regolam. tarsu modif. 2012

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regolam. tarsu modif. 2012
COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
REGOLAMENTO DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI
Approvato con deliberazione consiliare n. 11
Modificato con deliberazione consiliare n. 7
Modificato con deliberazione consiliare n. 49
Modificato con deliberazione consiliare n.113
del 30.03.1999
del 20.02.2002
del 16.05.2006
del 09.10.2012
ART. 1
ISTITUZIONE ED OGGETTO DELLA TASSA
Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene effettuato dal
Comune nel territorio dove sono situati gli immobili produttivi di rifiuti, in regime
di privativa, per cui ogni soggetto e' tenuto ad avvalersene, ad eccezione di coloro
che occupino o detengano superfici ove si formino rifiuti speciali non assimilabili
ai fini della discarica o, infine, tossici e nocivi.
Con deliberazione consiliare n° 86/98, esecutiva, a decorrere dell’entrata in vigore
della legge comunitaria 1995/97 n° 128 del 24 aprile 1998, ai fini dell’applicazione
della tassa lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti
speciali assimilati agli urbani tutti quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett.a, della
deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, nonché gli accessori per
l’informatica.
Sono, perciò, tassabili tutte le superfici ove si producano rifiuti che abbiano
una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque,
siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo
esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, foglie di carta, plastica, cellophane, cassette,
pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta
catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purche' palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali
materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti
composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2
del D.P.R. n. 915/82, che cosi recita: "i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo
durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da
fabbricati o da altri insediamenti civili in genere";
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche,
quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purche' non allo stato liquido,
quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della
pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, casina, sanse
esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche lavorazioni
basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di trebbiatura, e
simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
Il Comune svolge il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati
come stabilito dall’art. 11 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, approvato con deliberazione consiliare n° 141 del 28.11.98.
Nell'ipotesi di mancata estensione a tali zone, i titolari delle singole
occupazioni devono effettuare il conferimento dei propri rifiuti nei contenitori
viciniori.
ART. 2
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
Il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa è l'occupazione o
detenzione di locali ed aree scoperte, esistenti nelle zone del territorio comunale in
cui il servizio di smaltimento dei rifiuti è istituito ed attivato o comunque reso
anche soltanto di fatto.
Risultano pertanto tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi
titolo, in quanto l'uso esclusivo o riservato costituisce presunzione di potenzialità o
attitudine a produrre rifiuti.
ART. 3
LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
La tassa è dovuta nella misura intera nell'ambito del centro abitato, delle
frazioni e dei nuclei abitati dove il Comune è tenuto a svolgere il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come delimitato nel regolamento del servizio
di nettezza urbana adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915.
Sono altresì tassabili, e in misura piena, l'abitazione colonica e gli altri
fabbricati con area scoperta di pertinenza, se nella zona di raccolta è situata la sola
strada di accesso.
Il servizio di smaltimento può essere esteso alle zone del territorio comunale
con insediamenti sparsi.
Nell'ipotesi di mancata estensione a tali zone, i titolari delle singole
occupazioni devono comunque effettuare il conferimento dei propri rifiuti nei
contenitori viciniori e, in considerazione del disagio derivante dall'obbligo di
avvalersi di un servizio prestato soltanto in parte (comprensivo comunque della
fase relativa al trasporto dei rifiuti e di quella finale attinente allo smaltimento vero
e proprio).
Nel caso di mancato svolgimento del servizio, sebbene istituito ed attivato,
nella zona di residenza, di dimora, nell'immobile a disposizione o di esercizio
dell'attività o di prestazione in grave violazione delle prescrizioni stabilite nel
regolamento comunale concernente la disciplina del servizio di nettezza urbana o
di mancato svolgimento protratto in maniera da determinare una situazione
dannosa per le persone o per l’ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie
nazionali, viene riconosciuta la riduzione del 60 per cento della tariffa ordinaria.
Tali situazioni devono essere fatte constatare all'Ente gestore del Servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (attualmente Ufficio Tecnico) mediante
formale e motivata diffida e la riduzione della tassa avrà luogo (ove non si
provveda da parte dell'Ufficio Tecnico a regolarizzare il servizio entro 10 giorni o
ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida) con apposita richiesta scritta,
indirizzata all'Ufficio Tributi, contenente copia della precedente nota di diffida,
debitamente protocollata.
