuovo trasportatore, il rappresentante del nuovo trasportatore ne indicherà l’identità (licenza, nome depositato o numero di registrazione) del mezzo di trasporto utilizzato, la data di presa in carico e vi apporrà la firma. Il dichiarante / esportatore conserverà una fotocopia del formulario firmato. Caselle 13, 14, 15, 16 e 19: riportare le stesse informazioni indicate sulle corrispondenti caselle del formulario di notificazione. Casella 17: indicare il peso in Kg. o il volume in litri del carico trasportato. Casella 18: scrivere il numero di colli che costituiscono il carico. Casella 20: precisare tutte le precauzioni particolari di cui il carico ha bisogno, quali le istruzioni di manutenzione fornite al personale dai produttori, le informazioni relative alla salute e sicurezza, relative a perdite accidentali o le schede di trasporti pericolosi. Casella 21: data inizio trasporto. Casella 22: Al momento della spedizione, il rappresentante autorizzato del dichiarante / esportatore precisa il caso che si applica al carico in oggetto e appone il suo nome e firma insieme alla data. Non deve essere firmata al momento del deposito del dossier. Casella 23: da compilare a cura del destinatario / importatore al momento del ricevimento di un carico di rifiuti che devono essere immagazzinati in attesa di essere trasferiti verso un impianto di eliminazione / recupero. Una fotocopia firmata del formulario di spostamento / accompagnamento è rimessa all’ultimo trasportatore. Se il carico è rifiutato per una ragione qualsiasi, il destinatario / importatore deve immediatamente contattare le autorità competenti. Altrimenti nel termine di tre giorni feriali le fotocopie firmate del formulario di spostamento / accompagnamento sono inviate al dichiarante / esportatore ed alle autorità competenti di tutti i paesi in oggetto. L’originale del formulario deve essere conservato e accompagnerà i rifiuti quando verranno inviati all’impianto di eliminazione / recupero. Casella 24: da compilare da un “rappresentante autorizzato” dell’impianto di eliminazione / recupero al momento del ricevimento di un carico di rifiuti che 80 hanno formato l’oggetto di un trasferimento transfrontaliero. Una fotocopia firmata del formulario di movimento /accompagnamento è rimessa all’ultimo trasportatore. Se il carico è rifiutato per una ragione qualsiasi, il destinatario / importatore deve immediatamente contattare le autorità competenti. Altrimenti nel termine di tre giorni feriali le fotocopie firmate del formulario di spostamento / accompagnamento sono inviate al dichiarante / esportatore ed alle autorità competenti di tutti i paesi in oggetto. Casella 25: Secondo Regolamento della CE, le fotocopie del formulario di cui la casella 25 è stata debitamente compilata devono essere inviate imperativamente entro 180 giorni al dichiarante / esportatore e alle autorità competenti dei paesi in oggetto per certificare che le operazioni di eliminazione / recupero dei rifiuti sono state ben effettuate. Caselle 26, 27, 28: Caselle riservate agli uffici di dogana situati alle frontiere del paese di esportazione / spedizione, del o dei paesi di transito o del paese di importazione / destinazione. L’ufficio della dogana situato alla frontiera dove i rifiuti lasciano la CE deve inviare una fotocopia del formulario di spostamento / accompagnamento all’autorità competente che ha accordato l’autorizzazione di esportazione. AMMISSIONE RIFIUTI Le consegne di rifiuti formeranno l’oggetto della stesura preventiva di un documento compilato e firmato dal produttore dei rifiuti, i diversi intermediari e il gestore dello stoccaggio. Questo documento sarà rimesso al gestore dell’impianto di stoccaggio ed indicherà la provenienza, la destinazione, le quantità e il tipo di rifiuti. Da parte sua, il gestore ritornerà al produttore dei rifiuti una ricevuta di ritorno per le consegne ammesse sul sito. Tuttavia, se i rifiuti sono consegnati in piccola quantità o in modo occasionale, il documento succitato potrà essere compilato all’arrivo sul sito. La bolla di accompagnamento qui allegata potrà essere usata a questo scopo. Il gestore conserva questo documento che sarà inserito in un registro di ammissioni e di rifiuti. Osservazione: per i rifiuti inerti derivanti da lavori per realizzazione edifici pubblici, le società di trasporto non devono effettuare la dichiarazione in prefettura prevista dal decreto n° 98/679 del 30 luglio 1998 relativo al trasporto su strada, smaltimento e riduzione di rifiuti conformemente all’articolo 2 del decreto precitato. Registro di ammissioni e rifiuti Il gestore aggiorna in modo continuativo un registro di ammissioni e di rifiuti, indicando le ragioni che hanno causato l’eventuale rifiuto. Il gestore precisa la cella o l’alveolo ove saranno immagazzinati i rifiuti di amianto legati a materiali inerti. Questo registro sarà conservato dal gestore che potrà scegliere una forma informatizzata. 81 Controlli di ammissione In tutti i casi, una quantificazione dei rifiuti ammessa sarà effettuata all’entrata dell’impianto di stoccaggio. Una stima dei volumi entranti è da preferire al calcolo sistematico del peso che obbligherebbe all’adozione di un ponte mobile. Un controllo visivo dei rifiuti è realizzato all’entrata del sito, poi al momento dello scaricamento del camion e al momento della selezione dei rifiuti allo scopo di verificare l’assenza dei rifiuti proibiti. La sistemazione in cassoni direttamente in un alveolo, senza la presenza di un rappresentante del gestore, è proibito senza aver prima provveduto alla verifica dei rifiuti. Per i casi di rifiuti proibiti che potranno essere presenti in quantità minime e facilmente separabili, l’utilizzatore può prevedere dei cassoni intermedi che accoglieranno questo tipo di rifiuti nei limiti dei 50 m3. I rifiuti raccolti (legno, plastica, imballi,…) sono in seguito fatti confluire verso gli impianti di eliminazione adeguati regolarmente autorizzati. Allegato 2: Bolla di accompagnamento dei rifiuti inerti Raccomandazione n° T2-2000 ai direttori dei lavori di opere pubbliche relativa alla gestione dei rifiuti della costruzione adottata il 22-06-2000 dalla Sezione tecnica della Commissione centrale dei mercati. Bolla n°…………………… Denominazione del direttore dei lavori: Indirizzo: Tel…………. Fax……………. Responsabile: Nome del cantiere: Luogo Tel………………Fax Responsabile: Ragione sociale della società: Data: Indirizzo: Timbro e Visto: Tel………………Fax Responsabile Destinazione del rifiuto Centro di smistamento Caldaia per legno Centro di stoccaggio classe 2 Centro di stoccaggio classe 3 recupero materia Incenerimento (UIOM) Altro…………………………………………………………………………………………………….. Designazione rifiuto Tipo di capienza N° U capacità 82 Tasso di riempimento ½ ¾ pieno Nome del collettore/ trasportatore Nome del camionista Data: Timbro e Visto ……………………………………………………………………………… ……………… Nome del demolitore Indirizzo di destinazione (luogo di trattamento) ……………………….. ……………………….. Qualità del rifiuto Buono U Data: Timbro e visto: Quantità ricevuta Medio Rifiuto del cassone Insufficiente a Motivo…………………………… …………… Bolla comprendente 4 esemplari: compilare una bolla per contenitore: - esemplare n° 1 da conservare a cura della società - esemplare n° 2 da conservare a cura del collettore- trasportatore - esemplare n° 3 da conservare a cura del demolitore - esemplare n° 4 da ritornare debitamente compilato alla società e al direttore dei lavori RIFIUTI NON INCLUSI IN ALCUNA LISTA Il Regolamento CEE 259/93 presenta tre allegati numerati I, III, IV, corrispondenti alle tipologie di rifiuti in lista verde, arancione e rossa. 