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SABATO 25 MAGGIO 2013
Plus24 - Il Sole 24 Ore
N. 563
professionisti del risparmio
istituti di credito e clienti / 1
Prestiti e usura sopravvenuta,
dopo la Cassazione arriva l’«Abf»
Gli intermediari
potrebbero inserire
clausole nei contratti
per adeguare il tasso
automaticamente
Gianfranco Ursino
In punta di piedi, senza far troppo
rumore, l’11 gennaio scorso la Cassazionehariaperto leporte all’usurasopravvenuta. La sentenza della Suprema Corte 602/2013 ha infatti affermato che i tassi possono diventare
usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento,non solonelmomento in cui sono pattuiti. «In particolare, la citata sentenza afferma il
principio della possibile rilevanza
dei tassi soglia, calcolati ogni trimestre da Banca d’Italia, anche in relazione ai contratti stipulati prima
dell’entrata in vigore della legge
108/96 sull’usura», aveva commentato a caldo su Plus24 del 19 gennaio
scorso il professore Aldo AngeloDolmetta,ordinario dellafacoltàdi giurisprudenza della Cattolica di Milano.
sviluppi concreti
Ad alimentare il dibattito è arrivata
la decisione n˚1796 adottata il 3 aprile 2013 dal collegio di Napoli dell’Arbitro bancario finanziario resa pubblica nellescorse settimane.Una pronuncia dell’Abf che rappresenta la
prima attuazione pratica del concetto di usura sopravvenuta espresso
dalla sentenza della Cassazione
602/2013.
La motivazione dell’Abf si presenta particolarmente elaborata e fa largo uso delle vigenti istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio (Teg), laddove le stesse, in specie, parlano di continuo monitoraggio del tasso usurario. La decisione, nello specifico, ha
per oggetto una carta di credito rimborsabile ratealmente. E anche se il
credito revolving e l’utilizzodellecarte è rilevato (da Bankitalia) e pubblicato (nel decreto) a parte ai fini
dell’usura, l’Abf sottolinea che «riguardo a questacomplessaenon univoca questione, a dispetto dell’opinione secondo la quale mutui non
usurari altempo dellastipula conquisterebbero una sorta di patente d’immunità, indicatori di rilievo presenti
nell’ordinamento sollecitano dubbi
di non trascurabile momento sulla
sua condivisione, legittimando con
ciòpercorsi interpretativi di segno diverso». «L’Abf – sottolinea Dolmetta
– intermedia le istruzioni della Banca d’Italiae lastatuizione della Cassazione602/2013 sottolineando sìladiversità dall’usura originaria di quella
sopravvenuta, ma anche l’intrinseca
importanza di quest’ultima».
In particolare l’Abf afferma che ai
fini del calcolo del Teg vanno esclusi
dai numeri debitori che compaiono
al denominatore della formula gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente all’inadempimento di un obbligo. Esclusione che
«determina il superamento del c.d.
“tasso soglia” con riguardo ad alcuni
IL TUO
PATRIMONIO
È UNICO
trimestri successivi al 1˚ gennaio
2009 – scrive l’Abf –. L’intermediario dovrà, di conseguenza, provvedere alla sterilizzazione degli interessi
eccedenti tale limite, con sostituzione automatica del tasso soglia ai tassi divenuti usurari». Una decisione
che sul piano applicativo potrà avere
delle ripercussioni per le banche. A
il primo commento a caldo
la sentenza della suprema corte
Il 19 gennaio scorso, nel commentare
la sentenza della Cassazione n. 602
dell’11 gennaio 2013, Plus24 segnalò i
rischi dell’usura sopravvenuta per il
sistema bancario: un concetto che
può trasformare i mutui a tasso fisso
in variabile (ma solo a favore dei
clienti). Per esempio il tasso fisso del
10% previsto per un mutuo a 20 anni
stipulato nel 1995 può considerarsi
usuraio, visto che nel corso della vita
del contratto il tasso soglia di usura è
sceso ben al di sotto, con un minimo
nel primo trimestre del 2011 al 6,28%.
Un tasso che può diventare quindi
usuraio semplicemente in funzione
dell’andamento del mercato.
normativa
e giurisprudenza
questo punto gli istituti potrebbero
inserire nei contratti delle clausole
per adeguare il tasso in automatico,
in caso di sconfinamento, su valori
consentiti.
effetti sull’operatività
Ai fini della determinazione del tassoda applicarein luogo di quello usurario, le istruzioni della Banca Italia
non individuano un tasso sostitutivo, mentre il disposto dellaCassazione 603/2013 prevede l’applicazione
del tasso soglia. Ma non è una soluzione univoca, sul tasso sostitutivo
non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato. Tuttavia anche il Tribunale di Napoli, con sentenza 7763 del 29 giugno 2012, si è pronunciato in merito
al tasso sostitutivo affermando che
appare logico utilizzare il tasso soglialaddovesia statoaccertatol’addebito di interessi superiori alla soglia
dell’usura.
Un’alternativa potrebbe essere
quella di sostituire il tasso divenuto
usurariocon ilTeg, sullabase delquale viene poi calcolato il tasso soglia ai
fini della qualificazione di interesse
usurario. Sempre nell’ipotesi di usura sopravvenuta, in cui il tasso contrattualmente pattuito, inizialmente
lecito, sia divenuto successivamente
usuraio.
Invece, in caso di usura originaria,
ovvero interessi superiori al tasso soglia già alla stipula del contratto, per
l’articolo1815 delcodice civilegliinteressi non sono dovuti e il prestito diventa gratuito.
a 07 marzo 1996
Viene varata la legge 108/96
che ha ampliato l’ambito di
applicazione del reato di usura.
In precedenza modalità e
termini relativi all’erogazione del
credito e il costo del denaro
erano in pratica rimessi alla
volontà delle parti.
a 17 novembre 2000
Con la sentenza 14899/2000 la
Cassazione considera usurario
l’interesse superiore al
tasso-soglia vigente al momento
del pagamento di ogni singola
rata.
a 29 dicembre 2000
Il governo Amato vara subito il
decreto "salva banche"
394/2000, per chiarire che si
intendono usurari gli interessi
che superano il limite stabilito
dalla legge nel momento in cui
essi sono promessi. Resta però
da stabilire il destino dei vecchi
mutui, alcuni dei quali pagavano
tassi anche superiori al 20%
a 28 febbraio 2001
La legge 24/2001 converte con
profonde modifiche il Dl
394/2000. In particolare gli alti
tassi dei vecchi mutui scendono
per legge all’8% per le famiglie
(fino a 150 milioni di vecchie
lire) e al 9,96% per gli altri casi.
Il tasso di sostituzione fu
applicato (anche in seguito a
un’ulteriore pronuncia della
Corte costituzionale) a
decorrere dal 31 dicembre 2000.
Adesso tutto viene rimesso in
discussione dalla sentenza della
Cassazione n. 602/2013 e dalla
decisione dell’Abf 1796/2013.
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