regolam. tarsu modif. 2012
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COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI REGOLAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Approvato con deliberazione consiliare n. 11 Modificato con deliberazione consiliare n. 7 Modificato con deliberazione consiliare n. 49 Modificato con deliberazione consiliare n.113 del 30.03.1999 del 20.02.2002 del 16.05.2006 del 09.10.2012 ART. 1 ISTITUZIONE ED OGGETTO DELLA TASSA Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene effettuato dal Comune nel territorio dove sono situati gli immobili produttivi di rifiuti, in regime di privativa, per cui ogni soggetto e' tenuto ad avvalersene, ad eccezione di coloro che occupino o detengano superfici ove si formino rifiuti speciali non assimilabili ai fini della discarica o, infine, tossici e nocivi. Con deliberazione consiliare n° 86/98, esecutiva, a decorrere dell’entrata in vigore della legge comunitaria 1995/97 n° 128 del 24 aprile 1998, ai fini dell’applicazione della tassa lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani tutti quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett.a, della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, nonché gli accessori per l’informatica. Sono, perciò, tassabili tutte le superfici ove si producano rifiuti che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica, foglie di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purche' palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, che cosi recita: "i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere"; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purche' non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, casina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di trebbiatura, e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi. Il Comune svolge il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati come stabilito dall’art. 11 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione consiliare n° 141 del 28.11.98. Nell'ipotesi di mancata estensione a tali zone, i titolari delle singole occupazioni devono effettuare il conferimento dei propri rifiuti nei contenitori viciniori. ART. 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA Il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa è l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti è istituito ed attivato o comunque reso anche soltanto di fatto. Risultano pertanto tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo, in quanto l'uso esclusivo o riservato costituisce presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti. ART. 3 LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE La tassa è dovuta nella misura intera nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati dove il Comune è tenuto a svolgere il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come delimitato nel regolamento del servizio di nettezza urbana adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915. Sono altresì tassabili, e in misura piena, l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, se nella zona di raccolta è situata la sola strada di accesso. Il servizio di smaltimento può essere esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Nell'ipotesi di mancata estensione a tali zone, i titolari delle singole occupazioni devono comunque effettuare il conferimento dei propri rifiuti nei contenitori viciniori e, in considerazione del disagio derivante dall'obbligo di avvalersi di un servizio prestato soltanto in parte (comprensivo comunque della fase relativa al trasporto dei rifiuti e di quella finale attinente allo smaltimento vero e proprio). Nel caso di mancato svolgimento del servizio, sebbene istituito ed attivato, nella zona di residenza, di dimora, nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività o di prestazione in grave violazione delle prescrizioni stabilite nel regolamento comunale concernente la disciplina del servizio di nettezza urbana o di mancato svolgimento protratto in maniera da determinare una situazione dannosa per le persone o per l’ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, viene riconosciuta la riduzione del 60 per cento della tariffa ordinaria. Tali situazioni devono essere fatte constatare all'Ente gestore del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (attualmente Ufficio Tecnico) mediante formale e motivata diffida e la riduzione della tassa avrà luogo (ove non si provveda da parte dell'Ufficio Tecnico a regolarizzare il servizio entro 10 giorni o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida) con apposita richiesta scritta, indirizzata all'Ufficio Tributi, contenente copia della precedente nota di diffida, debitamente protocollata. Lo sgravio o la restituzione della quota della tassa di cui al comma precedente è determinato in misura corrispondente al periodo di irregolare servizio. Nelle zone in cui lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto nella misura intera in proporzione al periodo di esercizio del servizio, ferma restando l'applicazione delle precedenti disposizioni del presente articolo. ART. 4 