Lo sgravio o la restituzione della quota della tassa di cui al comma
precedente è determinato in misura corrispondente al periodo di irregolare servizio.
Nelle zone in cui lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti sia limitato
con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto nella
misura intera in proporzione al periodo di esercizio del servizio, ferma restando
l'applicazione delle precedenti disposizioni del presente articolo.
ART. 4
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
Soggetto passivo è l'occupante o il detentore dei locali e/o aree scoperte di
cui al precedente articolo 2, a nulla rilevando il titolo che contraddistingue, sul
piano giuridico, l'occupazione medesima (proprietà, usufrutto, locazione,
comodato, occupazione abusiva, ecc.).
Qualora si tratti, tuttavia, di occupazione precaria (come, ad esempio, nel
caso di alloggi affittati per brevi periodi ad avventori occasionali) soggetto passivo
è il proprietario o comunque colui che cede l'immobile a terzi, sebbene
quest'ultimo non sia di fatto, il vero occupante.
I conviventi o anche coloro che gestiscono in comune determinate attività
economiche sono obbligati tutti per la medesima prestazione tributaria e ciascuno
può essere costretto all'adempimento per la totalità.
Per la particolare fattispecie delle abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale o limitato, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione
principale, anche se posta in altro Comune.
Il gestore o amministratore della multiproprietà e dei centri commerciali
integrati è dichiarato responsabile del versamento della tassa dovuta in ordine ai
locali ed aree in uso esclusivo, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o
detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario (l'obbligo della
denuncia dei cespiti tassabili, nonche' ogni altro adempimento, rimangono a carico
del singolo occupante o detentore, che costituisce l'unico soggetto passivo).
Il gestore o amministratore dei predetti immobili deve presentare, su
richiesta dell'Ufficio Tributi, l'elenco dei vari occupanti o detentori dei locali ed
aree tassabili.
Art.5
INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a
quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
Per le variazioni delle condizioni di tassabilità, dalle quali deriva un
aumento del tributo da corrispondere (ad esempio, ampliamento dei locali e/o aree
già iscritte a ruolo, cambiamento della destinazione d'uso con applicazione di una
tariffa più elevata rispetto a quella originaria), la maggiore tassa decorre, come
accade per la fattispecie di inizio occupazione, dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa.
Per quanto riguarda, invece, le variazioni che danno luogo ad una minore
tassabilità (variazioni in diminuzione) la decorrenza, così come stabilito per la
cessazione dell'occupazione, è fissata dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia relativa.
ART. 6
CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione, dei locali
ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui è stata presentata all'Ufficio Tributi del Comune
la denuncia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di
cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha
prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o
la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente
subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, la
denuncia tardiva di cessazione deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica
della cartella esattoriale (da cui risulta l'iscrizione a ruolo del tributo) o, in
mancanza, dalla notifica dell'avviso di mora.
Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la
cessazione dell'occupazione, ad eccezione della particolare ipotesi di
continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede per il quale sussiste un
semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.
ART. 7
LOCALI ED AREE TASSABILI
Sono tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo, in
quanto l'uso esclusivo o riservato costituisce presunzione di potenzialità o
attitudine a produrre rifiuti, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai
successivi articoli.
Nella nozione di locali tassabili rientrano tutti i vani comunque denominati,
esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto, chiusi o chiudibili,
qualunque sia la loro destinazione od uso.
Sono, in via esemplificativa, considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno
escluso, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamere,
ripostigli, anditi, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, bow-windows,
dispense, spogliatoi, soffitte, soppalchi) e così pure le dipendenze, anche se
separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, loggioni,
verande coperte) adibiti:
- ad abitazioni;
- a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza,
fotografici, botteghe e laboratori artigianali;
- all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, bar,
ristoranti, trattorie, osterie, pensioni, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie,
nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali,
comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato scoperto e coperto;
- ad uffici commerciali, industriali e simili, a banche, teatri e cinematografi,
ospedali, case di cura e simili, stabilimenti ed opifici industriali;
- a circoli, sale da ballo e divertimento, sale gioco, a discoteche e ad altri esercizi
pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- a magazzini e depositi, anche all'aperto, ad autorimesse, autoservizi,
autotrasporti, ad agenzie di viaggio, agenzie assicurative, immobiliari,
finanziarie, a ricevitorie e simili;
- a collegi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche,
anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi,
ripostigli, dispense, bagni, gabinetti etc.);
- ad enti pubblici non economici, a musei e biblioteche, ad associazioni culturali,
politiche, sindacali, ad enti di assistenza, a caserme, a stazioni ferroviarie, a scali
portuali, comprese i locali di stoccaggio e deposito;
- sono soggette a tassazione le parti comuni del condominio (coperte o scoperte)
occupate o detenute in via esclusiva (alloggio del portiere, locali od aree
eventualmente ceduti in uso a terzi o a singoli condomini).
