atti del convegno - approfondimenti tecnici - ing. cianci
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atti del convegno - approfondimenti tecnici - ing. cianci
1 LABORATORIO ANALISI E RICERCA TESSILE 41012 Carpi (MO) – Via Vasco Da Gama, 2 Tel. 059/645279 Fax 059/621856 e-mail: [email protected] web:http://www.lartessile.it Assistenza clienti 059-645279 338-6071671 DIN EN ISO 9001:2000 2 Prontuario sul valore residuo nel tempo dei capi d’abbigliamento, della biancheria per casa e degli articoli tessili d’arredamento, che si rovinano durante l’uso o la manutenzione. PREMESSA • Per valutare correttamente il valore residuo dei capi d’abbigliamento o degli articoli tessili d’arredamento, li abbiamo suddivisi per classi di articolo e per composizione, tenendo conto da un lato delle sollecitazioni cui essi sono sottoposti durante l’uso e la manutenzione (ad esempio divano, tenda, maglia, cappotto, impermeabile, vestito, ecc) e dall’altro delle proprietà delle singole fibre (lana, seta, poliestere, fibra metallica, ecc.), che presentano valori di residenza differenziati ai vari fattori di alterazione cui sono sottoposte durante l’utilizzo dei capi e articoli tessili. • Il tempo di vita dei capi si misura a partire dalla data di vendita del negozio al cliente e non dalla data di produzione della ditta costruttrice. • Il prezzo di acquisto del capo, necessario per stimare il valore residuo, deve essere documentato dal negoziante o dal produttore del capo. • Per capi antichi documentati o di particolare valore (>€ 1.000) è necessario che il cliente indichi per iscritto, al momento della consegna in caso di eventuale danno con il lavaggio, il valore attuale del capo; il documento deve essere sottoscritto dalla lavanderia in caso di accettazione della pulitura. Nel documento si deve altresì stabilire di comune accordo il valore del capo in caso di danneggiamento causato dalla lavanderia e il costo del lavaggio ; il costo del lavaggio deve essere commisurato al valore concordato ( + 5 -10% del valore concordato in aggiunta al costo esposto ) • Per gli abiti da sposa, in particolare di seta, privi di etichetta di manutenzione e composizione (in maggioranza ), oltre alla dichiarazione per iscritto del valore del capo, la lavanderia non si assume alcuna responsabilità sul risultato del lavaggio, che sarà a rischio del cliente . 3 Presentazione La dispensa è destinata a tutti gli attori che si occupano nel redimere le controversie tra consumatore e lavanderia, tra consumatore e negoziante, ecc. Si tratta di un’opera: - adatta ai loro bisogni in quanto elaborata assieme a: • lavanderie • camere di commercio • associazioni di categoria • aziende tessili • associazioni dei consumatori - importante nei contenuti in quanto dà spiegazioni esaustive alla maggior parte delle problematiche implicite ed esplicite sollevate dai clienti, con particolare riferimento al valore del capo danneggiato che i venditori, i commerciati, i tavoli di conciliazione, i giudici di pace, devono essere in grado di risolvere. - completa in tutti i suoi aspetti ed esauriente per le necessità degli addetti, senza essere troppo dettagliata. - facile da consultare in quanto suddivisa a blocchi per tipologia e composizione. - utilizzabile come supporto pedagogico rivolto ai responsabili del settore di vendita e commerciali, per meglio formare i propri collaboratori. Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti dei vari argomenti trattati è possibile contattare: LART Laboratorio Analisi e Ricerca Tessile Via Vasco de Gama 2 - 41012 Carpi (Modena) – tel. 059.645279 – fax 059.621856 web: http://www.lartessile.it – e-mail: [email protected] 4 CLASSIFICAZIONE DEI CAPI PER ARTICOLO E COMPOSIZIONE • Capi di abbigliamento Articoli -vestiti – giacche –pantaloni, tessuti a navetta -abiti da tessuti a maglia -camicie -vestaglie - pigiami -maglieria -cravatte -giacconi – piumini - impermeabili Materiali -cotone o miste con prevalenza cotone lana o miste con prevalenza lana -seta o miste con prevalenza seta -lino o miste con prevalenza lino -poliestere o miste con prevalenza poliestere -nylon o miste con prevalenza nylon -acetato o miste con prevalenza nylon -tessuti resinati o accoppiati -miste con fibre metalliche -stampe a pigmento -stampe floccate -acrilico o miste con prevalenza acrilico -pelle naturale e pellicce naturali • Articoli da arredamento Articoli -copridivani – copricuscini -tende -tappeto Materiali -cotone o prevalenza cotone -lino o prevalenza lino -sintetici ( nylon-poliestere) o prevalenza -seta o prevalenza seta -Alcantara -finto Alcantara • Biancheria per la casa Articoli -lenzuola -copriletto -trapunta -tovaglie Materiali -cotone o prevalenza cotone -lino o prevalenza lino -sintetici ( nylon-poliestere) o prevalenza -seta o prevalenza seta -stampati a pigmento -stampati con coloranti 5 Vestito-giacca-pantalone tessuto ortogonale o a navetta Valore residuo % dopo anni Valore originale 1 2 3 4 5 6 Lana pettinata 100 80 60 40 20 0 0 Lana cardata 100 60 40 20 0 0 0 Kashmir 100 50 30 20 0 0 0 Cotone pesante 100 80 60 40 20 0 0 100 60 40 20 0 0 0 100 80 60 40 20 0 0 100 60 40 20 0 0 0 Seta 100 60 30 20 0 0 0 Lino 100 60 30 20 0 0 0 Poliestere 100 80 60 40 20 0 0 Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0 0 Acetato 100 40 20 0 0 0 Articoli resinati 100 60 30 20 0 0 0 Fibre metalliche 100 50 30 20 0 0 0 100 40 20 0 0 0 100 80 60 40 20 0 (peso g/m2 >180) Cotone leggero (peso g/m2 <180) Viscosa pesante (peso g/m2 >150) Viscosa leggera (peso g/m2 <150) Stampati a pigmento e floccati Pelle naturale 30 6 Vestito-giacca-pantalone da tessuto a maglia Valore residuo % dopo anni Valore originale 1 2 3 4 5 Lana pettinata 100 60 40 20 Lana cardata 100 40 20 0 Kashmir 100 40 20 0 Cotone pesante 100 60 40 20 100 40 20 0 100 50 30 10 100 40 20 0 Seta 100 50 30 10 Lino 100 40 20 0 Poliestere 100 70 50 30 10 0 Poliammide (Nylon) 100 70 50 30 10 0 Acetato 100 40 20 0 Acrilico 100 70 50 30 10 0 Stampati a pigmento e floccati 100 30 20 0 (peso g/m2 >180) Cotone leggero (peso g/m2 <180) Viscosa pesante (peso g/m2 >150) Viscosa leggera (peso g/m2 <150) 0 0 0 0 7 Camicie Valore residuo % dopo anni Valore originale 1 2 3 4 5 Cotone 100 50 20 10 0 Viscosa 100 40 20 0 Seta 100 50 20 10 Lino 100 40 20 0 Poliestere 100 60 30 20 0 Poliammide (Nylon) 100 60 30 20 0 Acetato 100 40 20 0 Acrilico 100 60 30 20 Stampati a pigmento e floccati 100 30 20 0 0 0 8 Maglieria Valore residuo % dopo anni Valore originale 1 2 3 4 5 Lana pettinata Filato singolo Filato ritorto Lana cardata Filato singolo Filato ritorto Kashmir Filato singolo Filato ritorto Cotone pesante (peso g/m2 >180) Cotone leggero (peso g/m2 <180) Viscosa pesante (peso g/m2 >150) Viscosa leggera (peso g/m2 <150) 100 100 50 60 30 30 0 20 100 100 40 50 20 30 0 0 100 100 40 50 20 30 0 0 100 60 30 20 100 50 30 0 100 50 30 0 0 0 0 100 Seta 100 50 30 0 Lino 100 50 30 0 Poliestere 100 60 40 20 0 Poliammide (Nylon) 100 60 40 20 0 Acetato 100 40 20 0 Acrilico 100 60 40 20 Stampati a pigmento e floccati 100 30 20 0 0 9 Vestaglie-Pigiami Valore residuo % dopo anni Valore originale 1 2 3 4 5 Cotone 100 80 60 40 20 0 Viscosa 100 60 40 20 0 Seta 100 60 40 20 0 Poliestere 100 80 60 40 20 0 Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0 Acetato 100 60 40 20 0 Acrilico 100 80 60 40 20 Stampati a pigmento e floccati 100 40 30 10 0 0 10 Giacconi-Piumini-Impermeabili Valore residuo % dopo anni Valore originale 1 2 3 4 5 Cotone 100 80 60 40 20 Seta 100 60 30 20 0 Poliestere 100 80 60 40 20 0 Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0 Acetato 100 40 20 0 Resinati 100 80 60 40 20 0 Spalmati 100 80 60 40 20 0 Fibre metalliche 100 60 30 20 0 100 50 30 20 0 100 80 60 40 20 Stampati a pigmento e floccati Pelle naturale 0 0 11 Cravatte Valore residuo % dopo anni Valore originale 1 2 3 4 5 Viscosa 100 50 30 0 Seta 100 50 30 0 Poliestere 100 60 40 10 0 Poliammide (Nylon) 100 60 40 10 0 Tende da interni Valore residuo % dopo Valore originale 2 4 6 8 10 Cotone 100 80 40 20 0 Seta 100 60 30 10 0 Lino 100 80 40 20 0 Poliestere 100 80 60 40 20 0 Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0 12 Copridivano o copricuscino Valore residuo % dopo anni Valore originale 2 4 6 8 10 Cotone 100 80 50 20 10 0 Seta 100 60 30 0 Lino 100 60 40 20 0 Poliestere 100 80 60 40 20 0 Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0 Alcantara e pelle naturale 100 60 40 30 20 0 Finto Alcantara 100 50 30 10 0 Ciniglia 100 50 20 0 13 Tappeto Valore residuo % dopo anni Valore originale 2 4 6 8 10 Cotone 100 80 50 20 10 0 Seta 100 60 30 10 0 Lana 100 70 40 20 0 Poliestere 100 80 60 40 20 0 Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0 Polipropilene 100 80 60 40 20 0 Lenzuolo Valore residuo % dopo anni Valore originale 2 4 6 8 Cotone 100 60 30 20 0 Seta 100 60 30 0 Lino 100 60 30 20 0 Poliestere 100 60 30 20 0 Poliammide (Nylon) 100 60 30 20 0 14 Copriletto Valore residuo % dopo anni Valore originale 2 4 6 8 10 Cotone 100 80 60 40 20 0 Seta 100 60 40 20 0 Lino 100 80 60 40 20 0 Poliestere 100 80 60 40 20 0 Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0 Stampati a pigmento 100 50 30 0 Trapunta Valore residuo % dopo anni Valore originale 2 4 6 8 10 Cotone 100 60 40 20 0 Seta 100 50 30 0 Viscosa (fiocco) 100 50 30 0 Poliestere 100 80 60 40 20 0 Poliammide (Nylon) 100 80 60 40 20 0 Stampati a pigmento 100 50 30 0 15 Tovaglia Valore residuo % dopo anni Valore originale 2 4 6 8 Cotone 100 60 30 0 Seta 100 50 20 0 Lino 100 60 30 0 Poliestere 100 60 30 20 0 Poliammide (Nylon) 100 60 30 20 0 Fibra metallica 100 50 20 0 Stampati a pigmento 100 50 20 0 Asciugamani Valore residuo % dopo anni Valore originale 2 4 6 Cotone 100 60 30 0 Lino 100 60 30 0 16 Abito da sposa Valore residuo % dopo anni Valore originale 1 2 3 4 5 Viscosa 100 40 20 0 Seta 100 50 20 10 0 Poliestere 100 60 30 20 0 Poliammide (Nylon) 100 60 30 20 0 Acetato 100 40 20 0 Ricamato con stras paillettes 100 30 20 0 Pelliccia naturale Valore residuo % dopo anni Valore originale 2 4 6 8 10 Pelliccia 100 80 60 40 20 0 17 Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti dei vari argomenti trattati è possibile contattare: LART Laboratorio Analisi e Ricerca Tessile Via Vasco de Gama 2 - 41012 Carpi (Modena) – tel. 059.645279 – fax 059.621856 web: http://www.lartessile.it – e-mail: [email protected] 18 NORMATIVA EN 23758/93 ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI Lavaggio ad umido Candeggio al cloro Stiratura Lavaggio a secco Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo LAVAGGIO AD UMIDO Operazione destinata a pulire i prodotti tessili in bagno acquoso. Il trattamento di lavaggio comprende tutte o alcune delle operazioni seguenti, debitamente combinate: - bagnatura, prelavaggio e lavaggio principale – effettuati generalmente a caldo, mediante operazione meccanica con detergenti p altri prodotti – e risciacquo. - Estrazione dell’acqua, ottenuta per centrifugazione o strizzatura, nel corso e/o alla fine delle operazioni precedenti Questi trattamenti possono essere effettuati a macchina o a mano. - non lavare in acqua allo stato umido trattare con cura - lavaggio solo a mano non lavare a macchina temperatura massima 40°C trattare con cura - LART S.r.l. – [email protected] temperatura massima 30°C azione meccanica molto ridotta risciacquo normale centrifugazione ridotta temperatura massima 40°C azione meccanica molto ridotta risciacquo normale centrifugazione normale non torcere temperatura massima 40°C azione meccanica ridotta risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) centrifugazione ridotta Temperatura massima 40°C Azione meccanica normale Risciacquo normale Centrifugazione normale temperatura massima 50°C azione meccanica ridotta risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) centrifugazione ridotta temperatura massima 60°C azione meccanica ridotta risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) centrifugazione ridotta Temperatura massima 60°C Azione meccanica normale Risciacquo normale Centrifugazione normale Temperatura massima 70°C Azione meccanica normale Risciacquo normale Centrifugazione normale temperatura massima 95°C azione meccanica ridotta risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) centrifugazione ridotta Temperatura massima 95°C Azione meccanica normale Risciacquo normale Centrifugazione normale ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI Pag. 2 CANDEGGIO CON CLORO Operazione in bagno acquoso, praticata prima, durante e dopo le operazioni di lavaggio con l’impiego di un prodotto a base di cloro destinato ad eliminare macchie e/o a migliorare il bianco - Non candeggiare al cloro - Ammesso il candeggio al cloro Solo a freddo in soluzione diluita STIRATURA DOMESTICA Operazione effettuata su un prodotto tessile al fine di ripristinare la forma e l’aspetto originali mediante una apparecchiatura appropriata che utilizza calore e pressione LART S.r.l. – [email protected] - Non stirare La stiratura a vapore e i trattamenti a vapore non sono ammessi - Temperatura massima della suola del ferro 100°C A vapore può essere rischiosa la stiratura - Temperatura massima della suola del ferro 150°C - Temperatura massima della suola del ferro 200°C ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI Pag. 3 LAVAGGIO A SECCO Operazione destinata a pulire i prodotti tessili per mezzo di solventi organici. Questo trattamento comprende la pulitura, il risciacquo, la centrifugazione e l’asciugatura. - Non lavare a secco. Non smacchiare con solventi. - Lavaggio a socco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per il segno P nonché il tricloroetilene e 1.1.1-tricloroetano. - Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-tricolorometano nonché tutti i solventi indicati per il segno F. Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni. - - - Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-tricolorometano nonché tutti i solventi indicati per il segno F. Severe limitazioni all’aggiunta di acqua e/o all’azione meccanica e (o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura). Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone. Lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C). Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni. Lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C). Severe limitazioni all’aggiunta di acqua e/o all’azione meccanica e (o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura. Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone. ASCIUGATURA A MEZZO DI ASCIUGABIANCHERIA A TAMBURO ROTATIVO Operazione effettuata su un prodotto tessile dopo il lavaggio destinata a eliminare l’acqua residua per mezzo di aria calda, in un tamburo in rotazione LART S.r.l. – [email protected] - Non asciugare a mazzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo - Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa Programma di asciugatura a temperatura ridotta - Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa Programma di asciugatura a temperatura normale ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI Pag. 4 Appendice - - - L’etichettatura di manutenzione in Italia è obbligatoria (legge 126/91) La simbologia di manutenzione viene descritta nella normativa EN 23758/93 I segni grafici devono essere riportati in modo permanente su una etichetta fissata al prodotto tessile o direttamente sul tessile I segni grafici possono essere ottenuti per tessitura, stampa o altri procedimenti I segni grafici devono riportare e conservare, durante la vita del prodotto, in modo leggibile, tutte le informazioni per la manutenzione prescritte Le etichette devono essere costituite di materiale idoneo con resistenza al trattamento di manutenzione indicato sull’etichetta almeno pari a quella del prodotto su cui sono applicate Le etichette ed i segni grafici devono avere una dimensione sufficiente per essere facilmente leggibili È importante che le etichette ed i segni grafici siano realizzati in modo da poter essere facilmente leggibili dal consumatore. Le etichette devono essere fissate in modo permanente alla stoffa in modo da poter essere facilmente localizzate e lette dal consumatore. Nessuna parte dei segni grafici deve essere nascosta, ad esempio una barra coperta da un orlo I segni grafici di manutenzione possono anche apparire su una etichetta fissata in modo non permanente al prodotto o al suo imballaggio purché gli stessi segni grafici siano riportati sul prodotto in modo permanente, ad eccezione delle stoffe vendute a metraggio. Le informazioni per il trattamento di manutenzione a mezzo dei segni grafici , stabilite per un prodotto tessile, devono riportare tutti i trattamenti e nell’ordine seguente: lavaggio ad umido, candeggio al cloro, stiratura, lavaggio a secco, asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo. I trattamenti rappresentati mediante i segni grafici si applicano a tutto il prodotto tessile I simboli di manutenzione sono oggetto di un deposito di marchi internazionali. Il loro proprietario è Ginetex. Per ulteriori informazioni o chiarimenti: LART – Laboratorio Analisi e Ricerca Tessile S.r.l. Via Vasco de Gama, 2 41012 Carpi (MO) Tel. 059.64.52.79 Fax 059.62.18.56 Web: http://www.lartessile.it E-mail: [email protected] LART S.r.l. – [email protected] ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI Pag. 5 Sede legale Viale Della Vittoria 14B 31044 Montebelluna (TV) tel. 0423 859669 fax 0423 857203 Sede operativa • Viale Della Vittoria 14B 31044 Montebelluna (TV) tel. 0423 859669 • Via Vasco de Gama 2 41012 Carpi (MO) tel. 059 645379 E-mail: [email protected] sito: www.lartessile.it fax 0423 857203 fax 059 621856 Sommario • Testo decreto legislativo del 22 maggio 1999 N° 194 • Testo decreto legislativo del 19 ottobre 1999 • Aggiornamenti rispetto al testo di legge 883 pag. 2-9 pag. 10-11 pag. 12-29 Presso alla LART è disponibile il vademecum sulla letteratura uso interpretazione della legge di etichettatura tessile 883 del 26 novembre 1973 1 Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n 194 “Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n 146 del 24 giugno1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 96/74/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alla denominazione del settore tessile; Vista la legge 24 aprile 1998, n 128, ed in particolare, l’articolo 45 e l’allegato A; Vista la legge 26 novembre 1973, n 883; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione. Art. 2. 1. Ai sensi del presente decreto, per prodotti tessili e s’intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati , lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato. 2. Ai sensi del presente decreto, per fibre tessili, si intende: 2 a) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazione tessili; b) le lamelle flessibili o i tubi i larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui l’allegato 1, numeri da 19 a 41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media. 3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del seguente decreto: a) i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili; b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso, per la copertura dei mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti; c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. Art. 3. Denominazioni 1. Le denominazioni delle fibre di cui all’articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell’allegato 1. 2. L’impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell’allegato 1 è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella. 3. E’ vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra. sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d’aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata. 4. E’ vietato l’impiego della denominazione “seta” per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo. Art. 4. Tolleranze 1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o “puro” o eventualmente “tutto”, esclusa qualsiasi espressione equivalente. 2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Art. 5. Denominazioni 1. Un prodotto di lana può essere qualificato: “lana virgen” o “lana de esquilado”; “ren, ny uld”; “schurwolle”; “ξαρσευο μαλλι” “fleece wool” o “virgin wool”; “laine vierge” o “laine de tonte”; 3 “lana vergine” o “lana di tosa”; “scheerwool”; “là virgem”; “uusi villa”; “ren ull”; solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di filettatura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. 2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando: a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1; b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%; c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un’altra fibra. 3. Nel caso previsto dal precedente comma, l’indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria. 4. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3% di impurità fibrose per i prodotti di cu ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato. Art. 6. Designazione della composizione 1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell’indicazione “minimo 85%”, ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto. 2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l’85% del peso totale, deve recare l’indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l’insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l’espressione “altre fibre”, seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione percentuale del prodotto stesso. 