Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati

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Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati
Modalità di calcolo base imponibile/imposta fabbricati
TABELLA PER LE MODALITA' DI CALCOLO
TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE
CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Fabbricati in corso di costruzione Valore di mercato della sola area edificabile.
.
Il valore imponibile si determina rivalutando la
rendita effettiva o presunta del 5% e moltiplicandola
Fabbricati con rendita catastale già
per i seguenti coefficienti:
attribuita oppure denunciati al catasto
• 100 per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10
ma non ancora censiti.
e C/1)
• 50 per i fabbricati di cat. A/10 e D
• 34 per i fabbricati di cat. C/1
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490, che ha abrogato la legge 1 giugno 1939, n.
1089, il valore è determinato in base alle disposizioni
dell'art. 2, comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n.
16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Si deve pertanto assumere la rendita
determinata mediante l'applicazione della
tariffa d'estimo - aumentata del 5% - di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale è situato il
fabbricato.
Fabbricati di interesse storico ed
artistico.
Per poter calcolare il valore di detti immobili ai fini
ICI, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il
fabbricato catastalmente è classificato nella
categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in
quanto con il suddetto sistema di determinazione
della rendita, il fabbricato è stato di fatto assimilato
ad una abitazione. Ove poi si tratti di fabbricati
classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita
catastale e appartenenti ad un'impresa, il valore è
determinato sulla base dei costi contabilizzati.
CALCOLO DELL'IMPOSTA
Fabbricati esenti
L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA SI DETERMINA COSI':
IL VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER
L'ALIQUOTA E SI DIVIDE PER 1000. SE SI
TRATTA DI ABITAZIONE PRINCIPALE (ANCHE
CON PERTINENZE) SI DEVE ANCORA
SOTTRARRE LA DETRAZIONE DI Euro 258,23
L'IMPOSTA DEVE ESSERE CALCOLATA IN
PROPORZIONE ALLA QUOTA E AI MESI DI
POSSESSO DELL'IMMOBILE; NEL CALCOLO DEI
MESI, SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL
PERIODO PARI ALMENO A 15 GIORNI.
Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art.
7 D. Lgs. n. 504/1992 e nell’art. 3 del regolamento
comunale.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il
quale sussistono le condizioni descritte negli articoli
sopraddetti.
Art. 7 D. Lgs. n. 504/1992
a. gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni,
dalle province, nonché dai comuni, se diversi da
quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1
dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b. i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
e i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense;
f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia,
g. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati alle
attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992,
limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n.
984/1977;
i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Quest’ultima ipotesi di esenzione si intende
applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le
suddette attività, a prescindere dalla natura
eventualmente commerciale delle stesse purché
siano svolte da enti pubblici e privati diversi dalla
società, residenti nel territorio dello Stato, che non
ABBIANO PER OGGETTO (esclusivo o principale)
L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI.
Modalità di calcolo base imponibile/imposta terreni
TERRENI
Terreni agricoli (coltivati
direttamente)
Altri terreni agricoli (non
coltivati direttamente)
CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile.
I primi 50 milioni (euro 25.822,84) non sono soggetti ad
imposta;
sulla parte eccedente, l'imposta è ridotta come segue:
• del 70% oltre euro 25.822,84 (lire 50.000.000 ) e sino a
euro 61.974,83 (lire 120.000.000 )
• del 50% oltre euro 61.974,83 (lire 120.000.000 ) e sino a
euro 103.291,38 (lire 200.000.000 )
• del 25% oltre euro 103.291,38 (lire 200.000.000) e sino
a euro 129.114,22 (lire 250.000.000 )
• sulla parte che eccede euro 129.114,22 (lire
250.000.000) non è ammessa riduzione
Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile
Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a
quella di acquisto se successiva.
Immobile inagibile
L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati.
21 aprile 1995, n. 3/45091.
L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza
del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di
variazione.
Modalità applicazione ravvedimento operoso
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare
un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi dello 0,007%
giornaliero.
Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di
colore rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6% e
interessi dello 0,007% giornaliero.
Sanzioni
VIOLAZIONI
Omesso versamento
Versamento entro 30 gg. dalla scadenza
Versamento entro 1 anno dalla scadenza
Omessa dichiarazione connessa a omesso versamento
Omessa dichiarazione non connessa ad omesso
versamento
Infedele dichiarazione
RELATIVE SANZIONI
Sanzione amministrativa del 30%
applicata sulla somma non versata
Sanzione amministrativa ridotta a
1/8 (3,75%) con interesse dello
0,007% giornaliero.
Sanzione amministrativa ridotta a
1/5 (6%) con interesse dello
0,007% giornaliero.
Sanzione amministrativa del
200%, riducibile a 1/4 se
interviene adesione del
contribuente
Sanzione amministrativa da euro
51,65 a euro 258,23
Sanzione amministrativa del
100% riducibile a ¼ se interviene
adesione del contribuente
Irregolarità di carattere formale (codice fiscale o partita
IVA assente) non incidenti sull'ammontare dell'imposta Nessuna sanzione applicata
riscontrate nella dichiarazione
Mancata esibizione di atti e documenti richiesti
sanzione amministrativa da Euro
dall’Amministrazione
51,00 a Euro 258,00