atti del convegno - approfondimenti tecnici - ing. cianci

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atti del convegno - approfondimenti tecnici - ing. cianci
1
LABORATORIO ANALISI
E RICERCA TESSILE
41012 Carpi (MO) – Via Vasco Da Gama, 2
Tel. 059/645279
Fax 059/621856
e-mail: [email protected]
web:http://www.lartessile.it
Assistenza clienti
059-645279
338-6071671
DIN EN ISO 9001:2000
2
Prontuario sul valore residuo nel tempo dei capi
d’abbigliamento, della biancheria per casa e degli articoli
tessili d’arredamento, che si rovinano durante l’uso o la
manutenzione.
PREMESSA
• Per valutare correttamente il valore residuo dei capi d’abbigliamento o
degli articoli tessili d’arredamento, li abbiamo suddivisi per classi di
articolo e per composizione, tenendo conto da un lato delle sollecitazioni
cui essi sono sottoposti durante l’uso e la manutenzione (ad esempio
divano, tenda, maglia, cappotto, impermeabile, vestito, ecc) e dall’altro
delle proprietà delle singole fibre (lana, seta, poliestere, fibra metallica,
ecc.), che presentano valori di residenza differenziati ai vari fattori di
alterazione cui sono sottoposte durante l’utilizzo dei capi e articoli tessili.
• Il tempo di vita dei capi si misura a partire dalla data di vendita del
negozio al cliente e non dalla data di produzione della ditta costruttrice.
• Il prezzo di acquisto del capo, necessario per stimare il valore residuo,
deve essere documentato dal negoziante o dal produttore del capo.
• Per capi antichi documentati o di particolare valore (>€ 1.000) è necessario
che il cliente indichi per iscritto, al momento della consegna in caso di
eventuale danno con il lavaggio, il valore attuale del capo; il documento
deve essere sottoscritto dalla lavanderia in caso di accettazione della
pulitura.
Nel documento si deve altresì stabilire di comune accordo il valore del
capo in caso di danneggiamento causato dalla lavanderia e il costo del
lavaggio ; il costo del lavaggio deve essere commisurato al valore
concordato ( + 5 -10% del valore concordato in aggiunta al costo esposto )
• Per gli abiti da sposa, in particolare di seta, privi di etichetta di
manutenzione e composizione (in maggioranza ), oltre alla dichiarazione
per iscritto del valore del capo, la lavanderia non si assume alcuna
responsabilità sul risultato del lavaggio, che sarà a rischio del cliente .
3
Presentazione
La dispensa è destinata a tutti gli attori che si occupano nel redimere le controversie
tra consumatore e lavanderia, tra consumatore e negoziante, ecc.
Si tratta di un’opera:
- adatta ai loro bisogni in quanto elaborata assieme a:
• lavanderie
• camere di commercio
• associazioni di categoria
• aziende tessili
• associazioni dei consumatori
- importante nei contenuti in quanto dà spiegazioni esaustive alla maggior parte delle
problematiche implicite ed esplicite sollevate dai clienti, con particolare riferimento
al valore del capo danneggiato che i venditori, i commerciati, i tavoli di
conciliazione, i giudici di pace, devono essere in grado di risolvere.
- completa in tutti i suoi aspetti ed esauriente per le necessità degli addetti, senza
essere troppo dettagliata.
- facile da consultare in quanto suddivisa a blocchi per tipologia e composizione.
- utilizzabile come supporto pedagogico rivolto ai responsabili del settore di vendita e
commerciali, per meglio formare i propri collaboratori.
Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti dei vari argomenti trattati è possibile
contattare:
LART Laboratorio Analisi e Ricerca Tessile
Via Vasco de Gama 2 - 41012 Carpi (Modena) – tel. 059.645279 – fax 059.621856
web: http://www.lartessile.it – e-mail: [email protected]
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CLASSIFICAZIONE DEI CAPI PER ARTICOLO E COMPOSIZIONE
• Capi di abbigliamento
Articoli
-vestiti – giacche –pantaloni, tessuti a navetta
-abiti da tessuti a maglia
-camicie
-vestaglie - pigiami
-maglieria
-cravatte
-giacconi – piumini - impermeabili
Materiali
-cotone o miste con prevalenza cotone
lana o miste con prevalenza lana
-seta o miste con prevalenza seta
-lino o miste con prevalenza lino
-poliestere o miste con prevalenza poliestere
-nylon o miste con prevalenza nylon
-acetato o miste con prevalenza nylon
-tessuti resinati o accoppiati
-miste con fibre metalliche
-stampe a pigmento
-stampe floccate
-acrilico o miste con prevalenza acrilico
-pelle naturale e pellicce naturali
• Articoli da arredamento
Articoli
-copridivani – copricuscini
-tende
-tappeto
Materiali
-cotone o prevalenza cotone
-lino o prevalenza lino
-sintetici ( nylon-poliestere) o prevalenza
-seta o prevalenza seta
-Alcantara
-finto Alcantara
•
Biancheria per la casa
Articoli
-lenzuola
-copriletto
-trapunta
-tovaglie
Materiali
-cotone o prevalenza cotone
-lino o prevalenza lino
-sintetici ( nylon-poliestere) o prevalenza
-seta o prevalenza seta
-stampati a pigmento
-stampati con coloranti
5
Vestito-giacca-pantalone tessuto ortogonale o a navetta
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
1 2 3 4 5 6
Lana pettinata
100
80
60
40
20
0
0
Lana cardata
100
60
40
20
0
0
0
Kashmir
100
50
30
20
0
0
0
Cotone pesante
100
80
60
40
20
0
0
100
60
40
20
0
0
0
100
80
60
40
20
0
0
100
60
40
20
0
0
0
Seta
100
60
30
20
0
0
0
Lino
100
60
30
20
0
0
0
Poliestere
100
80
60
40
20
0
0
Poliammide (Nylon)
100
80
60
40
20
0
0
Acetato
100
40
20
0
0
0
Articoli resinati
100
60
30
20
0
0
0
Fibre metalliche
100
50
30
20
0
0
0
100
40
20
0
0
0
100
80
60
40
20
0
(peso g/m2 >180)
Cotone leggero
(peso g/m2 <180)
Viscosa pesante
(peso g/m2 >150)
Viscosa leggera
(peso g/m2 <150)
Stampati a pigmento e
