BUDGET PER L`EXPORT
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BUDGET PER L`EXPORT
Capitolo secondo CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE Studio dott. Antonio Di Meo 2.1 Aspetti generali Stipulare un contratto (sia esso di compravendita o di altro tipo) con un partner estero può far sorgere dubbi e problemi più complessi ed articolati rispetto a quelli generati dai rapporti obbligazionari nazionali Ormai, con l’allargamento dei mercati, con la creazione del Mercato Unico Europeo e con il decollo della Moneta Unica Europea, anche le piccole imprese si trovano sempre più di frequente ad effettuare transazioni con soggetti residenti al di fuori dei confini nazionali e a stipulare quindi degli accordi commerciali, che possono riguardare la compravendita di merci, oppure rapporti di agenzia, al fine di promuovere le vendite dei propri prodotti, o accordi di distribuzione con importatori. Nei rapporti con operatori residenti al di fuori dell'Italia, ci si trova a stipulare dei veri e propri contratti internazionali che richiedono: attenzioni alle problematiche connesse ai rapporti con le imprese estere, e analisi delle variabili esogene, nuove per l'azienda. Le diversità degli usi e delle consuetudini, la diversità della lingua, l’oscillazione dei cambi (almeno nei casi in cui la moneta contrattuale non sia l'EURO), la valutazione dell’affidabilità e della solvibilità dei propri partners, la diversità di legislazione in base alla quale si regolano i rapporti commerciali, le forme di pagamento in uso nei singoli Paesi, rappresentano soltanto alcune delle tante variabili che caratterizzano la negoziazione di un contratto con un residente fuori dall’Italia. Esse sottolineano la necessità, per gli operatori economici, di porre particolare attenzione agli aspetti contrattualistici e alla loro relativa gestione e impongono di regolare il rapporto commerciale nel modo più chiaro e completo per evitare il rischio di mancato adempimento degli obblighi stabiliti nel contratto, per non vanificare lo sforzo produttivo e commerciale. Da quanto detto, è evidente che la negoziazione di un contratto internazionale, coinvolgendo soggetti residenti in Paesi diversi, con sistemi giudiziari differenti, presenta problematiche aggiuntive per le imprese. In particolare, è di fondamentale importanza definire il quadro giuridico in cui si sviluppa e a cui è assoggettato il rapporto commerciale. Quale legge regolerà il rapporto? Quella italiana o quella del partner commerciale straniero? Esistono delle Convenzioni Internazionali? E, se esistono, cosa dispongono? Possono rispondere alle esigenze delle imprese? In caso di controversie cosa succede? A chi ci si può rivolgere per risolverle? Queste sono soltanto alcune delle domande da porsi quando si inizia una trattativa con una controparte estera. E’ necessario allora avere alcune linee-guida che aiutino a comprendere il significato degli elementi base e a facilitare la negoziazione di qualsiasi rapporto commerciale, sia che si tratti di semplici contratti di vendita o di agenzia, sia che si tratti di contratti più complessi, come ad esempio la costituzione di una joint-venture, un contratto di licenza o la fornitura di opere chiavi in mano. Studio dott. Antonio Di Meo CRITERI PER PREPARARE UN BUON CONTRATTO • Completezza: per regolare nei limiti del possibile tutti i punti oggetto del contratto stesso (legge applicabile, Foro competente, arbitrato, lingua, sono soltanto alcuni degli aspetti fondamentali di qualsiasi rapporto contrattuale che vanno sempre concordati e previsti esplicitamente nei contratti internazionali). • Chiarezza: per individuare preventivamente tutto ciò che potrebbe creare problemi o conflitti e non lasciare spazio a equivoci e interpretazioni diverse da quanto effettivamente voluto dalle parti. Occorre aver presente che il significato che viene attribuito ad alcuni termini potrebbe essere diverso da quanto attribuito dalla controparte estera. • Semplicità: affinché il linguaggio sia comprensibile a tutti quelli che saranno chiamati a utilizzare lo strumento contrattuale. La diversità cultura e di usi esige che il testo sia il più semplice possibile (e opportuno sottolineare il significato di termini che possono prestarsi a interpretazioni). nel futuro di lingua, talvolta è molteplici • Organicità: in quanto non basta che le clausole siano esposte in modo chiaro, ma è necessario che facciano parte di uno schema ordinato e coerente. Non devono esserci contraddizioni tra una clausola e l'altra. Ci preme segnalare che in ambito giuridico esistono due grandi famiglie di diritto che hanno un approccio divergente in materia di contrattualistica, senza dimenticare che ogni paese ha un suo ordinamento particolare e va analizzato nella sua intierezza. Qui ci limitiamo ad evidenziare sinteticamente, sulla tabella sottostante, le differenze più rilevanti fra il sistema giuridico di "Common Law", tipico dei paesi anglosassoni, e di "Civil Law" adottato nel continente europeo. FAMIGLIE GIURIDICHE COMMON LAW • • • • Non esistono codici scritti a cui rifarsi per disciplinare la materia e ci si basa sui precedenti casi analoghi; Il contratto è un caso a sé stante e può divenire legge; E' necessario prevedere il più possibile nel contratto; In vigore nei paesi anglosassoni (UK, Irlanda, USA, Canada, Australia, ecc.). Studio dott. Antonio Di Meo CIVIL LAW • Il contratto è previsto e disciplinato dal codice; • Il contratto sottostà alla legge codificata; • Non si può derogare a clausole o disposizioni imperative; • In vigore nei paesi del Continente Europeo (Germania, Italia, Francia, Svizzera, Austria, ecc…). 2.2 Forma dell’accordo e formazione del contratto Gli ordinamenti giuridici dei diversi Paesi del mondo non prevedono, salvo alcuni casi espressamente richiamati nei rispettivi codici, se il paese è di Civil Law, che un rapporto commerciale (ad esempio un accordo di compravendita) debba essere regolato per iscritto per essere efficace. Pur non essendo necessaria la forma scritta, affinché un contratto possa considerarsi garante della volontà delle parti è opportuno, comunque, che l'accordo fra il venditore ed il compratore e/o il partner straniero sia sempre regolato in forma scritta. E’ errata l’opinione - peraltro diffusa presso molti operatori economici - secondo la quale, non regolando in forma scritta il rapporto commerciale, si evita di assumere un vincolo giuridico. E’ importante quindi utilizzare sin dall’inizio la forma scritta, definendo i punti essenziali del rapporto sottostante (la legge applicabile, il foro competente, la condizione di pagamento, la resa della merce, ecc..), avendo ben presente la funzione principale del contratto scritto come da tabella. Tale accordo, così espresso, potrà svilupparsi, a seconda dei casi, attraverso forme diverse: • lo scambio di corrispondenza fra le parti (per lettera, telefax, e-mail) attraverso la quale una parte invia una proposta che viene accettata dall'altra parte senza riserve; • la conferma da parte del venditore (conferma d'ordine o fattura pro-forma) di un ordine ricevuto dal compratore; • un testo redatto con una successione di articoli e sottoscritto dalle