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20 SABATO 25 MAGGIO 2013 Plus24 - Il Sole 24 Ore N. 563 professionisti del risparmio istituti di credito e clienti / 1 Prestiti e usura sopravvenuta, dopo la Cassazione arriva l’«Abf» Gli intermediari potrebbero inserire clausole nei contratti per adeguare il tasso automaticamente Gianfranco Ursino In punta di piedi, senza far troppo rumore, l’11 gennaio scorso la Cassazionehariaperto leporte all’usurasopravvenuta. La sentenza della Suprema Corte 602/2013 ha infatti affermato che i tassi possono diventare usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento,non solonelmomento in cui sono pattuiti. «In particolare, la citata sentenza afferma il principio della possibile rilevanza dei tassi soglia, calcolati ogni trimestre da Banca d’Italia, anche in relazione ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108/96 sull’usura», aveva commentato a caldo su Plus24 del 19 gennaio scorso il professore Aldo AngeloDolmetta,ordinario dellafacoltàdi giurisprudenza della Cattolica di Milano. sviluppi concreti Ad alimentare il dibattito è arrivata la decisione n˚1796 adottata il 3 aprile 2013 dal collegio di Napoli dell’Arbitro bancario finanziario resa pubblica nellescorse settimane.Una pronuncia dell’Abf che rappresenta la prima attuazione pratica del concetto di usura sopravvenuta espresso dalla sentenza della Cassazione 602/2013. La motivazione dell’Abf si presenta particolarmente elaborata e fa largo uso delle vigenti istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (Teg), laddove le stesse, in specie, parlano di continuo monitoraggio del tasso usurario. La decisione, nello specifico, ha per oggetto una carta di credito rimborsabile ratealmente. E anche se il credito revolving e l’utilizzodellecarte è rilevato (da Bankitalia) e pubblicato (nel decreto) a parte ai fini dell’usura, l’Abf sottolinea che «riguardo a questacomplessaenon univoca questione, a dispetto dell’opinione secondo la quale mutui non usurari altempo dellastipula conquisterebbero una sorta di patente d’immunità, indicatori di rilievo presenti nell’ordinamento sollecitano dubbi di non trascurabile momento sulla sua condivisione, legittimando con ciòpercorsi interpretativi di segno diverso». «L’Abf – sottolinea Dolmetta – intermedia le istruzioni della Banca d’Italiae lastatuizione della Cassazione602/2013 sottolineando sìladiversità dall’usura originaria di quella sopravvenuta, ma anche l’intrinseca importanza di quest’ultima». In particolare l’Abf afferma che ai fini del calcolo del Teg vanno esclusi dai numeri debitori che compaiono al denominatore della formula gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente all’inadempimento di un obbligo. Esclusione che «determina il superamento del c.d. “tasso soglia” con riguardo ad alcuni IL TUO PATRIMONIO È UNICO trimestri successivi al 1˚ gennaio 2009 – scrive l’Abf –. L’intermediario dovrà, di conseguenza, provvedere alla sterilizzazione degli interessi eccedenti tale limite, con sostituzione automatica del tasso soglia ai tassi divenuti usurari». Una decisione che sul piano applicativo potrà avere delle ripercussioni per le banche. A il primo commento a caldo la sentenza della suprema corte Il 19 gennaio scorso, nel commentare la sentenza della Cassazione n. 602 dell’11 gennaio 2013, Plus24 segnalò i rischi dell’usura sopravvenuta per il sistema bancario: un concetto che può trasformare i mutui a tasso fisso in variabile (ma solo a favore dei clienti). Per esempio il tasso fisso del 10% previsto per un mutuo a 20 anni stipulato nel 1995 può considerarsi usuraio, visto che nel corso della vita del contratto il tasso soglia di usura è sceso ben al di sotto, con un minimo nel primo trimestre del 2011 al 6,28%. Un tasso che può diventare quindi usuraio semplicemente in funzione dell’andamento del mercato. normativa e giurisprudenza questo punto gli istituti potrebbero inserire nei contratti delle clausole per adeguare il tasso in automatico, in caso di sconfinamento, su valori consentiti. effetti sull’operatività Ai fini della determinazione del tassoda applicarein luogo di quello usurario, le istruzioni della Banca Italia non individuano un tasso sostitutivo, mentre il disposto dellaCassazione 603/2013 prevede l’applicazione del tasso soglia. Ma non è una soluzione univoca, sul tasso sostitutivo non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato. Tuttavia anche il Tribunale di Napoli, con sentenza 7763 del 29 giugno 2012, si è pronunciato in merito al tasso sostitutivo affermando che appare logico utilizzare il tasso soglialaddovesia statoaccertatol’addebito di interessi superiori alla soglia dell’usura. Un’alternativa potrebbe essere quella di sostituire il tasso divenuto usurariocon ilTeg, sullabase delquale viene poi calcolato il tasso soglia ai fini della qualificazione di interesse usurario. Sempre nell’ipotesi di usura sopravvenuta, in cui il tasso contrattualmente pattuito, inizialmente lecito, sia divenuto successivamente usuraio. Invece, in caso di usura originaria, ovvero interessi superiori al tasso soglia già alla stipula del contratto, per l’articolo1815 delcodice civilegliinteressi non sono dovuti e il prestito diventa gratuito. a 07 marzo 1996 Viene varata la legge 108/96 che ha ampliato l’ambito di applicazione del reato di usura. In precedenza modalità e termini relativi all’erogazione del credito e il costo del denaro erano in pratica rimessi alla volontà delle parti. a 17 novembre 2000 Con la sentenza 14899/2000 la Cassazione considera usurario l’interesse superiore al tasso-soglia vigente al momento del pagamento di ogni singola rata. a 29 dicembre 2000 Il governo Amato vara subito il decreto "salva banche" 394/2000, per chiarire che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi. Resta però da stabilire il destino dei vecchi mutui, alcuni dei quali pagavano tassi anche superiori al 20% a 28 febbraio 2001 La legge 24/2001 converte con profonde modifiche il Dl 394/2000. In particolare gli alti tassi dei vecchi mutui scendono per legge all’8% per le famiglie (fino a 150 milioni di vecchie lire) e al 9,96% per gli altri casi. Il tasso di sostituzione fu applicato (anche in seguito a un’ulteriore pronuncia della Corte costituzionale) a decorrere dal 31 dicembre 2000. Adesso tutto viene rimesso in discussione dalla sentenza della Cassazione n. 602/2013 e dalla decisione dell’Abf 1796/2013. © RIPRODUZIONE RISERVATA Lo hai costruito nel tempo con passione e determinazione. Ora vuoi che sia gestito in modo personalizzato, secondo le tue esigenze finanziarie. Banca Intermobiliare: 30 anni d’esperienza, 30 sedi sul territorio e 200 Private Banker dedicati a te. om www.hoplo.com BANCA INTERMOBILIARE, AL SERVIZIO DEL TUO PATRIMONIO. w w w. b a n c a i n t e r m o b i l i a re . c o m Sede generale: via Gramsci, 7 10121 Torino Seguici su twitter @BancaBim