117 - Ordine Ingegneri della provincia di Cagliari

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117 - Ordine Ingegneri della provincia di Cagliari
117
INFORMAZIONE
ENERGIA.
Il campo minato dei combustibili industriali:
chi può dire che cosa bruci in caldaia?
SANZIONI PER CHI USA PRODOTTI FUORI NORMA, NON PER CHI LI IMMETTE NEL MERCATO
Un impianto industriale ordina un rifornimento di olio combustibile: circa 30.000
kg, un’intera autocisterna. Operazione semplicissima, basta una telefonata. I problemi arriveranno dopo, e saranno problemi seri, perché con la recente modifica del
D.Lgs. 152/2006 è difficile avere la certezza di non mettersi nei guai.
La potenza termica di riferimento dell’impianto industriale che ha fatto l’ordine
nella nostra simulazione è sopra i 3 MW e sotto i 10 MW: rientra fra gli impianti di
cui al titolo I della parte V del Dlg. 152/2006 e può quindi utilizzare olio combustibile
con tenore di zolfo massimo pari all’1%, detto BTZ 1% (Basso Tenore di Zolfo).
L’impianto, ubicato in un Comune con meno di 40.000 abitanti, è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della Provincia. Per semplicità, nel
seguito dell’articolo si concentrerà l’attenzione sull’olio combustibile, tuttavia buona
parte del ragionamento abbraccia tutti gli impianti civili ed industriali che adoperino
combustibili liquidi per riscaldamento.
I guai ai quali si accennava derivano dall’aggiornamento del combinato disposto degli articoli 293 e 296 comma 1 del D.Lgs. 152/2006. La tabella qui sotto
inquadra la parte quinta del decreto legislativo.
GLI AUTORI.
L’ingegnere Giorgio Demontis
svolge la libera professione presso
ESSEI Servizi srl, società di ingegneria.
telefono: 328.8967225
e-mail: [email protected].
Il dottor Carmine Salis è consulente
in sicurezza nei luoghi di lavoro.
telefono: 333.3936373
e-mail: [email protected].
D. Lgs. 152/2006, Parte quinta
oggetto
Norme in materia di tutela
dell'aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera
titolo
Titolo I
Titolo II
Titolo III
titolo esteso
articoli
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
Impianti termici civili
Combustibili
da 267 a 281
da 282 a 290
da 291 a 298
Articoli del Titolo III della Parte quinta
291 - Campo di applicazione.
292 - Definizioni.
293 - Combustibili consentiti.
294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione.
295 - Raccolta e trasmissione di dati relativi al
tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.
Nel caso in esame, qualora l’olio combustibile fornito non fosse conforme alle
specifiche di cui all’allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, la combustione del medesimo verrà assimilata alla combustione di rifiuti.
Caratteristiche di un combustibile conforme.
Per il combustibile troviamo le stesse procedure e gli stessi problemi dell’accettazione del ferro in cantiere. Nel caso in esame, dovranno verificarsi due condizioni per il combustibile.
1) Classificazione del prodotto. È verificabile dal DAS (Documento Accompagnamento Semplificato, equivalente alla bolla di accompagnamento), in cui deve
essere scritto che quanto consegnato è olio combustibile BTZ uso industriale denso.
Lo scopo principale del documento è il controllo fiscale del fornitore, considerato che
il prodotto circola in regime di imposta assolta all’origine.
2) Rispondenza alle condizioni previste. Nel caso risultano quelle dell’allegato X, parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 10 della relativa tabella, verificabili
tramite la scheda di analisi del combustibile, normalmente consegnata a seguito di
specifica richiesta. In genere non risulta l’associazione fra l’analisi ed il prodotto. In
pagina
24
296 - Sanzioni.
297 - Abrogazioni.
298 - Disposizioni transitorie e finali.
INFORMAZIONE
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teoria dovremmo chiedere al fornitore di dichiarare la corrispondenza fra il prodotto
consegnato con il DAS xyz e le analisi forniteci, così come chiediamo al fornitore
dell’acciaio di dichiarare che quanto fornito con il DDT xyz è associato al certificato
n. xxx consegnatoci.
Il punto 1) è garantito da un documento fiscale. Vediamo che cosa è necessario riscontrare del punto 2).