parti. FORMAZIONE DEL CONTRATTO • invio della proposta contrattuale ad una o più persone fisiche o giuridiche determinate • indicazione dell'oggetto del contratto, del prezzo e della quantità della merce • precisazione da parte del proponente di considerare l'accordo vincolante in caso di accettazione • ricezione della proposta da parte del destinatario • comunicazione dell'accettazione sia attraverso una dichiarazione espressa oppure attraverso fatti concludenti come, ad esempio, la presa in consegna della merce Studio dott. Antonio Di Meo Occorre far presente che l'accettazione può considerarsi tale se non contiene modifiche o integrazioni sostanziali rispetto alla proposta ricevuta. In caso contrario l'accettazione si considera una controproposta ed il contratto non può ritenersi concluso se il proponente dichiara di non voler aderire alle nuove condizioni proposte. Nel caso invece di mancata risposta, si può ritenere che il proponente iniziale abbia aderito alle modifiche e/o integrazioni. Per quanto riguarda la lingua da usare è importante specificare nel testo del contratto quale sia la lingua alla quale attribuire il valore ufficiale del contratto, evitando che in presenza di traduzioni in altre lingue, i cui termini sono simili, ma possono dare adito a molteplici interpretazioni, sorgano contenziosi relativi alle disposizioni del contratto. Al riguardo si suggerisce una linea "neutra" come potrebbe essere l'inglese, vista la diffusione e la conoscenza della stessa in campo internazionale, per mettere le parti sullo stesso piano. FUNZIONE DEL CONTRATTO SCRITTO • tradurre la volontà delle parti in formulazioni semplici e comprensibili; • impostare in maniera chiara i principali elementi (garanzie, reclami, caratteristiche della merce, legge applicabile, ecc..) che potrebbero dar luogo a discussioni, lasciando il minimo spazio a possibili controversie e/o dibattiti circa l’interpretazione di alcuni punti; • affrontare una eventuale controversia da una posizione di forza; • ridurre i rischi di non adempimento da parte della controparte estera, rispetto a quanto concordato; • offrire un'immagine positiva e trasparente di sé attraverso la definizione dei punti essenziali che regoleranno il rapporto commerciale. 2.3 Quale legge applicare Nel momento in cui si verifichi il mancato adempimento di una delle due parti si pone anche il problema di quale sia l'ordinamento giuridico preposto a disciplinare il contratto, visto che potrebbe essere valida sia la legge dell'operatore nazionale che quella del contraente straniero. A questo proposito la domanda ricorrente è: quale legge nazionale si dovrà applicare in caso di controversia? Purtroppo non è semplice rispondere a tale domanda, in quanto occorre scegliere con cognizione di causa la legge più adatta alle proprie esigenze, cercando di individuare le soluzioni contrattuali migliori rispetto alla legge scelta. La scelta della legge applicabile è influenzata da diverse considerazioni circa: Studio dott. Antonio Di Meo • • • • la valutazione delle diverse opportunità; la possibilità di raggiungere un accordo con la controparte estera; la forza contrattuale; l'esistenza di leggi inderogabili nel Paese di una delle parti. L’applicazione di una legge piuttosto che di un’altra può incidere notevolmente sui contenuti del contratto, sia che gli stessi non siano stati espressamente regolati, sia che, al contrario, lo siano stati. Ancora l’esportatore potrebbe incontrare dei vincoli, quali, ad esempio, clausole inderogabili previste dall’ordinamento giuridico del partner estero, che impediscano di optare per la legge italiana. Cosa fare allora? Quale legge conviene scegliere? Quella italiana o quella del paese della controparte, oppure quella di un paese terzo, o addirittura ricorrere alla cosiddetta Lex mercatoria, cioè ai principi generali ed agli usi diffusi nel commercio internazionale? Innanzitutto è fondamentale informarsi sul quadro giuridico in cui il contratto si inserirà, individuando l’esistenza o meno di eventuali vincoli imposti dalle leggi vigenti nel paese del partner, che potrebbero rendere inefficace la scelta della legge italiana (nel caso si optasse per questa) nel Paese della controparte. A volte l’esportatore potrebbe scoprire che la legge del paese della controparte risulta più favorevole di quella italiana: occorre pertanto informarsi bene prima di scegliere. Ma quale soluzione potrebbe essere più conveniente per l’esportatore? Per orientarsi può essere utile esaminare la tabella seguente, rielaborata rispetto a quella tratta da “ La contrattualistica internazionale”, a cura di Fabio Bortolotti, cap. 3 della Guida all’Export pubblicata dal Centro estero delle Camere di Commercio Lombarde, agosto 1995. Quale che sia la legge che sarà applicata ad un contratto con una controparte estera è bene comunque eliminare ogni dubbio sul fatto che NON esistono norme "sovranazionali" applicabili alle transazioni commerciali tra soggetti residenti in Paesi diversi. Il riferimento rimane sempre la norma nazionale del singolo Paese. Si SUGGERISCE pertanto di valutare sempre in anticipo quale sia la legge da applicare all'accordo commerciale con una controparte estera. In assenza di una legge in tal senso sarà il giudice chiamato a dirimere una controversia, che si baserà sulle norme di diritto internazionale privato del proprio Paese. Se quanto detto sopra è vero nei rapporti commerciali con Paesi extra comunitari, in ambito comunitario tutto questo è superato grazie alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che all'art. 4 prevede che, in assenza di scelta della legge applicabile, sarà applicata la legge del Paese con cui il contratto ha il collegamento più stretto e che si presume essere quella del Paese in cui risiede la parte che deve fornire la cosiddetta prestazione caratteristica. Se questo consente una meno difficile individuazione della legge applicabile, nei casi di rapporti contrattuali di una certa complessità non è sempre così semplice e quindi, per concludere si RIBADISCE la necessità di non lasciare al caso la scelta della legge applicabile ma di prevederla in anticipo dopo aver valutato i vari aspetti e le varie implicazioni che questo comporta con l'aiuto (magari) di un esperto di comprovata e riconosciuta esperienza in materia. Studio dott. Antonio Di Meo SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE LEGGE SCELTA VANTAGGI SVANTAGGI Italiana Legge conosciuta o comunque facilmente accertabile che permette una standardizzazione dei contratti con controparti di Paesi diversi. Paese controparte Normativa non conosciuta: più Normalmente gradita alla controparte che tende ad imporla difficile da gestire. Possibilmente laddove la sua forza contrattuale da evitare. sia maggiore. Mette ambedue le parti sullo Normativa non conosciuta: più stesso piano. Appare opportuna difficile da gestire. solo qualora le parti non riescano ad accordarsi. Contenuti scarsamente prevediEvita l'applicazione di leggi nazionali che potrebbero contenere bili. Funziona solo con l'arbitrato. principi incompatibili con le esigenze del commercio internazionale. Paese terzo Lex mercatoria Studio dott. Antonio Di Meo Potrebbe non essere