Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati
Transcript
Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati
Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati TABELLA PER LE MODALITA' DI CALCOLO TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE Fabbricati in corso di costruzione Valore di mercato della sola area edificabile. . Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita effettiva o presunta del 5% e moltiplicandola Fabbricati con rendita catastale già per i seguenti coefficienti: attribuita oppure denunciati al catasto • 100 per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10 ma non ancora censiti. e C/1) • 50 per i fabbricati di cat. A/10 e D • 34 per i fabbricati di cat. C/1 Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 1 giugno 1939, n. 1089, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Si deve pertanto assumere la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo - aumentata del 5% - di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Fabbricati di interesse storico ed artistico. Per poter calcolare il valore di detti immobili ai fini ICI, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il suddetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato è stato di fatto assimilato ad una abitazione. Ove poi si tratti di fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita catastale e appartenenti ad un'impresa, il valore è determinato sulla base dei costi contabilizzati. CALCOLO DELL'IMPOSTA Fabbricati esenti L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA SI DETERMINA COSI': IL VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L'ALIQUOTA E SI DIVIDE PER 1000. SE SI TRATTA DI ABITAZIONE PRINCIPALE (ANCHE CON PERTINENZE) SI DEVE ANCORA SOTTRARRE LA DETRAZIONE DI Euro 258,23 L'IMPOSTA DEVE ESSERE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA QUOTA E AI MESI DI POSSESSO DELL'IMMOBILE; NEL CALCOLO DEI MESI, SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL PERIODO PARI ALMENO A 15 GIORNI. Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 7 D. Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 3 del regolamento comunale. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni descritte negli articoli sopraddetti. Art. 7 D. Lgs. n. 504/1992 a. gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973; d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, g. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977; i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Quest’ultima ipotesi di esenzione si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le suddette attività, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse purché siano svolte da enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato, che non ABBIANO PER OGGETTO (esclusivo o principale) L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI. Modalità di calcolo base imponibile/imposta terreni TERRENI Terreni agricoli (coltivati direttamente) Altri terreni agricoli (non coltivati direttamente) CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile. I primi 50 milioni (euro 25.822,84) non sono soggetti ad imposta; sulla parte eccedente, l'imposta è ridotta come segue: • del 70% oltre euro 25.822,84 (lire 50.000.000 ) e sino a euro 61.974,83 (lire 120.000.000 ) • del 50% oltre euro 61.974,83 (lire 120.000.000 ) e sino a euro 103.291,38 (lire 200.000.000 ) • del 25% oltre euro 103.291,38 (lire 200.000.000) e sino a euro 129.114,22 (lire 250.000.000 ) • sulla parte che eccede euro 129.114,22 (lire 250.000.000) non è ammessa riduzione Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva. Immobile inagibile L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 21 aprile 1995, n. 3/45091. L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione. Modalità applicazione ravvedimento operoso Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi dello 0,007% giornaliero. Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6% e interessi dello 0,007% giornaliero. Sanzioni VIOLAZIONI Omesso versamento Versamento entro 30 gg. dalla scadenza Versamento entro 1 anno dalla scadenza Omessa dichiarazione connessa a omesso versamento Omessa dichiarazione non connessa ad omesso versamento Infedele dichiarazione RELATIVE SANZIONI Sanzione amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata Sanzione amministrativa ridotta a 1/8 (3,75%) con interesse dello 0,007% giornaliero. Sanzione amministrativa ridotta a 1/5 (6%) con interesse dello 0,007% giornaliero. Sanzione amministrativa del 200%, riducibile a 1/4 se interviene adesione del contribuente Sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23 Sanzione amministrativa del 100% riducibile a ¼ se interviene adesione del contribuente Irregolarità di carattere formale (codice fiscale o partita IVA assente) non incidenti sull'ammontare dell'imposta Nessuna sanzione applicata riscontrate nella dichiarazione Mancata esibizione di atti e documenti richiesti sanzione amministrativa da Euro dall’Amministrazione 51,00 a Euro 258,00