Riscontro con la normativa. Il combustibile previsto per l’impianto è liquido.
L’impianto ricade nel titolo I, impianti e attività.
Combustibile consentito nell’impianto. Il combustibile utilizzabile è definito nel nel D.Lgs. 152/2006 - Parte quinta, titolo III – Combustibili.
In base all’articolo 293, dev’essere elencato nell’allegato X degli allegati alla
parte quinta. L’olio combustibile lo ritroviamo quindi nell’allegato X, parte I (combustibili consentiti), sezione 1, paragrafo 1:
Negli impianti disciplinati dal titolo I è consentito l’utilizzo dei seguenti combustibili : [...]
al punto h) oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di
zolfo non superiore all’1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II sezione 1 paragrafo 1, alle colonne 1,2,3,4,5,6,9,10 fatto salvo
quanto previsto nella sezione III.
Nella parte II (caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura), sezione 1 (Combustibili liquidi) sono definiti al paragrafo 1: gasolio, kerosene,
olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio (parte I, sezione
1, paragrafo 1, lettere e) ed h).
Che cosa sia un altro distillato pesante di petrolio lo ritroviamo definito all’articolo 292 comma 2 lettera a):
Olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del
codice NC 2710.1951 – 2710.1969 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e d), che, per i suoi limiti di
distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come
combustibile e di cui meno del sessantacinque per cento in volume, comprese le
perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86, anche se la percentuale
del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo.
Caratteristiche merceologiche del combustibile consentito. In sostanza
nell’impianto è consentito l’utilizzo di olio combustibile pesante (art. 292 comma 2
lettera a) con contenuto di zolfo non superiore all’1% in massa (Allegato X, parte I,
sezione 1, paragrafo 1, punto h) e rispondente a quanto prescritto nella parte II,
sezione 1, paragrafo 1, colonna 10 della tabella di seguito pubblicata.
Allegato X, parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera h (Oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa
e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II sezione 1 paragrafo 1, alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione III)
Allegato X, parte II, sezione 1, paragrafo 1. Oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio
Tipo di combustibile
liquido
Viscosità
A 50° mm2/s
A 50° °E
Acqua e sedimenti
Acqua
Sedimenti
Fluidissimo
BTZ
1
2
<21,2
<3
<=0,05
3
4
da 21,2 a 37,4
da 3,0 a 5,0
<=1,0
Semifluido
BTZ
5
6
Denso
BTZ
9
10
da 37,5 a 91
da 5,1 a 12
<=1,0
>91
>12
<=1,5
<=0,5
Zolfo % (m/m)
<=0,3
Residuo carbonioso % (m/m)
Nickel+Vanadio (mg/kg)
Ceneri % (m/m)
<=6 <=15
<=50 <=180
<=0,05
PCB/PCT
Fluido
BTZ
<=1,0
Inferiore al limite
di rilevabilità
<=0,3
<=1,0
<=0,3
<=1,0
<=0,3
<=1,0
<=6 <=15
<=50 <=180
<=0,1
<=6
<=15
<=50
<=180
<=0,15
<=6
<=15
<=50
<=180
<=0,20
Inferiore al limite
di rilevabilità
Inferiore al limite
di rilevabilità
Inferiore al limite
di rilevabilità
pagina
25
Metodo di analisi
EN ISO 3104
EN ISO 3104
UNI 20058
ISO 3733
ISO 3735
UNI EN ISO 8754
UNI EN ISO 14569
ISO 6615
EN 13131
UNI EN ISO 6245
EN 12766
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INFORMAZIONE
Energia
Riportiamo ora due esempi di
Denso
Referto di analisi
Metodo di analisi
analisi allegate a forniture di olio comBTZ
numero 1
bustibile di cui è stata fatta richiesta
10
di acquisto. I dati sono estratti da reViscosità
ferti acquisiti in copia, che abbiamo
A 50° mm2/s
>91
EN ISO 3104
deciso di non riprodurre integralmenA 50° °E
>12
EN ISO 3104
te per motivi legali.
Acqua e sedimenti
Questo primo referto era timAcqua
<=1,5
ISO 3733
brato e firmato da un laboratorio.