gradita alla controparte; in alcuni casi potrebbe risultare eccessiva- mente onerosa. PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1958 (ELENCO AGGIORNATO AL 1 OTTOBRE 1998) Algeria El Salvador Mongolia Antigua e Barbuda Estonia Mozambico Antille Olandesi Filippine Nepal Arabia Saudita Finlandia Niger Argentina Francia Nigeria Armenia Georgia Norvegia Australia Germania Nuova Zelandia Austria Ghana Paesi Bassi Bahrein Giappone Panama Bangladesh Gibilterra Paraguay Barbados Gibuti Perù Belgio Giordania Polonia Belize Grecia Portogallo Benin Groenlandia Regno Unito Bermuda Guan Romania Bielorussia Guatemala Russa (Fed.) Bolivia Guinea San Marino Bosnia Herzegovina Haiti Santa Sede Botswana Hong Kong Senegal Brunei India Singapore Bulgaria Indonesia Siria Burkina Faso Irlanda Slovacca (Rep.) Cambogia Israele Slovenia Camerum Italia Spagna Canada Jugoslavia Sri Lanka Cayman Islands Kazakistan Stati Uniti Ceca (Rep.) Kenya Sudafricana (Rep.) Centrafricana (Rep.) Kaghizistan Svezia Christmas Island Kuwait Svizzera Cile Laos Tailandia Studio dott. Antonio Di Meo Cina Lesoto Tanzania Cipro Lettonia Trinidad e Topago Cocos Island Libano Tunisia Colombia Lituania Turchia Comore Lussemburgo Ucrania Corea (Rep.) Macedonia Uganda Costa d'Avorio Madagascar Ungheria Costa Rica Malaysia Uruguay Croazia Mali Uzbekistan Cuba Marocco Venezuela Danimarca Mauritania Vietnam Dominica Mauritius Ecuador Messico Egitto Monaco Zimbawe 2.4 Modi di risoluzione delle eventuali controversie Se è essenziale definire quale sarà la legge applicabile ad un contratto internazionale, è altrettanto di fondamentale importanza precisare se, in caso di controversia, ci si presenterà davanti ai giudici del paese della controparte oppure davanti ai propri giudici, rimettendo quindi la soluzione della controversia ad un Tribunale statale oppure ad arbitri privati. 2.4.1 Scelta del tribunale statale La scelta del tribunale statale - quindi il ricorso alla giurisdizione ordinaria stabilendo il Foro competente (quello cioè del proprio paese o del paese della controparte) per risolvere eventuali controversie è sicuramente la via più semplice, soprattutto quando il valore del contratto è d'importo limitato (al di sotto dei 70.000,00/105.000,00 EURO). L'eventuale scelta di ricorrere all'arbitrato deve tenere conto, infatti, oltre che dei costi, anche di: • eventuali difficoltà di ricorrere a questo modo di risoluzione di una controversia; • della possibilità che la sentenza che scaturisce possa essere riconosciuta da parte dell'ordinamento giuridico dello Stato in cui dovrà essere resa esecutiva. Se è preferibile per l’operatore italiano prevedere che il Foro competente, cioè il Tribunale a cui assoggettarsi per la risoluzione della controversia, sia quello del proprio paese, non Studio dott. Antonio Di Meo sempre è però opportuno; bisogna valutare i singoli casi e sapere quali sono le possibilità di ottenere il riconoscimento di una eventuale sentenza nel paese della controparte estera. Al riguardo occorre sapere che questo riconoscimento è facile da ottenere nel caso di paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles (a cui hanno aderito i paesi dell’Unione Europea) firmata nel 1968, e alla Convenzione di Lugano1 firmata nel 1988. La scelta del Foro competente assume quindi molta importanza in quanto, se da una parte è facile ottenere il riconoscimento delle sentenze nei paesi aderenti alle Convenzioni su nominate, dall’altra le Convenzioni stesse prevedono alcuni vincoli circa l'organo giurisdizionale (il tribunale) competente a risolvere le eventuali controversie; vincoli che possono appunto essere superati attribuendo ad un giudice quelle competenze che altrimenti non potrebbe avere ed escludendo, nel contempo, la competenza di altri giudici. 2.4.2 Scelta dell’arbitrato internazionale L’arbitrato è un’alternativa alla scelta del tribunale statale per la risoluzione delle eventuali controversie, che si è imposta, negli ultimi anni in misura crescente, soprattutto per quei contratti di una certa importanza e valore (superiori ai 70.000,00/105.000,00 Euro o controvalore), per i quali diventa primario affidare la soluzione di eventuali controversie a legali competenti nella materia. Ricorrere all’arbitrato vuol dire che, in caso di controversia, il contratto sarà sottoposto ad un organismo privato e non ad un tribunale statale. La scelta della clausola arbitrale implica però che il Paese della controparte abbia aderito alla Convenzione di New York del 1958 - di cui fanno parte circa 100 paesi - nella quale si è statuito di: • accettare le risoluzioni arbitrali emesse dall’arbitro; • riconoscere e dare esecuzione alle sentenze arbitrali. Tuttavia, se questa è una condizione essenziale, non sempre è una condizione sufficiente, in quanto occorre che l’ordinamento giuridico del paese della controparte non ponga limiti all’applicazione dell’arbitrato che renderebbero prive di effetto le sentenze arbitrali. Dunque, prima di sottoporre il rapporto contrattuale ad un arbitro internazionale occorre verificare: a) l’adesione alla Convenzione di New York da parte della controparte e/o del partner; b) l’esistenza di eventuali limitazioni all’applicazione dell’arbitrato. Verificato quanto sopra, è necessario prevedere espressamente in forma scritta la clausola arbitrale (vedi esempio di cui alla tabella seguente), indicando inoltre la Camera arbitrale a cui rivolgersi in caso di controversie: quelle di Parigi, Stoccolma, Lugano, Zurigo, Vienna, Francoforte, Londra e Milano sono quelle che hanno la più lunga tradizione. 1 Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. Paesi aderenti alla Convenzione di Lugano: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera. Studio dott. Antonio Di Meo Il ricorso all’arbitrato internazionale assicura maggiore rapidità, flessibilità ed informalità di procedimento rispetto alla giurisdizione ordinaria. Di contro tale istituto non è opportuno per singole operazioni di valore modesto e non è quindi consigliabile inserirlo nel contesto di condizioni generali di vendita per l’estero in quanto, nel caso si rendesse necessario, avrebbe un costo sproporzionato rispetto al valore della singola operazione. ESEMPIO DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE Clausola per arbitrato CCI All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento. 2.5 Organizzazione delle vendite verso l’estero Vendere all’estero comporta per una qualsiasi impresa il definire, in base alle proprie risorse (sia quelle tecniche, che finanziarie, che umane) degli obiettivi fattibili e raggiungibili in un arco di tempo fissato secondo una strategia di marketing che possiamo tradurre e sintetizzare come segue: • il mercato estero rappresenta una parte marginale del proprio fatturato e quindi l’impresa non ritiene di investire in modo significativo; • il mercato estero può e deve rappresentare una parte significativa del proprio fatturato e quindi l’impresa ritiene di investire in tal senso. La scelta di una delle due strategie ha delle conseguenze sull'organizzazione della rete di vendita che deve essere adeguata per un ingresso vincente/soddisfacente sui mercati esteri, quindi si rende