Scrutini ed esami nella scuola secondaria di
Transcript
Scrutini ed esami nella scuola secondaria di
Il comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. 22/06/2009, n. 122, circa la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, cita testualmente: “7. A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. Pertanto le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, dovranno preliminarmente definire il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso ed assumere tale monte ore per il calcolo dei tre quarti di presenza a scuola richiesti per la validità dell’anno scolastico, assumendo come orario di riferimento quello curriculare obbligatorio. E poiché comunque la personalizzazione del monte ore annuo va inquadrata nell’ambito degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 275/1999 recante il Regolamento per l’autonomia scolastica, devono sempre rientrare nel monte ore annuo del curricolo scolastico di ogni studente tutte le attività che si svolgono nel rispetto della normativa citata ma che sono oggetto di valutazione intermedia e finale da parte dei Consigli di classe. Pertanto possiamo riassumere genericamente il monte ore annuo per la Scuola secondaria come nel seguito indicato. Scuola secondaria di Primo grado L’art. 5, ai commi 1 e 3, del citato D.P.R. n. 89/2009, cita testualmente: “1. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie… 3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore …”. per le classi a Tempo normale è pari a: Monte ore annuo: 29h x 33 sett. + 33h = 957h + 33h = 990 h Monte ore annuo minimo utile alla validità dell’a.s.: ¾ x 990h = 742,5h = 743h. per le classi a Tempo prolungato è pari a: Monte ore annuo: 36h x 33 sett. = 1188h; ¹ Monte ore annuo minimo utile alla validità dell’a.s.: ¾ x 1188h = 742,5h = 891h. Scuola secondaria di Secondo grado LICEO ARTISTICO (TUTTI GLI INDIRIZZI) 1a - 2° Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 842 3^-4^-5^ Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 866 LICEO CLASSICO 1a - 2° Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 668 3^-4^-5^ Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 767 LICEO LINGUISTICO 1a - 2° Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 668 3^-4^-5^ Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 743 LICEO MUSICALE E COREUTICO (TUTTE LE SEZIONI) 1^-2^-3^-4^-5^ Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 792 LICEO SCIENTIFICO 1a - 2° Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 668 3^-4^-5^ Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 743 LICEO DELLE SCIENZE UMANE (COMPRESA OPZIONE ECONOMICO - SOCIALE) 1a - 2° Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 668 3^-4^-5^ Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 743 ISTITUTO PROFESSIONALI (D.P.R. 15/03/2010, N. 87) 1^-2^-3^-4^-5^ Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 792 ISTITUTI TECNICI (D.P.R. 15/03/2010, N. 88) 1^-2^-3^-4^-5^ Numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico ore 792 É comunque da tener sempre presente che la personalizzazione del monte ore annuo va inquadrata nell’ambito degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 275/1999 recante il Regolamento per l’autonomia scolastica, per cui devono sempre rientrare nel monte ore annuo del curricolo scolastico di ogni studente tutte le attività che si svolgono nel rispetto della normativa citata, purché esse siano oggetto di valutazione intermedia e finale da parte dei Consigli di classe. Mancata promozione – Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla classe superiore è espresso dal Consiglio di classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici in ciascuna materia formulati dai singoli insegnanti, dai quali emerge una globale valutazione sulle capacità scolastiche dell’alunno. Tale giudizio è quindi sindacabile, in sede di legittimità, solo nei ristretti limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il Tribunale indebitamente finirebbe per invadere l’area dell’insindacabile merito valutativo riservata al succitato organo tecnico. La scuola primaria Il primo ciclo d’istruzione é costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il dirittodovere all’istruzione e formazione. 2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali”. Sono strumenti della valutazione: 1. La scheda personale di valutazione dell’alunno. 2. Il Portfolio delle competenze individuali. 3. L’attestato finale. 4. La certificazione. La Scheda di valutazione Le Istituzioni scolastiche possono autonomamente provvedere a predisporre una propria scheda di valutazione sia elaborando modelli nuovi e sia ispirandosi al modello ministeriale e apportandovi le modifiche ritenute opportune e necessarie. L’individuazione delle conoscenze e abilità per le quali dovranno essere valutati i livelli raggiunti avverrà da parte dei Docenti di classe per ogni area disciplinare, desumendoli dalle Indicazioni nazionali. Il Portfolio delle competenze individuali Nel Portfolio i Docenti annoteranno il processo di apprendimento dell’alunno secondo una tempistica individuata direttamente dai Docenti stessi e dette annotazioni andranno a determinare la valutazione periodica dell’alunno, che sarà poi riportata sulla scheda personale e comunicata alle famiglie. Gli scrutini Avviene per scrutinio il passaggio alla classe successiva al termine del 1° anno, del 3° anno e del 5° anno di corso. Detto passaggio avviene in caso di valutazione positiva e con decisione assunta collegialmente ed a maggioranza da tutta l’equipe pedagogica (dai docenti della classe). all’interno di un biennio didattico, ossia al termine rispettivamente del 2° e del 4° anno, è possibile la non ammissione alla classe successiva, ossia dalla classe 2a alla classe 3a o dalla classe 4a alla classe 5a, ma con tre condizioni precise: solo in casi eccezionali; gli eventuali casi eccezionali devono essere comprovati