Sedimenti
<=0,5
ISO 3735
La ISO 10370 per il CCR, resiUNI EN ISO 8754
Zolfo % (m/m)
<=1,0
duo carbonioso Conradson, è citata
UNI EN ISO 14569
nella norma UNI 6579:2004. La ISO
Residuo carbonioso % (m/m)
<=15
ISO 6615
6615 presente nella norma nazionaNickel+Vanadio (mg/kg)
<=180
EN 13131
le, equivale tecnicamente alla ASTM
Ceneri % (m/m)
<=0,20
UNI EN ISO 6245
D189. La UNI EN ISO 10370:1998
Inferiore al limite
PCB/PCT
EN 12766
dichiara che per i prodotti che lasciadi rilevabilità
no un residuo maggiore dello 0,10%
(m/m), i risultati della prova sono equiDenso
valenti a quelli ottenuti nella prova
Referto di analisi
Metodo di analisi
BTZ
Conradson di determinazione del renumero 2
10
siduo carbonioso (vedere ISO 6615)*.
Viscosità
Il prodotto risulta non esattaA 50° mm2/s
>91
EN ISO 3104
mente conforme alla specifica richieA 50° °E
>12
EN ISO 3104
sta: la legge non prevede esplicitaAcqua e sedimenti
mente metodi equivalenti. La differenAcqua
<=1,5
ISO 3733
za è formale, non sostanziale. Un esaSedimenti
<=0,5
ISO 3735
me ripetuto con il metodo ISO 6615
darebbe gli stessi valori.
UNI
EN ISO 8754
Zolfo % (m/m)
<=1,0
UNI EN ISO 14569
Il secondo referto di analisi che
Residuo carbonioso % (m/m)
<=15
ISO 6615
abbiamo potuto prendere in esame
Nickel+Vanadio (mg/kg)
<=180
EN 13131
risultava non firmato e non timbrato.
Ceneri % (m/m)
<=0,20
UNI EN ISO 6245
Si rileva che manca il controllo
sui PCB/PCT. Il prodotto risulta non
Inferiore
al
limite
DIN 51527
PCB/PCT
di rilevabilità
EN 12766
conforme alla specifica richiesta. Il fatto
che sia non presente l’analisi PCB/PCT
non implica che il prodotto contenga per forza PCB/PCT o che lo contenga oltre i
limiti ammessi. Solo un’analisi chimica è in grado di stabilirlo. Il fatto che non sia
timbrato e firmato significa che non è ufficiale e che non ha un responsabile.
Consigli per gli acquisti.
L’acquisto dei prodotti con allegate le schede sopra riprodotte avrebbe esposto
l’azienda al rischio di contestazione di bruciare prodotti non conformi. Secondo l’articolo 293 del D.Lgs. 152/2006,
“Negli impianti disciplinati dal titolo I (Industriali) e dal titolo II (Civili) della
parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza
termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i
combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi previste.”
I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X alla parte quinta del
presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai
sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta
del presente decreto. E’ soggetta alla normativa vigente in materia di
rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi
all’allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque
costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto."
(parte in grassetto aggiunta dal D. Lgs. 128/2010).
Nella situazione normativa attuale si ha quindi che prima di procedere all’acquisto di combustibili è prudente inviare al fornitore un ordine scritto, con la seguen-
pagina
26
Valore analisi
250
0,3
0,05
0,9
13,7 (EN ISO 10370)
17+35=52
0,05
** inferiore al limite
di rilevabilità
Valore analisi
13,55
0,05
0,01
0,9
3,62
3+36=39
0,02
non presente
La combustione in difformità dalle prescrizioni del titolo III
(Combustibili) può riguardare sia il combustibile che l’assenza di
strumentazione prescritta. Ora la strumentazione per un azienda non costituisce un’ incognita, nel senso che è nel potere dell’azienda acquistarla
o non acquistarla, con un atto di volontà propria.
Quello che l’azienda non ha in potere diretto è la garanzia che il combustibile
fornito sia del tipo conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 293, anche perché
l’intermediario che in genere lo fornisce è praticamente nella stessa situazione: la
differenza sta nel fatto che non risulta bersaglio diretto di sanzioni. Il fatto che
talvolta vengano proposte schede non conformi dipende anche da questo.
