l`orto di campi - Misericordia di Campi Bisenzio

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l`orto di campi - Misericordia di Campi Bisenzio
L’ORTO DI CAMPI
Regolamento
Articolo 1: FINALITA’
1.1 Le aree ortive sono appezzamenti di terreno di proprietà della Misericordia di Campi Bisenzio e
facenti parte della proprietà della stessa, destinate alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi,
erbe aromatiche, etc, direttamente in proprio o concesse in uso gratuito dalla Misericordia, a
favore dei cittadini, famiglie in stato di disagio, associazioni, cooperative sociali e scuole,
interessati a svolgere tali attività non aventi scopo di lucro, al fine di sviluppare i seguenti obiettivi:
- creare e sviluppare una rete di solidarietà collettiva che favorisca il dialogo, il sostegno e lo
scambio di esperienze e conoscenze in grado di contrastare la marginalità dei soggetti a
rischio di esclusione sociale;
- Valorizzare l’area al fine di promuovere uno stile di vita sano e all’aria aperta promuovendo
l’agricoltura come un mezzo di sostegno e supporto anche alla creazione di rapporti e
relazioni, e all’elaborazione di percorsi di apprendimento non formale lungo tutto l’arco di
vita tipici della vita rurale per la sviluppo e la diffusione di pratiche sociali e formative;
- Promuovere rapporti e rafforzare la consapevolezza della propria area territoriale sia nei
cittadini che nelle altre istituzioni pubbliche e private presenti;
1.2 L’area della Misericordia dedicata agli orti sociali si costituisce di n. 28 così suddivisi:
-
n. 10 orti della carità destinati alle famiglie selezionate tra quelle segnalate dalla Caritas
Vicariale;
n. 2 orti di gruppo destinati alle associazioni di Campi Bisenzio;
n. 16 orti sociali destinati a pensionati/e o le casalinghe o i non occupati/disoccupati/o
persone che versano in grave e situazione economica selezionati tra coloro che avranno
fatto pervenire direttamente la domanda alla Misericordia di Campi Bisenzio.
Le aree destinate ad orti di gruppo per le associazioni e per uso proprio/scuole sono riservate alla
Misericordia stessa.
Articolo 2: REQUISITI
2.1 Possono richiedere l’assegnazione in concessione di un orto i pensionati/e o le casalinghe o i
non occupati/disoccupati o persone che versano in grave situazione economica che:
- siano residenti nel Comune di Campi Bisenzio;
-
siano anziani ultracinquantacinquenni pensionati;
siano anziani ultracinquantacinquenni non pensionati;
non dispongano nel territorio del Comune di Campi Bisenzio di altri appezzamenti di terra
coltivabili, in comodato d’uso, di proprietà o di familiari conviventi;
siano in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento
assegnato;
siano iscritti alla Misericordia anche contestualmente alla presentazione della domanda.
2.2 I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di assegnazione.
2.3 Si può derogare al requisito della residenza, per un periodo non superiore ad un anno, per i
trasferimenti avvenuti successivamente all’assegnazione, qualora l’assegnatario dimostri che il
trasferimento non impedisce la prosecuzione della partecipazione alla vita sociale nell’area ortiva.
2.4 I concessionari non sono coltivatori diretti , né hanno i requisiti per essere iscritti al Servizio
Contributi Agricoli Unificati.
2.5 Nel caso di associazioni anche temporanee e/o non iscritte nei registri/cooperative sociali/ che
intendono accedere alla concessione di un orto di gruppo, sarà richiesto un progetto che illustri le
finalità e le modalità dello stesso alla Misericordia.
Articolo 3: MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI
3.1. Soddisfatti i requisiti elencati al punto 2.1, l’assegnazione degli orti disponibili avverrà
attraverso la formazione di due graduatorie secondo i criteri sotto esposti. La prima relativa
all’assegnazione di n. 10 orti della carità per le famiglie/singoli selezionati tra quelli segnalati dai
centri di ascolto della Caritas Vicariale Onlus di Campi Bisenzio, mentre la seconda per
l’assegnazione di n. 16 orti sociali tra tutti colo che avranno inviato la domanda direttamente alla
Misericordia di Campi Bisenzio.
