Regolamento-incarichi-di-patrocinio-legale (1)

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Regolamento-incarichi-di-patrocinio-legale (1)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE, DI
ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi
Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza
legale e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione comunale nonché indirizzi e criteri per
l’individuazione dei legali incaricati della tutela del Comune innanzi alla Autorità Giurisdizionale.
E’ consentito affidare servizi di patrocinio legale soltanto per la costituzione, tutela e assistenza
legale del Comune innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado.
Il presente Regolamento non si applica agli incarichi di consulenza stragiudiziale, i quali sono
disciplinati dal vigente “Regolamento comunale per la disciplina delle procedure comparative
preliminari al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di
prestazione occasionale”.
Art. 2 – Elenco degli Avvocati
Per l’affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o
associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità civili, penali,
amministrative e speciali.
L’elenco accreditato di professionisti è distinto nei quattro seguenti sezioni:
A) contenzioso amministrativo;
B) contenzioso civile;
C) contenzioso penale;
D) contenzioso tributario.
L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio
associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti
richiesti al successivo art. 3;
2) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di
specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.
La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione
sottoscritto e pubblicato dal Responsabile del servizio competente e deve contenere l’espressa
dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento.
L’iscrizione nell’elenco, o il suo diniego, è disposta dal Responsabile dell’Ufficio competente,
eventualmente avvalendosi di apposita Commissione. I professionisti e gli studi professionali iscritti
potranno presentare in ogni tempo l’aggiornamento dei loro curricula. L’aggiornamento dell’elenco
con nuove iscrizioni avrà cadenza biennale a seguito di apposito avviso pubblico.
Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
Per richiedere l’iscrizione nell’elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi (da
autocertificare):
a) diploma di laurea in giurisprudenza;
b) iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno 6 (sei) anni;
c) aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni;
d) per i soli candidati che intendono iscriversi nella sezione A) “contenzioso amministrativo”,
avere aver ricoperto almeno dieci incarichi nell’ultimo triennio solare di rappresentanza in
giudizio in cause amministrative per pubbliche amministrazioni;
e) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l’Amministrazione comunale;
d) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la
pubblica amministrazione.
Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal legale che rende la
prestazione.
Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’ elenco
La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su deliberazione della Giunta
Comunale.
I servizi di patrocinio legale vengono conferiti con determinazione del Responsabile dell’Ufficio
contenzioso il quale adotta altresì i consequenziali atti di gestione.
Il Responsabile di Area che ritiene opportuno attivare una causa o resistere in un giudizio, invia una
relazione all’Ufficio che gestisce il contenzioso. Tale relazione deve contenere, tra l’atro, la
valutazione sull’opportunità di agire in giudizio e nel caso lo ritenga necessario e/o opportuno,
anche la proposta, motivata, di uno o più nominativi di legali inseriti nell’elenco i quali vengono
ritenuti idonei per l’affidamento del servizio di patrocinio e rappresentanza in giudizio
dell’Amministrazione comunale, sulla base di oggettivi requisiti professionali richiamati nella citata
relazione.
I servizi di patrocinio legale possono essere affidati in via diretta tra i professionisti accreditati in
elenco fino alla soglia di euro 15.000 (quindicimila) al netto di I.V.A. e CAP dovuti per legge.
Nel caso in cui i servizi abbiano per oggetto una o più cause che complessivamente superino detta
soglia, l’affidamento deve essere effettuato secondo il principio di rotazione tra gli iscritti
nell’elenco mediante da invito di almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del
contratto e se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati nell’ambito dei professionisti
iscritti nella sezione di riferimento per materia.
Nell’affidamento degli incarichi, l’azione amministrativa si informa ai seguenti specifici principi
regolamentari:
• sezione di iscrizione: amministrativo, civile, penale, tributario;
• casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
• specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
• inesistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare, incompatibili con l’incarico da conferire;
• foro di competenza della causa affidata.
Ciascun professionista, singolo o associato, non potrà ricoprire più di dieci incarichi di
patrocinio/rappresentanza legale dell’amministrazione comunale per ciascuna sezione di iscrizione
nel corso di ciascun anno solare, salvo che per carenza di professionisti iscritti nella sezione di
riferimento.
Sono fatti comunque salvi i casi in cui eccezionali e specifiche esigenze tecnico-operative o
di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse nel caso
in cui l’Ente attivi convenzioni con altri Enti provvisti di servizio legale ovvero in caso di
operatività della tutela legale dell’ente in virtù di polizza assicurativa.
Art. 5 – Formalizzazione degli incarichi
Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari
approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.
Il Responsabile del Servizio contenzioso generale trasmette al professionista la deliberazione di
costituzione in giudizio e di affidamento del servizio di rappresentanza in giudizio
dell’amministrazione comunale. Il Responsabile dell’Area interessata provvederà a trasmettere tutta
la documentazione necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio.
Il preventivo rimesso dal professionista dovrà contenere la dichiarazione di accettazione
dell’incarico che rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione del
presente Regolamento.
Art. 6 - Corrispettivo per gli incarichi
Il corrispettivo è determinato in base al valore della causa come stabilito dal tariffario vigente nel
preventivo di massima rimesso dal professionista.
Il legale incaricato dovrà far pervenire all’Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e
prudenziale e dovrà altresì comunicare, nel corso dell’incarico, eventuali variabili che modifichino
la previsione iniziale.
Nella redazione del preventivo e della parcella il professionista deve attenersi comunque ai seguenti
criteri:
- per quanto concerne gli onorari, l’importo indicato nel preventivo di massima non potrà
eccedere la media tra il minimo ed il massimo, con una riduzione del 20%;
- le funzioni e le spese sono quelle fisse indicate dal tariffario.
Restano salvi i casi in cui necessita uno studio particolarmente approfondito.
Art. 7 – Obblighi del professionista
Il legale incaricato è tenuto:
1) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo
svolgimento a richiesta dell’ente;
2) ad aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico allegando relativa
documentazione;
3) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
4) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche
processuali;
5) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o
sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell’ente.
Art. 8 – Cancellazione dall’elenco
Il Responsabile dell’Ufficio contenzioso dispone la cancellazione dall’elenco dei professionisti o
degli studi associati che:
• abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
•
•
non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.
Art. 9 - Pubblicità
Per l’iscrizione nell’elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso
pubblico all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale comunale, ed altre forme ritenute idonee.
L’elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.
Art. 10 – Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii..
Art. 11 - Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al
codice deontologico forense.
Art. 12 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 57 comma 2 dello Statuto comunale entra in vigore in
data 04/03/2011.