Per rendere il decreto equo sarebbe stato sufficiente ricopiare dall’art. 3 del
D. Lgs. 66 del 21 marzo 2005: “è vietata la commercializzazione di combustibile ...
non conforme alle specifiche di cui all’allegato ...”, come fatto a suo tempo per i
carburanti per autotrazione.
Nel caso in esame, non risulta esplicitamente vietata la vendita all’industria
acquirente di olio combustibile con analisi non conformi. È certamente motivo di
sanzione per l’industria acquirente, invece, la combustione del prodotto acquistato.
Non risulta esplicitamente sanzionato chi fornisce ad un impianto industriale
olio combustibile con analisi non conformi: risulta soggetta alla normativa vigente
in materia di rifiuti la combustione di un tale prodotto, non la vendita. Finché non
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27
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Discussione.
INFORMAZIONE
te dicitura, nel caso di olio combustibile: olio combustibile denso
BTZ 1%, conforme all’allegato X alla parte quinta del D. Lgs.
152/2006 ed in particolare rispondente a quanto prescritto nella
parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 10 della relativa tabella.
Questo modo di procedere fornisce solo i presupposti per
la rivalsa in via legale sul fornitore per prodotto diverso da quello
richiesto: attualmente la legge punisce certamente chi brucia, non
chi fornisce.
Inoltre va tenuto presente che in genere - a meno che non
si compri direttamente da un deposito fiscale - chi fornisce è solo
un intermediario: compra, trasporta, rivende e trasmette i documenti che ha ricevuto dal deposito fiscale.
A tal proposito giova precisare che il rivenditore può approvvigionarsi da diversi depositi fiscali o da altri depositi commerciali. Ciò comporta la miscelazione nei suoi serbatoi di partite
di oli combustibili con diverse specifiche e diverse analisi, a norma e/o fuori norma. A tal punto, nonostante la buona volontà del
fornitore, risulterebbe certamente impossibile consegnare al cliente una certificazione analitica significativa della conformità del
prodotto da alienare.
Inoltre anche nei serbatoi dell’utente avviene in genere una
miscelazione di merce di vari fornitori.
Conviene richiedere la scheda del combustibile? Secondo il
personale parere di chi scrive, alla luce di quanto sopra esposto,
non ha eccessiva importanza richiederla se si usa la formula di
cui sopra per acquistare il prodotto. Va tenuto presente che in
ogni caso è sicuramente punito chi brucia combustibile non conforme.
La richiesta della scheda di analisi del combustibile aggiunge l’onere di essere controllori di quanto ricevuto e dei valori
indicati. In fase preliminare d’ordine è d’obbligo in tal caso riscontrare se la scheda di analisi ricevuta è conforme. Se l’analisi
fornita non è conforme, non si deve procedere all’acquisto: in
quel caso infatti l’azienda sarebbe considerata colpevole e conscia (o in grado di essere conscia) del fatto che il combustibile
non fosse corredato da analisi conformi.
117
INFORMAZIONE
Energia
viene bruciato il prodotto, risulta verosimilmente ancora un
combustibile.
Le sanzioni dipendono dall’esito degli accertamenti sul
combustibile: se il combustibile, in seguito ad analisi, risulterà
realmente non conforme, allora sarà soggetto alla normativa
sui rifiuti qualora bruciato. Altrimenti, dato che non costituisce un rifiuto, qualora bruciato, ricadrà semplicemente nell’articolo 296 (Sanzioni): “Chi effettua la combustione di
materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta
del presente decreto, con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da 258 euro a 1.032 euro.[...]” Si ricorda che secondo l’art. 133 bis c.p. il giudice, nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda, deve tener conto anche delle condizioni economiche del reo. Può aumentare l’ammenda stabilita dalla legge fino al triplo o diminuirla fino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia
eccessivamente gravosa.
Dall’analisi della TARIC (Agenzia delle Dogane) si deduce che nell’olio combustibile pesante è richiesto esplicitamente almeno il 70% di derivati diretti dal petrolio; il restante
30% sembrerebbe abbastanza libero.
