che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione
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che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 1.83 N. L 24/ 1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CEE) N. 170/83 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1983 che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, delle risorse, disposizioni specifiche per la pesca costiera nonché misure di controllo ; visto il trattato che istituisce la Comunità econo mica europea, in particolare l'articolo 43 , vista la proposta della Commissione ('), considerando che le misure per disciplinare l' attività di pesca potranno prevedere limitazioni delle cat ture autorizzate per specie o gruppo di specie, che si tradurranno nella determinazione di un volume di visto il parere del Parlamento europeo (2), catture autorizzate per popolazione o gruppo di popolazioni ittiche ; considerando che il Consiglio aveva convenuto che a decorrere dal 1° gennaio 1977 gli Stati membri, considerando che è opportuno ripartire il volume globale delle catture tra gli Stati membri ; con un'azione concertata, avrebbero esteso fino a 200 miglia marine le rispettive zone di pesca al largo delle loro coste del Mare del Nord e dell' Atlantico settentrionale, senza pregiudicare un'azione analoga per le altre zone di pesca comprese nella loro giuri sdizione, in particolare per il Mediterraneo ; che suc cessivamente e su tali basi gli Stati membri interes sati hanno esteso i loro limiti di pesca anche in talune regioni dell' Atlantico occidentale, dello Ska gerrak, del Kattegat e del Mar Baltico ; che in tale contesto, visto lo stato di sfruttamento eccessivo delle popolazioni ittiche delle principali specie, occorre che la Comunità, nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, garantisca, con un'adeguata politica di tutela dei fondali di pesca, la conservazione e la ricostituzione delle risorse itti considerando che la conservazione e la gestione delle risorse devono contribuire ad una maggiore stabilità delle attività di pesca e che essa deve essere valutata in base ad una ripartizione di riferimento che tenga conto degli orientamenti stabiliti dal Con siglio ; considerando inoltre che tale stabilità, data la situa zione biologica momentanea delle popolazioni itti che, deve salvaguardare le necessità specifiche delle regioni, i cui abitanti dipendono in modo partico lare dalla pesca e dalle industrie collegate in base alla risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976, ed in particolare in base all'allegato VII ; che ; che è pertanto opportuno, a complemento del regolamento (CEE) n . 101 /76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una poli considerando quindi che la nozione di relatività nella stabilità perseguita deve essere intesa in questo tica senso ; comune delle strutture nel settore della pesca (3), istituire un regime comunitario di conser vazione e di gestione delle risorse alieutiche che ne garantisca lo sfruttamento equilibrato ; considerando che tale regime deve comprendere, in particolare, misure di conservazione che possono comportare, secondo le opportune modalità, limita zioni dell'attività di pesca, norme di utilizzazione (') (2) (3) GU n . C 228 dell ' 1 . 9. 1982, pag. 1 . GU n . C 57 del 7 . 3 . 1977 , pag. 44. GU n. L 20 del 19. 1 . 1976, pag. 19. considerando che occorre prevedere in favore della pesca costiera disposizioni particolari che consen tano a questo settore di far fronte alle nuove condi zioni di sfruttamento risultanti dall' introduzione delle zone di pesca di 200 miglia ; che a tal fine occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere anzitutto fino al 31 dicembre 1992 il regime di deroga definito dall'articolo 100 dell' atto di ade sione del 1972 e ad estendere sino a 12 miglia marine il limite di 6 miglia di cui al suddetto arti colo ; che tali misure costituiscono, conformemente all'atto di adesione, le disposizioni successive a quelle previste fino al 31 dicembre 1982 ; che tale regime, dopo gli eventuali adattamenti, continuerà Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/2 27 . 1 . 83 ad essere applicato per un altro periodo di dieci anni e che al termine di questo periodo il Consiglio dovrà deliberare in merito alle disposizioni che potrebbero seguire ; elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili, considerando che occorre precisare i diritti di cui ciascuno Stato membro può avvalersi in tale periodo a titolo del presente regime ; 2 . Le misure di cui al paragrafo 1 possono inclu dere in particolare, per singola specie o gruppo di specie : considerando che dovranno essere presi accordi spe cifici sull'attività di pesca per talune regioni sensi bili, tenendo conto dei problemi di determinati tipi di pesca costiera nonché dell'interesse di discipli a) l'istituzione di zone nelle quali la pesca è vietata o limitata, in determinati periodi, a taluni tipi di nare detta attività in una fascia costiera ; b) la fissazione di norme relative