Parere regolamento per la distribuzione e vendita del gas metano

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Parere regolamento per la distribuzione e vendita del gas metano
PARERE REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA
DEL GAS METANO
CARTA DEL SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS
Con la delibera 2 marzo 2000, n. 47/00, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha definito gli
standard nazionali specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita
del gas e ha disposto, di conseguenza, l’abrogazione delle disposizioni in contrasto contenute nel
D.P.C.M. 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della “Carta dei servizi del
settore gas”.
Nella Carta del Servizio redatta dalla società vengono previsti, per i servizi dalla medesima forniti,
standard specifici e generali di qualità conformi a quelli indicati dall’Autorità nella predetta delibera
(artt. 21.1 e 22.1). Tuttavia, considerato che la delibera 47/00 chiarisce il significato dei singoli
indicatori di qualità commerciale del servizio (artt. 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1,
14.1, 15.1), la Commissione segnala l’opportunità di inserire le relative definizioni anche nella
Carta del Servizio, al fine di una chiara e precisa informazione del consumatore. Inoltre, con
riguardo ai reclami scritti o alle richieste di informazioni scritte, si chiede di precisare “risposta
motivata” come nelle relative disposizioni della delibera 47/00 (artt. 3.2, 14 e 22.1) e, con
riguardo ai giorni lavorativi e feriali, si suggerisce di specificare la relativa distinzione indicata
dall’Autorità nei chiarimenti su alcune modalità applicative della delibera n. 47/00 secondo cui
per giorno lavorativo si intende un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e
venerdì e per giorno feriale un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato.
La parte finale della Carta del Servizio riguarda gli indennizzi automatici che l’esercente è tenuta a
corrispondere all’utente, in misura diversa a seconda del tipo di contatore, in caso di mancato rispetto
dei livelli specifici di qualità espressamente indicati, salvo che la responsabilità per il mancato rispetto
sia riconducibile a cause non dipendenti dalla società o a cause imputabili all’utente. Si tratta di quanto
previsto dall’Autorità negli articoli 24, 25 e 26 della delibera 47/00.
Con riguardo alle modalità di corresponsione all’utente dell’indennizzo automatico, la
Commissione osserva che la previsione della Carta, secondo cui l’indennizzo viene corrisposto
“tramite accredito in fattura entro 90 giorni dall’accertamento del mancato rispetto del livello di
qualità”, non è conforme al disposto dell’articolo 26.1 della delibera il quale recita: “gli
indennizzi automatici …….. sono corrisposti all’utente ……… entro 90 giorni solari dalla
scadenza del tempo massimo di cui al precedente articolo 21, comma 21.1, per l’esecuzione della
prestazione richiesta dall’utente ovvero entro 90 giorni solari dalla data dell’appuntamento
personalizzato”. Si richiede, pertanto, una rettifica.
Inoltre, considerato che, ai sensi dell’art. 26.2 della delibera, in caso di mancata corresponsione
dell’indennizzo automatico entro i termini sopra indicati, il predetto indennizzo è dovuto in
misura pari al doppio o al quintuplo dell’importo stabilito, in considerazione del ritardo nella
effettuazione della corresponsione stessa, la Commissione ritiene opportuno, ai fini di una
precisa informazione del consumatore, inserire nella Carta del Servizio anche la suddetta
indicazione.
Visto poi l’articolo 26.3 della delibera che prevede l’indicazione, nel documento di fatturazione
da cui risulta la corresponsione all’utente dell’indennizzo automatico, della dicitura “la
corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per l’utente di richiedere in
sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”, la Commissione
evidenzia l’opportunità di informare l’utente di questa possibilità già nella Carta del Servizio.
Lo “Schema generale di riferimento della Carta dei servizi del Settore gas”, contenuto nel D.P.C.M. 18
settembre 1995, oltre ad essere stato abrogato, per le disposizioni in contrasto, dalla delibera
dell'Autorità n. 47/2000, è stato successivamente abrogato per le disposizioni rimanenti, dall'art. 33
della delibera n. 236/2000 della medesima Autorità, concernente la disciplina della sicurezza e della
continuità del servizio di distribuzione del gas (come modificata dalla delibera n. 5/2001). La
Commissione consiglia alla società di integrare, comunque, le Carte dei servizi con i principi
fondamentali e con le altre informazioni all'utente, poichè previste dalla Direttiva P.C.M. 27 gennaio
1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici). Richiama, altresì, il contenuto della predetta
delibera n. 236/2000 dell'Autorità, che definisce gli indicatori e gli obblighi di servizio relativi alla
sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione del gas.
