REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE

Transcript

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
Fonti normative e regolamentari di riferimento
La fonte normativa va ricercata nel Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno
2005: ”Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a
norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”.
Il Consiglio Nazionale ha altresì adottato, nel gennaio 2008, il “Regolamento per la
formazione professionale continua del Consiglio Nazionale” - che disciplina l’attività
di formazione per i Dottori Commercialisti, i Ragionieri Commercialisti e gli Esperti
Contabili - e le “Linee guida per la redazione del regolamento per la formazione
professionale continua dell’Ordine territoriale”, al fine di fornire agli Ordini locali
uno strumento omogeneo di regolamentazione.
Premesse
Con la rivisitazione dell’intera disciplina, disposta dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel gennaio 2008, in osservanza ai
principi dettati in materia dal Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, va
osservato come la formazione professionale continua sia divenuta obbligo giuridico oltre che deontologico - per gli Iscritti nell’Albo Ordinario che esercitino la
Professione di Dottore Commercialista, di Ragioniere Commercialista e di Esperto
Contabile e che non versino nelle fattispecie di esenzione temporanea od esonero di
cui al successivo articolo 10 del presente regolamento.
Tanto premesso, va evidenziato quanto segue:
a) l’attività di formazione professionale continua rientra nelle attribuzioni del
Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 29, comma 1., lettere d), e), m) e p) del D.Lgs.
139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale medesimo, rispettivamente,
coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese
al
miglioramento
e
al
perfezionamento
professionale,
vigila
sul
regolare
funzionamento dei Consigli dell’Ordine, valuta e approva i programmi di formazione
professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la
potestà regolamentare in materia di organizzazione.
1
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
b) La formazione professionale continua rientra tra le funzioni istituzionali che
l’Ordine è chiamato a svolgere nel rispetto del disposto di cui all’art. 12, comma 1.,
lettera r) del già citato D.Lgs. 139/2005, che dispone che l’Ordine territoriale
promuova, organizzi e regoli la formazione professionale continua ed obbligatoria dei
propri Iscritti e vigili sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
L’Ordine, conseguentemente, è Ente Formatore Istituzionale.
c) La formazione professionale continua si sostanzia nell’attività obbligatoria di
aggiornamento, approfondimento, mantenimento e sviluppo delle conoscenze e delle
competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale del
Dottore Commercialista, del Ragioniere Commercialista e dell’Esperto Contabile,
attraverso la messa a disposizione, a favore degli Iscritti, di eventi formativi a
partecipazione collettiva od a fruibilità a distanza – in diretta od on demand - anche
se svolti all’estero, previa inclusione dei medesimi nei programmi formativi degli
Ordini territoriali ovvero direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Rientrano nell’attività di formazione altresì “attività formative particolari” di cui
all’art. 8 del presente regolamento.
d) La formazione professionale continua è svolta nell’interesse dei destinatari della
prestazione professionale degli Iscritti all’Albo, a garanzia dell’interesse pubblico, ed
è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione
professionale medesima.
e)
La corretta esecuzione della funzione formativa istituzionale demandata
all’Ordine è oggetto di vigilanza da parte del Consiglio Nazionale (art. 29 del D.Lgs.
139/2005).
f) Il nostro Ordine garantisce una formazione professionale continua svolta, in via
principale e privilegiata,
dalla Categoria per la Categoria, attraverso l’attività di
volontariato dei propri Iscritti e con il supporto ed il contributo della Fondazione
“Piero Piccatti”, degli Enti Strumentali, delle Associazioni di Categoria, dei Gruppi di
2
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
Lavoro, della Docenza Universitaria e di altre Istituzioni e Professionalità sul
territorio.
Ciò ha consentito in passato - e si confida possa consentire in futuro - che tale
attività venga svolta in forma gratuita.
g) Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni sono fissi a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli
Iscritti.
L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre (art. 4 del
regolamento nazionale).
h) Gli eventi formativi hanno ad oggetto le materie inerenti l’attività professionale
del Dottore Commercialista, del Ragioniere Commercialista e dell’Esperto Contabile,
di cui all’elenco redatto dal Consiglio Nazionale.
i) Per l’assolvimento dell’obbligo formativo, l’Iscritto è tenuto (art. 5, 2° comma, del
Regolamento Nazionale) ad acquisire novanta crediti triennali - con un minimo di venti
crediti annuali – ed a documentare all’Ordine, anche mediante autocertificazione,
l’attività di formazione effettivamente svolta.