da specifiche e puntuali motivazioni; la non ammissione va assunta con decisione collegiale e unanime di tutta l’equipe pedagogica (dei docenti della classe); e, quindi si ha che: 1. devono essere evitate le non ammissioni alla classe terza e alla classe quinta; 2. è possibile la non ammissione alla classe seconda e alla classe quarta. In altri termini, i Docenti, riuniti per lo scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, in seduta collegiale con determinazione assunta collegialmente all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La condotta Verso gli alunni che manchino ai loro doveri si possono usare, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti mezzi disciplinari: 1° ammonizione; 2° censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata; 3° sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione; 4° esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione; 5° espulsione dalla scuola con la perdita dell’anno scolastico. È vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo. Contro le pene dell’esclusione e dell’espulsione è ammesso, entro quindici giorni, reclamo all’ispettore scolastico, contro la cui decisione non è consentito alcun ricorso. Gli esami di idoneità Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”. Gli esami di idoneità sono una indiretta conseguenza dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il primo ciclo rientra nell’obbligo di istruzione che, come si sa, riguarda la fascia di alunni compresa tra i 6 e i 16 anni. Si sa, inoltre che responsabili dell’assolvimento dell’obbligo son i genitori dei minori o coloro che , a qualsiasi titolo, ne facciano le veci L’alunno adempie l’obbligo di istruzione se: frequenta una scuola statale; frequenta una scuola paritaria; frequenta una scuola non statale e non paritaria, purché i genitori, o chi ne fa le veci, producano ad una qualsiasi scuola operante nel territorio di residenza, al termine di ogni anno scolastico, escluso l’anno terminale della scuola primaria, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/200, di avvenuta regolare frequenza della scuola non statale e non paritaria, indicando la scuola e la classe frequentata; con istruzione parentale; in tal caso i genitori, o coloro che ne fanno le veci, se intendono provvedere personalmente all’istruzione dei propri figli obbligati, devono dimostrare di averne le capacità tecniche o economiche Le prove d’esame L’esame di idoneità a classi di scuola primaria ed alla prima classe della scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area linguistica e l’area matematica, ed un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame. Scuola secondaria di primo grado L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Settimanale Annuale Italiano, Storia, Geografia 9 297 Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33 Matematica e scienze 6 198 Tecnologia 2 66 Inglese 3 99 Seconda lingua comunitaria 2 66 Arte e immagine 2 66 Scienze motorie e sportive 2 66 Musica 2 66 Religione cattolica 1 33 La valutazione Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata … nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. L’ipotesi dell’impossibilità di valutare l’alunno, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, sussiste solo quando le sue assenze per malattia siano state così numerose da impedirne la partecipazione all’attività scolastica; invece, la mancata predisposizione di attività di sostegno, l’eventuale carenza organizzativa della scuola, non può comunque giustificare il passaggio alla classe successiva di un alunno con profitto insufficiente, poiché lo scrutinio è preordinato a valutare la sussistenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire il proseguimento dei suoi studi. La pressoché totale assenza di uno studente di un ‘istituto professionale alle lezioni del secondo quadrimestre (risultante dal registro di classe dell’insegnante di una determinata materia) e lo svolgimento di una sola prova scritta su tre rendono evidente che un congruo numero di verifiche, sia scritte che orali, non si è raggiunto proprio a causa delle assenze, il che (insieme ad altre circostanze negative) rende legittima la sua mancata promozione alla classe superiore(nella specie, in altre due materie lo studente era risultato non classificabile). Come per la scuola primaria, anche per la scuola secondaria di primo grado, discende oggetto della valutazione periodica e annuale non sono solo gli apprendimenti, ma anche il comportamento; sia la valutazione degli apprendimenti e del comportamento che la certificazione delle competenze acquisite viene effettuata dai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste nei dai piani di studio personalizzati, ossia dal Consiglio di classe. A seguito delle valutazioni periodiche i docenti hanno l’obbligo, in presenza di carenze, di programmare ed organizzare “interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l’allievo alla classe successiva all’interno del periodo biennale. La mancata attivazione, durante l’anno scolastico, di appositi corsi di sostegno e recupero non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, non esistendo fra le due attività alcun nesso di consequenzialità logica e normativa. Sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva non possono in alcun modo incidere per giurisprudenza consolidata la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatisi in appositi corsi di recupero, la quale non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l’esito negativo delle prove di esame ed atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi. L’esito di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quello di ammissione o di non ammissione all’Esame di Stato relativo agli alunni della terza classe deve essere pubblicato mediante affissione all’albo dell’istituto, con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”. L’organo