CANTONIERI - CAPI CANTONIERI E OPERAI SPECIALIZZATI

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CANTONIERI - CAPI CANTONIERI E OPERAI SPECIALIZZATI
CANTONIERI - CAPI CANTONIERI E OPERAI SPECIALIZZATI
REGOLAMENTO DI SERVIZIO E MANSIONARIO CANTONIERI
DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N. 2142 del 29.1.1988
Art. 1
Oggetto del servizio dei cantonieri
A ciascun Cantoniere è affidato un tratto di strada, denominato «cantone». L’estensione del
cantone è stabilita, in linea di massima in chilometri 4 di strada anche non contigui, aumentabili
dal Capo Ripartizione Servizi Tecnici fino a raggiungere un massimo di chilometri 5, in
relazione alle particolari condizioni dei luoghi, ai sistemi manutentori adottati ed ai mezzi
eventualmente messi a disposizione, nonché, per brevi periodi, a temporanea carenza di
personale. Di conseguenza, qualora aumenti lo sviluppo delle strade provinciali, sarà deliberato
un incremento - in considerazione dei su esposti criteri - del numero dei posti organici. I
Cantonieri sono altresì tenuti ad effettuare, d’ordine del coordinatore del gruppo o/e del Capo
cantoniere, lavori a squadra, fermo restando l’obbligo di eseguire due ispezioni quotidiane al
proprio cantone: una all’inizio ed una al termine della giornata di lavoro. Qualora sia
assolutamente impossibile eseguire almeno una ispezione, la circostanza dovrà risultare da
espressa annotazione sul libretto di lavoro, previo ordine del coordinatore del gruppo stradale.
La sede di servizio del Cantoniere è identificata con il cantone assegnato.
Art. 2
Orario di lavoro
L’orario di lavoro per tutto il personale del presente regolamento è di norma il seguente:
1) orario invernale - (dal 1° ottobre al 31 marzo - 7,30 -13,30)
2) orario estivo - (dal 1° aprile al 30 settembre - 7,00-13,00)
Art. 3
Competenze variabili
a) Lavoro straordinario
In casi di eccezionali esigenze di servizio, ovvero di emergenza per danni di forza maggiore alla
strada o per gravi incidenti stradali, il personale Cantoniere è obbligato ad effettuare le proprie
prestazioni, secondo le norme contrattuali, anche fuori dell’orario di servizio e nei giorni festivi;
deve accorrere sulla strada appena chiamato dai superiori, ovvero appena riceva od apprenda
attendibili segnalazioni sul verificarsi delle suddette circostanze eccezionali. Il personale dovrà
essere compensato con la tariffa per il lavoro straordinario previsto dal contratto di lavoro per le
effettive ore prestate oltre l’orario normale di lavoro o compensato, d’accordo con il responsabile
del servizio, con riposo sostitutivo o con particolari adattamenti d’orario.
Il riposo sostitutivo dovrà essere fruito entro il mese e non potrà eccedere nell’arco di tempo due
giornate lavorative.
b) Rimborso chilometrico
II rimborso chilometrico spetta ai cantonieri che usano il proprio mezzo, sia per l’ispezione
quotidiana del cantone assegnato, sia nel caso che venga comandato a svolgere la propria attività
fuori della sede di servizio. Analogo trattamento verrà corrisposto ai Capi Cantonieri e agli
Operai specializzati nel caso che utilizzino, per servizio di istituto, il proprio mezzo per fermo
temporaneo dei mezzi dell’Amministrazione a loro assegnati. Nel caso di cantoni costituiti da
tratti di strada fra loro non contigui, nel computo del rimborso chilometrico dovrà essere
conteggiata anche la tratta di strada più breve percorsa fra i vari tronchi.
b) Diaria
La diaria spetta ogni qualvolta il dipendente esplichi la propria attività - per almeno quattro ore in località distanti oltre 10 km. dalla sede di servizio assegnata. Si specifica in proposito che per i
Cantonieri l’attività che darà titolo alla diaria e quella svolta oltre km. 10 dal centro della tratta
stradale assegnata, mentre per i Capi Cantonieri e gli Operatori stradali è quella svolta in località
poste oltre km. 10 dal limite della loro zona.