3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione “misto lino”, completata obbligatoriamente dall’indicazione della composizione “ordito puro cotone e trama puro lino”. 4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, è ammessa: a) una quantità di fibre estranee fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui l’articolo 5, comma 3; b) una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell’etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall’analisi; essa riguarda anche le fibre che, in 4 conformità del comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all’articolo 5, comma 2, lettera b). 5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma, quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull’etichetta. 6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all’articolo 13, comma 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso è data immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee a cura dell’ispettorato tecnico della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 7. Le espressioni “fibre varie” o “composizione tessile non determinata” possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato. Art. 7. Tolleranze 1. Fatte salve le tolleranze di cui all’articolo 4, comma 2, all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6, comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6, le fibre visibili e isolabili destinati a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7% del peso del prodotto finito, nonché le fibre per esempio metalliche, incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2% del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all’articolo 6, comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell’ordito. Art. 8. Etichette e contrassegni 1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale e quando essi sono consegnati in esecuzione di un’ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. 2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 ed all’allegato 1, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l’impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni. 3. All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi e i dati 5 relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e all’allegato 1, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto. 4. Se tuttavia, all’atto dell’offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l’impiego di una denominazione prevista all’allegato 1 o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articolo 3, 4, 5 e 6 dell’allegato 1. 5. All’atto dell’offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo devono essere redatti anche in italiano. 6. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l’etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all’allegato 4, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità. 8. Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall’importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell’immissione del prodotto al consumo finale. Art. 9. Etichettatura di prodotti compositi 1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di un’etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali. 2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta. 3. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 12, la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell’intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate: a) per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore; b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali; c) per le guaine intere, quali i modellatori: tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali. 4. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al coma 3, è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l’etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto. 6 5. L’etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull’etichetta, in particolare: a) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento i corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente. b) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo; c) la composizione dei fili costituiti da un’anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentate ai consumatori in quanto tali, è data per l’insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell’anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente; d) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l’insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente; e) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente. Art. 10. Deroghe 1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano all’allegato III e in uno degli stati di lavorazione di cui all’articolo 2, comma 1, non vi è obbligo di apporre un’etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l’indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un’etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un’impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radicale, l’utilizzazione di una denominazione prevista all’allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9. 2. I prodotti tessili che figurano all’allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppanti sotto un’etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dal presente decreto. 3. L’etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presenti alla vendita. 4. L’esposizione in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti. Art. 11. Obblighi di chiarezza delle informazioni 1. Le informazioni fornite all’atto dell’immissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto. 7 Art. 12. Ulteriori modalità di etichettatura 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, comma 1 e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti: a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordature e paramontature che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materiale tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all’articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche; b) per i rivestimenti per pavimenti e per tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo stato di usura; c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura; d) per i tendaggi: gli orditi e trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del dritto della stoffa; e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per il cucito e quelli di unione a meno che costituiscano la trama o l’ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzioni isolante e fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, le fodere. 