83 Tuttavia alcuni rifiuti possono non figurare in alcuna di queste tre liste seppur rimanendo sottoposte alle procedure di controllo previste dal regolamento comunitario. Questo caso in oggetto è previsto dall’articolo 10 del Regolamento CEE. Le procedure previste agli articoli da 6 a 8 del regolamento sono applicabili i trasferimenti non possono cominciare prima di aver ricevuto l’accordo scritto delle autorità competenti relative). Appartengono a questa categoria ad esempio resti di carta da parati, terricci e calcinacci , fibre di cellulosa, rifiuti inerti, ed ogni altro rifiuto di cui la corrispondenza precisa non è rinvenibile nelle liste. In caso di dubbio, è posto a carico delle autorità competenti: - la convalida della scelta proposta dal notificante per la classificazione dei rifiuti - la qualificazione del prodotto come avente o no la qualità di rifiuto. 3.7 La garanzia finanziaria PERCHÉ? La garanzia finanziaria è prevista dall’art. 27 del Reg. CEE 259/93. Essa mira a coprire le spese di rimpatrio e di trattamento dei rifiuti rifiutati dalla società destinataria nel caso in cui questi ultimi risultino non conformi a quelli autorizzati nel quadro dell’autorizzazione rilasciata. L’obbligo di rimpatriare questi rifiuti nel paese d’origine è posto a carico del notificante. La garanzia finanziaria stabilita è specifica per ciascuna delle autorizzazioni di trasferimento autorizzate dai paesi di spedizione, di transito (eventuale) e di destinazione. Essa mira a coprire questo rischio di non conformità dei rifiuti e ad assicurare il paese destinatario che questi rifiuti saranno evacuati dal suo territorio. PER CHI? L’autorità amministrativa abilitata del paese di spedizione dei rifiuti è la beneficiaria di questa garanzia; questa menzione deve figurare senza ambiguità sul documento che il notificante allega alla sua domanda. Nel caso di trasferimenti di rifiuti dalla Francia verso un paese straniero, il beneficiario designato è la prefettura della provincia ove è situato il notificante. Nel caso di inadempimento finanziario o di rifiuto della società notificante a reintrodurre sul suo territorio i rifiuti rifiutati, l’autorità amministrativa del paese d’origine dei rifiuti si sostituisce a lui; la garanzia è allora destinata a coprire le spese sostenute. 84 SOTTO QUALE FORMA? L’art. 27 prevede la costituzione di una garanzia finanziaria o di una assicurazione equivalente. Il documento fornito deve essere firmato e datato dall’organo che rilascia la garanzia; il riferimento ai trasferimenti di rifiuti che copre la garanzia deve figurare in modo chiaro e parimenti l’indicazione relativa al tipo di rifiuti in oggetto e loro quantità. Il periodo di validità di questa copertura deve essere obbligatoriamente indicato. QUALE AMMONTARE? La garanzia finanziaria copre il rischio legato ai trasferimenti attivi. Sono considerati attivi tutti i carichi entrati sul territorio del paese di destinazione per i quali la bolla di rifiuti destinati al recupero o di eliminazione dei rifiuti non è stata ancora trasmessa alla società notificante ed alle autorità amministrative abilitate. Su questo periodo in oggetto, la garanzia finanziaria copre le spese di trasporto dei rifiuti così come i loro costi di per il recupero o eliminazione. Il notificante allega obbligatoriamente al documento che stabilisce la costituzione della garanzia finanziaria un documento allegato che stabilisce in modo chiaro il metodo di calcolo scelto per stabilirne l’ammontare. Regolamento CEE 259/93 Rifiuti inclusi nella lista verde allegato II, di interesse per il settore edile: rifiuti e rottami ferrosi di ferro o acciaio (GA 040- GA 320); rifiuti ceramici in forma non disperdibile (GF 010-GF 030); rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici (GG020) rottami di calcestruzzo (GG140); rifiuti di materie plastiche solide (GH010); rifiuti di carta e cartone (GI010); rifiuti legno e sughero non trattati (GL010) Lista arancione allegato III rifiuti di cemento- asfalto (AC 020) rifiuti di legno e sughero trattati (AC 170) Lista rossa: amianto (polvere e fibre) (RB 010 e 020) fibre di ceramiche con caratteristiche simili all’amianto 85 3.8 Come è regolata la certificazione degli impianti elettrici? elettrici? 86 87 COME OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE DEL CONSUEL PER LA VOSTRA CERTIFICAZIONE Dove inviare il vostro formulario di certificazione di conformità una volta compilato: Una volta compilato, datato e firmato il formulario, conservate il foglio rosa e spedite gli altri due fogli alla direzione regionale di riferimento della provincia dove si trova il cantiere (vedi qui di seguito). Allegate, se necessario, un progetto di sistemazione. Quando inviare il vostro formulario di certificazione di conformità: Questo deve essere inviato alla direzione regionale alla fine dei lavori, sapendo che il controllo sarà realizzato in un termine che può variare da una a tre settimane, a partire dalla data di ricevimento del vostro invio. Il controllo: La sua durata, variabile secondo il tipo e il numero delle abitazioni, è in media di un’ora. Un avviso di visita vi sarà indirizzato indicando la data e l’ora della visita. Fate in modo di agevolare il buon svolgimento del controllo stabilito nel giorno ed ora indicati. La programmazione di una nuova visita del cantiere che non è stato possibile controllare (perché chiuso, avanzamento dei lavori insufficienti, ecc.) resta a carico finanziariamente del richiedente. In caso di non conformità: In caso siano rilevate non conformità alle regole di sicurezza, sarà richiesta una partecipazione complementare alle spese per la nuova visita secondo il tariffario in vigore. In caso di perdita di una certificazione autenticata: In caso di perdita e, su domanda esclusiva dell’autore della certificazione, un DUPLICATO sarà inviato direttamente al distributore di energia. Nota: Il Consuel non può bloccare l’informazione del visto di certificazione di conformità. 