Sicurezza nell`uso dei trattori agricoli e forestali: dispositivi

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Sicurezza nell`uso dei trattori agricoli e forestali: dispositivi
Sicurezza nell’uso dei trattori agricoli e forestali: dispositivi obbligatori e direttive vigenti
L’ennesimo episodio di morte bianca, causata dal ribaltamento di un trattore agricolo o forestale,
richiama l’importanza di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro con il corretto uso delle
attrezzature, fornendo direttive per gli utilizzatori di tali
mezzi, così da evitare il ripetersi di situazioni drammatiche.
Per garantire la sicurezza del conducente, una trattrice
agricola deve essere dotata di tre tipologie di dispositivi: di
illuminazione/segnalazione, di protezione in caso di
ribaltamento e di sicurezza.
I dispositivi visivi e di illuminazione per le macchine agricole
semoventi così come per qualsiasi macchina agricola
trainata che, durante la marcia, limiti la visibilità dei dispositivi visivi della macchina trainante,
devono essere posti anteriormente, posteriormente e lateralmente.
I dispositivi di protezione (telai) in caso di capovolgimento sono divenuti obbligatori in Italia in
momenti diversi a seconda della tipologia di trattore.
I primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente della
trattrice agricola o forestale attraverso l’installazione di telai di protezione risalgono al 1973
(circolare del MLPS n.201 del 26.01.73 e n. 209 del 29.09.73), ampliati poi con la circolare del MLPS
n. 49 del 19.05.81, prendendo così in considerazione le tipologie di trattori che risultavano escluse
dalle precedenti prescrizioni.
Con la suddetta circolare, infatti, furono fornite disposizioni tecniche che si applicavano a tutti i
trattori agricoli a ruote con esclusione di quelli rientranti nella disciplina prevista dalla legge dell'8
agosto 1977, n. 572, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive
comunitarie in materia di omologazione di trattori agricoli o forestali.
Pertanto anche i trattori a ruote immatricolati prima del 1° gennaio 1974 dovevano essere muniti di
struttura di protezione in caso di ribaltamento.
Dal punto di vista tecnico tale circolare distingueva i trattori in due fasce di cui indicava le
caratteristiche tecniche comuni e specifiche che dovevano essere possedute dai telai di protezione.
Per una terza fascia residuale di trattori non fu tecnicamente possibile individuare requisiti univoci,
validi nella totalità dei casi, essendovi compresa una grande varietà di macchine, anche di piccole
dimensioni, snodate e destinate ad impieghi particolari. Per queste altre era richiamata la necessità
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di valutare caso per caso la possibilità di conseguire un
sufficiente grado di sicurezza adottando strutture del
tipo di quelle definite per le altre fasce.
Negli anni che seguirono il legislatore ha provveduto a
recepire tutta una serie di direttive che andavano a
completare il quadro legislativo di riferimento relativo
ai telai di protezione da installare anche su tipologie di
trattori non contemplati nella precedente legislazione quali i trattori a carreggiata stretta (vedi
direttiva 86/298/CEE e 87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva
2003/37/CE).
I dispositivi di sicurezza, invece, sono divenuti
obbligatori con il D. Lgs. 359/99, che impone ai
datori di lavoro di adeguare le attrezzature di lavoro
mobili con lavoratore o lavoratori a bordo, quindi
anche i trattori agricoli o forestali sia a ruote che a
cingoli, già messi a disposizione dei lavoratori alla
data del 5 dicembre 1998, oltre che con telai di
protezione anche con sistemi di ritenzione del
conducente, ossia con cinture di sicurezza. Tale
obbligo sembrava in contrasto con le disposizioni di
carattere costruttivo per le macchine di nuova
immissione sul mercato. Difatti gran parte dei
trattori agricoli o forestali, sia a ruote che a cingoli, erano
costruiti e commercializzati senza cinture di sicurezza. I
costruttori legittimavano tale mancanza considerando il fatto
che non esisteva per queste macchine una disposizione
specifica che prevedesse l’adozione delle cinture di sicurezza e
in ogni caso a queste attrezzature di lavoro non potevano
essere applicate prescrizioni costruttive diverse da quelle
stabilite nelle disposizioni di recepimento del complesso
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costituito dalla Direttiva 74/150/CEE1, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali. A
queste obiezioni il Ministero ha contrapposto uno dei principi di base sui quali si fondano tali
disposizioni di recepimento ossia la facoltà di adottare o mantenere ogni altra disposizione
relativamente alle materie ivi non espressamente regolate tra le quali rientra sicuramente
l’applicazione delle cinture di sicurezza alla luce anche di quanto previsto dall’art. 182 del D.P.R.
547/55.. È decaduta dunque l’obiezione, che è stata più volte formulata negli ultimi anni da parte
dei costruttori, circa la sussistenza dell’obbligo di adeguare i trattori agricoli o forestali a quelli che
sono i requisiti di sicurezza definiti dall’attuale stato delle conoscenze tecnologiche in relazione
alla protezione del lavoratore contro il rischio di ribaltamento, vale a dire telai di protezione e
cinture di sicurezza.
Stante quanto detto sopra, particolare rilievo assume la data del 5 dicembre 1998 a partire dalla
quale tutti i trattori agricoli o forestali immessi sul mercato dovevano essere dotati di telaio di
protezione e di cinture di sicurezza.
Per quanto riguarda invece le criticità relative ai vincoli di natura tecnica e procedurale connesse
con il parco trattori usati l’ISPESL, su richiesta del coordinamento tecnico interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
delle Attività Produttive, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro al quale hanno partecipato, con
propri rappresentanti, le Istituzioni suddette, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le
associazioni di categoria ed esperti del mondo accademico e industriale. Nell’ambito di tale gruppo
di lavoro sono stati individuati i criteri tecnici e sono state definite le necessarie procedure per il
corretto montaggio delle cinture di sicurezza. I risultati del gruppo di Lavoro sono stati pubblicati
in linee guida nazionali disponibili nel sito dell’ISPESL alla pagina del Dipartimento Tecnologie di
Sicurezza dedicata alle linee guida.
Il rispetto delle normative vigenti e delle diposizioni tecniche da parte dei soggetti coinvolti è di
fondamentale importanza per garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori.
Ing. Fabio Monfreda
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la direttiva 74/150/CEE è stata sostituita dalla Direttiva 2003/37/CE recepita con D. M. del 19 novembre 2004
pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16 aprile 2005
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