3.2 Formazione delle graduatorie:
Criteri di assegnazione degli Orti della Carità:
Soggetti Singoli
1 punto
Famiglie
1 punto per ogni componente il nucleo familiare
Assenza di reddito
2 Punti
Reddito minimo
1 Punto
A parità di punteggio, l’assegnazione avverrà, nell’ordine :
1) ai nuclei familiari più numerosi;
2) in base all’ordine di arrivo della richiesta;
3) per sorteggio.
Criteri di assegnazione degli Orti Sociali:
Ultracinquantacinquenni
Ultracinquantacinquenni pensionati
Soci Ordinari della Misericordia da 0 a 12 mesi
Soci Ordinari della Misericordia da oltre 12 mesi
Soci Ordinari della Misericordia da oltre 10 anni
Soci Effettivi/Aspiranti della Misericordia
Soci Effettivi della Misericordia da oltre 10 anni
A parità di punteggio, l’assegnazione avverrà, nell’ordine :
1) ai soggetti che vivono soli;
2) in base all’ordine di arrivo della richiesta;
3) per sorteggio.
1 punto
2 punti
1 punto
2 punti
3 Punti
4 punti
5 punti
3.3 Le richieste di concessione redatte su apposito modulo prestampato devono essere inoltrate
alla Misericordia di Campi Bisenzio. Il possesso dei requisiti indicati dall’art. 2.1 deve essere
dichiarato all’atto della domanda, anche mediante autocertificazione.
3.4 La graduatoria avrà validità di anni tre e verrà aggiornata semestralmente a seguito del
ricevimento di nuove domande.
3.5 Ogni nucleo familiare, anche se composto da più anziani, potrà ottenere in concessione un solo
orto.
3.6 Nel caso della concessione degli orti ad associazioni/cooperative sociali che ne hanno fatto
espressamente richiesta dietro presentazione di uno specifico progetto ed in seguito ad una
valutazione in merito, verrà stipulata una convenzione di collaborazione tra i due soggetti.
Articolo 4: DURATA E REGIME DELLA CONCESSIONE
4.1 La concessione ha durata 3 anni, rinnovabile per ugual periodo, salvo anticipata rinuncia del
concessionario o revoca da parte della Misericordia di Campi Bisenzio.
4.2 Allo scadere o alla revoca della concessione, l’orto dovrà essere rilasciato libero e nessun
indennizzo o compenso alcuno sarà corrisposto dalla Misericordia.
4.3 La concessione si risolve di diritto:
a) quando il concessionario trasferisce in altro Comune la propria residenza;
b) quando sia segnalata la ripetuta inadempienza alle disposizioni del presente Regolamento;
c) in caso di decesso dell’assegnatario. L’orto in tal caso resta a disposizione del coniuge o dei
familiari con esso conviventi fino al termine della concessione, previa domanda di mantenimento
dell’assegnazione dell’orto entro 60 giorni alla Misericordia di Campi Bisenzio;
d) quando termina lo stato di difficoltà economico/finanziaria di una famiglia/singolo segnalato dal
centro di ascolto caritas.
Articolo 5: CANONE CONCESSORIO
5.1 Fino al 31 dicembre 2015 non è previsto alcun canone concessorio. Dal 1 Gennaio 2016 la
Misericordia si riserva la facoltà di applicare un canone annuale di concessione che sarà di anno in
anno definito dall’associazione stessa.
5.2 Il canone annuale di concessione non sarà richiesto per gli orti della carità destinati alle
famiglie/singoli indicate dai centri di ascolto Caritas.
Articolo 6. GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI
6.1 Tutte le spese relative alla coltivazione degli orti sono a carico dei concessionari. I prodotti
ricavati dalla coltivazione rimangono di proprietà degli stessi e non possono, sotto qualsiasi forma,
essere commercializzati.
6.2 Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l’assegnatario possa subire o
causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. La Misericordia di Campi Bisenzio resta
pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.
6.3 L’uso dell’acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture
praticate al fine di non creare disagi agli altri assegnatari.
6.4 Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli
scarti vegetali nell’ area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione
ecocompatibile. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell’area dell’orto
assegnato, devono essere conferiti negli appositi contenitori.