Almeno tre crediti annuali devono derivare da attività formative aventi ad oggetto
l’ordinamento, la deontologia, le tariffe e l’organizzazione dello studio professionale.
Tramite le attività di formazione a distanza gli Iscritti possono acquisire un massimo
di quindici crediti formativi annuali.
l) Qualora l’Iscritto consegua, in un anno, più di venti crediti formativi, i crediti
eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere
all’obbligo formativo triennale ma non possono sostituire i venti crediti formativi
minimi da conseguire in ogni anno formativo (a titolo di esemplificazione: 20+20+50 =
90 crediti formativi triennali).
Per contro non è possibile riportare, nel computo dei crediti di un triennio, i crediti
maturati nei trienni precedenti.
3
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
m) I crediti formativi vengono attribuiti secondo il parametro 1 ora = 1 credito
formativo; porzione pari o superiore ai trenta minuti = 1 credito formativo.
Articolo 1. – Funzione del regolamento di attuazione
1.1. Il presente regolamento attuativo della formazione professionale continua
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-PineroloTorino viene redatto nell’osservanza delle “Linee Guida per la redazione del
regolamento per la formazione professionale continua dell’Ordine territoriale”, a
cura del Consiglio Nazionale, al fine di contribuire a garantire trasparenza ed
uniformità normativa sul territorio nazionale.
Esso è finalizzato:
ƒ
ad individuare un’impostazione maggiormente aderente alla realtà locale ed alle
esigenze operative e logistiche nelle more palesatesi, ottimizzando, così,
l'esperienza maturata;
ƒ
a disciplinare, nel quadro del regolamento nazionale, compiti ed attribuzioni
istituzionali dell’Ordine, che si concretizzano nel promuovere, organizzare e
regolare la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri Iscritti
e nel vigilare sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi, nei modi, nei
tempi ed attraverso gli strumenti che di seguito verranno illustrati.
Articolo 2. – Programma formativo a partecipazione collettiva ed a fruibilità a
distanza, in diretta od on demand
2.1 Il Consiglio dell’Ordine, esaminate le proposte programmatiche della propria
Commissione Consultiva per la formazione professionale continua, redige il
programma formativo, a partecipazione collettiva ed a fruibilità a distanza - in
diretta od on demand - comprendente altresì le attività formative organizzate o
sviluppate da soggetti terzi nella circoscrizione di nostra competenza ovvero al di
fuori del territorio italiano, se organizzate dal nostro Ordine.
4
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
2.2. Il programma formativo deve contenere le indicazioni e notizie di cui all’art. 8
del regolamento nazionale.
2.3. Non rientrano nel programma formativo le “attività formative particolari” di cui
all’art. 3, comma 1., lettera c), del regolamento nazionale ed all’art. 8 del presente
regolamento.
2.4. Il programma formativo – che non può riferirsi ad un periodo superiore all’anno
solare - è finalizzato al mantenimento della conoscenza, all’approfondimento ed
all’aggiornamento di tematiche di interesse professionale collettivo e, comunque,
rientranti nell’elenco delle materie individuate dal Consiglio Nazionale.
2.5. Stante l’assoluta dinamicità della nostra Professione, si prevede che il
programma non possa che essere redatto in progress, con variazioni ed integrazioni
in corso di periodo formativo annuale, e con tempistiche di programmazione dettate
dalle esigenze operative e strutturali locali.
2.6. Il programma formativo, validato dal Consiglio dell’Ordine, viene sottoposto
all’approvazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, attraverso il caricamento
nell’area riservata del portale all’uopo
predisposto, per il relativo accreditamento.
Articolo 3. – Eventi formativi istituzionali a partecipazione collettiva ed a
fruibilità a distanza, in diretta od on demand
3.1. Il Consiglio dell’Ordine, al fine della realizzazione del programma di formazione
professionale continua, può avvalersi di strutture e mezzi propri – in primis della
Fondazione “Piero Piccatti” e degli Enti Strumentali di Categoria – promuovendo i
cosiddetti “Eventi formativi istituzionali” - ovvero conferire
apposito incarico a
soggetti terzi – i cosiddetti “Eventi formativi a cura di Enti Terzi”.
3.2.