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE E VENDITA DEL GAS METANO
Il Regolamento contiene disposizioni relative in parte alla distribuzione del gas e in parte alla vendita.
Considerato che la società provvederà, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 21, comma
4, del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, alla separazione societaria dell’attività di distribuzione del
gas dall’attività di vendita, la Commissione ritiene opportuna la predisposizione di due
regolamenti distinti, uno per la distribuzione e uno per la vendita.
Art. 1 (Ente gestore del servizio): si ritiene che la formulazione della prima parte della clausola
secondo cui la società provvede sia al servizio di distribuzione che a quello di vendita del gas
metano in base a contratti di vendita sia ambigua: anche il servizio di distribuzione del gas
avviene in base a contratti di vendita? La clausola è stata così modificata: “La società provvede al
servizio di distribuzione e vendita del gas metano”.
La parte finale della disposizione, contenente il riferimento alla “Carta del Servizio”, è stata formulata
in conformità a quanto suggerito dalla Commissione Contratti nel parere relativo al Regolamento per
la distribuzione dell’acqua. Si osserva, tuttavia, l’erroneo riferimento all’art. 15, relativo alle
norme per l’esecuzione della fornitura, anziché all’art. 12 in cui viene prescritto il rilascio al
cliente della Carta del Servizio.
Successivamente il riferimento alla Carta dei Servizi è stato eliminato, in conformità a quanto emerso
nella riunione della Commissione Contratti del 12 febbraio 2003, nell’ambito della quale i
rappresentanti della società avevano espresso perplessità in merito all'opportunità della relativa
adozione. Le Carte dei Servizi costituiscono, infatti, forme di autoregolamentazione dei gestori dei
servizi pubblici, ma, in seguito all'istituzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'adozione di
tale strumento per il settore in esame può apparire superflua, in quanto tutto è già regolamentato
(compresi gli standard di qualità, i rimborsi in caso di mancato rispetto degli stessi, etc); inoltre, la
disciplina è soggetta a continue variazioni (delibere dell'Autorità). Attualmente agli utenti viene
consegnata una scheda che riporta i livelli di qualità del servizio garantiti in conformità ai
provvedimenti dell'Autorità e i membri si sono dichiarati d'accordo con tale linea di condotta.
Nell’articolo in esame tale scheda non viene richiamata, ma può ritenersi compresa nel rinvio generale
alle delibere dell’Autorità.
Art. 3 (Modalità della fornitura): nel parere relativo al Regolamento per la distribuzione dell’acqua
la Commissione ha rilevato la possibile interpretazione dell’inciso “caso per caso” come potere
unilaterale dell’Amministrazione di modificare le condizioni contrattuali rispetto a casi particolari e,
pertanto, la presunta vessatorietà della disposizione ex art. 1469-bis n. 4, ma soprattutto n. 10
(“prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto modo di conoscere
prima della conclusione del contratto”) o ai sensi del 1469-quinquies, n. 3. Ha quindi proposto di
sostituire l’espressione “…..condizioni speciali che, caso per caso possono essere fissate nel
contratto”, con la formula, conforme al 1469-ter, 4° comma “…condizioni speciali che siano state
oggetto di trattativa individuale con il singolo Utente all’atto della conclusione del contratto”.
Considerato che il secondo comma della clausola in esame risulta formulato in conformità alle
suddette indicazioni, si richiede di adeguare di conseguenza anche il primo comma.
Art. 4 (Durata del contratto e recesso): la norma prevede una durata contrattuale di regola annuale,
salvo che sia diversamente concordato dalle parti. Il contratto è tacitamente rinnovato per lo stesso
periodo, salvo recesso scritto di una delle parti, da esercitarsi con un preavviso di 30 giorni da parte
della società e da parte del cliente con un preavviso di 30 giorni in caso di modifica del proprio
fornitore e senza alcun termine in tutti gli altri casi. Il termine di 30 giorni non pare eccessivamente
anticipato rispetto alla scadenza del contratto e pertanto non presenta profili di vessatorietà ai sensi
dell’art. 1469 bis, comma 3, n. 9 c.c..