necessaria la definizione di schemi organizzativi che, essendo diversi in base alle esigenze, implicano un maggiore o minore grado di coinvolgimento dell’esportatore: 1. una presenza all’estero senza una propria organizzazione, quindi in modo occasionale in base agli ordini che si ricevono a seguito di una partecipazione ad una Fiera Studio dott. Antonio Di Meo internazionale o all’invio di un mailing, cioè l’offerta dei propri prodotti ad un determinato numero di nominativi esteri; 2. una presenza all’estero attraverso una organizzazione altrui che collabori con l’esportatore, al fine di sviluppare le vendite di un prodotto su di un determinato territorio; 3. una presenza all’estero con una propria struttura. La scelta di uno dei descritti schemi organizzativi implica la instaurazione con la controparte e/o il partner estero di rapporti contrattuali diversi, che andiamo ad analizzare singolarmente e che riguardano: • la compravendita • gli agenti di commercio • i concessionari di vendita • i procacciatori di affari e gli intermediari occasionali • le joint ventures. In particolare, per quanto riguarda la compravendita internazionale l’incontro tra venditore e compratore può avvenire in vari modi, che andiamo così a sintetizzare: • a seguito di una indagine diretta da parte dell’esportatore volta ad individuare nuovi clienti (ad esempio con l’invio di un mailing); • a seguito della partecipazione ad una fiera internazionale; • a seguito della diffusione presso enti promotori - come ad esempio l’ICE - di propri depliant illustrativi della produzione e dell’impresa; • casualmente. A seconda dei casi possiamo ritenere che l’inizio della negoziazione di un contratto internazionale di compravendita possa avvenire: 1. per iniziativa del venditore 2. per iniziativa del compratore Studio dott. Antonio Di Meo SVILUPPO E NEGOZIAZIONE DI UN CONTRATTO INTERNAZIONALE PER INIZIATIVA DEL VENDITORE PER INIZIATIVA DEL COMPRATORE 1. invio di una offerta da parte del 1. invio di un ordine da parte del 2. 3. 4. venditore al compratore, completa sia compratore al venditore; della descrizione dei prodotti che delle 2. invio al compratore della conferma condizioni generali di vendita; d’ordine con l’indicazione delle condizioni generali di vendita e di quelle ricevimento dell’ordine inviato dal particolari riferite all’ordine ricevuto; compratore al venditore; invio della conferma d’ordine (o della 3. accettazione della conferma dell’ordine da parte del compratore. fattura proforma) con la definizione delle condizioni particolari di vendita (data di consegna, modalità di pagamento, OPPURE trasporto, ecc..); accettazione della conferma dell’ordine 1. invio di una richiesta di offerta da parte da parte del compratore. del compratore al venditore; 2. invio al compratore dell’offerta completa sia della descrizione dei prodotti che delle condizioni generali di vendita; 3. invio dell’ordine del compratore al venditore; 4. invio della conferma dell’ordine (o della fattura proforma) con la definizione delle condizioni particolari di vendita riferite a quell’ordine; 5. accettazione della conferma dell’ordine da parte del compratore. Studio dott. Antonio Di Meo MERCATO ESTERO PRESENZA RILEVANTE PER SEMPLICE OPPORTUNITA' DI L'AZIENDA BUSINESS TIPI DI TIPO DI TIPO DI CONTRATTO TIPO DI CONTRATTO PRESENZA OPPORTUNITA' - Controllata totalmente • Fiera - Compravendita • Filiale dall'azienda commerciale - Procacciatore d'affari • Filiale finanziaria - Controllata totalmente • Offerte - • Filiale produttiva dall'azienda Società mista - Società mista (Joint - • Organizzazion e altrui - - Venture) Controllata totalmente dall'azienda • Mailing - Compravendita - Intermediari Occasionali - Compravendita - Intermediari Occasionali Agenzia Concessione 2.6 Compravendita internazionale e Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale La compravendita internazionale è sicuramente il tipo di rapporto contrattuale più diffuso, perché riguarda la vendita di beni mobili (beni di largo consumo, strumentazione, macchine, ecc..) da un soggetto residente in un paese ad un soggetto residente in un paese diverso. Proprio per la difficoltà che il rapporto di compravendita incontra nel determinare la legge che sarà applicata al contratto sottostante, la comunità internazionale, attraverso l'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) ha cercato di trovare una soluzione per offrire ai singoli contraenti un quadro di riferimento uniforme che superi le differenze di legislazione e favorisca una maggiore certezza. La soluzione è stata trovata predisponendo una normativa sulla vendita internazionale di beni mobili che è stata adottata dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1980, sulla vendita appunto, di beni mobili, in vigore dal 1° Gennaio 1988 e composta da 101 articoli. La Convenzione di Vienna, che ha visto la sottoscrizione di Paesi appartenenti ad aree geografiche diverse e con diverso grado di sviluppo, presenta una caratteristica importante che la contraddistingue rispetto ad altre convenzioni. Costituisce la legge nazionale, per i singoli Stati che vi hanno aderito, sulla vendita internazionale. Studio dott. Antonio Di Meo Pertanto, se l’acquirente e il venditore risiedono in paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna, non è necessario che nel contratto di compravendita stabiliscano quale sarà la legge a cui è sottoposto il contratto in quanto, in caso di controversie, sarà applicato quanto sancito nella Convenzione. Quindi è automatica l’applicazione della normativa uniforme sulla vendita internazionale, se le parti risiedono in paesi che vi hanno aderito. Tuttavia ci sentiamo di segnalarvi che nel caso in cui le parti scelgano una legge applicabile, questa sarà la legge applicata in quanto vale la volontà delle parti. Se invece la controparte appartiene ad uno Stato che non ha aderito alla Convenzione, quest’ultima si applicherà solo se le norme di diritto internazionale privato consentono di applicare la legge di un Paese contraente. Va tenuto presente, inoltre, che la Convenzione non disciplina tutti i problemi che possono presentarsi nel contesto di un accordo commerciale, lasciando alcune materie alla disciplina della legge. Di conseguenza, occorre sottolineare che la Convenzione di Vienna non può essere considerato un testo normativo autosufficiente a disciplinare tutti gli aspetti di un contratto di vendita. E' importante, pertanto, prevedere da quale legge saranno regolati gli Istituti non disciplinati dalla Convenzione. ISTITUTI CONTRATTUALI DISCIPLINATI DALLA CONVENZIONE DI VIENNA • • • • Formazione del contratto di vendita; Diritti ed Obblighi del venditore; Diritti ed Obblighi del compratore; Rimedi esperibili in caso di inadeguamento di una delle parti. ISTITUTI CONTRATTUALI NON DISCIPLINATI DALLA CONVENZIONE DI VIENNA • Validità del contratto e delle singole clausole; • Effetti prodotti dal contratto sulla proprietà delle merci; • Garanzie in caso di mancato pagamento. E’ opportuno quindi, per quanto appena detto e per quello che segue, che gli accordi siano sempre espressamente regolati per iscritto, ed in particolare sarebbe utile che l’esportatore predisponesse le proprie