La Commissione formazione professionale continua, la Fondazione “Piero
Piccatti”, le Commissioni Istituzionali, i Gruppi di Lavoro che operano a supporto del
5
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
Consiglio dell’Ordine, le Associazioni di Categoria, i tutti singolarmente
o con il
contributo degli Enti Strumentali del nostro Ordine, promuovono l’organizzazione di
incontri di studio, convegni, seminari, corsi, masters o eventi similari, od ancora di
eventi a fruizione a distanza – in diretta od on demand - che sottopongono
all’approvazione
del
Consiglio
dell’Ordine
per
il
tramite
della
Commissione
competente, ai fini dei successivi inserimento nel programma formativo e
accreditamento da parte del Consiglio Nazionale.
3.3. Per garantire una tempestiva e capillare informazione agli Iscritti, viene
disposto l'invio, a mezzo posta elettronica, di circolari periodiche nelle quali viene
dato conto della programmazione degli eventi istituzionali della formazione
professionale continua.
Tali informazioni sono altresì accessibili on line, sul sito internet dell’Ordine,
attraverso la consultazione delle sezioni “Circolari” ed "Agenda del mese"
(quest’ultima è il calendario periodico, riepilogativo degli eventi organizzati e
promossi dall’Ordine, disponibile a decorrere dall’ultima decade del mese precedente
quello di riferimento).
3.4. L’attività formativa istituzionale offerta agli Iscritti è, di regola, a titolo
gratuito.
Per sostenerne la gratuità, il Consiglio dell’Ordine può – fra l’altro - usufruire del
contributo, anche sostanziale, della Fondazione Piero Piccatti, degli Enti Strumentali
e di Enti ed Aziende Pubblici o Privati, fermi restando la direzione, la responsabilità
ed il controllo in capo all’Ordine nello svolgimento dell’evento formativo che , in ogni
caso, sarà a partecipazione collettiva ovvero fruibile a distanza.
Articolo 4. – Iscrizione e frequenza agli eventi formativi istituzionali collettivi
4.1. L’iscrizione ai singoli ”Eventi formativi istituzionali collettivi” viene disposta
secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative trasmesse
agli Iscritti.
L’adesione avviene, comunque, in via telematica, attraverso siti internet ovvero a
mezzo della posta elettronica.
6
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
4.2. La partecipazione agli eventi è riservata in via
primaria agli Iscritti – o
Iscrivendi - all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di IvreaPinerolo-Torino; esclusivamente in caso di disponibilità residuali può essere
consentita la partecipazione di Iscritti ad altri Ordini Professionali.
4.3. Le iscrizioni, eseguite con le modalità di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2., sono
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e, comunque, sino al secondo
giorno precedente l’evento.
E’ disposta la gestione di una lista d’attesa che consente, agli Iscritti al nostro
Ordine che si siano prenotati nei tempi utili, di partecipare all’evento all’eventuale
manifestarsi di ulteriori disponibilità.
4.4. Le disdette delle prenotazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore, devono esser
comunicate entro il secondo giorno precedente l’evento, venendone meno ogni utilità
e fruibilità se disposte nell’imminenza dell’inizio dell’incontro di studio.
4.5. La reiterata ed ingiustificata assenza ad eventi formativi per i quali l'Iscritto ha
disposto la prenotazione - in carenza di disdetta nei termini di cui al precedente
punto 4.4. - è oggetto di formale richiamo da parte del Consiglio dell’Ordine.
La partecipazione di soggetto diverso dal Dottore Commercialista/Ragioniere
Commercialista/Esperto Contabile che ha, a proprio nome, disposto la prenotazione
(Collaboratore di Studio, Tirocinante…) è consentita solo se comunicata alla
Segreteria dell’Ordine prima dell’inizio dell’incontro di studio.
4.6. La partecipazione all’evento viene rilevata, dalla Segreteria, al momento
dell’accesso,
attraverso
la
registrazione
nominativa
del
Dottore
Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile che preventivamente si
sia prenotato secondo le modalità di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2..
Il personale addetto alla registrazione non è legittimato a consentire l’ingresso in
sala – e ciò anche in presenza di posti liberi – a coloro che non abbiano disposto la
procedura di preventiva iscrizione.
7
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
4.7. Qualora l’accesso avvenga decorsi trenta minuti dall’inizio dell’evento, è altresì
annotato, su apposito registro, l’orario di ingresso.