floccati
Pelle naturale
30
6
Vestito-giacca-pantalone da tessuto a maglia
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
1 2 3 4 5
Lana pettinata
100
60
40
20
Lana cardata
100
40
20
0
Kashmir
100
40
20
0
Cotone pesante
100
60
40
20
100
40
20
0
100
50
30
10
100
40
20
0
Seta
100
50
30
10
Lino
100
40
20
0
Poliestere
100
70
50
30
10
0
Poliammide (Nylon)
100
70
50
30
10
0
Acetato
100
40
20
0
Acrilico
100
70
50
30
10
0
Stampati a pigmento e
floccati
100
30
20
0
(peso g/m2 >180)
Cotone leggero
(peso g/m2 <180)
Viscosa pesante
(peso g/m2 >150)
Viscosa leggera
(peso g/m2 <150)
0
0
0
0
7
Camicie
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
1 2 3 4 5
Cotone
100
50
20
10
0
Viscosa
100
40
20
0
Seta
100
50
20
10
Lino
100
40
20
0
Poliestere
100
60
30
20
0
Poliammide (Nylon)
100
60
30
20
0
Acetato
100
40
20
0
Acrilico
100
60
30
20
Stampati a pigmento e
floccati
100
30
20
0
0
0
8
Maglieria
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
1 2 3 4 5
Lana pettinata
Filato singolo
Filato ritorto
Lana cardata
Filato singolo
Filato ritorto
Kashmir
Filato singolo
Filato ritorto
Cotone pesante
(peso g/m2 >180)
Cotone leggero
(peso g/m2 <180)
Viscosa pesante
(peso g/m2 >150)
Viscosa leggera
(peso g/m2 <150)
100
100
50
60
30
30
0
20
100
100
40
50
20
30
0
0
100
100
40
50
20
30
0
0
100
60
30
20
100
50
30
0
100
50
30
0
0
0
0
100
Seta
100
50
30
0
Lino
100
50
30
0
Poliestere
100
60
40
20
0
Poliammide (Nylon)
100
60
40
20
0
Acetato
100
40
20
0
Acrilico
100
60
40
20
Stampati a pigmento e
floccati
100
30
20
0
0
9
Vestaglie-Pigiami
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
1 2 3 4 5
Cotone
100
80
60
40
20
0
Viscosa
100
60
40
20
0
Seta
100
60
40
20
0
Poliestere
100
80
60
40
20
0
Poliammide (Nylon)
100
80
60
40
20
0
Acetato
100
60
40
20
0
Acrilico
100
80
60
40
20
Stampati a pigmento e
floccati
100
40
30
10
0
0
10
Giacconi-Piumini-Impermeabili
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
1
2
3
4 5
Cotone
100
80
60
40
20
Seta
100
60
30
20
0
Poliestere
100
80
60
40
20
0
Poliammide (Nylon)
100
80
60
40
20
0
Acetato
100
40
20
0
Resinati
100
80
60
40
20
0
Spalmati
100
80
60
40
20
0
Fibre metalliche
100
60
30
20
0
100
50
30
20
0
100
80
60
40
20
Stampati a pigmento e
floccati
Pelle naturale
0
0
11
Cravatte
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
1 2 3 4 5
Viscosa
100
50
30
0
Seta
100
50
30
0
Poliestere
100
60
40
10
0
Poliammide (Nylon)
100
60
40
10
0
Tende da interni
Valore residuo % dopo
Valore
originale
2 4 6 8 10
Cotone
100
80
40
20
0
Seta
100
60
30
10
0
Lino
100
80
40
20
0
Poliestere
100
80
60
40
20
0
Poliammide (Nylon)
100
80
60
40
20
0
12
Copridivano o copricuscino
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
2 4 6 8 10
Cotone
100
80
50
20
10
0
Seta
100
60
30
0
Lino
100
60
40
20
0
Poliestere
100
80
60
40
20
0
Poliammide (Nylon)
100
80
60
40
20
0
Alcantara e pelle naturale
100
60
40
30
20
0
Finto Alcantara
100
50
30
10
0
Ciniglia
100
50
20
0
13
Tappeto
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
2 4 6 8 10
Cotone
100
80
50
20
10
0
Seta
100
60
30
10
0
Lana
100
70
40
20
0
Poliestere
100
80
60
40
20
0
Poliammide (Nylon)
100
80
60
40
20
0
Polipropilene
100
80
60
40
20
0
Lenzuolo
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
2 4 6 8
Cotone
100
60
30
20
0
Seta
100
60
30
0
Lino
100
60
30
20
0
Poliestere
100
60
30
20
0
Poliammide (Nylon)
100
60
30
20
0
14
Copriletto
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
2 4 6 8 10
Cotone
100
80
60
40
20
0
Seta
100
60
40
20
0
Lino
100
80
60
40
20
0
Poliestere
100
80
60
40
20
0
Poliammide (Nylon)
100
80
60
40
20
0
Stampati a pigmento
100
50
30
0
Trapunta
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
2 4 6 8 10
Cotone
100
60
40
20
0
Seta
100
50
30
0
Viscosa (fiocco)
100
50
30
0
Poliestere
100
80
60
40
20
0
Poliammide (Nylon)
100
80
60
40
20
0
Stampati a pigmento
100
50
30
0
15
Tovaglia
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
2 4 6 8
Cotone
100
60
30
0
Seta
100
50
20
0
Lino
100
60
30
0
Poliestere
100
60
30
20
0
Poliammide (Nylon)
100
60
30
20
0
Fibra metallica
100
50
20
0
Stampati a pigmento
100
50
20
0
Asciugamani
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
2
4
6
Cotone
100
60
30
0
Lino
100
60
30
0
16
Abito da sposa
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
1 2 3 4 5
Viscosa
100
40
20
0
Seta
100
50
20
10
0
Poliestere
100
60
30
20
0
Poliammide (Nylon)
100
60
30
20
0
Acetato
100
40
20
0
Ricamato con stras
paillettes
100
30
20
0
Pelliccia naturale
Valore residuo % dopo anni
Valore
originale
2 4 6 8 10
Pelliccia
100
80
60
40
20
0
17
Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti dei vari argomenti trattati è possibile
contattare:
LART Laboratorio Analisi e Ricerca Tessile
Via Vasco de Gama 2 - 41012 Carpi (Modena) – tel. 059.645279 – fax 059.621856
web: http://www.lartessile.it – e-mail: [email protected]
18
NORMATIVA EN 23758/93
ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE
MEDIANTE SEGNI GRAFICI
Lavaggio ad umido
Candeggio al cloro
Stiratura
Lavaggio a secco
Asciugatura a mezzo
di asciugabiancheria a
tamburo rotativo
LAVAGGIO AD UMIDO
Operazione destinata a pulire i prodotti tessili in bagno acquoso.
Il trattamento di lavaggio comprende tutte o alcune delle operazioni seguenti, debitamente
combinate:
- bagnatura, prelavaggio e lavaggio principale – effettuati generalmente a caldo, mediante
operazione meccanica con detergenti p altri prodotti – e risciacquo.
- Estrazione dell’acqua, ottenuta per centrifugazione o strizzatura, nel corso e/o alla fine delle
operazioni precedenti
Questi trattamenti possono essere effettuati a macchina o a mano.