ai dispositivi di in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca di cui all'arti colo 12 . navi o dispositivi di pesca o a talune utilizza zioni delle catture, pesca, considerando che a tal fine è inoltre necessario isti c) tuire un regime di licenze ; la fissazione di una dimensione minima o di un peso minimo per specie, considerando che l'istituzione di un regime comuni tario di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche deve essere abbinata all'istituzione di un d) la limitazione dell'attività di pesca, in partico lare mediante la limitazione delle catture . efficace regime di controllo dell'attività esercitata nei luoghi di pesca e di sbarco ; considerando che, per elaborare i dati scientifici e tecnici che consentiranno di valutare la situazione delle risorse biologiche marine e le condizioni necessarie alla conservazione delle popolazioni itti che, occorre istituire presso la Commissione un comitato scientifico e tecnico avente carattere con sultivo ; considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, occorre prevedere una proce dura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell' ambito di un comitato di gestione, Articolo 3 Se per una specie o per specie affini è necessario limitare il volume delle catture, vengono definiti ogni anno il totale di catture ammesse per popola zione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile per la Comunità, nonché, se del caso, il totale delle catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni speci fiche nelle quali devono essere effettuate tali cat ture . La quota disponibile indicata nel comma prece dente è aumentata del totale delle catture effettuate dalla Comunità al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità degli Stati membri . HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 4 Articolo 1 1 . Il volume delle catture disponibili per la Comunità menzionato all'articolo 3 è ripartito fra gli Per garantire la protezione dei fondali, la conserva zione delle risorse biologiche marine ed il loro sfrut tamento equilibrato su basi durevoli e a condizioni economiche e sociali appropriate, è istituito un Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca. 2. Sulla base degli elementi presentati nella rela zione di cui all'articolo 8, il Consiglio, che delibera su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate. ripartizione delle risorse, disposizioni specifiche per la pesca costiera e misure di controllo. secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato, adotta gli adattamenti eventualmente necessari nella ripartizione delle risorse tra gli Stati membri quale risulta dall'applicazione del para grafo 1 . Articolo 2 Articolo 5 A tal fine, detto regime comporta in particolare misure di conservazione, norme di utilizzazione e di 1. Le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono 1 . Salvo notifica preventiva alla Commissione, gli Stati membri possono scambiare la totalità o parte dei contingenti di una specie o di un gruppo di spe cie loro assegnati ai sensi dell'articolo 4. 2. N. L 24/ 3 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 1.83 Gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili , le modalità che possono esercitare le loro attività simultane amente, è fissato nell'allegato II, punto D. L' attività di tali pescherecci ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è subordinata ad una procedura di radiomessaggi intesi ad informare le competenti autorità di con di utilizzazione dei contingenti loro assegnati. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono definite all'occorrenza secondo la procedura di trollo dei loro movimenti all' entrata e all'uscita cui all'articolo 14. 4. Le misure di controllo specifiche menzionate nella nota in calce all'allegato II saranno adottate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 1 del regola mento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giu gno 1982 ('), che stabilisce talune misure di con trollo sulle attività di pesca esercitate dalle navi degli Stati membri, nonché dell'articolo 8 , para grafo 2, del regolamento (CEE) n. 171 / 83 del Consi glio, del 25 gennaio 1983 , che istituisce misure tecni che per la conservazione delle risorse della pesca (2). Articolo 6 1 . A partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere il regime definito dall'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 e ad estendere sino a 12 miglia marine, per tutte le acque soggette alla loro sovranità o alla loro giurisdizione, il limite di 6 miglia previsto dall'articolo suddetto . 2. Oltre alle attività esercitate a titolo di rapporti di vicinato esistenti tra gli Stati membri, le attività di pesca ai sensi del regime stabilito al paragrafo 1 del presente articolo sono praticate conformemente agli accordi di cui all'allegato I del presente regola mento, che fissa per ciascuno degli Stati membri le regioni geografiche nelle fasce costiere degli altri Stati membri dove tali attività sono esercitate, non ché le specie cui si riferiscono. Articolo 7 1 . Per le specie che presentano interesse speciale nella regione di cui all'allegato II, punto A, biologi camente sensibili a causa delle caratteristiche del loro sfruttamento, le attività di pesca sono esercitate nell'ambito di un regime di licenze gestito dalla Commissione a nome della Comunità. dalla regione considerata. 