Qualora l’Iscritto lasci l’evento prima della sua conclusione è altresì annotato, su
apposito registro, l’orario di sua uscita.
4.8. Al termine di ogni incontro formativo partecipativo – o comunque allorquando
l’Iscritto decide di lasciare l’evento – il Dottore Commercialista/Ragioniere
Commercialista/Esperto Contabile è tenuto a ritirare personalmente il certificato di
partecipazione, preventivamente vistato dall’Ordine con apposito timbro.
Tale documento riporta nome e cognome dell’interessato, l’indicazione dell’Ordine di
appartenenza e
dei riferimenti all’evento formativo, l’orario di inizio dell’incontro
(o di accesso dell’Iscritto) e del suo termine (o di uscita dell’Iscritto).
Articolo 5. – Iscrizione e frequenza agli eventi formativi istituzionali a distanza, in
diretta od on demand
5.1. L’iscrizione ai singoli ”Eventi formativi istituzionali a distanza” viene disposta
secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative trasmesse
agli Iscritti.
L’adesione avviene, comunque, in via telematica, attraverso siti internet.
5.2. La partecipazione agli eventi è riservata in via esclusiva agli Iscritti all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino.
5.3. Le iscrizioni, eseguite con le modalità di cui ai precedenti punti 5.1. e 5.2., sono
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e, comunque, entro le ore 18.00
del giorno precedente l’evento - o la sua fruizione – onde consentire al sistema la
corretta gestione del flusso dati.
E’ disposta la gestione di una lista d’attesa che consente, agli Iscritti al nostro
Ordine che si siano prenotati nei tempi utili, di partecipare all’evento all’eventuale
manifestarsi di ulteriori disponibilità.
8
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
5.4. Le disdette delle prenotazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore, devono esser
comunicate entro il giorno precedente l’evento – o la sua fruizione - venendone meno
ogni utilità e fruibilità se disposte nell’imminenza dell’inizio dell’incontro di studio.
5.5. La reiterata ed ingiustificata mancata fruizione di eventi formativi per i quali
l'Iscritto ha disposto la prenotazione - in carenza di disdetta nei termini di cui al
precedente punto 5.4. - è oggetto di formale richiamo da parte del Consiglio
dell’Ordine.
La partecipazione di soggetto diverso dal Dottore Commercialista/Ragioniere
Commercialista/Esperto Contabile che ha, a proprio nome, disposto la prenotazione
(Collaboratore di Studio, Tirocinante…) non è consentita.
5.6. La partecipazione all’evento viene rilevata dal sistema operativo attraverso la
verifica dei tempi di accesso e navigazione internet e la raccolta – in termini
temporali e sostanziali - dei riscontri a quesiti, attinenti l’evento formativo in
trasmissione, che, ad intervalli preimpostati, vengono visualizzati sul video.
5.7. Al termine di ogni incontro formativo a distanza – o comunque allorquando
l’Iscritto
decide
di
interrompere
il
collegamento
internet
–
il
Dottore
Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile riceve, a mezzo posta
elettronica, il certificato di partecipazione, automaticamente generato dal sistema
operativo sulla scorta dei dati acquisiti di cui al precedente punto 5.6..
Tale documento riporta nome e cognome dell’interessato, l’indicazione dell’Ordine di
appartenenza e
dei riferimenti all’evento formativo, l’orario di inizio dell’incontro
(o di fruizione da parte dell’Iscritto) e del suo termine (o di cessazione di fruizione
da parte dell’Iscritto).
Articolo 6. – Certificati di partecipazione ad ”Eventi formativi istituzionali collettivi
ed a distanza” ed attività di controllo a cura dell’Ordine
6.1. La presenza degli Iscritti agli eventi formativi partecipativi istituzionali viene
verificata dall’Ordine attraverso le risultanze della
procedura di prenotazione e
della registrazione nominativa all’ingresso in sala di cui al precedente punto 4..
9
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
6.2. La presenza degli Iscritti agli eventi formativi a distanza – in diretta od on
demand - viene verificata dall’Ordine attraverso le risultanze della procedura di cui
al precedente punto 5..
6.3. Il numero dei crediti formativi maturati per la partecipazione ad eventi
formativi collettivi in sala viene dichiarato, dall’Iscritto, nella misura di cui al punto
m) delle “Premesse” del presente regolamento, in calce al certificato
di cui al
precedente punto 4.8, rilasciato in occasione dell’evento.