Tutti i servizi comportanti il diritto alle competenze variabili (diaria, rimborso chilometrico e
lavoro straordinario) debbono essere trascritti sul libretto di servizio a cura del Capo Cantoniere
da cui dipende funzionalmente il personale interessato. II Capo Cantoniere provvede a
trasmettere all’Ufficio i dati relativi a tutte le competenze variabili relative al servizio
effettivamente svolto – dal medesimo e dal personale dipendente – sia nel proprio cantone sia,
temporaneamente, in altre sedi di servizio.
Art. 4
Dipendenza dei cantonieri
I Cantonieri dipendono direttamente dal Capo Cantoniere addetto al tronco stradale in cui
ricadono i rispettivi cantoni.
Ad entrambi è gerarchicamente preposto il Geometra Coordinatore del gruppo, il quale controlla
il servizio e da le disposizioni necessarie per il miglior svolgimento dello stesso, sulla base di
ordini e di direttive superiori.
I Cantonieri sono tenuti a riferire al Capo Cantoniere tutto ciò che riguarda il servizio ed a
segnalare tempestivamente quanto da loro ritenuto importante ed urgente.
Art. 5
Compiti dei Cantonieri
I Cantonieri con i mezzi e materiali messi a disposizione dall’Amministrazione hanno il compito
di eseguire gli interventi manutentori necessari a mantenere costantemente la strada e le sue
pertinenze in buono stato, in relazione alla sicurezza ed alle scorrimento della circolazione.
In particolare, i compiti del Cantoniere sono:
a) ispezionare quotidianamente il cantone per constatare lo stato dei luoghi, specie dopo eventi
naturali ed eventuali altri accadimenti straordinari;
b) sgombrare la superficie stradale dal fango e dai detriti che vi si siano formati, raccogliere i
materiali di risulta e trasportarli in luoghi di scarico appositamente autorizzati;
c) adottare le misure necessarie per eliminare o segnalare eventuali stati di pericolo alla
circolazione;
d) riparare le abrasioni del manto bitumato ed eseguire rifacimenti a seconda del bisogno ed in
conformità agli ordini e alle istruzioni ricevute;
e) provvedere ai rilevamenti statistici del traffico in conformità agli ordini e istruzioni ricevute;
f) tenere in buon ordine le banchine, in modo che la superficie non presenti depressioni, conservi
regolare declivio verso le scarpate e sia sgombra da erbe di cui dovrà essere curato
particolarmente lo sfalcio;
g) riparare le degradazioni dei cigli e delle scarpate della strada con buona terra, ben battuta e
rivestita con zolle erbose;
h) prestare la propria opera per la rimozione dei materiali, che, per qualsiasi causa, costituissero
ingombro alla superficie stradale e ristabilire le porzioni scoscese del corpo stradale;
i) pulire le cunette, spurgare i fossi laterali ed i tombini tutte le volte che se ne presenti la
necessità;
l) eseguire ricognizioni ai manufatti stradali, denunciare subito le avarie riscontrate e tenere in
particolare osservazione i ponti, durante e dopo le piene;
m) segnalare immediatamente ai superiori qualsiasi incidente stradale, grave inconveniente o
danno, che venga constatato sulle strade provinciali e annotare tutti gli elementi necessari per la
compilazione del rapporto di cui all’art. 19 che verrà redatto dal Capo Cantoniere;
n) vigilare sulla segnaletica stradale e sulle disposizioni di polizia stradale, a norma del
successivo art. 11;
o) accertare l’esistenza della concessione per ogni lavoro che si esegue sulle strade di pertinenza
provinciale informandone immediatamente il Capo Cantoniere;
p) vigilare sui materiali di pertinenza dell’Amm.ne depositati lungo la strada, a norma del
successivo art. 9;
q) vigilare sulle quantità dei materiali provveduti dall’appaltatore a norma del successivo art. 10;
r) disimpegnare mansioni di canneggiatore in ausilio ai funzionari tecnici;
s) usare macchinari semplici ed attrezzi vari (Dumper, rulletto, piastre vibranti, motofalciatrici,
decespugliatori, motosega, falce, falcetta, roncole ecc.) per l’espletamento delle attività di
servizio;
t) eseguire piccole opere di verniciatura su cordoli, pali, parapetti, segnaletica ecc.;
u) eseguire, in caso di formazione di ghiaccio sul piano viabile, lo spandimento, anche a mano,
di materiale antisdrucciolo.
