copertina privata

Transcript

copertina privata
GUIDA A.R.T. N. 5 bis
GUIDA AGLI
APPALTI PRIVATI
IN FRANCIA:
APPROFONDIMENTI
Realizzato con il contributo finanziario del
Programma d’Iniziativa Comunitaria
INTERREG III A—ALCOTRA
Unione Europea
PIC INTERREG III
DICEMBRE 2006
GUIDA A.R.T. N. 5 BIS
GUIDA AGLI
APPALTI PRIVATI
IN FRANCIA:
APPROFONDIMENTI
PROGETTO A.R.T. — ARTIGIANATO IN RETE TRANSFRONTALIERA
DICEMBRE 2006
La presente guida è stata realizzata dal gruppo di lavoro composto da Michel
Bouchard e Nicolas Bendinelli (Chambre de Métiers et de l’Artisanat des AlpesMaritimes), Patrizia Mellano (Camera di commercio di Cuneo), e Patrizia Spano
(Camera di commercio di Imperia) con il contributo del PIC INTERREG IIIA
ALCOTRA.
La guida è disponibile sul sito internet: www.aretra.eu
Redazione dei testi a cura di Stefano Garelli, Emiliano Riba, Paul-André Gyucha
Realizzazione copertina e impaginazione testi:
Maura Fossati e Chiara Dalbesio - Ufficio Studi Camera di commercio di Cuneo
Riproduzione:
Tipografia Artigiana Grafica & Tuttostampa - Cuneo
con il contributo di
REGIONE LIGURIA
SOMMARIO
Premessa
pag. 5
ASPETTI FISCALI
pag. 7
Dove posso reperire informazioni di carattere fiscale sulla Francia
pag. 9
Come devono essere gestite sotto il profilo fiscale le operazioni eseguite
nei confronti di soggetti localizzati in Francia
pag. 12
Aspetti generali
Analisi delle operazioni tipiche
Fornitura dei beni pronti per l’uso
Fornitura di beni con installazione/montaggio presso il cliente
francese da parte del fornitore italiano o da terzi per suo conto
Costruzione di immobile in Francia in base a contratto d’appalto
Prestazione di servizi di manutenzione, riparazione, su immobile
francese in base a contatto d’appalto o di prestazione d’opera
Iniziativa immobiliare a ciclo completo in Francia
Come posso identificarmi ai fini TVA in Francia
pag. 21
pag. 27
Procedura di rimborso della TVA sulla base dell’ottava direttiva CEE
pag. 42
Risposte ai quesiti - precisazioni
pag. 48
ASPETTI LEGALI
pag. 57
1. Le domande preliminari
pag. 59
1.1 Cosa significa lavorare all’estero?
1.2 Perché posso lavorare in Francia?
2. Le questioni contrattuali - strumenti
pag. 59
pag. 60
pag. 60
2.1 Quale contratto vado a stipulare?
2.2 Come eseguo i lavori?
2.3 Quale tipologie di lavoro posso affrontare?
2.4 Cosa posso o devo pattuire nel mio contratto?
2.5 La scelta della legge applicabile
2.6 Le modalità di risoluzione delle controversie
2.7 Le singole clausole contrattuali
2.8 Come posso tutelarmi se non vengo pagato?
3. Le domande complementari
pag. 61
pag. 61
pag. 62
pag. 62
pag. 63
pag. 64
pag. 65
pag. 67
pag. 67
3.1 Quali garanzie devo riconoscere al mio cliente francese?
3.2 A chi viene addossata la responsabilità?
3.3 Se svolgo i lavori attraverso un’organizzazione, come devo
comportarmi con i miei dipendenti? Posso imporre loro il distacco?
A cosa hanno diritto?
3.4 Che legge si applica ai lavoratori dipendenti?
3
pag. 12
pag. 15
pag. 15
pag. 32
pag. 33
pag. 33
pag. 67
pag. 68
pag. 69
pag. 71
3.5 A quale norma è sottoposto il mio lavoro?
3.6 Come è regolato il trasporto degli inerti?
3.7 La garanzia finanziaria
3.8 Come è regolata la certificazione degli impianti elettrici?
ASPETTI GIURIDICI E TECNICI
pag. 71
pag. 73
pag. 84
pag. 86
pag. 93
I – L’appalto privato
pag. 95
1) La norma NF P 03-001
2) Il capitolato delle clausole amministrative generali
3) Il capitolato delle clausole amministrative speciali
4) Il capitolato delle clausole tecniche generali
5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali
6) Le disposizioni relative alla libertà dei prezzi
7) Rivalutazione e revisione dei prezzi
7.1 rivalutazione dei prezzi
7.2 formula di variazione del prezzo
7.3 revisione dei prezzi negli appalti “a corpo”
8) Ritenuta di garanzia
9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere
10) Conto per spese comuni
11) Consegna dei lavori
12) Garanzia di completamento
13) Disposizioni particolari sull’igiene e la sicurezza nei cantieri
II – Il contratto di costruzione di abitazione individuale
pag. 95
pag. 95
pag. 95
pag. 96
pag. 96
pag. 97
pag. 98
pag. 98
pag. 98
pag. 98
pag. 99
pag. 99
pag. 100
pag. 101
pag. 103
pag. 103
pag. 104
III – Le assicurazioni obbligatorie
pag. 105
1) La garanzia decennale
2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento
IV – Il subappalto
pag. 105
pag. 106
pag. 107
V – Domande complementari
pag. 108
Obbligo dell’assicurazione decennale
Obblighi del fabbricante che consegna in Francia un prodotto
fabbricato in Italia
Normativa sociale applicabile alle imprese italiane
Creazione di una sede permanente in Francia
Indirizzi utili
pag. 108
4
pag. 108
pag. 109
pag. 109
pag. 110
PREMESSA
Operare in un’area frontaliera rappresenta per le imprese, spesso, un’opportunità
ma, talvolta, anche un onere aggiuntivo perché vuol dire dover affrontare
situazioni della vita dell’impresa in contesti normativi, regolamentari ed
amministrativi diversi.
Per fornire un servizio migliore alle imprese artigiane e consentire loro di cogliere
le opportunità offerte dal mercato confinante, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Alpes-Maritimes, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di Cuneo e di Imperia si sono costituite in partenariato nel quadro
del progetto Artigianato in Rete Transfrontaliera (A.R.T.).
Con un programma di azioni coordinate, sostenuto finanziariamente dal
Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Alcotra, le tre istituzioni
sperimentano, per la prima volta, un nuovo modo di operare insieme e di servire
le imprese artigiane dei tre territori in un’ottica integrata di messa a disposizione
delle informazioni disponibili e di accompagnamento al mercato frontaliero.
La realizzazione delle “Guide A.R.T.” rappresenta il primo passo di questo
sostegno istituzionale di allargamento dell’orizzonte dell’impresa attraverso la
diffusione di semplici e pratiche informazioni su alcune tematiche importanti per
lo sviluppo delle attività oltre confine.
Albert MOZZATTI
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes
Ferruccio DARDANELLO
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Cuneo
Giovanni DANIO
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Imperia
1
1
ASPETTI FISCALI
Redazione del testo a cura
del dr. Stefano Garelli del Consorzio Piemontese
di Formazione per il Commercio Estero di Torino
7
8
Nella presente sezione si cercherà di rispondere alle seguenti domande:
•
•
•
•
dove posso reperire informazioni di carattere fiscale sulla Francia?
come devono essere gestite sotto il profilo fiscale le operazioni eseguite
nei confronti di soggetti localizzati in Francia?
come posso aprire una posizione Tva in Francia?
come posso recuperare la Tva subita in Francia?
Stante la posizione geografica di “luogo di passaggio” costituita dal Principato di
Monaco e la sua “assimilazione” alla Francia riguardo agli aspetti Iva, si
accennerà sinteticamente anche alle implicazioni fiscali delle operazioni condotte
con clienti localizzati in tale Paese.
DOVE POSSO REPERIRE INFORMAZIONI DI CARATTERE
FISCALE SULLA FRANCIA
Al fine di reperire le informazioni in argomento posso accedere al sito del
Ministero delle Finanze francese: www.minefi.gouv.fr
9
Volendo, ad esempio, avere notizie circa il trattamento delle vendite di beni e
delle prestazioni di servizi poste in essere da soggetto non residente in Francia
(ad esempio: da impresa italiana) a favore di cliente francese, il tragitto da
compiere, al momento, è il seguente:
− cliccare su “Impôts et fiscalité”
− cliccare su “Tout sur ….”
− cliccare su “Les impôts des professionnels”
− cliccare su “Plan du site”
− cliccare su “Documentation”
− cliccare su “Documentation fiscale”
− cliccare su “Service en ligne – consultez ou effectuez une recherche au
sein de la documentation fiscale”.
A questo punto si apre una maschera nella quale, inserendo le parole chiave che
richiamano l’argomento oggetto della ricerca, è possibile reperire le informazioni
desiderate.
Nel nostro caso occorre inserire la parola chiave “livraison” e cliccare su rinvio.
Appare una lista di parole chiave; cliccare su “livraison” e poi su “Livraison pour
le compte de maison étrangère”.
Appare la nota di commento (“précis de fiscalité”) sull’argomento cercato.
Com’è possibile notare, la ricerca è piuttosto complessa e richiede una buona
dose di pazienza.
Le informazioni reperite sono tuttavia preziose per impostare correttamente le
operazioni che si intendono attuare sul territorio francese.
Ove si volessero reperire informazioni riguardo a forme più strutturate di
presenza in Francia (ad esempio: società di diritto locale), è possibile accedere al
sito dell’Agenzia francese per gli investimenti: www.investinfrance.fr
10
Per quanto concerne il Principato di Monaco, le informazioni possono essere
reperite consultando il sito: www.monaco.gouv.mc
11
COME DEVONO ESSERE GESTITE SOTTO IL PROFILO
FISCALE LE OPERAZIONI ESEGUITE NEI CONFRONTI DI
SOGGETTI LOCALIZZATI IN FRANCIA
Fonti informative:
• Mémento Pratique Francis Lefebvre – Fiscal – 2006;
• A. Beetschen – P. Bozzacchi – La pratique de la DEB, Editions Francis
Lefebvre – 2005 ;
• Bulletin Officiel del Impôts – Direction Général des Impôts, 3 A- 9-06 N°
105 du 23 Juin 2006 – Tva redevable operations réalisée par un assujetti
non établi en France;
• Sito Internet del Ministero delle Finanze francese.
Aspetti generali
Prima di passare all’esame degli aspetti operativi, è opportuno chiarire le
differenze tra:
• fornitura di beni (contratto di vendita);
12
•
e prestazione di servizi (contratto d’appalto o contratto di prestazione
d’opera).
Ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, l’appalto è il contratto con il quale una
parte, verso il pagamento di un corrispettivo, assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera
(appalto d’opera: ad esempio, la realizzazione di un impianto o di un edificio)
ovvero lo svolgimento di un servizio (appalto di servizio: ad esempio, la
manutenzione di un impianto o di un edificio).
L’appalto, sotto il profilo civilistico, si differenzia dalla vendita avendo ad oggetto
un fare e non un dare (cfr. sull’argomento: Corte di Cassazione, sentenza n.
3517 del 28 ottobre 1958; Corte di Cassazione, sentenza n. 1114 del 17 aprile
1970).
Tale criterio di distinzione vale anche ai fini fiscali (cfr. Risoluzione n. 360009 del
5 luglio 1976).
In alcuni casi, la distinzione tra le due tipologie contrattuali può non essere
semplice.
E’, ad esempio, il caso della distinzione tra contratto d’appalto e vendita di cosa
futura.
Per entrambi i contratti si tratta di realizzare un bene nuovo:
• si ha appalto se il bene da realizzare rappresenta un qualcosa di nuovo
(“quid novi”) rispetto alla normale serie produttiva;
• si ha, invece, vendita di cosa futura se il bene viene realizzato in
conformità ad un tipo o a un modello di abituale produzione per il soggetto
realizzatore. Nel settore edilizio si tratta della situazione tipica delle
iniziative immobiliari (acquisto del terreno, realizzazione della costruzione,
vendita della stessa in modo unitario o frazionato).
Importante nel settore dell’edilizia è la distinzione tra fornitura con posa in
opera e appalto.
La prassi fa rientrare i contratti “misti” tra quelli di vendita, piuttosto che tra quelli
di appalto, se la fornitura prevale sul lavoro; la prevalenza va riscontrata sulla
effettiva volontà espressa dalle parti nel contratto, dovendosi stabilire se le
stesse abbiano voluto dare maggiore rilievo al trasferimento di un bene o al
processo produttivo dello stesso.
Quando la volontà dei contraenti non è agevolmente rilevabile, il Ministero ha
affermato che si è in presenza:
• di una cessione, quando la fornitura riguarda beni prodotti in serie dal
fornitore stesso o da lui commercializzati; questo anche quando i beni su
richiesta del committente subiscano variazioni o adattamenti per forma o
dimensione, salvo il caso in cui vi sia un impegno, da parte del fornitore,
a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva. In tal caso
13
viene a prevalere l’intuitus personae, nonché l’assunzione del rischio
economico, elementi peculiari del contratto d’appalto;
• di un contratto d’appalto, quando l’assuntore si impegna a consegnare
prodotti con caratteristiche completamente diverse rispetto a quelli dal
medesimo fabbricati in serie o commercializzati.
A titolo esemplificativo, il Ministero ha ritenuto doversi considerare contratti di
vendita (e non di appalto) quelli concernenti la fornitura, anche se con posa in
opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, lavanderia, cucina,
infissi, pavimenti, ecc. qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa
abitualmente commercio di detti prodotti (Risoluzione n. 360009 del 5 luglio
1976).
(R. Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, 2006, p. 386-387).
Criteri similari di distinzione valgono altresì per il contratto d’opera (articoli 2222 e
2223 del codice civile.
Per quanto concerne le aliquote Iva applicabili in Francia, si ricorda che l’aliquota
ordinaria francese è del 19,60%.
Per alcuni lavori immobiliari è prevista l’aliquota ridotta del 5,5%.
A tale riguardo si riporta una nota contenuta nel sito del Ministero delle Finanze
francese:
“La TVA à 5,5% sur les travaux dans les logements”
__
Depuis 1999, les travaux réalisés par les entrepreneurs dans certains logements bénéficient d'un
taux réduit de TVA. Ce taux de 5,5% est prorogé jusqu'au 31 décembre 2005._La TVA continuera
donc à être calculée au taux de 5,5% jusqu’au 31 décembre 2005 sur les travaux de
transformation, d’aménagement et d’entretien qui portent sur des locaux d'habitation achevés
depuis plus de deux ans, ou sur les logements sociaux. Attention, ne bénéficient pas du taux réduit
la part des travaux correspondant à la fourniture: de gros équipements (mentionnés à l'article 200
quater-1 du CGI) comme les systèmes de chauffage, les ascenseurs ou les installations sanitaires
d’équipements ménagers ou mobiliers
Seuls certains immeubles sont concernés
Pour que la TVA soit facturée à 5,5 %, il faut que ces travaux concernent des locaux achevés
depuis plus de deux ans.
Les locaux concernés doivent également être affectés à l’habitation pour au moins 50% de leur
superficie. Ils peuvent être
· individuels
· collectifs
· nus
· meublés
· occupés
· vacants
· une habitation principale ou secondaire
Afin de bénéficier du taux réduit, les travaux doivent être facturés directement au client.
Le client doit remettre à son prestataire une attestation justifiant de l’ancienneté du logement et de
son affectation à un usage d’habitation.
Le prestataire doit impérativement conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité, afin de
pouvoir justifier de la facturation au taux réduit”.
14
Si ricorda che secondo la normativa francese l’esigibilità della Tva (in pratica: il
sorgere del debito nei confronti dell’Erario francese) riguardo alle prestazioni di
servizi è legata non all’emissione della fattura ma all’incasso della stessa; per
simmetria, la medesima regola vale per il diritto a detrarre la Tva subita sugli
acquisti di servizi.
Analisi delle operazioni tipiche
Nel presente paragrafo vengono esaminate le seguenti operazioni tipiche:
• fornitura di beni pronti per l’uso a clienti francesi;
• fornitura di beni con installazione / montaggio presso il cliente francese da
parte del fornitore italiano o da terzi per suo conto;
• costruzione di immobile in Francia in base a contratto d’appalto;
• prestazione di servizi di manutenzione, riparazione, ecc., su immobile
francese in base a contratto d’appalto o di prestazione d’opera;
• iniziativa immobiliare a ciclo completo in Francia.
Le cinque operazioni sopra delineate vengono esaminate in funzione della natura
giuridica e fiscale del cliente / committente francese:
• cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia;
• cliente privato consumatore francese;
• cliente ente pubblico francese;
• cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia.
Completa l’esame una serie di risposte a quesiti concernenti situazioni di
carattere pratico.
Si ricorda che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il Principato di Monaco si
intende compreso nel territorio della Repubblica francese (articolo 7, primo
comma, lettera c, del Dpr n. 633/1972).
Nel seguito, viene fatto riferimento alla Francia, comprendendo con tale termine
anche il Principato di Monaco.
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, il Principato di Monaco è un Paese del
tutto autonomo e indipendente dalla Francia (alla quale è legato da accordo
contro la doppia imposizione).
Fornitura di beni pronti per l’uso
Si tratta dell’ipotesi in cui l’impresa italiana si limita a vendere i beni (ad esempio:
materiali per edilizia, articoli di arredo, ecc.), con invio degli stessi in Francia,
senza curarne né direttamente né indirettamente ( e cioè tramite altre imprese,
italiane o francesi, che emettono fattura sull’impresa italiana) l’installazione in
Francia.
15
E’ ad esempio il caso di cliente francese che:
• compra le piastrelle da produttore / commerciante italiano;
• e affida l’incarico di eseguire la posa in opera ad altra impressa italiana.
Il produttore / commerciante esegue un’operazione che rientra nel presente
paragrafo.
L’impresa italiana incaricata della posa in opera esegue una prestazione di
servizi che sarà successivamente esaminata nel punto specifico.
Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia
Viene realizzata una CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI.
L’operazione è disciplinata dall’articolo 41, comma 1, lettera a),
331/1993.
La procedura operativa è la seguente.
del Dl n.
L’impresa italiana:
1) richiede il numero di identificazione Iva all’impresa francese,
comunicandogli il proprio (IT …….);
2) verifica la validità del numero comunicato dal cliente francese (o presso
l’Ufficio delle Entrate o mediante interrogazione a mezzo internet: sito
www.agenziaentrate.it) e tiene agli atti l’atti l’esito del controllo (ad
esempio: nel controllo a mezzo internet stampa la videata di controllo e
allega il foglio di stampa alla fattura emessa.
A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 85/E del 15 aprile 1999,
ha affermato che:
L'art. 50, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 stabilisce la non applicabilità
dell'IVA per le cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi
d'imposta aventi sede in altri Stati membri.
Ai fini del riconoscimento della non imponibilità, il successivo art. 46, comma 2
impone al cedente nazionale l'obbligo di indicare in fattura l'esatto numero
identificativo del cessionario comunitario.
Ed invero, laddove dovessero in sede di verifica o controlli emergere irregolarità
in ordine a tale indicazione, responsabile del mancato addebito del tributo risulta
in linea di principio il cedente nazionale.
Tuttavia quest'ultimo non può essere oggetto di alcun addebito di natura fiscale
nel caso in cui, essendosi avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 50
dello stesso decreto-legge, si sia rivolto all'Ufficio IVA competente ed abbia avuto
conferma della validità del numero identificativo del cessionario. Le modalità della
richiesta sono state stabilite dal D.M. 28 gennaio 1993.
16
Le suddette informazioni possono ottenersi anche mediante:
- interrogazione agli sportelli self-service;
- il numero telefonico automatizzato;
- il sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it ).
La modalità più rapida per eseguire il controllo del numero identificativo Iva
comunicato dal cliente estero è quella di passare tramite il sito dell’Agenzia delle
Entrate: www.agenziaentrate.it
Nell’ambito della voce “Servizi”, cliccare su “Partite IVA comunitarie”.
17
Cliccare su “Accedi al servizio delle partite IVA comunitarie”.
Selezionare “Francia” e poi cliccare su “cambia”.
Apparirà il riquadro della Francia. Inserendo il numero identificativo Iva
comunicato dal cliente francese si potrà appurare la sua esistenza.
18
La procedura di cessione intracomunitaria continua come segue.
L’impresa italiana:
1) emette la fattura di vendita sul cliente francese, senza applicazione
dell’Iva italiana (indicando la dicitura: “operazione non imponibile articolo
41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”), esponendo in fattura il
proprio numero identificativo Iva e quello del cliente francese;
2) invia i beni in Francia;
3) tiene agli atti la documentazione atta a provare che i beni sono stati
inviati in Francia (ad esempio: documento di trasporto);
4) annota la fattura sul registro delle fatture emesse;
5) presenta alla Dogana, su supporto cartaceo o su floppy disk, oppure
trasmette alla stessa in via telematica, secondo la periodicità prevista
dalla legge, l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (Modelli Intra
1 e Intra 1-bis).
Per l’impresa francese si tratta di ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI.
La medesima assolverà l’Iva in Francia applicando la procedura del cosiddetto
“reverse charge” (“autoliquidation de la Tva par le client”).
Cliente privato consumatore francese
Per l’impresa italiana si tratta di una cessione da assoggettare a Iva italiana.
Ove l’impresa italiana venda alla condizione DDU – Delivery Duty Unpaid
Incoterms 2000 CCI (in pratica: venda franco destino e cioè con trasporto a suo
carico), viene a realizzarsi la fattispecie della vendita per corrispondenza (o a
distanza), con obbligo dell’impresa italiana di aprire una posizione Iva in Francia
e applicare la TVA francese al supero della soglia di 79.534,36 euro per anno
solare di vendite in Francia.
L’articolo 11-quater del Dl 24 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, riguardo alle vendite a distanza in ambito comunitario, nel
comma 1, afferma, infatti, che: “la locuzione << le cessioni in base a cataloghi,
per corrispondenza e simili, di beni >> …. deve intendersi riferita alle cessioni di
beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le
modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto”.
Con la conseguenza che dette vendite sono non imponibili ai fini italiani e
devono, invece, essere assoggettate all’Iva francese “… anche se avvengono
con la presenza fisica del cliente in un punto di vendita del fornitore, quale, ad
esempio, uno stabilimento, un’esposizione, un negozio, ecc., quando il trasporto
a destinazione dell’acquirente avviene ad opera del cedente, configurandosi, in
questo caso, come accessorio all’operazione principale di cessione” (Renato
Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, 2006, p. 1323).