condizioni generali di vendita da utilizzare nei rapporti con l’estero, definendo i diversi punti relativi agli obblighi e ai diritti delle parti in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna, e sottoponendo altresì le materie da essa non regolate alla legge nazionale applicabile (ad esempio quella italiana). Nella prassi contrattuale anche internazionale è assai frequente che le parti si limitano a concordare soltanto alcuni punti essenziali della vendita (ad esempio prezzo, quantità, modalità di Studio dott. Antonio Di Meo consegna della merce, etc.), facendo poi rinvio a delle "condizioni generali" contenenti la disciplina integrativa del contratto (ad esempio, termini e modalità di denunzia dei vizi riscontrati sui prodotti oggetto della fornitura, intervento in garanzia del fabbricante per le riparazioni e/o le sostituzioni dei prodotti difettosi, sistemi di pagamento delle merci vendute, foro competente in caso di controversie, etc.) come predisposta unilateralmente dalla parte venditrice (o dall'associazione di categoria cui appartiene la parte venditrice). Nel fare ciò è essenziale che l'operatore economico, al momento di concludere un contratto di compravendita con una controparte estera, tenga conto degli elementi di rischio esaminati nel capitolo 1 ed in particolare del grado di affidabilità e di solvibilità della controparte (rischio commerciale) e della situazione politica ed economica del Paese in cui questo risiede (rischio Paese). È inoltre importante tener presente come la fissazione del prezzo, la definizione della condizione di pagamento e di consegna della merce (Ex works, Fob, Cif, o altro), insieme alle altre clausole stabilite nel contratto, siano elementi essenziali del prodotto e, come esso, costituiscano uno strumento in virtù del quale nascono e si concludono gli scambi internazionali. Se utilizzati bene, possono divenire una leva su cui agire per concludere a proprio favore una trattativa commerciale e su cui costruire una strategia ed una politica di prodotto. Altro aspetto che merita l'attenzione dell'operatore sono le strette implicazioni che gli argomenti sopra citati hanno con tutte le altre clausole oggetto del contratto. A seconda, ad esempio, di come i pagamenti vengano negoziati, l'esportatore ha la garanzia o meno che l'incasso avvenga nei modi e nei tempi pattuiti. A tal fine è comunque importante tener conto di tutte le clausole oggetto del contratto per determinare i diversi livelli di rischio cui si può incorrere, come pure va ricordato che, se si esclude il pagamento anticipato rispetto alla consegna della merce, l'esportatore si troverà di fronte al rischio di non essere pagato o di esserlo in tempi diversi da quelli concordati. Sperando che le linee guida proposte al lettore possano rivelarsi utili, nel momento in cui l'operatore si accinge a stipulare un contratto internazionale, sottolineiamo l'importanza di comprendere il significato e le conseguenze operative delle varie soluzioni e la necessità di rispettare gli accordi definiti con la controparte. Per concludere facciamo presente che: • la stipula delle "condizioni generali", di per sé, non produce gli obblighi di vendere i prodotti e pagarne il prezzo: detti obblighi, infatti, insorgeranno soltanto in seguito ad un successivo, specifico accordo tra le parti (di regola, l'accettazione, da parte del fabbricante, di un ordine trasmesso dal cliente); • per una corretta redazione dell'accordo commerciale con una controparte estera, è importante che l'esportatore/venditore tenga ben presenti alcuni argomenti "minimi" che riteniamo essenziali per la preparazione del testo di "condizioni generali di vendita " (vedi tabella seguente). Al riguardo, e per completezza di informazione, ricordiamo che la comunità internazionale ha cercato di offrire ai singoli contraenti un quadro di riferimento uniforme che superi le Studio dott. Antonio Di Meo differenze di legislazione e favorisca una maggiore certezza. Da qui l'esistenza di alcuni "modelli" di condizioni generali di vendita di cui indichiamo i riferimenti normativi: • Il Modello CCI di contratto di vendita internazionale della Camera di Commercio Internazionale; • Il Modello ECE/ONU di condizioni generali di vendita per la fornitura all'esportazione di impianti e macchinari elaborato sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa dell'ONU; • Il Modello ORGALIME (Organisme de Liaison der Industries Mettaliques Europeennes) integrativo delle condizioni generali ECE/ONU; • Il Modello UCIMU di condizioni generali di contratto di macchine utensili per l'export. Studio dott. Antonio Di Meo ELEMENTI FONDAMENTALI PER REDIGERE UN CONTRATTO • Le parti contraenti; • La definizione del significato di alcuni termini (cosa si intende, ad esempio, per spedizione, per collaudo, oppure quando il contratto si ritiene definito, ecc..); • Le caratteristiche dei prodotti; • L’importo e la moneta in cui è espresso il prezzo; • L’imballaggio previsto; • Il mezzo e le modalità di trasporto; • Il termine di resa della merce, secondo quanto stabilito dagli Incoterms 2000 della CCI; • I tempi di consegna della merce e il luogo di spedizione e di arrivo della stessa; • I documenti necessari; • Le garanzie offerte sulla qualità della merce e sui requisiti e caratteristiche prescritte, e le modalità ed i tempi per avanzare eventuali reclami; • La condizione di pagamento, specificando - nel caso di pagamento a mezzo lettera di credito documentario o nel caso di richiesta di garanzie bancarie - la loro articolazione ed entro quando dovranno pervenire rispetto alla consegna prevista; • I risarcimenti in caso di non conformità dei prodotti, ritardata o mancata consegna; • Gli interessi in caso di ritardato pagamento; • La forza maggiore; • La legge applicabile; • La modalità di risoluzione delle controversie. Altri punti importanti che possono essere inseriti in un contratto di vendita internazionale, soprattutto nel caso in cui l’oggetto della fornitura riguardi beni strumentali e/o impianti, sono: a) la responsabilità del fabbricante rispetto ai danni arrecati a beni e/o persone in conseguenza dei difetti del prodotto venduto (problema questo di particolare rilievo nei contratti di subfornitura, quando cioè il prodotto fornito viene incorporato nel prodotto finito); b) la riserva di proprietà (o patto di riservato dominio) che consente all’esportatore, in base alla legge nazionale applicabile, di restare il legittimo proprietario della merce anche dopo la definizione del contratto, fin quando la merce non sia stata pagata totalmente. Studio dott. Antonio Di Meo Per concludere, si SUGGERISCE all'operatore economico di predisporre delle proprie condizioni generali di vendita che rappresentino la «filosofia» dell'azienda stessa circa l'ambito in cui si definiranno le successive condizioni particolari di vendita. Riassumiamo inoltre, anche se sinteticamente e a titolo esemplificativo, gli obblighi del venditore e del compratore (v. tabelle) disciplinati dalla Convenzione di Vienna al fine di offrire agli operatori economici un semplice e (speriamo) utile strumento da utilizzare nella definizione di un contratto di compravendita con una controparte