Art. 5 (Subentri e volture): in relazione al primo comma, si richiede la quantificazione del costo di
stipula del nuovo contratto, poichè, qualora tale costo debba variare in base ai costi stabiliti dalle
diverse società di distribuzione, tale concetto va precisato nell’articolo in esame. Come richiesto, la
società ha chiarito che il costo di stipula del nuovo contratto è stabilito dalla società di distribuzione.
Si osserva, ai fini di una maggiore precisione, che il contratto di cui all’art. 4 è il contratto di
vendita e non di fornitura.
Con riguardo all’inciso “anche in via presuntiva”, come già indicato in relazione alla analoga
disposizione del Regolamento per la distribuzione dell’acqua, la Commissione suggerisce la
seguente formulazione: “sulla base di apposita rilevazione sul contatore effettuata entro ….
giorni dalla predetta data o anche in via presuntiva su accordo delle parti”.
Sono stati eliminati gli articoli relativi a “Forniture su strade canalizzate” e “Forniture su strade
non canalizzate” e relative modalità di determinazione del contributo a carico del cliente, per la
riconducibilità di tali aspetti all’attività di distribuzione e non di vendita del gas;
Art. 9 (Richiesta di fornitura): è stata eliminato l’inciso “nel caso non esista l’allacciamento alla rete
stradale la domanda dovrà essere corredata dalla relativa autorizzazione del proprietario o dei
proprietari dell’immobile o dell’amministrazione di condominio sul quale dovranno essere installate le
tubazioni e i contatori. Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali
su aree di terzi, l’accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti”.
L’eliminazione è giustificata anche in questo caso dalla riconducibilità di tali aspetti all’attività di
distribuzione;
Art. 10 (Contratto): al secondo comma viene precisato che all’atto della stipulazione del contratto
viene consegnata al cliente, dietro firma per ricevuta e unitamente a copia del Regolamento e alla
scheda reclamo, anche la scheda relativa ai livelli di qualità del servizio garantiti dalla società in
conformità alla delibera n. 47/2000 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Si allega per opportuna
conoscenza tale scheda, che è presente anche sul sito internet della società. In proposito si ricorda che
la Commissione Contratti nella riunione del 12 marzo 2003 aveva ritenuto sufficiente la consegna di
tale scheda, ritenendo che l’obbligo di adozione da parte del singolo esercente di una vera e propria
Carta del Servizio (fonte di autoregolazione per l’esercente stesso) fosse da considerarsi superato con
la nuova regolazione della qualità introdotta dall’Autorità. In proposito, si segnala che tale
orientamento è stato confermato dall’Autorità stessa nella Relazione 2003 (pagina 274 e ss).
L’ultimo comma recita: “La spesa del contratto è a carico del cliente”, ma tale spesa non è più
quantificata con rinvio al relativo allegato, con la conseguenza che il consumatore non ha la possibilità
di conoscerne l’importo. La società, pertanto, ha quantificato la spesa di stipula del contratto di
vendita, tramite rinvio all’allegato A del Regolamento. Ha inoltre inserito nell’articolo in esame i
commi 4 e 5, relativi rispettivamente alla documentazione da consegnare alla società al fine
dell’ottenimento della fornitura e alle spese connesse al contratto di vendita, al fine di garantire la
chiarezza nella redazione delle clausole scritte prevista dall’art. 1469 quater, 1° comma c.c. e in
particolare la chiarezza delle clausole relative al prezzo di cui all’art. 1469 ter c.c..
Art. 11 (Cessione del contratto): l’articolo recita: “La società potrà cedere il contratto ad altra
impresa autorizzata a fornire il gas, che garantirà le medesime condizioni della cedente”(errore
materiale: “decente”).