Sono pure tassabili le aree coperte e scoperte, ove possono prodursi rifiuti
urbani, adibiti:
- a campeggio, a rimessaggio campers e roulottes;
- a stazioni balneari;
- a distributori di carburanti;
- a sale da ballo (pista da ballo, area bar, area a parcheggio etc.);
-
a banchi di vendita all'aperto, a mercato rionale ed infrasettimanale;
a piscine, palestre e simili;
a posteggio a stoccaggio e a deposito di merci e materie;
a servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, osterie e simili);
ad attività artigianali, commerciali, industriali e di servizi e simili;
a pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili),
ad attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ristoro, di ritrovo e simili),
a circoli ed associazioni private.
- a stazioni ferroviarie, a scali merci e portuali;
- ogni altra area scoperta operativa (superfici esterne adibite ad uso privato o
direttamente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti).
ART.8
ESCLUSIONI DELLA TASSA
Non sono soggette a tassazione le aree a verde a qualsiasi tipo di immobile
annesse, nonché le aree scoperte accessorie o pertinenziali a locali tassabili.
Sono altresì escluse dalla tassazione, salva diversa statuizione della legge, le
aree comuni del condominio di cui all' art. 1117 del c.c. che possono produrre
rifiuti, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti
comuni in via esclusiva.
Sono, altresì, esclusi dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre
rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura
(senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte
del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile
la permanenza, depositi di materiali in disuso o di cumuli di materiali alla
rinfusa;
c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Qualora, invece, l'attività in
questione comporti l'uso di attrezzature o sostanze atte a produrre rifiuti anche
sulla superficie riservata ai soli praticanti (fazzoletti di carta, integratori salinici,
creme, ecc.) ovvero il gestore ceda a qualsiasi titolo la menzionata superficie, in
via regolare o soltanto occasionale, per lo svolgimento di attività diverse (come
riunioni, feste danzanti, ecc.), la causa di improduttività di rifiuti non sussiste e
la superficie normalmente riservata ai soli praticanti va considerata tassabile;
d) case di abitazione prive degli allacciamenti idrico ed elettrico o delle
suppellettili minime per l'utilizzo;
e) immobili per usi diversi da quello abitativo per i quali vi sia stato il mancato
rilascio della licenza o autorizzazione da parte dei competenti organi per
l'esercizio dell'attività;
f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia
confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non
tassabilità è limitato al periodo di effettiva non utilizzabilità dell'alloggio o
dell'immobile, intesa come indisponibilità immediata del locale o dell'area al
relativo uso.
Le circostanze che comportano l'improduttività di rifiuti dell'immobile
devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente
riscontrate in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
La mancata indicazione in denuncia comporta soltanto l'inversione
dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche in un momento
successivo e, comunque, entro due anni dall'avvenuto pagamento, con diritto alle
sgravio o rimborso del tributo iscritto a ruolo in relazione ai locali e/o aree
improduttivi di rifiuti.
Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per
l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
Nelle more dell'emanazione delle norme attuative del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, non sono soggetti alla tassa, inoltre, le superfici ove si
formano:
a) rifiuti speciali non assimilabili agli urbani ai fini della discarica (non smaltibili
in discariche di prima categoria perché diversi da quelli contemplati dall'elenco
1.1.1.), il cui smaltimento deve avvenire a spese del produttore;
b) i rifiuti tossici o nocivi, caratterizzati dalla concentrazione, in essi, di
determinate sostanze secondo i valori indicati al punto 1.2 della menzionata
deliberazione interministeriale, smaltibili a spese del produttore ed in discariche
diverse da quelle definite di prima categoria.
