Consulta il testo - Il Diritto Amministrativo

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N. 00953/2016REG.PROV.COLL.
N. 09243/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9243 del 2015, proposto da:
Ersilia Agosto, Cristina Aleo, Angela Serafina Allegro, Agosto Ersilia, Aleo Cristina, Amarante
Roberta, Amico Graziella, Antonica Stefania, Attinà Barbara, Ballario Cristina, Bambino Alberto,
Barbato Delia, Barberis Katia, Barbero Monica, Bartolini Paola, Bartolotta Alessandro, Battezzati
Ilaria, Bellinvia Rosa, Berce' Monica, Bergamaschi Stefania, Bergamaschi Chiara, Bergoglio
Rossana Giuseppina, Bernabei Arianna, Bianchi Alice, Bianco Francesca, Bifulco Concetta,
Bombai Patrizia, Bonacci Rossana, Bonini Arianna, Bonomo Maria, Bovenzi Piero, Bracci Sara,
Brescia Aurora, Brugognone Viviana, Buccoliero Alessia, Buonincontro Maria Maddalena, Busso
Marta, Cabano Cinzia, Caffo Carmela, Cagno Giuliana, Caldari Chiara, Cali' Emanuela, Caliciotti
Elisabetta, Califano Cristina, Calissano Simona, Camardi Carmela Cristina, Caminiti Valentina,
Canali Claudia, Carandente Virginia, Carbone Claudia, Carluccio Maria Rosaria, Carnevale
Sabrina, Caroppo Ondina Tilde, Cassavia Marianna, Castagni Claudia, Castagni Sabina, Cataldo
Diana, Cava Lorena, Cavallo Gianna, Cavallo Graziana, Celeste Irene, Celeste Giada, Cianca
Giovanna, Cicchitti Lidia, Cincinnati Valeria, Cirigliano Giuseppina, Consales Ilenia, Conte Majla,
Conti Annalisa, Corfini Monica, Corrente Barbara, Corvino Filomena, Cosimi Paola, Costagliola di
Fiore Anna, Crescenzo Michelina, Cresci Benedetta, Cristofalo Lucia, Cuonzo Maria Rosaria,
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D'Addazio Valentina, D'Aponte Gabriella, D'Aterio Ilaria, D'Auria Tommaso, D'Onofrio
Margherita, Dalsoglio Carolina, De Francesco Rosa, De Gaspari Marianna, De Lucia Stefania, De
Masi Agata, De Pace Carlotta, De Rocchi Stefania, Defrenza Rosa, Di Dio Erika Francesca Paola,
Di Lustro Gioconda, Di Meo Livia Rosa, Di Santo Lucia, Di Stefano Giuseppina Gabriella, Donato
Domenica, Dottorino Roberta Alessandra, Eramo Vittoria, Esposito Manuela, Esposito Flavia,
Esposito Manuela, Fantini Stefania, Ferrara Maddalena, Firrincieli Hilary, Forte Valentina, Foscolo
Francesca, Fracassi Chiara, Francesia Denise, Frau Maria Lorenza, Freni Dora, Fruzzetti Sara,
Fumanti Bernadette, Furlotti Veronica, Fuscaldo Francesca, Gabriele Stefania, Gagliardi Federica,
Galiano Benedetta, Gallo Laura, Gargiulo Giuliana, Gavioli Carlotta, Geracitano Manuela,
Giacovelli Fulvia, Giampietri Martina, Gianfrate Antonio, Giglio Laura, Giglio Rossella, Giglio
Vincenza, Gigliotti Cinzia, Giorgino Angela Maria Luce, Giorgis Alma, Giudici Annalisa, Giulivo
Ornella, Gracco Rosa, Granata Rosa, Greco Gambino Alessandra, Grieco Francesca, Grisanti
Francesca, Griseta Margherita Tiziana, Grollino Serena, Guarino Ilaria, Guidotti Grazia, Gumiero
Maura, Iacurci Anna Maria, Iazzetta Tiziana, Intorre Chiara, La Vecchia Filomena, Labbate Angela,
Lacanna Maria Antonella, Laforgia Federica, Lascaro Amelia Valentina, Lazzeris Micaela,
Loffredo Teresa Ilaria, Lopardo Maria, Lorenzetti Sara, Luciani Carla, Madrigali Cristina, Magnetti
Catia, Magrini Maria Antonietta, Maiolo Barbara, Maisto Cleta, Malaspina Federica, Mancini
Giuseppina, Mandile Veronica, Marino Ivan, Marone Elena, Martino Sara, Martini Chiara, Martino
Angela, Mascia Monia, Mastropietro Antonella, Matiz Valentina, Matteucci Roberta, Megna
Giuseppe, Melaiu Daniela, Mercuri Maria Antonia, Micalef Cinzia, Minervino Elvira, Minniti
Marina Nada, Mione Nadia, Mirandola Angela, Molaro Ilaria, Molia Marcella Maria, Molinero
Eleonora, Mondello Angela, Mongiardo Jenny, Montesano Antonella, Montillo Luisa, Montini
Giorgia, Monzo Paola, Morabito Petronilla, Moretti Carla, Morgillo Giovanna, Morleo Mariella,
Mucelli Simona, Mundo Rosina, Musca Valentina, Muscolino Rosbina, Naglieri Teresa, Nancini
Marrocco Katia, Napolitano Palma, Napolitano Vincenza, Nasti Roberta, Nifo Sarrapochiello
Gabriele, Noro Maria Chiara, Notaro Leonora, Nugnes Antonella, Orlandi Patrizia, Orlando Enrica,
Pagliaro Marta, Pagliuca Chiara, Pagliuca Gilda, Pagotto Cristina, Palmieri Simona, Panarello