2. Ai fini del presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche o limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore. 3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, comma 1, e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono determinate senza tener conto delle materie grasse, dei leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessili. Art. 13. Controlli 1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3. Art. 14. Esclusioni 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che: 1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi; 2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri; 3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo; 8 4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi. Art. 15. Sanzioni 1. La violazione dell’obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria a lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all’articolo 8, comma 1. 2. La violazione dell’obbligo di conservazione dei documenti di cui all’articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni. 3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Il ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è l’autorità incaricata del controllo e della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni del presente decreto. Art. 16. Disposizioni finali 1. Ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato D, della legge 24 aprile 1998, n. 128, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione della direttiva 97/37/CE, con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Art. 17. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) gli articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n. 883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669; b) gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13, 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515; c) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 12 ottobre 1987, n. 482. (Si omette il testo degli allegati) 9 MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1999 Attuazione della direttiva 97/37/CE, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE, sulle denominazioni del settore tessile (G.U. n. 258, 3 novembre 1999, Serie Generale) MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo 6 e allegato D; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, ed in particolare l’articolo 16; Vista la direttiva 97/37/CE della Commissione del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile; DECRETA : Art. 1. 1. L’allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è così modificato: a) al numero 2, alla colonna “Denominazione”, dopo la parola “guanaco”, è inserita la parola “cashgora (m.)” e alla corrispondente colonna “Descrizione delle fibre”, dopo la parola “guanaco”, sono aggiunte le seguenti: “capra cashgora” (Incrocio della capra Kashmir e della capra angora); b) al numero 30, alla colonna “Denominazione”, le parole “Poliammidica o Nylon” sono sostituite dalle seguenti: “Poliammide o Nylon” e la corrispondente descrizione delle fibre è sostituita dalle parole seguenti: “Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l’85% è legato a motivi alifatici o cicloalifatici”; c) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44; d) è inserito un nuovo 31: alla colonna “Denominazione” è inserita la parola “Aramide” e alla corrispondente colonna “Descrizione delle fibre”, sono aggiunte le seguenti parole: “Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l’85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici”; e) è inserito un nuovo numero 32: alla colonna “Denominazione” è inserita la parola seguente: “Poliimmide” e alla corrispondente colonna “Descrizione delle fibre” sono aggiunte le seguenti parole: “Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti”; 10 f) è inserito un nuovo numero 33: alla colonna “Denominazione” è aggiunta la parola: “Lyocell” e alla corrispondente colonna “Descrizione delle fibre” sono aggiunte le seguenti parole: “Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati”. Inoltre nella colonna “Denominazione” è aggiunto un rimando alla seguente nota in calce: “Per “solvente organico” s’intende essenzialmente una miscela di prodotti organici e d’acqua”; g) il numero 22 è modificato di conseguenza: la descrizione delle fibre alla corrispondente colonna è sostituita dalle parole seguenti: “Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un’elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: Bc (centinewton) geq 1,3 √ T+ 2T Bm (centinewton) geq 0,5 √T dove T è la massa lineica media espressa in decitex. Art. 1. 1. L’allegato II del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è modificato come segue: a) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44; b) è aggiunto un nuovo numero 31; alla colonna “Fibre” è aggiunta la parola “Aramide” e alla corrispondente colonna “Percentuali” è aggiunta la seguente: 8,00; c) è aggiunto un nuovo numero 32; alla colonna “Fibre” è aggiunta la parola “Poliimmide” e alla corrispondente colonna “Percentuali” è aggiunta la seguente: 3,50; d) è aggiunta un nuovo numero 33: alle colonna “Fibre” è aggiunta la parola “Lyocell” e alla corrispondente colonna “Percentuali” è aggiunta la seguente: 13,00; 11 AGGIORNAMENTO RISPETTO AL TESTO DI LEGGE 883 • • • • • • • • • • • • • • • • • Testi normativi legislativi Definizione di fibre tessile Allegato A tabella delle fibre tessile Precisazioni sui termini usati in tabella A Definizione di prodotti tessile Etichette e contrassegni Documento di trasporto Prodotti tessili a cui non si applica la norma Allegato C dei prodotti non assoggettabili all’obbligo di etichettatura o di stampigliatura Prodotti tessili per cui la legge prevede alcune deroghe Allegato D dei prodotti per cui è obbligatoria soltanto un’etichettatura Stampigliatura globale Denominazione o qualificazione dei puri (prodotti composti da una sola fibra) Qualificazione lana vergine nelle miste Ulteriori modalità di etichettatura Sanzioni amministrative pecuniarie Allegato B dei tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile 12 AGGIORNAMENTO TESTI NORMATIVI LEGISLATIVI La legge sull’etichettatura di composizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1974. Si tratta della legge N° 883 del 26 novembre del 1973 pubblicata sulla G.U. 8/1/74 e che rappresenta il testo legislativo fondamentale. Successivamente sono state emanate modifiche ed integrazioni al testo legislativo fondamentale di cui le più importanti sono: • • • • • Provvedimento legislativo riportato nel D.P.R. n° 515 del 30 aprile 1976 Legge N° 632 del 8 agosto 1977 (G.U. 31/8/77) Legge N° 669 del 4 ottobre 1986 (G.U. 18/10/86) Decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 194 (G.U. 24/6/99) Decreto legislativo del 19 ottobre 1999 (G.U. 3/11/99) In appendice sono riportati il testo della legge 883 “Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili”, le modifiche di cui alla legge 632 e 669, il regolamento esecutivo contenuto nel D.P.R. 515 e i decreti legislativi, riguardanti le ultime modifiche, del 22 maggio e del 19 ottobre 1999. AGGIORNAMENTO PAG. 15 DEFINIZIONE DI FIBRE TESSILE La legge per fibra tessile intende: a) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione traversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; b) le lamelle flessibili o i tubi di lunghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più lunghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all’allegato A, numeri da 19 a 44 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media. 