5 . Le modalità di applicazione e la procedura di compilazione delle licenze e di comunicazione dei movimenti delle navi, sono adottate secondo la pro cedura di cui all'articolo 14. Articolo 8 1. Anteriormente al 31 dicembre 1991 , la Commis sione presenterà al Consiglio una relazione sulla situazione della pesca nella Comunità, sullo svi luppo economico e sociale delle regioni costiere e sullo stato delle popolazioni ittiche, nonché sulla loro evoluzione prevedibile. 2. Sulla base di tale relazione, e tenendo conto degli obiettivi previsti dall'articolo 4, paragrafo Consiglio decide, secondo la procedura di all'articolo 43 del trattato, gli adattamenti che si deranno eventualmente necessari per il regime visto dagli articoli 6 e 7 . 3. 1 , il cui ren pre La Commissione durante il decimo anno suc cessivo al 31 dicembre 1992, presenta al Consiglio 2. Sono soggetti al regime di cui al paragrafo 1 i pescherecci che rispondono alle caratteristiche minime elencate nell'allegato II, punto C, ed eserci tano la loro attività sulle specie fissate all'al legato II, punto B. Quando l'attività di pesca svolta da pescherecci non rispondenti alle caratteristiche di cui al precedente una relazione sulla situazione economica e sociale delle regioni rivierasche in base alla quale il Consi glio, in conformità alla procedura dell'articolo 43 del trattato, definisce le disposizioni che, dopo la scadenza del periodo decennale previsto in questo paragrafo, potrebbero far seguito al regime previsto dagli articoli 6 e 7 . comma rischia di nuocere alla soddisfacente evolu zione delle popolazioni ittiche interessate perché risulta notevolmente aumentata rispetto al livello da essa raggiunto alla data di entrata in vigore del pre sente regolamento, potranno essere ridotte le carat teristiche minime elencate all'allegato II, punto C, o adottate misure specifiche di controllo dell'attività. 3. Per ciascuno Stato membro, il numero di pescherecci di cui al paragrafo 2, secondo comma, Articolo 9 1 . Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della medesima, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento . (') (2) GUn . L 220 del 29 . 7 . 1982 , pag. 1 . Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale . 27 . 1.83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/4 2. La Commissione trasmette ogni anno al Parla mento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure adottate in forza del presente regolamento. Articolo 10 Articolo 14 1 . Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . Verranno adottate misure di controllo per garantire il rispetto del presente regolamento e delle relative disposizioni di applicazione. 2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il proprio parere in merito a tali misure Articolo 11 entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comi tato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti . Le misure di cui agli articoli 2, 3 , 4, paragrafo 1 , 7, paragrafo 2, secondo comma, 7 , paragrafo 4, e 10 saranno adottate dal Consiglio a maggioranza quali ficata, su proposta della Commissione. Articolo 12 La Commissione istituisce nel proprio ambito un comitato scientifico e tecnico della pesca. Il comi tato viene consultato periodicamente ed elabora ogni anno una relazione sulla situazione delle risorse della pesca e sulle condizioni atte ad assicu rare la conservazione dei fondali e delle popolazioni 3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono comunicate immediatamente dalla Com missione al Consiglio . In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da detta comunicazione . Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese . ittiche, nonché sulle attrezzature scientifiche e tecni che disponibili nella Comunità. Articolo 15 Articolo 13 1 . È istituito un comitato di gestione per le risorse della pesca, in appresso denominato «comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commis Il comitato può prendere in esame ogni altro pro blema sottoposto dal presidente, sia su iniziativa di quest' ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . sione . Articolo 16 2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, para grafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle votazione . Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica bile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1983 . Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL 27 . N. L 24/ 5 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 83 ALLEGATO I ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO FRANCIA Specie Zona geografica Volume o caratteristiche particolari 6-12 miglia dalla costa del Regno Unito 1. Berwick upon Tweed East Coquet Island East aringa illimitato 2. Flamborough Head East Spurn Head East aringa illimitato 3. Lowestoff East tutte le specie illimitato illimitato Lyme Regis South 4. Lyme Regis South Eddystone South demersali 5. Eddystone South Longships South West demersali pellegrine astici illimitato aragoste 6. Longships South West demersali Hartland Point North West aragoste illimitato astici 7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di demersali illimitato tutte le specie illimitato Point Lynas North Morecambe Light vessel East tutte le specie illimitato 10. County of Down demersali illimitato 1 1. Mew island North East Sanda island South West tutte le specie illimitato 12 . Port Stewart North Barra Head West tutte le specie illimitato 13 . Latitudine 51° 40'N Cask Butt of Lewis West tutte le specie, crostacei 14. St Kilda, Flannan islands tutte le specie illimitato 1 5. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis tutte le specie illimitato Lundy Island 8. Da una linea tracciata da West Lundy Island fino a Cardigan Harbour 9. al punto 59° 30'N-5° 45'0 e molluschi esclusi | illimitato Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/6 27 . 1 . 83 IRLANDA Zona geografica Specie Volume o caratteristiche particolari 6-12 miglia dalla costa del Regno Unito 1. 2. Point Lynas North Muli of Galloway South demersali Muli of Oa West Darra Head West demersali scampi J illimitato illimitato scampi GERMANIA Zona geografica Specie Volume o caratteristiche particolari 6-12 miglia dalla costa del Regno Unito 1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso aringa illimitato sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan 2. Berwick-upon-Tweed East Whitby High Lighthouse East aringa illimitato 3. North Foreland Lighthouse aringa illimitato aringa sgombro illimitato aringa illimitato aringa illimitato East Dungeness New Lighthouse South 4. 5. Zona intorno a St Kilda Butt of Lewis Lighthouse West — fino alla linea che con giunge Butt of Lewis Lighthouse col punto 59° 30' N , 5° 45 ' W 6. Zona intorno a North Rona e a Sulisker (Sulasger) N. L 24/7 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 1.83 PAESI BASSI Specie Zona geografica Volume o caratteristiche particolari 6-12 miglia dalla costa del Regno Unito 1. Ad est delle Shetland e Fair aringa illimitato Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan 2. Berwick upon Tweed East Flamborough Head East aringa illimitato 3. North Foreland East aringa illimitato Dungeness New Lighthouse South BELGIO Specie Zona geografica Volume o caratteristiche particolari 6-12 miglia dalla costa del Regno Unito 1. Berwick upon Tweed East Coquet Island East aringa illimitato 2. Cromer North demersali illimitato North Foreland East demersali Dungeness New Lighthouse aringa | illimitato North Foreland East 3. South 4. Dungeness New Lighthouse demersali illimitato demersali illimitato South Selsey Oill South 5. Straight Point South East South Bishop North West Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/ 8 27 . 1 . 83 ACQUE COSTIERE DELL' IRLANDA FRANCIA Zona geografica Volume o caratteristiche Specie particolari 6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda 1. 2. 3. 4. J illimitato Erris Head North West demersali Sybil Point West scampi Mizen Head South demersali Stags South scampi sgombro Stags South demersali Cork South scampi sgombro aringa Cork South tutte le specie illimitato tutte le specie, crostacei e illimitato illimitato illimitato Carnsore Point South 5. Carnsore Point South Haulbowline South East molluschi esclusi REGNO UNITO Zona geografica Volume o caratteristiche Specie particolari 6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda 1. 2. Mine Head South Hook Point demersali Hook Point demersali Carlingford Lough aringa sgombro scampi pellegrine aringa sgombro illimitato illimitato - PAESI BASSI Zona geografica Volume o caratteristiche Specie particolari 6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda I. Stags South Carnsore Point South aringa sgombro . illimitato Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 1.83 N. L 24/9 GERMANIA Volume o caratteristiche Specie Zona geografica particolari 6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda 1. Old Head of Kinsale aringa illimitato sgombro illimitato Carnsore South Point South 2. Cork South Carnsore Point South BELGIO Zona geografica Volume o caratteristiche Specie particolari 6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda 1. Cork South Carnsore Point South demersali illimitato 2. Wicklow Head East demersali illimitato Carlingford Lough South East ACQUE COSTIERE DEL BELGIO Zona geografica 3-12 miglia Stato membro Specie Volume e caratteristiche particolari Paesi Bassi tutte le specie illimitato Francia aringa illimitato ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA Zona geografica Stato membro Specie Volume e caratteristiche particolari Costa del Mare del Nord ( Frontiera Germania/ Danimarca fino ad Hanstholm) 6-12 mi glia Frontiera Germania/ Germania pesce piatto gamberi Paesi Bassi pesce piatto Danimarca fino a Bla avand Huk pesce rotondo | illimitato illimitato Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/ 10 Zona geografica Blaavand Huk Fino a Belgio Volume e caratteristiche particolari illimitato, solo merluzzo bianco asinello giugno e luglio Germania pesce piatto illimitato Paesi Bassi passera di mare sogliola illimitato Bovbjerg Thyboron-Hanstholm Specie Stato membro 27 . 