La prescrizione di limiti relativi a vanadio e nickel, spesso presenti nativamente nei petroli, significa che vi può essere una presenza di oli usati di varia origine destinati a combustione, contenenti in genere cadmio, cromo, nickel, vanadio.
La presenza di prescrizione di analisi relative al PCB/
PCT (molecole di sintesi), contenuti tipicamente negli oli idraulici, negli oli isolanti per trasformatori, nei condensatori,
significa che possono essere presenti derivati di tali oli. La
UNI 6579 prescrive per il PCB un valore massimo di 4 mg/
kg (4 ppm) e per il PCT massimo di 10 mg/kg (10 ppm). La
norma italiana, diversa in questo dalla UNI 6579, parla di
limite di rilevabilità del metodo, senza specificare tuttavia
valori massimi.
Questo significherebbe che in una fornitura di 30.000
kg di olio combustibile pesante, omologato secondo la norma
UNI 6579 (Combustibili liquidi per usi termici industriali e
civili - Classificazione e caratteristiche) possono essere teoricamente presenti fino a 10 mg/kg x 30.000kg = 300.000
mg o 300 (trecento) grammi di PCT e 4x30.000=120.000
mg o 120 (centoventi) g di PCB.
Tale olio risulterebbe dalla miscelazione con qualcosa
contenente 10x30.000/9000=33 mg/kg di PCT.
Una partita da 30.000 kg viene normalmente bruciata
nello stesso stabilimento e quindi nello stesso luogo. Inoltre
in un sito industriale vi sono normalmente diversi soggetti
che utilizzano in contemporanea combustibili da riscaldamento.
Il PCB e PCT sono sostanze di cui è vietata l’immissione sul mercato fin dal 1988, come da DPR 216/1988. Ma
non è vietata l’immissione sul mercato di preparati, se ne
contengono meno dello 0,005% in peso, come da art. 2, paragrafo 1 , comma a.4. Lo 0,005% in peso corrisponde a
0,005/100x1000x1000= 50 mg/kg. Per gli oli usati tale li-
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28
Che cosa è un combustibile?
Per non parlare in modo astratto, ci si riferirà all'olio combustibile pesante, ma le considerazioni valgono in generale anche per il
gasolio. Quanto segue illustra che cosa possa essere legalmente presente in un combustibile che rispetti le disposizioni vigenti. Ovviamente il fatto che possa accadere teoricamente non significa che ciò accada
o che sia la prassi. Vi sono due aspetti del combustibile, uno fiscale ed
uno merceologico. Approfondiremo qui la classificazione merceologica
in funzione di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006.
I combustibili sono sottoposti ad accisa. In base all'articolo 21
del D.Lgs. 504/95 sono sottoposti ad accisa:
• comma 1 e): oli combustibili (codici NC da 2710.1961 a 2710.1969);
• comma 2 d): se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se
usati come combustibile o carburante, i prodotti di cui al codice NC
2710 (praticamente tutti i combustibili con origine petrolifera);
• comma 5): oltre ai prodotti elencati nel comma 2, è tassato come
carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente
comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando
non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato inoltre, con l'aliquota
d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro
idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il
riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di
qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli
idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e
dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
La classificazione fiscale è basata primariamente su caratteristiche merceologiche: prima si definisce che cosa sia l'olio combustibile,
poi si applicano, in funzione dell'uso finale, le accise. L'accisa risulta
funzione della merce e/o dell'uso finale (ad esempio, gasolio riscaldamento e gasolio autotrazione). Vi sono due definizioni nella TARIC:
olio pesante ed olio combustibile.
Nell'articolo 292 punto a) del D.Lgs 152/06 si crea una nuova
definizione, olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 1951 - 2710 1969,
ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il
gasolio di cui alle lettere b) e d), che, per i suoi limiti di distillazione,
rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come
combustibile e di cui meno del sessantacinque per cento in volume,
comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86,
anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo.
La seconda definizione contenuta nell'art. 292 comprende la
prima. La seconda infatti coincide con la nota complementare 2, punto
d) - sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999, oli pesanti- la prima col punto
f) (sottovoci da 2710.1951 a 2710.1969)-oli combustibili. La f) risulta
una sottocategoria di voci della d).