13 AGGIORNAMENTO PAG. 16 ALLEGATO A TABELLA DELLE FIBRE TESSILI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Lana (f) Alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f) preceduta o meno dalla denominazione “lana” o “pelo” Pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo….) Seta (f) Cotone (m) Kapok (m) Lino (m) Canapa (f) Juta (f) Abaca (f) Alfa (f) Cocco (m) Ginestra (f) Ramiè (m) Sisal (m) Sunn Henequen Maguey Acetato (m) Alginica Cupro (m) Modal (m) Proteica Triacetato (m) Viscosa (f) Acrilica Clorofibra (f) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 30 39 40 41 42 43 44 Flurofibra (f) Modacrilica Poliammide o Nylon Aramide Poliimmide Lyocell Poliestere (m) Polietilenica Polipropilenica Poliureica Poliuretanica Vinilal (m) Trivinilica Gomma Elastam (m) Vetro tessile (m) Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile preceduta o meno dalla parola “filo”o fibra” 14 AGGIORNAMENTO PAG.17 PRECISAZIONI SUI TERMINI USATI NELLA TABELLA A Nell’allegato A della legge sono elencate e definite 44 fibre tessili, quelle attualmente utilizzate. L’impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell’allegato A è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella. È vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d’aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata. È vietato l’impiego della denominazione “seta” per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo. La legge si preoccupa di evitare che l’utilizzatore o il consumatore possa essere indotto in errore da indicazioni diverse da quelle previste dalla legge, le sole che individuano esattamente il materiale tessile. Spesso si utilizzano aggettivi, marchi che inducono il consumatore a commettere evidenti errori di interpretazione, ad esempio 100% cashmirette, 100% ancoretta, 100% agnellino etc…. Così pure sono errate le composizioni che riportano la marca del produttore al posto della fibra. 1) Cotone 90% Cotone 90% Cotone 90% Lycra 10% Elastam 10% Elastam (Lycra) 10% composizione errata composizione giusta composizione giusta 2) Lana 93% Lana 93% Lana 93% Lurex 7% Fibra metallica 7% Fibra metallica (Lurex) 7% composizione errata composizione giusta composizione giusta 3) Lambswool 100% Lana 100% Lana (Lambswool) 100% composizione errata composizione giusta composizione giusta 15 AGGIORNAMENTO PAG. 24 ETICHETTE E CONTRASSEGNI I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un’ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l’impiego di abbreviazione sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni. All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto. Se tuttavia, all’atto dell’offerta in vendita o della vendita ai consumatori, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o titolo di aggettivo o di radice, l’impiego di una denominazione previste all’allegato A o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dati relativi alla composizione in fibre tessili. All’atto dell’offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti secondo quando appena descritto devono essere redatti anche in italiano. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l’etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all’allegato D, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità. È consentito l’impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4, 5 del decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 194 (vedere copia allegata in fondo), se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai principi della correttezza professionale. AGGIORNAMENTO PAG. 25 DOCUMENTO DI TRASPORTO La bolla di accompagnamento è stata sostituita dal documento di trasporto. Ai fini di quanto previsto nel paragrafo “Etichette e contrassegni” le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative devono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall’importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell’emissione del prodotto al consumo finale. 16 AGGIORNAMENTO PAG. 27 BIS DEFINIZIONE DI PRODOTTI TESSILE Ai sensi della legge per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del presente decreto: a) i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili; b) i tessuti le cui parti tessili costituiscono almeno 80% in peso, per la copertura di mobili, ombrelli e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti; c) i prodotti incorporati in altri prodotti di cui siamo parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. AGGIORNAMENTO PAG. 28 PRODOTTI TESSILI A CUI NON SI APPLICA LA NORMA Le norme previste dalla legge non si applicano ai prodotti tessili che: 1) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri; 2) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi; 3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo; 4) sono dati in lavorazione, senza dare luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi; 5) sono destinati ai messaggi pubblicitari effettuati attraverso i consueti canali di informazione (stampa, affissioni, radio, televisione, etc...) per i quali è espressamente escluso l’obbligo di indicare la composizione a meno che non siano accompagnati da buoni di ordinazione o da inviti ad acquistare per corrispondenza. Inoltre in deroga alle disposizioni degli 8 e 9 del decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 194 (vedere copia allegata in fondo), non vi è obbligo di apporre un’etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l’indicazione della composizione per i prodotti tessili che figurano nell’allegato C e in uno dei seguenti stati di lavorazione: stato grezzo, semilavorato , lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionati o confezionato. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un’etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un’impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l’utilizzazione di una denominazione prevista all’allegato A o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 194 (vedere copia allegato in fondo). 