-
non lavare in acqua
allo stato umido trattare con cura
-
lavaggio solo a mano
non lavare a macchina
temperatura massima 40°C
trattare con cura
-
LART S.r.l. – [email protected]
temperatura massima 30°C
azione meccanica molto ridotta
risciacquo normale
centrifugazione ridotta
temperatura massima 40°C
azione meccanica molto ridotta
risciacquo normale
centrifugazione normale
non torcere
temperatura massima 40°C
azione meccanica ridotta
risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione
graduale di acqua fredda)
centrifugazione ridotta
Temperatura massima 40°C
Azione meccanica normale
Risciacquo normale
Centrifugazione normale
temperatura massima 50°C
azione meccanica ridotta
risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione
graduale di acqua fredda)
centrifugazione ridotta
temperatura massima 60°C
azione meccanica ridotta
risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione
graduale di acqua fredda)
centrifugazione ridotta
Temperatura massima 60°C
Azione meccanica normale
Risciacquo normale
Centrifugazione normale
Temperatura massima 70°C
Azione meccanica normale
Risciacquo normale
Centrifugazione normale
temperatura massima 95°C
azione meccanica ridotta
risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione
graduale di acqua fredda)
centrifugazione ridotta
Temperatura massima 95°C
Azione meccanica normale
Risciacquo normale
Centrifugazione normale
ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI
Pag. 2
CANDEGGIO CON CLORO
Operazione in bagno acquoso, praticata prima, durante e dopo le operazioni di lavaggio con
l’impiego di un prodotto a base di cloro destinato ad eliminare macchie e/o a migliorare il bianco
-
Non candeggiare al cloro
-
Ammesso il candeggio al cloro
Solo a freddo in soluzione diluita
STIRATURA DOMESTICA
Operazione effettuata su un prodotto tessile al fine di ripristinare la forma e l’aspetto originali
mediante una apparecchiatura appropriata che utilizza calore e pressione
LART S.r.l. – [email protected]
-
Non stirare
La stiratura a vapore e i trattamenti a vapore non sono ammessi
-
Temperatura massima della suola del ferro 100°C
A vapore può essere rischiosa la stiratura
-
Temperatura massima della suola del ferro 150°C
-
Temperatura massima della suola del ferro 200°C
ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI
Pag. 3
LAVAGGIO A SECCO
Operazione destinata a pulire i prodotti tessili per mezzo di solventi organici. Questo trattamento
comprende la pulitura, il risciacquo, la centrifugazione e l’asciugatura.
-
Non lavare a secco.
Non smacchiare con solventi.
-
Lavaggio a socco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a
secco, compresi i solventi indicati per il segno P nonché il tricloroetilene e
1.1.1-tricloroetano.
-
Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-tricolorometano
nonché tutti i solventi indicati per il segno F.
Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni.
-
-
-
Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-tricolorometano
nonché tutti i solventi indicati per il segno F.
Severe limitazioni all’aggiunta di acqua e/o all’azione meccanica e (o alla
temperatura di lavaggio e/o asciugatura).
Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone.
Lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di
ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i
60°C).
Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni.
Lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di
ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i
60°C).
Severe limitazioni all’aggiunta di acqua e/o all’azione meccanica e (o alla
temperatura di lavaggio e/o asciugatura.
Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone.
ASCIUGATURA A MEZZO DI ASCIUGABIANCHERIA A TAMBURO ROTATIVO
Operazione effettuata su un prodotto tessile dopo il lavaggio destinata a eliminare l’acqua residua per
mezzo di aria calda, in un tamburo in rotazione
LART S.r.l. – [email protected]
-
Non asciugare a mazzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo
-
Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa
Programma di asciugatura a temperatura ridotta
-
Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa
Programma di asciugatura a temperatura normale
ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI
Pag. 4
Appendice
-
-
-
L’etichettatura di manutenzione in Italia è obbligatoria (legge 126/91)
La simbologia di manutenzione viene descritta nella normativa EN 23758/93
I segni grafici devono essere riportati in modo permanente su una etichetta fissata al
prodotto tessile o direttamente sul tessile
I segni grafici possono essere ottenuti per tessitura, stampa o altri procedimenti
I segni grafici devono riportare e conservare, durante la vita del prodotto, in modo leggibile,
tutte le informazioni per la manutenzione prescritte
Le etichette devono essere costituite di materiale idoneo con resistenza al trattamento di
manutenzione indicato sull’etichetta almeno pari a quella del prodotto su cui sono applicate
Le etichette ed i segni grafici devono avere una dimensione sufficiente per essere facilmente
leggibili
È importante che le etichette ed i segni grafici siano realizzati in modo da poter essere
facilmente leggibili dal consumatore.
Le etichette devono essere fissate in modo permanente alla stoffa in modo da poter essere
facilmente localizzate e lette dal consumatore.
Nessuna parte dei segni grafici deve essere nascosta, ad esempio una barra coperta da un
orlo
I segni grafici di manutenzione possono anche apparire su una etichetta fissata in modo non
permanente al prodotto o al suo imballaggio purché gli stessi segni grafici siano riportati sul
prodotto in modo permanente, ad eccezione delle stoffe vendute a metraggio.
Le informazioni per il trattamento di manutenzione a mezzo dei segni grafici , stabilite per
un prodotto tessile, devono riportare tutti i trattamenti e nell’ordine seguente: lavaggio ad
umido, candeggio al cloro, stiratura, lavaggio a secco, asciugatura a mezzo di
asciugabiancheria a tamburo rotativo.
I trattamenti rappresentati mediante i segni grafici si applicano a tutto il prodotto tessile
I simboli di manutenzione sono oggetto di un deposito di marchi internazionali. Il loro
proprietario è Ginetex.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti:
LART – Laboratorio Analisi e Ricerca Tessile S.r.l.
Via Vasco de Gama, 2
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.64.52.79
Fax 059.62.18.56
Web: http://www.lartessile.it
E-mail: [email protected]
LART S.r.l. – [email protected]
ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE MEDIANTE SEGNI GRAFICI
Pag. 5
Sede legale
Viale Della Vittoria 14B 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423 859669
fax 0423 857203
Sede operativa
• Viale Della Vittoria 14B 31044 Montebelluna (TV) tel. 0423 859669
• Via Vasco de Gama 2 41012 Carpi (MO)
tel. 059 645379
E-mail: [email protected]
sito: www.lartessile.it
fax 0423 857203
fax 059 621856
Sommario
• Testo decreto legislativo del 22 maggio 1999 N° 194
• Testo decreto legislativo del 19 ottobre 1999
• Aggiornamenti rispetto al testo di legge 883
pag. 2-9
pag. 10-11
pag. 12-29
Presso alla LART è disponibile il vademecum sulla letteratura uso interpretazione della legge di
etichettatura tessile 883 del 26 novembre 1973
1
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n 194
“Attuazione
della direttiva 96/74/CE relativa alle
denominazioni del settore tessile”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n 146 del 24 giugno1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/74/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa
alla denominazione del settore tessile;
Vista la legge 24 aprile 1998, n 128, ed in particolare, l’articolo 45 e l’allegato A;
Vista la legge 26 novembre 1973, n 883;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,di grazia e giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi
sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le
diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.
Art. 2.
1. Ai sensi del presente decreto, per prodotti tessili e s’intendono tutti i prodotti che, allo stato
grezzo, di semilavorati , lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono
esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione
utilizzato.
2. Ai sensi del presente decreto, per fibre tessili, si intende:
2
a) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione
trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazione tessili;
b) le lamelle flessibili o i tubi i larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle
tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le
fibre di cui l’allegato 1, numeri da 19 a 41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è
quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di
larghezza non uniforme, quella media.
3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del seguente decreto:
a) i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili;
b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso, per la copertura dei mobili,
per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti dei rivestimenti a più strati per pavimenti,
dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga
specificata la composizione.
Art. 3.
Denominazioni
1. Le denominazioni delle fibre di cui all’articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate
nell’allegato 1.
2. L’impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell’allegato 1 è riservato alle fibre la cui
natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.
3. E’ vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra. sia a titolo
principale, sia a titolo di radice, sia in forma d’aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.
4. E’ vietato l’impiego della denominazione “seta” per indicare la forma o la presentazione
particolare di fibre tessili in filo continuo.