estera. OBBLIGHI DEL VENDITORE QUANDO DOVE COME CONSEGNARE LA MERCE • • • Alla data fissata; Entro periodo di tempo determinato; Entro un termine ragionevole. • • • • Nel luogo definito (secondo Incoterms 2000); Presso il vettore e/o spedizioniere/vettore; Presso gli stabilimenti del venditore. Secondo le modalità di trasporto definite nel contratto; Con mezzi di trasporto adeguati; Fornendo le informazioni al cliente; Stipulando il contratto necessario al trasporto delle merci; Stipulando, se tenuto, un'assicurazione sulle merci. Senza difetti; Conforme alle caratteristiche (qualità, quantità, tipo, imballaggio) definite; Idonea all'uso a cui è destinata (normale o particolare); Imballata e/o confezionata adeguatamente; Corrispondente al campione/modello/prototipo visionato. Libera da pretese altrui; Libera da diritti da su proprietà industriale e/o intellettuale. • • • • • • CONFORME • • • LIBERA DA DIRITTI DI TERZI • • CONSEGNARE I DOCUMENTI • Nel momento concordato; • Nel luogo previsto dal contratto; • Nella forma prevista dal contratto. TRASFERIRE LA PROPRIETA' • Alle condizioni previste dal contratto; • In base alla legge nazionale applicabile. Studio dott. Antonio Di Meo OBBLIGHI DEL COMPRATORE QUANTO DOVE COME PAGARE IL PREZZO ATTRAVERSO QUANDO PRENDERE IN CONSEGNA LA MERCE FORMALITA' Studio dott. Antonio Di Meo • Nella misura determinata nel contratto; • Comprensivo o meno dei costi relativi al trasporto, all'assicurazione merci e della dogana; • Nella moneta contrattuale pattuita (EUR, USD, YEN,….). • Nel paese del compratore; • Presso la sede d'affari del venditore; • Nel luogo della rimessa della merce o dei documenti; • Presso la banca indicata. • A mezzo bonifico bancario; • A mezzo assegno di conto corrente bancario o circolare; • A mezzo incasso documentario o semplice; • A mezzo incasso elettronico; • A mezzo credito documentario. • Via Swift; • Contro ritiro dei documenti commerciali. • In base a quanto determinato nel contratto; • In via anticipata rispetto alla spedizione della merce; • In via posticipata rispetto alla spedizione; • Contestualmente al ricevimento della merce. • Mettere il venditore nelle condizioni di effettuare la consegna; • Ritirare la merce; • Adempiere alle formalità necessarie per il ritiro della merce. VANTAGGI PER IL VENDITORE CHE ADOTTA LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA • Imposta il "sistema operativo" di riferimento per tutte le transazioni commerciali che perfezionerà con i singoli clienti; • Traduce in formulazione chiare e comprensibili i principali elementi che potrebbero dare luogo a discussioni lasciando il minimo spazio a possibili "controversie" e/o "appigli" su cui si basano le osservazioni della controparte; • Regolamenta aspetti "accessori" di fondamentale importanza che spesso vengono tralasciati quando ci si limita a perfezionare una singola compravendita; • Riduce il rischio di "pretesti" che i propri clienti potrebbero sollevare al fine di lucrare dei vantaggi dal sottostante rapporto instaurato; • Consente di gestire in modo pratico ed uniforme il rapporto nella sua fase fisiologica cautelandosi da "sorprese" sgradite; • Permette di affrontare un eventuale controversia da una posizione di forza; • Offre un'immagine positiva e trasparente di sé favorendo il rapporto commerciale che si instaura con la parte compratrice. Studio dott. Antonio Di Meo PAESI CONTRAENTI LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 (aggiornato al settembre 1998) • • • • • • • • • • • • • • EUROPA OVEST Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Italia Lussemburgo Norvegia Paesi Bassi Spagna Svezia Svizzera • • • • • • • • • • • • • • • • • • EUROPA EST Bielorussia Bosnia Bulgaria Ceca, rep. Croazia Estonia Georgia Jugoslavia Lettonia Lituania Moldavia Polonia Romania Russia Slovacchia Slovenia Ucraina Ungheria AFRICA • • • • • • Burundi Egitto Guinea Lesotho Uganda Zambia ASIA • • • • • • Cina Irak Mongolia Singapore Siria Uzbekistan AMERICA • • • • • • • Argentina Canada Cile Cuba Ecuador Messico USA OCEANIA • Australia • Nuova Zelanda 2.7 Agenti di commercio Dei vari tipi di intermediari esistenti, la figura dell’agente di commercio è quella che trova la più larga diffusione, soprattutto nell’ambito dell’Europa Occidentale. L’attività dell’agente di commercio consiste nel promuovere per conto dell’azienda mandante, ma in nome proprio, la conclusione di contratti in modo continuativo. L’agente quindi si preoccupa di sollecitare ordini da clienti in un dato territorio, dietro pagamento di un corrispettivo, cd. provvigione. Questa attività di intermediazione può svilupparsi in due modi: 1. la mera trasmissione di ordini ricevuti dai potenziali clienti, lasciando poi al fabbricante la possibilità di accettare o meno l’ordine ricevuto tramite l’agente e concludere quindi l’affare; 2. la possibilità da parte dell’agente di non limitarsi alla mera trasmissione di ordini, ma di poter rappresentare il fabbricante concludendo direttamente l’affare in nome e per conto del fabbricante. Studio dott. Antonio Di Meo L’attività dell’agente che viene svolta, come sopra accennato, in maniera stabile, non va confusa con l’attività di intermediazione svolta dai cosiddetti procacciatori d’affari ed altri intermediari occasionali. In ambito europeo la Comunità Economica Europea ha emanato una direttiva (n. 86/653 del 18 dicembre 1986) relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, che è stata recepita da tutti gli Stati dell’Unione Europea (vedi tabella). La direttiva comunitaria, pur avendo assolto al compito di riavvicinare le diverse normative nazionali, non affronta alcune problematiche e lascia ampia libertà agli Stati membri di introdurre normative più favorevoli all’agente di commercio, come ad esempio per quanto attiene all’indennità di fine rapporto e al risarcimento dei danni. Nel definire quindi un rapporto con un agente straniero, è opportuno conoscere esattamente le leggi del paese dell’agente, che prevedono spesso norme inderogabili, in quanto la figura dell’agente - considerata la parte più debole del contratto - sarà sottoposta alla normativa vigente nel proprio Paese. Questo si verifica quando non viene determinata espressamente la legge applicabile al rapporto commerciale, per cui è implicito l’assoggettamento alla legge del paese in cui risiede l’agente. Quando si vuole invece sottoporre il rapporto alla legge italiana, è opportuno prevederlo espressamente richiamando nel testo il riferimento al regime dell’indennità di fine rapporto, introdotto con l’accordo sindacale del 30 ottobre 1992 sulla base del nuovo articolo 1751 sull’indennità in caso di cessazione del rapporto. LEGGI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE 86/653 SUGLI AGENTI Austria: legge fed. del 28 gennaio 1993 Grecia: decr. pres. N. 312 / 95 Belgio: legge del 13 aprile 1995 Irlanda: legge n. 33 del 1994 Danimarca: decr. pres. N. 219 del 30 maggio 1991 Italia: decr. legisl. N. 303 del 10 novembre 1991 Finlandia: L. 417 del 08/05/1992 Paesi Bassi: legge 5 luglio 1989 Francia: legge n. 91/593 del 25 giugno 1991 Portogallo: d.l. n. 118 del 13 aprile 1993 Germania: legge 23 ottobre 1989 Spagna: legge n. 12 del 27 