17 AGGIORNAMENTO PAG. 28 E 65 ALLEGATO C PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL’OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA 1. Fermamaniche di camicia 2. Cinturini di materiale tessile per orologio 3. Etichette e contrassegni 4. Manopole di materia tessile imbottite 5. Copricaffettiere 6. Copriteiere 7. Maniche di protezione 8. Manicotti non di felpa 9. Fiore artificiali 10. Puntaspilli 11. Tele dipinte 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti 13. Feltri 14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente tali 15. Ghette 16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali 17. Cappelli di feltro 18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria 19. Articoli di materia tessile da viaggio 20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi 21. Chiusure lampo 22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile 23. Copertine di materia tessile per libri 24. Giocattoli 25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti 26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2 27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno 28. Copriuova 29. Astucci per il trucco 30. Borse in tessuto per tabacco 31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini 32. Articoli di protezione per lo sport ed esclusione dei ganti 33. “Nécessaires” da toletta 34. “Nécessaires” per calzature 35. Articoli funerari 36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una volta sola ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo 18 37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d’ortopedia in generale. 38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell’allegato D), destinati normalmente: a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni; b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, etc…), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l’attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli 39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d’emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi) 40. Strumenti gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d’esposizione, depositi, etc…), sempre che vengono fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche 41. Vele 42. Articoli tessili per animali 43. Bandiere, stendardi e gagliardetti AGGIORNAMENTO PAG.29 PRODOTTI TESSILI PER CUI LA LEGGE PREVEDE ALCUNE DEROGHE La legge contempla alcune deroghe giustificate dalle particolari caratteristiche di determinati prodotti e dalle modalità con cui vengono posti in vendita. - Tessuti a metraggio: l’etichetta di composizione può essere presente solo sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita e non nella parte in metratura venduta. - Etichettatura globale: i prodotti tessili elencati nell’allegato D, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere venduti raggruppati sotto un’etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla legge. - Prodotti coordinati: due o più prodotti tessili che formano normalmente un insieme inseparabile (ad esempio un abito composto da giacca e pantalone) e che hanno la stessa composizione, offerti in vendita come un unico prodotto possono presentare una sola etichetta. Per evitare problemi è comunque preferibile etichettarli singolarmente. - L’esposizione in vendita dei prodotti menzionati nei punti precedenti deve avvenire in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti. 19 AGGIORNAMENTO PAG. 29 E 66 ALLEGATO D 1. Canovacci 2. Strofinacci per pulizia 3. Bordature e guarnizioni 4. Passamaneria 5. Cinture 6. Bretelle 7. Reggicalze e giarrettiere 8. Stringhe 9. Nastri 10. Elastici 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali 12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell’allegato C 13. Centrini 14. Fazzoletti 15. Retine per capelli 16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini 17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno 18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo 19. Cinghie per tendaggi e veneziane AGGIORNAMENTO PAG. 30 DENOMINAZIONE O QUALIFICAZIONE DEI PURI OVVERO DEI PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA (PUNTO B) B) Qualificazione per la lana. Un prodotto di lana può essere qualificato: «Lana virgen» o «Lana de esquilado»; «ren, ny uld»; «schurwolle»; «ξαρσευο μαλλι »; «fleece wool» o «virgin wool»; «laine vierge» o «daine de tonte»; «lana vergine» o «lana di tosa»; « scheerwool »; «là virgem »; «uusi villa»; «ren ull »; Solo quando è costituto interamente da fibre di lana provenienti dalla pecora ed è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. 20 AGGIORNAMENTO PAG. 35 6° CASO QUALIFICAZIONE “LANA VERGINE” NELLE MISTE In deroga al punto B) pagina 30 (sopra aggiornato) le denominazione ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando: a) la tonalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al punto B) suddetto; b) la qualità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è superiore al 25%; c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un’altra fibra. In caso è obbligatoria l’indicazione della composizione percentuale completa. AGGIORNAMENTO PAG. 41 ULTERIORI MODALITÀ DI ETICHETTATURA Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 194 in materia di etichettatura dei prodotti tessili; le percentuali in fibre vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti: a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordature e paramontature che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materiale tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste al paragrafo “tolleranze”, fibre visibile e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche; b) per i rivestimenti per pavimenti e per tappeti: tutti gli elementi che non costituiscono lo stato di usura; c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e imbottitura che non fanno parte dello strato di usura; d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che fanno parte del dritto della stoffa; e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscono la trama o l’ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni citate nel paragrafo “Prodotti tessili composti da due o più parti di composizione diversa”, le fodere. Ai fini di quanto detto non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporti allo stato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre sono determinate senza tener conto delle materie grasse, di leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessili. 21 AGGIORNAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE La violazione dell’obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti dei documenti commerciali di accompagnamento descritti nel parafo “Etichette e contrassegni”. La violazione dell’obbligo di conservazione dei documenti citati nel paragrafo “Documenti di trasporto” è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni. 22 AGGIORNAMENTO PAG. 42 E 63 ALLEGATO B TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE Numero delle fibre 1-2 3 Denominazione percentuale Lana e peli: • fibre pettinate …………………………………………. 18,25 • fibre cardate …………………………………………… 17,00 (1) • fibre pettinate ………………………………………….. 18,25 • fibre cardate …………………………………………… 17,00 (1) • fibre pettinate ………………………………………….. 16,00 • fibre cardate …………………………………………… 15,00 (1) Peli: Crine: 4 Seta 11,00 5 Cotone: • fibre normali …………………………………………... 8,50 • fibre mercerizzate ……………………………………... 10,50 6 Kapok………………………………………………………….. 10,90 7 Lino …………………………………………………………… 12,00 8 Canapa ………………………………………………………… 12,00 9 Juta…………………………………………………………….. 17,00 10 Abaca ………………………………………………………….. 14,00 11 Alfa…………………………………………………………….. 14,00 12 Cocco…………………………………………………………... 13,00 13 Ginestra………………………………………………………… 14,00 14 Ramiè (fibra bianchita) ………………………………………... 