Art. 4.
Tolleranze
1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il
termine 100% o “puro” o eventualmente “tutto”, esclusa qualsiasi espressione equivalente.
2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da
motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5% per i prodotti
ottenuti con il ciclo cardato.
Art. 5.
Denominazioni
1. Un prodotto di lana può essere qualificato:
“lana virgen” o “lana de esquilado”;
“ren, ny uld”;
“schurwolle”;
“ξαρσευο μαλλι”
“fleece wool” o “virgin wool”;
“laine vierge” o “laine de tonte”;
3
“lana vergine” o “lana di tosa”;
“scheerwool”;
“là virgem”;
“uusi villa”;
“ren ull”;
solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un
prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di filettatura che quelle richieste per
la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.
2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana
contenuta in una mischia di fibre quando:
a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1;
b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%;
c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un’altra fibra.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, l’indicazione della composizione percentuale completa
è obbligatoria.
4. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3% di
impurità fibrose per i prodotti di cu ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.
Art. 6.
Designazione della composizione
1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85% del peso
totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in
peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell’indicazione “minimo 85%”, ovvero
mediante composizione percentuale completa del prodotto.
2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l’85% del peso
totale, deve recare l’indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due
delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre
componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali
in peso. Tuttavia l’insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della
composizione di un prodotto può essere indicato con l’espressione “altre fibre”, seguita da una
percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca
meno del 10% della composizione percentuale del prodotto stesso.
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la
percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere
designati con la denominazione “misto lino”, completata obbligatoriamente dall’indicazione della
composizione “ordito puro cotone e trama puro lino”.
4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di
cui ai commi 1, 2, 3 e 5, è ammessa:
a) una quantità di fibre estranee fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da
motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5% per i
prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui l’articolo 5, comma
3;
b) una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell’etichetta, tra
le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall’analisi; essa riguarda anche le fibre che, in
4
conformità del comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro
percentuale. Questa tolleranza si applica anche all’articolo 5, comma 2, lettera b).
5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere
in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma,
quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in
applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze
di cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in
sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura
chimica di una o più fibre indicate sull’etichetta.
6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle
indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli di conformità dei prodotti
previsti all’articolo 13, comma 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi
eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso è data
immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee a cura dell’ispettorato tecnico
della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
7. Le espressioni “fibre varie” o “composizione tessile non determinata” possono essere utilizzate
per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.
Art. 7.
Tolleranze
1. Fatte salve le tolleranze di cui all’articolo 4, comma 2, all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6,
comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6, le
fibre visibili e isolabili destinati a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7%
del peso del prodotto finito, nonché le fibre per esempio metalliche, incorporate per ottenere un
effetto antistatico, che non superino il 2% del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui
all’articolo 6, comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma
separatamente sul peso della trama e quello dell’ordito.
Art. 8.
Etichette e contrassegni
1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di
commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e il contrassegno
possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quando
questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale e quando essi sono consegnati in
esecuzione di un’ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.
2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli
articoli 3, 4, 5 e 6 ed all’allegato 1, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo
obbligo esclude in particolare l’impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte
di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso
documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.
3. All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei
prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi e i dati
5
relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e all’allegato 1, devono
essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le
indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate.
Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare
immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto.
4. Se tuttavia, all’atto dell’offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, è
indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di
aggettivo o di radice, l’impiego di una denominazione prevista all’allegato 1 o tale da prestarsi a
confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in
caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati
relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articolo 3, 4, 5 e 6 dell’allegato 1.
5. All’atto dell’offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal
presente articolo devono essere redatti anche in italiano.
6. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili
per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l’etichettatura globale sugli imballaggi
o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all’allegato 4, punto 18, le singole unità
possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità.
8. Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed
amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di
vendita emesse dal fabbricante, dall’importatore o dal grossista, con le quali si determina la data
dell’immissione del prodotto al consumo finale.
Art. 9.
Etichettatura di prodotti compositi
1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di
un’etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è
obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione
delle fodere principali.
2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la
stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.
3. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 12, la composizione in fibre dei seguenti articoli di
corsetteria è data indicando la composizione dell’intero prodotto oppure, globalmente o
separatamente, quella delle parti sotto elencate:
a) per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;
b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;
c) per le guaine intere, quali i modellatori: tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti,
dietro e laterali.
4. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al coma 3, è data
indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la
composizione delle varie parti di detti articoli; l’etichettatura non è obbligatoria per le parti che
rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.
6
5. L’etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere data in modo
che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono
le indicazioni che figurano sull’etichetta, in particolare:
a) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento i corrosione, la composizione in fibre è data per la
totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di
fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere
designate singolarmente.
b) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può
essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per
ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10%
della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;
c) la composizione dei fili costituiti da un’anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse,
presentate ai consumatori in quanto tali, è data per l’insieme del prodotto e può essere indicata
precisando separatamente la composizione dell’anima e del rivestimento, parti che devono essere
designate singolarmente;
d) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l’insieme del
prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e
composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere
designate singolarmente;
e) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti
da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere
designato singolarmente.
Art. 10.
Deroghe
1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano all’allegato III e
in uno degli stati di lavorazione di cui all’articolo 2, comma 1, non vi è obbligo di apporre
un’etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l’indicazione della composizione. Se
tuttavia tali prodotti sono muniti di un’etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la
composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un’impresa che comportino, a titolo
principale o a titolo di aggettivo o di radicale, l’utilizzazione di una denominazione prevista
all’allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.
2. I prodotti tessili che figurano all’allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa
composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppanti sotto un’etichetta globale che
contenga le indicazioni di composizione previste dal presente decreto.
3. L’etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla
pezza o sul rotolo presenti alla vendita.
4. L’esposizione in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire in modo che
il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.
Art. 11.
Obblighi di chiarezza delle informazioni
1. Le informazioni fornite all’atto dell’immissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar
luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto.
7
Art. 12.
Ulteriori modalità di etichettatura
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, comma 1 e delle altre disposizioni del presente decreto in
materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono
determinate senza tener conto degli elementi seguenti:
a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordature e
paramontature che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materiale
tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e
limitati del prodotto e, alle condizioni previste all’articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo
decorativo e fibre antistatiche;
b) per i rivestimenti per pavimenti e per tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo stato di
usura;
c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura
che non fanno parte dello strato di usura;
d) per i tendaggi: gli orditi e trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del dritto della
stoffa;
e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per il cucito e quelli di
unione a meno che costituiscano la trama o l’ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno
funzioni isolante e fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, le fodere.
2. Ai fini del presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei
prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle
coperte e dei doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o
i tessuti aggiunti a parti specifiche o limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire
loro rigidità e spessore.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, comma 1, e delle altre disposizioni del presente decreto
in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono
determinate senza tener conto delle materie grasse, dei leganti, delle cariche, degli appretti, dei
prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché di altri prodotti per il
trattamento dei tessili.
Art. 13.
Controlli
1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal
presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi dalla normativa vigente. A tal fine le
percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di
ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui allegato II, previa eliminazione degli elementi
indicati all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3.