Alessia, Panico Caterina, Panno Mariacarmen, Parisi Francesca, Parziale Maria, Passaretta Carmen,
Pastorelli Maria Valentina, Patella Maria, Pedretti Brunella, Pennacchio Elena, Perrulli Loredana,
Pezone Maddalena, piazza Caterina, Piccina Anna, Picco Marta, Piccolo Ginevra, Picone Rossella,
Piperno Valentina, Piscitani Sara, Piscitelli Ersilia, Polisano Angelisa, Prencipe Antonella, Preto
Sara, Preziosa Francesca, Pulizzi Vitalba, Pusterla Michela Cristina, Rampoldi Cristina, Raviolo
Valentina, Reale Delia, Recchia Angela Anna, Renda Orazia, Renzulli Filomena Antonietta,
Renzullo Angela, Rettura Emilia, Riefoli Sabina, Riggi Filippa Maria, Rinaldi Silvia, Rinaldi
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Manuela, Rivara Cinzia, Rivetti Francesca, Rizza Laura, Roccasalva Silvana, Rodriguez Angela
Maria, Romanazzi Elena, Romano Valentina, Rossetti Brunella, Rotolo Roberta, Russo Federica,
Russo Maria, Sabato Alessia, Sabato Enrica, Salvati Maria, Salvia Francesco, Sansone Giusi,
Santonastaso Veronica, Santoriello Domenica, Sarno Maria Vittoria, Scattareggia Vittoria, Scattino
Flavia, Scaturro Graziella, Sciarotta Laura, Scidà Stefania, Senise Giulia, Sergi Francesca, Serpico
Carmela, Servidio Vincenzo, Settanni Mariangela, Silvestro Alice, Sorrentino Francesco,
Sorrentino Roberta, Spataro Antonella, Straface Alessandra, Strippoli Antonella, Sustovich
Natanaele, Tancorre Maria, Tarquini Valentina, Tesone Daniela, Tesoro Raffaella, Tinnirello Maria,
Tirelli Alessandra, Tirelli Rosa, Tirendi Tiziana Elena, Tonarelli Giulia, Tondini Luca, Trombetta
Rossella, Troviso Giuseppe, Urbino Gerardo, Valbonesi Elisa, Valerio Consuela, Valsecchi
Marianna, Verdini Lilith, Villano Serena, Vitulli Selena, Volpi Antonella, Zagari Giuseppe, Zagaria
Antonella, Zagaria Riccardo, Zancanella Lara, Zanzani Debora, Zucca Giucca Silvia, Zumbo
Serena, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo De Michele, Sergio Galleano, con domicilio
eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, N° 172;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo,
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio
Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria,
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche,
Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Reginoale Per il Piemonte, Ufficio
Scolastico Reginale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale
Per il Lazio, Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, Ambito Territoriale per la
Provincia di Ancona, Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ambito Territoriale per la
Provincia di Ascoli Piceno, Ambito Territoriale per la Provincia di Asti, Ambito Territoriale per la
Provincia di Avellino, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ambito Territoriale per la
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Provincia di Belluno, Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, Ambito Territoriale per la
Provincia di Bergamo, Ambito Territoriale per la Provincia di Biella, Ambito Territoriale per la
Provincia di Bologna, Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ambito Territoriale per la
Provincia di Brindisi, Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, Ambito Territoriale per la
Provincia di Campobasso, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ambito Territoriale per
la Provincia di Catanzaro, Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti, Ambito Territoriale per la
Provincia di Como, Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ambito Territoriale per la
Provincia di Cremona, Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, Ambito Territoriale per la
Provincia di Cuneo, Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ambito Territoriale per la
Provincia di Firenze, Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ambito Territoriale per la
Provincia di Forli'-Cesena, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ambito Territoriale
per la Provincia di Genova, Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ambito Territoriale per
la Provincia di Isernia, Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, Ambito Territoriale per la