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO Soggetto passivo è l'occupante o il detentore dei locali e/o aree scoperte di cui al precedente articolo 2, a nulla rilevando il titolo che contraddistingue, sul piano giuridico, l'occupazione medesima (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, occupazione abusiva, ecc.). Qualora si tratti, tuttavia, di occupazione precaria (come, ad esempio, nel caso di alloggi affittati per brevi periodi ad avventori occasionali) soggetto passivo è il proprietario o comunque colui che cede l'immobile a terzi, sebbene quest'ultimo non sia di fatto, il vero occupante. I conviventi o anche coloro che gestiscono in comune determinate attività economiche sono obbligati tutti per la medesima prestazione tributaria e ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità. Per la particolare fattispecie delle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione principale, anche se posta in altro Comune. Il gestore o amministratore della multiproprietà e dei centri commerciali integrati è dichiarato responsabile del versamento della tassa dovuta in ordine ai locali ed aree in uso esclusivo, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario (l'obbligo della denuncia dei cespiti tassabili, nonche' ogni altro adempimento, rimangono a carico del singolo occupante o detentore, che costituisce l'unico soggetto passivo). Il gestore o amministratore dei predetti immobili deve presentare, su richiesta dell'Ufficio Tributi, l'elenco dei vari occupanti o detentori dei locali ed aree tassabili. Art.5 INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Per le variazioni delle condizioni di tassabilità, dalle quali deriva un aumento del tributo da corrispondere (ad esempio, ampliamento dei locali e/o aree già iscritte a ruolo, cambiamento della destinazione d'uso con applicazione di una tariffa più elevata rispetto a quella originaria), la maggiore tassa decorre, come accade per la fattispecie di inizio occupazione, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa. Per quanto riguarda, invece, le variazioni che danno luogo ad una minore tassabilità (variazioni in diminuzione) la decorrenza, così come stabilito per la cessazione dell'occupazione, è fissata dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia relativa. ART. 6 CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione, dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata all'Ufficio Tributi del Comune la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. In ogni caso, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia tardiva di cessazione deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale (da cui risulta l'iscrizione a ruolo del tributo) o, in mancanza, dalla notifica dell'avviso di mora. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'occupazione, ad eccezione della particolare ipotesi di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede per il quale sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti. ART. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI Sono tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo, in quanto l'uso esclusivo o riservato costituisce presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi articoli. Nella nozione di locali tassabili rientrano tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto, chiusi o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione od uso. Sono, in via esemplificativa, considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno escluso, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamere, ripostigli, anditi, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, bow-windows, dispense, spogliatoi, soffitte, soppalchi) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, loggioni, verande coperte) adibiti: - ad abitazioni; - a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza, fotografici, botteghe e laboratori artigianali; - all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, bar, ristoranti, trattorie, osterie, pensioni, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato scoperto e coperto; - ad uffici commerciali, industriali e simili, a banche, teatri e cinematografi, ospedali, case di cura e simili, stabilimenti ed opifici industriali; - a circoli, sale da ballo e divertimento, sale gioco, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; - a magazzini e depositi, anche all'aperto, ad autorimesse, autoservizi, autotrasporti, ad agenzie di viaggio, agenzie assicurative, immobiliari, finanziarie, a ricevitorie e simili; - a collegi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti etc.); - ad enti pubblici non economici, a musei e biblioteche, ad associazioni culturali, politiche, sindacali, ad enti di assistenza, a caserme, a stazioni ferroviarie, a scali portuali, comprese i locali di stoccaggio e deposito; - sono soggette a tassazione le parti comuni del condominio (coperte o scoperte) occupate o detenute in via esclusiva (alloggio del portiere, locali od aree eventualmente ceduti in uso a terzi o a singoli condomini). Sono pure tassabili le aree coperte e scoperte, ove possono prodursi rifiuti urbani, adibiti: - a