88 Le direzioni regionali del Consuel Caen Dijon Lille Limoges Lyon Marseille Paris Rennes Toulouse Guyane Guadalupa Martinica Reunion Come compilare la vostra certificazione ? ATTENZIONE! L’attestazione di conformità è un documento CERFA, che non può essere compilato in modo incompleto od errato. Se mancano informazioni, questo vi sarà ritornato, comportando un ritardo nelle operazioni di visto. Questo documento non essendo valido che per un’abitazione, conviene per le operazioni collettive, fornire tanti formulari di certificazione quante sono le abitazioni interessate. 1. Segnare con una crocetta la casella “NUOVO” se si tratta di una costruzione nuova, “ESISTENTE” se si tratta di una ristrutturazione (parziale o totale). Segnare con una crocetta parimenti una delle rubriche relative al riscaldamento elettrico. 2. Questa data vi indica la data di validità del vostro formulario oltre la quale le direzioni regionali del Consul non potranno più prenderla in considerazione. 3. Posto riservato al timbro dell’installatore che deve figurare sull’originale e sui duplicati (non concerne i singoli). 4. Nome ed indirizzo del richiedente (installatore e proprietario) al quale sarà ritornata la certificazione di conformità. Queste menzioni sono stampate dal servizio emissioni del Consul. 5. Il nome del cliente: le rubriche 3,4 e 5 non devono in alcun caso contenere tre nomi differenti. 6. Queste rubriche devono contenere tutte le informazioni che permettono di trovare il cantiere e di identificarlo in seno ad un edificio. Se queste informazioni sono insufficienti, voi potete aggiungere il piano d’accesso al cantiere o una pianta delle differenti parti (per un’operazione collettiva). 89 Se il cantiere non è stato trovato il giorno del controllo, le spese del secondo controllo saranno poste a carico del richiedente. Si consiglia anche di aggiungere un piano d’accesso quando ciò è possibile. 7. La firma e la data devono sistematicamente essere visibili. 8. Per un’operazione collettiva, indicare il numero totale di abitazioni. 9. Indicate il numero di abitazioni identiche a quello relativo alla certificazione. 10. Tutte queste rubriche devono essere completate. Il valore massimo della presa di terra è di 100 Volt. Il valore del differenziale da annotare è quello che protegge l’insieme dell’installazione. 11. Queste rubriche devono far apparire i lavori nuovi che voi avete realizzato o di cui voi vi assumete la responsabilità. 12. Come l’11 (tirare una riga sopra se non c’è riscaldamento elettrico). COPIA ORDINE Tariffario applicabile dal 1 novembre 2006 Da ritornare al: Servizio Emissione del CONSUEL, Tour Chantecoq-5 rue Chantecoq, 92808 PUTEAUX Cedex (vendita unicamente per corrispondenza e per la metropoli). Richiedente della certificazione di conformità, che si impegnerà con riguardo alla conformità dei lavori di elettricità alle prescrizioni di sicurezza in vigore. Richiedente Nome Indirizzo Codice postale Città Telefono Fax Indirizzo E-mail Vostro riferimento CONSUEL: nr. SE (vedi precedenti attestazioni) Per le imprese Ente Codice SIREN* Codice NAF** Timbro Vedi (1) professionali richiesta 90 per le installazioni e in caso di prima Ordine Prezzo unitario Quantità N TTC (IVA inclusa) Locali uso abitazione (eccetto i servizi generali immobiliari) Non professionale 106.05 € Installatore Vedi tariffario o professionale utilizza la calcolatrice del nostro sito Locali a regolamentazione speciale e Servizi generali immobiliari Tutti i richiedenti 46.48 € Ammontare TTC (IVA inclusa) ……………… ………………… …….. ……………….€ ………………… ……………….€ ……………….€ Ammontare totale TTC (IVA inclusa) ………….€ Allego un assegno di ammontare corrispondente a questa commessa, all’ordine del CONSUEL, che mi indirizzerà una fattura quietanzata. Data e firma (1) Gli installatori professionali che ordinano per la prima volta devono fornire un atto giustificatore. Estratto K bis Estratto registro dei mestieri Assicurazione decennale *Il codice SIREN si compone di 9 cifre e designa la società. É attribuito dall’INSEE al momento della creazione della società. Il numero di RCS di una società è costituito da una lettera (B per le società commerciali) e dalle 9 cifre del codice SIREN. **Il codice NAF – un tempo codice APE – definisce l’attività principale del lavoratore indipendente o della società tra le attività menzionate sulla Nomenclatura delle attività francesi = NAF. L’autore desidera ringraziare Ilenia Lombardo per la preziosa collaborazione 91 92 ASPETTI GIURIDICI E TECNICI Redazione del testo a cura del prof. PaulPaul-André Gyucha, avvocato e insegnante universitario 93 94 I- L'APPALTO PRIVATO 1) La norma NF P 0303-001 Le disposizioni di questa norma, di cui l’ultima versione risale al settembre 1991, sono state radicalmente riformate per integrare le evoluzioni sia in materia legislativa che della pratica quotidiana di cantiere. Le principali novità all’interno della norma riguardano la presa in considerazione del piano di coordinamento per l’igiene e la sicurezza, la garanzia di pagamento dovuta dal committente, la modulazione del principio del prezzo non modificabile, l’implementazione di una procedura accelerata di pagamento del prezzo e l’identificazione delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti di cantiere. Questa norma riguarda gli appalti privati nel settore dell'edilizia firmati dopo il 5 dicembre 2000 a condizione che le parti vi si riferiscano espressamente. 2) Il capitolato delle clausole amministrative generali (CCAG - cahier cahier des clauses administratives générales) Il capitolato delle clausole amministrative generali della norma AFNOR P 03-001 riguarda i lavori di edilizia di cui non è possibile definire completamente il programma né il progetto prima dell'inizio del cantiere. La norma P 03-001 non ha carattere vincolante e non si impone quindi per legge a meno che le parti non vi si riferiscano espressamente. La firma di questo tipo di capitolato (CCAG) da parte dei contraenti o la sua applicazione in virtù di una disposizione in tal senso nel capitolato delle clausole amministrative speciali lo fa diventare forza di legge tra le parti e elemento costitutivo del contratto di appalto. Le parti possono, di comune accordo, apportarvi tutte le modifiche o deroghe che ritengono opportune che, tuttavia, dovranno essere indicate espressamente nel capitolato delle clausole speciali. 