Tale previsione appare congrua, in quanto la garanzia delle medesime condizioni esclude la
presunzione di vessatorietà di cui all’art. 1469 bis, terzo comma, n. 17 (“consentire al professionista di
sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche in caso di preventivo consenso del
consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo);
Art. 12 (Norme per l’esecuzione della fornitura): l’articolo in esame prevede solamente che “il gas
viene consegnato al cliente al contatore”. E’ stata eliminata la parte relativa alla determinazione del
diametro della presa e del contatore e all’individuazione del luogo tecnicamente più idoneo per la
collocazione del contatore stesso poiché tali aspetti rientrano nell’attività di distribuzione. Per lo stesso
motivo sono stati eliminati gli articoli relativi a “Costruzione e manutenzione delle derivazioni” e
“Proprietà delle opere di allacciamento”;
Art. 14 (Responsabilità del cliente): il 1o comma sancisce la responsabilità del consumatore per
danno alla conduttura di presa, al contatore e agli altri apparecchi di proprietà della Società ove questi
siano posati nella proprietà privata; in tal caso il consumatore “è responsabile verso la società dei
danni per qualsiasi causa prodotti ed è tenuto a sostenere le spese per le riparazioni occorrenti ed
eventualmente per le sostituzioni”. Tale previsione appare vessatoria, in quanto crea un significativo
squilibrio nei doveri derivanti dal contratto, abusivo ex art. 1469-bis, 1° comma; inoltre può apparire
vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, 2° comma, n. 2 e dell’art. 1469 quinquies, 2° comma, n. 2
(esenzione di responsabilità del professionista). L’utente non può, infatti, farsi carico di tutti i danni e
guasti che avvenissero per qualsiasi causa (ad esempio di natura tecnica o attribuibile a caso fortuito,
forza maggiore o a fatto del terzo). La responsabilità è soltanto per colpa; solo per legge può essere
stabilita la responsabilità oggettiva.
Si chiede, pertanto, la riformulazione dell’articolo in esame, che può apparire peraltro contraddittorio
con l’art. 24, che, in materia di guasti, prevede che le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei
misuratori, salvo i casi di danneggiamento doloso, siano a carico della società. La società ha
sottolineato che la differenza tra le ipotesi disciplinate dai 2 articoli è da rinvenirsi nel fatto che l’art.
14 si riferisce agli apparecchi posti nella proprietà privata; ciò implica una responsabilità maggiore
dell’utente in quanto l’accesso alla proprietà privata medesima non è consentito a chiunque. Si ritiene,
tuttavia, che l’esonero di responsabilità per caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo vada
comunque previsto;
Art. 15 (Sospensione della fornitura): non appare chiaro il significato e lo scopo del comma 2 punto
f, in base al quale la società non può disporre la sospensione della fornitura per mancata sottoscrizione
del contratto di vendita (la stipulazione del contratto di vendita non costituisce il presupposto iniziale
della fornitura medesima?). La società ha chiarito che il punto in questione (previsto dall’art. 9.2 della
delibera n. 229/2001 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas) può riguardare, ad esempio, l’ipotesi
di contratti stipulati telefonicamente e poi non sottoscritti dall’utente: in tal caso, la società non può
sospendere la fornitura per mancata sottoscrizione del contratto di vendita;
Art. 18 (Interventi della Società per ragioni imputabili al cliente): valutare la congruità del
secondo comma che recita: “Per manovra di chiusura o apertura della presa o del contatore sono
dovuti gli importi fissati dalla società di distribuzione” (eventuale vessatorietà ai sensi dell’art. 1469
bis, 3° c., nn. 12 -“stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della
consegna o della prestazione”- e dell’art. 1469 ter c.c. - chiarezza delle clausole relative al prezzo).