collegiale che procede alla valutazione periodica e finale degli alunni è il Consiglio di classe. Il consiglio di classe è l’organo collegiale preposto alla valutazione periodica e finale degli alunni. Come abbiamo già avuto modo di chiarire nella parte comune ai vari ordini di scuola nel presente lavoro, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. I docenti di sostegno, invece, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno. Per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il Consiglio di classe, fin dalla prima valutazione periodica, utilizzando un voto numerico, illustrato con specifica nota, riportato anche in lettere nel documento di valutazione ed espresso in decimi, è chiamato a valutare il comportamento degli alunni, considerando l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori della scuola stessa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione e tenendo presenti anche eventuali singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento (La condotta) Il Consiglio di classe, fin dalla prima valutazione periodica, utilizzando un voto numerico, illustrato con specifica nota, riportato anche in lettere nel documento di valutazione ed espresso in decimi, è chiamato a valutare il comportamento degli alunni, considerando l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori della scuola stessa. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti dello studente in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Essa deve essere attribuita collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, anche a maggioranza, se necessario. Una votazione inferiore ai sei decimi del comportamento è condizione necessaria e sufficiente per la non ammissione dell’alunno all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo. La votazione del comportamento degli alunni, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dell’alunno e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo e, quindi, palesemente essa incide direttamente e anche negativamente sul profitto dell’alunno. Gli esami di idoneità Gli esami di idoneità sono una indiretta conseguenza dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. L’alunno adempie l’obbligo di istruzione se: frequenta una scuola statale; frequenta una scuola paritaria; frequenta una scuola non statale e non paritaria, purché i genitori, o chi ne fa le veci, producano ad una qualsiasi scuola operante nel territorio di residenza, al termine di ogni anno scolastico, escluso l’anno terminale della scuola primaria; con istruzione parentale; in tal caso i genitori, o coloro che ne fanno le veci, se intendono provvedere personalmente all’istruzione dei propri figli obbligati, devono dimostrare di averne le capacità tecniche o economiche e comunicarlo al Dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza all’inizio di ogni anno scolastico e il Dirigente scolastico interessato provvederà agli opportuni controlli richiesti dalla normativa citata in proposito. Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione. I candidati che risultano assenti alla sessione d’esame stabilita per gravi e comprovati motivi ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, sono ammessi a sostenere le prove suppletive che comunque devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. I commissari d’esame per le prove suppletive di idoneità sono quelli inizialmente nominati. Le prove d’esame L’esame di idoneità a classi di scuola primaria ed alla prima classe della scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area linguistica e l’area matematica, ed un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o idoneità. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie. Scrutini ed esami nella scuola secondaria di secondo grado Gli scrutini nella Scuola secondaria di secondo grado sono svolti nel rispetto delle modalità indicate nel seguito, ai sensi dell’annuale Ordinanza che disciplina le operazioni di scrutinio ed esami. Le istituzioni scolastiche, a norma dell’art. 4 del Regolamento dell’autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale, e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni. Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, stabilisce i termini entro cui hanno luogo gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali nella Scuola secondaria di secondo grado ed entro cui sono pubblicati i relativi risultati. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione: 1. il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti; 2. nello scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie; 3. i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni; 4. senza alcun dissenso, i voti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Il passaggio e l’ammissione degli alunni da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Il passaggio degli alunni della scuola secondaria di secondo grado da una classe alla successiva avviene per scrutinio, a cui partecipano tutti i docenti della classe, con possibilità di ammissione o non ammissione a detta classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Lo scrutinio finale non deve essere il risultato di specifiche e apposite prove, ma è il momento conclusivo dell’attività didattica ed educativa derivante dalle osservazioni e dalle verifiche effettuate dai Docenti nel corso dell’anno scolastico. Il giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva si baserà sugli elementi di valutazione trimestrali o quadrimestrali, relativi alle discipline e al comportamento. Gli elementi di valutazione di cui sopra costituiscono la base del giudizio finale per l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo. Gli scrutini finali avvengono secondo il calendario fissato dal Dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione. L’esito di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e quello di ammissione o