Quando si rende necessario il lavoro di sgombero della neve, i Cantonieri sono tenuti ad iniziare
tale lavoro, secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio competente, dandone immediato
avviso al Capo Cantoniere.
Art. 6
Esecuzione dei lavori ed interventi di emergenza
Nell’esecuzione dei lavori, di cui all’art. 5, e di tutti gli altri che possono occorrere per la
conservazione della strada e delle sue pertinenze e nell’espletamento di tutte le altre mansioni, i
Cantonieri debbono osservare con scrupolosa esattezza gli ordini e le istruzioni di indole
generale e particolare che, secondo i casi e le circostanze, saranno loro impartiti dal Capo
Cantoniere e dal personale tecnico addetto.
Il Cantoniere, nel curare la buona viabilità del cantone cui è preposto, deve altresì controllare che
non si verifichino condizioni tali che possano creare pericolo alla percorribilità della strada; in
caso contrario, deve provvedere immediatamente alle idonee segnalazioni per richiamare
l’attenzione degli utenti della strada ed adottare le misure necessario per eliminare, nel più breve
tempo possibile, lo stato di pericolo.
Qualora i provvedimenti necessari a rendere idonea la viabilità richiedano interventi di una certa
entità, tali da non poter essere subito adottati, il Cantoniere dovrà, con qualsiasi mezzo, avvisare
immediatamente
il Capo Cantoniere ed anche l’Ufficio Tecnico Provinciale se l’intervento rivesta carattere di
importanza ed urgenza, anche l’Ufficio Tecnico Provinciale, rimanendo comunque sul posto.
Art. 7
Libretti di servizio
Da parte dell’Amministrazione sarà fornito ad ogni Cantoniere un libretto di servizio nel quale i
superiori riporteranno, in sintesi, gli ordini e le disposizioni impartite. Sul libretto di servizio,
oltre alle competenze variabili di cui all’art. 3 del presente mansionario, dovranno essere
trascritti e controfirmati, a cura del Capo Cantoniere, i congedi di qualsiasi natura ed i permessi
orari.
Il Cantoniere dovrà apporvi giornalmente la propria firma con l’orario di inizio e termine del
servizio.
Il libretto dovrà essere sempre disponibile presso l’interessato, durante le ore di lavoro e di sosta,
per essere esibito a richiesta dei diretti superiori.
Art. 8
Divieto di impiegare materiale non ancora misurato
Il Cantoniere non può impiegare il materiale di rifornimento approvvigionato prima che esso sia
stato controllato ed accettato dalla direzione dei lavori, salvo speciale autorizzazione del Capo
Cantoniere per i casi urgenti ed improrogabili.
In tal caso il Capo Cantoniere deve darne avviso immediato all’Ufficio Tecnico Provinciale.
Art. 9
Vigilanza sui materiali depositati lungo la strada
I Cantonieri devono vigilare sulla conservazione dei materiali depositati lungo la strada, già
controllati ed accettati dalla Direzione dei lavori, ed impedire che siano manomessi, sottratti o
aggiunti ai materiali in provvista ancora da misurare.
All’uopo essi devono ristabilire prontamente i cumuli scomposti o troppo allargati alla base, in
modo che in nessun caso il materiale occupi aree di banchine. Debbono inoltre segnalare
eventuali asportazioni di materiali approvvigionati lungo le strade o nei depositi.
Quando il materiale sia per esaurirsi, il Cantoniere deve darne avviso al Capo Cantoniere e questi
al Coordinatore del gruppo stradale per gli opportuni provvedimenti.
Art. 10
Vigilanza sulle quantità dei materiali provveduti dall’appaltatore
I Cantonieri ricevono dal Capo Cantoniere, ovvero dagli altri superiori, l’indicazione degli
obblighi dell’appaltatore e le istruzioni circa la quantità e qualità dei materiali che questo deve
fornire; la configurazione e distribuzione dei cumuli dei materiali medesimi lungo la strada e
negli appositi depositi.
Essi devono immediatamente riferire al Capo Cantoniere nel caso in cui l’appaltatore manchi a
qualcuno dei su indicati obblighi, ovvero si verifichino irregolarità nella formazione di cumuli di
materiali, o dei materiali che arrivino in cantiere su mezzi dell’appaltatore e non corrispondano
per qualità e per quantità a quelli richiesti.
Art. 11
Vigilanza sulle segnalazioni stradali e sulle disposizioni di polizia stradale
I Cantonieri devono segnalare al Capo Cantoniere le inosservanze delle disposizioni in materia di
polizia stradale.
