IRC/A A- Scelta di avvalersi o non avvalersi dell

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IRC/A A- Scelta di avvalersi o non avvalersi dell
Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri
‘E. Fermi’ Pontedera (Pi)
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OGGETTO: IRC/ATTIVITÀ ALTERNATIVE
A- Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
1. La scelta di avvalersi dell’IRC deve essere effettuata all’atto di iscrizione a scuola su apposito
modulo predisposto dal Ministero. (v. Mod. A).
2. La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce (C.M. 368/85) e per i successivi anni
di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio: anche nella scuola superiore, negli anni
superiori al primo, vige l'iscrizione d'ufficio (C.M. 363/94).
3. La C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la iscrizione d’ufficio, “il diritto
di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi” e precisa che “il capo d’istituto è tenuto a far
pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto”.
4. Non è possibile modificare la scelta effettuata nel corso dell’anno scolastico.
5. Per chi si avvale l’Irc diventa disciplina scolastica curricolare a tutti gli effetti e si svolge secondo le
modalità e caratteristiche comuni a tutte le discipline. I docenti di religione cattolica fanno perciò
parte del consiglio di classe: partecipano a pieno titolo alla valutazione finale degli alunni avvalentisi
(DPR 23-6-'90, n. 202) e alla determinazione del credito scolastico di ammissione agli esami di stato
(O.M. 26/2007)
6. Successivamente (Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/1991; art. 1 Legge 281/96 e C.M.
122/91; CC.MM. 188/89 e 122/91)la scuola deve offrire, a chi ha scelto di non avvalersi dell’Irc, le
opzioni alternative possibili e cioè: attività didattiche e formative, studio individuale assistito, libera
attività di studio, uscita dalla scuola(Mod.B). Non sono ammessi quindi moduli d'iscrizione non
conformi a quelli stabiliti dalla circolare ministeriale, che riuniscano ad esempio in un solo
formulario la scelta dell'avvalersi e quella delle opzioni per i non avvalentisi.
7. E’ necessaria la controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto d’istruzione
secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di uscita dalla scuola.
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B-Organizzazione delle opzioni alternative per gli alunni non avvalentisi
Quattro sono le opzioni possibili che la scuola è tenuta ad offrire agli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica:
•
•
•
•
Attività didattiche e formative
Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente
Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente
Uscita dalla scuola
A) Le attività didattiche e formative non consistono in materie curricolari: corsi di informatica o lingua
straniera, corsi di sostegno o recupero (o comunque tali da introdurre una discriminazione vietata dal punto
2.1.a dell'Intesa); esse devono invece collocarsi nell'ambito di tematiche relative ai "valori fondamentali della
vita e della convivenza civile" (CC.MM. 368/85, 129-130-131/86). Tale insegnamento deve essere svolto da
docenti che non insegnano nella classe degli alunni interessati, per rispettare il principio della par condicio
(ugual numero di docenti in sede di valutazione) (C.M. 316/87).
Anche per le attività alternative, quantunque non si configurino come disciplina scolastica curricolare, si dà
luogo a valutazione. Gli insegnanti incaricati partecipano perciò alle operazioni di valutazione, limitatamente
agli alunni di loro competenza, come avviene per gli insegnanti di religione cattolica (CM 316/87).
B) Anche le attività di studio individuale assistito devono essere programmate e organizzate dalla scuola
attraverso i suoi organi collegiali; si tratta di destinare spazi o locali agli alunni che optano per queste attività,
definendo le modalità dell’assistenza degli studenti da parte del personale docente.
C) La libera attività di studio individuale prevede, da parte dell’istituto scolastico, la definizione e
predisposizione dei locali o degli spazi per svolgere tale attività. Rimane fermo per la scuola l’obbligo di
vigilanza.
L’O.M.26/2007 richiede, ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, la decisione a livello collegiale delle
modalità di certificazione e valutazione dello studio individuale (sia B che C)
D) L’opzione dell’uscita dalla scuola esige il rispetto dei doveri di vigilanza, che consistono principalmente
nel raccogliere le dichiarazioni dei genitori o degli studenti maggiorenni circa il subentro delle loro
responsabilità con l’uscita da scuola.
L’O.M. 26/2007 prevede che “nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare
ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se
presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”
Mentre la scelta di avvalersi o meno dell’Irc ha rilievo nazionale (è la Repubblica che chiede di esercitare la
scelta in nome di principi costituzionali), le quattro opzioni alternative costituiscono uno spazio didattico che
viene demandato all’autonomia delle scuole perché lo interpretino secondo il profilo che informa ciascun
specifico progetto educativo.
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Mod. A
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 20…/20…
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Mod. B
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 20…/20….
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C-Compiti della commissione d’Istituto “IRC/Attività alternative”
•
Controllare che tutti gli studenti non avvalentisi (mod.A) abbiano espresso la loro opzione tra le
quattro indicate nel modulo (mod.B);
•
Controllare che per i minorenni l’uscita da scuola sia sottoscritta dal genitore;
•
Indicare sul registro di classe i non avvalentisi e l’opzione scelta;
•
Organizzare (eventualmente con la presidenza, nel caso di attività alternative) le opzioni scelte;
•
Predisporre le certificazioni per lo studio individuale assistito o non assistito (registro di presenze e
argomenti);
•
Alla fine dell’anno comunicare ai consigli di classe interessati le attività di studio individuale
effettuate.
D-Delibera del Collegio dei docenti del 3 settembre 2007 relativo allo studio
individuale
DELIBERA n. 7
a) viene deciso di dare comunicazione agli studenti non avvalenti del contenuto dell’O.M. 26 del 15 marzo
2007, in particolare dell’art.8, dando loro la possibilità di rivedere le proprie opzioni (soprattutto nel caso in
cui abbiano scelto l’uscita da scuola durante l’ora di religione);
b) vengono decise le seguenti modalità di certificazione e valutazione dello studio individuale da parte della
scuola: lo studio individuale, da effettuarsi in sala lettura, richiederà la firma dello studente su un apposito
registro e l’indicazione del lavoro svolto durante l’ora (autocertificazione); nello scrutinio finale il Consiglio
di classe valuterà se lo studio individuale si è tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico
(valutazione).
Pontedera, 29 settembre 2007
La Dirigente Scolastica
Cristina Cosci
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