Tale attribuzione, così come gli elementi e fatti che la supportano, costituiscono
dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – che il Dottore
Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile sottoscrive, assumendo
la conseguente responsabilità.
In allegato si acclude fac-simile del ”Certificato di partecipazione ad evento
formativo istituzionale” (Allegato “A”).
6.4. Il numero dei crediti formativi maturati per la partecipazione ad eventi
formativi a distanza, in diretta od on demand, viene attestato telematicamente dal
sistema operativo, nella misura di cui al punto m) delle “Premesse” del presente
regolamento.
6.5. Le certificazioni di partecipazione ad eventi formativi collettivi o a distanza
vanno custodite dall’Iscritto e non devono essere trasmesse all’Ordine, salvo
espressa richiesta.
Articolo 7. – Eventi formativi a partecipazione collettiva o a distanza, in diretta
od on demand, a cura di Enti Terzi
7.1. L’Ordine, nella realizzazione del proprio programma e con la finalità di rendere
l’offerta formativa maggiormente diffusa e varia, può altresì aderire ad iniziative di
soggetti terzi, a partecipazione collettiva o a distanza, gratuite o a pagamento.
10
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
7.2. In tale ambito, l’Ordine può prendere in considerazione singoli e specifici eventi,
proposti e realizzati da qualificati Enti Organizzatori, includendoli nel proprio
programma formativo per il relativo accreditamento da parte del Consiglio Nazionale.
7.3. La procedura per ottenere, da parte degli Enti Organizzatori richiedenti,
l’inserimento di uno o più eventi nel programma formativo del nostro Ordine è la
seguente:
ƒ
l’Ente propone, al Consiglio dell’Ordine,
uno o più eventi, organizzati in
programma, almeno 50 giorni prima della relativa data di svolgimento.
ƒ
Il programma deve contenere ed indicare:
1.
la tipologia degli eventi formativi (a partecipazione collettiva o a distanza);
2. gli argomenti oggetto di trattazione (specificandone, altresì, i
riferimenti alfanumerici di cui all'Elenco delle materie oggetto di
eventi formativi, approvato dal Consiglio Nazionale nel gennaio 2008);
3. la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o
frazioni di ore;
4. le date previste;
5. il luogo di svolgimento degli eventi formativi che – di regola – rientra
nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Ordine;
6. la capienza della sala che ospita l’evento formativo;
7. l’eventuale costo di partecipazione individuale;
8. l’indicazione e la qualifica dei Relatori.
ƒ
Qualora l’evento sia fruibile a distanza, l’Ente Organizzatore è altresì chiamato
a
fornire
all’Ordine
ulteriori
informazioni
di
carattere
tecnico,
come
regolamentazione e-learning a cura del Consiglio Nazionale.
7.4. L’istanza, unitamente al sopra citato programma analitico, alla scheda tecnica ed al
documento di accettazione del presente regolamento attuativo (questi ultimi due, in facsimili in allegato al presente regolamento, Allegati “E” e “F”),
11
vanno
trasmessi alla
da
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
Segreteria dell’Ordine, nel rispetto del già indicato termine di 50 giorni dalla data di
svolgimento dell’evento o di inizio del corso.
7.5. Il Consiglio dell’Ordine sottopone la richiesta al preventivo vaglio della Commissione
consultiva competente e, se ritenuta meritevole, la invia al Consiglio Nazionale per il
relativo accreditamento.
7.6. Il Consiglio dell’Ordine dà comunicazione, senza indugio, all’Ente Organizzatore,
dell’avvenuto inserimento dell’evento nel programma formativo dell’Ordine e, a responso
ottenuto, altresì dell’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale.
7.7. Nelle more di quanto precede, l’Ente Organizzatore è legittimato a rendere pubblico
l’inserimento dell’evento nel programma formativo dell’Ordine solo a seguito di relativa
esplicita autorizzazione da parte del Consiglio e con la seguente dizione: “L’evento è
inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino al fine del riconoscimento dei relativi crediti”.
L’Ordine non dispone, in merito, alcuna comunicazione informativa agli Iscritti, non
trattandosi di evento formativo istituzionale.