19
In pratica:
• se l’importo delle vendite a clienti consumatori finali francesi con trasporto
a destinazione da parte dell’impresa italiana NON ha superato nell’anno
solare precedente e non supera in quello in corso l’importo di 79.534,36
euro ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito dalla
Francia (ma la Francia ha stabilito una soglia superiore a quella italiana e
cioè ha adottato la soglia di 100.000 euro), allora l’impresa italiana applica
l’Iva italiana (come nel caso delle vendite interne all’Italia);
• nel caso di supero della soglia, l’impresa italiana deve:
− aprire una posizione Iva in Francia, a mezzo di mandatario Tva (per
informazioni sull’argomento si rinvia all’apposito paragrafo
concernente le modalità di identificazione ai fini Tva in Francia);
− emettere fattura sul cliente francese:
− ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura “operazione non
imponibile articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl n. 331/1993;
− ai fini francesi: esponendo la Tva e precisando la stessa viene
versata a mezzo della posizione Tva francese FR ;
− presentare, con le cadenze previste, il modelli Intra 1 e Intra 1 bis
segnalando le vendite eseguite i Francia, senza compilare la colonna
3;
• in Francia il mandatario Tva, periodicamente, procede alla presentazione
del Modello DEB – Déclaration d’échange de biens (ai soli fini statistici).
Cliente ente pubblico francese
Nei rapporti con enti pubblici francesi, occorre distinguere tra due ipotesi:
• l’ente pubblico francese è dotato di posizione Tva in Francia: torna
applicabile la procedura delineata per il cliente impresa, alla quale si
rinvia.
• L’ente pubblico francese NON è dotato di posizione Tva in Francia:
− sino a che l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni
realizzati dallo stesso (nei confronti di fornitori italiani) NON supera
la soglia di 10.000 euro /anno solare, l’impresa italiana applica
l’Iva italiana;
− al supero di tale soglia l’ente pubblico francese deve aprire una
posizione Tva in Francia e applicare il regime generale; per
l’impresa italiana, in tale evenienza, torna applicabile la procedura
delineata per il cliente impresa, alla quale si rinvia.
L’impresa italiana, nel momento in cui entra in contatto commerciale con un ente
pubblico francese (ad esempio: una municipalità), deve chiedere informazioni allo
stesso circa la sua posizione ai fini Tva.
20
Cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia.
Nel caso in cui un privato consumatore italiano ordini ad un’impresa italiana di
eseguire una fornitura di beni pronti per l’uso, con invio degli stessi in Francia (ad
esempio, presso l’alloggio che tale privato consumatore possiede in Francia),
l’impresa italiana deve applicare le stesse regole delineate in relazione alle
cessioni eseguite a favore di clienti privati consumatori francesi, alle quali si
rinvia.
Fornitura di beni
beni con installazione / montaggio presso il cliente francese
da parte del fornitore italiano o da terzi per suo conto
Si tratta dell’ipotesi in cui l’impresa italiana fornisce beni ad un cliente localizzato
in Francia, curandone direttamente o indirettamente (e cioè tramite altre imprese,
italiane o francesi, che emettono fattura sull’impresa italiana) l’installazione
/montaggio in Francia.
Ad esempio:
• impresa italiana vende cucina componibile a cliente francese e si
impegna a curarne direttamente o indirettamente l’installazione /
montaggio in loco;
• impresa italiana produttrice di piastrelle o che abitualmente
commercializza piastrelle si impegna a fornire le stesse curandone
direttamente o indirettamente la posa in opera.
Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia
Fine al 31 agosto 2006, relativamente alle operazioni in argomento, la Francia
richiedeva l’apertura di una posizione Tva in Francia da parte dell’impresa
italiana, mediante la quale:
• espletare gli adempimenti DEB - Déclaration d’échange de biens,
riguardo all’arrivo dei componenti in Francia;
• applicare l’Iva francese sulle fatture emesse a carico del cliente francese;
• adempiere
ai
successivi
obblighi
tributari
nei
confronti
dell’Amministrazione Finanziaria francese (liquidare l’imposta, presentare
le dichiarazioni periodiche Iva – modello CA3, presentare la dichiarazione
annuale).
A partire dal 1° settembre 2006, la situazione è parzialmente mutata:
• continua ad essere obbligatoria l’apertura di una posizione Iva in Francia,
al fine di presentare il Modello DEB (ai soli fini statistici); tale
21
•
•
adempimento è vivamente contestato dagli esperti fiscali francesi; è
possibile che in futuro venga soppresso;
l’impresa italiana deve emettere fatture senza applicazione dell’Iva;
l’Iva deve essere applicata dal cliente francese con la procedura del
“reverse charge” (salvo diverso accordo tra le parti: procedura cosiddetta
del “répondant”; per informazioni riguardo alla procedura in questione si
rinvia al paragrafo concernente le modalità di identificazione ai fini Tva in
Francia).
Riguardo alle cennate innovazioni fiscali è stato affermato che:
“A compter du 1er septembre 2006, en vertu d’une disposition espresse, pour
toutes les livraisons de biens et prestation de services imposables en France qui
sont réalisées par des assujettis établis hors de France, la taxe doit etre
acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur (c’est-à-dire le client) dès
lors que ce dernier dispose d’un numero d’identification à la TVA en France”
(Mémento – Fiscal, p. 735).
Tale innovazione riguarda comunque solo le imprese estere (nel nostro caso :
imprese italiane) NON STABILITE in Francia e cioè le imprese estere NON
dotate di stabile organizzazione in Francia.
Il concetto di stabile organizzazione è delineato dall’articolo 5 della convenzione
Italia – Francia del 5 ottobre 1989 (consultabile sul sito : www.finanze.it
Fiscalità internazionale
Testi in vigore) :
« Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina:
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di
consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di
un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per
l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni,
di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda
di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 5 - agisce per conto di un'impresa e dispone
in uno Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome
dell'impresa, si considera che tale impresa ha una stabile organizzazione in detto Stato in relazione
all'attività che la predetta persona esercita per l'impresa, salvo il caso in cui le attività della persona
siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 3 e, qualora vengano esercitate per mezzo di una
22
sede fissa di affari, non siano tali da far considerare detta sede come una stabile organizzazione
secondo le disposizioni del presente paragrafo.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il
solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario
generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia controllata da una società residente
dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile
organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.”.
In caso di impresa estera (nel nostro caso: impresa italiana) stabilita in Francia e
cioè dotata di stabile organizzazione in Francia (ad esempio : cantiere avente
una durata superiore ai 12 mesi), che effettua la cessione di un macchinario a
favore di un cliente francese (identificato ai fini Iva in Francia), con installazione /
montaggio in Francia a cura o a spese della propria stabile organizzazione
francese, la Tva francese a carico del cliente francese viene applicata tramite la
stabile organizzazione.
Tra l’Italia e il Principato di Monaco NON esiste accordo contro la doppia
imposizione.
La verifica dell’eventuale esistenza di una stabile organizzazione a Monaco deve
essere condotta in base alla legislazione e alla prassi monegasca.
Nel seguito ci si limita a prendere in considerazione l’ipotesi di vendita con
installazione eseguita da parte di impresa italiana NON stabilita in Francia, a
favore di cliente francese identificato ai fini Tva in Francia.
Si ricorda che l’introduzione dei componenti (da installare / montare) in Francia
NON è considerato acquisto intracomunitario imponibile.
Tale introduzione, ai fini francesi, deve essere segnalata mediante la
presentazione, da parte del mandatario Tva, di un Modello DEB – Déclaration
d’échange de biens (ai soli fini statistici).
Riguardo alle operazioni in argomento, a partire dal 1° settembre 2006, la
procedura da adottare è la seguente.
L’impresa italiana:
1) apre una posizione Tva in Francia a mezzo di mandatario Tva francese
(ai soli fini di espletare il cennato adempimento di carattere statistico);
2) richiede il numero di identificazione Tva all’impresa francese,
comunicandogli il proprio (IT …….);
3) verifica la validità del numero comunicato dal cliente francese (o presso
l’Ufficio delle Entrate o mediante interrogazione a mezzo internet: sito
www.agenziaentrate.it) e tiene agli atti l’esito dell’avvenuto controllo;
4) invia i beni in Francia;
5) emette la fattura di vendita sul cliente francese, senza applicazione
dell’Iva italiana, esponendo in fattura il proprio numero identificativo Iva e
23
quello del cliente francese, indicando in fattura le seguenti diciture:
− ai fini italiani: “operazione non imponibile articolo 41, comma 1,
lettera c), del Dl n. 331/1993”;
− ai fini francesi: “Vente de biens réalisées par un assujetti non
établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des Impôts –
Tva due par le client”.
6) tiene agli atti la documentazione atta a provare che i beni sono stati
inviati in Francia (ad esempio: documento di trasporto);
7) annota la fattura sul registro delle fatture emesse;
8) presenta alla Dogana, su supporto cartaceo o su floppy disk, oppure
trasmette alla stessa in via telematica, secondo la periodicità prevista
dalla legge, l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (Modelli Intra
1 e Intra 1-bis).
Il mandatario Tva, ai fini francesi, con la periodicità ivi prevista, presenta il
Modello DEB – Déclaration d’échange de biens (ai soli fini statistici).
Ove in contratto fosse previsto che il bene passa di proprietà solo a montaggio /
installazione avvenuti, l’impresa italiana, dopo la fase n. 4) e prima della fase n.
5), dovrebbe prevedere una fase intermedia:
• annotazione sull’ apposito registro di carico / scarico di cui all’articolo 50,
comma 5, del Dl n. 331/1993 dei componenti inviati in Francia;
• nel momento in cui il bene installato / montato passa di proprietà del
cliente francese, si continua con la fase n. 5).
Per l’impresa francese si tratta di ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI. La
medesima assolve la Tva con la procedura del “reverse charge”.
L’impresa italiana relativamente alle attrezzature spostate dall’Italia al cantiere
francese deve procedere alla loro annotazione sull’apposito registro di carico e
scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993:
• carico: invio attrezzature in Francia presso il cantiere;
• scarico: ritorno attrezzature dal cantiere francese.
Ove l’impresa italiana, al fine di fornire i beni, dovesse:
• acquistare dei componenti in Francia;
• o servirsi di imprese francesi per l’esecuzione dell’installazione /
montaggio;
essa, su tali acquisti di beni e servizi, subirebbe la Tva.
La Tva in argomento può essere chiesta a rimborso applicando la procedura
prevista dall’Ottavia direttiva CEE.
La procedura è delineata nell’apposito paragrafo al quale si rinvia.
24
Cliente privato consumatore francese
Nel caso di vendita di beni con installazione / montaggio da parte del fornitore
italiano a favore di cliente francese consumatore finale, l’impresa italiana deve
identificarsi ai fini Tva in Francia e sulla cessione deve applicare l’Iva francese.
“Lorsque les biens font l’objet d’un montage ou d’une installation en France avant
la livraison, celle-ci y est imposable en toute hypothèse.
“… une enterprise étrangère qui introduit en France des matériels, transportés a
partir d’un autre Etat membre, destines a etre montés ou installés par elle-meme,
ou pour son compte est imposable en France au titre de livraison.
L’introduction en France des matériels n’est pas considérée comme une
acquisition intracommunautaire taxable.
Si l’entreprise étrangère n’est pas établie en France, elle est tenue de s’identifier
à la TVA en France directement (ou par l’intermédiaire d’un mandataire) auprès
de l’administration lorsqu’elle est établie dans la CE. …”. (Mémento – Fiscal, p.
694)
In sede di trattativa con il cliente occorre precisare che il corrispettivo dal
medesimo dovuto sarà gravato della Tva (in genere con l’aliquota del 19,60%),
gestita a mezzo posizione Tva francese FR……….. detenuta dall’impresa
italiana.
L’impresa italiana, al fine di gestire l’operazione, può adottare la seguente
procedura:
1) spostamento dei componenti dall’Italia alla Francia con eventuale
emissione di DDT (causale “fornitura di beni con installazione”);
2) emissione di fattura a carico del cliente francese, senza applicazione
dell’Iva italiana e con indicazione della Tva dovuta in Francia, così
articolata:
Esempio:
“A Vostro debito per fornitura di ………. con installazione / montaggio a
nostro carico:
− base imponibile
……………… euro
(operazione non imponibile, articolo 41,
comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1993)
− TVA 19,60%
………………. euro
Versata tramite la nostra posizione TVA
in Francia FR ………….
--------------------------Totale
………………. Euro
================
NB: tale fattura deve essere emessa in almeno 3 esemplari:
− 1 per il cliente francese;
− 1 per il mandatario Tva francese incaricato di gestire la posizione
Tva francese;
− 1 per l’impresa italiana.
25
3) annotazione della fattura sul registro Iva delle fatture emesse italiano,
considerando la Tva come un importo fuori campo Iva; tale fattura (per
l’importo della base imponibile) concorre a formare il volume d’affari e il
plafond;
4) appoggio alla posizione Tva francese di eventuali acquisti di beni e servizi
(componenti e prestazioni di montaggio / installazione) in Francia (gravati
dalla Tva);
5) annotazione della fattura sul registro Tva francese delle fatture emesse, a
cura del mandatario Tva;
6) liquidazione e versamento della Tva all’Erario francese; a tale riguardo
l’impresa italiana dovrebbe aprire un conto corrente bancario in Francia; è
anche possibile eseguire il versamento direttamente dall’Italia, mediante
accordo con banca presente sul mercato francese;
7) presentazione del Modello Intra 1 bis, indicando nulla nella colonna 3
(codice Iva);
8) presentazione del Modello DEB - Déclaration d’échanges de biens, da
parte del mandatario Tva, per segnalare l’arrivo dei componenti in
Francia;
9) presentazione della dichiarazione periodica Tva in Francia (modello CA3);
10) presentazione della dichiarazione annuale Tva in Francia.
Relativamente alle attrezzature (da spostare presso il cantiere quali beni
strumentali per l’esecuzione delle operazioni di installazione / montaggio) vale
quanto affermato in relazione al cliente impresa.
Cliente ente pubblico francese
Se l’ente pubblico si qualifica come soggetto passivo d’imposta in Francia:
occorre applicare la procedura delineata con riferimento al cliente impresa
identificata ai fini Iva in Francia.
Se l’ente pubblico NON si qualifica come soggetto passivo d’imposta in Francia:
occorre applicare la procedura delineata con riferimento al Cliente privato
consumatore francese.
Cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia
Occorre applicare la stessa procedura delineata con riferimento al cliente privato
consumatore francese.
26
Costruzione
Costruzione di immobile in Francia in base a contratto d’appalto
Si tratta dell’ipotesi in cui l’impresa italiana, in virtù di contratto d’appalto, si
impegna a realizzare un immobile in Francia.
Cliente impresa identificata ai fini Iva in Francia
La costruzione di un bene immobile, di norma, comporta l’apertura di un cantiere.
Si ricorda che in base a quanto previsto dalla Circolare 98/E del 17 maggio 2000,
l’apertura del cantiere deve essere segnalata all’Agenzia delle Entrate (in Italia):
“3
IVA
3.1 Adempimenti
3.1.1 Apertura di cantieri: obbligo di denuncia ex art. 35 del DPR n. 633 del 1972
D. Una società stipula contratti per la fornitura di grandi impianti industriali. La realizzazione
degli stessi costringe l'appaltatore a compiere attività, che possono protrarsi per alcuni mesi (da
tre a nove mesi circa), direttamente nel cantiere aperto presso il domicilio (italiano o comunitario o
extracomunitario) del cliente.
Sussistono obblighi di denuncia ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633 del 1972?
R. Si ritiene che, nella fattispecie prospettata, il contribuente sia obbligato a presentare la
dichiarazione di variazione per comunicare all'Ufficio il luogo in cui viene ad essere svolta l'attività
connessa all'appalto. Al riguardo si ricorda che la Commissione Tributaria Centrale, con la
decisione 10 luglio - 1 ottobre 1986, 7353, si é già espressa in tal senso chiarendo che l'apertura
di un cantiere edile, di rilevante durata e consistenza, non può ritenersi esclusa dall'obbligo di
comunicazione della variazione previsto dall'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto
detto adempimento, "di notevole natura sostanziale, e' finalizzato all'esercizio del controllo
sull'attività dell'impresa da parte dell'Ufficio IVA".
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 della convenzione contro la doppia
Fiscalità
imposizione Italia – Francia del 5 ottobre 1989 (www.finanze.it
internazionale
testi in vigore), se la durata del cantiere NON supera i 12 mesi,
ai fini delle imposte sui redditi NON si realizza l’ipotesi della stabile
organizzazione in Francia.
In caso di supero di tale durata, lo Stato francese è abilitato a pretendere il
pagamento delle imposte sui redditi sui profitti riferibili alla costruzione realizzata
in Francia.
Di conseguenza, ai fini della presente nota:
• se la durata del cantiere supera i 12 mesi, l’impresa italiana deve
registrarsi presso l’Amministrazione fiscale francese e comportarsi come
un qualunque contribuente francese (come sopra affermato, tale impresa
assume, anche ai fini Tva, il carattere di impresa stabilita in Francia);
• in caso contrario, occorre esaminare a fondo la struttura delle operazioni
da compiere.
27
Riguardo a tale ultimo punto la questione si presenta delicata, considerato il fatto
che, a quanto risulta, l’Amministrazione finanziaria francese non si è ancora
espressa in modo preciso.
Quanto di seguito delineato deve quindi formare oggetto di opportune verifiche
prima di essere applicato al caso concreto.
Tenendo presente tale affermazione, ai fini di individuare il corretto
inquadramento fiscale, occorre distinguere tra le seguenti situazioni operative:
•
se l’impresa italiana si impegna a realizzare l’immobile “chiavi in mano” (e
cioè fornendo anche i materiali necessari per la sua realizzazione),
utilizzando solo la propria manodopera e solo materiali acquistati in
Francia, essa può scegliere di non aprire una posizione Iva in Francia ed
emettere fattura sul committente francese:
− ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura “operazione fuori
campo Iva, articolo 7, quarto comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”;
− ai fini francesi: indicando sulla stessa la dicitura “Prestation de
services réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1
CGI – Code Général des impôts – Tva due par le client”.
Il committente francese assoggetta l’operazione a Tva espletando la procedura
del cosiddetto “reverse charge”; l’impresa italiana recupera la Tva subita in
Francia, adottando la procedura dell’Ottava direttiva CEE.
L’impresa italiana, volendo aprire una posizione Tva in Francia (al fine, ad
esempio, di recuperare più prontamente la Tva subita sugli acquisti, dovrebbe
optare per la soluzione “répondant”;
•
come caso precedente, ma l’impresa italiana utilizza materiali (dalla
medesima prodotti / acquistati) provenienti dall’Italia o da altro Paese Ue:
l’impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia al fine di
segnalare l’arrivo dei materiali in Francia, mediante presentazione del
Modello DEB - Déclaration d’échanges de biens, da parte del mandatario
Tva; per il resto vale quanto affermato nel punto precedente;
•
se l’impresa italiana si impegna a realizzare l’immobile “chiavi in mano”,
utilizzando solo materiali acquistati in Francia e avvalendosi di imprese
subappaltatrici italiane per l’esecuzione di determinati lavori, possono
verificarsi due diverse situazioni:
− se l’impresa italiana, pur non essendo obbligata, opta per aprire una
posizione Tva in Francia (adottando la soluzione “repondant”), allora
le imprese subappaltatrici non hanno necessità di aprire una
posizione Tva in Francia; esse emettono fattura senza Tva a carico
dell’impresa italiana – posizione Tva francese (ai fini italiani:
operazioni fuori campo Iva, articolo 7, quarto comma, lettera a) del
Dpr n. 633/1972); l’impresa italiana – posizione Tva francese deve
espletare la procedura del reverse charge; l’impresa italiana, avendo
28
scelto la soluzione “repondant” emette a carico del committente
francese fatture con applicazione della Tva.
L’impresa italiana – posizione Tva francese recupera la Tva subita
sugli acquisti secondo le modalità ordinarie;
− se l’impresa italiana NON apre una posizione Tva in Francia, le
imprese subappaltatrici devono aprire una posizione Tva in Francia e
devono emettere fattura con Tva in capo alla stessa; l’impresa italiana
emette fatture in capo al committente francese così strutturate:
− ai fini italiani: indicando la dicitura “operazione fuori campo Iva,
articolo 7, quarto comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”;
− ai fini francesi: indicando la dicitura “Prestation de services
réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI –
Code Général des impôts – Tva due par le client”.
L’impresa italiana recupera la Tva subita sugli acquisiti secondo le
modalità previste dall’Ottava direttiva CEE;
•
come caso precedente, ma l’impresa italiana utilizza materiali (dalla
medesima acquistati / prodotti) provenienti dall’Italia: in tale ipotesi
l’impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia al fine di:
− segnalare l’arrivo dei materiali in Francia, con presentazione del
Modello DEB - Déclaration d’échanges de biens, da parte del
mandatario Tva;
− espletare la procedura di reverse charge a fronte delle fatture emesse
a suo carico, senza Tva, da soggetti non identificati ai fini Tva in
Francia;
− annotare sul registro francese Tva acquisti le fatture con Tva emesse
a suo carico da soggetti (francesi o esteri) identificati ai fini Tva in
Francia;
− per applicare la Tva a carico del committente francese ove venga
scelta la soluzione “répondant”;
•
se l’impresa italiana si impegna a eseguire prestazioni di sola
manodopera (i materiali vengono forniti dal committente), affidando una
parte dei lavori a imprese subappaltatrici francesi e/o di altri Paesi Ue o
extra Ue, si verificano le seguenti situazioni:
− se l’impresa italiana, pur non essendo obbligata, decide di identificarsi
ai fini Tva in Francia (adottando la soluzione répondant), le imprese
subappaltatrici fatturano con applicazione della Tva o senza
applicazione della Tva, a seconda che le stesse siano o meno
identificate ai fini Tva in Francia; in tale situazione l’impresa italiana
emette fatture a carico del committente francese con applicazione
della Tva;
− se l’impresa italiana, decide di non identificarsi ai fini Tva in Francia, le
imprese subappaltatrici devono essere dotate di posizione Tva in
Francia e devono applicare la Tva a carico dell’impresa italiana;
29
questa recupera la Tva adottando la procedura dell’Ottava direttiva
CEE; in tale situazione l’impresa italiana emette fattura a carico del
committente francese, così strutturate:
−
ai fini italiani: indicando la dicitura “operazione fuori campo Iva,
articolo 7, quarto comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”;
−
ai fini francesi: indicando la dicitura “Prestation de services
réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI
– Code Général des impôts – Tva due par le client”.
L’impresa italiana relativamente alle attrezzature spostate dall’Italia al cantiere
francese deve procedere alla loro annotazione sull’apposito registro di carico e
scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993:
• carico: invio attrezzature in Francia presso il cantiere;
• scarico: ritorno attrezzature dal cantiere francese.
Ove il lavoro fosse eseguito nel territorio del Principato di Monaco occorrerebbe
distinguere tra due aspetti:
• per quanto concerne la Tva: vale quanto sopra affermato riguardo alla
Francia;
• per quanto concerne, invece, le imposte sui redditi: il Principato è del tutto
autonomo dalla Francia. Tra l’Italia e il Principato di Monaco NON esiste
accordo contro la doppia imposizione. Ai fini delle imposte sui redditi la
verifica dell’eventuale esistenza della stabile organizzazione a Monaco
deve essere condotta in base alla legislazione e alla prassi monegasca.