campeggio, a rimessaggio campers e roulottes; - a stazioni balneari; - a distributori di carburanti; - a sale da ballo (pista da ballo, area bar, area a parcheggio etc.); - a banchi di vendita all'aperto, a mercato rionale ed infrasettimanale; a piscine, palestre e simili; a posteggio a stoccaggio e a deposito di merci e materie; a servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, osterie e simili); ad attività artigianali, commerciali, industriali e di servizi e simili; a pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili), ad attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ristoro, di ritrovo e simili), a circoli ed associazioni private. - a stazioni ferroviarie, a scali merci e portuali; - ogni altra area scoperta operativa (superfici esterne adibite ad uso privato o direttamente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti). ART.8 ESCLUSIONI DELLA TASSA Non sono soggette a tassazione le aree a verde a qualsiasi tipo di immobile annesse, nonché le aree scoperte accessorie o pertinenziali a locali tassabili. Sono altresì escluse dalla tassazione, salva diversa statuizione della legge, le aree comuni del condominio di cui all' art. 1117 del c.c. che possono produrre rifiuti, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Sono, altresì, esclusi dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza, depositi di materiali in disuso o di cumuli di materiali alla rinfusa; c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Qualora, invece, l'attività in questione comporti l'uso di attrezzature o sostanze atte a produrre rifiuti anche sulla superficie riservata ai soli praticanti (fazzoletti di carta, integratori salinici, creme, ecc.) ovvero il gestore ceda a qualsiasi titolo la menzionata superficie, in via regolare o soltanto occasionale, per lo svolgimento di attività diverse (come riunioni, feste danzanti, ecc.), la causa di improduttività di rifiuti non sussiste e la superficie normalmente riservata ai soli praticanti va considerata tassabile; d) case di abitazione prive degli allacciamenti idrico ed elettrico o delle suppellettili minime per l'utilizzo; e) immobili per usi diversi da quello abitativo per i quali vi sia stato il mancato rilascio della licenza o autorizzazione da parte dei competenti organi per l'esercizio dell'attività; f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva non utilizzabilità dell'alloggio o dell'immobile, intesa come indisponibilità immediata del locale o dell'area al relativo uso. Le circostanze che comportano l'improduttività di rifiuti dell'immobile devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. La mancata indicazione in denuncia comporta soltanto l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche in un momento successivo e, comunque, entro due anni dall'avvenuto pagamento, con diritto alle sgravio o rimborso del tributo iscritto a ruolo in relazione ai locali e/o aree improduttivi di rifiuti. Sono altresì esclusi dalla tassa: a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri; b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. Nelle more dell'emanazione delle norme attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non sono soggetti alla tassa, inoltre, le superfici ove si formano: a) rifiuti speciali non assimilabili agli urbani ai fini della discarica (non smaltibili in discariche di prima categoria perché diversi da quelli contemplati dall'elenco 1.1.1.), il cui smaltimento deve avvenire a spese del produttore; b) i rifiuti tossici o nocivi, caratterizzati dalla concentrazione, in essi, di determinate sostanze secondo i valori indicati al punto 1.2 della menzionata deliberazione interministeriale, smaltibili a spese del produttore ed in discariche diverse da quelle definite di prima categoria. ART. 9 CALCOLO DELLE SUPERFICI TASSABILI La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, quella delle aree, coperte e/o scoperte, è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni e manufatti che vi insistono. Le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazioni in cui sia svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. I singoli compendi produttivi, commerciali o di servizi vanno assoggettati ad un'unica misura tariffaria, corrispondente a quella deliberata per la specifica categoria di appartenenza (così, ad esempio, la tariffa è unica per i singoli comparti del compendio dell'attività artigianale svolta su una superficie comprendente, oltreché i locali adibiti alla produzione in senso stretto, anche aree scoperte utilizzate come depositi, locali ad uso uffici e servizi per il personale). Il principio dell'unitarietà della tariffa si applica anche in presenza di mense annesse ad attività economiche, sempre che non si tratti di cespiti fisicamente e funzionalmente distinti dall'attività principale ovvero la cui titolarità ricada su soggetti esercenti la specifica attività di mensa o ristorazione. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, essendo dette superfici a ciò destinate e strutturate, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Nell'ipotesi in cui la superficie produttiva di rifiuti speciali, tossici o nocivi risulti difficilmente enucleabile dal compendio di appartenenza (in quanto, ad esempio, non esattamente delimitata o delimitabile), per le attività qui di seguito indicate, si applica, a richiesta di parte ed esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, la detassazione sotto riportata. ATTIVITA’ DETASSAZIONE AUTOCARROZZERIE OFFICINE ELETTRAUTI DISTRIBUTORI CARBURANTI MACELLERIE LAVANDERIE E TINTORIE VERNICIATURE GALVANOTECNICI LABORATORI FOTOGRAFICI TIPOGRAFIE VETRAI FABBRI MARMISTI E LAPIDEI CERAMISTI 40% 40% 40% 30% 20% 10% 40% 10% 10% 50% 40% 40% 40% 40% ART. 10 RIDUZIONI Fermo restando che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, coordinato con l'art. 80 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e con l'art. 2, comma 4-bis, della legge 24 gennaio 1997, n. 5, fino al 31 dicembre 1998, rivestendo validità l'art. 269 del T.U.F.L. (nella versione modificata dall'art. 21 del D.P.R. n. 915/82), le aree operative sono tassabili per l'intera estensione, mentre le pertinenze ed accessori scoperti sono intassabili, a condizione che il rapporto di pertinenzialità o accessorietà intercorra in relazione a locali coperti assoggettabili a tassazione e non anche di aree, sebbene tassabili (cosi, ad esempio, è tassabile la viabilità interna che collega fra di loro reparti scoperti di un determinato compendio poiché costituisce accessorio scoperto di altra area scoperta, anche se operativa. Mentre non sono tassabili i parcheggi gratuiti per clienti o dipendenti di attività economiche poiche' costituiscono accessorio o pertinenza scoperta di locali tassabili), la tariffa è ridotta: a) del 30% nel caso di abitazioni con unico occupante; b) del 30% nel caso di abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato e discontinuo (seconde case), a condizione che tale destinazione sia comprovata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune; c) del 30% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; d) del 20% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale; e) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale; g) del 10% nel caso di distanza dal più vicino punto di raccolta superiore ai 600 metri; h) del 20% nel caso di distanza dal più vicino punto di raccolta superiore ai 1.200 metri Per l’anno 2006 gli aventi diritto possono richiedere l’applicazione delle riduzioni di cui alle lettere g) e h) entro il 30/06/2006. Poiché, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto legislativo n. 507/93, le riduzioni hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza, quest'ultima deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro l'ultimo giorno non festivo dell'anno per avere efficacia dall'anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio successivo il venire meno delle condizioni che determinano, l'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. ART. 11 AGEVOLAZIONI Dal 1999, al fine di promuovere le attività culturali e sociali, la tariffa è ridotta del 30 per cento per le superfici occupate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà. Per beneficiare di tale riduzione la relativa istanza deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell’anno a decorrere del quale si chiede la riduzione. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa agevolata di cui sopra; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo all’agevolazione e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione. Il minor gettito tributario derivante dalle agevolazioni sopra riportate è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta. A decorrere dal 1999, la tariffa è altresì, ridotta del 15 per cento per le attività produttive, commerciali e di servizi che procedano ad un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo dei rifiuti, accertato e certificato dal competente Ufficio di Igiene Ambientale, che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte del servizio comunale. I contribuenti interessati a beneficiare di tale riduzione devono presentare all'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio dell'anno per il quale si chiede la riduzione, apposita istanza documentata, da rinnovare, eventualmente, di anno in anno sempre entro il 20 gennaio. ART. 12 ESENZIONI Per fini sociali, sono esenti dalla tassa: a) tutti i locali adibiti ad asili comunali e regionali nonché tutti i locali adibiti a scuola e tutti i locali adibiti a scuola dell'obbligo (materne, elementari e medie inferiori). b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto (alloggi, circoli ricreativi, sede di associazioni, magazzini, depositi etc.). c) i nuclei familiari o i soggetti coabitanti che hanno ricevuto nell'anno precedente a quello a cui si riferisce il tributo sussidi economici da parte del Comune per accertate condizioni di indigenza, a condizione che entro il 20 gennaio dell'anno per il quale si chiede l'esenzione venga presentata apposita istanza all'Ufficio Tributi. Il minor gettito tributario derivante dalle esenzioni sopra riportate è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. ART.13 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA IN PRESENZA