ART. 9
CALCOLO DELLE SUPERFICI TASSABILI
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, quella
delle aree, coperte e/o scoperte, è misurata sul perimetro interno delle aree stesse,
al netto delle eventuali costruzioni e manufatti che vi insistono.
Le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori
vanno arrotondate al metro quadrato superiore.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazioni in cui sia svolta anche una
attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per
la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
I singoli compendi produttivi, commerciali o di servizi vanno assoggettati ad
un'unica misura tariffaria, corrispondente a quella deliberata per la specifica
categoria di appartenenza (così, ad esempio, la tariffa è unica per i singoli comparti
del compendio dell'attività artigianale svolta su una superficie comprendente,
oltreché i locali adibiti alla produzione in senso stretto, anche aree scoperte
utilizzate come depositi, locali ad uso uffici e servizi per il personale).
Il principio dell'unitarietà della tariffa si applica anche in presenza di mense
annesse ad attività economiche, sempre che non si tratti di cespiti fisicamente e
funzionalmente distinti dall'attività principale ovvero la cui titolarità ricada su
soggetti esercenti la specifica attività di mensa o ristorazione.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella
parte di essa ove, essendo dette superfici a ciò destinate e strutturate, si formano di
regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento
dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle
norme vigenti.
Nell'ipotesi in cui la superficie produttiva di rifiuti speciali, tossici o nocivi
risulti difficilmente enucleabile dal compendio di appartenenza (in quanto, ad
esempio, non esattamente delimitata o delimitabile), per le attività qui di seguito
indicate, si applica, a richiesta di parte ed esclusi i locali adibiti ad uffici, mense,
spogliatoi e servizi, la detassazione sotto riportata.
ATTIVITA’
DETASSAZIONE
AUTOCARROZZERIE
OFFICINE
ELETTRAUTI
DISTRIBUTORI CARBURANTI
MACELLERIE
LAVANDERIE E TINTORIE
VERNICIATURE
GALVANOTECNICI
LABORATORI FOTOGRAFICI
TIPOGRAFIE
VETRAI
FABBRI
MARMISTI E LAPIDEI
CERAMISTI
40%
40%
40%
30%
20%
10%
40%
10%
10%
50%
40%
40%
40%
40%
ART. 10
RIDUZIONI
Fermo restando che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 29
settembre 1997, n. 328, coordinato con l'art. 80 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e con l'art. 2, comma 4-bis, della legge 24 gennaio 1997, n.
5, fino al 31 dicembre 1998, rivestendo validità l'art. 269 del T.U.F.L. (nella
versione modificata dall'art. 21 del D.P.R. n. 915/82), le aree operative sono
tassabili per l'intera estensione, mentre le pertinenze ed accessori scoperti sono
intassabili, a condizione che il rapporto di pertinenzialità o accessorietà intercorra
in relazione a locali coperti assoggettabili a tassazione e non anche di aree,
sebbene tassabili (cosi, ad esempio, è tassabile la viabilità interna che collega fra di
loro reparti scoperti di un determinato compendio poiché costituisce accessorio
scoperto di altra area scoperta, anche se operativa. Mentre non sono tassabili i
parcheggi gratuiti per clienti o dipendenti di attività economiche poiche'
costituiscono accessorio o pertinenza scoperta di locali tassabili), la tariffa è
ridotta:
a) del 30% nel caso di abitazioni con unico occupante;
b) del 30% nel caso di abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato e discontinuo
(seconde case), a condizione che tale destinazione sia comprovata nella
denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e
dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in
comodato, salvo accertamento del Comune;
c) del 30% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
d) del 20% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla
precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in
località fuori dal territorio nazionale;
e) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della
costruzione rurale;
g) del 10% nel caso di distanza dal più vicino punto di raccolta superiore ai 600
metri;
h) del 20% nel caso di distanza dal più vicino punto di raccolta superiore ai 1.200
metri
Per l’anno 2006 gli aventi diritto possono richiedere l’applicazione delle
riduzioni di cui alle lettere g) e h) entro il 30/06/2006.
Poiché, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto legislativo n. 507/93, le
riduzioni hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione
della relativa istanza, quest'ultima deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro
l'ultimo giorno non festivo dell'anno per avere efficacia dall'anno successivo.
Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio successivo il
venire meno delle condizioni che determinano, l'applicazione della tariffa ridotta;
in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a
quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono
applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
ART. 11
AGEVOLAZIONI
Dal 1999, al fine di promuovere le attività culturali e sociali, la tariffa è
ridotta del 30 per cento per le superfici occupate dalle organizzazioni di
volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà.
Per beneficiare di tale riduzione la relativa istanza deve essere presentata
all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell’anno a decorrere del quale si chiede la
riduzione.
Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno
delle condizioni dell’applicazione della tariffa agevolata di cui sopra; in difetto si
provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di
denuncia dell’uso che ha dato luogo all’agevolazione e sono applicabili le
sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.
Il minor gettito tributario derivante dalle agevolazioni sopra riportate è
iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria
è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si
riferisce l’iscrizione predetta.
A decorrere dal 1999, la tariffa è altresì, ridotta del 15 per cento per le
attività produttive, commerciali e di servizi che procedano ad un pretrattamento
volumetrico, selettivo e qualitativo dei rifiuti, accertato e certificato dal
competente Ufficio di Igiene Ambientale, che agevoli lo smaltimento ed il
recupero da parte del servizio comunale.
I contribuenti interessati a beneficiare di tale riduzione devono presentare
all'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio dell'anno per il quale si chiede la riduzione,
apposita istanza documentata, da rinnovare, eventualmente, di anno in anno
sempre entro il 20 gennaio.
ART. 12
ESENZIONI
Per fini sociali, sono esenti dalla tassa:
a) tutti i locali adibiti ad asili comunali e regionali nonché tutti i locali adibiti a
scuola e tutti i locali adibiti a scuola dell'obbligo (materne, elementari e medie
inferiori).
b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi
locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto
(alloggi, circoli ricreativi, sede di associazioni, magazzini, depositi etc.).
c) i nuclei familiari o i soggetti coabitanti che hanno ricevuto nell'anno precedente
a quello a cui si riferisce il tributo sussidi economici da parte del Comune per
accertate condizioni di indigenza, a condizione che entro il 20 gennaio dell'anno
per il quale si chiede l'esenzione venga presentata apposita istanza all'Ufficio
Tributi.
Il minor gettito tributario derivante dalle esenzioni sopra riportate è iscritto
in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si
riferisce l'iscrizione predetta.
ART.13
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA IN PRESENZA
DI PIÙ
RIDUZIONI
Poiché tutte le riduzioni tariffarie si cumulano è opportuno precisare che la
prima riduzione che assume rilievo è quella contemplata dal precedente articolo 3,
seguita da quelle previste dal successivo articolo 10 ed infine dalle riduzioni
stabilite sotto forma di agevolazioni di cui agli articoli 11 e 12.
Quindi, in definitiva, sulla tariffa ordinaria prima si calcola la riduzione
dell'art. 3 (superfici situate all'esterno del perimetro di raccolta). Poi, sul risultato
così ottenuto, si applica la somma delle riduzioni di cui all'art. 10. Infine, sul
risultato così ottenuto, si calcolano le ulteriore riduzione previste dall'art. 11 ed, ai
fini della spesa da iscrivere in bilancio, anche le esenzioni di cui all'art. 12.
Per evitare che la cumulabilità delle riduzioni renda esiguo ed antieconomico
il tributo da riscuotere viene fissato il limite massimo di riduzione delle tariffe che
non potrà superare la percentuale del 50 per cento.
ART. 14
COMMISURAZIONE DELLA TASSA
Nelle more che il Governo fornisca l’elaborazione tecnica sul metodo
“normalizzato” per determinare la tariffa, la tassa è determinata per le categorie e
le destinazioni d'uso fissate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
16.05.2006, esecutiva, secondo le tariffe adottate con la deliberazione della Giunta
Municipale n. 67 del 25 febbraio 1997, esecutiva.
Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo
complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale
un importo del 12 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi
urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Il costo così determinato viene
incrementato, per effetto dell'art. 1, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, dell'intero tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.
Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui sopra, da cui vanno in ogni caso escluse
le spese di gestione del tributo (ad esempio, compenso per il concessionario della
riscossione, compenso per il personale eventualmente incaricato di effettuare le
rilevazioni delle superfici tassabili, emolumenti corrisposti al personale
impiegatizio del Comune, ecc.), né può essere inferiore al 50 per cento di esso.
Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura
dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da
documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
L'eventuale eccedenza di gettito rispetto al costo del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per
l'anno successivo.