Cliente privato consumatore francese
Anche riguardo al caso in argomento, da parte dell’impresa italiana, occorre
verificare il realizzarsi o meno della stabile organizzazione in Francia in base alla
regola dei 12 mesi (valgono le considerazioni delineate nel punto precedente).
Ove, per la durata del cantiere, NON venga a realizzarsi l’ipotesi della stabile
organizzazione, sotto il profilo della Tva, trattandosi di cliente NON identificato ai
fini Tva in Francia, l’impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia, al
fine di applicare la Tva sul corrispettivo del contratto di appalto.
In tale evenienza:
• il contratto stipulato con il cliente francese deve prevedere che sul
corrispettivo verrà applicata la Tva francese, tramite la posizione Tva che
l’impresa italiana ha aperto (o si appresta ad aprire) in Francia;
• ove l’impresa italiana, in virtù del contratto d’appalto:
− si impegnasse a fornire in tutto o in parte il materiale necessario per la
costruzione;
30
−
o intendesse avvalersi di imprese subappaltatrici, italiane o francesi o
di altri Paesi, per l’esecuzione di una parte dei lavori;
essa dovrebbe inviare gli ordini ai propri fornitori segnalando che le fatture che i
medesimi andranno ad emettere dovranno fare riferimento alla posizione Tva
francese dell’impresa italiana;
• le fatture da emettere in capo al cliente francese, per acconti, SAL e saldo
finale, devono recare l’addebito della Tva francese.
Ad esempio:
A Vostro debito per 1° SAL
Operazione fuori campo Iva italiana, articolo 7,
quarto comma, lettera a), Dpr n. 633/1972
TVA 19,60%
Totale fattura
100.000 euro
19.600 euro
------------------------119.600 euro
===============
NB: tale fattura deve essere emessa in almeno 3 esemplari:
• 1 per il cliente francese;
• 1 per il mandatario Tva francese incaricato di gestire la posizione TVA
francese;
• 1 per l’impresa italiana.
Tale fattura deve essere annotata:
• sul registro Iva delle fatture emesse italiano, come importo fuori campo
Iva;
• sul registro TVA delle fatture emesse francese.
Al fine di consentire il rispetto della numerazione progressiva delle fatture
emesse è opportuno istituire una serie distinta per le fatture emesse che
interessano la posizione Tva francese.
Cliente ente pubblico francese
Se l’ente pubblico si qualifica come soggetto passivo d’imposta in Francia:
occorre applicare la procedura delineata con riferimento al cliente impresa
identificata ai fini Iva in Francia.
Se l’ente pubblico NON si qualifica come soggetto passivo d’imposta in Francia:
occorre applicare la procedura delineata con riferimento al Cliente privato
consumatore francese.
31
Cliente privato consumatore italiano con interessi in Francia
Occorre applicare la stessa procedura delineata con riferimento al cliente privato
consumatore francese.
Prestazione di servizi di manutenzione, riparazione, ecc., su immobile
francese in base a contratto d’appalto
d’appalto o di prestazione d’opera
Valgono le considerazioni delineate relativamente alla costruzione di immobile in
Francia in base a contratto d’appalto.
Esempio
Impresa italiana si impegna a realizzare o a riparare un impianto elettrico a
favore di un cliente localizzato in Francia.
A seconda della situazione del cliente localizzato in Francia mutano gli obblighi
cui è soggetta l’impresa italiana:
• cliente identificato ai fini Tva in Francia (è il caso del cliente impresa o del
cliente ente pubblico identificati ai fini Tva in Francia):
- l’impresa italiana:
− deve ottenere la prova che tale cliente è affettivamente identificato
ai fini Tva in Francia (ad esempio: mediante accesso al sito internet
dell’Agenzia delle Entrate o mediante ottenimento di attestato di
possesso di numero identificativo Tva rilasciato dal Ministero delle
Finanze francese);
− deve emettere a carico dello stesso fattura con le seguenti
indicazioni:
− ai fini italiani: “operazione fuori campo Iva, articolo 7, quarto
comma, lettera a), Dpr n. 633/1972”;
− ai fini francesi: “Prestation de services réalisée par un assujetti
non établi en France – article 283-1 CGI – Code Général des
impôts – Tva due par le client”
• cliente NON identificato ai fini Tva in Francia (è il caso del cliente
consumatore finale francese o italiano o dell’ente pubblico francese non
identificato ai fini Tva in Francia):
- l’impresa italiana:
− deve aprire una posizione Tva in Francia, affidandosi ad un
“mandatario Tva”, incaricandolo di gestire contabilmente tale
posizione;
− con il cliente deve negoziare il prezzo tenendo conto che sulla
fattura dovrà essere applicata la Tva;
− deve emettere la fattura con TVA francese e adempiere ai
successivi obblighi ai fini della TVA (cfr. quanto affermato in merito
32
alla costruzione di immobile in Francia in base a contratto d’appalto
– cliente privato consumatore francese).
Iniziativa immobiliare a ciclo completo in Francia
Nel caso in cui l’impresa italiana decida di:
• acquistare un terreno in Francia;
• progettare la realizzazione di un immobile;
• chiedere le dovute autorizzazioni;
• cedere l’immobile, unitariamente o frazionatamente (ad esempio: singoli
alloggi) a clienti francesi o italiani;
si realizza un ciclo completo di attività in Francia, il quale, in linea generale,
comporta il delinearsi di una stabile organizzazione in Francia.
In tale situazione, l’impresa italiana deve valutare:
• se eseguire tale operazione tramite la stabile organizzazione;
• o mediante la previa costituzione di una società di diritto francese tramite
la quale gestire l’intera operazione (soluzione consigliata).
Sotto il profilo della Tva francese, qualunque sia:
• la modalità di presenza (stabile organizzazione o società di diritto locale);
• e la natura giuridica e fiscale del cliente;
occorrerà addebitare allo stesso la Tva.
COME POSSO IDENTIFICARMI AI FINI TVA IN FRANCIA
Le imprese italiane che NON possiedono una stabile organizzazione in Francia,
se pongono in essere operazioni rilevanti ai fini Tva in tale Paese, diverse da
quelle per le quali è previsto il meccanismo del “reverse charge” devono
identificarsi ai fini Tva, con identificazione diretta o a mezzo di mandatario fiscale.
A tali soggetti viene attribuito un numero di posizione Iva (“Numero individuel
d’identification”).
Tale numero, nel momento in cui viene utilizzato per operazioni intracomunitarie,
è composto dalla sigla del Paese: FR e da 11 caratteri numerici;
Al fine di reperire informazioni sul punto, cfr. il sito del Ministero delle Finanze
francese www.minefi.gouv.fr
parola chiave: “mandataire TVA” - La
représentation fiscale à la DGE : “L'obligation de désignation d'un représentant
fiscal par une société assujettie communautaire a été supprimée à compter du
1er janvier 2002. La société mère peut désormais s'identifier directement en
France en donnant son numéro de TVA intracommunautaire. Elle peut également
désigner comme mandataire fiscal une filiale française pour accomplir les
33
formalités en son nom mais elle demeure la seule redevable de l'impôt au regard
de la législation française.
Il documento consente di accedere alla modulistica e alle istruzioni
sull’argomento.
Nel seguito viene presentato il modulo di nomina del mandatario Tva, da
compilare e da inviare allo stesso, unitamente ad un attestato (in data recente) di
possesso di partita Iva, affinché il medesimo proceda a chiedere l’attribuzione del
numero di posizione Iva.
PAPIER EN TETE DE L’ENTREPRISE
Désignation d’un mandataire en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(vers.01/01/02DRESG)
1
Je soussigné, (nom, prénom, qualité)
……………………………………………………………………., agissant au nom et
pour le compte de l’entreprise (nom, dénomination, adresse et n° SIRET de
2
l’entreprise étrangère )
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………
désigne (nom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, n° SIRET de
l’assujetti établi en France
………………………………………………………….. en qualité de mandataire.
* Ce mandataire pourra accomplir les formalités suivantes (liste non
exhaustive ; cocher les cases qui suivent selon l'étendue du mandat) :
Accomplir les formalités et signer les déclarations relatives à
l’immatriculation (inscription, radiation ou modification) de l'entreprise en
France ;
Effectuer les obligations comptables (notamment, délivrance des factures,
tenue de la comptabilité, etc) ;
1
Le soussigné doit aussi avoir qualité pour engager l’entreprise. Le cas échéant, un
mandat régulier doit être joint à la désignation pour le soussigné.
2
Dès lors que l’entreprise étrangère est déjà immatriculée en France.
34
Représenter l’entreprise auprès des services administratifs et fiscaux
français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents,
correspondances, demandes d’information et déclarations ;
Envoyer, déposer et signer les déclarations de taxes sur le chiffre
d’affaires ;
Payer la TVA et les taxes assimilées dues ;
Envoyer, déposer et signer la déclaration d’échanges de biens destinée aux
services des Douanes ;
Etablir une réclamation contentieuse auprès de l’administration ;
Déposer pour le compte de la société communautaire, une demande de
remboursement de crédit de TVA non imputable 3;
En cas de contrôle fiscal :
− Soit représenter l'entreprise au cours de l'ensemble des opérations de
contrôle et répondre aux courriers et pièces de procédure (y compris les
transactions) adressées par les services vérificateurs lors de la
procédure de redressements, de la procédure de recouvrement et, le
cas échéant, lors de la procédure contentieuse ; en ce cas, le contrôle
sera réalisé sur place dans les locaux du mandataire et l’intégralité des
pièces de procédure devra être envoyée à l’adresse de ces locaux,
soit : ….
−
3
Soit seulement recevoir les courriers et pièces de procédure adressées
par les services vérificateurs relatifs à l'assiette, au recouvrement et au
contentieux ; en ce cas, l’intégralité des pièces de procédure devra être
envoyée à l’adresse suivante : ……
Joindre un relevé d’identité bancaire de l’entreprise étrangère assujettie.
35
* Encaissement des restitutions de sommes et des remboursements de
crédits de TVA :
Si l’entreprise étrangère assujettie autorise le mandataire à percevoir la
restitution de sommes ou le remboursement de TVA, celle-ci doit fournir un
mandat spécial établi conformément aux dispositions de la Circulaire du 30 mars
1989 – de Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat, Ministre de
l’Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget – relative à la
simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques,
rappelées dans l’instruction 3 D-2-99 du 15 juillet 1999.
Coordonnées bancaires de l’assujetti communautaire (ou, le cas échéant,
du mandataire – joindre un relevé d’identité bancaire ) :
Adresse de l’établissement bancaire :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
numéro de compte :
………………………………………………………………………………………………
Impératif :
indiquer
le
nombre
de
cases
cochées :
……………………………………………………………………………………………
La désignation du mandat est effectuée à titre exclusif et prend effet à
compter
du…………………………………………………………………………………………
Ce mandat produira ses effets jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par le mandant
ou le mandataire auprès du service des impôts qui gère la TVA de
l’entreprise étrangère assujettie.
Fait à______________, le _____________
(Signature manuscrite)
36
4
Je soussigné, (nom, prénom, qualité) …………………………….. agissant au
nom et pour le compte de l’entreprise (nom, dénomination, adresse et n° de
5
SIRET
de
l’assujetti
établi
en
France)
………………………………………………………accepte la désignation cidessus en qualité de mandataire et m’engage à accomplir, pour le compte
de l’entreprise (nom ou raison sociale et adresse de l’entreprise
étrangère)…………………………………………….., les formalités indiquées
page 1.
Fait à______________, le _____________
(Signature manuscrite)
A seguito dell’attribuzione del numero identificativo Iva l’Amministrazione
Finanziaria francese invia al mandataire Tva una comunicazione del seguente
tenore.
4
Le soussigné doit aussi avoir qualité pour engager l’entreprise. Le cas échéant, un
mandat régulier doit être joint à la désignation pour le soussigné.
5
Dès lors que l’entreprise étrangère est déjà immatriculée en France.
37
38
39
A seguito delle innovazioni intervenute a partire dal 1° settembre 2006, il
mandataire Tva:
• in determinate circostanze (ove rappresenti un’impresa italiana che opera
solo nei confronti di soggetti identificati ai fini Tva in Francia), si limita a
svolgere adempimenti di carattere statistico (presentazione del Modello
DEB);
• in altre circostanze (ove rappresenti un’impresa italiana che pur
operando solo nei confronti di soggetti identificati ai fini Tva in Francia,
abbia optato per la soluzione “rèpondant”, oppure rappresenti un’impresa
italiana che opera in tutto o in parte nei confronti di soggetti non
identificati ai fini Tva in Francia), svolge oltre agli adempimeni di carattere
statistico, anche gli adempimenti di carattere fiscale (registrazione delle
fatture emesse e di quelle di acquisto, liquidazione periodica dell’imposta,
presentazione delle dichiarazioni periodiche Tva, ecc.).
Come sopra affermato, ove l’impresa italiana si trovi a porre in essere operazioni
solo nei confronti di soggetti identificati ai fini Tva in Francia, essa, ove abbia
subito della Tva sull’acquisto di beni e di servizi in Francia, come regola
generale, dovrebbe chiedere il rimborso con la procedura dell’Ottava direttiva
CEE.
Tale procedura comporta, comunque, dei tempi di attesa relativamente lunghi
(mediamente un anno dalla presentazione della domanda mensile o trimestrale).
Al fine di ottenere un più rapido recupero dell’Iva a credito, l’impresa italiana
potrebbe optare per la procedura répondant.
In tal modo, essa si troverebbe, da una parte ad addebitare la Tva al committente
francese e dall’altra a compensare tale Tva a debito con la Tva a credito subita
sugli acquisti eseguiti in Francia.
Si tratta, certamente, di una soluzione che consente un rientro dell’Iva in tempi
maggiormente ravvicinati rispetto a quelli dell’Ottava direttiva comunitaria.
E’ da ritenere che il mandataire Tva possa, altresì, svolgere il ruolo di répondant.
Riguardo alla figura del répondant, l’Istruzione della DGI del 23 giugno 2006
(citata in apertura del precedente capitolo, tra le fonti normative) afferma che su
accordo scritto del cedente o del prestatore estero e del suo cliente identificato
ai fini Tva in Francia, è ammesso che l’imposta dovuta da quest’ultimo, in
applicazione delle nuove disposizioni recate dal comma 1 dell’articolo 283 del
CGI, sia dichiarata e riscossa, in nome e per conto di quest’ultimo, in base a
dichiarazione del cedente o prestatore (d’ora in poi “impresa italiana”).
Questo regime viene qualificato come un regime di tolleranza (“Tolérance
administrative”).
Esso è subordinato al fatto che l’impresa italiana designi un soggetto stabilito in
Francia denominato “répondant” (e cioè garante), il quale deve farsi accreditare
dall’Ufficio delle Imposte francese competente nei suoi confronti.
40
Detto soggetto deve impegnarsi, mediante la compilazione di un apposito
formulario fornito dall’Amministrazione finanziaria francese:
• a depositare una dichiarazione Tva a nome dell’impresa italiana, la quale
indica:
− nella sezione Tva raccolta (dovuta), da una parte, l’imposta che
l’impresa italiana dichiara e paga in nome e per conto dei suoi clienti
identificati ai fini Tva in Francia, e dall’altra l’imposta per la quale la
medesima è debitrice in relazione ad altre eventuali operazioni
compiute in Francia a proprio nome e per proprio conto (ad esempio:
vendite con installazione compiute nei confronti di privati consumatori
francesi);
− nella sezione Tva detraibile, l’imposta afferente le spese che l’impresa
italiana ha sopportato per la realizzazione delle operazioni che danno
diritto a detrazione;
• a versare il saldo Tva dovuto (o a riversare i rimborsi non dovuti).
Il répondant è unico: egli viene designato per l’insieme dei clienti e delle
operazioni, a eccezione di quelle per le quali non si è fatto ricorso a questa
procedura di tolleranza.
L’accordo tra il venditore e il cliente per fare uso di questa procedura ha la durata
di almeno un anno a decorrere dalla sua data di effetto, ed è rinnovabile
tacitamente per la stessa durata.
Esso vale per l’insieme delle operazioni rilevanti per il nuovo dispositivo
realizzate tra i due soggetti durante tale periodo.
Tale accordo deve menzionare il nome o la ragione / denominazione sociale,
l’indirizzo e il numero identificativo Tva francese del répondant.
L’impresa italiana, in base all’opzione in argomento, deve identificarsi ai fini Iva in
Francia e la sua dichiarazione deve essere depositata presso la DRESG Direction des résidents à l'étranger et des services généraux.
Nel quadro della presente procedura, le fatture emesse dall’impresa italiana
devono menzionare il nome del répondant e l’imposta che egli riscuote in nome e
per conto del cliente.
Correlativamente, quest’ultimo è autorizzato a portare la Tva in detrazione
secondo le modalità ordinarie.
La procedura i esame NON muta il soggetto responsabile per il della Tva: il
soggetto responsabile continua ad essere il cliente francese. Tuttavia, come
sopra si è affermato, viene tollerato che tale soggetto possa essere sostituito dal
cedente / prestatore non residente.
Di conseguenza, nel caso in cui il répondant non faccia fronte al versamento
dell’imposta dovuta, essa può essere chiesta in pagamento al cliente identificato
ai fini Tva in Francia.
Il cliente francese è altresì tenuto, in caso di richiesta da parte
dell’Amministrazione finanziaria francese, a esibire l’accordo stipulato con
l’impresa italiana.
41
Alla luce di quanto sopra risulta evidente che tale procedura potrà non essere
gradita ai clienti francesi.
PROCEDURA DI RIMBORSO DELLA TVA SULLA BASE
DELL’OTTAVA DIRETTIVA CEE
L’Ottava direttiva CEE n. 79/1082/CE, prevede la possibilità, per i soggetti
identificati ai fini Iva in Paese Ue di chiedere il rimborso dell’Iva subita in un altro
Paese Ue, a condizione che l’impresa richiedente NON abbia posto in essere nel
Paese interessato operazioni che in base alla normativa in tema di territorialità di
tale Paese si considerano effettuate nel Paese stesso.
Fanno eccezione a tale divieto, ad esempio:
• le prestazioni di trasporto e le relative prestazioni accessorie;
• le prestazioni che del nostro articolo 7, quarto comma, lettera d), del Dpr
n. 633/1972 e cioè le operazioni che riguardano beni immateriali, le
consulenze tecniche e legali, le prestazioni pubblicitarie, le prestazioni di
fornitura e di elaborazione dati, ecc.
Nel caso specifico della Francia fanno eccezione anche le operazioni per le quali
gli obblighi Tva vengono trasferiti in capo al cliente identificato ai fini Tva in
Francia.
La procedura da osservare è la seguente:
• presentazione domanda di rimborso presso l’Amministrazione Finanziaria
francese, entro il 30 giugno dell’anno successivo (l’istanza deve pervenire
all’A.F. francese entro tale data);
• la domanda può essere presentata anche a valenza trimestrale;
• la domanda deve essere presentata su apposito modulo; può essere
utilizzato il Modello italiano IVA 79, anche se è comunque consigliabile
utilizzare il modulo previsto dall’Amministrazione Finanziaria francese
(imprimè n. 3559). Il modulo in questione, a seguito delle innovazioni del
1° settembre 2006, dovrà essere adeguato alle nuove regole fiscali (in
modo particolare per quanto concerne il riquadro n. 9);
• il modulo deve essere compilato in lingua francese;
• occorre allegare gli originali delle fatture e delle bollette doganali di
importazione definitiva, nonché gli originali dei documenti che provano il
pagamento delle fatture relative alle prestazioni di servizi;
• valgono le regole di detrazione previste in Francia (e non le regole
italiane); le regole francesi sono comunque simili a quelle italiane;
• In allegato alla domanda devono essere presentati:
− Gli originali dei documenti di spesa;
42
− Un attestato di possesso di partita Iva rilasciato dall’Ufficio delle entrate
competente in relazione al domicilio del contribuente;
− Eventuale ulteriore documentazione.
Al fine di reperire le istruzioni necessarie per la compilazione della domanda in
argomento, si rinvia al sito internet del Ministero delle Finanze francesi:
www.minefi.gouv.fr
In particolare, le informazioni di sintesi possono essere ottenute, in tale sito,
percorrendo il seguente tragitto:
• cliccare il riquadro Service-public (in fondo a destra della front-page);
• inserire la parola chiave: imprimé 3559;
• cliccare su: Dans quelles conditions un assujetti étranger peut-il se faire
rembourser une TVA qui lui a été facturée en France ? [question-réponse]
Le informazioni di dettaglio possono essere reperite, in tale sito, percorrendo il
seguente tragitto:
• cliccare su “Impôts et fiscalité”
• cliccare su “Tout sur ….”
• cliccare su “Les impôts des professionnels”
• cliccare su “Plan du site”
• cliccare su “Remboursement dés credits de Tva”
• nell’ambito del paragrafo “en savoir plus”, cliccare su “Documentation –
Entreprises étrangères.
43
44
45
46
47
RISPOSTE AI QUESITI - PRECISAZIONI
1)
La nostra impresa vende finestre con posa in opera presso il cliente.
Qual è il trattamento Iva / TVA di tale operazione?
A partire dal 1° settembre 2006, in virtù delle innovazioni introdotte nella
normativa francese, sono parzialmente mutati gli obblighi che gravano in capo
alle imprese italiane fornitrici.
L’impresa italiana deve comunque aprire una posizione Tva in Francia a mezzo
di mandatario Tva.
Sul piano operativo occorre distinguere tra due diverse situazioni:
• vendita a imprese o ad altri soggetti identificati ai fini Tva in Francia:
viene meno l’obbligo di applicare la Tva francese; la vostra impresa potrà
emettere fattura senza applicazione della Tva, come segue:
− ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura “operazione non
imponibile, articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1993”;
− ai fini francesi: indicando sulla stessa la dicitura “Vente de biens
réalisées par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI –
Code Général des Impôts – Tva due par le client”.
L’impresa italiana deve presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1 bis, in contropartita al
cliente francese.
Il mandataire Tva deve presentare il Modello DEB (ai soli fini statistici).
•
vendita a consumatori finali (e cioè a soggetti NON identificati ai fini Tva
in Francia): l’impresa italiana deve emettere fattura sul cliente francese (a
mezzo della posizione Tva francese), come segue:
− ai fini italiani: indicando sulla stessa la dicitura “operazione non
imponibile articolo 41, comma 1, lettera c), del Dl n. 331/1993”;
− applicando la Tva.
L’impresa italiana deve presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1 bis, in contropartita al
cliente francese, senza compilare la colonna 3.
Il mandataire Tva deve presentare il Modello DEB (ai soli fini statistici).
2)
Come caso precedente, ma facendo l’ipotesi di vendere le finestre
senza posa in opera.