Art. 14.
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:
1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
8
4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a
imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.
Art. 15.
Sanzioni
1. La violazione dell’obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno
indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
a lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di
accompagnamento di cui all’articolo 8, comma 1.
2. La violazione dell’obbligo di conservazione dei documenti di cui all’articolo 8, comma 8, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento
in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è l’autorità incaricata del controllo e
della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni del presente decreto.
Art. 16.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato D, della legge 24 aprile 1998, n. 128, gli allegati al
presente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione
della direttiva 97/37/CE, con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art. 17.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n. 883, come
modificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669;
b) gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13, 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1976, n. 515;
c) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 12 ottobre 1987, n. 482.
(Si omette il testo degli allegati)
9
MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1999
Attuazione della direttiva 97/37/CE, recante adattamenti al
progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE,
sulle denominazioni del settore tessile
(G.U. n. 258, 3 novembre 1999, Serie Generale)
MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo 6 e allegato D;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE
relativa alle denominazioni del settore tessile, ed in particolare l’articolo 16;
Vista la direttiva 97/37/CE della Commissione del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso
tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
denominazioni del settore tessile;
DECRETA :
Art. 1.
1. L’allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è così modificato:
a) al numero 2, alla colonna “Denominazione”, dopo la parola “guanaco”, è inserita la parola
“cashgora (m.)” e alla corrispondente colonna “Descrizione delle fibre”, dopo la parola “guanaco”,
sono aggiunte le seguenti: “capra cashgora” (Incrocio della capra Kashmir e della capra angora);
b) al numero 30, alla colonna “Denominazione”, le parole “Poliammidica o Nylon” sono sostituite
dalle seguenti: “Poliammide o Nylon” e la corrispondente descrizione delle fibre è sostituita dalle
parole seguenti: “Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami
ammidici ricorrenti, di cui almeno l’85% è legato a motivi alifatici o cicloalifatici”;
c) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44;
d) è inserito un nuovo 31: alla colonna “Denominazione” è inserita la parola “Aramide” e alla
corrispondente colonna “Descrizione delle fibre”, sono aggiunte le seguenti parole: “Fibra di
macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici
ed immidici, di cui almeno l’85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei
legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici”;
e) è inserito un nuovo numero 32: alla colonna “Denominazione” è inserita la parola seguente:
“Poliimmide” e alla corrispondente colonna “Descrizione delle fibre” sono aggiunte le seguenti
parole: “Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici
ricorrenti”;
10
f) è inserito un nuovo numero 33: alla colonna “Denominazione” è aggiunta la parola: “Lyocell” e
alla corrispondente colonna “Descrizione delle fibre” sono aggiunte le seguenti parole: “Fibra di
cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico,
senza formazione di derivati”. Inoltre nella colonna “Denominazione” è aggiunto un rimando alla
seguente nota in calce: “Per “solvente organico” s’intende essenzialmente una miscela di prodotti
organici e d’acqua”;
g) il numero 22 è modificato di conseguenza: la descrizione delle fibre alla corrispondente colonna
è sostituita dalle parole seguenti: “Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso
modificato ed avente un’elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura
(Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato
umido sono:
Bc (centinewton) geq 1,3 √ T+ 2T
Bm (centinewton) geq 0,5 √T
dove T è la massa lineica media espressa in decitex.
Art. 1.
1. L’allegato II del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è modificato come segue:
a) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44;
b) è aggiunto un nuovo numero 31; alla colonna “Fibre” è aggiunta la parola “Aramide” e alla
corrispondente colonna “Percentuali” è aggiunta la seguente: 8,00;
c) è aggiunto un nuovo numero 32; alla colonna “Fibre” è aggiunta la parola “Poliimmide” e alla
corrispondente colonna “Percentuali” è aggiunta la seguente: 3,50;
d) è aggiunta un nuovo numero 33: alle colonna “Fibre” è aggiunta la parola “Lyocell” e alla
corrispondente colonna “Percentuali” è aggiunta la seguente: 13,00;
11
AGGIORNAMENTO
RISPETTO AL TESTO DI LEGGE 883
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
Testi normativi legislativi
Definizione di fibre tessile
Allegato A tabella delle fibre tessile
Precisazioni sui termini usati in tabella A
Definizione di prodotti tessile
Etichette e contrassegni
Documento di trasporto
Prodotti tessili a cui non si applica la norma
Allegato C dei prodotti non assoggettabili all’obbligo di etichettatura o di stampigliatura
Prodotti tessili per cui la legge prevede alcune deroghe
Allegato D dei prodotti per cui è obbligatoria soltanto un’etichettatura
Stampigliatura globale
Denominazione o qualificazione dei puri (prodotti composti da una sola fibra)
Qualificazione lana vergine nelle miste
Ulteriori modalità di etichettatura
Sanzioni amministrative pecuniarie
Allegato B dei tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle
fibre contenute in un prodotto tessile
12
AGGIORNAMENTO
TESTI NORMATIVI LEGISLATIVI
La legge sull’etichettatura di composizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1974. Si
tratta della legge N° 883 del 26 novembre del 1973 pubblicata sulla G.U. 8/1/74 e che
rappresenta il testo legislativo fondamentale.
Successivamente sono state emanate modifiche ed integrazioni al testo legislativo fondamentale
di cui le più importanti sono:
•
•
•
•
•
Provvedimento legislativo riportato nel D.P.R. n° 515 del 30 aprile 1976
Legge N° 632 del 8 agosto 1977 (G.U. 31/8/77)
Legge N° 669 del 4 ottobre 1986 (G.U. 18/10/86)
Decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 194 (G.U. 24/6/99)
Decreto legislativo del 19 ottobre 1999 (G.U. 3/11/99)
In appendice sono riportati il testo della legge 883 “Disciplina della denominazione e della
etichettatura dei prodotti tessili”, le modifiche di cui alla legge 632 e 669, il regolamento esecutivo
contenuto nel D.P.R. 515 e i decreti legislativi, riguardanti le ultime modifiche, del 22 maggio e del
19 ottobre 1999.
AGGIORNAMENTO PAG. 15
DEFINIZIONE DI FIBRE TESSILE
La legge per fibra tessile intende:
a) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e
dimensione traversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
b) le lamelle flessibili o i tubi di lunghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le
lamelle tagliate da lamelle più lunghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per
ottenere le fibre di cui all’allegato A, numeri da 19 a 44 e atti ad applicazioni tessili; la
larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o
torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.
13
AGGIORNAMENTO PAG. 16
ALLEGATO A
TABELLA DELLE FIBRE TESSILI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Lana (f)
Alpaca (m), lama (m), cammello (m),
kashmir (m), mohair (m), angora (m),
vigogna (f), yack (m), guanaco (m),
cashgora (m), castoro (m), lontra (f)
preceduta o meno dalla denominazione
“lana” o “pelo”
Pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione
della specie animale (per esempio pelo
bovino, pelo di capra comune, crine di
cavallo….)