Dovranno vigilare, affinché non vengano costruite opere non autorizzate, lungo la strada, le
pertinenze stradali e le zone di rispetto, dandone, in caso contrario, tempestiva comunicazione ai
superiori.
In particolare i Cantonieri, nell’accertare l’inizio di lavori, che possano interessare la strada e/o le
pertinenze stradali, ovvero l’inizio di costruzioni a distanza minore del prescritto o in
corrispondenza di curve o di bivii, dovranno subito informare il Capo Cantoniere. Essi sono
responsabili, altresì, della efficienza e della conservazione dei segnali d’obbligo, di cui all’art. 8
del codice della circolazione stradale, durante l’esecuzione di lavori effettuati dall’
Amministrazione.
Art.12
Permanenza sulle strade
Il cantoniere, durante il servizio, non deve abbandonare il cantone neanche in caso di intemperie,
durante le quali potrà mettersi temporaneamente al riparo, rimanendo in vista degli utenti della
strada e tenendosi pronto ad accorrere ad ogni bisogno, riprendendo il lavoro appena possibile.
Art. 13
Interventi in casi di urgenza
Al di fuori dell’ipotesi prevista dal terzultimo comma dell’art. 1 nei casi di necessità o urgenza, il
cantoniere è tenuto a prestare servizio, isolatamente o in squadra di pronto intervento, in altri
cantoni dello stesso tronco stradale, ovvero in altre strade al di fuori del tronco, rispettivamente a
giudizio del capo cantoniere o degli uffici dirigenti. In ogni caso il capo cantoniere avrà cura di
informare gli stessi uffici dei provvedimenti di urgenza adottati.
In casi di estrema urgenza, il cantoniere, informandone immediatamente il capo cantoniere, può
richiedere in ausilio il pronto intervento di cantonieri vicini, senza che questi possano rifiutare.
Art. 14
Attrezzi in dotazione ai cantonieri
I cantonieri sono provvisti, a cura e spese dell’Amministrazione, di macchinari semplici, di
arnesi, attrezzi e mezzi d’opera idonei e necessari al servizio nel cantone. L’elenco del materiale
assegnato a ciascun cantoniere verrà riportato sul libretto di servizio. I cantonieri debbono avere
la massima cura degli oggetti forniti dall’Amministrazione e ne rispondono personalmente.
Art. 15
Uso di mezzi di locomozione
Per effettuare le ispezioni quotidiane al cantone, l’Amministrazione, può autorizzare i cantonieri
a fare uso di un veicolo a motore (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo). A tal fine l’Ing. Capo
rilascerà apposito contrassegno da esporre in modo visibile sul mezzo. Ai cantonieri autorizzati
a far uso del veicolo a motore, per il servizio nel cantone o fuori cantone, ai sensi dell’art. 13 del
presente Regolamento, verranno corrisposte le competenze di cui all’art. 3.
Art. 16
Servizio dei capi cantonieri
Per ogni gruppo di cantoni stradali è assegnato un capo cantoniere. Da esso dipendono i
cantonieri della zona ed i relativi operai, ove assegnati.
Il gruppo di cantoni è denominato «Zona» ed è determinata ed eventualmente variata dal Capo
Ripartizione Servizi Tecnici secondo le esigenze di servizio, in relazione alle condizioni della
strada, ai sistemi manutentori adottati ed ai mezzi e cantonieri a disposizione della «zona» stessa.
Art.17
Dipendenza dei capi cantonieri
Ogni Capo Cantoniere, per tutto ciò che riguarda il servizio assegnato, riceve disposizioni dal
geometra coordinatore preposto alla rispettiva zona.
Ulteriori ordini ed istruzioni potranno essere impartiti dal Capo sezione e dagli altri dirigenti
tecnici superiori.
I Capi Cantonieri sono tenuti a riferire al geometra coordinatore del gruppo stradale tutte le
particolarità del servizio, anche riguardanti la disciplina dei cantonieri e degli operai.
Art. 18
Mezzi ed attrezzi in consegna ai capi cantonieri
I Capi Cantonieri sono forniti, a cura e spese dell’Amministrazione di un automezzo per
l’ispezione alla zona assegnata e per il trasporto di strumenti di lavoro, nonché, in caso di
necessità, per il trasporto di personale dell’Amministrazione.