In pratica il vero nome della definizione di cui all'art. 292 punto
a) sarebbe potuto essere semplicemente oli pesanti. Il 292 punto a) si
preoccupa inoltre di specificare che derivi dall'olio combustibile come
definito al fine fiscale, non che lo sia.
Qualunque cosa al 70% in peso di origine diretta petrolifera
distillante come sopra, può essere classificato olio pesante. Il D.Lgs
152/06 tramite l'articolo 292 comma 2 lettera a) ne limita il contenuto di
zolfo e, tramite l'allegato X, il contenuto di alcuni altri elementi, quali il
PCB/PCT etc.
Per i fini fiscali e merceologici le denominazioni di prodotto sono
consultabili sul sito www.agenziadogane.it (Tariffa doganale TARIC).
Teoricamente appare possibile che - oltre all’olio combustibile prodotto in raffineria - anche qualsiasi intruglio di derivati dal petrolio, in grado di bruciare con le
caratteristiche di cui sopra ed un tenore di zolfo minore dell’1%, sia classificato
come olio combustibile BTZ e riesca a circolare abbastanza liberamente in Italia
sotto l’ombrello del DAS.
Il Consiglio di Stato ha definitivamente accolto (8 settembre 2010) il divieto
imposto dalla Regione Lombardia relativo all’utilizzo dell’olio combustibile per il riscaldamento domestico anche nei casi in cui era consentito dal D.Lgs. 152/2006. Vi
Elenco nomenclature TARIC
Sezione V – Prodotti minerali
Capitolo 27 - Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.
2710
Oli di petrolio o di minerali bituminosi,
diversi dagli oli greggi.
Preparazioni non nominate né comprese
altrove, contenenti, in peso, 70% o più
di oli di petrolio o di minerali bituminosi
e delle quali tali oli costituiscono il
componente base.
Residui di oli.
Accisa D.Lgs 504 art. 21 comma 2-d)
se usati come combustibili
1951
1955
1961
1963
1965
1969
1969
1969
- Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non
nominate ne' comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio
o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi
dai residui di oli
- - Altre
- - - Oli pesanti da 1931 a 1999
- - - - Oli da gas da 1931.00 a 1949.00
- - - - Oli combustibili da 1951 a 1969 – accisa D.Lgs 504 art. 21 comma 1-e)
- - - - - destinati a subire un trattamento definito
- - - - - destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento
diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 1951
- - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1%
- - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1% e inferiore o uguale a 2%
- - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2% e inferiore o uguale a 2,8%
- - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8%
- - - - Oli lubrificanti ed altri da 1971 a 1999
- Residui di oli da 9100.00 a 9900.90
pagina
29
117
Conclusioni.
INFORMAZIONE
mite è ulteriormente ridotto a 0,0025% o 25 ppm
Tabella 1. Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo
dall’articolo 11, comma 2.
riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare
Tali sostanze vanno smaltite fin dal 1999, in
base al D.Lgs. 209/1999 - Attuazione della direttiva
Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili
(mg/kg espressi come ss) ................................... 90 ................... 1
(PCB) e dei policlorotrifenili (PCT). Non risulta conSiti ad uso commerciale e industriale
siderata oggetto di smaltimento una miscela che pre(mg/kg espressi come ss) ................................... 90 ................... 5
senti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle
Acque sotterranee
suddette sostanze inferiore allo 0,005% in peso, in
(mg/litro) .......................................................... 88 ................... .01
quanto non classificata come PCB.
Illustrare gli effetti biologici del PCB/PCT richiede una trattazione non compatibile col presente articolo, va tuttavia sottolineato il
bio-accumulo e la particolare tossicità nei confronti degli organismi acquatici. Nell’allegato 1 al DM 471 del 25/10/1999 vengono riportate le seguenti concentrazioni limite (vedi tabella 1).
Il differenziale di prezzo attuale relativa all’acquisto del contenuto di una
autobotte di olio combustibile BTZ supera i 6.000 €. Un’analisi del PCB/PCT nel
2011 costa 110 € + IVA. L’incidenza di una analisi sul prezzo del kg per un autobotte
vale circa 0,37 eurocent/kg. Su un serbatoio da 500.000 kg, abbastanza diffuso nei
depositi fiscali, l’analisi inciderebbe per 0,022 eurocent/kg.