In tale caso la vendita si considera fatta in Italia. Occorre applicare l’Iva italiana.
Occorre tuttavia tenere presente la disposizione recata dall’articolo 11-quater del
Dl 24 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, riguardo
alle vendite a distanza in ambito comunitario, nel comma 1, afferma, infatti, che:
48
“la locuzione << le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di
beni >> …. deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a
destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione
dell’ordine di acquisto”.
Ove l’impresa italiana venda alla condizione franco destino (e cioè con trasporto
a suo carico), viene a realizzarsi la fattispecie della vendita per corrispondenza (o
a distanza), con obbligo dell’impresa italiana ad applicare la Tva francese al
supero della soglia di 79.534,36 euro per anno solare di vendite in Francia.
In tale evenienza l’impresa italiana deve aprire una posizione Tva in Francia.
Di conseguenza, per non incorrere in tale situazione occorrerebbe vendere
FRANCO PARTENZA: deve essere il cliente estero a organizzare e a pagare il
trasporto delle finestre dall’Italia alla Francia.
In pratica occorre comportarsi come se l’acquirente fosse un italiano che viene
nel punto vendita, ritira la merce, se la porta a casa e se la monta da solo.
3)
Si è parlato di controlli dei
dei numeri identificativi TVA comunicati dai
clienti francesi. Oltre a fare il controllo, occorre stampare l’esito
dello stesso?
Si. In base alla normativa e alla prassi vigente in Italia occorre dimostrare di
avere eseguito il controllo del numero identificativo TVA. E quindi occorre tenere
agli atti la stampa dell’eseguito controllo.
4)
La nostra impresa invia i propri tecnici in Francia al fine di eseguire
degli interventi. I tecnici partono con la borsa degli attrezzi e con
una dotazione di pezzi di ricambio.
ricambio. Ci sono adempimenti da
osservare riguardo a tali attrezzi e pezzi di ricambio?
Riguardo alla borsa attrezzi e alla dotazione dei pezzi di ricambio, occorre
provvedere alla loro annotazione sull’apposito registro di carico / scarico previsto
dall’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993:
• carico all’andata;
• scarico al ritorno.
Si tenga presente che tale registro NON può essere sostituito dai DDT.
Art.50, comma 5° D.L. 33171993:
“I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica
europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui
49
all’art, 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro,
tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del DPR 633/1972”.
Il registro deve contenere le seguenti informazioni:
• numero progressivo registrazione di carico / scarico;
• Beni in arrivo da Paesi UE:
− Data di arrivo
− Individuazione dei beni (natura, qualità, quantità, pesi
eventuale valore)
− Individuazione del soggetto UE speditore
− Causale del ricevimento
• Beni spediti verso Paesi UE:
− Data spedizione
− Individuazione dei beni (natura, qualità, quantità, pesi
eventuale valore)
− Individuazione del soggetto UE destinatario
− Causale della spedizione
ed
ed
Per quanto riguarda il trattamento del corrispettivo dell’intervento tecnico, ciò
dipende dal fatto:
• che l’intervento sia a titolo gratuito (ad esempio: intervento in garanzia) o
a titolo oneroso;
• che il cliente francese sia o meno identificato ai fini Tva in Francia.
Nel caso di intervento in garanzia (gratuito): nessun adempimento ulteriore
rispetto a quello concernente le attrezzature e i pezzi di ricambio.
Nel caso di intervento a titolo oneroso:
• fini dell’Iva italiana: si tratta di operazione fuori campo Iva ai sensi
dell’articolo 7, quarto comma, lettera a), se l’intervento è relativo ad un
bene immobile, o b) se l’intervento è relativo ad un bene mobile materiale,
del Dpr n. 633/1972;
• ai fini della TVA francese:
− se il cliente è dotato di posizione Tva: per l’impresa italiana non è
necessario aprire una posizione Tva in Francia; sulla fattura
emessa è opportuno aggiungere la dicitura: Prestation de services
réalisée par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI –
Code Général des Impôts – Tva due par le client”.
− se il cliente, invece, NON è dotato di posizione Tva, l’impresa
italiana deve essere dotata di posizione Tva in Francia al fine di
applicare la Tva francese.
50
5)
La nostra impresa vende tende con messa in opera a favore di privati
consumatori francesi. Cosa dobbiamo fare?
Nel caso di vendita di tende a privati consumatori (e quindi a soggetti privi di
identificazione Tva in Francia), con installazione a cura del fornitore presso
l’abitazione francese del cliente, è obbligatoria l’apertura di una posizione Tva in
Francia e l’applicazione della Tva, come specificato nel quesito n. 1.
6)
La nostra impresa realizza impianti elettrici a favore di clienti
francesi, con durate che, considerate le interruzioni, possono anche
superare i 12 mesi. Occorre pagare le imposte sui redditi in Francia?
L’articolo 5 della Convenzione Italia – Francia del 5 ottobre 1989, paragrafo 2,
lettera g), afferma che:
Alla luce di quanto sopra occorre esaminare due aspetti:
• se la realizzazione di un impianto elettrico comporti o meno il realizzarsi di
un “cantiere” (il quale potrebbe inserirsi nel più grande cantiere
dell’impresa di costruzione);
• come si calcoli la durata in presenza di interruzioni.
51
Riguardo al primo aspetto, il Commentario OCSE:
• con il termine di “cantiere di costruzione” intende un’installazione volta
alla costruzione di edifici, strade, ponti, canali, posa in opera di tubazioni,
terrazzamenti e dragaggio. L’attività di progettazione e supervisione della
costruzione di un edificio è ricompresa nell’espressione, a condizione che
sia eseguita dal costruttore stesso;
• con il temine di “cantiere di montaggio” intende un’installazione ove viene
montato / installato un macchinario o un impianto.
Alla luce di quanto sopra è da ritenere che ove per la realizzazione dell’impianto
elettrico venga apprestata, presso il cliente, un’installazione nella quale sono
collocate le attrezzature necessarie per l’opera e i materiali da mettere in opera,
tale installazione possa essere considerata quale cantiere.
Per quanto concerne il secondo aspetto, il citato commentario afferma che “Un
cantiere esiste dalla data nella quale l’imprenditore inizia il suo lavoro, compreso
ogni lavoro preparatorio, nel Paese ove la costruzione deve avvenire, per
esempio se egli installa un ufficio progettazione per la costruzione. In genere
continua ad esistere fino a che il lavoro è completo o permanentemente
abbandonato.
Non si considera che un cantiere abbia cessato di esistere quando il lavoro è
temporaneamente interrotto. Interruzioni stagionali o temporanee devono essere
comprese nel determinare la vita di un cantiere.
Interruzioni stagionali comprendono le interruzioni dovute a cattivo tempo;
interruzioni temporanee potrebbero essere causate, per esempio, da
indisponibilità de materiali o difficoltà di manodopera”.
E ancora:
“Un cantiere dovrà essere considerato come una unità singola, anche se basato
su diversi contratti, purchè formi un tutto coerente commercialmente e
geograficamente”.
Alla luce di quanto sopra, è da ritenere opportuno e prudente programmare
attentamente i lavori in modo da contenere la presenza nell’ambito dei 12 mesi.
Ove ciò non sia possibile, occorrerebbe tenerne conto in sede di trattativa in
modo da individuare eventuali idonee soluzioni contrattuali (tenendo tuttavia
conto gli stretti limiti che, come si è accennato, il Commentario pone sul punto).
52
7)
La nostra impresa ha ricevuto in assegnazione l’incarico in base a
contratto d’appalto di realizzare una costruzione in Francia a favore
di un consumatore finale francese. Per la realizzazione di tale
sub--appalto ad altre
costruzione intendiamo affidare alcuni lavori in sub
imprese italiane.
La vostra impresa deve aprire una posizione Tva in Francia, al fine di applicare la
Tva al cliente finale.
Le imprese sub-appaltatrici, lavorando per un’impresa identificata ai fini Tva in
Francia, alla luce delle modifiche legislative francesi, a partire dal 1° settembre
2006, potranno addebitare le loro prestazioni alla Vostra impresa senza
necessità da parte delle stesse di aprire una posizione Tva in Francia.
Le fatture delle imprese sub-appaltatrici dovranno essere emesse a carico della
Vostra posizione TVA in Francia, e dovranno essere strutturate come segue:
− ai fini italiani: indicando sulle stesse la dicitura “Operazione fuori campo
Iva, articolo 7, quarto comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”;
− ai fini francesi: indicando sulle stesse la dicitura “Prestations de services
réalisées par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code
Général des Impôts – Tva due par le client”.
La Vostra impresa a fronte di dette fatture, ai fini Tva, dovrà procedere
all’autofatturazione.
8)
Quali sono le aliquote della TVA sui lavori edili?
Come risulta dalla documentazione riportata (prelevata dal sito del Principato di
Monaco) :
Les taux les plus couramment utilisés sont les suivants :
- le taux normal 19,60 %
- le taux réduit 5,50 %
Le taux de 19,60 % est utilisé toutes les fois qu'il n'y a pas lieu de faire
application du taux réduit.
Le taux réduit de 5,50 % s'applique :
- à diverses prestations de services : transports de voyageurs, fournitures de
logement en hôtel ou en meublés, certains spectacles (cinéma, théâtres,
concerts...), droit d'entrée pour certaines attractions (musées, monuments,
expositions culturelles...), abonnement télévision privée, fourniture de repas dans
les cantines d'entreprises, prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de
53
l'eau, travaux effectués dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux
ans.
- à certains produits : eau, produits alimentaires (à l'exclusion des boissons
alcoolisées et de quelques produits alimentaires solides), médicaments (sauf
ceux remboursés aux assurés sociaux qui relèvent du taux de 2,10 %), produits
d'origine agricole, livres, appareillages et équipements spéciaux pour
handicapés,
certains
produits
destinés
à
l'alimentation
animale.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger le code des taxes et son annexe
ainsi que leurs sommaires et l' index alphabétique liés.
9)
Quali sono gli adempimenti Iva / Tva nel caso in cui la nostra
impresa
impresa dovesse aprire n magazzino di consegna in Francia al fine di
meglio servire i nostri clienti francesi . Si precisa che i componenti
inviati avrebbero una rotazione abbastanza lenta, comunque
superiore a tre mesi?
La procedura è sinteticamente delineata dalla Circolare A-9-06, n. 105 del 23
giugno 2006, punti 22 e 25.
Nel caso in cui la vostra impresa trasferisca merce in Francia a magazzino di
consegna (gestito in proprio o da vettore logistico) destinato a servire più clienti
(con passaggio della proprietà della merce oltre i tre mesi dall’arrivo della stessa
in Francia), essa deve identificarsi ai fini Tva in Francia, con la possibilità di
nominare un semplice “mandataire Tva”, incaricandolo di gestire la posizione Tva
francese.
In tale ipotesi occorre osservare la seguente procedura:
• contratto scritto di deposito logistica o di affitto di locale;
• spostamento della merce dall’Italia alla Francia, con emissione di fattura
dalla posizione Iva italiana a carico della posizione Tva francese, senza
applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n.
331/1993;
• presentazione del Modello Intra 1 bis da parte dell’impresa italiana (in
contropartita alla posizione Tva francese) secondo le tempistiche previste;
• il mandatataire Tva effettua l’acquisto intracomunitario in Francia, in
esonero dall’applicazione della Tva e presenta alla competente Autorità
francese il Modello DEB (Déclaration Echange de Biens), simile al nostro
modello Intrastat;
• al momento della consegna della merce al cliente francese, l’impresa
italiana – posizione Tva francese, emette fattura sul cliente francese
senza applicazione della Tva, indicando in fattura “Vente de biens
54
réalisées par un assujetti non établi en France – article 283-1 CGI – Code
Général des impôts”.
Se la vostra impresa NON pone in essere altre operazioni attive soggette alla
Tva francese essa ha titolo a recuperare la Tva subita sugli eventuali acquisti di
beni o di servizi (ad esempio: sulle spese di magazzinaggio) facendo domanda di
rimborso ai sensi dell’Ottava direttiva Ue.
In caso contrario, la vostra impresa italiana recupera la Tva subita in Francia
secondo le modalità ordinarie (annotazione della fattura nella contabilità Tva
francese).
55
56
ASPETTI LEGALI
Redazione del testo a cura
dell’avv. Emiliano Riba del Consorzio Piemontese
di Formazione per il Commercio Estero di Torino
57
58
COME LAVORARE IN FRANCIA; INDICAZIONI PRATICHE
PER GLI ARTIGIANI DEL SETTORE EDILE
1. LE DOMANDE
DOMANDE PRELIMINARI
Un imprenditore che si accinga a lavorare all’estero, indipendentemente dalle
dimensioni della sua impresa, deve porsi preliminarmente alcune domande:
Cosa significa lavorare all’estero?
Perché posso lavorare in Francia?
Cosa posso/devo pattuire nel contratto con il cliente francese?
Come devo comportarmi rispetto al mio personale dipendente?
A quali adempimenti devo sottostare?
Con questa guida si vuole dare una risposta concreta e di taglio operativo a tali
questioni.
Mentre, infatti, dal punto di vista materiale, svolgere la propria attività in Italia o
all’estero non comporta sostanziali differenze, dal punto di vista legale e fiscale,
l’artigiano deve tener conto del diverso ambiente in cui opera: qui di seguito
segnaliamo alcuni “punti dolenti” di particolare rilevanza:
• la responsabilità civile e l’assicurazione
• il pagamento ed il recupero dei crediti
• il consumatore e le garanzie dei beni di consumo
DIRITTI
1.1 Cosa significa lavorare all’estero?
Lavorare all’estero significa anzitutto confrontarsi con un ambiente ed una lingua
differenti; significa quindi porsi nell’ottica di un approccio con il cliente che può
essere anche sostanzialmente diverso rispetto a quello cui siamo abituati. Alcuni
nostri comportamenti, ad esempio, il cui significato è dato per scontato nel nostro
ambiente, possono assumere un valore anche sensibilmente diverso se li
poniamo in essere all’estero.
Sarà quindi importante, ancor prima di prendere in considerazioni gli aspetti
legali e fiscali dello svolgimento della propria attività all’estero, accertarsi che il
nostro cliente abbia dato a certi nostri comportamenti o a certe nostre
dichiarazioni lo stesso valore che noi attribuiamo ad esse.
59
1.2 Perché posso lavorare in Francia?
Perché il Trattato che istituisce la Comunità Europea (articoli 49 e seguenti) vieta
ai Paesi Membri di porre ostacoli alla libera prestazione di servizi all’interno del
territorio comunitario. Ciò significa che la Francia, come la Grecia o il Regno
Unito, ad esempio, non possono ostacolare le imprese o i professionisti italiani (o
di altro Stato Membro dell’Unione) che scelgano di svolgere le loro attività in uno
Stato diverso da quello di residenza. In tale articolo è esplicitamente previsto che
“… il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo
temporaneo, la sua attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse
condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini.”
La libera prestazione di servizi può avvenire, invero:
• con lo spostamento del prestatore presso il destinatario dei servizi;
• con lo spostamento del destinatario presso il prestatore;
• senza spostamento fisico di alcuno dei due.
A titolo esemplificativo possiamo ricordare, nella prima fattispecie, l’ipotesi di un
elettricista che ripari o installi un impianto elettrico in un capannone industriale
presso Nizza; nel secondo caso può trattarsi di un cittadino italiano che si faccia
curare una carie da un dentista di Briançon; nel terzo caso si può immaginare la
realizzazione di un sito internet di un’azienda italiana curata da un web designer
di Londra tramite scambi di e-mail.
Il medesimo Trattato riconosce, inoltre, il diritto di stabilimento per i cittadini
dell’Unione Europea. In virtù di tale diritto, chiunque può stabilirsi in un altro Stato
dell’Unione e continuare a svolgere il suo mestiere o la sua professione, alle
stesse condizioni previste per i cittadini di quello stato.
Fermo questo principio, è tuttavia importante evidenziare che il prestatore di
servizi o il professionista stabilito all’estero debba in ogni caso rispettare le
norme locali che regolano l’attività in cui è impegnato.
Pertanto l’artigiano italiano – come qualsiasi prestatore di servizi - può
legittimamente operare all’estero senza complicazioni di natura amministrativa,
se non quelle cui sono sottoposti gli imprenditori locali, rispettando le norme
sull’esercizio della professione.
2. LE QUESTIONI CONTRATTUALI - STRUMENTI
Ciò chiarito, ed in virtù della tipologia di prestatori cui questa pubblicazione si
rivolge, è ora opportuno verificare quali siano le modalità e gli strumenti
attraverso i quali la prestazione viene resa a favore di un committente straniero.
Il contratto internazionale è lo strumento attraverso il quale l’imprenditore si pone
in relazione con chi necessita dei suoi servizi: esso è un “ponte” tra le parti.
60
L’ipotesi di maggiore interesse riguarda il coinvolgimento di soggetti di diversa
nazionalità; tuttavia l’artigiano, a volte, opera all’estero a favore di soggetti suoi
connazionali (è il caso, frequente, del conoscente che richiede al lattoniere
italiano un intervento presso la propria abitazione turistica in Costa Azzurra). Per
quanto sopra, in questi casi, sia per il tipo di relazione che sussiste tra prestatore
e committente, sia per la loro appartenenza ad un contesto culturale ed a una
lingua comune, raramente si ingenerano problematiche. Di maggiore complessità
e di maggiore interesse è invece il caso dapprima citato; in tale caso un
problema di cui si deve tenere debito conto è che il contratto è potenzialmente
soggetto ad ordinamenti giuridici diversi.
2.1 Quale contratto vado a stipulare?
Vendita, appalto o prestazione d’opera?
Raramente vi è un accordo scritto tra l’artigiano e il suo committente; per le due
parti è importante pattuire l’oggetto dell’incarico, un prezzo quanto più certo
possibile e una data di consegna dei lavori. Ciò non significa, tuttavia, che non
esista un contratto. Al contrario, esso esiste ed è vincolante, ma semplicemente
non è riprodotto in forma testuale; esso è quindi regolato dalla normativa vigente
per ogni aspetto che le parti non hanno espressamente pattuito. Se non è stato
stabilito a priori quale sia la tipologia contrattuale scelta dalle parti, in caso di
conflitto, sarà il giudice a stabilire quale fosse l’intenzione dei contraenti e se, ad
esempio, la prestazione di lavoro superasse o meno il valore dei materiali
utilizzati, configurando così il rapporto, a seconda dei casi, come vendita o come
appalto. Per i casi di nostro interesse, in realtà, è maggiormente configurabile un
contratto di appalto o di prestazione d’opera.
2.2 Come eseguo i lavori?
1. In proprio.
L’ipotesi più semplice è quella di eseguire le prestazioni contrattuali in proprio,
sia come ditta individuale, sia come impresa maggiormente strutturata. In questa
prima ipotesi l’artigiano sarà responsabile dell’intera gestione del lavoro e del
rapporto contrattuale con il suo committente. Pattuirà le specifiche condizioni del
contratto, come prezzi e tempi di consegna, in modo libero. Eseguirà i lavori a
proprio rischio, rispettando sempre, per l’esecuzione dei lavori, la normativa del
luogo e, per quanto riguarda il contratto in sé, la legge che avrà scelto di comune
accordo con il suo committente.
2. In associazione.
Accade però che l’impresa artigiana, pur essendo interessata ad un appalto
all’estero, non abbia i mezzi o le strutture per partecipare singolarmente alla
relativa gara. Si tratta principalmente di appalti di lavori banditi da enti pubblici
esteri. In tale ipotesi l’impresa artigiana potrà partecipare alla gara nella forma
61
della cosiddetta A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese). Si tratta di una
modalità partecipativa per cui più imprese conferiscono uno speciale mandato
con rappresentanza ad una di esse affinché questa le rappresenti di fronte al
committente pubblico. Non è necessario, prima della partecipazione alla gara,
che il mandato sia formalizzato: la normativa oggi in vigore consente, infatti, alle
imprese di presentarsi in ATI costituenda, ovvero di assumere, di fronte all’ente
appaltante l’impegno di costituire l’Associazione di Imprese qualora il
raggruppamento risultasse aggiudicatario della gara. Per un riferimento
normativo si veda la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, attuata in Italia con il D.Lgs. 163/2006. È
importante ricordare che questa modalità di partecipazione, proprio perché
prevista da una Direttiva europea, è riconosciuta sia nel nostro sistema
normativo che in quello francese.
2.3 Quali tipologie di lavoro posso affrontare?
Con riferimento alle dimensioni del lavoro che l’artigiano può eseguire in Francia,
vanno distinte sostanzialmente due tipologie di lavoro:
1. il medio/grande appalto di lavori per soggetti privati o enti pubblici di cui si è
aggiudicatari o subappaltatori;
2. la prestazione d’opera realizzata a favore di un soggetto privato,
eventualmente residente in Italia.
Nel primo caso, se il nostro committente è un ente pubblico, la fase negoziale in
pratica non esiste: le condizioni contrattuali sono predeterminate dal capitolato
generale e da quello speciale d’appalto, spesso sono estremamente favorevoli
alla committenza e non prevedono possibilità di negoziazione. Decidendo di
partecipare alla gara, accettiamo quelle condizioni, così come sono: prezzi,
pagamenti, clausole penali per il ritardo, garanzie, legge applicabile, foro
competente e via dicendo sono stati predeterminati in senso sfavorevole
all’appaltatore. In tale caso sarà necessario vagliare con attenzione ogni singola
clausola sia del capitolato generale che di quello speciale: non potendo
intervenire per la modifica, è quanto meno utile conoscere le “regole del gioco”.
2.4 Cosa posso o devo pattuire nel mio contratto?
Qualora il nostro committente sia un soggetto privato, impresa o individuo,
potremo intervenire nel merito delle pattuizioni e porre particolare attenzione a:
1. legge applicabile;
2. modalità di risoluzione delle controversie;
3. singole clausole contrattuali.
62
2.5 La scelta della legge applicabile
Il principio base, dettato dalla convenzione di Roma del 1980, in tema di legge
che si applica ad un rapporto internazionale, è la libera scelta delle parti.
Tale principio, che vale sempre in materia di contratti tra imprese, sopporta,
invero alcuni limiti: vi sono, innanzitutto, materie che possono essere regolate
solo dalla legge statale: diritti riguardanti la persona, la famiglia, le successioni, i
lavoratori subordinati, i consumatori e simili.
Altro limite è dato dalle norme imperative:
1. norme imperative di ordine pubblico interno, la violazione delle quali
comporta la sostituzione delle regole pattuite dalle parti con le norme di
legge;
2. norme di ordine pubblico internazionale o “di applicazione necessaria”: il
giudice deve comunque applicare tali norme anche nell’ipotesi che la
controversia debba essere decisa secondo la legge di un altro stato.
La domanda da porsi è pertanto: quale legge si applica al contratto?