Seta (f)
Cotone (m)
Kapok (m)
Lino (m)
Canapa (f)
Juta (f)
Abaca (f)
Alfa (f)
Cocco (m)
Ginestra (f)
Ramiè (m)
Sisal (m)
Sunn
Henequen
Maguey
Acetato (m)
Alginica
Cupro (m)
Modal (m)
Proteica
Triacetato (m)
Viscosa (f)
Acrilica
Clorofibra (f)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
30
39
40
41
42
43
44
Flurofibra (f)
Modacrilica
Poliammide o Nylon
Aramide
Poliimmide
Lyocell
Poliestere (m)
Polietilenica
Polipropilenica
Poliureica
Poliuretanica
Vinilal (m)
Trivinilica
Gomma
Elastam (m)
Vetro tessile (m)
Denominazione corrispondente alla materia
della quale le fibre sono composte, per
esempio: metallo (metallica, metallizzata),
amianto, carta tessile preceduta o meno dalla
parola “filo”o fibra”
14
AGGIORNAMENTO PAG.17
PRECISAZIONI SUI TERMINI USATI NELLA TABELLA A
Nell’allegato A della legge sono elencate e definite 44 fibre tessili, quelle attualmente utilizzate.
L’impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell’allegato A è riservato alle fibre la cui
natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.
È vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale,
sia a titolo di radice, sia in forma d’aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.
È vietato l’impiego della denominazione “seta” per indicare la forma o la presentazione particolare
di fibre tessili in filo continuo.
La legge si preoccupa di evitare che l’utilizzatore o il consumatore possa essere indotto in errore da
indicazioni diverse da quelle previste dalla legge, le sole che individuano esattamente il materiale
tessile. Spesso si utilizzano aggettivi, marchi che inducono il consumatore a commettere evidenti
errori di interpretazione, ad esempio 100% cashmirette, 100% ancoretta, 100% agnellino etc….
Così pure sono errate le composizioni che riportano la marca del produttore al posto della fibra.
1)
Cotone 90%
Cotone 90%
Cotone 90%
Lycra 10%
Elastam 10%
Elastam (Lycra) 10%
composizione errata
composizione giusta
composizione giusta
2)
Lana 93%
Lana 93%
Lana 93%
Lurex 7%
Fibra metallica 7%
Fibra metallica (Lurex) 7%
composizione errata
composizione giusta
composizione giusta
3)
Lambswool 100%
Lana 100%
Lana (Lambswool) 100%
composizione errata
composizione giusta
composizione giusta
15
AGGIORNAMENTO PAG. 24
ETICHETTE E CONTRASSEGNI
I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di
commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l’etichetta e il contrassegno
possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quando
questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati
in esecuzione di un’ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.
La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili vanno
chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare
l’impiego di abbreviazione sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso
il ricorso ad un codice meccanografico a condizione che nello stesso documento figuri anche il
significato delle abbreviazioni.
All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi,
nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi
ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili, devono essere indicati con gli stessi caratteri
tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non
previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si
applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le
indicazioni previste dal presente decreto.
Se tuttavia, all’atto dell’offerta in vendita o della vendita ai consumatori, è indicato un marchio
di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o titolo di aggettivo o di
radice, l’impiego di una denominazione previste all’allegato A o tale da prestarsi a confusione
con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri
facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dati relativi
alla composizione in fibre tessili.
All’atto dell’offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti
secondo quando appena descritto devono essere redatti anche in italiano.
Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di
fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l’etichettatura globale sugli
imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all’allegato D, punto 18, le
singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità.
È consentito l’impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti,
diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4, 5 del decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 194
(vedere copia allegata in fondo), se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai principi
della correttezza professionale.
AGGIORNAMENTO PAG. 25
DOCUMENTO DI TRASPORTO
La bolla di accompagnamento è stata sostituita dal documento di trasporto.
Ai fini di quanto previsto nel paragrafo “Etichette e contrassegni” le fatture e le documentazioni
tecniche ed amministrative devono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle
fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall’importatore o dal grossista, con le quali si
determina la data dell’emissione del prodotto al consumo finale.
16
AGGIORNAMENTO PAG. 27
BIS DEFINIZIONE DI PRODOTTI TESSILE
Ai sensi della legge per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di
semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono
esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione
utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del presente decreto:
a) i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili;
b) i tessuti le cui parti tessili costituiscono almeno 80% in peso, per la copertura di mobili,
ombrelli e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei
materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
c) i prodotti incorporati in altri prodotti di cui siamo parte integrante, qualora ne venga
specificata la composizione.
AGGIORNAMENTO PAG. 28
PRODOTTI TESSILI A CUI NON SI APPLICA LA NORMA
Le norme previste dalla legge non si applicano ai prodotti tessili che:
1) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
2) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
4) sono dati in lavorazione, senza dare luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio
o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi;
5) sono destinati ai messaggi pubblicitari effettuati attraverso i consueti canali di informazione
(stampa, affissioni, radio, televisione, etc...) per i quali è espressamente escluso l’obbligo di
indicare la composizione a meno che non siano accompagnati da buoni di ordinazione o da
inviti ad acquistare per corrispondenza.
Inoltre in deroga alle disposizioni degli 8 e 9 del decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 194
(vedere copia allegata in fondo), non vi è obbligo di apporre un’etichetta o un contrassegno
concernenti la denominazione e l’indicazione della composizione per i prodotti tessili che
figurano nell’allegato C e in uno dei seguenti stati di lavorazione: stato grezzo, semilavorato ,
lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionati o confezionato. Se tuttavia tali prodotti
sono muniti di un’etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o
il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un’impresa che comportino, a titolo principale o a
titolo di aggettivo o di radice, l’utilizzazione di una denominazione prevista all’allegato A o tale
da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo del 22 maggio 1999 n° 194 (vedere copia allegato in fondo).
17
AGGIORNAMENTO PAG. 28 E 65
ALLEGATO C
PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL’OBBLIGO
DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA
1. Fermamaniche di camicia
2. Cinturini di materiale tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiore artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente tali
15. Ghette
16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
17. Cappelli di feltro
18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
19. Articoli di materia tessile da viaggio
20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione
compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente
confezionati per essere impiegati per tali arazzi
21. Chiusure lampo
22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
23. Copertine di materia tessile per libri
24. Giocattoli
25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2
27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
28. Copriuova
29. Astucci per il trucco
30. Borse in tessuto per tabacco
31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
32. Articoli di protezione per lo sport ed esclusione dei ganti
33. “Nécessaires” da toletta
34. “Nécessaires” per calzature
35. Articoli funerari
36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad
essere usati una volta sola ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude
qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
18
37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi
fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche,
ed articoli tessili d’ortopedia in generale.
38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell’allegato D),
destinati normalmente:
a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione
dei beni;
b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione,
illuminazione, etc…), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto,
od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l’attrezzatura dei medesimi,
esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente
dai veicoli
39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute,
giubbotti di salvataggio, scivoli d’emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti
antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco,
gli agenti chimici o altri rischi)
40. Strumenti gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d’esposizione,
depositi, etc…), sempre che vengono fornite indicazioni sulle loro prestazioni e
caratteristiche tecniche
41. Vele
42. Articoli tessili per animali
43. Bandiere, stendardi e gagliardetti
AGGIORNAMENTO PAG.29
PRODOTTI TESSILI PER CUI LA LEGGE PREVEDE ALCUNE
DEROGHE
La legge contempla alcune deroghe giustificate dalle particolari caratteristiche di determinati
prodotti e dalle modalità con cui vengono posti in vendita.