DI PIÙ RIDUZIONI Poiché tutte le riduzioni tariffarie si cumulano è opportuno precisare che la prima riduzione che assume rilievo è quella contemplata dal precedente articolo 3, seguita da quelle previste dal successivo articolo 10 ed infine dalle riduzioni stabilite sotto forma di agevolazioni di cui agli articoli 11 e 12. Quindi, in definitiva, sulla tariffa ordinaria prima si calcola la riduzione dell'art. 3 (superfici situate all'esterno del perimetro di raccolta). Poi, sul risultato così ottenuto, si applica la somma delle riduzioni di cui all'art. 10. Infine, sul risultato così ottenuto, si calcolano le ulteriore riduzione previste dall'art. 11 ed, ai fini della spesa da iscrivere in bilancio, anche le esenzioni di cui all'art. 12. Per evitare che la cumulabilità delle riduzioni renda esiguo ed antieconomico il tributo da riscuotere viene fissato il limite massimo di riduzione delle tariffe che non potrà superare la percentuale del 50 per cento. ART. 14 COMMISURAZIONE DELLA TASSA Nelle more che il Governo fornisca l’elaborazione tecnica sul metodo “normalizzato” per determinare la tariffa, la tassa è determinata per le categorie e le destinazioni d'uso fissate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.05.2006, esecutiva, secondo le tariffe adottate con la deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 25 febbraio 1997, esecutiva. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 12 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Il costo così determinato viene incrementato, per effetto dell'art. 1, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'intero tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui sopra, da cui vanno in ogni caso escluse le spese di gestione del tributo (ad esempio, compenso per il concessionario della riscossione, compenso per il personale eventualmente incaricato di effettuare le rilevazioni delle superfici tassabili, emolumenti corrisposti al personale impiegatizio del Comune, ecc.), né può essere inferiore al 50 per cento di esso. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità. L'eventuale eccedenza di gettito rispetto al costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo. Le tariffe possono essere rideterminate annualmente sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa ovvero a seguito di definizione dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, da attuarsi in seguito alla disponibilità degli elementi conoscitivi acquisiti attraverso campagne di monitoraggio diretto, eseguite dall'Ufficio Tecnico, con eventuale ricomposizione e riaggregazione delle categorie e sotto categorie di contribuenza. In caso di mancata determinazione nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. ART. 15 CLASSI DI CONTRIBUENZA Nelle more che il Governo fornisca l’elaborazione tecnica sul metodo “normalizzato” per determinare le tariffe, entrano in vigore le categorie di contribuenza individuate con la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 16 maggio 2006 e le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 25 febbraio 1997. ART.16 DENUNCE I soggetti di cui al precedente art. 4 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti ed è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione, l'Ufficio comunale deve rilasciare ricevuta della denuncia; l'inoltro può comunque essere effettuato anche tramite spedizione postale (raccomandata A.R.), nel qual caso la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere una serie di dati formali, riguardanti: - il codice fiscale; - gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, nonché dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza; - la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione; - l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati, le loro ripartizioni interne, nonchè la data di inizio dell'occupazione o detenzione. Nel dettaglio, la denuncia originaria o di variazione deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo e di tutti i coobbligati, se trattasi di persone fisiche: a /1 - nome, cognome e data di nascita a /2 - codice fiscale e/o, nel caso di esercizio di impresa, partita I.V.A; a /3 - residenza anagrafica ovvero residenza fiscale o dimora abituale; b) i dati identificativi del soggetto passivo se trattasi di persona giuridica: b/1 - dati identificativi della persona giuridica; b/2 - partita I.V.A. e codice fiscale; b/3 - scopo sociale ed attività; b/4 - sede legale ed effettiva; b/5 - dati identificativi del rappresentante legale di cui ai punti a/l - a/2 - a/3; c) per tutti i contribuenti: c/1 - dati identificativi del cespite; c/2 - decorrenza dell'occupazione e/o detenzione del cespite; c/3 - destinazione d'uso; c/4 - superficie totale distinta tra quella occupata, soggetta a decurtazione in quanto producibile di rifiuti nocivi o tossici, e quella effettivamente soggetta a tassazione. ART. 17 ACCERTAMENTI In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi del Comune provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 5, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento di ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Servizio