3) Il capitolato delle clausole amministrative speciali (CCAP - cahier des clauses administratives particulières) Questo capitolato contiene clausole particolari, aggiunte, modifiche o deroghe che non possono essere inserite nel capitolato delle clausole generali. A scopo indicativo è opportuno inserire nelle clausole amministrative speciali le seguenti informazioni: - nome e cognome e funzioni delle parti contraenti, domicilio eletto; - oggetto dell’appalto, localizzazione dei lavori; 95 - informazioni relative alla proprietà dei terreni o degli edifici; elenco dei documenti allegati al contratto di appalto, in particolare il capitolato delle clausole amministrative generali, il preventivo estimativo, i disegni che descrivono l’opera; - stima dei lavori e impegno dell’impresa ad eseguirli. (In caso di contratto “a corpo” o “a forfait” bisogna indicare l’importo dei lavori. In caso di lavoro "a misura” bisogna indicare tutti gli elementi relativi al metodo di calcolo); - modalità di pagamento e impegno del committente ad onorarli. È opportuno indicare le scadenze di pagamento degli acconti in base ad un preciso stato di avanzamento dei lavori; - eventualmente, le modalità di pagamento degli acconti per le forniture; - revisione dei prezzi; - tempistica di esecuzione con tutte le precisioni relative alle penali in caso di ritardo ed, eventualmente, i premi in caso di realizzazione anticipata; - eventualmente i materiali forniti dal committente; - assicurazioni; Questo elenco non è limitativo e potrà essere integrato da altre informazioni. 4) Il capitolato delle clausole tecniche generali (CCTG - cahier des clauses techniques générales) Elenca le norme tecniche che disciplinano l’esecuzione dei lavori delle varie figure professionali che intervengono sul cantiere. Nel settore degli appalti edili esistono dei documenti tecnici unificati (DTU) che enunciano, settore per settore, gli obblighi generali che gli imprenditori edili devono rispettare. Questi documenti di riferimento pubblicati dal centro scientifico e tecnico per l'edilizia (CSTB - Centre scientifique et technique du bâtiment) non sono applicati d'ufficio agli appalti privati, a meno che le parti non vi ricorrano espressamente. Se un contratto d’appalto viene assoggettato al quadro normativo AFNOR P 03001, si dovranno rispettare le norme francesi omologate e i DTU. Queste clausole tecniche generali non sono allegate materialmente ai documenti del contratto perché si reputano conosciute dalle parti. 5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali (CCTP - cahier des clauses techniques particulières) Questo capitolato descrive le disposizioni speciali delle opere da realizzare. Può prevedere documenti grafici (planimetrie, disegni) e documenti allegati come i rilevamenti topografici o le relazioni geologiche. 96 6) Le disposizioni relative alla libertà dei prezzi Derivano dall’ordinanza n. 86-1243 del 1 dicembre 1986 le cui modalità di applicazione sono state precisate dal decreto n. 86-1309 del 29 dicembre 1986. Figurano nel libro IV del codice del commercio. L'articolo L. 410-2 del codice del commercio stabilisce il principio secondo cui i prezzi di beni, prodotti e servizi sono fissati grazie al libero gioco della concorrenza. Le condizioni di pubblicità dei prezzi sono regolamentate dall’ordinanza del 2 marzo 1990 modificata dall’ordinanza del 30 luglio 1999 per gli interventi di emergenza, riparazione e manutenzione nel settore dell’edilizia e delle attrezzature per la casa. Quando le imprese intervengono nell'ambito di contratti di manutenzione o di garanzia, non sono assoggettate alle disposizioni di questa ordinanza per le prestazioni coperte da pagamenti forfetari effettuati alla firma del contratto o al rinnovo dello stesso. Prima di intraprendere qualsiasi lavoro, le imprese hanno l’obbligo di portare a conoscenza del consumatore le seguenti informazioni: - il compenso orario dei lavoratori comprensivo di IVA; - le modalità di conteggio del tempo lavorato; - i prezzi comprensivi di IVA delle varie prestazioni forfetarie proposte; - le eventuali spese di viaggio; - se il preventivo è gratuito o a pagamento e in quest’ultimo caso quanto costa; Se la prestazione viene proposta in loco al momento dell’intervento, l’impresa dovrà presentare prima di intervenire un documento scritto che enumera le informazioni sopra elencate. Dal 18 maggio 2001, i termini di pagamento devono indicare obbligatoriamente le condizioni di applicazione e il tasso di interesse delle penali per ritardo nell’esecuzione e nella consegna dei lavori applicabili a partire dal giorno successivo alla data di pagamento riportata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute vengano pagate dopo tale data. Fatte salve disposizioni contrarie, che tuttavia non possono stabilire una percentuale inferiore a una volta e mezzo il tasso di interesse legale, tale percentuale è pari al saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento maggiorata di sette punti percentuali. Le penali di ritardo possono essere applicate senza obbligo di sollecito. Codice del commercio, art. L. 441-6, comma 3 modificato da L. n. 2001-420, 15 maggio 2001, art. 53, II 97 Sanzione applicabile alle persone fisiche: Il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo L. 441-6 del codice del commercio è passibile di una multa di 15 000 € (Codice del commercio, art. L. 441-6). 7) Rivalutazione e revisione dei prezzi 7.1 Rivalutazione dei prezzi Si tratta dell’operazione con la quale le parti applicano una clausola del contratto e procedono a una rivalutazione del o dei prezzi pattuiti per tenere conto delle variazioni economiche sopravvenute prima dell’inizio dei lavori. Le parti devono stabilire nel contratto i principi e i criteri di rivalutazione. I prezzi vengono generalmente rivalutati tenendo conto della data di inizio dei lavori stabilita negli ordini di servizio (CCAG, art. 9.4.1.2.4.1, dic. 2000). La norma AFNOR P 03-001 permette di rivalutare il prezzo a prescindere dall’intervallo di tempo trascorso tra la stipula del contratto e l’inizio dei lavori. Le parti hanno tuttavia la facoltà di subordinare l’applicazione della clausola di rivalutazione al passaggio di un determinato lasso di tempo dalla data di fissazione del prezzo iniziale. La pratica vuole che nei contratti non “a corpo” i prezzi del preventivo siano validi solo per un intervallo di 3 mesi e che, una volta trascorso questo lasso di tempo, possano essere rivalutati. 7.2 Formula di variazione del prezzo I documenti contrattuali devono precisare la formula utilizzata per calcolare la variazione di prezzo, i parametri di riferimento e il loro valore iniziale. I contraenti hanno piena libertà di scelta degli indici. Per i contratti assoggettati alla norma AFNOR P 03-001, il valore finale del parametro di rivalutazione è, per gli indici pubblicati mensilmente, quello del mese che precede la consegna dell’offerta oppure, per gli altri indici, quello in vigore il giorno 15 del mese che precede la consegna dell’offerta. 