servizio estero: anticipazioni all`esportazione e

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servizio estero: anticipazioni all`esportazione e
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SERVIZIO ESTERO: ANTICIPAZIONI ALL'ESPORTAZIONE E FINANZIAMENTI
ALL'IMPORTAZIONE
Foglio Informativo redatto ai sensi del D.Lgs. 1/9/93, n° 385 e della Delibera CICR del 4/3/2003
Sezione I- Informazioni sulla Banca
Cassa Padana B.C.C. Società Cooperativa
Sede Legale e Amministrativa: Via Garibaldi 25 - 25024 LENO (BS)
Indirizzo telematico: www.cassapadana.it
Codice abi: 08340
Iscritta al N. 52238 Registro Imprese di Brescia
Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari al n° 8340
8.417.000,00
Capitale sociale: € {
Globale_Capitale_Sociale} al 31.12.2008
182.243.790,00
Riserve: € {
Globale_Riserve} al 31.12.2008
Codice fiscale, Partita Iva:01741030983
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica
Il finanziamento all'importazione è un'operazione finalizzata ad regolamento all'estero, per conto dell'importatore cliente, del prezzo dovuto per
l'acquisto di beni e/o servizi. Il finanziamento all'importazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine: più precisamente la durata
dello stesso non supera, di regola, i 180 giorni.
L'anticipo all'esportazione è un'operazione finalizzata a creare una disponibilità finanziaria a favore del cliente, in relazione ai crediti vantati nei
confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestato servizi. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio
credito, con il cui incasso la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. A fronte delle singole richieste di anticipo il cliente è tenuto ad esibire la
documentazione che assiste l'esportazione. L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine e, più precisamente,
la durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma
anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura.
Il prefinanziamento all'esportazione è un'operazione con la quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di
denaro, in relazione all'esibizione di documenti (quali ad esempio contratti, ordini, fatture pro forma) attestanti esportazioni furure di beni o servizi.
L'importo finanziato non supera normalmente il 50% del valore dell'operazione commerciale risultante dalla documentazione esibita. Alla scadenza il
cliente può richiedere un anticipo all'esportazione.
I finanziamenti all'importazione, gli anticipi e i prefinanziamenti all'esportazione possono essere accessi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in
divisa estera. La banca può richiedere che siano assistiti da idonee garanzie.
Per eventuali operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.
Principali rischi (generici e specifici)
Nell'anticipo all'esportazione, obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato incasso del credito
verso l'estero.
Variabilità dl tasso di cambio qualora il finanziamento sia acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante. Impossibilità
di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato monetario, dei tassi al ribasso.
Rischio di cambio per i finanziamenti espressi in divisa in caso di fluttuazioni di cambio sfavorevoli durante la vita del finanziamento.
Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione
Finanziamenti in divisa OUT
- Tasso d'interesse debitore annuo: tasso interbancario + 3%
- Spese di accensione: € 12
- Commissioni di intervento: 0,15%
Finanziamenti in Euro
5Spread} %
- Tasso d' interesse debitore annuo: tasso euribor + {
- Spese di accensione: 12 €
- Commissioni d'intervento: 0,15%
Il tasso interbancario (Libor) e il tasso euribor sono rilevati sull'euromercato il giorno dell'erogazione.
Alla data odierna il tasso libor 3M GBP è pari a
{0,61188 } % e il tasso euribor 6M è pari a {0,994
Globale_LIBO3MGBP
Valuta:
sul conto anticipi
sul conto corrente ordinario
giorno di concessione
2 giorni forex successivi
Cambio:
come da listino esposto
Globale_VE6M365
} %.
Spese e commissioni per:
- estinzione: 10 €
- spese gestione affidamenti: 1,5 ‰ (minimo 40 € e massimo 400 €)
- proroghe finanziamenti/anticipi: 12 €
- conversione: 10 €
- commissioni di arbitraggio: 0,15%
- penale per estinzione anticipata totale/parziale di finanziamenti: 1‰
- invio documenti tramite corriere o posta: a carico del cliente
Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti
col cliente
Il rapporto di finanziamento import/export è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un
contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente, a cui si fa rinvio. Si riporta di seguito una sintesi dei
principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale.
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme: 2 giorni lavorativi Forex dopo il perfezionamento del contratto e egli atti relativi alle
garanzie eventualmente previste. In occasione di ciascuna operazione con l'estero, è in facoltà della banca stabilire, a suo insindacabile giudizio, se e in
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quale misura concedere in relazione ad essa un finanziamento o un'anticipazione, determinando il termine di rimborso e ogni ulteriore modalità ad essa
relativa.
Esonero di responsabilità per mancata o non corretta esecuzione dell’incarico
La Banca non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o non corretta esecuzione dell'incarico per inesattezza, incompletezza o tardività delle
istruzioni impartite dal Cliente.