8,50 15 Sisal …………………………………………………………… 14,00 16 Sunn …………………………………………………………… 12,00 17 Henequen………………………………………………………. 14,00 18 Maguey…………………………………………………………. 14,00 23 AGGIORNAMENTO PAG. 42 E 63 ALLEGATO B Numero delle fibre Denominazione percentuale 19 Acetato………..………………………………………………. 9,00 20 Alginica.………………………………………………………. 20,00 21 Cupro………………….………………………………………. 13,00 22 Modal..………………………………………………………... 13,00 23 Proteica………………………………………………………… 17,00 24 Triacetato………………………………………………………. 7,00 25 Viscosa…………………………………………………………. 13,00 26 Acrilica…………………………………………………………. 2,00 27 Clorofibra………………………………………………………. 2,00 28 Fluorofibra..……………………………………………………. 0,00 29 Modacrilica.……………………………………………………. 30 Poliammide o Nylon: • fibra non continua……………………………………… 6,25 • filamento………………………………………………. 5,75 31 Aramide.………………………………………………………. 8,00 32 Poliimmide……………………………………………………. 3,50 33 Lyocell..………………………………………………………. 13,00 34 Poliestere: • fibra non continua……………………………………… 1,50 • filamento………………………………………………. 1,50 35 Polietilenica……………………………………………………. 1,50 36 Polipropilenica..……………………………………………….. 2,00 37 Poliuretanica..…………………………………………………. 2,00 38 Poliuretanica • fibra non continua……………………………………… 3,50 • filamento………………………………………………. 3,00 24 AGGIORNAMENTO PAG. 42 E 63 ALLEGATO B Numero delle fibre Denominazione percentuale 39 Vinilal…………………………………………………………. 5,00 40 trivinilica………………………………………………………. 3,00 41 Gomma..………………………………………………………. 1,00 42 Elastam..………………………………………………………. 1,50 43 Vetro tessile: 44 • diametro medio superiore a 5 μm……………………… 2,00 • diametro medio pari o superiore a 5 μm………………. 3,00 Metallica………………………………………………………. 2,00 Metallizzata……………………………………………………. 2,00 Amianto.………………………………………………………. 2,00 Carta tessile..…………………………………………………………. 13,75 (1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenute lana e/o pelo appartenga al ciclo pettinato o cardato. 25 AGGIORNAMENTO PAG. 60 ALLEGATO A TABELLA DELLE FIBRE TESSILI Numeri Denominazione Descrizione delle fibre 1 Lana (f) (1) Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis ariees) 2 Alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f) preceduta o meno dalla denominazione “lana” o “pelo” (1) Peli degli animali citati a ficco; alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna,yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora), castoro, lontra 3 Pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo….) Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2 4 Seta (f) Fibra proveniente esclusivamente da insetti sentigeni 5 Cotone (m) Fibra proveniente (Gossypium) 6 Kapok (m) Fibra proveniente dall’interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra) 7 Lino (m) Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimun) 8 Canapa (f) Fibra proveniente (Cannabis sativa) 9 Juta (f) Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilabili alla juta le fibre provenienti dal libro dell’Hibiscuscannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilion avicennae, Urena lobata, Urena srinutata 10 Abaca (f) Fibra proveniente dalla guaine fogliari della Musa textilis 11 Alfa (f) Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima 12 Cocco (m) Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera dal dal seme libro del della cotone canapa 26 AGGIORNAMENTO PAG. 60 ALLEGATO A Ginestra (f) Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum Ramiè (m) Fibra proveniente dal libro della Boehmeria e della Boehmeria tenacissima 15 Sisal (m) Fibra proveniente sisalana 16 Sunn Fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea 17 Henequen Fibra proveniente dal libro di Agave 18 Maguey Fibra proveniente dal libro della Agave cantala 19 Acetato (m) Fibra d’acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato 20 Alginica Fibra ottenuta da Sali metallici dell’acido alginico 21 Cupro (m) Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale 22 Modal (m) Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuto con procedimento viscoso modificando ed avente un’elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientale e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: 13 14 dalle foglie dell’Agave Bc (centinewton) ≥ 1,3 √T + 2T Bm ≥ 0,5 √T Dove T è la massa lineica media espressa in decitex 23 Proteica Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l’azione di agenti chimici 27 AGGIORNAMENTO PAG. 60 ALLEGATO A 24 Triacetato (m) Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrili è acetilato 25 Viscosa (f) Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua 26 Acrilica Fibra da macromolecola lineari aventi nella catena almeno l’85% in massa del motivo acrilonitrilico 27 Clorofibra (f) Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monometrico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato. 28 Flurofibra (f) Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati 29 Modacrilica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell’85% in massa del motivo acrilonitrilico 30 Poliammide o Nylon Fibra costituta da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l’85% è legato a motivi alifatici o cicloalifatici 31 Aramide Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l’85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici 32 Poliimmide Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti 33 Lyocell Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati 28 AGGIORNAMENTO PAG. 60 ALLEGATO A 34 Poliestere (m) Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85% in massa di un essere da diolo ed acido tereftalico 35 Polietilenica Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituti 36 Polipropilenica Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, senza ulteriori sostituzioni 37 Poliureica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico -(NH-CO-NH)- 30 Poliuretanica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico 39 Vinilal (m) Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetilizzazione variabile 40 Trivinilica Fibra formata da terpolimero di acrilonitriloe, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale 41 Gomma Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sotanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione 42 Elastam (m) Fibra elastomerica costituta da almeno l’85% in massa di poliuretano segmentato che, allungata sotto un forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione 29 AGGIORNAMENTO PAG. 60 ALLEGATO A 43 Vetro tessile (m) Fibra costituita da vetro 44 Denominazione corrispondente alla Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse materia della quale le fibre sono da quelle sopra indicate composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile preceduta o meno dalla parola “filo”o fibra” (1) La denominazione “lana” di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al n° 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all’articolo 6 (vedere copia del decreto 22 maggio 1999 n° 194 allegato in fondo), a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2. (2) Per “solvente organico” si intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d’acqua. 30