Per completezza vengono elencati alcuni problemi - effettivamente riscontrati
- che potrebbero dipendere dall’uso di combustibile della fascia di prezzo inferiore:
distruzione degli ugelli del bruciatore, dismissione delle pompe del combustibile per
corrosione, foratura del mantello della caldaia, imponenti depositi nella camera di
combustione.
117
INFORMAZIONE
Energia
sono i presupposti per cui altre Regioni con alternative energetiche all’olio combustibile decidano di seguire tale strada. La Sardegna attualmente non ha proprio alcuna
alternativa all’olio combustibile nel settore industriale. È verosimile che - diminuendo
la richiesta nella penisola - aumenti nell’isola l’offerta di olio combustibile, dalle più
disparate origini.
Ciò potrebbe ingenerare in qualche soggetto la tentazione di cogliere l’opportunità e ripetere in altro modo quanto già successo in Belgio nel 1999 con la FOGRA,
in omaggio al principio di smaltimento “diluisci e disperdi”, tramite un carrier che si
dissolve. Le ricadute di un siffatto comportamento sul territorio potrebbero essere
riscontrate soltanto dopo l’ingresso delle sostanze nel ciclo alimentare, non immediatamente. Ad esempio, in seguito alla segnalazione della presenza di PCB nel latte,
vengono analizzati i terreni dai quali si ritiene provenissero i foraggi, o sui quali
abbiano pascolato gli animali.
A questo punto risulta auspicabile un intervento a livello normativo che tuteli in
qualche modo, gli abitanti, le aziende e gli intermediari quali acquirenti. Nello specifico, basterebbe a livello regionale una norma che vietasse la commercializzazione
all’industria, ai privati, agli intermediari, di prodotto non conforme e/o con scheda
non conforme, analogamente a quanto già in essere per i carburanti per autotrazione,
a partire dall’uscita dai depositi fiscali. Inoltre parrebbe opportuno fissare comunque
un valore massimo, magari con una formula del tipo "e comunque non maggiore
di...", per il PCB/PCT.
A livello nazionale sarebbe auspicabile che le analisi venissero eseguite dai
Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane, insieme ai campionamenti eseguiti per
la classificazione fiscale, e che fosse inoltre valutata la necessità di disporre ulteriori
controlli. Attualmente l’Agenzia, che preleva campioni per analizzarli ai fini delle
accise, per legge si occupa solo del tenore di zolfo (art. 295), del distillato a 250°C,
del colore, della viscosità, dell’indice di saponificazione.
Ad una prima lettura del 152/2006 si può avere l’impressione che all’Agenzia
delle Dogane competano tutti i controlli sui prodotti. Nella legislazione regionale
(D.G.R. n. 47/31 del 20 ottobre 2009 - Direttive regionali in materia di emissioni in
atmosfera) tale impressione sembrerebbe rafforzata, essendo scomparso il riferimento diretto al fatto che il tutto sia relativo al solo tenore di zolfo.
Il controllo del rispetto della tabella di cui all’allegato X risulta attualmente così
demandato, in base all’articolo 296 comma 3:
I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo (Titolo III) sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto
(Industriali), dall’autorità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p)* e per gli
impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto (Civili), dall’autorità di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i) .
*p) autorità competente per il controllo: l’autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell’autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della
legge regionale, con quella di cui alla lettera o)**;
**o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni e all’adozione degli altri provvedimenti previsti dal
presente titolo.
Il quadro normativo esposto, inteso come opera d’arte frutto di umano pensiero, risulta un vero capolavoro. In una società civile ed organizzata, quando compriamo della farina siamo autorizzati a presumere che l’apparato istituzionale di vigilanza abbia verificato e controllato preventivamente quanto messo in vendita. Può capitare che siano commercializzate delle farine non a norma. Ma nessuno si sognerebbe di punire per questo il consumatore ignaro che impasta, inforna e porta in tavola
una pizza fuorilegge.
Giorgio Demontis
Carmine Salis
pagina
30
Note al capitolo 27
[1] Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti organici di costituzione chimica
definita presentati isolatamente; tale
esclusione non riguarda il metano ed il
propano puri, che rientrano nella voce 2711;
b) i medicamenti delle voci 3003 o 3004;
c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle
voci 3301, 3302 o 3805.