1 . 83 Belgio Germania merlano 1 illimitato, solo passera di mare J giugno e luglio pesce piatto spratto merluzzo bianco merluzzo nero asinello illimitato sgombro aringa merlano Paesi Bassi merluzzo bianco passera di mare sogliola Skagerrak ( Hanstholm-Skagen) 4-12 miglia Belgio passera di mare illimitato illimitato, solo giugno e luglio Germania pesce piatto spratto ' merluzzo bianco merluzzo nero asinello illimitato sgombro aringa merlano Paesi Bassi merluzzo bianco passera di mare sogliola Kattegat 3-12 miglia Germania A nord di Sealand fino Germania spratto Germania pesce piatto illimitato merluzzo bianco pesce piatto scampi aringa illimitato illimitato al parallelo della lati tudine che passa per il faro di Fornaes Mare Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia merluzzo bianco aringa spratto anguilla salmone merlano sgombro illimitato N. L 24/ 11 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 1.83 ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA Zona geografica Costa del Mare del Nord Specie Stato membro Danimarca Volume e caratteristiche particolari demersali illimitato spratto cicerello 3-6 miglia Tutte le coste Paesi Bassi demersali gamberi 6-12 miglia Danimarca Tutte le coste Frontiera Danimar ca/Germania fino alla demersali spratto cicerello Paesi Bassi illimitato demersali illimitato gamberi | illimitato Danimarca gamberi illimitato Regno Unito merluzzo bianco punta nord di Amrum a 54° 43 ' N Zona intorno a Helgo passera di mare land Costa del Mar Baltico Danimarca | illimitato merluzzo bianco passera di mare aringa 3-12 miglia illimitato spratto anguilla merlano sgombro ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA e dei dipartimenti d'oltremare Zona geografica Specie Stato membro Volume e caratteristiche particolari Costa dell'Atlantico Nord-Orientale 6-12 miglia Frontiera Belgio/ Fran cia ad Est del diparti Belgio demersali pellegrine mento della Manica | illimitato Paesi Bassi tutte le specie illimitato Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E) Germania aringa illimitato, solo da Frontiera Belgio/ Regno Unito (estuario della VireGrandcamp-les-Bains 49° 23 ' 30" N, 1° 2' W direzione Nord-Nord- Est) Francia fino a Cap d' Alprech Ouest, 50° 42' 30" N , 1° 33 ' 30" E) ottobre a dicem bre tutte le specie illimitato 27 . 1 . 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 24/ 12 ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI Zona geografica 3-6 miglia Specie Stato membro Belgio tutte le specie Danimarca demersali Volume e caratteristiche particolari illimitato Tutta la costa spratto illimitato cicerello sgombro bastardo Germania merluzzo bianco gamberi 6 - 12 miglia Belgio tutte le specie Danimarca demersali | illimitato illimitato Tutta la costa spratto cicerello illimitato sgombro bastardo Germania merluzzo bianco gamberi Punta sud di Texel, ad ovest fino alla frontie ra Paesi Bassi / Germa nia | illimitato Francia tutte le specie illimitato Regno Unito demersali illimitato Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 1.83 ALLEGATO II REGIONI SENSIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 ZONA SHETLAND A. Delimitazione geografica da da 58° 30 ' N 58° 30' N-6° 15 ' W a a 58° 30' N-6° 15 ' W 59° 30' N-5° 45 ' W da 59° 30' N-5° 45' W a 59° 30' N-3° 00 W seguendo la linea delle 12 miglia a nord delle Orcadi da 59° 30' N-3° 00 W a 61° 00 N-3° 00 W da 61° 00 N-3° 00 W a 61° 00 N-0° 00 seguendo la linea delle 12 miglia a a a a a a a a nord delle Shetland 59° 30' N-0° 00 59° 30' N-l° 00 W 59° 00 N-l° 00 W 59° 00 N-2° 00 W 58° 30' N-2° 00 W 58° 30' N-3° 00 W costa E della Sozia alla latidudine 58° 30' N da da da da da da da B. 61° 00 N-0° 00 59° 30' N-0° 00 59° 30' N-l° 00 W 59°00N-1°00W 59° 00 N-2° 00 W 58° 30' N-2° 00 W 58° 30' N-3° 00 W Specie Demersali , tranne il merluzzo norvegese il melù (') C. Caratteristiche minime Navi aventi una lunghezza tra le perpendicolari superiore o pari a 26 metri (2) D. Attività peschereccia Numero massimo di navi Francia : 52 navi Regno Unito : 62 navi Germania : 12 navi Belgio : 2 navi (') (2) Le navi che effettuano la pesca del merluzzo norvegese e del melù possono essere soggette a misure di controllo particolari per quanto riguarda la detenzione a bordo di attrezzature e di specie diverse da quelle succitate; Per lunghezza tra perpendicolari si intende la distanza misurata sulla linea di galleggiamento marca estiva fra la parte anteriore della ruota di prua e la parte posteriore del dritto del timone oppure sul centro dell'asta del timone se non vi è il dritto del timone. N. L 24/ 13