6.5 In tutte le aree ortive è concesso far entrare gli animali da compagnia facendo attenzione a
rispettare tutte le regole in materia di tenuta e gestione di animali ed evitando che gli stessi
disturbino o arrechino danno agli altri concessionari.
Articolo 7 OBBLIGHI DEL CESSIONARIO
7.1 I concessionari hanno l’obbligo:
a) di contenere le coltivazioni nell’ambito della superficie assegnata e di non invadere le parti
comuni e le aree limitrofe;
b) di mantenere l’orto assegnato in stato decoroso e di non danneggiare in alcun modo gli orti
degli altri concessionari;
c) di tenere pulite ed in buono stato le parti comuni quali i viottoli, recinzione, etc.;
d) di collaborare nella esecuzione dei lavori interessanti le parti comuni;
e) di lasciare il terreno libero e sgombro da persone e cose, alla scadenza o rinuncia o revoca della
concessione.
f) di non far accedere in loro assenza estranei;
g) di non installare alcuna struttura, anche se di carattere precario;
h) di non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione;
j) di non lasciare incustoditi attrezzi o altri materiali da lavoro;
k) di sottoscrivere ed integralmente accettare il presente Regolamento contestualmente alla
formale assegnazione;
i) di privilegiare le pratiche dell’agricoltura biologica pertanto di non fare uso di pesticidi,
antiparassitari e diserbanti o altri prodotti similari pericolosi per gli ortaggi e per le persone;
l) di non lasciare incolto l’orto ma di sfruttarne al massimo le potenzialità a seconda delle stagioni.
Articolo 8. DIVIETI
8.1 Ai concessionari degli orti è fatto divieto di:
a) accedere con qualsiasi veicolo a motore all’interno dell’area ortiva;
b) gettare rifiuti del proprio orto negli spazi liberi e fuori dalla recinzione;
c) usare bidoni per la raccolta acqua e materiali, teli e altri tipi di coperture;
d) accendere fuochi o bruciare sterpaglie;
e) costruire all’interno dell’orto ricoveri per animali di qualunque genere.
8.2 L’area ortiva assegnata non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo, né potrà in alcuna
forma essere subaffittata;
8.3 In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a tre mesi del
concessionario, previa comunicazione alla Misericordia di Campi Bisenzio, lo stesso
concessionario può farsi sostituire da una persona di sua fiducia. Nel caso in cui la malattia si
protragga per più di 3 (mesi), dovrà essere data comunicazione per l’eventuale scorrimento di
graduatoria ad altri aventi diritto.
Articolo 9: COMPITI DELLA MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO
9.1 Sono a carico della Misericordia di Campi Bisenzio:
a) l’individuazione, la suddivisione e l’assegnazione delle aree ortive in unità coltivabili o orti
sociali;
b) l’attribuzione degli orti sociali ad associazioni che ne abbiano fatto richiesta previa
presentazione di uno specifico progetto;
c) l’installazione e la loro manutenzione straordinaria di eventuali prefabbricati da adibire a
ricoveri di attrezzi collettivi e/o individuali;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di irrigazione;
e) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni esterne;
f) la fornitura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e dei composter all’interno dell’area
comune;
Articolo 10: REVOCA DELLA CONCESSIONE
10.1 La revoca della concessione dell’orto sociale si ottiene in caso di:
a) mancata coltivazione dell’orto e/o inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento
per la conduzione dell’orto;
b) secondo quanto indicato al punto 4.3;
c) quando venga stabilita dalla Misericordia una diversa destinazione d’uso della particella di
terreno sulla quale viene sviluppato il progetto “L’Orto di Campi”’ ovvero secondo disposizioni
d’uso impartite dall’amministrazione comunale, la sovrintendenza per i beni culturali e/o altri
organismi istituzionali.
Articolo 11 VIGILANZA E CONTROLLO
11.1 La Misericordia di Campi Bisenzio si farà carico di vigilare sulla buona tenuta e gestione degli
orti e degli spazi comuni;
11.2 Eventuali inosservanze al presente regolamento dovranno essere segnalate direttamente alla
Misericordia;
11.3 La Misericordia non si assume alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o furti
avvenuti all’interno degli orti sociali in quanto non effettuerà vigilanza e controllo nei periodi di
assenza del concessionario ovvero nei periodi di chiusura notturna degli orti stessi.