[ 2 ] I termini “oli di petrolio o di minerali
bituminosi”, impiegati nel testo della voce
2710, non si riferiscono soltanto agli oli di
petrolio o di minerali bituminosi, ma anche
agli oli analoghi e a quelli costituiti
principalmente da idrocarburi non saturi
miscelati, nei quali i costituenti non aromatici
predominano in peso rispetto ai costituenti
aromatici, qualunque sia il procedimento per
ottenerli. Tuttavia tali termini non si applicano
alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno
di 60% in volume distilla alla temperatura di
300°C, riferita alla pressione di 1013 millibar
con l'impiego di un metodo di distillazione a
bassa pressione (capitolo 39).
[ 3 ] Ai sensi della voce 2710, per «residui di
oli» si intendono i residui contenenti
principalmente oli di petrolio e oli di minerali
bituminosi (definiti nella nota 2 del presente
capitolo), anche miscelati con acqua. Nella
presente voce rientrano:
d) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per
esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici
usati, oli per trasformatori usati);
e) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli
di petrolio, contenenti principalmente oli di
tale tipo e una forte concentrazione di additivi
(per esempio prodotti chimici) utilizzati nella
fabbricazione di prodotti primari;
f) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di
miscele acquose, come quelle risultanti dal
traboccamento di cisterne e serbatoi, dal
lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o
dall'utilizzazione di oli da taglio per la
lavorazione meccanica.
Altri riferimenti utilizzati dal TARIC
3301 - Oli essenziali (deterpenati o no)
compresi quelli detti "concreti" o "assoluti";
resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni
concentrate di oli essenziali nei grassi, negli
oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi,
ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali.
3302 - Miscugli di sostanze odorifere e
miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a
base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi
utilizzati come materie prime per l'industria;
altre preparazioni a base di sostanze odorifere
dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle
bevande.
3805 - Essenze di trementina, di legno di
pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze
terpeniche provenienti dalla distillazione o da
altri trattamenti del legno di conifere;
dipentene greggio; essenza di cellulosa al
bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di
pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo.
INFORMAZIONE
Note complementari al capitolo 27
Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
d) oli pesanti (sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999), gli oli e le preparazioni che a 250°C distillano, comprese le perdite, meno di 65% in volume,
secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250°C non può essere determinata col suddetto metodo;
f) oli combustibili (sottovoci da 2710.1951 a 2710.1969), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente
lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
- inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1%, secondo
il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;
- superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10°C, secondo il metodo ASTM D 97;
- oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D
86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è
superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore
diluito C inferiore a 2.
Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)
Colore (C)
Viscosità (V)
I
II
0
4
7
0,5
4
7
1
4
7
1,5
5,4
7
2
9
9
2,5
15,1
15,1
3
25,3
25,3
3,5
42,4
42,4
4
71,1
71,1
4,5
119
119
5
200
200
5,5
335
335
6
562
562
6,5
943
943
7
1580
1580
7,5
2650
2650
Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50°C espressa in 10-6 m2 s-1, secondo il metodo ASTM D 445.
Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in
volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710.1951 a 2710.1969 deve essere naturale.
Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:
- la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86; o
- la viscosità cinematica a 50°C, secondo il metodo ASTM D 445; o
- il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.
Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710.1971 a 2710.1999. (Oli lubrificanti ed altri)
5
Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica,
neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999, che riduca almeno dell'85% il tenore
di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59T);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250°C in presenza di
un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da
2710.1971 a 2710.1999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1951 a 2710.1969, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le
perdite, meno di 30% a 300°C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30% o più a 300°C,
secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci
da 2710.1111 a 2710.1190 o da 2710.1911 a 2710.1929, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710.1961 a 2710.1969 secondo la specie
ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che
sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro
un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1971 a 2710.1999;
p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712.9031.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti
effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della
preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
6
I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707.1010, 2707.2010, 2707.3010, 2707.5010, 2710, 2711, 2712.10, 2712.20, da 2712.9031 a 2712.9099
e 2713.90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e
sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti
siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e
subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
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