Normalmente i medi / grandi appalti di lavori sono sottoposti, per scelta imposta
dell’appaltante, alla legge del Paese di quest’ultimo. Molto difficilmente
un’amministrazione pubblica francese accetterà di sottoporre un appalto ad una
legge che non sia quella nazionale.
Se, invece, si opera a favore di privati, la scelta della legge applicabile sarà
concordata tra le parti al pari delle altre clausole contrattuali. Si tratta di una
scelta strategica fondamentale, di una vera e propria moneta di scambio:
accettando che la legge applicata al contratto sia, ad esempio, quella della
controparte, avremo un importante “credito” da spendere nei suoi confronti per
farle accettare migliori condizioni di pagamento o clausole di penali per il ritardo
nell’esecuzione meno gravose.
Si tenga però conto del fatto che, se la controparte è un “consumatore” vi sono
precisi limiti dettati dall’art. 5 della Convenzione Roma sopraccitata: qui la scelta
ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di privare il
consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della
legge del Paese nel quale risiede abitualmente:
− se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale Paese da una
proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto
nello stesso Paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o
− se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del
consumatore nel Paese di residenza.
In mancanza di scelta effettuata dalle parti, tali contratti sono sottoposti alla legge
del Paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale.
63
Al di fuori del caso particolare del consumatore, se le parti non hanno optato in
modo esplicito per una legge che regoli il loro rapporto, la convenzione di Roma
detta criteri legali: l’articolo 4 stabilisce che il contratto è regolato dalla legge del
Paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte
del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con
un altro Paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la
legge di quest'altro Paese.
Per prassi consolidata si presume che il contratto presenti il collegamento più
stretto col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha,
al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si
tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria
amministrazione centrale. Se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività
economica o professionale della suddetta parte, il Paese da considerare è quello
dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto
la prestazione deve essere fornita da una sede diversa dalla sede principale,
quello dove è situata questa diversa sede.
Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di
utilizzazione di un bene immobile, si presume che il contratto presenti il
collegamento più stretto con il Paese in cui l'immobile è situato.
La costruzione di immobile è però cosa differente: se costruisco un immobile in
Francia, il collegamento più stretto si ha con il Paese in cui l’immobile viene
costruito, anche se tutti o una parte dei materiali sono stati venduti dall’Italia.
2.6 Le modalità di risoluzione delle controversie
Sebbene sia sempre preferibile una soluzione negoziata di qualsivoglia
controversia che possa nascere tra un committente ed un appaltatore, è
consigliabile stabilire nel contratto quale istituzione pubblica o privata sia
competente a risolvere i conflitti. Con una scelta esplicita si eviterà di dover
ricorrere alle norme di legge che regolano le attribuzioni di competenza; queste
norme, sia pur conoscibili, spesso non sono prese in considerazione dalle parti di
un contratto e creano così situazioni impreviste. Le due principali modalità di
soluzione dei conflitti sono l’arbitrato e il processo civile ordinario.
Per scegliere a chi affidare la risoluzione delle controversie è opportuno verificare
quale efficacia avrà la sentenza del giudice italiano nel Paese della controparte.
Per rispondere a questa domanda è sempre necessario un controllo preventivo,
che nel caso della Francia è assai semplice. È infatti in vigore, praticamente in
tutto il territorio dell’Unione Europea, il regolamento 44/2001/CE per il quale, in
estrema sintesi, l’esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale di
qualunque stato membro è eseguita come se si trattasse di una sentenza
emessa da un giudice nazionale. Ciò significa che la sentenza italiana avrà
64
effetto anche nel territorio francese; così come una sentenza belga avrà efficacia
in territorio spagnolo.
Quindi, se si opera in Francia, si potrà proporre all’altro contraente una clausola
la quale preveda che, in caso di controversia, sia competente in via esclusiva il
Tribunale di Cuneo, avendo la certezza che la sentenza di quest’ultimo sarà
eseguita in Francia, senza necessità di un processo di delibazione.
Un’alternativa molto valida rispetto alla procedura tradizionale in Tribunale è
l‘arbitrato commerciale internazionale.
Chi è un arbitro? In sintesi si può definire come un giudice privato, incaricato
dalle parti di risolvere una loro controversia. Molto spesso questa procedura
alternativa è amministrata da un ente a ciò preposto; possiamo citare, ad
esempio, la Camera Arbitrale del Piemonte o la Camera di Commercio
Internazionale di Parigi. Tale procedimento si può svolgere sia di fronte ad un
arbitro unico, sia di fronte ad un collegio arbitrale formato da tre membri, nominati
uno per ciascuno dalle due parti ed il terzo dai due membri già nominati. La
decisione di questo arbitro o collegio arbitrale è detta “lodo”; ha la stessa forma e
la stessa forza esecutiva di una sentenza di Tribunale, pur presentando sensibili
differenze rispetto a quest’ultima.
Paragonando le due diverse tipologie di risoluzione dei conflitti, possiamo
sinteticamente affermare che l’arbitrato commerciale internazionale comporta
quali vantaggi:
• la maggiore rapidità del processo (8 – 10 mesi contro 2 – 3 anni della
giustizia ordinaria);
• una specifica competenza tecnica dell’arbitro o del collegio;
• la possibilità di regolare la procedura concordandone tempi e modalità con
la controparte;
• una maggiore possibilità di fare valere l’efficacia del lodo al di fuori del
nostro Paese e dell’Unione Europea.
A fronte di tali opportunità , per contro, l’arbitrato comporta alcuni svantaggi:
• costi elevati;
• impossibilità di ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo in caso si
debbano recuperare somme di denaro.
La scelta tra i due tipi di procedimento, pertanto, dovrà essere attentamente
ponderata dalle parti prima della sottoscrizione del contratto. Nella normalità dei
casi si sconsiglia di scegliere l’arbitrato per risolvere controversie relative a
contratti il cui valore non superi i 30.000 Euro.
2.7 Le singole clausole contrattuali
Consigliamo di essere particolarmente accorti, sia nella negoziazione, sia nella
pattuizione delle clausole che riguardano:
65
1. l’oggetto della prestazione, che dovrà essere determinato con estrema
precisione per evitare che il committente possa pretendere l’esecuzione di
lavori non preventivati;
2. le responsabilità: in questa materia vigono norme imperative sia nel nostro
Paese che in Francia;
3. i ritardi nell’esecuzione: se si pattuiscono clausole penali, in virtù delle quali
ogni giorno o settimana di ritardo dia diritto alla controparte ad un
risarcimento danni prestabilito, è importante rammentare di inserire la
previsione per cui il pagamento di tali somme escluda il diritto al
risarcimento di danni ulteriori;
4. il prezzo, che dovrà essere predeterminato o certamente determinabile (ad
esempio con riferimento a parametri certi ed oggettivi);
5. il pagamento: normalmente si pattuisce un acconto ed un saldo alla fine
lavori; è importante non sottoporre il pagamento del saldo all’avverarsi di
condizioni su cui non si ha il pieno controllo (quali autorizzazioni
amministrative o approvazioni delle autorità sanitarie)
6. la garanzia: anche in tema di garanzia vigono precisi limiti legali non
derogabili da diversa volontà delle parti;
7. il recesso della controparte e le conseguenze economiche che questo può
comportare.
Pagamenti
Nella scelta del mezzo di pagamento pattuito e della garanzia bancaria è
essenziale tener presenti alcuni elementi quali:
•
•
•
•
elaborazione/esecuzione contratto
copertura assicurativa
importo dovuto
natura e solvibilità del debitore
Nel caso di pagamento a mezzo cambiali ed assegni, controllare:
• copertura
• eventuale protesto
• esecutività del titolo nel Paese del debitore
• condizioni per l’esecuzione
Se il pagamento è pattuito tramite istituti bancari, sarà necessario soprattutto
controllare:
• i documenti da produrre per ottenere il pagamento;
• le possibili eccezioni delle banche per non pagare;
• l’irrevocabilità dell’impegno della banca al pagamento.
66
2.8 Come posso tutelarmi se non vengo pagato?
Il recupero del credito verso un debitore francese può avvenire in diverse
modalità: o mediante il decreto ingiuntivo in Italia o mediante un’azione legale in
Francia. Pensiamo al caso per cui non si sia pattuito nulla nel contratto circa
l’autorità competente a risolvere le controversie (o che, come spesso accade,
non vi sia affatto un testo scritto di contratto). Se, al termine dei lavori, il mio
committente si rifiuta di pagare il saldo del dovuto, come deve agire l’artigiano?
Una prima possibilità è quella di agire in Italia, richiedendo al giudice del proprio
luogo di residenza di emettere un decreto ingiuntivo, che poi sarà notificato,
previa traduzione, al debitore francese. Nel caso in cui quest’ultimo non facesse
opposizione entro i termini fissati dalla legge (cinquanta giorni per il caso di
debitore residente nell’Unione Europea), il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo e
si procederà (dinanzi alle corti francesi) all’esecuzione coattiva.
In alternativa l’artigiano italiano può citare in giudizio il suo debitore d’oltralpe
davanti ai tribunali francesi; la procedura semplificata è detta référé e consente di
ottenere in tempi brevi una decisione giudiziaria provvisoria di condanna a carico
del committente inadempiente.
Nei casi in cui ci sia il concreto rischio di perdere il proprio guadagno, si potrà
fare anche ricorso alle misure cautelari a conservazione del patrimonio del
debitore, da richiedersi in ogni caso al giudice francese (a meno che non si
sappia con certezza che il debitore francese dispone di beni in Italia).
Si rammenti che, qualora sia stata pattuita la clausola arbitrale, tali azioni non
saranno utilizzabili.
3. LE DOMANDE COMPLEMENTARI
Fin qui la parte contrattuale, preliminare all’esecuzione dei lavori. Si è detto,
sopra, che il lavoro eseguito in territorio francese è sottoposto necessariamente,
almeno per quanto riguarda i suoi aspetti tecnici alla normativa del luogo. Di
seguito si trovano le risposte alle domande più comuni cui l’artigiano deve
rispondere.
3.1 Quali garanzie devo riconoscere al mio cliente francese?
In Francia esistono tre garanzie legali per le opere di edilizia:
• 10 anni (vizi strutturali più importanti)
• 2 anni (vizi meno importanti, es: rivestimenti)
• 1 anno (vizi apparenti, denunziati alla chiusura del cantiere).
A queste si aggiunge la garanzia di diritto comune, che ha rilevanza marginale.
Si tratta di norme di ordine pubblico, per cui non è possibile sottrarsi alla loro
applicazione.
67
Il costruttore è considerato responsabile di pieno diritto di danni causati
dall’opera realizzata e per liberarsi deve dimostrare che il danno è imputabile a
un terzo o a caso fortuito.
È fondamentale, quindi, munirsi di idonea polizza di assicurazione
• per la responsabilità contrattuale;
• per la responsabilità civile;
• per la responsabilità da danni all'opera;
La polizza andrà stipulata con una compagnia di assicurazioni francese o
italiana, purché abilitata ad operare in loco (l’abilitazione deve essere verificata
con la compagnia medesima). Si dovrà leggere con attenzione il contenuto di
tale documento, al fine di evitare che l’assicuratore possa opporre eccezioni
qualora richiesto di coprire il danno derivante, ad esempio, dalla rovina di un
edificio.
Infine, se opero coi privati, sono tenuto a rispettare la direttiva europea sulle
garanzie dei beni di consumo (direttiva 1999/44/ce), attuata in Francia solo nel
2005, in base alla quale devo mantenere la garanzia per 24 mesi, con la
possibilità per il consumatore di denunziare il difetto entro due mesi dalla
scoperta.
3.2 A chi viene addossata
addossata la responsabilità?
Innanzitutto al costruttore, ma anche a chi è legato al direttore dei lavori da
locazione d’opera, a mandatari, venditori e “E.P.E.R.S (fabricant d'éléments
pouvant entraîner la responsabilité solidaire”. Su quest’ultimo punto è intervenuta
una legge del 1978, la quale prevede che il costruttore possa essere sottoposto a
responsabilità decennale, non assimilandolo in quanto tale a un prestatore
d’opera, ma creando, con l’introduzione dell’articolo 1792-4, una nozione vaga di
"costruttore di elementi che possono comportare la responsabilità solidale”. Il
legislatore non ha inteso far pesare su tutti i costruttori di materiali una
presunzione di responsabilità, ma semplicemente sottoporre ad essa quelli tra
loro i cui procedimenti, idonei ad essere integrati in fase costruttiva, sono in
quanto tali portatori di rischi, al fine di tenere in debito conto l’importante
evoluzione della filiera industriale connessa alla realizzazione di una costruzione.
La difficoltà interpretativa dell’articolo sopra richiamato è data qui dalla
definizione degli elementi : con circolare del 21 gennaio 1981 detta "circulaire
d'Ornano" sono stati introdotti quattro criteri cumulativi, i quali permettono di
idenitificare gli EPERS:
1.
2.
lo spostamento di una parte del prodotto realizzato ;
la predeterminazione in vista di una finalità specifica di utilizzo;
68
3.
4.
il soddisfacimento, nella messa in funzione di esigenze specifiche e
predeterminate;
la capacità del prodotto di essere utilizzato senza modificazioni.
Malgrado tale circolare non abbia eliminato ogni dubbio circa la qualificazione di
tali soggetti, essa ha tuttavia contribuito alla loro più agevole identificazione, che
riguarda :
la natura dell’elemento (concepito e realizzato per un utilizzo unico e
specifico);
le sue modalità di messa in opera (posa conforme alle prescrizioni del
costruttore senza modifica dell’elemento da parte del posatore).
Quando si è obbligati all’assicurazione, l’eventuale mancanza di polizza prima
dell’apertura del cantiere comporta sanzioni penali o pecuniarie (fino a 75.000 €).
E importante sottolineare che il contratto di assicurazione deve essere conforme
alla normativa francese, altrimenti non è considerato valido.
3.3 Se svolgo i lavori attraverso un’organizzazione,
un’organizzazione, come devo
comportarmi con i miei dipendenti? Posso imporre loro il distacco? A
cosa hanno diritto?
Il distacco si verifica quando il datore di lavoro comandi o distacchi il proprio
dipendente presso un'altra società, anche estera, mentre si parla di trasferta
quando si ha il provvisorio spostamento del lavoratore da un'unità produttiva
all'altra della stessa azienda.
La trasferta
Il datore di lavoro, a fronte di sopravvenute esigenze di carattere transitorio e
contingente, può modificare temporaneamente il luogo di lavoro dei suoi
dipendenti.
La temporaneità costituisce pertanto requisito indefettibile della trasferta: venute
meno le esigenze che avevano determinato l'invio in trasferta del lavoratore,
quindi, questi rientrerà al precedente luogo di lavoro. Elemento assai importante
la previsione di un termine alla assegnazione del lavoratore a sede diversa da
quella abituale.
La durata può essere predeterminata ma anche determinabile in relazione a
fattori oggettivi.
La contrattazione collettiva disciplina gli effetti della trasferta sul piano del
trattamento economico prevedendo un’apposita indennità e/o l'eventuale
rimborso delle spese sostenute dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro
in conseguenza di essa.
69
La figura del lavoratore "in trasferta" non deve essere confusa con quelle del
cosiddetto "trasfertista", che si impegna a prestare la sua attività in luoghi sempre
diversi.
Il contratto collettivo
• prevede le indennità di trasferta e conserva a favore del lavoratore inviato
in trasferta gli stessi diritti del lavoratore che opera in Italia;
• mantiene l’obbligo di iscrizione alla cassa edile.
Il distacco
Nel distacco (o comando) il datore di lavoro colloca il lavoratore presso un altro
datore di lavoro, affinché renda in favore di questi la sua prestazione lavorativa. Il
rapporto con l'originario datore di lavoro rimane fermo ma, parallelamente, ne
sorge un altro, con sospensione di quello originario.
I criteri individuati dalla giurisprudenza sono i seguenti:
• il distacco doveva essere temporaneo, eccezionale ed occasionale;
• il datore di lavoro distaccante doveva avere interesse a che il dipendente
prestasse la sua opera in favore del datore di lavoro distaccatario;
• in ogni caso il datore di lavoro distaccante doveva conservare il potere
direttivo (eventualmente delegabile al datore di lavoro distaccatario);
• infine, il datore di lavoro distaccante doveva conservare il potere di porre
fine al distacco.
L'art. 30 del Dlgs. n. 276, rifacendosi a detti criteri, ha precisato che si parla di
distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, rimanendo responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Nel sistema comunitario è stata emanata la direttiva 96/71/CE, attuata in Italia
con D.lgs. 72 / 2000 in base alla quale per il distacco è necessario il consenso
del lavoratore, non può essere un’imposizione del datore di lavoro. Il consenso si
acquisisce con il negoziato diretto.
Può essere richiesto un compenso ulteriore per il distacco, ma se l’imprenditore
decide la delocalizzazione dell’impresa, questo non è previsto.
Il lavoratore può fare valere i suoi diritti anche presso i tribunali dello stato in cui
viene distaccato.
Per quanto riguarda, invece, la tutela previdenziale dei lavoratori distaccati
all’estero o provenienti dall’estero, durante tutto il periodo del distacco il
lavoratore rimane legato al sistema previdenziale del Paese di provenienza.
70
3.4 Che legge si applica ai lavoratori dipendenti?
A questa domanda risponde la convenzione di Roma, la quale stabilisce,
all’articolo 6, che nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera
delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle
norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta,
a norma del paragrafo 2.
Il contratto di lavoro è quindi regolato:
a) dalla legge del Paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie
abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro
Paese, oppure
b) dalla legge del Paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il
lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso
Paese, a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di
lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, in questo caso si
applica la legge di quest'altro Paese.
In sostanza al lavoratore che viene distaccato temporaneamente in Francia si
continua ad applicare la legge italiana.
E bene ricordare che vanno sempre garantiti, a norma di legge:
• periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
• la durata minima dei congedi annuali retribuiti;
• i tassi di salario minimo, compresi quelli maggiorati per le ore
supplementari;
• le condizioni di messa a disposizione dei lavoratori, in particolare da parte
delle imprese di lavoro interinale;
• la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
• le misure protettive applicabili alle condizioni di lavoro delle donne incinte,
delle puerpere, dei bambini e dei giovani;
• la parità di trattamento fra uomini e donne e altre disposizioni in materia di
non discriminazione.
3.5 A quale norma è sottoposto il mio lavoro?
Alla norma francese sulle costruzioni: il “Code de la construction et de
l‘habitation”, costituito da una “parte legislativa” e da una “parte regolamentare”.
Queste norme, con le relative responsabilità che esse comportano per il
costruttore / installatore devono essere rispettate sia dai costruttori francesi che
dagli stranieri che operano in Francia.
Qui di seguito si fornisce un breve panorama delle norme più significative del
Codice,
rimandando,
per
il
testo
integrale
al
sito
http://www.universimmo.com/accueil/unijur061.asp
71
Parte Legislativa
Articolo l.111-13
“ogni costruttore d’opera è responsabile di pieno diritto verso il direttore dei lavori
o acquirente, dei danni, anche se risultanti da un vizio del suolo, che
compromettano la solidità dell’opera o che, con riguardo a uno dei suoi elementi
costitutivi o di installazione, la rendano inadatta allo scopo cui è destinata.
Una tale responsabilità non ha luogo se il costruttore prova che i danni
dipendono da causa a lui non imputabile”.
Articolo l.111 – 15
(...) ogni clausola di un contratto che abbia ad oggetto sia l’esclusione o la
limitazione della responsabilità previste dagli articoli 1792, 1792-1 e 1792-2 del
codice civile, riprodotte agli articoli l. 111-13, l. 111-14 e l. 111-15, sia
l’esclusione della garanzia prevista all’articolo 1792-3 di questo codice, riprodotta
all’articolo l. 111-16 o di limitarne la portata, sia di escludere o di limitare la
solidarietà prevista all’articolo 1792-4 dello stesso codice, riprodotta all’articolo l.
111-17, è considerata pro non scripta.
Ogni persona fisica o giuridica che sia ritenuta responsabile in virtù degli articoli
da 1792 a 1792-4 del codice civile, riprodotti agli articoli l. 111-13 a l. 111-17, è
sgravata dalle responsabilità e garanzie su di essa incombenti in applicazione
degli articoli 1792 a 1792-2 dello stesso codice, (...) dopo dieci anni dalla
consegna dei lavori o, in applicazione dell’articolo 1792-3 di questo codice,
riprodotto all’articolo l. 111-16, alla scadenza del termine previsto in questo
articolo.
Articolo l. 111-28
Ogni persona fisica o giuridica la cui responsabilità decennale possa essere
assunta sul fondamento della presunzione stabilita dagli articoli 1792 e seguenti
del codice civile, riprodotti agli articoli l. 111-13 a l. 111-19, deve essere coperta
da un’assicurazione.
Con riguardo all’apertura di un cantiere, ella deve essere in grado di giustificare
la sottoscrizione di un contratto di assicurazione che possa coprirla con riguardo
a questa responsabilità.
Ogni contratto di assicurazione sottoscritto in virtù del presente articolo
comporta, nonostante ogni stipulazione contraria, una clausola che assicuri il
mantenimento della garanzia per la durata della responsabilità decennale che
grava sulla persona assoggettata all’obbligo di assicurazione.
Una disposizione particolare regola il caso in cui si trovino oggetti antichi durante
i lavori di ristrutturazione o di costruzione di un immobile:
Articolo 112-7
conformemente all’articolo l531-14 del codice del patrimonio, allorquando, in
seguito ai lavori o a un fatto qualsiasi, monumenti, rovine, costruzioni, mosaici,
elementi di canalizzazione antica, vestigia di abitazione o di sepoltura antiche,
72
iscrizioni o generalmente oggetti che possano interessare la preistoria, la storia,
l’arte, l’archeologia o la numismatica sono rinvenute, il ritrovatore di queste
vestigia o oggetti e il proprietario dell’immobile dove sono stati ritrovati sono
tenuti a darne immediata dichiarazione al sindaco del comune che deve
trasmetterla senza ritardo al rappresentante dello stato del dipartimento, questo
ultimo avvisa il ministro delle ricerche archeologiche o il suo rappresentante. Il
proprietario dell’immobile è responsabile della conservazione provvisoria dei
monumenti, costruzioni o vestigia di natura immobiliare sui suoi terreni. Il
depositario degli oggetti assume verso quest’ultimi la stessa responsabilità.
Parte regolamentare
articolo r122-11
I costruttori e gli installatori sono tenuti, ciascuno per la parte che lo riguarda, ad
assicurarsi che le installazioni e gli impianti siano costruiti conformemente alle
disposizioni regolamentari e in particolare che il comportamento dei materiali e
degli elementi di costruzione sottoposti a collaudo risponda alle condizioni fissate
dal regolamento di sicurezza.
Il controllo esercitato dall’amministrazione o dalla commissione consultativa
dipartimentale della protezione civile non libera i costruttori e gli installatori dalle
responsabilità che incombono su di essi personalmente.