e devono contenere gli elementi identificativi: - del contribuente; - dei locali e delle aree e loro destinazioni; - dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati; - della tariffa applicata e relativa delibera. L'avviso di accertamento deve, altresì, contenere: - la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta; - l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità; - l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. ART. 18 AZIONE DI ACCERTAMENTO L'azione di accertamento è assicurata dagli Agenti di Polizia Municipale e/o dal personale dell'Ufficio Tecnico, appositamente autorizzato dal Sindaco, ai quali è demandato il compito per l’individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione e di accertare occupazioni o detenzioni di nuovi locali ed aree scoperte. Il suddetto personale è obbligato a relazionare ed a comunicare all'Ufficio Tributi ogni utile notizia al fine di perseguire eventuali evasioni tributarie. Gli Uffici Comunali (Tecnico, Sanatoria Edilizia, Annona, Anagrafe, Polizia Municipale, Igiene Ambientale etc.), tenuti al rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni ed altri provvedimenti amministrativi, che abbiano attinenza con l'oggetto della tassazione, sono tenuti a trasmettere mensilmente tutte le notizie riepilogative attinenti ai soggetti passivi, l'oggetto, la destinazione, le superfici ed i dati metrici e quant' altro necessario alla determinazione della tassazione. In occasione di iscrizioni e/o variazioni anagrafiche il competente Ufficio, al momento della richiesta di accertamento, avrà cura di interessare gli Agenti di Polizia Municipale, a tal uopo destinati, per l'effettuazione anche degli accertamenti ai fini dell'imposizione tributaria, fornendo all'utente-cittadino l'apposito modello di auto denuncia di cui al precedente art. 16. ART. 19 POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO Per l'applicazione del presente Regolamento (nonché delle altre imposizioni tributarie comunali, quali tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea, imposta comunale sugli immobili, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, e tutte le eventuali nuove tassazioni) l'amministrazione Comunale con separato atto deliberativo potrà costituire un'organica squadra composta da Agenti di Polizia Municipale e da altri operatori comunali, individuati con appositi provvedimenti interni, per il censimento dei cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili esistenti nel territorio comunale. Per il potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, periodicamente e quando le situazioni oggettive lo richiedono, potrà comunque stipulare apposita convenzione con soggetti privati o pubblici per l’individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l’indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente. ART. 20 CONTROLLO Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 19, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui innanzi nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell’Ufficio comunale di rilevazione e censimento ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del 2° comma dell’art.19, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è costituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall’art.2729 del Codice Civile. ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono attribuiti ad un Funzionario Responsabile, che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e appone il visto di esecutorietà sul riassunto riepilogativo dei ruoli. ART.22 RIMBORSI Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il funzionario responsabile della tassa dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi del precedente art. 6, è disposto dal funzionario responsabile della tassa entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al secondo comma del medesimo art. 6, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal funzionario responsabile della tassa entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi previsti per legge a decorrere dal semestre successivo a quello dell' eseguito pagamento. ART. 23 SANZIONI Le violazioni delle norme del Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente Regolamento si distinguono in violazioni di carattere sostanziale ed in violazioni meramente formali. Per le violazioni di carattere sostanziale si applicano le seguenti soprattasse: a) per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione, la soprattassa del 50% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta; b) per la denuncia presentata con ritardo inferiore ad un mese, la soprattassa del 5% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta; c) per la denuncia presentata con ritardo superiore al mese, prima dell'accertamento, la soprattassa del 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta; d) per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, la soprattassa del 50 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta; e) per l'omessa denuncia del venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento, la soprattassa del 50% dell'ammontare della maggiore tassa