La società ha sottolineato che anche in questo caso la quantificazione non è possibile per la
molteplicità delle società di distribuzione esistenti. La società di vendita che stipula il contratto deve
essere, tuttavia, in grado di identificare le società di distribuzione per il singolo utente e quindi fornire
i costi e allegarli al regolamento consegnato al medesimo. Si consiglia, pertanto, la seguente
formulazione dell’articolo: “Per manovra di chiusura o apertura della presa o del contatore sono dovuti
gli importi fissati dalla società di distribuzione, specificati nella tabella che si allega”;
Art. 19 (Tariffe): è stato eliminato l’allegato B) relativo alle tariffe, ma è stato chiarito che al
momento della sottoscrizione del contratto il cliente è informato della tariffa relativa alla propria
fornitura, in base alla tipologia d’utenza e all’andamento del mercato e che le tariffe medesime sono
pubblicate sul sito della società. Tali modifiche sono originate da una duplice ragione:
• le tariffe vanno aggiornate trimestralmente e la società non è in grado, realisticamente, di
aggiornare così frequentemente un allegato del Reg: si rischierebbe di avere un allegato non
aggiornato. Le tariffe in vigore sono pubblicate sul sito internet della società e sono comunicate al
cliente nella fase di trattative che precede la sottoscrizione del contratto; eventuali variazioni sono
comunicate, inoltre, con nota in bolletta;
• in seguito alla liberalizzazione del mercato, i gestori, nell’osservanza delle delibere dell’Autorità,
operando in un regime di concorrenza, possono applicare tariffe differenziate verso il basso nei
confronti di particolari utenti (ad es. in base alla tipologia di cliente, al consumo annuo, etc: es. nei
confronti di un grande condominio potrà essere applicata una tariffa più bassa di quella applicata
nei confronti del singolo utente sig. X).
La formulazione dell’articolo appare congrua;
Art. 20 (Calcolo dei consumi): l’articolo in esame non era presente nella bozza del 6 novembre 2003,
ma la relativa formulazione appare congrua.
Al secondo comma, rispetto alla bozza di Reg. depositata in data 19 aprile u.s., sono stati precisati i
parametri utilizzati per la fatturazione presunta nei confronti di nuovi clienti, in conformità a quanto
previsto dall’art. 6 della delibera n. 229/2001: “In assenza della lettura effettiva e dell’autolettura, la
fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dalla Società sulla base dei consumi
storici del cliente o, nel caso di nuovi clienti, sui consumi che la Società ritiene possano essere
attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso e al numero e tipo di
apparecchiature a gas di cui lo stesso dispone”. La modifica appare congrua;
Art. 21 (Modalità dei pagamenti): per quanto concerne le ipotesi di rateizzazione del pagamento
della bolletta e in particolare l’ipotesi di cui alla lettera a) (clienti con consumi fino a 5000 mc/anno,
qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle
bollette stimante o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio), è
possibile inserire l’eccezione prevista dall’art. 10.3 lett. a) della delibera dell’Autorità n. 229/01 così
come modificato dalla delibera n. 29/03 (“salvo il caso in cui la differenza tra l’addebito fatturato nella
bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile
esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi”);
Art. 22 (Prelievi abusivi): nelle disposizioni precedenti il contratto con il cliente viene definito
“contratto di vendita”, nella clausola in esame, invece, si parla di “contratto di fornitura”; la
Commissione segnala che, per maggiore precisione e chiarezza, è opportuno utilizzare sempre la
stessa definizione.
Art. 23 (Posizione e custodia degli apparecchi di misura): il secondo comma prevede che la società
ha facoltà di disporre il cambiamento di posto del contatore e delle colonne montanti a spese del
cliente, qualora, per modifiche nell’utilizzo dei locali o per modifiche ambientali attuate dal cliente o
da terzi, vengano a trovarsi in luogo pericoloso e non adatto in base alle legislazioni e norme vigenti;
tale richiesta potrebbe, infatti, provenire, oltre che dalla società di distribuzione, anche dalla società di
vendita;
Art. 24 (Fatturazione dei consumi): la clausola riporta il contenuto dell'art. 5, comma 1 della
delibera 229/01 dell'Autorità competente in merito alla periodicità della fatturazione. La Commissione
sottolinea l'opportunità di integrare la stessa con il secondo comma del predetto articolo 5, che
stabilisce la periodicità dell'invio delle bollette di conguaglio per i clienti con consumi fino a 5000
mc/a e l'obbligo dell'invio di bollette calcolate sui consumi effettivi per i clienti con consumi superiori.
