CADE IL TABOO DEI KM: AUTO NON NUOVA COME REALE

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CADE IL TABOO DEI KM: AUTO NON NUOVA COME REALE
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CADE IL TABOO DEI KM: AUTO NON NUOVA COME REALE ALTERNATIVA CON
LA NORMA UNC DOC 01
Progressivamente l’acquisto di un’auto usata è diventata qualcosa da evitare, di cui vergognarsi un po’, una specie di boccone da trangugiare; nel processo d’acquisto si fronteggiano
due furbizie, quella del venditore e quella dell’acquirente, dove il primo è convinto che il secondo non vuole la verità, ma farsi convincere che sta facendo un vero affare.
Così nascono le costose delusioni dopo l’acquisto, che hanno progressivamente portato ad
un’anomalia vistosa, una vera e propria distorsione, del mercato Italiano, all’ultimo posto in
Europa per propensione all’acquisto di usato, e l’unico dove oltre il 60% delle transazioni,
avviene tra privati, escludendo i Professionisti.
E’ il risultato di un circolo vizioso, che comincia con il Concessionario riluttante alla permuta,
condizione peraltro essenziale per vendere un veicolo nuovo, perché con 37 milioni e passa
di auto circolanti, e la demografia a crescita negativa, l’unica domanda “sorgente”, cioè di
clienti che acquistano la loro prima automobile è quella degli immigrati; il potenziale cliente
rimanda l’acquisto a quando avrà venduto in proprio l’auto da cambiare, a qualsiasi prezzo,
purché in fretta, e siccome senza auto non si vive, privilegerà chi gli offre la sostituta in
pronta consegna o quasi.
E non parliamo di quando ci si deve disfare della macchina del nonno, che agli eredi non interessa; sarebbe naturale che i professionisti la considerassero la materia prima, e invece si
è trattati come gente strana, e si è costretti a far da soli, trovando un cliente, spesso un
immigrato a cui regalarla o quasi, oppure rottamarla per liberarsi dal fardello di tasse e assicurazione.
Un bel quadro di tutti perdenti: le immatricolazioni a picco, complice la crisi che non ha trovato risposte strategiche efficaci dalla filiera, e l’usato come mercato separato dove chi
vende, svende, e chi compra si illude di risparmiare, scontando poi costose sorprese, che,
propagandosi col passaparola, alimentano la vulgata “usato = fregatura”, portando sempre
più in basso la propensione all’acquisto di usato.
Tutta la transazione relativa alla compravendita di usato si basa sull’anzianità e sui Km percorsi, perché è noto che l’auto è un bene che si “consuma” e il compratore cerca di farsi
un’idea di quanto ”consumata” sia l’auto che sta valutando, e quindi i costi che dovrà affrontare dopo l’acquisto.
Nella psicologia del consumatore, la lettura del contakm è diventata il fattore determinante
per la decisione d’acquisto, con conseguenti pratiche commerciali diffuse tra i Professionisti,
ma anche i privati hanno imparato come fare, a danno di tutti.
Il fatto è che una vettura con 200.000 Km può dare molte meno rogne di una con 100.000
Km; l’effettivo logorio di un veicolo, dipende da molti fattori, ma il più rilevante è la qualità
della manutenzione pregressa, che dovrebbe essere il fattore determinante nella valutazione di un’auto usata; così la mera indicazione del contakm può essere ingannevole influendo
sul “comportamento economico” del consumatore in due modi:
 Scoraggiandolo da un buon acquisto a causa della percorrenza giudicata elevata.
 Inducendolo all’acquisto,a prezzo premium, di un veicolo con conta km abbondantemente scalato.
Insomma l’acquisto di un usato visto come una specie di lotteria, che ben pochi vincono.
Oggi però abbiamo il codice del consumo, che azzera le tradizioni, introducendo espliciti diritti del consumatore che, se violati, espongono il professionista a concreti rischi di severe
sanzioni.
In concreto il Professionista è tenuto a garantire informazioni accurate, trasparenti e comprensibili sull’auto, perché il consumatore possa fare un acquisto consapevole; oggi chi
vende non può non preoccuparsi di ciò che accadrà dopo la vendita, perché non potrà eviPagina 1 / 5
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tare di occuparsene seriamente, e non potrà scaricare la responsabilità su nessun altro, poiché tenuto a garantire un “adeguato livello di diligenza professionale”
Sembra difficile ma non lo è,
perché le auto moderne sono
il frutto di una forte omogeneizzazione dei sottosistemi
che le compongono, ognuno
dei quali ha un ciclo di vita
determinato dalla qualità della progettazione, dei componenti e del processo di produzione.
Per iniziativa dell’Unione Nazionale Consumatori, è stata
condotta un’analisi dei guasti su oltre 300.000 veicoli venduti usati, con garanzia convenzionale, riconducendoli ad una base di definizioni normalizzate dei sottosistemi, che ha confermato la perfetta comparabilità dei risultati per sottosistema, indipendentemente dalla
marca.