7.8. E’ fatto tassativo divieto all’Ente Organizzatore di spendere la dizione “evento in corso
di accreditamento” o simili od, ancora, “ente accreditato”, dando così luogo ad indebite
strumentalizzazioni di natura pubblicitaria; ed invero l’autorizzazione dell’Ordine non può
che riguardare uno o più eventi ed “… in nessun caso tale soggetto può avvalersi della
qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con
l’osservanza delle condizioni stabilite dall’Ordine che lo ha incaricato.” (art. 11, secondo
comma, del regolamento nazionale).
7.9. L’Ente Organizzatore provvede a trasmettere all'Ordine, non appena disponibile, copia
dello stampato di invito e di tutta l'eventuale documentazione informativa inviata – a
propria cura – agli Iscritti all’Ordine medesimo.
12
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
7.10. Poichè l’Ente Organizzatore, con riferimento agli eventi accreditati, opera sotto la
direzione ed il controllo dell’Ordine, ogni qualsivoglia iniziativa esulante dalle operazioni di
registrazione e certificazione della partecipazione va
preventivamente illustrata per la
relativa condivisione ed approvazione. Il Consiglio dell’Ordine si riserva la facoltà di
procedere,
in occasione dello svolgimento degli eventi medesimi, a controlli attraverso
propri Delegati, con la piena collaborazione dell’Ente Organizzatore.
7.11.
L’Ente
Organizzatore
si
impegna
a
fornire
l’elenco
dei
Dottori
Commercialisti/Ragionieri Commercialisti/Esperti Contabili, iscritti all’evento, almeno sette
giorni lavorativi prima della relativa data di svolgimento nonché a trasmettere, in caso di
intervenute successive variazioni
(ulteriori iscrizioni, cancellazioni), l’elenco definitivo
degli effettivi partecipanti. Tale ultimo eventuale documento dovrà essere inviato
all’Ordine nel termine di sette giorni lavorativi dall’evento.
7.12. L’Ente Organizzatore si impegna, in caso di fruizione in sala, ad effettuare la verifica
dell’identità personale dei partecipanti all’incontro formativo, registrando il nominativo di
colui che effettivamente prende parte ai lavori. Nessuna rilevanza assume il nominativo del
soggetto che effettua la prenotazione e che può rivelarsi differente da quello del
partecipante all’evento.
7.13. L’Ente Organizzatore si impegna a vistare ed a consegnare, al termine dei lavori, ai
soli Dottori Commercialisti/Ragionieri Commercialisti/Esperti Contabili,
un proprio
certificato di partecipazione dal quale si evincano le generalità dell’interessato,
il
riferimento analitico all’evento formativo e l’effettiva durata della partecipazione
dell’interessato (orario di ingresso e di uscita se difformi dall’orario di inizio e di termine
del convegno).
7.14. Segnatamente alla formazione collettiva in sala, si applica il disposto del precedente
punto 4.8..
La relativa documentazione è quella di cui all’Allegato “B” (“Certificato di partecipazione
ad evento formativo organizzato da Enti Terzi” ) .
13
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
7.15 Segnatamente alla formazione a distanza – in diretta od on demand - si applica
il disposto del precedente punto 5.7..
7.16. Le certificazioni di partecipazione ad eventi formativi collettivi o a distanza
vanno custodite dall’Iscritto e non devono essere trasmesse all’Ordine, salvo
espressa richiesta.
Articolo 8. – Attività formative particolari
8.1. Gli Iscritti che hanno titolo al riconoscimento di crediti formativi in conseguenza dello
svolgimento di “Attività formative particolari” , così come previsto dall’art. 3, comma 1,
punto c., del regolamento nazionale, possono documentarle all’Ordine in occasione della
verifica annuale sull’attività formativa svolta, disposta dall’Ordine con modalità e tempi di
cui al successivo articolo 9.
8.2. Per “Attività formative particolari” si intendono quelle di cui all’art. 7, terzo comma,
delle “Linee Guida” a cura del Consiglio Nazionale.
8.3. Si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 6.3..
Articolo 9. – Attività di vigilanza a cura dell’Ordine
9.1. L’Ordine è tenuto a verificare annualmente il conseguimento dei crediti formativi da
parte degli Iscritti, nella misura minima di cui all’articolo 5 del regolamento nazionale in
materia, a cura del Consiglio Nazionale.