Le tariffe possono essere rideterminate annualmente sulla base dei dati
relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa ovvero a
seguito di definizione dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei
rifiuti, da attuarsi in seguito alla disponibilità degli elementi conoscitivi acquisiti
attraverso campagne di monitoraggio diretto, eseguite dall'Ufficio Tecnico, con
eventuale ricomposizione e riaggregazione delle categorie e sotto categorie di
contribuenza.
In caso di mancata determinazione nel termine di approvazione del bilancio
di previsione, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
ART. 15
CLASSI DI CONTRIBUENZA
Nelle more che il Governo fornisca l’elaborazione tecnica sul metodo
“normalizzato” per determinare le tariffe, entrano in vigore le categorie di
contribuenza individuate con la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 16
maggio 2006 e le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 25
febbraio 1997.
ART.16
DENUNCE
I soggetti di cui al precedente art. 4 presentano al Comune, entro il 20 gennaio
successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed
aree tassabili siti nel territorio comunale.
La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo
stesso messi a disposizione degli utenti ed è sottoscritta da uno dei coobbligati o
dal rappresentante legale o negoziale.
All'atto della presentazione, l'Ufficio comunale deve rilasciare ricevuta della
denuncia; l'inoltro può comunque essere effettuato anche tramite spedizione
postale (raccomandata A.R.), nel qual caso la denuncia si considera presentata nel
giorno indicato con il timbro postale.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di
tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare,
nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie
e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque
influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare
nella denuncia.
La denuncia originaria o di variazione, deve contenere una serie di dati
formali, riguardanti:
- il codice fiscale;
- gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o
della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione
principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, nonché dei loro
rappresentanti legali e della relativa residenza;
- la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto,
associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale,
legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e
l'amministrazione;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati,
le loro ripartizioni interne, nonchè la data di inizio dell'occupazione o detenzione.
Nel dettaglio, la denuncia originaria o di variazione deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo e di tutti i coobbligati, se trattasi di
persone fisiche:
a /1 - nome, cognome e data di nascita
a /2 - codice fiscale e/o, nel caso di esercizio di impresa, partita I.V.A;
a /3 - residenza anagrafica ovvero residenza fiscale o dimora abituale;
b) i dati identificativi del soggetto passivo se trattasi di persona giuridica:
b/1 - dati identificativi della persona giuridica;
b/2 - partita I.V.A. e codice fiscale;
b/3 - scopo sociale ed attività;
b/4 - sede legale ed effettiva;
b/5 - dati identificativi del rappresentante legale di cui ai punti a/l - a/2 - a/3;
c) per tutti i contribuenti:
c/1 - dati identificativi del cespite;
c/2 - decorrenza dell'occupazione e/o detenzione del cespite;
c/3 - destinazione d'uso;
c/4 - superficie totale distinta tra quella occupata, soggetta a decurtazione in
quanto producibile di rifiuti nocivi o tossici, e quella effettivamente soggetta a
tassazione.
ART. 17
ACCERTAMENTI
In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi del Comune
provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a
quello precedente per la parte di cui all'art. 5, avviso di accertamento in rettifica, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette
avviso di accertamento di ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del
Servizio e devono contenere gli elementi identificativi:
- del contribuente;
- dei locali e delle aree e loro destinazioni;
- dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa delibera.
L'avviso di accertamento deve, altresì, contenere:
- la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
- l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali
ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
- l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo
termine di decadenza.
ART. 18
AZIONE DI ACCERTAMENTO
L'azione di accertamento è assicurata dagli Agenti di Polizia Municipale e/o
dal personale dell'Ufficio Tecnico, appositamente autorizzato dal Sindaco, ai quali
è demandato il compito per l’individuazione delle superfici in tutto o in parte
sottratte a tassazione e di accertare occupazioni o detenzioni di nuovi locali ed aree
scoperte.
Il suddetto personale è obbligato a relazionare ed a comunicare all'Ufficio
Tributi ogni utile notizia al fine di perseguire eventuali evasioni tributarie.
Gli Uffici Comunali (Tecnico, Sanatoria Edilizia, Annona, Anagrafe, Polizia
Municipale, Igiene Ambientale etc.), tenuti al rilascio di autorizzazioni, licenze,
concessioni ed altri provvedimenti amministrativi, che abbiano attinenza con
l'oggetto della tassazione, sono tenuti a trasmettere mensilmente tutte le notizie
riepilogative attinenti ai soggetti passivi, l'oggetto, la destinazione, le superfici ed i
dati metrici e quant' altro necessario alla determinazione della tassazione.