I Capi Cantonieri sono responsabili dei magazzini esistenti nella zona loro assegnata e della
conservazione e custodia dei macchinari, attrezzi e materiali ivi contenuti. Il movimento di
materiali e mezzi dovrà essere scrupolosamente trascritto sugli appositi registri di carico e
scarico.
Art. 19
Norme d’uso dell’automezzo in dotazione ai Capi Cantonieri
I Capi Cantonieri debbono verificare quotidianamente l’efficienza dell’automezzo loro assegnato
e compilare il libretto di marcia e la scheda consumo carburanti. Quest’ultima dovrà essere
inviata mensilmente all’Ufficio competente.
I Capi Cantonieri debbono altresì provvedere a far effettuare la lubrificazione ed il lavaggio
dell’automezzo assegnato. Sempre che non vengano messe a disposizione apposite autorimesse,
l’automezzo può essere ricoverato presso l’abitazione del Capo Cantoniere. Tutti gli interventi
di manutenzione dovranno essere effettuati presso officine convenzionate. In caso di incidente
stradale (incendio, furto, rapina, danni subiti, responsabilità civile per danni causati a terzi,
infortuni del guidatore, infortuni alle persone trasportate), dovrà provvedere:
a) alla segnalazione telefonica immediata al diretto superiore;
b) alla consegna, entro il giorno successivo, al diretto superiore, di un dettagliato rapporto scritto
contenente tutti i rilievi sull’incidente e sui mezzi coinvolti.
È indispensabile rilevare:
1) data e ora dell’incidente;
2) numero di targa dei veicoli coinvolti, nominativo del proprietario con indirizzo, numero di
libretto di circolazione, tipo dell’autoveicolo;
3) nominativo dei conducenti dei veicoli coinvolti, indirizzo e numero della patente di guida o
del documento di identificazione;
4) descrizione sommaria dei danni subiti dalle persone e dalle cose;
5) nominativo dei testimoni oculari dell’incidente, indirizzo, numero del documento di
identificazione;
6) elementi atti alla rappresentazione grafica dell’incidente, ed esistenza dei segnali stradali;
7) località, strada, senso di marcia dei veicoli, approssimativa velocità, condizioni della
pavimentazione stradale, tipo della pavimentazione, condizioni meteorologiche, se la strada è
asciutta, bagnata o gelata, condizioni di luce al momento dell’incidente. Ai Capi Cantonieri è
fatto divieto di trasportare personale estraneo all’Amministrazione, salvo i casi di soccorso
previsti dalla legge.
Art. 20
Mansioni del Capo Cantoniere
Il Capo Cantoniere organizza e coordina il servizio dei Cantonieri e degli operai. Egli deve
curare che siano attuate, nel miglior modo, le istruzioni scritte sul libretto di servizio dei
Cantonieri e che siano osservate le disposizioni in materia di polizia stradale per tutto quanto
concerne la tutela delle strade.
Il Capo Cantoniere deve ispezionare la propria zona tutti i giorni, escluse le domeniche e le altre
feste riconosciute dallo Stato, almeno una volta; deve sempre rendersi reperibile durante le ore di
servizio.