7.3 Revisione dei prezzi negli appalti “a corpo” La norma AFNOR P 03-001 prevede la possibilità di inserire clausole di revisione negli appalti a corpo (CCAG, art. 9.4.1.2.5, dic. 2000). Si tratta dell’operazione con la quale le parti applicano una clausola del contratto e procedono a una revisione del o dei prezzi pattuiti per tenere conto delle variazioni economiche sopravvenute durante l’esecuzione dei lavori. 98 La formula di revisione del prezzo deve, come per la rivalutazione, essere contemplata in un’apposita clausola nei documenti specifici del contratto. Devono essere indicati i parametri di riferimento e il relativo valore iniziale. 8) Ritenuta di garanzia A garanzia della buona esecuzione dei lavori negli appalti privati, il committente ha il diritto di trattenere un determinato importo sulle somme dovute all’impresa per coprire eventuali difetti di esecuzione. Si tratta di un’abitudine molto utilizzata in passato e che, dando spesso luogo a ritenute eccessive, è stata regolamentata da un provvedimento di ordine pubblico. Questo tipo di garanzia è stato così istituzionalizzato ed è entrato in un quadro normativo ben preciso destinato a tutelare le imprese dagli abusi o dall’insolvibilità di alcuni committenti. La legge di ordine pubblico n. 71-584 del 16 luglio 1971, modificata dalla legge n. 72-1166 del 23 dicembre 1972, sulle ritenute di garanzia per gli appalti privati prevede due possibili soluzioni: - il committente può inserire nel contratto una clausola di ritenuta di garanzia il cui importo, limitato al 5 % del prezzo dei lavori, deve essere depositato presso un terzo; - l’imprenditore può evitare l’applicazione della ritenuta di garanzia presentando invece la cauzione di un istituto finanziario. La cauzione bancaria fornita al posto della ritenuta di garanzia permette all’impresa di evitare che il committente trattenga il 5% sul pagamento del prezzo dei lavori. Come la ritenuta di garanzia, la cauzione è destinata a garantire la buona esecuzione dei lavori e a coprire le eventuali riserve fatte al momento della consegna. Trascorso un anno dalla data di consegna dei lavori, avvenuta con o senza riserve, la cauzione bancaria viene svincolata o le somme bloccate vengono versate all’impresa, anche senza revoca, a patto che il committente non abbia notificato, a mezzo di lettera raccomandata, all’istituto bancario o al depositario, la propria opposizione motivata dal mancato adempimento delle obbligazioni in capo all’impresa. 9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere La gestione dei rifiuti è diventata più onerosa e complessa con l’entrata in vigore della legge n. 92-646 del 13 luglio 1992 che ha definito i nuovi principi della politica nazionale in questo campo. È stato così consentito il ricorso alla discarica solo per i rifiuti non riciclabili. Ogni imprenditore dovrà quindi provvedere alle operazioni di smaltimento dei rifiuti che dovranno essere identificate e contabilizzate separatamente nel contratto. 99 - Smaltimento dei rifiuti È compito dell’impresa effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti di cantiere e smaltirli nei siti abilitati a riceverli. - Corrispettivo dell’impresa In cambio di questo servizio, l’impresa riceverà un corrispettivo il cui importo è indicato nel contratto sulla base della valutazione preventiva fatta dal committente. • Cantiere di demolizione La valutazione deve essere accettata dall’impresa nel caso di un contratto di demolizione. In assenza di valutazione, il compenso dell’impresa viene calcolato, a seconda delle quantità smaltite, sulla base di un prezzo unitario stabilito nel contratto o di un preventivo. • Cantiere per nuova costruzione Per una nuova costruzione, il corrispettivo è stabilito sulla base di una valutazione fatta preventivamente dall’impresa. • Cantiere sull’esistente In mancanza di una valutazione, le operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti sono remunerate sulla base di una stima fatta preventivamente dall’impresa. 10) Conto per spese comuni Può succedere che più imprese, siano esse indipendenti o legate da rapporti giuridici, collaborino alla realizzazione della stessa opera, e che alcune debbano sostenere spese nell’interesse comune. Tali spese entrano nel calcolo del prezzo dell’appalto (CCAG, art. 12.1, agosto 1991 articolo 6.1.2). Le appendici A (lavori per nuove costruzioni) e B (lavori sull’esistente) del capitolato CCAG elencano le spese di interesse comune differenziando le spese per attrezzature che, essendo prevedibili, sono riconducibili ad una determinata impresa, e le spese di gestione ripartite tra tutte le imprese. L’elenco non è esaustivo e può essere completato nei documenti specifici del contratto. - Spese per attrezzature • gli allacciamenti provvisori; • l’ufficio del cantiere; • gli impianti sanitari comuni; • la rete idrica ed elettrica; • il piano di sicurezza comune sul cantiere. - Spese di gestione • i consumi di acqua e elettricità; • la pulizia dell’ufficio del cantiere e dei sanitari; • le spese di sostituzione dei materiali danneggiati o rubati; 100 • • le spese per la sorveglianza; lo sgombero dei rifiuti e il relativo trasporto alle discariche. 11) Consegna dei lavori La consegna dei lavori indica la normale conclusione dei lavori di costruzione. È l’operazione attraverso la quale il committente accetta i lavori (con o senza riserve) e constata l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle imprese. 11.1 Scopo della consegna La consegna consente al committente di verificare la qualità apparente del lavoro svolto e di esigere interventi correttivi se i lavori: - non sono conformi alle disposizioni del contratto; - non sono stati eseguiti a regola d’arte. La consegna alla data prestabilita è inoltre molto importante per l’imprenditore per i seguenti motivi: - permette il pagamento delle fatture; - copre i vizi e i difetti di conformità apparenti che non sono stati oggetto di riserve al momento della consegna; - determina il momento a partire dal quale decorrono la responsabilità e le garanzie previste dalla legge del 4 gennaio 1978. Con la legge del 1978, e il relativo articolo 1792-6, primo comma del Codice civile, le cui disposizioni sono riprese anche nell’articolo L. 111-9 del codice dell’edilizia e dell’abitazione (CCH - Code de la Construction et de l’Habitation), la consegna dei lavori è diventata un atto giuridico di fondamentale importanza perché fa scattare la responsabilità decennale e le varie garanzie alle quali sono assoggettati non solo gli imprenditori ma anche le società di assicurazione. 11.2 Accettazione della consegna Si ha la consegna dei lavori quando la parte più diligente ne prende l’iniziativa: quindi il committente o l’imprenditore. Di norma la consegna dei lavori, che consiste nell’approvazione dei lavori dopo verifica degli stessi, implica il completamento dell’opera. L’accettazione della consegna si compie in una sola volta, senza fasi intermedie, ed è considerata come definitiva malgrado l’esistenza di eventuali riserve pronunciate dal committente. 