Inoltre, i membri consigliano di precisare che "il calcolo dei consumi avverrà in base al disposto
dell'art. 6 della delibera n. 229/01 dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas";
Art. 26 (Lettura dei misuratori): i membri sottolineano il probabile errore materiale del terzo punto
del primo comma ("…consumi storici inferiori al 90% ai consumi medi mensili" anziché "consumi
storici inferiori del 90% ai consumi medi mensili" - art. 3.1 lettera c) della delibera 229/01
dell'Autorità). I rappresentanti B.a.s. ne prendono atto e provvederanno alla modifica.
La Commissione sottolinea, inoltre, l'opportunità di integrare l'articolo in esame con il contenuto
dell'art. 3, commi 4 e 5 della predetta delibera, relativi alla validità ai fini della fatturazione
dell'autolettura;
Art. 27 (Irregolare funzionamento del contatore): escluso il 2° comma della clausola in esame che
è conforme al disposto del 3° comma dell’articolo 40 del Regolamento per la distribuzione dell’acqua
approvato dalla Commissione, la formulazione del 1° e del 3° comma è identica all’originaria
formulazione dell’articolo 40 del predetto regolamento. In proposito la Commissione Contratti, nel
relativo parere, ha proposto di sostituire la norma con una più dettagliata, al fine di evitare la
presunzione di vessatorietà ai sensi dell’articolo 1469-bis, 1° comma e n. 18 e ha, pertanto, consigliato
la seguente formulazione che è stata poi recepita nell’articolo 40 del regolamento sopra menzionato:
“Qualora il contatore installato presso l’utente, a seguito di una verifica tecnica effettuata
dall’esercente su richiesta dell’utente o a seguito di ordinari controlli, evidenzi un errore nella
registrazione dei consumi al di fuori delle soglie previste dalla normativa tecnica in vigore, l’esercente
può procedere alla ricostruzione dei consumi.
La ricostruzione, in base all’errore accertato in sede di verifica tecnica, partirà dal momento in cui si è
prodotta l’irregolarità se determinabile con certezza. Nei casi in cui non sia possibile una
determinazione certa del momento di guasto, la ricostruzione dovrà riguardare un periodo massimo di
dodici mesi a partire dal giorno della verifica del contatore e fino al giorno della sostituzione del
contatore stesso. Verranno presi a riferimento i consumi storicamente fatti registrare dall’utente negli
ultimi due periodi corrispondenti quello ricostruito. L’utente potrà comunque portare a conoscenza
dell’esercente elementi che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali
variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati dall’esercente.
Il risultato della verifica, l’ammontare dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la
documentazione relativa (verbale di verifica, stime dettagliate della ricostruzione, metodo di stima
utilizzato) dovranno essere comunicati all’utente, prima della sostituzione del contatore guasto e salvo
documentabili ragioni tecniche, non più tardi di 2 mesi dal momento della verifica stessa. L’utente ha
30 giorni di tempo dalla comunicazione dei risultati della ricostruzione dei consumi per presentare le
proprie controdeduzioni, debitamente documentate, e opporsi. In questo caso l’Ente non può
sospendere la fornitura fino al momento della risoluzione della controversia per motivi attinenti alla
stessa” (la specificazione “per motivi attinenti alla stessa” tutela la società la quale può procedere alla
sospensione della fornitura qualora ricorrano altre motivazioni non riconducibili alla controversia
stessa).
La Commissione ritiene opportuno modificare in tal senso anche la disposizione in esame;
Art. 28 (Verifica dei misuratori a richiesta del cliente): al primo comma manca la quantificazione
del deposito cauzionale richiesto dalla società al fine di provvedere, su richiesta scritta del cliente, alla
verifica dei misuratori. La società ha chiarito che il deposito cauzionale è fissato dalla società di
distribuzione;
Art. 29 (Prescrizioni e collaudi): il primo comma sancisce che “l’installazione e la manutenzione
dell’impianto all’interno della proprietà privata nel tratto dall’apparecchio misuratore agli apparecchi
di utilizzazione sono eseguite a cura e spese del cliente quale è da ritenersi unico responsabile per
guasti e danni”. Tale previsione può apparire vessatoria, in quanto può creare un significativo
squilibrio nei doveri derivanti dal contratto, abusivo ex art. 1469-bis, 1° comma. L’utente non può,
infatti, farsi carico di tutti i danni e guasti che avvenissero per qualsiasi causa (ad esempio di natura
tecnica o attribuibile a caso fortuito, forza maggiore o a fatto del terzo).