3.6 Come è regolato il trasporto degli inerti?
È risaputo che qualunque lavoro di costruzione, demolizione o ristrutturazione
comporti il prodursi di rifiuti e che gli stessi debbano poi essere trattati. Qui di
seguito si fornisce uno schema riepilogativo degli adempimenti cui sono tenuti gli
imprenditori del settore edile.
73
Trasferimenti tra Stati della Comunità europea
Ogni tipo di
rifiuto
Rifiuti
allegato II
lista verde
Rifiuti allegato
III lista
arancione
Rifiuti
allegato IV
lista rossa
Rifiuti
fuori
lista
Il rifiuto risponde
a tutte le
condizioni? (1)
Seguire la
procedura per
notifica
prevista dagli
artt. da 3 a 5
Reg. 259/93
Seguire la
procedura
passaporto
verde
prevista
art. 11
Reg.
259/93
Seguire la
procedura
per notifica
prevista
dagli artt.
Da 6 a 8
Reg.
259/93
Seguire la
procedura
per notifica
prevista
dall’art. 10
Reg.
259/93
(1) Il rifiuto deve essere destinato ad un’operazione di recupero, non essere
contaminato da uno dei rifiuti della lista arancione o rossa, non
presentarsi sotto forma dispersiva (ad esempio sotto forma di polvere,
fango, polveri, articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida).
74
PRESENTAZIONE DI UN MODELLO DI ISTRUZIONE DI UN
DOSSIER DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO
TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI
Notificante
Si procura
fornisce
-
Il documento di
accompagnamento
-
completa
-
stabilisce
attestazione
assicurazione terzi
scheda sicurezza
itinerario stabilito
indirizzo autorità
competente
lista trasportatori
Contratto con il
destinatario
completano
DOSSIER – RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE
Inviare a
originale
Autorità competente
d’esportazione
copia
Rinviare a
originale
Autorità di transito
Obiezioni entro 30
giorni da ricevuta di
ritorno ai
- notificante
- destinatario
- autorità
competenti
Obiezioni
sollevate
Notificante
Destinatario
Autorità competenti
Autorità competente
d’importazione
originale
originale
TRATTAMENTO DEL
DOSSIER
Obiezioni
non
sollevate
Accordo
scritto
Rifiuto
Trasferimenti
accettati
Trasferimenti
rifiutati
75
Invio entro tre giorni
di una ricevuta di
ritorno al
- notificante
- destinatario
- autorità
competenti
Notificante
Destinatario
Autorità
competenti
CLAUSOLE CHE DEVONO FIGURARE NEL CONTRATTO STABILITO TRA IL
NOTIFICANTE E IL DESTINATARIO
1) Il periodo di validità del contratto
2) L’indicazione della qualificazione dei rifiuti
3) Le modalità di eliminazione o di recupero e le condizioni particolari di
accettabilità del rifiuto da parte del destinatario, che dovrà possedere una
capacità adeguata per l’eliminazione o la il recupero dei rifiuti in
questione in condizioni che non presentino pericolo né per la salute né
per l’ambiente.
4) La proporzione dei residui di trattamento in rapporto alla qualità trasferita,
la destinazione finale e la modalità di trattamento di questi residui
5) I motivi di trasferimento dei rifiuti insieme alle prove che i rifiuti non
possono essere recuperati o eliminati in un centro più vicino.
6) L’obbligo per il notificante di riprendere a sue spese i rifiuti quando il
trasferimento non può essere portato a termine come previsto o quando è
stato effettuato in violazione di un’ordinanza o di una convenzione
internazionale.
7) L’obbligo di costituire una garanzia finanziaria o un’assicurazione
equivalente a beneficio dell’autorità amministrativa d’esportazione (art 27
CEE Regolamento del Consiglio 259/93).
8) La durata delle operazioni di recupero o di eliminazione.
9) L’obbligo per il destinatario di recuperare o di eliminare i rifiuti secondo
l’operazione e il periodo annunciati.
10) L’obbligo per il destinatario, in un termine massimo di 180 giorni, di fornire
al notificante non appena le operazioni di recupero o di eliminazione
saranno terminate, un documento che certifica che i rifiuti sono stati
eliminati o recuperati secondo metodi ecologicamente adeguati.
11) L’obbligo per il notificante ed il destinatario di assicurarsi che i
trasferimenti si fanno conformemente alle disposizioni legislative e
regolamentari nazionali in materia di protezione della salute (scheda di
sicurezza).
12) Copia del o dei contratti tra gli intervenuti statuenti le condizioni
finanziarie.
13) Il contratto deve indicare il numero di notifica al quale si riferisce.
In applicazione del decreto del 23 marzo 1990 relativo ai documenti e formalità
necessarie all’importazione, all’esportazione e al transito di rifiuti generatori di
nocività e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1990, gli importatori ed
esportatori sono informati che i formulari CERFA sono diffusi dagli editori
seguenti:
- Administrative moderne d’imprimerie (AMI), 4, rue Gandon 75013 Paris
(Tel. 0033-1-45869359)
76
-
Editions Fiscado, 7, rue Gaudot-de-Maroy 75009 Paris (Tel. 0033-147428010)
Imprimeries-papeteries Vogue (IPV), 53 Faubourg Montmartre 75009
Paris (0033-1-48789190)
Imprimerie Legeay, 58, rue de l’Eglise BP 1020 – 76061 Le Havre (Tel.
0033-2-35266644)
Imprimerie Morin, 13, rue Pierre-Grange BP 1-94120 Fontenay-sous-Bois
(Tel. 0033-1-48720499)
Librairie du commerce international , 24 Boulevard de l’Hopital BP 438,
75233 Paris Cedex 05 (0033-1-45053000)
Société d’édition publicité transit international (SETI), 21, rue de
Maubeuge 75009 Paris (Tel. 0033-1-45264084)
Form-Edit, 5, rue Janssen BP 25-75921 Paris Cedex (Tel. 0033-142014949) (Fax 0033-1-42019090)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE
Il documento relativo ai movimenti transfrontalieri si compone di un formulario di
notifica e di un formulario di movimento / accompagnamento
Le informazioni riportate nei formulari devono essere dattilografate o scritte a
lettere maiuscole.
Questo documento è stato stabilito a livello comunitario in modo che si possa
utilizzare il più possibile un codice piuttosto che un testo al fine di evitare ogni
problema di traduzione. Se si usa un testo, la terminologia impiegata deve
essere comprensibile da parte delle autorità competenti del paese di
importazione / destinazione, in particolare, e da quelle degli altri paesi di transito.
1. Nota esplicativa per il formulario di notifica
Casella 1, 2 e 7: Il notificante / esportatore indica il nome, indirizzo, il numero
di registrazione se presente e il numero di telefono e fax ed indirizzo mail
delle società, così come il nome del responsabile suscettibile di essere
contattato in caso di necessità.
Il destinatario è in generale l’impianto di eliminazione o di recupero indicato
alla casella 8. Se questo non è il caso, se per esempio l’operazione R12 –
scambio di rifiuti in vista di sottoporli ad una qualunque delle operazioni
numerate R1 a R11 o R13 – messa in riserva dei materiali in vista di
sottoporli ad una delle operazioni R1 a R12 – è prevista, conviene precisarlo,
casella 8.
Se (casella 7) sono previsti più trasportatori, scrivere “vedi lista allegata” ed
allegare una lista che fornisca le informazioni necessarie per ciascuno di essi.
Casella 3: Ogni formulario di notifica dispone di un numero unico, vi è
indicato al momento della ricezione di questo documento.
Indicare:
- Se la notifica concerne un trasferimento unico o più trasferimenti
77
L’operazione in oggetto – eliminazione o recupero
Se il o i carichi sono inviati da un impianto avente ricevuto un
consenso preventivo generale per quanto concerne il ricevimento di
certi rifiuti sottoposti al sistema di controllo arancione – impianto preautorizzato – barrando la casella corrispondente (art 9 CEE 259/93)
Caselle 4, 5 e 6: Il numero di trasferimenti indicati così come le quantità
indicate (indicate il peso in Kg o il volume in litri del carico) sono dei valori
massimali: questi non potranno essere superati al momento della
realizzazione dei trasferimenti.
La durata dei trasferimenti non può eccedere l’anno. Attenzione, è possibile
che il periodo di consenso accordato dall’autorità competente sia diverso
rispetto alle date che indicherete su questo formulario.
Casella 8: Fornire le informazioni richieste sull’impianto. Se l’entità che
effettua l’operazione di eliminazione / recupero è il destinatario / importatore,
indicare “la stessa cosa presente alla casella 2” . Riportare il numero di
registrazione dell’installazione se l’autorità competente gliene ha attribuito
uno. Indicare come limite di validità la data di scadenza dell’autorizzazione
accordata all’impianto.
Casella 9: Indicare il codice appropriato dell’operazione – “R” o “D” seguito
dal suo numero vedi il tergo del formulario così come la tecnica utilizzata.
Casella 10: Fornire le informazioni richieste sul produttore di rifiuti se
necessario. Se il dichiarante / esportatore è il produttore, riportare “lo stesso
dato della casella 1”.
Se i rifiuti sono il risultato di più produttori indicare vedi lista allegata e
allegare specifica per ciascun produttore.
Le informazioni relative ai procedimenti che hanno generato i rifiuti e al loro
luogo di produzione sono anche richieste e possono figurare sul contratto.
Casella 11: indicare il o i modi di trasporto utilizzato – rapportarsi ai codici
indicati sul retro del formulario
Casella 12: indicare il o i tipi di imballo utilizzati - rapportarsi ai codici indicati
sul retro del formulario
Casella 13: Indicare il nome attuale del rifiuto, il nome chimico e i suoi
principali componenti e loro concentrazione.
Casella 14: Indicare le caratteristiche fisiche del rifiuto a condizioni normali di
temperatura e pressione di trasporto - rapportarsi ai codici indicati sul retro
del formulario
Casella 15: Indicare il codice d’identificazione col quale il rifiuto è designato
nel paese di esportazione /spedizione. Dare la denominazione di rifiuto
utilizzando il codice del Catalogo europeo dei rifiuti CED.
Casella 16: Indicare con una crocetta se si tratta di un rifiuto appartenente
alla lista verde, arancione o rossa e fornire il codice del rifiuto. Se il rifiuto non
figura nella lista apporre una crocetta su “altro”
Casella 17: i numeri “Y” corrispondono alle categorie di rifiuti da controllare
figuranti agli allegati I e II della Convenzione di Bâle
Casella 18: i numeri “H” corrispondenti alla lista delle caratteristiche di
pericolo figurano all’allegato III della Convenzione di Bâle.
-
78
Casella 19: le classi ONU, i numeri d’identificazione ONU – numeri a 4 cifree le designazioni ufficiali di trasporto dell’ONU figurano nelle
Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative ai trasporti di merci pericolose.
Se queste informazioni non sono specificatamente richieste dal Regolamento
comunitario, le Raccomandazioni delle Nazioni Unite precisano le condizioni
alle quali le merci pericolose possono formare l’oggetto di movimenti
internazionali.
Casella 20: Indicare il codice di ogni paese attraversato dal carico in corso di
trasporto – far riferimento al retro del formulario per i codici dei paesi.
Precisare il nome del posto di frontiera o del porto, il codice dell’ufficio
doganale nel punto di entrata o di uscita dal territorio del paese dato. Indicare
il numero del codice delle autorità competenti del paese di esportazione /
spedizione, del paese di importazione / destinazione e del o dei paesi di
transito. Se intervengono nello spostamento più di tre paesi di transito, le
informazioni richieste saranno aggiunte in allegato a questo formulario.
Casella 21: da compilare obbligatoriamente per i trasferimenti entranti,
attraversanti o che lasciano uno degli Stati membri della CE.
Casella 22: per “allegato” si designano le liste aggiunte.
Casella 23: ogni fotocopia del formulario di notifica deve essere firmata e
datata dal dichiarante / esportatore prima di essere trasmessa alle autorità
competenti dei paesi in oggetto.
Il nome del “rappresentante autorizzato” del dichiarante /esportatore deve
parimenti figurare a lettere maiuscole accanto alla sua firma.
Casella 24: da compilare a cura dell’autorità competente del paese di
importazione / destinazione per comprovare ricevimento del formulario di
notifica.
Casella 25: da compilare a cura dell’autorità competente di tutti i paesi in
oggetto nel caso di necessità di accordare un consenso scritto al movimento
transfrontaliero di rifiuti. Indicare il nome del paese – vedi retro del formulario
per codici paesi – la data in cui il consenso è stato accordato e la sua data di
scadenza. Se lo spostamento forma l’oggetto di condizioni particolari, apporre
una crocetta sull’informazione corrispondente e compilare la casella 26 a
tergo del formulario.
Se un’autorità competente desidera opporsi allo spostamento, ella dovrà
riportare alla casella 25 la menzione OBIEZIONE. Delle spiegazioni potranno
essere fornite alla casella 26 o in una lettera separata.
Casella 26: La casella sul retro del formulario di notificazione può essere
compilata dalle autorità competenti per indicare le condizioni di attribuzione
del loro consenso scritto allo spostamento o spiegare perché si oppongono a
questo spostamento.
2. Nota esplicativa per il formulario di spostamento / accompagnamento
Caselle 1, 2, 8, 9: Riportare la stessa informazione indicata alle caselle
corrispondenti del formulario di notificazione. Se il dichiarante / esportatore
non è lo speditore dei rifiuti, dare delle informazioni dettagliate sul dichiarante
/ esportatore alla casella 1.
79
Casella 3: indicare il numero di notificazione riportato alla casella 3 del
formulario di notificazione.
Casella 4: per i trasferimenti multipli, indicare alla casella 4 del formulario di
notificazione il numero del carico con riguardo al numero totale di carichi
previsti – per esempio 20/80 per il ventesimo carico sugli 80 previsti nel
quadro di una notificazione generale.
Caselle 5, 6, 7: nome, indirizzo, numero di registrazione se presente e i
numeri di telefono, fax e indirizzo mail di ogni trasportatore. Se più di tre
trasportatori intervengono, precisare in allegato le informazioni su ciascuno di
essi.
Casella 10: Il rappresentante del trasportatore ne indicherà l’identità (licenza,
nome depositato o numero di registrazione) del mezzo di trasporto utilizzato,
la data di presa in carico e vi apporrà la firma. Il dichiarante / esportatore
conserverà una fotocopia del formulario firmato.
Casella 11 e 12: Se l’incarico è assunto da un nuovo trasportatore, il
rappresentante del nuovo trasportatore ne indicherà l’identità (licenza, nome
depositato o numero di registrazione) del mezzo di trasporto utilizzato, la
data di presa in carico e vi apporrà la firma. Il dichiarante / esportatore
conserverà una fotocopia del formulario firmato.
Caselle 13, 14, 15, 16 e 19: riportare le stesse informazioni indicate sulle
corrispondenti caselle del formulario di notificazione.
Casella 17: indicare il peso in Kg. o il volume in litri del carico trasportato.
Casella 18: scrivere il numero di colli che costituiscono il carico.
Casella 20: precisare tutte le precauzioni particolari di cui il carico ha bisogno,
quali le istruzioni di manutenzione fornite al personale dai produttori, le
informazioni relative alla salute e sicurezza, relative a perdite accidentali o le
schede di trasporti pericolosi.
Casella 21: data inizio trasporto.
Casella 22: Al momento della spedizione, il rappresentante autorizzato del
dichiarante / esportatore precisa il caso che si applica al carico in oggetto e
appone il suo nome e firma insieme alla data. Non deve essere firmata al
momento del deposito del dossier.
Casella 23: da compilare a cura del destinatario / importatore al momento del
ricevimento di un carico di rifiuti che devono essere immagazzinati in attesa
di essere trasferiti verso un impianto di eliminazione / recupero. Una
fotocopia firmata del formulario di spostamento / accompagnamento è
rimessa all’ultimo trasportatore.
Se il carico è rifiutato per una ragione qualsiasi, il destinatario / importatore
deve immediatamente contattare le autorità competenti. Altrimenti nel termine
di tre giorni feriali le fotocopie firmate del formulario di spostamento /
accompagnamento sono inviate al dichiarante / esportatore ed alle autorità
competenti di tutti i paesi in oggetto. L’originale del formulario deve essere
conservato e accompagnerà i rifiuti quando verranno inviati all’impianto di
eliminazione / recupero.
Casella 24: da compilare da un “rappresentante autorizzato” dell’impianto di
eliminazione / recupero al momento del ricevimento di un carico di rifiuti che
80
hanno formato l’oggetto di un trasferimento transfrontaliero. Una fotocopia
firmata del formulario di movimento /accompagnamento è rimessa all’ultimo
trasportatore. Se il carico è rifiutato per una ragione qualsiasi, il destinatario
/ importatore deve immediatamente contattare le autorità competenti.
Altrimenti nel termine di tre giorni feriali le fotocopie firmate del formulario di
spostamento / accompagnamento sono inviate al dichiarante / esportatore ed
alle autorità competenti di tutti i paesi in oggetto.
Casella 25: Secondo Regolamento della CE, le fotocopie del formulario di cui
la casella 25 è stata debitamente compilata devono essere inviate
imperativamente entro 180 giorni al dichiarante / esportatore e alle autorità
competenti dei paesi in oggetto per certificare che le operazioni di
eliminazione / recupero dei rifiuti sono state ben effettuate.
Caselle 26, 27, 28: Caselle riservate agli uffici di dogana situati alle frontiere
del paese di esportazione / spedizione, del o dei paesi di transito o del paese
di importazione / destinazione.
L’ufficio della dogana situato alla frontiera dove i rifiuti lasciano la CE deve
inviare una fotocopia del formulario di spostamento / accompagnamento
all’autorità competente che ha accordato l’autorizzazione di esportazione.
AMMISSIONE RIFIUTI
Le consegne di rifiuti formeranno l’oggetto della stesura preventiva di un
documento compilato e firmato dal produttore dei rifiuti, i diversi intermediari e il
gestore dello stoccaggio. Questo documento sarà rimesso al gestore
dell’impianto di stoccaggio ed indicherà la provenienza, la destinazione, le
quantità e il tipo di rifiuti. Da parte sua, il gestore ritornerà al produttore dei rifiuti
una ricevuta di ritorno per le consegne ammesse sul sito.
Tuttavia, se i rifiuti sono consegnati in piccola quantità o in modo occasionale, il
documento succitato potrà essere compilato all’arrivo sul sito.
La bolla di accompagnamento qui allegata potrà essere usata a questo scopo.
Il gestore conserva questo documento che sarà inserito in un registro di
ammissioni e di rifiuti.
Osservazione: per i rifiuti inerti derivanti da lavori per realizzazione edifici
pubblici, le società di trasporto non devono effettuare la dichiarazione in
prefettura prevista dal decreto n° 98/679 del 30 luglio 1998 relativo al trasporto
su strada, smaltimento e riduzione di rifiuti conformemente all’articolo 2 del
decreto precitato.
Registro di ammissioni e rifiuti
Il gestore aggiorna in modo continuativo un registro di ammissioni e di rifiuti,
indicando le ragioni che hanno causato l’eventuale rifiuto. Il gestore precisa la
cella o l’alveolo ove saranno immagazzinati i rifiuti di amianto legati a materiali
inerti. Questo registro sarà conservato dal gestore che potrà scegliere una forma
informatizzata.
81
Controlli di ammissione
In tutti i casi, una quantificazione dei rifiuti ammessa sarà effettuata all’entrata
dell’impianto di stoccaggio. Una stima dei volumi entranti è da preferire al calcolo
sistematico del peso che obbligherebbe all’adozione di un ponte mobile.
Un controllo visivo dei rifiuti è realizzato all’entrata del sito, poi al momento dello
scaricamento del camion e al momento della selezione dei rifiuti allo scopo di
verificare l’assenza dei rifiuti proibiti. La sistemazione in cassoni direttamente in
un alveolo, senza la presenza di un rappresentante del gestore, è proibito senza
aver prima provveduto alla verifica dei rifiuti.
Per i casi di rifiuti proibiti che potranno essere presenti in quantità minime e
facilmente separabili, l’utilizzatore può prevedere dei cassoni intermedi che
accoglieranno questo tipo di rifiuti nei limiti dei 50 m3. I rifiuti raccolti (legno,
plastica, imballi,…) sono in seguito fatti confluire verso gli impianti di eliminazione
adeguati regolarmente autorizzati.
Allegato 2: Bolla di accompagnamento dei rifiuti inerti
Raccomandazione n° T2-2000 ai direttori dei lavori di opere pubbliche relativa
alla gestione dei rifiuti della costruzione adottata il 22-06-2000 dalla Sezione
tecnica della Commissione centrale dei mercati.
Bolla n°……………………
Denominazione del direttore dei lavori:
Indirizzo:
Tel…………. Fax…………….
Responsabile:
Nome del cantiere:
Luogo
Tel………………Fax
Responsabile:
Ragione sociale della società:
Data:
Indirizzo:
Timbro e Visto:
Tel………………Fax
Responsabile
Destinazione del rifiuto
Centro di smistamento
Caldaia per legno
Centro di stoccaggio classe 2
Centro di stoccaggio classe 3
recupero materia
Incenerimento (UIOM)
Altro……………………………………………………………………………………………………..
Designazione rifiuto
Tipo di capienza
N°
U capacità
82
Tasso di riempimento
½
¾
pieno
Nome del collettore/
trasportatore
Nome del camionista
Data:
Timbro e Visto
………………………………………………………………………………
………………
Nome del demolitore
Indirizzo di destinazione
(luogo di trattamento)
………………………..
………………………..
Qualità del rifiuto
Buono
U
Data:
Timbro e visto:
Quantità ricevuta
Medio
Rifiuto del cassone
Insufficiente
a
Motivo……………………………
……………
Bolla comprendente 4 esemplari: compilare una bolla per contenitore:
- esemplare n° 1 da conservare a cura della società
- esemplare n° 2 da conservare a cura del collettore- trasportatore
- esemplare n° 3 da conservare a cura del demolitore
- esemplare n° 4 da ritornare debitamente compilato alla società e al
direttore dei lavori
RIFIUTI NON INCLUSI IN ALCUNA LISTA
Il Regolamento CEE 259/93 presenta tre allegati numerati I, III, IV, corrispondenti
alle tipologie di rifiuti in lista verde, arancione e rossa.
83
Tuttavia alcuni rifiuti possono non figurare in alcuna di queste tre liste seppur
rimanendo sottoposte alle procedure di controllo previste dal regolamento
comunitario.
Questo caso in oggetto è previsto dall’articolo 10 del Regolamento CEE. Le
procedure previste agli articoli da 6 a 8 del regolamento sono applicabili i
trasferimenti non possono cominciare prima di aver ricevuto l’accordo scritto delle
autorità competenti relative).
Appartengono a questa categoria ad esempio resti di carta da parati, terricci e
calcinacci , fibre di cellulosa, rifiuti inerti, ed ogni altro rifiuto di cui la
corrispondenza precisa non è rinvenibile nelle liste.