Ne è nata una normativa per l’applicazione del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005 per
gli esperti), che concilia tutti gli aspetti del Codice del Consumo con la natura del bene “automobile”, permettendo di dichiarare ciò che è “naturale” possa accadere a un veicolo, in
base alla percorrenza prima dell’acquisto, la storia del veicolo, in particolare quella della
manutenzione ordinaria, gli interventi fatti in passato o prima della consegna, e la percorrenza annua prevista dall’acquirente.
La norma UNC DOC 01, la cui corretta applicazione è certificata da DASA Rägister, è stata
emessa da UNC, e corrisponde ad un Codice di Condotta, previsto dall’articolo 27 bis del
Codice del Consumo, che le Associazioni di Consumatori, il cui ruolo è riconosciuto dal Codice del Consumo, sono legittimate a proporre.
Con questo modello predittivo la norma prevede la formulazione di un indice assoluto di
qualità, che permette una valutazione complessiva globale della convenienza d’acquisto, in
modo ben più affidabile della mera lettura del conta Km.
Si tratta dell’Indice di Uso Pregresso, IUP, in una scala da 0 a 100, dove 100 rappresenta la
mancanza totale di difetti nell’arco del periodo di garanzia legale offerto (minimo 12 mesi,
come ormai ben sappiamo), per la percorrenza prevista dall’acquirente. L’indice è ottenuto
assegnando un peso a ognuno degli eventi che il modello colloca nell’arco temporale considerato, in base alla sua classe di costo (alta, media, bassa) e dalla vicinanza la momento
dell’acquisto.
Il risultato è una Dichiarazione di Conformità, che dichiara l’indice IUP, la descrizione “normalizzata” del veicolo, ai fini contrattuali, i controlli prevendita effettuati e
l’elenco puntuale degli eventi prevedibili
nell’arco del periodo di garanzia, che, poiché notificati prima dell’acquisto, non costituiranno difetti di conformità. La definizione di questo indice consente di comparare
esemplari diversi, o offerti da operatori diversi, su basi oggettive, non influenzabili
da affermazioni, più o meno fantasiose, del
venditore.
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E la nozione stessa di “contratto” tra Professionista e consumatore assume così connotati
profondi, superando la percezione di mera formalità:
L’effetto più evidente della dichiarazione dell’IUP è sulla giustificazione del prezzo offerto; il
livello di riferimento per un veicolo ben tenuto e mantenuto, è 79,00, che può essere ottenuto da un veicolo di qualsiasi età e percorrenza, in base alla storia di interventi prima della
vendita; non generiche affermazioni, ma il risultato di specifiche registrazioni, tracciabili,
che diventano parte integrante del contratto di vendita.
ZZO
Secondo la norma, il prezzo di riferimenPRE ETTO
to, qualunque sia la fonte, può essere in00
RR
E
CO 0.000, 0
R
O
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crementato di 2 punti ogni 3 punti di av€ 1 600,0
FAT TTIVO
.
0
E
%
vicinamento a 100, e diminuito di 1 pun€ 10 400,0
RR 0,00
O
.
C
0
1
P
%
to % per ogni punto sotto il livello 79,00.
IU
€ 1 000,0
,00
6
.
E
€ 9 00,00
0%
Con lo stesso modello predittivo si può
LOR
79
1
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1
€ 8. 00,00
8
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proiettare la necessità di interventi
8
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,
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3
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-10 0%
€ 7. 00,00
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d’officina per un arco di tempo superiore
0
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€ 5.
69
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al periodo di garanzia legale, articolato in
,
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trimestri,
1,0
0
4
0
0
.
52
A vendita conclusa, non ci saranno più
€ 10
38
ambiguità o discussioni sulla responsabilità di eventi che richiedano interventi
d’Officina; se sono nella lista degli interventi previsti dalla Dichiarazione di Conformità, si tratta di interventi “naturali” legati al ciclo di vita dei sottosistemi, di cui il consumatore è stato reso consapevole al momento dell’acquisto, e che hanno influito sul prezzo
di vendita e quindi non di responsabilità del venditore.
Naturalmente il venditore è responsabile, anche sul piano penale della consegna del veicolo
con difetti che incidono sulla sicurezza di marcia; quindi non obbligo di vendita di veicoli
“perfetti”, ma di veicoli “sicuri” sì.
I difetti “naturali”, che rientrano in questa definizione devono essere specificatamente e individualmente segnalati all’acquirente, indicando entro quando potrebbero manifestarsi, ma
la cosa migliore è intervenire in anticipo, con adeguate procedure; lo standard segnala gli
eventi nell’area sicurezza.