In occasione di iscrizioni e/o variazioni anagrafiche il competente Ufficio,
al momento della richiesta di accertamento, avrà cura di interessare gli Agenti di
Polizia Municipale, a tal uopo destinati, per l'effettuazione anche degli
accertamenti ai fini dell'imposizione tributaria, fornendo all'utente-cittadino
l'apposito modello di auto denuncia di cui al precedente art. 16.
ART. 19
POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO
Per l'applicazione del presente Regolamento (nonché delle altre imposizioni
tributarie comunali, quali tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e
temporanea, imposta comunale sugli immobili, imposta comunale per l'esercizio di
imprese arti e professioni, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni, e tutte le eventuali nuove tassazioni) l'amministrazione Comunale con
separato atto deliberativo potrà costituire un'organica squadra composta da Agenti
di Polizia Municipale e da altri operatori comunali, individuati con appositi
provvedimenti interni, per il censimento dei cespiti (locali ed aree scoperte)
tassabili esistenti nel territorio comunale.
Per il potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, periodicamente
e quando le situazioni oggettive lo richiedono, potrà comunque stipulare apposita
convenzione con soggetti privati o pubblici per l’individuazione delle superfici in
tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere
l’indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile
nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal
contraente.
ART. 20
CONTROLLO
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di
accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle
superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al secondo
comma dell'art. 19, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito
ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle
aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da
restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai
fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche
economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei
singoli contribuenti.
In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di
cui innanzi nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti
dell’Ufficio comunale di rilevazione e censimento ovvero il personale incaricato
della rilevazione della materia imponibile ai sensi del 2° comma dell’art.19, muniti
di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni
prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a tassa ai soli fini
della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di
immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è costituito da dichiarazioni del
responsabile del relativo organismo.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla
diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni
semplici aventi caratteri previsti dall’art.2729 del Codice Civile.
ART. 21
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono
attribuiti ad un Funzionario Responsabile, che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e appone il visto di esecutorietà sul
riassunto riepilogativo dei ruoli.
ART.22
RIMBORSI
Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a
ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento
riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente
prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il
funzionario responsabile della tassa dispone lo sgravio od il rimborso entro
novanta giorni.
Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non
dovuto ai sensi del precedente art. 6, è disposto dal funzionario responsabile della
tassa entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della
denuncia tardiva di cui al secondo comma del medesimo art. 6, da presentare, a
pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il
tributo.
In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non
dovuto è disposto dal funzionario responsabile della tassa entro novanta giorni
dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre due
anni dall'avvenuto pagamento.
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi previsti per legge a
decorrere dal semestre successivo a quello dell' eseguito pagamento.
ART. 23
SANZIONI
Le violazioni delle norme del Capo III del decreto legislativo 15 novembre
1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente Regolamento si
distinguono in violazioni di carattere sostanziale ed in violazioni meramente
formali.
Per le violazioni di carattere sostanziale si applicano le seguenti soprattasse:
a) per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione, la soprattassa del
50% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
b) per la denuncia presentata con ritardo inferiore ad un mese, la soprattassa del 5%
dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
c) per la denuncia presentata con ritardo superiore al mese, prima
dell'accertamento, la soprattassa del 20% dell'ammontare della tassa o della
maggiore tassa dovuta;
d) per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto
della tassa dovuta, la soprattassa del 50 per cento della tassa o della maggiore
tassa dovuta;
e) per l'omessa denuncia del venir meno delle condizioni dell'applicazione della
tariffa ridotta di cui al terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento, la
soprattassa del 50% dell'ammontare della maggiore tassa dovuta, oltre al
recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia
dell'uso che ha dato luogo alla riduzione.
Per le violazioni aventi natura meramente formale, il Sindaco irroga la pena
pecuniaria da L.50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della
violazione.
L'irrogazione della soprattassa e della pena pecuniaria si verificano soltanto
in presenza di più violazioni, l'una sostanziale e l'altra formale (ad esempio,
contribuente che presenta una denuncia infedele e, nello stesso tempo, non indica il
codice fiscale o gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del
nucleo familiare).