Provincia di Latina, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ambito Territoriale per la
Provincia di Lodi, Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca, Ambito Territoriale per la
Provincia di Mantova, Ambito Territoriale per la Provincia di Massa-Carrara, Ambito Territoriale
per la Provincia di Matera, Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ambito Territoriale per
la Provincia di Modena, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ambito Territoriale per la
Provincia di Padova, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ambito Territoriale per la
Provincia di Parma, Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ambito Territoriale per la
Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino, Ambito Territoriale
per la Provincia di Pescara, Ambito Territoriale per la Provincia di Piacenza, Ambito Territoriale
per la Provincia di Pisa, Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia, Ambito Territoriale per la
Provincia di Pordenone, Ambito Territoriale per la Provincia di Prato, Ambito Territoriale per la
Provincia di Ravenna, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ambito Territoriale
per la Provincia di Roma, Ambito Territoriale per la Provincia di Rovigo, Ambito Territoriale per la
Provincia di Sassari, Ambito Territoriale per la Provincia di Savona, Ambito Territoriale per la
Provincia di Siena, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ambito Territoriale per la
Provincia di Teramo, Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ambito Territoriale per la
Provincia di Treviso, Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, Ambito Territoriale per la
Provincia di Udine, Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, Ambito Territoriale per la
Provincia di Venezia, Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Ambito Territoriale per la
Provincia di Vibo Valentia, Ambito Territoriale per la Provincia di Vicenza, Anna Maria Palermo,
Maria Francesca Grosso, Maria Clarissa Tredico, Carmela Giunta, Silvia Mastrocola, Mario
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Vallastro, Giulia Moro, Paola Francesca Facchinetti, Cristina Leali, Isabella Scaglioni, Anna Maria
Di Cillo, Lucia Matticoli, Raffaella Spina, Simonetta Michelotti, Elisa De Bon, Alice Callegaro,
Francesca Zanusso, Fabiana Mucci, Grazia De Magistris, Sara Valisnieri, Marta Briatore,
Marialuisa Capasso, Veronica Ferri, Chiara Brassini, Maria Noto, Carlotta Raviele, Antonella
Balbino, Emanuela Costantini, Laura Grimaldi, Federica Caddeo, Margherita Barbera, Valentina
Scerra, Anna Maria Viola, Cristina Ferranti, Maria Gerarda Serritella, Claudia Magliocchetti,
Monica Gaudenzi, Anna Maria Speciale, Marina Di Stefano, Lucilla Tempesta, Ida Sciascetti,
Patrizia Tattoli, Anna Maria Alessi, Viviana Tolone, Roberta Bramato, Giovanni Lucenti, Vera
Carnevali, Irene Pizzuto, Elisa Bergonzoni, Barbara Luciani, Rosa Amoruso, Bvalentina Caleprico,
Paola Tanda, Francesca Fiorenzoni, Enrica Puddu, Maria Belle, Antonietta Capaldo, Ezilde Di
Fonzo, Barbara Jessica Rodini;
per la riforma
della sentenza non definitiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 10636/2015, resa tra le
parti, concernente aggiornamento graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
triennio scolastico 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017 - parziale difetto di giurisdizione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. Francesco Mele e uditi per
le parti gli avvocati Stefano Viti per delega di Galleano e dello Stato Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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Con l’appellata sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla impugnazione delle Graduatorie ad
esaurimento, evidenziando che “Per quanto riguarda…le Graduatorie ad esaurimento impugnate
con i motivi aggiunti e riferite a numerosi Ambiti Scolastici Territoriali, siccome ricompresi negli
Uffici Scolastici Regionali italiani che hanno provveduto ad approvarle e senza ricomprendervi i
ricorrenti, come meglio nell’epigrafe dei motivi aggiunti indicate, deve essere ritenuto il difetto di
giurisdizione”.