maggio 1992 Gran Bretagna: Commercial Agents (Council Directive) Regulation 1993 Svezia: L. 351 del 02/05/1992 Studio dott. Antonio Di Meo Fare attenzione a quanto appena detto è importante, se si pensa che alcune normative nazionali (come quella Belga o quella Francese) riconoscono all’agente, in caso di cessazione del rapporto, indennità, dovute alla cessazione del rapporto e/o (a seconda dei casi) al mancato guadagno a seguito dell’interruzione del rapporto, notevolmente più onerose rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale italiana. E’ importante quindi, per concludere, che il rapporto di agenzia sia sempre concordato per iscritto, affrontando con chiarezza tutti gli elementi che potrebbero generare dei malintesi. Per favorire ciò, viene riportata una check-list Agenzia che può rappresentare una guida agli argomenti che è opportuno affrontare e definire con l’agente (vedi tabella ). Studio dott. Antonio Di Meo CHECK-LIST AGENZIA 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Data del contratto 2. Nomi ed indirizzi delle parti 3. Prodotti contrattuali 4. Territorio contrattuale 5. Funzioni dell’agente 2. OBBLIGHI DELL’AGENTE 1. Promozione delle vendite 2. Minimo di affari 3. Organizzazione della rete 4. Pubblicità, fiere ed esposizioni 5. Condizioni di vendita 6. Informazione del fabbricante 7. Segni distintivi del fabbricante 8. Obbligo di non concorrenza 9. Stock di prodotti - Deposito 10. Assistenza alla clientela, garanzia 3. OBBLGHI DEL FABBRICANTE 12 Esclusiva: non esclusiva; deroghe all’esclusiva: vendite dirette con provvigione all’agente, categorie di clienti riservati (con o senza provvigione) 13. Provvigione: affari su cui spetta, ammontare della provvigione, calcolo della provvigione, diritto alla provvigione, modalità pagamento 14 .Informazione ed assistenza tecnica 4. CESSAZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI 15. Durata del contratto: entrata in vigore del contratto, periodo di prova, data cessazione (contratto a termine); preavviso (contratto a tempo indeterminato): durata, modalità di comunicazione, risoluzione anticipata; conseguenze della cessazione del contratto: ordinazioni in corso, indennità di risoluzione (clientela) 16. Disposizioni finali: legge applicabile, foro competente/arbitrato, testo originale/lingua, non cedibilità contratto Studio dott. Antonio Di Meo 2.8 Concessionari di vendita Il contratto di concessione di vendita è molto diffuso nei rapporti di distribuzione sui mercati esteri. E’ caratterizzato dalla presenza di un concessionario/importatore responsabile di un territorio stabilito, che acquista per poi rivendere in nome e per conto proprio i prodotti del fabbricante, che sovente gli concede l’esclusiva. Il concessionario/importatore assume quindi il ruolo di promuovere ed organizzare le vendite dei prodotti di un fabbricante su di un determinato territorio, distinguendosi dall’agente in quanto mentre l’agente promuove la conclusione di contratti, il concessionario/importatore acquista e rivende. Da un punto di vista commerciale con l’agente l’impresa invia la merce direttamente agli effettivi utilizzatori, mentre con la distribuzione l’impresa vende la merce e la invia al distributore il quale, a sua volta, la venderà agli effettivi utilizzatori. La diffusione di questo tipo di rapporto commerciale permette al fabbricante che vuole ampliare il mercato su scala internazionale, affermando il proprio marchio, di usufruire di una struttura nel paese estero di interesse che si preoccupa di organizzare tutta la distribuzione dei beni acquistati dal fabbricante con il quale vengono concordati i diversi obblighi. Risulta chiaro che affinché la collaborazione tra le due parti (fabbricante e distributore) sortisca gli effetti sperati, è importante stabilire fin dall’inizio in un contratto i reciproci obblighi secondo il check list di cui alla tabella. CHECK-LIST CONCESSIONE DI VENDITA 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Data del contratto 2. Nomi ed indirizzi delle parti 3. Prodotti contrattuali 4. Territorio contrattuale 5. Compiti e poteri del concessionario 2. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 6. Promozione delle vendite 7. Minimo di acquisti 8. Organizzazione della rete distributiva 9. Pubblicità, fiere ed esposizioni 10. Condizioni di acquisto del concessionario 11. Condizioni di vendita del concessionario 12.Informazione del fabbricante 13. Segni distintivi del fabbricante 14. Obbligo di non concorrenza Studio dott. Antonio Di Meo (esclusiva d’acquisto, divieto di distribuire/fabbricare prodotti concorrenti, definizione prodotti concorrenti, prodotti non concorrenti: informazione, obbligo di non concorrenza dopo la fine del contratto) 15. Stock di prodotti • stock di proprietà del concessionario: • elenco prodotti (consistenza minima) • condizioni di pagamento • condizioni di riacquisto alla fine del contratto 16. Assistenza alla clientela e garanzie (organizzazione del servizio: personale tecnico, mezzi necessari (officina, ecc..), prezzi alla clientela; garanzia: condizioni del servizio, rimborso costi, pezzi ricambio) 3. OBBLIGHI DEL FABBRICANTE 17. Esclusiva (esclusiva/non esclusiva; deroghe all’esclusiva: vendite dirette con provvigione all’agente, categorie di clienti riservati (con o senza provvigione), licenze di fabbricazione, protezione del concessionario da importazioni indirette) 18. Obbligo di rifornire il concessionario • solo impegno di informarlo se ordini non possono venire soddisfatti • impegno limitato ai minimi di acquisto 19. Informazione e assistenza tecnica • depliants e materiale illustrativo • invio personale tecnico • formazione del personale del concessionario 4. CESSAZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI 20. Durata del contratto (entrata in vigore, periodo di prova; data cessazione (contratto a termine): eventuale proroga tacita, disdetta e modalità comunicazione; preavviso (contratto a tempo indeterminato): durata, modalità di comunicazione) • risoluzione anticipata • conseguenze della cessazione del contratto: • stock dei prodotti • ordinazioni in corso • servizio di assistenza e garanzia 21. Disposizioni finali : legge applicabile, foro competente/arbitrato, testo originale/lingua, non cedibilità contratto, pattuizioni derogative o complementari (forma scritta), abrogazione accordi precedenti Studio dott. Antonio Di Meo 2.9 Procacciatori d’affari ed intermediari occasionali Sovente gli operatori economici si affidano ad intermediari occasionali che si propongono per sviluppare le vendite su determinati mercati. Trattandosi di figure non sempre individuate sotto il profilo giuridico, vale la pena richiamare la regola generale secondo la quale, al di là della denominazione con cui viene definito il contratto, è opportuno: • precisare tutti i punti chiave, per evitare eventuali future controversie; • chiarire il ruolo occasionale del rapporto privo di vincoli ed impegni duraturi, quand’anche il procacciatore dovesse procurare più di un affare; • precisare che il fabbricante è libero di trattare con terzi e di nominare agenti nel territorio in cui opera il procacciatore; • chiarire che la provvigione spetta soltanto sugli affari andati a buon fine e promossi dal procacciatore. 