dovuta, oltre al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione. Per le violazioni aventi natura meramente formale, il Sindaco irroga la pena pecuniaria da L.50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione. L'irrogazione della soprattassa e della pena pecuniaria si verificano soltanto in presenza di più violazioni, l'una sostanziale e l'altra formale (ad esempio, contribuente che presenta una denuncia infedele e, nello stesso tempo, non indica il codice fiscale o gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare). Per le violazioni che comportano l'applicazione delle soprattasse si provvede con l'avviso di accertamento della tassa, mentre per violazioni che comportano l'applicazione delle pene pecuniarie si provvede con separato atto del Sindaco, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interesse per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette. La soprattassa è ridotta del trenta per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 22. A decorrere dal 1° Aprile 1998, alle violazioni delle norme in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si applica l’art.12, comma 1 lettera d), e l’art.16 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473. Ai sensi del suddetto art. 12, comma 1, lett. d), l’art. 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, è sostituito dal seguente: 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta. 2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. 4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale (che a partire dall’1 Luglio 1998 sono del 2,5 per cento semestrale), a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla Direzione Regionale delle Entrate nei quali è effettuata l’iscrizione delle somme predette. ART. 24 RISCOSSIONE La riscossione della tassa viene effettuata tramite iscrizione nel ruolo ordinario. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al primo comma dell'art. 17, è iscritto in ruoli principali ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Concessionario, almeno trenta giorni prima della scadenza. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali. Gli importi di cui al secondo comma sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73 (giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre e novembre). Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre (interessi per prolungata rateizzazione, che si differenziano dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per i quali la frazione di semestre non va invece conteggiata) e del 2,5 per cento semestrali a partire dal 1° luglio 1998. ART. 25 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO Presupposto per l'applicazione della tassa giornaliera è l'occupazione o detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubblici, di uso pubblico o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Fino al 31.12.1995 per temporaneo si intendeva l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente, mentre a decorrere dal l° gennaio 1996 per uso temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. La tassa giornaliera non si applica alle superfici pubbliche già concesse in uso esclusivo ad altri soggetti sottoposti a tassa annuale (ad esempio, attività temporanea occasionalmente svolta su una superficie pubblica concessa ad un soggetto privato per esercitarvi l'attività di parcheggio a pagamento). La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della Tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. Il versamento va effettuato, in presenza di apposito provvedimento di autorizzazione, entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione o della prima occupazione o, in mancanza, all'atto dell'occupazione. Poiché per la tassa rifiuti esclusivo titolare del potere di accertamento e riscossione è il Comune, il versamento della tassa giornaliera deve essere effettuato alla tesoreria comunale, anche se il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP è affidato in concessione. Le occupazioni temporanee determinano l'obbligo di corrispondere la sola tassa per lo smaltimento dei rifiuti e non anche il 10% a titolo di addizionale ECA e l'ulteriore percentuale derivante dall'applicazione del tributo provinciale. Per l'applicazione delle sanzioni, in conseguenza di eventuali violazioni da parte del soggetto passivo, per gli accertamenti d'ufficio o in rettifica e per il contenzioso, si applicano le medesime norme previste per la tassa annuale. ART. 26 ABROGAZIONI Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il titolo IV Applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (artt. 28 - 54) del regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 28 settembre 1995, esecutiva, ed ogni altra norma regolamentare con esso contrastante. ART. 27 ENTRATA IN VIGORE Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi nazionali, le leggi regionali e le norme degli altri regolamenti comunali con esso non contrastanti. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare o integrare, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge. Il presente regolamento esplica i propri effetti a decorrere dal 01/01/2006.