Essa ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 27991 del 16-122013, così motivando: “La Suprema Corte ha infatti chiarito che quando è contestata dai ricorrenti
la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad
esaurimento al fine di ottenere l’annullamento di tale regolamentazione in parte qua…la
giurisdizione è del giudice amministrativo. Non così quando oggetto del giudizio sia la singola
collocazione del docente in una determinata graduatoria , che va sottoposta al giudice ordinario
del quale dunque permane il potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti anche
eventualmente di natura normativa sub primaria…..E d’altra parte una differente interpretazione
delle norme in tema di giurisdizione per i docenti ed il personale ATA, quando dinanzi al giudice
amministrativo siano impugnate le graduatorie ad esaurimento finisce per contrastare
macroscopicamente con il riparto di giurisdizione stabilito dal d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 che
affida appunto al giudice ordinario gli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, come
sono oramai pacificamente definite le graduatorie ad esaurimento dal Supremo Organo della
giurisdizione. Nel caso in esame, pertanto, laddove permane la giurisdizione del giudice
amministrativo avverso l’atto generale proposto, sulla domanda instata avverso le GAE definitive
nella parte in cui non inseriscono i ricorrenti…va declinata la giurisdizione del giudicante in
favore di quella del giudice ordinario….”.
Avverso la prefata sentenza i docenti in epigrafe indicati hanno proposto appello dinanzi a questo
Consiglio di Stato, chiedendone la riforma nella parte in cui “nei confronti di tutti i ricorrenti,
dichiara i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario per tale controversia”.
Con articolata prospettazione hanno dedotto che, vertendo la controversia in materia di regole
ordinatorie poste a presidio dell’ingresso in graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice
amministrativo, evidenziando di avere impugnato il d.m. 235/2014 nella parte in cui tale atto
regolamentare non aveva dato corretta attuazione alla normativa di cui all’art. 1, comma 1 bis, del
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d.l. n. 97/2004, mentre le graduatorie erano state impugnate in quanto affette da illegittimità in via
derivata, ossia quali atti meramente applicativi del censurato criterio di formazione delle
graduatorie.
L’appello è fondato.
Ritiene, invero, la Sezione che sussista in materia la giurisdizione del giudice amministrativo e
tanto sulla base delle considerazioni che di seguito si espongono.
Vanno preliminarmente richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza ( cfr. , ex multis,
Cass.civ. , sez. un., 16-12-2013, n. 27991; Cons. Stato, A.P., 12-7-2011, n. 11) in materia di
giurisdizione, relativamente a controversie concernenti le graduatorie permanenti e ad esaurimento.
Tali principi possono così riassumersi:
- le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie non sono procedure
concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo
63 del d.lgs. n. 165/2001;
- trattasi di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità
ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a
fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretesa consiste solo nella
conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione
della graduatoria;
- diversa è la fattispecie quando oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa della
graduatoria, in quanto in tal caso è contestata la legittimità della regolamentazione con disposizioni
generali al fine di ottenere l’annullamento di tale regolamentazione;
- pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario è recessiva nel caso di impugnazione di atti
organizzativi a contenuto generale con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici;
- di conseguenza, appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la
controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere
amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti normativi in senso
lato, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione; appartiene,
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invece, alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli
atti di conferimento degli incarichi.
Richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza per il riparto della giurisdizione in materia,
ritiene la Sezione che la corretta applicazione di essi alla vicenda in esame non possa prescindere da
una considerazione unitaria dell’oggetto del giudizio di primo grado.
Va, invero, considerato che i signori in epigrafe indicati, attraverso il ricorso principale, hanno in
primis impugnato il decreto ministeriale n. 235/2014, cioè l’atto generale di organizzazione,
contestando i criteri generali ed astratti predisposti dall’amministrazione per la formazione e
l’aggiornamento delle graduatorie; materia in relazione alla quale è pacifica la giurisdizione del
giudice amministrativo.
E’ vero, poi, che sono state impugnate anche le graduatorie definitive, nella parte in cui i ricorrenti
non sono stati in esse inseriti.
Va, peraltro, evidenziato che le stesse sono state gravate nel medesimo giudizio con atto di motivi
aggiunti e che, in disparte il dato della collocazione dell’impugnativa nel medesimo ambito
processuale, la loro contestazione viene effettuata con esclusivo riferimento al fatto che esse
costituiscono conseguenza della illegittima regolazione generale operata dall’amministrazione, già
prospettata in sede di ricorso originario attraverso l’impugnativa, in via principale, del citato decreto
ministeriale.
Di tanto dà atto la stessa sentenza appellata, laddove evidenzia che avverso le graduatorie definitive,
oggetto di motivi aggiunti, sono stati dedotti vizi di illegittimità derivata.