È compito del Capo Cantoniere, oltre che sorvegliare e dirigere il lavoro dei Cantonieri:
a) intervenire e prestare l’opera propria, anche nei giorni festivi ed in qualsiasi ora, quando ciò
gli sia ordinato dai Coordinatore del gruppo stradale preposto al servizio della strada, ovvero da
altri suoi superiori e, anche senza tali ordini e segnalazioni, quando ve ne sia necessità per
esigenze eccezionali, ovvero per improvvisi e straordinari eventi che si verifichino lungo la
strada dei quali abbia ricevuto segnalazione. Di tali eventi dovrà dare comunicazione agli uffici
dirigenti;
b) vigilare sull’osservanza delle istruzioni impartite e sull’esecuzione dei compiti assegnati ai
cantonieri ed operai, sul rendimento di lavoro, sulla disciplina e condotta nei riguardi degli utenti
della strada;
c) vigilare sulla provvista dei materiali di rifornimento;
d) assistere alla misurazione del materiale di rifornimento, firmare il verbale di accertamento,
ricevere in consegna il materiale approvvigionato sui cantoni della propria zona e rendere conto,
al Coordinatore del gruppo stradale, dei materiali già impegnati sulla strada;
e) accompagnare i funzionari dell’Ufficio Tecnico Provinciale nelle visite ai cantoni sottoposti
alla sua sorveglianza, prendendo atto, o cognizione, degli ordini impartiti dai predetti funzionari;
f) tenere aggiornato il proprio libretto di servizio dal quale risultino in sunto gli ordini ricevuti,
nonché i rapporti fatti ai superiori;
g) curare per proprio conto e vigilare affinché i cantonieri curino la buona conservazione delle
case cantoniere e dei materiali ed attrezzi a loro affidati dall’Amministrazione;
h) sorvegliare che i propri dipendenti indossino, nelle ore stabilite, la divisa in dotazione e ne
abbiano la massima cura;
i) eseguire ricognizioni ai manufatti stradali e denunciare subito le avarie riscontrate, anche se di
lieve entità; tenere in particolare osservazione i ponti durante le piene ed ispezionare, subito
dopo di queste, tutte le strutture, approfondendo le indagini fatte dai cantonieri;
l) segnalare ai superiori tutte le situazioni che possano comportare danno al patrimonio stradale,
anomalie nel corpo stradale e nelle pavimentazioni, anomalie nelle vegetazioni;
m) segnalare ai superiori le opere eseguite dai terzi sulle pertinenze provinciali e nelle zone
adiacenti a protezione della sede stradale, senza le prescritte autorizzazioni o in possibile
difformità dei vincoli esistenti, chiedendo a chi esegue l’opera l’esibizione degli atti relativi. In
difformità o in mancanza dovrà provvedere immediatamente ad elevare contravvenzione;
n) il Capo Cantoniere deve segnalare immediatamente e provvedere a redigere entro 24 ore, in
caso di incidente o danneggiamento agli utenti della strada, dettagliato rapporto all’Ufficio
dirigente nel quale siano riportate le notizie ed i rilevamenti effettuati, analogamente a quanto
previsto dall’art. 19.
II Capo Cantoniere, nel curare la buona viabilità della propria zona deve altresì accertarsi se sulla
estensione stradale, facente parte della zona stessa, vi siano condizioni tali che possano essere
causa di pericolosità e, in tal caso, salvo a provvedere al resto di seguito deve provvedere
immediatamente avvalendosi dell’opera dei cantonieri e degli operai della strada, alle idonee
segnalazioni di obbligo per richiamare l’attenzione degli utenti della strada.
A tal fine deve impartire precise disposizioni al personale dipendente. Contemporaneamente ove non abbia i materiali necessari, o i provvedimenti per rendere idonea la viabilità risultino tali
da richiedere interventi di una certa entità o comunque tali da non potersi subito attuare - dovrà
dare immediato avviso all’Ufficio Tecnico avvalendosi, a seconda dell’urgenza del caso, anche
del mezzo telegrafico o telefonico. Inoltre dovrà curare - con i mezzi e materiali messi a
disposizione dall’Amministrazione l’apposizione delle segnalazioni di obbligo e disporre che
esse siano sempre visibili ed efficienti, eseguendo i relativi controlli, salvo i casi di forza
maggiore. Spetta al Capo Cantoniere organizzare, secondo gli ordini ricevuti il servizio di
sgombero neve e dirigerlo personalmente.
Nei compiti del Capo Cantoniere rientrano anche quelli previsti dagli artt. 136 e 137 del Codice
della Strada.
Art. 21
Divisa di servizio
Il personale cantoniere è tenuto ad indossare, durante il servizio, la divisa regolarmente fornita
dall’Amministrazione, restando vietato il cambio di foggia. L’Amministrazione doterà i
cantonieri, gli operai e i capi cantonieri dei seguenti indumenti ogni due anni:
DIVISA INVERNALE
a) giacca tipo sahariana con tre paia di pantaloni lunghi senza risvolto, colore grigio-ferro, in
panno di pura lana o in panno di fustagno;
b) due maglioni di colore grigio in lana pura, uno con collo norvegese uguale per tutti, l’altro a
giro collo per i cantonieri; con scollo a V per i Capi Cantonieri; e) berretto rigido con visiera
(della stoffa della divisa) con cinturino in cuoio;
d) quattro paia di calzini alti in lana, colore grigio;
e) tre camicie invernali a maniche lunghe (flanella coloro azzurro avio);
f) due paia di guanti da lavoro;
g) scarponcino invernale a stivaletto con gambaletto alto, in vitellone anfibio, colore nero, con
doppia suola di cuoio e battistrada in gomma;
h) una cinta di colore nero;
i) una cravatta di colore rosso bordeaux (solo per i Capi Cantonieri)
DIVISA ESTIVA
a) giacca tipo sahariana con tre paia di pantaloni lunghi senza risvolto, colore grigio perla, in tela
estiva puro cotone 100%;
b) tre camicie in terital-cotone 65/35%, colore celeste, a manica corta;
c) berretto rigido (stessa stoffa della divisa) con visiera e cinturino di cuoio;
d) quattro paia di calzini alti di cotone, coloro grigio;
e) scarponcino estivo del tipo alto, con doppia suola di cuoio e battistrada in gomma, in vitellone
nero;
f) una cravatta di colore rosso bordeaux (solo per i C.C.).