- Tessuti a metraggio: l’etichetta di composizione può essere presente solo sulla pezza o sul
rotolo presentati alla vendita e non nella parte in metratura venduta.
- Etichettatura globale: i prodotti tessili elencati nell’allegato D, quando sono dello stesso tipo
ed hanno la stessa composizione, possono essere venduti raggruppati sotto un’etichetta
globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla legge.
- Prodotti coordinati: due o più prodotti tessili che formano normalmente un insieme
inseparabile (ad esempio un abito composto da giacca e pantalone) e che hanno la stessa
composizione, offerti in vendita come un unico prodotto possono presentare una sola
etichetta. Per evitare problemi è comunque preferibile etichettarli singolarmente.
- L’esposizione in vendita dei prodotti menzionati nei punti precedenti deve avvenire in modo
che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali
prodotti.
19
AGGIORNAMENTO PAG. 29 E 66
ALLEGATO D
1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordature e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi e funi diverse da quelle di cui al numero 38
dell’allegato C
13. Centrini
14. Fazzoletti
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui
peso netto non superi 1 grammo
19. Cinghie per tendaggi e veneziane
AGGIORNAMENTO PAG. 30
DENOMINAZIONE O QUALIFICAZIONE DEI PURI OVVERO
DEI PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA (PUNTO B)
B) Qualificazione per la lana. Un prodotto di lana può essere qualificato:
«Lana virgen» o «Lana de esquilado»;
«ren, ny uld»;
«schurwolle»;
«ξαρσευο μαλλι »;
«fleece wool» o «virgin wool»;
«laine vierge» o «daine de tonte»;
«lana vergine» o «lana di tosa»;
« scheerwool »;
«là virgem »;
«uusi villa»;
«ren ull »;
Solo quando è costituto interamente da fibre di lana provenienti dalla pecora ed è composto
esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che ha subito
altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né
trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.
20
AGGIORNAMENTO PAG. 35
6° CASO QUALIFICAZIONE “LANA VERGINE” NELLE
MISTE
In deroga al punto B) pagina 30 (sopra aggiornato) le denominazione ivi indicate possono essere
usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
a) la tonalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al punto B)
suddetto;
b) la qualità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è superiore al 25%;
c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un’altra fibra.
In caso è obbligatoria l’indicazione della composizione percentuale completa.
AGGIORNAMENTO PAG. 41
ULTERIORI MODALITÀ DI ETICHETTATURA
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo del 22 maggio 1999 n° 194 in
materia di etichettatura dei prodotti tessili; le percentuali in fibre vengono determinate senza tener
conto degli elementi seguenti:
a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordature e
paramontature che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materiale
tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e
limitati del prodotto e, alle condizioni previste al paragrafo “tolleranze”, fibre visibile e isolabili a
scopo decorativo e fibre antistatiche;
b) per i rivestimenti per pavimenti e per tappeti: tutti gli elementi che non costituiscono lo stato di
usura;
c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e imbottitura che
non fanno parte dello strato di usura;
d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che fanno parte del dritto della
stoffa;
e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di
unione a meno che sostituiscono la trama o l’ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno
funzione isolante e, fatte salve le disposizioni citate nel paragrafo “Prodotti tessili composti da due
o più parti di composizione diversa”, le fodere.
Ai fini di quanto detto non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei
prodotti tessili che servono da supporti allo stato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle
coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi
i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di
conferire loro rigidità e spessore.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei
prodotti tessili, le percentuali in fibre sono determinate senza tener conto delle materie grasse, di
leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e
di stampa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessili.
21
AGGIORNAMENTO
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
La violazione dell’obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno
indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti dei
documenti commerciali di accompagnamento descritti nel parafo “Etichette e contrassegni”.
La violazione dell’obbligo di conservazione dei documenti citati nel paragrafo “Documenti di
trasporto” è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto
milioni.
22
AGGIORNAMENTO PAG. 42 E 63
ALLEGATO B
TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE
PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE
CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE
Numero delle
fibre
1-2
3
Denominazione
percentuale
Lana e peli:
•
fibre pettinate ………………………………………….
18,25
•
fibre cardate ……………………………………………
17,00 (1)
•
fibre pettinate …………………………………………..
18,25
•
fibre cardate ……………………………………………
17,00 (1)
•
fibre pettinate …………………………………………..
16,00
•
fibre cardate ……………………………………………
15,00 (1)
Peli:
Crine:
4
Seta
11,00
5
Cotone:
•
fibre normali …………………………………………...
8,50
•
fibre mercerizzate ……………………………………...
10,50
6
Kapok…………………………………………………………..
10,90
7
Lino ……………………………………………………………
12,00
8
Canapa …………………………………………………………
12,00
9
Juta……………………………………………………………..
17,00
10
Abaca …………………………………………………………..
14,00
11
Alfa……………………………………………………………..
14,00
12
Cocco…………………………………………………………...
13,00
13
Ginestra…………………………………………………………
14,00
14
Ramiè (fibra bianchita) ………………………………………...
8,50
15
Sisal ……………………………………………………………
14,00
16
Sunn ……………………………………………………………
12,00
17
Henequen……………………………………………………….
14,00
18
Maguey………………………………………………………….
14,00
23
AGGIORNAMENTO PAG. 42 E 63
ALLEGATO B
Numero delle
fibre
Denominazione
percentuale
19
Acetato………..……………………………………………….
9,00
20
Alginica.……………………………………………………….
20,00
21
Cupro………………….……………………………………….
13,00
22
Modal..………………………………………………………...
13,00
23
Proteica…………………………………………………………
17,00
24
Triacetato……………………………………………………….
7,00
25
Viscosa………………………………………………………….
13,00
26
Acrilica………………………………………………………….
2,00
27
Clorofibra……………………………………………………….
2,00
28
Fluorofibra..…………………………………………………….
0,00
29
Modacrilica.…………………………………………………….
30
Poliammide o Nylon:
•
fibra non continua………………………………………
6,25
•
filamento……………………………………………….
5,75
31
Aramide.……………………………………………………….
8,00
32
Poliimmide…………………………………………………….
3,50
33
Lyocell..……………………………………………………….
13,00
34
Poliestere:
•
fibra non continua………………………………………
1,50
•
filamento……………………………………………….
1,50
35
Polietilenica…………………………………………………….
1,50
36
Polipropilenica..………………………………………………..
2,00
37
Poliuretanica..………………………………………………….
2,00
38
Poliuretanica
•
fibra non continua………………………………………
3,50
•
filamento……………………………………………….
3,00
24
AGGIORNAMENTO PAG. 42 E 63
ALLEGATO B
Numero delle
fibre
Denominazione
percentuale
39
Vinilal………………………………………………………….
5,00
40
trivinilica……………………………………………………….
3,00
41
Gomma..……………………………………………………….
1,00
42
Elastam..……………………………………………………….
1,50
43
Vetro tessile:
44
•
diametro medio superiore a 5 μm………………………
2,00
•
diametro medio pari o superiore a 5 μm……………….
3,00
Metallica……………………………………………………….
2,00
Metallizzata…………………………………………………….
2,00
Amianto.……………………………………………………….
2,00
Carta
tessile..………………………………………………………….