Osserva, pertanto, la Sezione che le suddette graduatorie non vengono in rilievo, nell’instaurato
giudizio in sede giurisdizionale amministrativa, quali atti di gestione in sé, ma sono contestate con
riferimento alla illegittima regolamentazione dei criteri generali di formazione delle stesse e per le
medesime ragioni per le quali si è impugnato il decreto ministeriale, oggetto del ricorso originario e
della impugnativa principale. Dunque, la posizione giuridico-soggettiva fatta valere è sempre quella
di interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo, atteso che la contestazione è sempre diretta
alla legittima determinazione dei criteri generali.
Vuole in buona sostanza affermarsi che – a prescindere dalla natura dell’atto – anche in sede di
impugnativa delle graduatorie definitive i ricorrenti non fanno questione della singola collocazione
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del docente in una determinata graduatoria, ma pur sempre del legittimo esercizio del potere
generale di regolamentazione, che, all’interno dello stesso giudizio, è il medesimo oggetto della
contestazione sia con riferimento all’atto generale che ha esercitato tale potere (impugnato in via
principale con il ricorso originario) sia con riferimento all’atto successivo che del primo ha fatto
applicazione (gravato mediante motivi aggiunti).
Dunque, anche attraverso la domanda di annullamento delle graduatorie, la controversia verte
sempre e comunque sul corretto esercizio del potere generale di regolamentazione delle stesse e
finisce per coinvolgere posizioni di interesse legittimo.
In tale situazione, pertanto, al fine della individuazione della giurisdizione, la graduatoria non rileva
come atto di gestione in sé, ma come proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere
di organizzazione, il quale rimane pur sempre l’oggetto del giudizio e della contestazione del
privato.
Quest’ultimo, infatti, pur quando aggredisce le graduatorie definitive, non contesta la ( e, dunque,
non fa questione della) propria specifica collocazione nelle stesse, ma pur sempre il (del) corretto
esercizio del potere generale di regolamentazione.
Sicché l’oggetto del giudizio, unitariamente considerato, e, dunque, la natura delle posizioni
giuridico-soggettive coinvolte non mutano per effetto della mera qualificazione e denominazione
dell’atto oggetto di impugnativa (graduatoria).
L’oggetto della controversia ( involgente posizioni giuridico-soggettive di interesse legittimo, a
fronte dell’impugnazione del decreto ministeriale che detta le regole generali di formazione delle
stesse) non viene modificato dalla sopravvenuta impugnazione delle graduatorie che di esso hanno
fatto applicazione, in quanto l’intermediazione di tali atti – che sono ordinariamente atti di gestionenon vale di per sé a mutare la natura delle situazioni giuridico-soggettive coinvolte e che sono fatte
oggetto di tutela giurisdizionale, in quanto nello stesso giudizio la contestazione è svolta in via
principale sull’atto espressione del potere regolamentare e ciò che si contesta anche nei motivi
aggiunti è pur sempre il corretto esercizio di quest’ultimo.
Le considerazioni tutte sopra svolte consentono di affermare – contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice di primo grado – la giurisdizione in materia del giudice amministrativo, confermandosi,
peraltro, l’orientamento già espresso dalla Sezione in materia, laddove si è ritenuto che “la stretta
correlazione tra le domande azionate non consente una ripartizione della potestas iudicandi tra
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giudice ordinario e giudice amministrativo, essendo concentrata dinanzi a quest’ultimo la tutela
invocata da parte ricorrente” ( sent. n. 4485/2015 del 24-9-2015) ed affermandosi, altresì, che nella
specie sono comunque rilevabili “contestazioni che investano direttamente il potere governativo o
ministeriale, ovvero la potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non
regolamentare”, atteso che “nella situazione in esame si censurano infatti non le modalità di
valutazione delle singole posizioni soggettive, ma in via principale le determinazioni espresse dal
MIUR nel decreto n. 235 in data 1 aprile 2014 (aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
per il triennio 2014-2017), per profili organizzativi di carattere generale, inerenti a titoli che, ad
avviso degli appellanti, consentirebbero una parziale riapertura delle graduatorie stesse”
(ordinanza n. 364/2016 del 29-1-2016).
In conclusione, dunque, l’appello deve essere accolto e dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo, con conseguente annullamento della sentenza gravata nella parte in cui ha
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimessione al primo giudice ex art.
105 c.p.a.
La peculiare configurazione del giudizio di primo grado, in relazione agli atti oggetto di
impugnativa, costituisce eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese del presente
grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla la sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio n. 10636/2015 del 4-8-2015 nella
parte in cui ha declinato la giurisdizione, con rinvio al primo giudice.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l'intervento dei
magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
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Roberto Giovagnoli, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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