Se invece “naturali” non sono, si tratta di difetti di conformità perché qualcosa ha ceduto
prima della naturale terminazione del ciclo di vita, e quindi a carico del Venditore, nella misura di ciò che è strettamente necessario per ripristinare la conformità al contratto; sapendo
quando quell’evento avrebbe dovuto verificarsi, la responsabilità del venditore è strettamente la percorrenza, o il tempo, per così dire mancati.
In stretta aderenza ai principi del Codice del Consumo, la riparazione dei sottosistemi coinvolti nell’evento non può essere addebitato in nessuna misura al consumatore, perché
l’esito dell’intervento è almeno il recupero del ciclo di vita mancato; l’intervento non comporta garanzie aggiuntive, e la responsabilità del venditore termina allo scadere della garanzia legale sul veicolo.
Se invece è inevitabile sostituire uno o più sottosistemi, con altri nuovi, l’esito dell’intervento
è un intero nuovo ciclo di vita, e diventa legittimo richiedere al consumatore un contributo
rapportato alla porzione di ciclo di vita guadagnato, rispetto alla scadenza prevista alla vendita; in questo caso il consumatore ha diritto a specifica garanzia legale di 24 mesi sullo
specifico intervento.
Si comprende bene quanto profonda sia l’evoluzione della relazione tra chi compra, chi vende, e chi gestisce la garanzia, a beneficio di tutti.
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Per tornare al titolo, quando si acquista da un Professionista aderente alla norma (ce ne sono circa 500 a oggi, oltre a 2 gestori di garanzia, iscritti all’albo consultabile sul sito
www.consumatori.it) ) non serve più preoccuparsi dei Km, ma strettamente dell’indice IUP,
e della corretta formulazione del prezzo; non ci si potrà più illudere di aver fatto l’affare del
secolo, ma non avremo sorprese, e se ci saranno, il venditore ne risponderà senza se, senza
ma e senza scappatoie; si potrà tranquillamente acquistare un veicolo senza averlo visto
prima, come accade in Inghilterra, dove, non a caso, la propensione all’acquisto di usato è
la massima in Europa
Di fatto il concetto di auto usata svanisce, sostituito da auto non nuova a “sorprese zero”®.
E se nonostante la concreta protezione che i professionisti sono obbligati a dare, a scanso di
mazzate economiche dal Giudice e dall’Antitrust, ci si fa allettare dall’offerta di un privato,ci
si potrà rivolgere all’UNC, o agli altri enti qualificati per questo, per determinare in pochi
minuti l’indice IUP del veicolo che si sta considerando.
E se l’acquisto è stato fatto da un professionista tradizionale che non ha aderito alla normativa, UNC o un’altra organizzazione qualificata, potrà fornire la documentazione su ciò che è
stato acquistato per le opportune contestazioni al Venditore, anche prima che si verifichi un
problema.
I CAMBIAMENTI PIÙ RILEVANTI
circostanza
Prima del CdC
Informazioni pre acquisto
sull’esemplare
Affermazioni del venditore non
legalmente impegnative
Diligenza dell’acquirente
Se non avevi chiesto, non puoi
pretendere
Guasto riparabile / intervento d’Officina, dopo la vendita.
Guasto grave, oneroso, dopo
la vendita
Difetti pregressi scoperti dopo l’acquisto, di qualsiasi tipo
Garanzia
A discrezione del Venditore e/o
del gestore di garanzia, a meno
di prova a carico del consumatore dell’esistenza di un vizio
(codice civile).
Dopo il CdC
Sono parte integrale del contratto tra le parti
Ciò che il venditore NON dice è nel contratto a tutti
gli effetti è può essere sanzionato come pratica
commerciale scorretta.
A carico del venditore se non prova la responsabilità
del conducente o la conformità del veicolo al contratto (tipico se il Consumatore era consapevole della possibilità del difetto)
Risoluzione del contratto a carico del venditore
A discrezione del Venditore, a
meno di prova a carico del consumatore dell’esistenza di un
vizio (codice civile).
Se il difetto non impedisce l’uso del veicolo rimborso
di parte del prezzo pagato, ma se il difetto riguarda
la sicurezza, o è grave, risoluzione del contratto.
Facoltativa, concessa come rapporto del consumatore con soggetti terzi, sulla base di condizioni unilaterali (libretti di garanzia), tipicamente per 12 mesi
Implicita nella vendita di un Professionista ad un
Consumatore, dura 24 mesi, riducibili a non meno di
12 mesi con il consenso del consumatore, a carico
diretto del Venditore; il gestore di garanzia opera in
nome e per conto del Venditore.
L’eventuale Garanzia Convenzionale Ulteriore copre
difetti diversi da quelli di conformità, non limita né
sostituisce la garanzia legale
Si apre una nuova era nel mercato dell’usato, i professionisti potranno tornare a esserne i
protagonisti mediante un’evoluzione professionale delle pratiche di vendita che farà scomparire gli improvvisati, i consumatori avranno una reale alternativa di acquisto, e si apriranno nuovi canali di vendita.
R. Caracciolo
30/11/2013
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