101 Nella pratica succede spesso che, per opere di una certa importanza e durata, si proceda a consegne successive per una stessa opera a mano a mano che i vari lavori vengono completati. Ciò consente, ad esempio, all’imprenditore che ha realizzato le opere in muratura, e ha quindi necessariamente terminato per primo, di non aspettare il completamento dell’opera per essere pagato ed entrare nel periodo di prescrizione ai sensi dell’articolo 2270 del Codice civile. Se è espressa, la consegna è certificata da un verbale datato e firmato dal committente, vidimato dall’impresa ed eventualmente dall’architetto. La Corte di cassazione ha riconosciuto la possibilità di una consegna tacita a condizione che soddisfi i criteri enunciati nell’articolo 1792-6 del Codice civile secondo cui la consegna è “l’atto con il quale il committente dichiara di accettare l’opera con o senza riserve”, e che “in ogni caso” la consegna è “pronunciata in contraddittorio”. Tenendo conto di queste disposizioni legali, la Corte di cassazione riconosce l’esistenza della consegna tacita quando sussistono i seguenti elementi: - la volontà inequivocabile del committente di voler accettare i lavori - il carattere contraddittorio della consegna - il pagamento totale del prezzo L’articolo 1792-6 del Codice civile prevede che, in mancanza di accordo tra le parti (espresso o tacito), la consegna avvenga per via giudiziale. Il ricorso al tribunale permette alle parti di far constatare una consegna che non è avvenuta nonostante ne sussistessero tutti gli elementi. 11.3 Effetti della consegna Fino alla consegna dei lavori, l’imprenditore è responsabile dell’opera che è tenuto a consegnare in perfetto stato al committente. Allo stesso modo è responsabile del cantiere: tutti i danni (furti ad esempio) che dovessero verificarsi prima della consegna sono considerati come avvenuti per colpa sua. La consegna trasferisce la responsabilità dell’opera al committente, in capo al quale sorge l’obbligo di provvedere alla manutenzione e alla conservazione dell’immobile. In caso di furti, le perdite saranno a suo carico. La legge del 4 gennaio 1978 fa della consegna il punto di partenza per quanto segue: - il periodo decennale durante il quale si può far valere la responsabilità dei costruttori sulla base dell’articolo 1792 del Codice civile per i danni che compromettono la solidità dell’opera o la rendono impropria alla sua destinazione (C. civ., art. 2270); - l’intervallo minimo di 2 anni corrispondente alla garanzia di buon funzionamento delle attrezzature dell’immobile (C. civ., art. 1792-3); 102 - l’intervallo di un anno durante il quale l’imprenditore è tenuto a una garanzia di completamento (C. civ., art. 1792-6). La garanzia decennale decorre solo a consegna avvenuta. L’esistenza di riserve alla consegna impone il ricorso alla garanzia di completamento per l’eliminazione dei difetti segnalati dal committente. È opportuno tuttavia operare una distinzione tra riserve sollevate durante o dopo la consegna dei lavori. - I difetti che sono stati oggetto di riserve al momento della consegna non sono coperti dalla garanzia decennale bensì dalla garanzia di completamento - I difetti che compaiono nell’anno successivo alla consegna potranno essere eliminati, a scelta del committente, ricorrendo alla garanzia di completamento o a quella decennale o ancora quella di buon funzionamento 12) Garanzia di completamento Dura un anno a partire dalla consegna dei lavori (Codice civile, art. 1792-6, parte del secondo comma). La garanzia di completamento copre l’eliminazione di tutti i difetti constatati dal committente attraverso le riserve riportate nel verbale di consegna o mediante notifica scritta per quelli constatati dopo la consegna (Codice civile, art. 1792-6, parte del secondo comma). Le disposizioni dell’articolo 1792-6 del Codice civile relative alla garanzia di completamento non escludono l’applicazione degli articoli 1792, 1792-2 e 1792-3 del Codice civile. La garanzia decennale può coprire i vizi nascosti che sono apparsi nell’anno successivo alla consegna o i difetti che sono stati effettivamente oggetto di riserve ma che si sono rivelati, per estensione e conseguenze, solo dopo la consegna dei lavori. 13) Disposizioni particolari particolari sull’igiene sull’igiene e la sicurezza nei cantieri La norma AFNOR P 03-001 di dicembre 2000 ricorda che il piano generale di coordinamento, redatto già in fase di elaborazione, studio e progettazione, deve essere allegato ai documenti costitutivi del contratto. Se prevede obblighi specifici a carico dell’imprenditore, le corrispondenti clausole dovranno figurare nel CCAP (CCAG, art. 4.2.1, dic. 2000). Questa disposizione consente all’imprenditore di inserire nel prezzo il costo dei provvedimenti da adottare in materia di igiene e sicurezza. 103 IIII- CONTRATTO INDIVIDUALE DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONE La legge del 19 dicembre 1990 sanziona penalmente l’avvio di lavori da parte del costruttore che non abbia preventivamente concluso per iscritto un contratto di costruzione di abitazione individuale o non abbia ottenuto una garanzia di consegna (CCH, art. L241-8). Devono essere allegati al contratto la planimetria, la scheda informativa e quella descrittiva, una copia del permesso di costruire, se è stato rilasciato, i certificati delle garanzie finanziarie e l’attestazione dell’assicurazione danni alle opere. Inoltre, in quanto prestatore d'opera, il costruttore di un’abitazione individuale è tenuto ad assicurarsi per la responsabilità decennale. In caso contrario, incorre nelle sanzioni penali previste all'articolo L. 243-3, primo comma, del Codice delle assicurazioni. Dal 1 dicembre 1991 i contratti che prevedono l'esecuzione di lavori di muratura, di costruzione del tetto e degli infissi sono disciplinati dalla normativa sulle abitazioni individuali. Di norma i contratti di appalto a lotti separati esulano dal campo d’azione della normativa sulle abitazioni individuali a condizione, ovviamente, che una singola impresa o artigiano non sia stato incaricato di eseguire sia i lavori di muratura, che del tetto e degli infissi e non abbia fornito direttamente o indirettamente la planimetria di progetto. Subappalto: la legge del 19 dicembre 1990 prevede una serie di disposizioni che rafforzano la normativa relativa al subappalto nel settore della costruzione di abitazioni individuali. Se la legge del 1975 non prevede obblighi particolari da rispettare riguardo alla forma del subappalto, il provvedimento del 1990 richiede invece che il costruttore, a prescindere dal tipo di contratto che ha concluso con il committente (con o senza fornitura della planimetria), stipuli un contratto scritto, prima dell’inizio dei lavori, contenente una serie di elementi obbligatori, in particolare una garanzia di pagamento a favore del subappaltatore (CCH, art. L231-13 in parte e art. L232-2 in parte). Il mancato rispetto di queste disposizioni imperative rende nullo il contratto e comporta l’applicazione di sanzioni penali (CCH, art. L241-9). Il costruttore dovrà inoltre inviare una copia dei contratti di subappalto all’organismo che si porta garante per la consegna secondo quanto previsto all'articolo L231-6 del CCH. Chiunque sia assoggettato all’obbligo di conclusione di un contratto scritto ai sensi dell’articolo L231-1 o dell’articolo L232-1 del Codice della costruzione e dell’urbanismo e contravvenga a tali disposizioni avviando comunque i lavori, incorre in una pena di 2 anni di reclusione e una multa di 38.000 €, o solo una delle due sanzioni. 