Tale controllo è effettuato sulla base di un documento riepilogativo di “Dichiarazione
sostitutiva di certificazione” che l’Iscritto è tenuto a compilare e trasmettere, alla
Segreteria dell’Ordine, entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all’attività di
formazione professionale continua svolta nell’anno solare precedente.
In tale attestazione va altresì evidenziato l’eventuale svolgimento di attività formative
particolari di cui al precedente punto 8..
Si acclude il relativo fac-simile (Allegato “C”) .
14
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
9.2 La verifica triennale di cui al regolamento del Consiglio Nazionale (articolo 5) viene
effettuata dall’Ordine sulla base di un “Certificato Riepilogativo Triennale” dei tre
certificati annuali
(Allegato “D”), redatto dall’Iscritto e trasmesso unitamente al
certificato relativo all’ultimo anno del triennio e di cui al punto precedente (Allegato “C” )
.
9.3. Alle attestazioni di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 non devono essere allegati i
singoli certificati di partecipazione agli eventi formativi, ritirati e custoditi dagli
interessati.
Gli
Iscritti sono tenuti a conservare tali certificati di partecipazione agli
eventi
formativi cui hanno preso parte - istituzionali e non – nonché quelli di cui al precedente
punto 8.2, per l’esibizione a richiesta dell’Ordine, e ciò sino alla fine dell’anno successivo
ad ogni
triennio formativo di riferimento (a titolo esemplificativo: 31/12/2011 per il
triennio 2008/2010).
9.4. Qualora l’Iscritto abbia smarrito la certificazione/ autocertificazione di frequenza
ad eventi formativi istituzionali e non, o alle attività formative particolari,
può,
comunque, attestare – sotto la propria piena responsabilità - la relativa partecipazione nel
documento riepilogativo annuale di cui al precedente punto 9.1. e nel documento
riepilogativo triennale di cui al precedente punto 9.2..
9.5.
Gli Iscritti sono tenuti a documentare il conseguimento di crediti formativi
mediante
la
presentazione
dei
certificati
di
partecipazione
ai
singoli
eventi
esclusivamente ed unicamente su richiesta dell’Ordine.
9.6. La Segreteria dell’Ordine non è autorizzata a disporre, su istanza dell’interessato,
alcuna verifica o ricerca finalizzata a riscontrare e/o documentare l’effettiva
partecipazione dell’Iscritto ad eventi formativi istituzionali per i quali egli abbia smarrito
il relativo certificato di partecipazione o non sia in possesso di dati che non ha avuto
cura di documentare o conservare .
15
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
9.7. Tra coloro che non provvederanno nei termini e con le modalità di cui ai punti 9.1. e
9.2. l’Ordine, con apposita deliberazione del suo Consiglio, disporrà controlli secondo
criteri, tempi e modalità ritenuti, di volta in volta, più opportuni.
Allo stesso modo, potranno esser disposti controlli relativi alle “Dichiarazioni sostitutive
di certificazione” presentate all’Ordine a mente dell’art. 9.1. e dell’art. 9.2..
Articolo 10. – Esenzioni ed esoneri
10.1. Sono tacitamente esonerati dall’obbligo di formazione professionale continua
gli
Iscritti nell’Elenco Speciale
10.2. Sono tacitamente esonerati dall’obbligo della formazione professionale continua gli
Iscritti nell’Albo Ordinario nel primo anno di iscrizione; pertanto, per i nuovi Iscritti,
l’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo quello di prima iscrizione.
Tale disposizione non viene applicata in caso di reiscrizione o di passaggio di categoria da
Elenco Speciale ad Albo Ordinario; il Consiglio si riserva, tuttavia, di pronunziarsi in
merito, in occasione delle singole delibere di movimento nell’Ordine.
10.3. Sono esonerati dall’obbligo della formazione professionale continua – previa
espressa richiesta dell’interessato – coloro che, seppure iscritti nell’Albo Ordinario, non
esercitino, neppure occasionalmente, la Professione di Dottore Commercialista/Ragioniere
Commercialista/Esperto Contabile.
Il non esercizio della Professione va dichiarato dall’Iscritto, che ha altresì cura di
attestare all’Ordine:
a) di non essere in possesso di partita IVA ;
b) di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza;
c) di non esercitare attività professionale, neanche occasionalmente, né di svolgere
alcuna funzione professionale mediante rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di lavoro a progetto o di altre figure similari ;
d) di non avere Tirocinanti in carico.