Inoltre, tutto il personale deve essere dotato di:
a) gilet a fasce rifrangenti;
b) giaccone tre quarti, in tessuto impermeabile, foderato in pelliccia (asportabile), con cappuccio,
colore verde bottiglia;
c) due tute da lavoro colore arancio;
d) un paio di stivaloni in gomma;
e) mantella in tela cerata pesante con cappuccio di colore arancio.
Art. 22
Case Cantoniere - Obblighi del personale che vi risiede
Il dipendente e la famiglia, se convivente, che usufruiscono della casa cantoniera, hanno
l’obbligo di non arrecare danni allo stabile e di conservarlo in buono stato di uso; di curare la
manutenzione del terreno annesso, sul quale però non potrà erigersi alcuna costruzione, anche se
provvisoria; di curare la manutenzione pertinenze e delle piante annesse alla casa. Qualunque
danneggiamento arrecato allo stabile ed annessi dal dipendente o dai suoi familiari, sarà
addebitato al dipendente indipendentemente dalle eventuali sanzioni disciplinari. È fatto divieto
in modo assoluto di affittare ad altri i locali della casa cantoniera, nonché di ospitarvi, anche
gratuitamente, persone non appartenenti al nucleo familiare.
Art. 23
Medicina preventiva
Il personale cantonieristico è sottoposto, a cura e spese dell’Amministrazione, ogni due anni ad
accertamenti ed esami per fini di medicina preventiva e riceverà, in via riservata, il risultato
diagnostico.
L’Amministrazione, comunque, doterà tutto il personale cantonieristico di una cassetta di pronto
soccorso individuale.
Art. 24
Tessera di riconoscimento
Tutti gli operatori del servizio di viabilità debbono essere dotati di tessera di riconoscimento su
cui verrà specificato, tra l’altro, il profilo professionale posseduto. La tessera di riconoscimento
personale dovrà essere sempre tenuta presso di sé.
Art. 25
Mensa di servizio
L’Amministrazione Provinciale si impegna ad istituire mense di servizio ove necessario e
possibile - gestite direttamente o a convenzione - previo accordo con le OO.SS., per tutto il
personale che sarà chiamato a protrarre il proprio servizio oltre l’orario ordinario. Il pasto va
consumato al di fuori dell’orario di servizio.
Art. 26
Indennità di reperibilità
Il servizio cantonieristico appartiene all’area di pronto intervento. L’Amministrazione
Provinciale presenterà, annualmente, alle OO.SS. il piano di pronta reperibilità del personale
addetto. L’istituto di reperibilità sarà regolamentato secondo quanto stabilito dal contratto
nazionale di lavoro.
Art. 27
Operai specializzati
Sono addetti alla conduzione di tutti i mezzi meccanici dell’Amministrazione adibiti alla
viabilità. Debbono compilare, giornalmente, il libretto di marcia e la scheda carburante dei
mezzi loro assegnati; quest’ultima dovrà essere inviata mensilmente all’ufficio competente.
Provvedono alla manutenzione ordinaria di tutti i mezzi assegnati. Dipendono direttamente dal
Geometra Coordinatore anche se il loro lavoro viene coordinato dal Capo Cantoniere di volta in
volta a seconda della zona in cui operano in quel momento. Detti operai, organizzati in squadra
unitamente ai cantonieri eseguono lavori programmati di piccola manutenzione sulle strade
provinciali oltre ad intervenire nei casi di emergenza. Il personale componente la squadra
collabora in tutte le operazioni, indipendentemente dai compiti specifici.