Per le violazioni che comportano l'applicazione delle soprattasse si
provvede con l'avviso di accertamento della tassa, mentre per violazioni che
comportano l'applicazione delle pene pecuniarie si provvede con separato atto del
Sindaco, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa
infrazione.
Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e soprattasse in
conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interesse per
ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere
dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino
alla data di consegna alla Direzione Regionale delle entrate dei ruoli nei quali è
effettuata l'iscrizione delle somme predette.
La soprattassa è ridotta del trenta per cento nel caso di definizione delle
pendenze conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento con l'adesione formale
del contribuente, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 22.
A decorrere dal 1° Aprile 1998, alle violazioni delle norme in materia di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si applica l’art.12, comma 1 lettera
d), e l’art.16 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473.
Ai sensi del suddetto art. 12, comma 1, lett. d), l’art. 76 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n.507, è sostituito dal seguente:
1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore
tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti
sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o
dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o
compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente
all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve
avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per
ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale (che a
partire dall’1 Luglio 1998 sono del 2,5 per cento semestrale), a decorrere dal
semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla
data di consegna dei ruoli alla Direzione Regionale delle Entrate nei quali è
effettuata l’iscrizione delle somme predette.
ART. 24
RISCOSSIONE
La riscossione della tassa viene effettuata tramite iscrizione nel ruolo
ordinario.
L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni,
liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli
accertamenti notificati nei termini di cui al primo comma dell'art. 17, è iscritto in
ruoli principali ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e
consegnare alla Concessionario, almeno trenta giorni prima della scadenza.
I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è
superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi
derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei
ruoli principali.
Gli importi di cui al secondo comma sono riscossi in quattro rate bimestrali
consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73 (giorno 10 dei
mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre e novembre).
Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il
Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico
tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due
rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica
soluzione.
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale
scadenza, si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione
di semestre (interessi per prolungata rateizzazione, che si differenziano dagli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per i quali la frazione di semestre non va
invece conteggiata) e del 2,5 per cento semestrali a partire dal 1° luglio 1998.
ART. 25
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
Presupposto per l'applicazione della tassa giornaliera è l'occupazione o
detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubblici, di
uso pubblico o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
Fino al 31.12.1995 per temporaneo si intendeva l'uso inferiore a sei mesi e
non ricorrente, mentre a decorrere dal l° gennaio 1996 per uso temporaneo si
intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
La tassa giornaliera non si applica alle superfici pubbliche già concesse in
uso esclusivo ad altri soggetti sottoposti a tassa annuale (ad esempio, attività
temporanea occasionalmente svolta su una superficie pubblica concessa ad un
soggetto privato per esercitarvi l'attività di parcheggio a pagamento).
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno,
della Tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria
contenenti voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50
per cento.
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la
tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
Il versamento va effettuato, in presenza di apposito provvedimento di
autorizzazione, entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione o della prima
occupazione o, in mancanza, all'atto dell'occupazione.
Poiché per la tassa rifiuti esclusivo titolare del potere di accertamento e
riscossione è il Comune, il versamento della tassa giornaliera deve essere
effettuato alla tesoreria comunale, anche se il servizio di accertamento e
riscossione della TOSAP è affidato in concessione.
Le occupazioni temporanee determinano l'obbligo di corrispondere la sola
tassa per lo smaltimento dei rifiuti e non anche il 10% a titolo di addizionale ECA
e l'ulteriore percentuale derivante dall'applicazione del tributo provinciale.
Per l'applicazione delle sanzioni, in conseguenza di eventuali violazioni da
parte del soggetto passivo, per gli accertamenti d'ufficio o in rettifica e per il
contenzioso, si applicano le medesime norme previste per la tassa annuale.
ART. 26
ABROGAZIONI
Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il titolo IV Applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (artt. 28
- 54) del regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n.
115 del 28 settembre 1995, esecutiva, ed ogni altra norma regolamentare con esso
contrastante.
ART. 27
ENTRATA IN VIGORE
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi
nazionali, le leggi regionali e le norme degli altri regolamenti comunali con esso
non contrastanti.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare o integrare,
nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, le disposizioni di cui ai
precedenti articoli, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
Il presente regolamento esplica i propri effetti a decorrere dal 01/01/2006.