In caso di dubbio, è posto a carico delle autorità competenti:
- la convalida della scelta proposta dal notificante per la classificazione
dei rifiuti
- la qualificazione del prodotto come avente o no la qualità di rifiuto.
3.7 La garanzia finanziaria
PERCHÉ?
La garanzia finanziaria è prevista dall’art. 27 del Reg. CEE 259/93. Essa mira a
coprire le spese di rimpatrio e di trattamento dei rifiuti rifiutati dalla società
destinataria nel caso in cui questi ultimi risultino non conformi a quelli autorizzati
nel quadro dell’autorizzazione rilasciata.
L’obbligo di rimpatriare questi rifiuti nel paese d’origine è posto a carico del
notificante.
La garanzia finanziaria stabilita è specifica per ciascuna delle autorizzazioni di
trasferimento autorizzate dai paesi di spedizione, di transito (eventuale) e di
destinazione. Essa mira a coprire questo rischio di non conformità dei rifiuti e ad
assicurare il paese destinatario che questi rifiuti saranno evacuati dal suo
territorio.
PER CHI?
L’autorità amministrativa abilitata del paese di spedizione dei rifiuti è la
beneficiaria di questa garanzia; questa menzione deve figurare senza ambiguità
sul documento che il notificante allega alla sua domanda.
Nel caso di trasferimenti di rifiuti dalla Francia verso un paese straniero, il
beneficiario designato è la prefettura della provincia ove è situato il notificante.
Nel caso di inadempimento finanziario o di rifiuto della società notificante a
reintrodurre sul suo territorio i rifiuti rifiutati, l’autorità amministrativa del paese
d’origine dei rifiuti si sostituisce a lui; la garanzia è allora destinata a coprire le
spese sostenute.
84
SOTTO QUALE FORMA?
L’art. 27 prevede la costituzione di una garanzia finanziaria o di una
assicurazione equivalente. Il documento fornito deve essere firmato e datato
dall’organo che rilascia la garanzia; il riferimento ai trasferimenti di rifiuti che
copre la garanzia deve figurare in modo chiaro e parimenti l’indicazione relativa
al tipo di rifiuti in oggetto e loro quantità.
Il periodo di validità di questa copertura deve essere obbligatoriamente indicato.
QUALE AMMONTARE?
La garanzia finanziaria copre il rischio legato ai trasferimenti attivi. Sono
considerati attivi tutti i carichi entrati sul territorio del paese di destinazione per i
quali la bolla di rifiuti destinati al recupero o di eliminazione dei rifiuti non è stata
ancora trasmessa alla società notificante ed alle autorità amministrative abilitate.
Su questo periodo in oggetto, la garanzia finanziaria copre le spese di trasporto
dei rifiuti così come i loro costi di per il recupero o eliminazione.
Il notificante allega obbligatoriamente al documento che stabilisce la costituzione
della garanzia finanziaria un documento allegato che stabilisce in modo chiaro il
metodo di calcolo scelto per stabilirne l’ammontare.
Regolamento CEE 259/93
Rifiuti inclusi nella lista verde allegato II, di interesse per il settore edile:
rifiuti e rottami ferrosi di ferro o acciaio (GA 040- GA 320);
rifiuti ceramici in forma non disperdibile (GF 010-GF 030);
rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione
di edifici (GG020)
rottami di calcestruzzo (GG140);
rifiuti di materie plastiche solide (GH010);
rifiuti di carta e cartone (GI010);
rifiuti legno e sughero non trattati (GL010)
Lista arancione allegato III
rifiuti di cemento- asfalto (AC 020)
rifiuti di legno e sughero trattati (AC 170)
Lista rossa:
amianto (polvere e fibre) (RB 010 e 020)
fibre di ceramiche con caratteristiche simili all’amianto
85
3.8 Come è regolata la certificazione degli impianti elettrici?
elettrici?
86
87
COME OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE DEL CONSUEL PER LA VOSTRA
CERTIFICAZIONE
Dove inviare il vostro formulario di certificazione di conformità una volta
compilato:
Una volta compilato, datato e firmato il formulario, conservate il foglio rosa e
spedite gli altri due fogli alla direzione regionale di riferimento della provincia
dove si trova il cantiere (vedi qui di seguito). Allegate, se necessario, un progetto
di sistemazione.
Quando inviare il vostro formulario di certificazione di conformità:
Questo deve essere inviato alla direzione regionale alla fine dei lavori, sapendo
che il controllo sarà realizzato in un termine che può variare da una a tre
settimane, a partire dalla data di ricevimento del vostro invio.
Il controllo:
La sua durata, variabile secondo il tipo e il numero delle abitazioni, è in media di
un’ora. Un avviso di visita vi sarà indirizzato indicando la data e l’ora della visita.
Fate in modo di agevolare il buon svolgimento del controllo stabilito nel giorno ed
ora indicati. La programmazione di una nuova visita del cantiere che non è stato
possibile controllare (perché chiuso, avanzamento dei lavori insufficienti, ecc.)
resta a carico finanziariamente del richiedente.
In caso di non conformità:
In caso siano rilevate non conformità alle regole di sicurezza, sarà richiesta una
partecipazione complementare alle spese per la nuova visita secondo il tariffario
in vigore.
In caso di perdita di una certificazione autenticata:
In caso di perdita e, su domanda esclusiva dell’autore della certificazione, un
DUPLICATO sarà inviato direttamente al distributore di energia.
Nota:
Il Consuel non può bloccare l’informazione del visto di certificazione di
conformità.
88
Le direzioni regionali del Consuel
Caen
Dijon
Lille
Limoges
Lyon
Marseille
Paris
Rennes
Toulouse
Guyane
Guadalupa
Martinica
Reunion
Come compilare la vostra certificazione ?
ATTENZIONE!
L’attestazione di conformità è un documento CERFA, che non può essere
compilato in modo incompleto od errato. Se mancano informazioni, questo vi
sarà ritornato, comportando un ritardo nelle operazioni di visto. Questo
documento non essendo valido che per un’abitazione, conviene per le operazioni
collettive, fornire tanti formulari di certificazione quante sono le abitazioni
interessate.
1. Segnare con una crocetta la casella “NUOVO” se si tratta di una
costruzione nuova, “ESISTENTE” se si tratta di una ristrutturazione
(parziale o totale). Segnare con una crocetta parimenti una delle rubriche
relative al riscaldamento elettrico.
2. Questa data vi indica la data di validità del vostro formulario oltre la quale
le direzioni regionali del Consul non potranno più prenderla in
considerazione.
3. Posto riservato al timbro dell’installatore che deve figurare sull’originale e
sui duplicati (non concerne i singoli).
4. Nome ed indirizzo del richiedente (installatore e proprietario) al quale sarà
ritornata la certificazione di conformità. Queste menzioni sono stampate
dal servizio emissioni del Consul.
5. Il nome del cliente: le rubriche 3,4 e 5 non devono in alcun caso
contenere tre nomi differenti.
6. Queste rubriche devono contenere tutte le informazioni che permettono di
trovare il cantiere e di identificarlo in seno ad un edificio. Se queste
informazioni sono insufficienti, voi potete aggiungere il piano d’accesso al
cantiere o una pianta delle differenti parti (per un’operazione collettiva).
89
Se il cantiere non è stato trovato il giorno del controllo, le spese del
secondo controllo saranno poste a carico del richiedente. Si consiglia
anche di aggiungere un piano d’accesso quando ciò è possibile.
7. La firma e la data devono sistematicamente essere visibili.
8. Per un’operazione collettiva, indicare il numero totale di abitazioni.
9. Indicate il numero di abitazioni identiche a quello relativo alla
certificazione.
10. Tutte queste rubriche devono essere completate. Il valore massimo della
presa di terra è di 100 Volt. Il valore del differenziale da annotare è quello
che protegge l’insieme dell’installazione.
11. Queste rubriche devono far apparire i lavori nuovi che voi avete realizzato
o di cui voi vi assumete la responsabilità.
12. Come l’11 (tirare una riga sopra se non c’è riscaldamento elettrico).
COPIA ORDINE
Tariffario applicabile dal 1 novembre 2006
Da ritornare al:
Servizio Emissione del CONSUEL, Tour Chantecoq-5 rue Chantecoq, 92808
PUTEAUX Cedex (vendita unicamente per corrispondenza e per la metropoli).
Richiedente della certificazione di conformità, che si impegnerà con riguardo alla
conformità dei lavori di elettricità alle prescrizioni di sicurezza in vigore.
Richiedente
Nome
Indirizzo
Codice postale
Città
Telefono
Fax
Indirizzo E-mail
Vostro riferimento CONSUEL: nr. SE
(vedi precedenti attestazioni)
Per le imprese
Ente
Codice SIREN*
Codice NAF**
Timbro
Vedi
(1)
professionali
richiesta
90
per
le
installazioni
e in caso di prima
Ordine
Prezzo
unitario Quantità N
TTC (IVA inclusa)
Locali
uso
abitazione
(eccetto i servizi
generali immobiliari)
Non professionale
106.05 €
Installatore
Vedi tariffario o
professionale
utilizza
la
calcolatrice
del
nostro sito
Locali a
regolamentazione
speciale e Servizi
generali immobiliari
Tutti i richiedenti
46.48 €
Ammontare
TTC
(IVA
inclusa)
………………
…………………
……..
……………….€
…………………
……………….€
……………….€
Ammontare totale TTC (IVA inclusa) ………….€
Allego un assegno di ammontare corrispondente a questa commessa, all’ordine
del CONSUEL, che mi indirizzerà una fattura quietanzata.
Data e firma
(1) Gli installatori professionali che ordinano per la prima volta devono fornire un
atto giustificatore.
Estratto K bis
Estratto registro dei mestieri
Assicurazione decennale
*Il codice SIREN si compone di 9 cifre e designa la società. É attribuito
dall’INSEE al momento della creazione della società. Il numero di RCS di una
società è costituito da una lettera (B per le società commerciali) e dalle 9 cifre
del codice SIREN.
**Il codice NAF – un tempo codice APE – definisce l’attività principale del
lavoratore indipendente o della società tra le attività menzionate sulla
Nomenclatura delle attività francesi = NAF.
L’autore desidera ringraziare Ilenia Lombardo per la preziosa collaborazione
91
92
ASPETTI
GIURIDICI E TECNICI
Redazione del testo a cura
del prof. PaulPaul-André Gyucha, avvocato e insegnante universitario
93
94
I- L'APPALTO PRIVATO
1) La norma NF P 0303-001
Le disposizioni di questa norma, di cui l’ultima versione risale al settembre 1991,
sono state radicalmente riformate per integrare le evoluzioni sia in materia
legislativa che della pratica quotidiana di cantiere.
Le principali novità all’interno della norma riguardano la presa in considerazione
del piano di coordinamento per l’igiene e la sicurezza, la garanzia di pagamento
dovuta dal committente, la modulazione del principio del prezzo non modificabile,
l’implementazione di una procedura accelerata di pagamento del prezzo e
l’identificazione delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
Questa norma riguarda gli appalti privati nel settore dell'edilizia firmati dopo il 5
dicembre 2000 a condizione che le parti vi si riferiscano espressamente.
2) Il capitolato delle clausole amministrative generali (CCAG - cahier
cahier des
clauses administratives générales)
Il capitolato delle clausole amministrative generali della norma AFNOR P 03-001
riguarda i lavori di edilizia di cui non è possibile definire completamente il
programma né il progetto prima dell'inizio del cantiere.
La norma P 03-001 non ha carattere vincolante e non si impone quindi per legge
a meno che le parti non vi si riferiscano espressamente.
La firma di questo tipo di capitolato (CCAG) da parte dei contraenti o la sua
applicazione in virtù di una disposizione in tal senso nel capitolato delle clausole
amministrative speciali lo fa diventare forza di legge tra le parti e elemento
costitutivo del contratto di appalto.
Le parti possono, di comune accordo, apportarvi tutte le modifiche o deroghe che
ritengono opportune che, tuttavia, dovranno essere indicate espressamente nel
capitolato delle clausole speciali.
3) Il capitolato delle clausole amministrative speciali (CCAP - cahier des
clauses administratives particulières)
Questo capitolato contiene clausole particolari, aggiunte, modifiche o deroghe
che non possono essere inserite nel capitolato delle clausole generali.
A scopo indicativo è opportuno inserire nelle clausole amministrative speciali le
seguenti informazioni:
- nome e cognome e funzioni delle parti contraenti, domicilio eletto;
- oggetto dell’appalto, localizzazione dei lavori;
95
-
informazioni relative alla proprietà dei terreni o degli edifici;
elenco dei documenti allegati al contratto di appalto, in particolare il
capitolato delle clausole amministrative generali, il preventivo estimativo, i
disegni che descrivono l’opera;
- stima dei lavori e impegno dell’impresa ad eseguirli. (In caso di contratto
“a corpo” o “a forfait” bisogna indicare l’importo dei lavori. In caso di
lavoro "a misura” bisogna indicare tutti gli elementi relativi al metodo di
calcolo);
- modalità di pagamento e impegno del committente ad onorarli. È
opportuno indicare le scadenze di pagamento degli acconti in base ad un
preciso stato di avanzamento dei lavori;
- eventualmente, le modalità di pagamento degli acconti per le forniture;
- revisione dei prezzi;
- tempistica di esecuzione con tutte le precisioni relative alle penali in caso
di ritardo ed, eventualmente, i premi in caso di realizzazione anticipata;
- eventualmente i materiali forniti dal committente;
- assicurazioni;
Questo elenco non è limitativo e potrà essere integrato da altre informazioni.
4) Il capitolato delle clausole tecniche generali (CCTG - cahier des
clauses techniques générales)
Elenca le norme tecniche che disciplinano l’esecuzione dei lavori delle varie
figure professionali che intervengono sul cantiere.
Nel settore degli appalti edili esistono dei documenti tecnici unificati (DTU) che
enunciano, settore per settore, gli obblighi generali che gli imprenditori edili
devono rispettare.
Questi documenti di riferimento pubblicati dal centro scientifico e tecnico per
l'edilizia (CSTB - Centre scientifique et technique du bâtiment) non sono applicati
d'ufficio agli appalti privati, a meno che le parti non vi ricorrano espressamente.
Se un contratto d’appalto viene assoggettato al quadro normativo AFNOR P 03001, si dovranno rispettare le norme francesi omologate e i DTU. Queste
clausole tecniche generali non sono allegate materialmente ai documenti del
contratto perché si reputano conosciute dalle parti.
5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali (CCTP - cahier des clauses
techniques particulières)
Questo capitolato descrive le disposizioni speciali delle opere da realizzare. Può
prevedere documenti grafici (planimetrie, disegni) e documenti allegati come i
rilevamenti topografici o le relazioni geologiche.
96
6) Le disposizioni relative alla libertà dei prezzi
Derivano dall’ordinanza n. 86-1243 del 1 dicembre 1986 le cui modalità di
applicazione sono state precisate dal decreto n. 86-1309 del 29 dicembre 1986.
Figurano nel libro IV del codice del commercio. L'articolo L. 410-2 del codice del
commercio stabilisce il principio secondo cui i prezzi di beni, prodotti e servizi
sono fissati grazie al libero gioco della concorrenza.
Le condizioni di pubblicità dei prezzi sono regolamentate dall’ordinanza del
2 marzo 1990 modificata dall’ordinanza del 30 luglio 1999 per gli interventi di
emergenza, riparazione e manutenzione nel settore dell’edilizia e delle
attrezzature per la casa.
Quando le imprese intervengono nell'ambito di contratti di manutenzione o di
garanzia, non sono assoggettate alle disposizioni di questa ordinanza per le
prestazioni coperte da pagamenti forfetari effettuati alla firma del contratto o al
rinnovo dello stesso.
Prima di intraprendere qualsiasi lavoro, le imprese hanno l’obbligo di portare a
conoscenza del consumatore le seguenti informazioni:
- il compenso orario dei lavoratori comprensivo di IVA;
- le modalità di conteggio del tempo lavorato;
- i prezzi comprensivi di IVA delle varie prestazioni forfetarie proposte;
- le eventuali spese di viaggio;
- se il preventivo è gratuito o a pagamento e in quest’ultimo caso quanto
costa;
Se la prestazione viene proposta in loco al momento dell’intervento, l’impresa
dovrà presentare prima di intervenire un documento scritto che enumera le
informazioni sopra elencate.
Dal 18 maggio 2001, i termini di pagamento devono indicare obbligatoriamente le
condizioni di applicazione e il tasso di interesse delle penali per ritardo
nell’esecuzione e nella consegna dei lavori applicabili a partire dal giorno
successivo alla data di pagamento riportata sulla fattura nel caso in cui le somme
dovute vengano pagate dopo tale data.
Fatte salve disposizioni contrarie, che tuttavia non possono stabilire una
percentuale inferiore a una volta e mezzo il tasso di interesse legale, tale
percentuale è pari al saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea
alla sua più recente operazione di rifinanziamento maggiorata di sette punti
percentuali.
Le penali di ritardo possono essere applicate senza obbligo di sollecito.
Codice del commercio, art. L. 441-6, comma 3 modificato da L. n. 2001-420,
15 maggio 2001, art. 53, II
97
Sanzione applicabile alle persone fisiche:
Il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo L. 441-6 del codice del
commercio è passibile di una multa di 15 000 € (Codice del commercio, art. L.
441-6).
7) Rivalutazione e revisione dei prezzi
7.1 Rivalutazione dei prezzi
Si tratta dell’operazione con la quale le parti applicano una clausola del contratto
e procedono a una rivalutazione del o dei prezzi pattuiti per tenere conto delle
variazioni economiche sopravvenute prima dell’inizio dei lavori.
Le parti devono stabilire nel contratto i principi e i criteri di rivalutazione.
I prezzi vengono generalmente rivalutati tenendo conto della data di inizio dei
lavori stabilita negli ordini di servizio (CCAG, art. 9.4.1.2.4.1, dic. 2000).
La norma AFNOR P 03-001 permette di rivalutare il prezzo a prescindere
dall’intervallo di tempo trascorso tra la stipula del contratto e l’inizio dei lavori. Le
parti hanno tuttavia la facoltà di subordinare l’applicazione della clausola di
rivalutazione al passaggio di un determinato lasso di tempo dalla data di
fissazione del prezzo iniziale.
La pratica vuole che nei contratti non “a corpo” i prezzi del preventivo siano validi
solo per un intervallo di 3 mesi e che, una volta trascorso questo lasso di tempo,
possano essere rivalutati.
7.2 Formula di variazione del prezzo
I documenti contrattuali devono precisare la formula utilizzata per calcolare la
variazione di prezzo, i parametri di riferimento e il loro valore iniziale. I contraenti
hanno piena libertà di scelta degli indici.
Per i contratti assoggettati alla norma AFNOR P 03-001, il valore finale del
parametro di rivalutazione è, per gli indici pubblicati mensilmente, quello del
mese che precede la consegna dell’offerta oppure, per gli altri indici, quello in
vigore il giorno 15 del mese che precede la consegna dell’offerta.
7.3 Revisione dei prezzi negli appalti “a corpo”
La norma AFNOR P 03-001 prevede la possibilità di inserire clausole di revisione
negli appalti a corpo (CCAG, art. 9.4.1.2.5, dic. 2000).
Si tratta dell’operazione con la quale le parti applicano una clausola del contratto
e procedono a una revisione del o dei prezzi pattuiti per tenere conto delle
variazioni economiche sopravvenute durante l’esecuzione dei lavori.
98
La formula di revisione del prezzo deve, come per la rivalutazione, essere
contemplata in un’apposita clausola nei documenti specifici del contratto. Devono
essere indicati i parametri di riferimento e il relativo valore iniziale.
8) Ritenuta di garanzia
A garanzia della buona esecuzione dei lavori negli appalti privati, il committente
ha il diritto di trattenere un determinato importo sulle somme dovute all’impresa
per coprire eventuali difetti di esecuzione. Si tratta di un’abitudine molto utilizzata
in passato e che, dando spesso luogo a ritenute eccessive, è stata
regolamentata da un provvedimento di ordine pubblico. Questo tipo di garanzia è
stato così istituzionalizzato ed è entrato in un quadro normativo ben preciso
destinato a tutelare le imprese dagli abusi o dall’insolvibilità di alcuni committenti.
La legge di ordine pubblico n. 71-584 del 16 luglio 1971, modificata dalla legge n.
72-1166 del 23 dicembre 1972, sulle ritenute di garanzia per gli appalti privati
prevede due possibili soluzioni:
- il committente può inserire nel contratto una clausola di ritenuta di garanzia
il cui importo, limitato al 5 % del prezzo dei lavori, deve essere depositato
presso un terzo;
- l’imprenditore può evitare l’applicazione della ritenuta di garanzia
presentando invece la cauzione di un istituto finanziario.
La cauzione bancaria fornita al posto della ritenuta di garanzia permette
all’impresa di evitare che il committente trattenga il 5% sul pagamento del prezzo
dei lavori. Come la ritenuta di garanzia, la cauzione è destinata a garantire la
buona esecuzione dei lavori e a coprire le eventuali riserve fatte al momento
della consegna.
Trascorso un anno dalla data di consegna dei lavori, avvenuta con o senza
riserve, la cauzione bancaria viene svincolata o le somme bloccate vengono
versate all’impresa, anche senza revoca, a patto che il committente non abbia
notificato, a mezzo di lettera raccomandata, all’istituto bancario o al depositario,
la propria opposizione motivata dal mancato adempimento delle obbligazioni in
capo all’impresa.
9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere
La gestione dei rifiuti è diventata più onerosa e complessa con l’entrata in vigore
della legge n. 92-646 del 13 luglio 1992 che ha definito i nuovi principi della
politica nazionale in questo campo. È stato così consentito il ricorso alla discarica
solo per i rifiuti non riciclabili.
Ogni imprenditore dovrà quindi provvedere alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti che dovranno essere identificate e contabilizzate separatamente nel
contratto.
99
- Smaltimento dei rifiuti
È compito dell’impresa effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti di cantiere e
smaltirli nei siti abilitati a riceverli.
- Corrispettivo dell’impresa
In cambio di questo servizio, l’impresa riceverà un corrispettivo il cui importo è
indicato nel contratto sulla base della valutazione preventiva fatta dal
committente.
• Cantiere di demolizione
La valutazione deve essere accettata dall’impresa nel caso di un contratto di
demolizione. In assenza di valutazione, il compenso dell’impresa viene calcolato,
a seconda delle quantità smaltite, sulla base di un prezzo unitario stabilito nel
contratto o di un preventivo.
• Cantiere per nuova costruzione
Per una nuova costruzione, il corrispettivo è stabilito sulla base di una
valutazione fatta preventivamente dall’impresa.
• Cantiere sull’esistente
In mancanza di una valutazione, le operazioni di trasporto e smaltimento dei
rifiuti sono remunerate sulla base di una stima fatta preventivamente
dall’impresa.