104 IIIIII- LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE La norma AFNOR P 03-001 prevede l’obbligo per l’imprenditore di presentare, non appena gliene viene fatta richiesta, la prova che è assicurato contro vari rischi: - il crollo e il rischio di crollo prima della consegna di tutto o parte dell’opera; - i danni provocati da inondazioni e incendio durante i lavori; - la responsabilità civile nei confronti dei terzi e del committente per danni alle persone, materiali e immateriali occorsi durante e dopo i lavori; - la responsabilità decennale derivante dagli articoli 1792 e successivi del codice civile. 1) La garanzia decennale Istituita dalla legge Spinetta, si basa su un duplice obbligo passibile di sanzioni penali in caso di inadempimento. Il primo obbligo impone alle persone e ai costruttori non esecutori la cui responsabilità può essere fatta valere ai sensi degli articoli 1792 e successivi del codice civile di contrarre un’assicurazione decennale prima dell’apertura del cantiere (Codice delle assicurazioni, art. L. 241-1 e successivi.). Il secondo obbligo impone al committente la sottoscrizione di un’assicurazione danni alle opere (assicurazione DO) prima dell’inizio dei lavori (Codice delle assicurazioni, art. L. 242-1 e successivi). La legge del 4 gennaio 1978 vale per tutte le opere sia che si tratti di costruzioni nuove che di lavori realizzati su costruzioni esistenti. L’assicurazione è obbligatoria anche per i lavori sull’esistente che, per la loro particolare natura, potrebbero far scattare la responsabilità decennale dei costruttori. L’assicurazione potrebbe quindi diventare obbligatoria per lavori relativi alla struttura della parte nuova realizzata o deputati a garantire una delle sue funzioni essenziali, che si tratti di lavori di ampliamento, modifica o rifacimento secondo la configurazione pre-esistente o anche di importanti interventi di manutenzione. - Ristrutturazione radicale Sono assimilati alla realizzazione di un edificio e quindi assoggettati alla garanzia decennale i grossi lavori di ristrutturazione comprendenti, in particolare, il rifacimento delle facciate, la sostituzione delle parti degradate, il risanamento dei punti attaccati dall'umidità, l’apertura e la stuccatura delle crepe, la posa di un lastricato, il rifacimento di muri, coperture e pareti divisorie, la realizzazione di aperture nella soletta, l'elevazione dei muri del vano ascensore e l'installazione dello stesso e infine la creazione di bagni. 105 - Rifacimento di un tetto In caso di fornitura di materiali nuovi in sostituzione di quelli vecchi e realizzazione di una nuova messa in opera, gli articoli 1792 e successivi del codice civile potrebbero essere fatti valere per i danni eventuali derivanti dall'esecuzione di questi lavori. - Ristrutturazione facciata Esiste ormai una consistente giurisprudenza che prevede l’obbligo della garanzia decennale per i lavori di ristrutturazione destinati a garantire l'impermeabilità di un immobile. La mancata sottoscrizione di un’assicurazione obbligatoria è un reato passibile di 6 mesi di reclusione e di una multa di 75 000 € come pena massima o una di queste due sanzioni (Codice delle assicurazioni, art. L. 243-3, primo comma). Il subappaltatore non ha alcun rapporto contrattuale con il committente. Esula dal campo di applicazione delle garanzie legali dei costruttori e dell’assicurazione obbligatoria. Tuttavia, se il subappaltatore sceglie di contrarre un'assicurazione di responsabilità decennale, dovrà rispettare le norme imperative in materia, nella fattispecie le disposizioni dell’articolo L. 241-1 del codice delle assicurazioni relative all’obbligo di una polizza assicurativa che copra tutti i lavori edili. In questo caso, l’assicurazione non potrà far valere la clausola che limita la garanzia contratta dal subappaltatore alle sole costruzioni edificate sopra il terreno, con esclusione quindi dei lavori sotterranei (¨Cassazione 1 sezione civile, 9 aprile 1991, n. 88-15.891, Società Sogea contro La Préservatrice: Bull. civ. I, n. 133). Cadono sotto la responsabilità decennale e l'assicurazione corrispondente, i danni anche se derivanti da un difetto del terreno, che: - compromettono la solidità dell’opera o incidono sulla solidità delle attrezzature di un edificio quando queste costituiscono parte integrante e indivisibile delle opere portanti, delle fondamenta, della struttura, dei muri o del tetto (Codice civile, art. 1792, parte del primo comma e 1792-2, primo comma); - rendono l’opera impropria alla sua destinazione intaccandola in uno dei suoi elementi costitutivi o di attrezzatura (Codice civile, art. 1792, parte del primo comma). 2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento Questa garanzia è prevista per legge per le attrezzature separabili per una durata minima di due anni; l'assicurazione corrispondente non è però obbligatoria. 