16
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
Al richiedente viene trasmessa comunicazione di “esonero a tempo indeterminato”, fatta
salva eventuale, successiva dichiarazione, a cura dell’Iscritto, di intervenuta modifica del
proprio status .
10.4. Sono esonerati dagli obblighi inerenti la formazione professionale continua gli Iscritti
che, nel corso del triennio
di riferimento, superino il sessantacinquesimo anno di età
ovvero i trent’anni di iscrizione nell’Albo.
La Segreteria dell’Ordine ha cura di trasmettere, nel mese di gennaio di ogni anno,
all’indirizzo degli interessati, relativa formale comunicazione di conferma di esonero.
10.5. Sono temporaneamente esonerati dagli obblighi di formazione professionale continua,
gli Iscritti che interrompono l’attività professionale per un periodo superiore a sei mesi a
causa di servizio militare o civile, malattia od infortunio, gravi motivi familiari, assenza
dall’Italia e, comunque, per comprovate cause di forza maggiore .
Essi sono tenuti a documentare al Consiglio dell’Ordine le cause di esonero entro l’anno
solare di riferimento.
Il Consiglio dell’Ordine, verificatane la spettanza, determina – per ogni Iscritto – la
riduzione dell’obbligo triennale di formazione professionale continua.
10.6. La maternità consente la riduzione di trenta crediti dall’obbligo formativo triennale,
individuabile secondo le indicazioni della richiedente, anche con ripartizione su due anni
solari.
L’esonero va richiesto entro l’anno solare di riferimento (o il primo dei due anni solari di
riferimento, qualora ci si avvalga della facoltà di cui al precedente comma).
Il Consiglio dell’Ordine conferma – per ogni Iscritta – la riduzione dell’obbligo triennale di
formazione professionale continua, secondo le indicazioni ricevute dall’interessata.
Articolo 11. – Inosservanza dell’obbligo formativo
11.1. A carico dell’Iscritto che abbia violato, senza giustificato motivo, l’obbligo normativo e
deontologico di formazione professionale continua, il Consiglio dell’Ordine, con riferimento
ad ogni
triennio di competenza,
potrà avviare un’istruttoria disciplinare
tendente ad
accertare le cause che hanno originato l'inosservanza del disposto giuridico e disciplinare.
17
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
L’eventuale azione disciplinare potrà esser disposta dal Consiglio dell’Ordine in piena
autonomia di apprezzamento e giudizio, solo in presenza di motivata individuazione di “…
azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice
deontologico o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità
e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione”, quali
sole fattispecie condizionanti l’apertura di qualsiasi procedimento disciplinare, ex art. 49,
primo comma, D.Lgs. 139/2005.
Articolo 12. – Norma Transitoria
12.1. Le disposizioni dell’articolo 9 del presente Regolamento si applicano, in quanto
compatibili, ai “documenti di autocertificazione” che, sotto la propria responsabilità penale
e civile, gli Iscritti hanno provveduto o provvederanno a compilare per attestare la loro
partecipazione – e la durata della stessa – a singoli eventi formativi cui sono intervenuti a
far tempo dallo 01/01/2006 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 13. – Entrata in vigore del regolamento attuativo
13.1. Il presente regolamento attuativo, approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino nella seduta del 16 aprile
2008, entra in vigore, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Esso potrà essere oggetto di modifica ed integrazione con successive delibere consiliari.
Torino, 16 aprile 2008
Il Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
18
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Ivrea-Pinerolo-Torino
Allegati:
ƒ
Allegato “A” (Certificato di partecipazione ad evento formativo istituzionale) ;
ƒ
Allegato “B” (Certificato di partecipazione ad evento formativo organizzato da
Enti Terzi) ;
ƒ
Allegato “C” (Dichiarazione sostitutiva di certificazione annuale) ;
ƒ
Allegato “D” (Dichiarazione sostitutiva di certificazione triennale) ;
ƒ
Allegato “E” (Dichiarazione di accettazione) ;
ƒ
Allegato “F” (Scheda tecnica da compilare a cura dell’Ente Organizzatore) .
Appendice:
ƒ
Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.
ƒ
Linee guida per la redazione del regolamento per la formazione professionale
continua dell’Ordine territoriale.
ƒ
Norme di attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività
formative.
ƒ
Elenco delle materie oggetto delle attività formative.
19