10) Conto per spese comuni
Può succedere che più imprese, siano esse indipendenti o legate da rapporti
giuridici, collaborino alla realizzazione della stessa opera, e che alcune debbano
sostenere spese nell’interesse comune. Tali spese entrano nel calcolo del prezzo
dell’appalto (CCAG, art. 12.1, agosto 1991 articolo 6.1.2).
Le appendici A (lavori per nuove costruzioni) e B (lavori sull’esistente) del
capitolato CCAG elencano le spese di interesse comune differenziando le spese
per attrezzature che, essendo prevedibili, sono riconducibili ad una determinata
impresa, e le spese di gestione ripartite tra tutte le imprese. L’elenco non è
esaustivo e può essere completato nei documenti specifici del contratto.
- Spese per attrezzature
• gli allacciamenti provvisori;
• l’ufficio del cantiere;
• gli impianti sanitari comuni;
• la rete idrica ed elettrica;
• il piano di sicurezza comune sul cantiere.
- Spese di gestione
• i consumi di acqua e elettricità;
• la pulizia dell’ufficio del cantiere e dei sanitari;
• le spese di sostituzione dei materiali danneggiati o rubati;
100
•
•
le spese per la sorveglianza;
lo sgombero dei rifiuti e il relativo trasporto alle discariche.
11) Consegna dei lavori
La consegna dei lavori indica la normale conclusione dei lavori di costruzione. È
l’operazione attraverso la quale il committente accetta i lavori (con o senza
riserve) e constata l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle
imprese.
11.1 Scopo della consegna
La consegna consente al committente di verificare la qualità apparente del lavoro
svolto e di esigere interventi correttivi se i lavori:
- non sono conformi alle disposizioni del contratto;
- non sono stati eseguiti a regola d’arte.
La consegna alla data prestabilita è inoltre molto importante per l’imprenditore
per i seguenti motivi:
- permette il pagamento delle fatture;
- copre i vizi e i difetti di conformità apparenti che non sono stati oggetto di
riserve al momento della consegna;
- determina il momento a partire dal quale decorrono la responsabilità e le
garanzie previste dalla legge del 4 gennaio 1978.
Con la legge del 1978, e il relativo articolo 1792-6, primo comma del Codice
civile, le cui disposizioni sono riprese anche nell’articolo L. 111-9 del codice
dell’edilizia e dell’abitazione (CCH - Code de la Construction et de l’Habitation),
la consegna dei lavori è diventata un atto giuridico di fondamentale importanza
perché fa scattare la responsabilità decennale e le varie garanzie alle quali sono
assoggettati non solo gli imprenditori ma anche le società di assicurazione.
11.2 Accettazione della consegna
Si ha la consegna dei lavori quando la parte più diligente ne prende l’iniziativa:
quindi il committente o l’imprenditore.
Di norma la consegna dei lavori, che consiste nell’approvazione dei lavori dopo
verifica degli stessi, implica il completamento dell’opera. L’accettazione della
consegna si compie in una sola volta, senza fasi intermedie, ed è considerata
come definitiva malgrado l’esistenza di eventuali riserve pronunciate dal
committente.
101
Nella pratica succede spesso che, per opere di una certa importanza e durata, si
proceda a consegne successive per una stessa opera a mano a mano che i vari
lavori vengono completati.
Ciò consente, ad esempio, all’imprenditore che ha realizzato le opere in
muratura, e ha quindi necessariamente terminato per primo, di non aspettare il
completamento dell’opera per essere pagato ed entrare nel periodo di
prescrizione ai sensi dell’articolo 2270 del Codice civile.
Se è espressa, la consegna è certificata da un verbale datato e firmato dal
committente, vidimato dall’impresa ed eventualmente dall’architetto.
La Corte di cassazione ha riconosciuto la possibilità di una consegna tacita a
condizione che soddisfi i criteri enunciati nell’articolo 1792-6 del Codice civile
secondo cui la consegna è “l’atto con il quale il committente dichiara di accettare
l’opera con o senza riserve”, e che “in ogni caso” la consegna è “pronunciata in
contraddittorio”. Tenendo conto di queste disposizioni legali, la Corte di
cassazione riconosce l’esistenza della consegna tacita quando sussistono i
seguenti elementi:
- la volontà inequivocabile del committente di voler accettare i lavori
- il carattere contraddittorio della consegna
- il pagamento totale del prezzo
L’articolo 1792-6 del Codice civile prevede che, in mancanza di accordo tra le
parti (espresso o tacito), la consegna avvenga per via giudiziale.
Il ricorso al tribunale permette alle parti di far constatare una consegna che non è
avvenuta nonostante ne sussistessero tutti gli elementi.
11.3 Effetti della consegna
Fino alla consegna dei lavori, l’imprenditore è responsabile dell’opera che è
tenuto a consegnare in perfetto stato al committente.
Allo stesso modo è responsabile del cantiere: tutti i danni (furti ad esempio) che
dovessero verificarsi prima della consegna sono considerati come avvenuti per
colpa sua.
La consegna trasferisce la responsabilità dell’opera al committente, in capo al
quale sorge l’obbligo di provvedere alla manutenzione e alla conservazione
dell’immobile. In caso di furti, le perdite saranno a suo carico.
La legge del 4 gennaio 1978 fa della consegna il punto di partenza per quanto
segue:
- il periodo decennale durante il quale si può far valere la responsabilità dei
costruttori sulla base dell’articolo 1792 del Codice civile per i danni che
compromettono la solidità dell’opera o la rendono impropria alla sua
destinazione (C. civ., art. 2270);
- l’intervallo minimo di 2 anni corrispondente alla garanzia di buon
funzionamento delle attrezzature dell’immobile (C. civ., art. 1792-3);
102
-
l’intervallo di un anno durante il quale l’imprenditore è tenuto a una
garanzia di completamento (C. civ., art. 1792-6).
La garanzia decennale decorre solo a consegna avvenuta.
L’esistenza di riserve alla consegna impone il ricorso alla garanzia di
completamento per l’eliminazione dei difetti segnalati dal committente. È
opportuno tuttavia operare una distinzione tra riserve sollevate durante o dopo la
consegna dei lavori.
- I difetti che sono stati oggetto di riserve al momento della consegna non
sono coperti dalla garanzia decennale bensì dalla garanzia di
completamento
- I difetti che compaiono nell’anno successivo alla consegna potranno
essere eliminati, a scelta del committente, ricorrendo alla garanzia di
completamento o a quella decennale o ancora quella di buon
funzionamento
12) Garanzia di completamento
Dura un anno a partire dalla consegna dei lavori (Codice civile, art. 1792-6, parte
del secondo comma).
La garanzia di completamento copre l’eliminazione di tutti i difetti constatati dal
committente attraverso le riserve riportate nel verbale di consegna o mediante
notifica scritta per quelli constatati dopo la consegna (Codice civile, art. 1792-6,
parte del secondo comma).
Le disposizioni dell’articolo 1792-6 del Codice civile relative alla garanzia di
completamento non escludono l’applicazione degli articoli 1792, 1792-2 e 1792-3
del Codice civile.
La garanzia decennale può coprire i vizi nascosti che sono apparsi nell’anno
successivo alla consegna o i difetti che sono stati effettivamente oggetto di
riserve ma che si sono rivelati, per estensione e conseguenze, solo dopo la
consegna dei lavori.
13) Disposizioni particolari
particolari sull’igiene
sull’igiene e la sicurezza nei cantieri
La norma AFNOR P 03-001 di dicembre 2000 ricorda che il piano generale di
coordinamento, redatto già in fase di elaborazione, studio e progettazione, deve
essere allegato ai documenti costitutivi del contratto. Se prevede obblighi
specifici a carico dell’imprenditore, le corrispondenti clausole dovranno figurare
nel CCAP (CCAG, art. 4.2.1, dic. 2000). Questa disposizione consente
all’imprenditore di inserire nel prezzo il costo dei provvedimenti da adottare in
materia di igiene e sicurezza.
103
IIII- CONTRATTO
INDIVIDUALE
DI
COSTRUZIONE
DI
ABITAZIONE
La legge del 19 dicembre 1990 sanziona penalmente l’avvio di lavori da parte del
costruttore che non abbia preventivamente concluso per iscritto un contratto di
costruzione di abitazione individuale o non abbia ottenuto una garanzia di
consegna (CCH, art. L241-8). Devono essere allegati al contratto la planimetria,
la scheda informativa e quella descrittiva, una copia del permesso di costruire, se
è stato rilasciato, i certificati delle garanzie finanziarie e l’attestazione
dell’assicurazione danni alle opere. Inoltre, in quanto prestatore d'opera, il
costruttore di un’abitazione individuale è tenuto ad assicurarsi per la
responsabilità decennale. In caso contrario, incorre nelle sanzioni penali previste
all'articolo L. 243-3, primo comma, del Codice delle assicurazioni.
Dal 1 dicembre 1991 i contratti che prevedono l'esecuzione di lavori di muratura,
di costruzione del tetto e degli infissi sono disciplinati dalla normativa sulle
abitazioni individuali.
Di norma i contratti di appalto a lotti separati esulano dal campo d’azione della
normativa sulle abitazioni individuali a condizione, ovviamente, che una singola
impresa o artigiano non sia stato incaricato di eseguire sia i lavori di muratura,
che del tetto e degli infissi e non abbia fornito direttamente o indirettamente la
planimetria di progetto.
Subappalto: la legge del 19 dicembre 1990 prevede una serie di disposizioni che
rafforzano la normativa relativa al subappalto nel settore della costruzione di
abitazioni individuali. Se la legge del 1975 non prevede obblighi particolari da
rispettare riguardo alla forma del subappalto, il provvedimento del 1990 richiede
invece che il costruttore, a prescindere dal tipo di contratto che ha concluso con il
committente (con o senza fornitura della planimetria), stipuli un contratto scritto,
prima dell’inizio dei lavori, contenente una serie di elementi obbligatori, in
particolare una garanzia di pagamento a favore del subappaltatore (CCH, art.
L231-13 in parte e art. L232-2 in parte). Il mancato rispetto di queste disposizioni
imperative rende nullo il contratto e comporta l’applicazione di sanzioni penali
(CCH, art. L241-9). Il costruttore dovrà inoltre inviare una copia dei contratti di
subappalto all’organismo che si porta garante per la consegna secondo quanto
previsto all'articolo L231-6 del CCH.
Chiunque sia assoggettato all’obbligo di conclusione di un contratto scritto ai
sensi dell’articolo L231-1 o dell’articolo L232-1 del Codice della costruzione e
dell’urbanismo e contravvenga a tali disposizioni avviando comunque i lavori,
incorre in una pena di 2 anni di reclusione e una multa di 38.000 €, o solo una
delle due sanzioni.
104
IIIIII- LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
La norma AFNOR P 03-001 prevede l’obbligo per l’imprenditore di presentare,
non appena gliene viene fatta richiesta, la prova che è assicurato contro vari
rischi:
- il crollo e il rischio di crollo prima della consegna di tutto o parte
dell’opera;
- i danni provocati da inondazioni e incendio durante i lavori;
- la responsabilità civile nei confronti dei terzi e del committente per danni
alle persone, materiali e immateriali occorsi durante e dopo i lavori;
- la responsabilità decennale derivante dagli articoli 1792 e successivi del
codice civile.
1) La garanzia decennale
Istituita dalla legge Spinetta, si basa su un duplice obbligo passibile di sanzioni
penali in caso di inadempimento.
Il primo obbligo impone alle persone e ai costruttori non esecutori la cui
responsabilità può essere fatta valere ai sensi degli articoli 1792 e successivi del
codice civile di contrarre un’assicurazione decennale prima dell’apertura del
cantiere (Codice delle assicurazioni, art. L. 241-1 e successivi.).
Il secondo obbligo impone al committente la sottoscrizione di un’assicurazione
danni alle opere (assicurazione DO) prima dell’inizio dei lavori (Codice delle
assicurazioni, art. L. 242-1 e successivi).
La legge del 4 gennaio 1978 vale per tutte le opere sia che si tratti di costruzioni
nuove che di lavori realizzati su costruzioni esistenti. L’assicurazione è
obbligatoria anche per i lavori sull’esistente che, per la loro particolare natura,
potrebbero far scattare la responsabilità decennale dei costruttori.
L’assicurazione potrebbe quindi diventare obbligatoria per lavori relativi alla
struttura della parte nuova realizzata o deputati a garantire una delle sue funzioni
essenziali, che si tratti di lavori di ampliamento, modifica o rifacimento secondo la
configurazione pre-esistente o anche di importanti interventi di manutenzione.
- Ristrutturazione radicale
Sono assimilati alla realizzazione di un edificio e quindi assoggettati alla garanzia
decennale i grossi lavori di ristrutturazione comprendenti, in particolare, il
rifacimento delle facciate, la sostituzione delle parti degradate, il risanamento dei
punti attaccati dall'umidità, l’apertura e la stuccatura delle crepe, la posa di un
lastricato, il rifacimento di muri, coperture e pareti divisorie, la realizzazione di
aperture nella soletta, l'elevazione dei muri del vano ascensore e l'installazione
dello stesso e infine la creazione di bagni.
105
- Rifacimento di un tetto
In caso di fornitura di materiali nuovi in sostituzione di quelli vecchi e
realizzazione di una nuova messa in opera, gli articoli 1792 e successivi del
codice civile potrebbero essere fatti valere per i danni eventuali derivanti
dall'esecuzione di questi lavori.
- Ristrutturazione facciata
Esiste ormai una consistente giurisprudenza che prevede l’obbligo della garanzia
decennale per i lavori di ristrutturazione destinati a garantire l'impermeabilità di
un immobile.
La mancata sottoscrizione di un’assicurazione obbligatoria è un reato passibile di
6 mesi di reclusione e di una multa di 75 000 € come pena massima o una di
queste due sanzioni (Codice delle assicurazioni, art. L. 243-3, primo comma).
Il subappaltatore non ha alcun rapporto contrattuale con il committente. Esula dal
campo di applicazione delle garanzie legali dei costruttori e dell’assicurazione
obbligatoria. Tuttavia, se il subappaltatore sceglie di contrarre un'assicurazione di
responsabilità decennale, dovrà rispettare le norme imperative in materia, nella
fattispecie le disposizioni dell’articolo L. 241-1 del codice delle assicurazioni
relative all’obbligo di una polizza assicurativa che copra tutti i lavori edili. In
questo caso, l’assicurazione non potrà far valere la clausola che limita la
garanzia contratta dal subappaltatore alle sole costruzioni edificate sopra il
terreno, con esclusione quindi dei lavori sotterranei (¨Cassazione 1 sezione
civile, 9 aprile 1991, n. 88-15.891, Società Sogea contro La Préservatrice: Bull.
civ. I, n. 133).
Cadono sotto la responsabilità decennale e l'assicurazione corrispondente, i
danni anche se derivanti da un difetto del terreno, che:
- compromettono la solidità dell’opera o incidono sulla solidità delle
attrezzature di un edificio quando queste costituiscono parte integrante e
indivisibile delle opere portanti, delle fondamenta, della struttura, dei muri
o del tetto (Codice civile, art. 1792, parte del primo comma e 1792-2,
primo comma);
- rendono l’opera impropria alla sua destinazione intaccandola in uno dei
suoi elementi costitutivi o di attrezzatura (Codice civile, art. 1792, parte
del primo comma).
2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento
Questa garanzia è prevista per legge per le attrezzature separabili per una
durata minima di due anni; l'assicurazione corrispondente non è però
obbligatoria.
106
Rientra generalmente nell’ambito di un’assicurazione facoltativa che completa
l'assicurazione di responsabilità decennale del costruttore.
Le attrezzature di un edificio, la cui costruzione è cominciata dopo il 1 gennaio
1979, che non facciano parte integrante e indivisibile delle opere portanti, delle
fondamenta, della struttura, dei muri o del tetto, sono coperte da una garanzia di
buon funzionamento di una durata minima di due anni a partire dalla consegna
dell'opera (Codice civile, art. 1792-3).
Una volta scaduto questo termine, la persona fisica o giuridica che potrebbe
essere ritenuta responsabile in virtù degli articoli 1792-1792-4 del Codice civile
non è più tenuta alla garanzia di cui sopra (Codice civile, art. 2270).
La garanzia di buon funzionamento presenta quindi dei limiti di applicazione.
IVIV- IL SUBAPPALTO
Il subappalto è l'operazione con la quale un imprenditore affida, sotto la sua
responsabilità, a un'altra persona, denominata il subappaltatore, tutto o parte
dell'esecuzione del contratto d'opera o dell'appalto pubblico stipulato con il
committente (L. n. 75-1334, 31 dic. 1975, art. 1er, primo comma).
Il titolare del contratto stipulato con il committente che affida un compito al
subappaltatore è chiamato appaltatore.
Pena la nullità del subappalto, il pagamento dei corrispettivi dovuti
dall’appaltatore al subappaltatore in applicazione del subappalto è coperto da
una cauzione personale e solidale rilasciata all’appaltatore da un istituto bancario
qualificato, autorizzato secondo le condizioni previste dalla legge. Tuttavia non
sarà necessario fornire una cauzione se l’appaltatore delega il committente al
subappaltatore secondo i termini e le condizioni dell'articolo 1275 del Codice
civile, a concorrenza dell’importo delle prestazioni effettuate dal subappaltatore
(L. n. 75-1334, 31 dic. 1975, art. 14, primo comma).
L’obbligo in capo all’appaltatore di garantire il pagamento di tutte le somme che
deve al subappaltatore per il subappalto è disciplinato dall'articolo 14, primo
comma, della legge del 31 dicembre 1975, pena la nullità del contratto. Il
subappaltatore può far valere la responsabilità dell‘appaltatore.
Responsabilità personale dell‘amministratore dell’impresa appaltatrice:
l’amministratore di un’impresa appaltatrice che, contravvenendo all'articolo 14 di
cui sopra, conclude un contratto di subappalto senza prevedere una delega di
pagamento e senza aver ottenuto una cauzione personale e solidale da parte di
un istituto di credito, mette in gioco la propria responsabilità se permette al
subappaltatore di firmare un contratto che sembra coperto da garanzia, senza
tuttavia esserlo, e spingendolo ad accettare un pagamento differito pur sapendo
che l’impresa non sarà in grado di onorare l’impegno.
107
Il pregiudizio per il subappaltatore viene calcolato partendo dall’importo del
credito insoluto, maggiorato, a titolo di risarcimento danni, degli interessi legali
calcolati a partire dalla data di scadenza dell'effetto cambiario insoluto
allorquando la garanzia ne avrebbe permesso il recupero.
Assenza di garanzia decennale a carico dei subappaltatori:
Non essendo legato al committente da un contratto d’opera, il subappaltatore
non è tenuto alle garanzie legali previste dagli articoli 1792 e successivi del
Codice civile.
V- DOMANDE
DOMANDE COMPLEMENTARI
Risposte ad alcune domande poste durante il seminario formativo “Lavorare in
Francia: gli appalti privati per le imprese edili”, tenutosi a Cuneo il 2 ottobre 2006.
Obbligo dell’assicurazione decennale
Riguarda tutte le imprese, ad eccezione del lavoro in subappalto.
Il subappaltatore non è sottoposto all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione.
Tuttavia dalla giurisprudenza risulta che è tenuto a un obbligazione di risultati nei
confronti dell’appaltatore per il quale lavora.
Per proteggere il subappaltatore, la legge del 31 dicembre 1975 prevede che
questi venga sollevato dai suoi obblighi nel caso in cui non sia stato accettato dal
committente e quindi non possa essere pagato direttamente per il lavoro svolto.
Obblighi del fabbricante
fabbricante che consegna in Francia un prodotto fabbricato
in Italia
Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta da vizi occulti che la rendono
inadatta all’uso cui è destinata o che ne compromettono l’uso in misura tale che
l’acquirente non l’avrebbe comprata o avrebbe proposto un prezzo inferiore se ne
fosse stato a conoscenza (codice civile francese, articolo 1641).
Viene considerato fabbricante chi ha importato un bene, parte di esso o un
elemento di attrezzatura fabbricato all’estero.
L’articolo 1386-11 del codice civile francese rende il fabbricante totalmente
responsabile quando è provato che l’esistenza di un difetto del prodotto da questi
messo in circolazione ha causato dei danni.
108
Normativa sociale applicabile alle imprese italiane
Ai sensi del regolamento europeo 1408/71, il lavoratore frontaliero italiano che è
distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una
prestazione di servizi nel territorio francese, conserva la qualità di lavoratore
frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi (e non più tre mesi),
anche se, in questo periodo, non può ritornare ogni giorno o almeno una volta
alla settimana nel luogo di residenza.
Inoltre, il lavoratore che esercita un'attività subordinata presso un'impresa italiana
dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio
francese per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetto alla
legislazione italiana, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non
superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona
giunta al termine del suo periodo di distacco.
Infine, le aziende con sede in Italia possono essere esonerate dall’obbligo di
versare i contributi per le ferie pagate dimostrando, con le necessarie pezze
giustificative di supporto, di versare già, per il dipendente in questione, nel loro
paese d’origine o nel paese d’origine del dipendente, i contributi per indennità di
disoccupazione in caso di intemperie.
Creazione di una sede permanente
permanente in Francia
Un’impresa artigiana italiana potrebbe decidere che, da un punto di vista
economico, sia per lei più interessante creare una sede permanente in Francia.
Questa impresa, francese a tutti gli effetti, può essere un’entità totalmente nuova
o una sede secondaria dell’impresa italiana. L’attività può essere svolta in nome
proprio o sotto forma di società. In ogni caso, l’imprenditore italiano dovrà
adempiere presso il Centre de Formalités des Entreprises (CFE – ufficio per gli
adempimenti amministrativi delle imprese) della Chambre de Métiers et de
l'Artisanat delle Alpi Marittime a tutte le formalità di creazione del caso. Se
l’impresa ha la forma societaria, il CFE procederà alla registrazione dell’impresa
presso il Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Tra gli obblighi
amministrativi in capo all’impresa artigiana figura quello di seguire uno stage di
preparazione di 30 ore che si svolgerà nei locali della Chambre de Métiers et de
l'Artisanat. Tuttavia, per poterlo seguire, è necessario aver adempiuto prima
all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese francese, ovvero al
summenzionato RCS.
109
INDIRIZZI UTILI
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES ALPES-MARITIMES
110, Avenue de Verdun
06706 Saint Laurent du Var Cedex
contatti:
Michel Bouchard – tel. (+33) 04 93.14.24.43
Nicolas Bendinelli – tel. (+33) 04 93.14.24.39
e-mail: [email protected]
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO
Via E. Filiberto, 3
12100 CUNEO
contatti:
ufficio Studi – tel. 0171/318.824-743 – fax 0171/696581
e-mail: [email protected], web www.cn.camcom.it
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA
Viale Matteotti, 48
18100 IMPERIA
contatti:
ufficio Artigianato – tel. 0183/793.222 – fax 0183/297.164
e-mail: [email protected], web www.im.camcom.it
110