di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del ciclo relativo agli alunni della quinta classe deve essere pubblicato mediante affissione all’albo dell’istituto. Pertanto si ribadisce che dalla media complessiva dei voti è escluso l’insegnamento della religione cattolica. Il Consiglio di classe è l’organo collegiale preposto alla valutazione periodica e finale degli alunni. Come abbiamo detto in precedenza e come già avuto modo di chiarire nella parte comune ai vari ordini di scuola nel presente lavoro, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. I docenti di sostegno, invece, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno. La valutazione è un processo che accompagna lo studente nell’intero percorso formativo, mira a sviluppare nello studente una maggiore responsabilizzazione rispetto ai risultati prefissati. In sede di valutazione negli scrutini intermedi e finali il Consiglio di classe rileva i voti di insufficienza assegnati agli alunni. Detti voti determinano debiti formativi, che possono dar luogo ad attività di sostegno e di recupero. Le attività di recupero che costituiscono parte ordinaria e permanente del POF in generale: sono programmate e attuate dai Consigli di classe, sulla base dei criteri didattico - metodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto; devono essere frequentate obbligatoriamente dai suddetti studenti; sono rese note obbligatoriamente alle famiglie interessate, che, se non vorranno avvalersene, dovranno darne formale comunicazione alla scuola; possono essere organizzate: per studenti della stessa classe; per gruppi flessibili e differenziati di studenti non della stessa classe e provenienti da classi parallele; dovranno avere di norma, una durata non inferiore a 15 ore; Gli scrutini finali Il Collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate. Si procede al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. Per gli alunni, invece, che presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, tali da NON comportare un immediato giudizio di non promozione: il Consiglio di classe: propone lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero; sospende per essi la formulazione del giudizio finale, la rinvia e provvede a predisporre le attività di recupero; il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, per iscritto: le decisioni assunte dal Consiglio di classe; le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno; i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiuntola sufficienza; gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi; le modalità delle relative verifiche; i tempi delle relative verifiche; L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica, i docenti tecnico-pratici, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico . Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. RIASSUMENDO: Il consiglio di istituto: approva le indicazioni organizzative delle attività di recupero; approva i criteri di qualità individuati dal Collegio dei Docenti per l’utilizzazione dei docenti interni e/o esterni nelle attività di recupero. Il collegio dei docenti: definisce i criteri didattico - metodologici rispetto a cui il Consiglio di classe programma e attua le attività di recupero; delibera la programmazione delle attività di recupero; definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi di recupero; definisce i criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti; delibera (individua) i criteri di qualità per l’individuazione dei docenti interni e/o esterni da impiegare nelle attività di recupero; stabilisce il calendario secondo cui il Consiglio di classe organizza le verifiche conclusive. Il consiglio di classe: o programma e attua le attività di recupero sulla base dei criteri didattico - metodologici definiti del Collegio dei docenti; o individua e analizza attentamente i bisogni formativi di ciascuno studente; o la possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi; o delibera la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva nello scrutinio finale per gli studenti che riportano voti di insufficienza; o procede a dare il giudizio finale di ammissione alla classe successiva per gli alunni con votazione positiva; o procede a dare il giudizio di non promozione per studenti con insufficienze non ritenute sanabili con interventi di recupero; o organizza le operazioni di verifica secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti; o procede alla verifica degli esiti degli interventi di recupero, certifica il saldo del debito e delibera l’integrazione dello scrutinio finale, con la stessa composizione, ammettendo l’alunno alla classe successiva; La contrattazione di istituto: o stabilisce il compenso per il o i docenti eventualmente nominati coordinatori delle attività di recupero; o definisce le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare delle attività di recupero. Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi. Le domande di ammissione agli esami di idoneità vanno presentate ai Dirigenti scolastici della scuola prescelta per sostenere gli esami stessi entro la data indicata dall’annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni. Esse possono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto. sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità negli istituti d’istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo i candidati privatisti che abbiano conseguito la licenza di scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per giungere alla frequenza della classe a cui chiedono l’idoneità nel corso normale degli studi; sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media, di cui al punto precedente, i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro invece che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; i candidati privatisti, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti alla quale aspirano; i candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scritto grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza; nessun candidato può sostenere le prove orali alla presenza di un solo commissario; se ciò avviene le prove sono nulle. Esami di idoneità in particolari Istituzioni scolastiche: Istituti tecnici aeronautici e commerciali 1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, è consentito sostenere esami di idoneità ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove scritte, orali e pratiche come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche conoscenze, competenze e capacità necessarie per la loro prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo. 2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell’Istituto che, in caso di superamento dell’esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d’esame. La certificazione rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L’ammissione alle attività di volo resta, comunque, subordinata all’esito positivo delle prove selettive di cui all’art.2 del menzionato decreto ministeriale. 3. Gli esami di idoneità alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell’indirizzo programmatori, vertono unicamente sui programmi dell’indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione o idoneità relative agli indirizzi del precedente ordinamento “amministrativo”, “mercantile”, “commercio con l’estero” e “amministrazione industriale” non sostengono esami integrativi per l’accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell’auto-nomia loro propria, definiscono e adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attività di autoformazione, da realizzare, nel corso dell’anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal consiglio d’istituto. 4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od idoneità relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi”. Istituti professionali 1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l’esame di idoneità. 2. Per l’ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici e odontotecnici gli interessati oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l’intervallo d’obbligo, ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell’attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell’attività lavorativa. 3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l’area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L’attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell’attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento. La valutazione della rispondenza dell’attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell’ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove. L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza”. Esami di qualifica professionale Data di inizio: la data è fissata dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti. Commissioni: la Commissione d’esame è nominata dal DS e comunicata all’UST. La Commissione è composta dal DS (o da un suo delegato da lui designato in caso di impedimento) e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell’ultimo anno di ogni classe del corso, purché di materie oggetto d’esame. La Commissione è integrata da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell’istituto non appartenente all’Amministrazione dello Stato, che viene considerato commissario a pieno titolo. L’esperto è nominato dal DS. Un esperto può essere nominato anche per più di una commissione. Non può essere nominato esperto chi ha prestato servizio a qualsiasi titolo presso lo stesso istituto nell’a.s. interessato. Non può essere nominato esperto chi è membro del Consiglio di istituto dell’Istituzione scolastica interessata. L’esame di qualifica si articola in due fasi: PRIMA FASE: le prove strutturate; lo scrutinio di ammissione. SECONDA FASE: le prove d’esame. Le prove strutturate i Docenti sottopongono gli alunni ad una serie di prove strutturate o semistrutturate. Le prove possono riferirsi a singole discipline o a più discipline (disciplinari o pluridisciplinari) e devono tendere ad accertare se l’alunno ha raggiunto gli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle programmazioni di ciascuna disciplina. Lo scrutinio di ammissione Ultimate le prove strutturate i Consigli di classe procedono ad effettuare lo scrutinio. Nello scrutinio i Consigli di classe terranno conto: dal profitto conseguito durante l’anno; dai risultati delle prove strutturate o semistrutturate; dall’attività svolta dagli alunni presso aziende; dall’attività di stage in azienda effettuata durante l’anno scolastico; Lo scrutinio, sulla base degli elementi di cui sopra, si conclude: con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna disciplina; con un voto globale di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico (Ottimo, Buono, ecc.) che decide e motiva l’ammissione alle successive prove d’esame. Seconda fase Le prove d’esame I candidati interni Le prove d’esame sono due: la prima prova diretta a verificare le capacità relazionali dell’alunno, attraverso l’ac-certamento delle abilità linguistico- espressive e delle capacità di comprensione e valutazione; la seconda prova diretta ad accertare le competenze e le abilità professionali dell’alunno. I candidati esterni I candidati esterni, in possesso dei titoli richiesti: non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate; devono sostenere la prima e la seconda prova d’esame; le prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno; le prove scritte, orali e pratiche, come previsto dai rispettivi programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. La certificazione La scuola è tenuta a rilasciare un certificato con i voti conseguiti in ciascuna materia in sede di scrutinio, su richiesta del candidato. Sul retro del diploma di qualifica, nell’apposito spazio, deve essere riportata l’attività svolta presso aziende.