106 Rientra generalmente nell’ambito di un’assicurazione facoltativa che completa l'assicurazione di responsabilità decennale del costruttore. Le attrezzature di un edificio, la cui costruzione è cominciata dopo il 1 gennaio 1979, che non facciano parte integrante e indivisibile delle opere portanti, delle fondamenta, della struttura, dei muri o del tetto, sono coperte da una garanzia di buon funzionamento di una durata minima di due anni a partire dalla consegna dell'opera (Codice civile, art. 1792-3). Una volta scaduto questo termine, la persona fisica o giuridica che potrebbe essere ritenuta responsabile in virtù degli articoli 1792-1792-4 del Codice civile non è più tenuta alla garanzia di cui sopra (Codice civile, art. 2270). La garanzia di buon funzionamento presenta quindi dei limiti di applicazione. IVIV- IL SUBAPPALTO Il subappalto è l'operazione con la quale un imprenditore affida, sotto la sua responsabilità, a un'altra persona, denominata il subappaltatore, tutto o parte dell'esecuzione del contratto d'opera o dell'appalto pubblico stipulato con il committente (L. n. 75-1334, 31 dic. 1975, art. 1er, primo comma). Il titolare del contratto stipulato con il committente che affida un compito al subappaltatore è chiamato appaltatore. Pena la nullità del subappalto, il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’appaltatore al subappaltatore in applicazione del subappalto è coperto da una cauzione personale e solidale rilasciata all’appaltatore da un istituto bancario qualificato, autorizzato secondo le condizioni previste dalla legge. Tuttavia non sarà necessario fornire una cauzione se l’appaltatore delega il committente al subappaltatore secondo i termini e le condizioni dell'articolo 1275 del Codice civile, a concorrenza dell’importo delle prestazioni effettuate dal subappaltatore (L. n. 75-1334, 31 dic. 1975, art. 14, primo comma). L’obbligo in capo all’appaltatore di garantire il pagamento di tutte le somme che deve al subappaltatore per il subappalto è disciplinato dall'articolo 14, primo comma, della legge del 31 dicembre 1975, pena la nullità del contratto. Il subappaltatore può far valere la responsabilità dell‘appaltatore. Responsabilità personale dell‘amministratore dell’impresa appaltatrice: l’amministratore di un’impresa appaltatrice che, contravvenendo all'articolo 14 di cui sopra, conclude un contratto di subappalto senza prevedere una delega di pagamento e senza aver ottenuto una cauzione personale e solidale da parte di un istituto di credito, mette in gioco la propria responsabilità se permette al subappaltatore di firmare un contratto che sembra coperto da garanzia, senza tuttavia esserlo, e spingendolo ad accettare un pagamento differito pur sapendo che l’impresa non sarà in grado di onorare l’impegno. 107 Il pregiudizio per il subappaltatore viene calcolato partendo dall’importo del credito insoluto, maggiorato, a titolo di risarcimento danni, degli interessi legali calcolati a partire dalla data di scadenza dell'effetto cambiario insoluto allorquando la garanzia ne avrebbe permesso il recupero. Assenza di garanzia decennale a carico dei subappaltatori: Non essendo legato al committente da un contratto d’opera, il subappaltatore non è tenuto alle garanzie legali previste dagli articoli 1792 e successivi del Codice civile. V- DOMANDE DOMANDE COMPLEMENTARI Risposte ad alcune domande poste durante il seminario formativo “Lavorare in Francia: gli appalti privati per le imprese edili”, tenutosi a Cuneo il 2 ottobre 2006. Obbligo dell’assicurazione decennale Riguarda tutte le imprese, ad eccezione del lavoro in subappalto. Il subappaltatore non è sottoposto all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione. Tuttavia dalla giurisprudenza risulta che è tenuto a un obbligazione di risultati nei confronti dell’appaltatore per il quale lavora. Per proteggere il subappaltatore, la legge del 31 dicembre 1975 prevede che questi venga sollevato dai suoi obblighi nel caso in cui non sia stato accettato dal committente e quindi non possa essere pagato direttamente per il lavoro svolto. Obblighi del fabbricante fabbricante che consegna in Francia un prodotto fabbricato in Italia Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta da vizi occulti che la rendono inadatta all’uso cui è destinata o che ne compromettono l’uso in misura tale che l’acquirente non l’avrebbe comprata o avrebbe proposto un prezzo inferiore se ne fosse stato a conoscenza (codice civile francese, articolo 1641). Viene considerato fabbricante chi ha importato un bene, parte di esso o un elemento di attrezzatura fabbricato all’estero. L’articolo 1386-11 del codice civile francese rende il fabbricante totalmente responsabile quando è provato che l’esistenza di un difetto del prodotto da questi messo in circolazione ha causato dei danni. 108 Normativa sociale applicabile alle imprese italiane Ai sensi del regolamento europeo 1408/71, il lavoratore frontaliero italiano che è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio francese, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi (e non più tre mesi), anche se, in questo periodo, non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza. Inoltre, il lavoratore che esercita un'attività subordinata presso un'impresa italiana dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio francese per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetto alla legislazione italiana, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco. Infine, le aziende con sede in Italia possono essere esonerate dall’obbligo di versare i contributi per le ferie pagate dimostrando, con le necessarie pezze giustificative di supporto, di versare già, per il dipendente in questione, nel loro paese d’origine o nel paese d’origine del dipendente, i contributi per indennità di disoccupazione in caso di intemperie. Creazione di una sede permanente permanente in Francia Un’impresa artigiana italiana potrebbe decidere che, da un punto di vista economico, sia per lei più interessante creare una sede permanente in Francia. Questa impresa, francese a tutti gli effetti, può essere un’entità totalmente nuova o una sede secondaria dell’impresa italiana. L’attività può essere svolta in nome proprio o sotto forma di società. In ogni caso, l’imprenditore italiano dovrà adempiere presso il Centre de Formalités des Entreprises (CFE – ufficio per gli adempimenti amministrativi delle imprese) della Chambre de Métiers et de l'Artisanat delle Alpi Marittime a tutte le formalità di creazione del caso. Se l’impresa ha la forma societaria, il CFE procederà alla registrazione dell’impresa presso il Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Tra gli obblighi amministrativi in capo all’impresa artigiana figura quello di seguire uno stage di preparazione di 30 ore che si svolgerà nei locali della Chambre de Métiers et de l'Artisanat. Tuttavia, per poterlo seguire, è necessario aver adempiuto prima all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese francese, ovvero al summenzionato RCS. 109 INDIRIZZI UTILI CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES ALPES-MARITIMES 110, Avenue de Verdun 06706 Saint Laurent du Var Cedex contatti: Michel Bouchard – tel. (+33) 04 93.14.24.43 Nicolas Bendinelli – tel. (+33) 04 93.14.24.39 e-mail: [email protected] CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO Via E. Filiberto, 3 12100 CUNEO contatti: ufficio Studi – tel. 0171/318.824-743 – fax 0171/696581 e-mail: [email protected], web www.cn.camcom.it CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA Viale Matteotti, 48 18100 IMPERIA contatti: ufficio Artigianato – tel. 0183/793.222 – fax 0183/297.164 e-mail: [email protected], web www.im.camcom.it 110