Cessione del credito
Salvo diversa pattuizione scritta, quando il finanziamento è concesso, in qualunque forma tecnica, per l’anticipo di crediti, questi si intendono ceduti pro
solvendo a favore della Banca stessa a garanzia del rimborso delle somme anticipate, per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, nonché di ogni
altro credito che la Banca dovesse vantare nei confronti del Cliente.
Al fine della individuazione dei crediti oggetto della cessione, il potere di sottoscrivere i relativi atti si intende conferito per delega del Cliente, anche
all'incaricato della presentazione degli effetti, ricevute, fatture e simili o dell'inoltro dei supporti magnetici o flussi elettronici documentanti i crediti
stessi.
Il Cliente dichiara sin d'ora che i crediti che formeranno oggetto di cessione a favore della Banca saranno veri, reali ed esigibili, nella effettiva titolarità
e disponibilità del Cliente stesso.
Al fine di facilitare la riscossione dei crediti da parte della Banca, il Cliente provvederà, là ove occorra, ad impartire ai debitori ceduti opportune
istruzioni affinché i pagamenti vengano eseguiti esclusivamente presso la Banca ed a favore della stessa. Ove essi pervenissero comunque al Cliente,
questi si obbliga a trasferirli immediatamente alla Banca
Alla Banca è in ogni caso riconosciuto il diritto di notificare ai debitori, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, l'avvenuta cessione dei crediti a
proprio favore, ad ogni effetto di legge.
Rimborso del finanziamento: alla scadenza convenuta la Banca è autorizzata ad addebitare d’iniziativa l’importo del finanziamento concesso, oltre ad
interessi, spese ed accessori, sul conto corrente di corrispondenza indicato dal Cliente all’atto della richiesta di finanziamento o su altro conto corrente
acceso presso la Banca, sul quale il Cliente si impegna a costituire i fondi in misura adeguata.
Recesso: la Banca ha la facoltà di recedere dal contratto di anticipazione/finanziamento, nonché di ridurre o sospendere la linea di credito, in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, con preavviso di cinque giorni. Decorso il
termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto, ciò anche se le anticipazioni concesse siano assistite da cessione di credito. In
presenza di giusta causa la Banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di
chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto e salva la definizione delle operazioni in corso.
Nei predetti casi di recesso, sospensione e riduzione, rimangono fermi i contratti di mandato e/o cessione di credito a favore della Banca.
Clausola risolutiva espressa: in caso di mancato o ritardato pagamento in tutto o in parte degli importi dovuti dal cliente per capitale, interessi e
spese, la Banca potrà dichiarare risolto di diritto il contratto.
Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. o si siano prodotti eventi che incidano negativamente sulla sua situazione patrimoniale,
finanziaria od economica (tra i quali si intende compreso, in caso di finanziamenti su crediti, l’inadeguato flusso di esportazioni e di introiti dall’estero) e
che conseguentemente possano costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero, ovvero in caso di
mancato o ritardato pagamento in tutto od in parte degli importi dovuti dal Cliente per capitale, interessi, spese ed accessori, la Banca potrà risolvere il
contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e dichiarare la decadenza dal beneficio del termine.
Modifica della valuta: la Banca ha la facoltà, su semplice richiesta scritta del Cliente, da far pervenire entro tre giorni lavorativi secondo calendario
forex antecedenti la scadenza di un periodo di interessi ed esclusa ogni novazione, di trasformare il finanziamento in una valuta diversa da quella
inizialmente stabilita, al tasso e alle altre eventuali condizioni concordate.
Modifica delle condizioni contrattuali – Ai sensi dell’art. 118 D.lgs. 385/93 e successive modifiche la banca ha la facoltà di modificare
unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e normative del contratto qualora sussista un “giustificato motivo”. La
banca comunica le variazioni per iscritto con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula “ Proposta di modifica
unilaterale del contratto”. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione in ogni caso il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza
penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.
La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il
cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto
all’art. 33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993
Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con sede in via Garibaldi n. 25, 25024 Leno (BS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se
il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di
investimento
- Controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono
- Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.
Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure
chiedere alla Banca.
2) Ombudsman – Giurì Bancario
- Controversie relative a servizi di investimento
- Controversie relative a bonifici transfrontalieri
- Controversie per le quali si richiede un danno fino a 100.000 euro (prescindendo dall’importo delle operazioni)
Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario si può consultare il sito: www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca.
Il foro competente di eventuali controversie è quello che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un
consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Norme applicabili: per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme e le condizioni economiche che regolano il
contratto di conto corrente di corrispondenza che il Cliente ha a suo tempo sottoscritto.
Legenda
Euribor: Euro Interbank Offered Rate. E' il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.
Libor: London Interbank Offered Rate. E' il tasso d'interesse interbancario quotato sulla piazza di Londra per le principali divise.
Forex: mercato internazionale della valuta
Calendario Forex: calendario che evidenzia per ogni paese le festività nazionali durante le quali il Forex è chiuso
01/12/2009
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