13,75
(1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il
prodotto tessile contenute lana e/o pelo appartenga al ciclo pettinato o cardato.
25
AGGIORNAMENTO PAG. 60
ALLEGATO A
TABELLA DELLE FIBRE TESSILI
Numeri
Denominazione
Descrizione delle fibre
1
Lana (f) (1)
Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis ariees)
2
Alpaca (m), lama (m), cammello (m),
kashmir (m), mohair (m), angora (m),
vigogna (f), yack (m), guanaco (m),
cashgora (m), castoro (m), lontra (f)
preceduta o meno dalla
denominazione “lana” o “pelo” (1)
Peli degli animali citati a ficco; alpaca, lama,
cammello, capra del kashmir, capra angora,
coniglio angora, vigogna,yack, guanaco, capra
cashgora (incrocio della capra kashmir e della
capra angora), castoro, lontra
3
Pelo (m) o crine (m) con o senza
indicazione della specie animale (per
esempio pelo bovino, pelo di capra
comune, crine di cavallo….)
Peli di vari animali diversi da quelli citati ai
punti 1 e 2
4
Seta (f)
Fibra proveniente esclusivamente da insetti
sentigeni
5
Cotone (m)
Fibra proveniente
(Gossypium)
6
Kapok (m)
Fibra proveniente dall’interno del frutto del
kapok (Ceiba pentandra)
7
Lino (m)
Fibra proveniente dal libro del lino (Linum
usitatissimun)
8
Canapa (f)
Fibra proveniente
(Cannabis sativa)
9
Juta (f)
Fibra proveniente dal libro del Corchorus
olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi
della presente direttiva sono assimilabili alla juta
le fibre provenienti dal libro dell’Hibiscuscannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilion
avicennae, Urena lobata, Urena srinutata
10
Abaca (f)
Fibra proveniente dalla guaine fogliari della
Musa textilis
11
Alfa (f)
Fibra proveniente dalla foglia della Stipa
tenacissima
12
Cocco (m)
Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera
dal
dal
seme
libro
del
della
cotone
canapa
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ALLEGATO A
Ginestra (f)
Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius
e/o Spartium junceum
Ramiè (m)
Fibra proveniente dal libro della Boehmeria e
della Boehmeria tenacissima
15
Sisal (m)
Fibra proveniente
sisalana
16
Sunn
Fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea
17
Henequen
Fibra proveniente dal libro di Agave
18
Maguey
Fibra proveniente dal libro della Agave cantala
19
Acetato (m)
Fibra d’acetato di cellulosa di cui meno del 92%
ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è
acetilato
20
Alginica
Fibra ottenuta da Sali metallici dell’acido
alginico
21
Cupro (m)
Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante
procedimento cuprammoniacale
22
Modal (m)
Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuto con
procedimento viscoso modificando ed avente
un’elevata forza di rottura ed un elevato modulo
a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato
ambientale e la forza (Bm) necessaria ad
ottenere un allungamento del 5% allo stato
umido sono:
13
14
dalle
foglie
dell’Agave
Bc (centinewton) ≥ 1,3 √T + 2T
Bm ≥ 0,5 √T
Dove T è la massa lineica media espressa in
decitex
23
Proteica
Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche
naturali rigenerate e stabilizzate mediante
l’azione di agenti chimici
27
AGGIORNAMENTO PAG. 60
ALLEGATO A
24
Triacetato (m)
Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92%
dei gruppi ossidrili è acetilato
25
Viscosa (f)
Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il
procedimento viscosa per il filamento e per la
fibra non continua
26
Acrilica
Fibra da macromolecola lineari aventi nella
catena almeno l’85% in massa del motivo
acrilonitrilico
27
Clorofibra (f)
Fibra formata da macromolecole lineari aventi
nella catena più del 50% in massa del motivo
monometrico vinilico clorurato o vinilidenico
clorurato.
28
Flurofibra (f)
Fibra formata da macromolecole lineari ottenute
a partire da monomeri alifatici fluorurati
29
Modacrilica
Fibra formata da macromolecole lineari aventi
nella catena più del 50% e meno dell’85% in
massa del motivo acrilonitrilico
30
Poliammide o Nylon
Fibra costituta da macromolecole lineari
sintetiche aventi nella loro catena legami
ammidici ricorrenti, di cui almeno l’85% è
legato a motivi alifatici o cicloalifatici
31
Aramide
Fibra di macromolecole lineari sintetiche,
costituite da gruppi aromatici legati fra loro da
legami ammidici ed immidici, di cui almeno
l’85% è legato direttamente a due nuclei
aromatici, mentre il numero dei legami
immidici, ove presenti, non può essere superiore
a quello dei legami ammidici
32
Poliimmide
Fibra costituita da macromolecole lineari
sintetiche aventi nella catena motivi immidici
ricorrenti
33
Lyocell
Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta con
procedimento di dissoluzione e di filatura in
solvente organico, senza formazione di derivati
28
AGGIORNAMENTO PAG. 60
ALLEGATO A
34
Poliestere (m)
Fibra formata da macromolecole lineari aventi
nella catena almeno l’85% in massa di un essere
da diolo ed acido tereftalico
35
Polietilenica
Fibra formata da macromolecole lineari sature di
idrocarburi alifatici non sostituti
36
Polipropilenica
Fibra formata da macromolecole lineari sature di
idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio
ogni due porta una ramificazione metilica, in
configurazione isotattica, senza ulteriori
sostituzioni
37
Poliureica
Fibra formata da macromolecole lineari aventi
nella catena la ripetizione del gruppo funzionale
ureilenico -(NH-CO-NH)-
30
Poliuretanica
Fibra formata da macromolecole lineari aventi
nella catena la ripetizione del gruppo funzionale
uretanico
39
Vinilal (m)
Fibra formata da macromolecole lineari la cui
catena è costituita da alcole polivinilico a tasso
di acetilizzazione variabile
40
Trivinilica
Fibra formata da terpolimero di acrilonitriloe, di
un monomero vinilico clorurato e di un terzo
monomero vinilico, nessuno dei quali
rappresenta il 50% della massa totale
41
Gomma
Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene
naturale o sintetico, sia da uno o più dieni
polimerizzati con o senza uno o più monomeri
vinilici che, allungata sotto una forza di trazione
fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale,
riprende rapidamente e sotanzialmente tale
lunghezza non appena cessa la forza di trazione
42
Elastam (m)
Fibra elastomerica costituta da almeno l’85% in
massa di poliuretano segmentato che, allungata
sotto un forza di trazione fino a raggiungere tre
volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente
e sostanzialmente tale lunghezza non appena
cessa la forza di trazione
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AGGIORNAMENTO PAG. 60
ALLEGATO A
43
Vetro tessile (m)
Fibra costituita da vetro
44
Denominazione corrispondente alla
Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse
materia della quale le fibre sono
da quelle sopra indicate
composte, per esempio: metallo
(metallica, metallizzata), amianto, carta
tessile preceduta o meno dalla parola
“filo”o fibra”
(1) La denominazione “lana” di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di
fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al n° 2, terza colonna. Questa disposizione
si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all’articolo 6 (vedere
copia del decreto 22 maggio 1999 n° 194 allegato in fondo), a condizione che questi ultimi siano
parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.
(2) Per “solvente organico” si intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e
d’acqua.
30