2.10 Contratto di Joint Venture Contenere i costi, realizzare economie di scala, sviluppare una maggiore flessibilità, prolungare il ciclo di vita di alcuni macchinari, raggiungere nuovi mercati e posizionarsi in modo stabile su mercati lontani, sono alcuni dei motivi che spingono molte PMI a stringere collaborazioni di natura diversa con partner stranieri, soprattutto dei Paesi dell'Est Europa, del Sud America e del continente asiatico. Abbiamo visto nei paragrafi precedenti che il ricorso ad intermediari commerciali (agenti, concessionari di vendita) costituisce la soluzione maggiormente seguita per inserirsi su nuovi mercati. Non sempre però, è la soluzione ottimale, soprattutto se tali mercati sono distanti e se presentano caratteristiche completamente diverse dal mercato europeo. Pertanto, quando l'esportatore si è sufficientemente affermato sviluppando un know-how adeguato per affrontare livelli di sviluppo e di presenza più significativi, è possibile valutare l'opportunità di ricorrere ad una propria struttura di vendita che gli permetta di organizzare direttamente la distribuzione, oppure, di decentrare l'attività di produzione in Paesi esteri che consentano di mantenere e/o incrementare la competitività sul mercato nazionale e su quello internazionale. Sempre di più, inoltre, gli operatori economici di tutti i paesi industrializzati tendono a costituire delle società all'estero da loro stessi controllate o a costituire una semplice filiale o sede secondaria (branch), cioè un'entità non separata dall'impresa dell'esportatore. Scopo della creazione di una società all'estero di diretta e totale emanazione dell'esportatore, può essere: a) decentrare la produzione ottenendo dei vantaggi ottimali senza l'ingerenza di un partner estero; Studio dott. Antonio Di Meo b) costituire una società finanziaria che controlli altre società di produzione situate in Paesi diversi che consenta, nel rispetto della normativa vigente, una migliore e più efficace pianificazione fiscale; c) costituire una società commerciale che consenta di gestire meglio la presenza sui mercati esteri dell'azienda produttrice. La scelta, invece, di una società mista (joint venture) nasce per utilizzare l'esperienza, le conoscenze e la presenza in loco di un partner locale con il quale dividere il rischio dell'investimento. Nel presente capitolo ci occuperemo di quest'ultima formula di presenza, limitandoci ad offrire al lettore soltanto alcuni elementi di riflessione e d'attenzione nell'affrontare un investimento di tale tipo in un Paese estero. Le Joint Venture possono essere: a) di tipo contrattuale b) di tipo societario Nella creazione di una Joint Venture societaria tanti e nuovi sono i problemi che devono essere affrontati e che non si riscontrano, invece, in una società controllata. In particolare l'individuazione del partner locale, la definizione degli obiettivi che devono essere condivisi e la normativa vigente, rappresentano solo alcuni aspetti che suggeriamo di considerare per individuare i rischi e definire, in base alle risorse (umane, tecniche e finanziarie) a disposizione, i passi da compiere che proviamo ad elencare nella Tabella che segue: Studio dott. Antonio Di Meo STEPS DA COMPIERE PER LA COSTITUZIONE DI UNA JOINT VENTURE • Valutazione degli obiettivi sia di mercato che economici della costituenda società mista; • Valutazione del rischio dell'investimento; • Definizione dei requisiti e caratteristiche del partner; • Ricerca del partner locale e contatti di verifica; • Valutazione e verifica del partner locale; • Definizione dei reciproci interessi e degli obiettivi comuni e reciprocamente condivisibili; • Accordo con il partner locale con Lettera di Intenti circa gli obiettivi da raggiungere e un programma di massima da sviluppare; • Valutazione e definizione dei rispettivi apporti; • Definizione dei compiti all'interno della società (contributo del partner estero); • Conoscenza della legislazione locale sugli investimenti esteri e loro trattamento; • Conoscenza della normativa di natura fiscale, valutaria, doganale, proprietaria, di trasferimento degli utili e di investimento; • Verifica circa l'esistenza di eventuali accordi sulle doppie imposizioni; • Conoscenza della legislazione in materia societaria; • Conoscenza delle norme e delle procedure circa la costituzione, l'attività, i rapporti tra i soci e gli adempimenti della società costituenda o partecipata; • Affronto degli aspetti di tipo organizzativo, di assistenza tecnica, di formazione del personale, contributiva, ecc..; • Verifica dell'esistenza di agevolazioni di natura fiscale; • Verifica della possibilità di accedere ad agevolazioni di natura finanziaria (finanziamenti e/o contributi) previsti da programmi comunitari e/o nazionali (Simest, Finest, ecc) ved. Cap. 13; • Disbrigo delle formalità burocratiche. Per concludere ci pare opportuno sottolineare quanto segue: La Joint Venture societaria è sempre soggetta al diritto del Paese in cui ha sede la società e che regolerà l'attività della società mista, il rapporto dei soci e la ripartizione degli utili dopo aver ovviamente assolto alle imposte previste dalla legislazione del Paese. La Joint Venture contrattuale non fa sorgere, invece, una società comune, ma soltanto un accordo fra le parti per gestire un'iniziativa comune dividendone, in seguito, gli utili attesi. Studio dott. Antonio Di Meo COMPARAZIONE FRA UNA SOCIETÀ CONTROLLATA AL 100% E UNA JOINT VENTURE SOCIETÀ CONTROLLATA JOINT VENTURE Iniziativa indipendente Azione coordinata Finanziamento a propria cura Numerose fonti di finanziamento Agevolata come impresa locale (minore rischio politico) Minore introduzione al mercato Partner già introdotto sul mercato locale locale Necessità d'accordo possibilità di Totale autonomia decisionale conflitti Contratti collegati (es. know-how, Assenza di contratti collegati fornitura) Necessità di controllo contabile di Facilità di controllo gestione Fonte: Fonte: Vartui Kurkdjian, "Produrre all'estero", Il Sole 24 Ore, Libri, 1996 Soggetta a norme sulle imprese estere CONFRONTO FRA UNA JOINT VENTURE SOCIETARIA E UNA JOINT VENTURE CONTRATTUALE JOINT VENTURE SOCIETARIA JOINT VENTURE CONTRATTUALE Obiettivo: collaborazione durevole Obiettivo: temporanea collaborazione Cooperazione finanziaria Indipendenza economica Creazione di una società comune con una responsabilità propria Nessuna società comune: responsabilità spesso di un partner Responsabilità limitata all'ammontare del capitale sociale Nessuna responsabilità finanziaria Investimento impegnativo Investimento minimo La società sopravvive anche se viene meno la casa - madre Il contratto decade se viene meno una delle parti Necessità di organizzazione societaria amministrativa e contabile Coordinamento semplice Problematiche complesse al termine del contratto Termine del contratto agevole Maggiori obblighi fiscali Minori obblighi fiscali Possibilità di finanziamento per la Attività auto finanziata società comune Fonte: Vartui Kurkdjian, "Produrre all'estero", Il Sole 24 Ore, Libri, 1996 Studio dott. Antonio Di Meo Capitolo terzo PAGAMENTI INTERNAZIONALI Studio dott. Antonio Di Meo