Si chiede, pertanto, la riformulazione dell’articolo in esame;
Art. 33 (Perdite, danni, responsabilità): il secondo comma prevede che “nessun abbuono sul
consumo di gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il
contatore, da qualunque causa prodotte, né la società può direttamente o indirettamente essere
chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni”: tale previsione può
apparire vessatoria, in quanto esclude la risarcibilità dei danni provati ai consumatori anche
nell’ipotesi in cui siano addebitabili alla società (ad es. per mancata o inadeguata manutenzione degli
impianti: considerato che l’intervento sulla rete dovrebbe rientrare nelle competenze della società di
distribuzione, si consiglia comunque di riformulare l’articolo in esame).
La società ha, invece, eliminato l’intero inciso, in quanto tali prescrizioni speciali sono impartite dalla
società di distribuzione.
Il secondo comma, quindi, recita: “Nessun abbuono sul consumo di gas è comunque ammesso per
eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte”:
La società ha chiarito in proposito che per il servizio gas non sono concessi abbuoni (viceversa
concessi per il servizio acqua), in quanto per ragioni di sicurezza non devono verificarsi dispersioni o
perdite di gas sugli impianti interni, la cui manutenzione spetta al consumatore. La formulazione
appare congrua.
All’ultimo comma è stato precisato che, in caso di perdite sull’impianto interno, la società di
distribuzione interviene, oltre che su richiesta del cliente, anche su richiesta della società di vendita;
Art. 35 (Infrazioni): l'articolo prevede, in caso di infrazioni, l'obbligo del cliente di soddisfare la
società di ogni suo avere per gas consumato, spese, danni e simili e, nel caso di indebito godimento di
gas, l'obbligo di pagare una somma risultante dall'applicazione al volume consumato della tariffa pari
a 1,5 volte la tariffa massima vigente. La Commissione esprime dubbi in proposito, in quanto la
previsione può integrare la vessatorietà di cui all’art. 1469 bis, terzo comma n. 6 (imporre al
consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestatamente
eccessivo). La società ha eliminato l’articolo in questione, in quanto la delibera n. 229/2001
dell'Autorità prevede l'addebito al cliente delle spese relative alle due uscite (disattivazione e
riattivazione), senza applicazione di alcuna penale;
Art. 36 (Modifiche): la clausola è conforme alla disposizione dell’articolo 48 del Regolamento per la
distribuzione dell’acqua approvato dalla Commissione. Considerato però che il predetto articolo 48,
conformemente al parere della Commissione, specifica che le modifiche riguardano gli impianti interni
di proprietà dell’Utente, occorre inserire la relativa precisazione anche nella clausola in esame.
La società ha inserito come richiesto "dandone preavviso al cliente", ma non la seguente formulazione
consigliata dalla Commissione: "salvo che per situazioni particolari in cui si siano già verificati
casi di manomissione dell’impianto erogante o gravi morosità", che tutelerebbe la società
medesima nelle predette ipotesi;
Art. 38 (Vigilanza): nella corrispondente disposizione del Regolamento per la distribuzione
dell’acqua (art. 50) è stata eliminata, conformemente al parere della Commissione, la previsione
secondo cui l’Utente non ha diritto a compensi o ad indennizzi di sorta. Occorre pertanto eliminare
anche l’ultima parte del 3° comma della clausola in esame che parimenti recita “senza che ciò
possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte del cliente”.
Inoltre, come segnalato nel parere relativo al Regolamento per la distribuzione dell’acqua, la
Commissione ribadisce l’opportunità di prevedere un preavviso, salvo che per situazioni
particolari in cui si siano già verificati casi di manomissione dell’impianto erogante o gravi
morosità.
Art. 40 (Foro competente): si consiglia l’inserimento di una clausola che preveda in caso di
controversia il ricorso al Servizio di conciliazione della Camera di Commercio. (“Le eventuali
controversie che dovessero insorgere saranno sottoposte al tentativo di conciliazione secondo le
previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Bergamo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente”). Il titolo
dell’articolo dovrà essere modificato in “Clausola di conciliazione”.