Le verifiche per i contribuenti minimi

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Le verifiche per i contribuenti minimi
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 14
16.01.2014
Le verifiche per i contribuenti
minimi
Categoria: Regimi speciali
Sottocategoria: Contribuenti minimi
A decorrere dal 2012, l’art. 27 D.L. 98/2011, ha introdotto un “regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, denominato “nuovo” regime dei minimi.
Il regime, riservato alle persone fisiche che iniziano una nuova attività, o che l’hanno intrapresa a
decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d’imposta o anche oltre tale limite, fino al compimento del 35°
anno d’età, consente di usufruire di una serie di agevolazioni.
Al termine del periodo d’imposta i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi, devono
verificare di aver tutti i requisiti per poter continuare ad operare con tale regime agevolato. Vediamo i
principali controlli che i contribuenti minimi devono fare entro fine anno, per verificare la permanenza
anche nel 2014 e confermare così il prelievo al 5 per cento.
Requisiti
originari
Per poter fruire del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, il soggetto
interessato deve verificare il possesso:
•
dei requisiti “originari”, previsti per i “vecchi”minimi (L. 244/2007);
•
dei nuovi requisiti, previsti dal D.L. 98/2011.
Vengono rispettati i requisiti originari se i soggetti interessati nell’anno
precedente:
• hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno, non
superiori a € 30.000;
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Un contribuente inizia l’attività il 1° luglio del 2013 ed opta per il regime dei
minimi. Ipotizziamo che al 31/12/2013 realizzi i seguenti ricavi:
1. 20.000 euro,
2. 10.000 euro.
Nell’ipotesi sub.1) il contribuente dal 2014 deve passare al regime ordinario,
in quanto rapportando i 20.000 euro conseguiti, ad anno, ha superato la
soglia dei 30.000 euro al 31/12/2013.
Nell’ipotesi sub. 2), invece, il contribuente potrà anche per il 2014 restare nel
regime dei minimi.
• non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
• non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o
lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro;
• nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali,
anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore
di € 15.000.
Ulteriori
requisiti
Il comma 2 dell’art. 27, D.L. 98/2011 in aggiunta ai requisiti indicati condiziona
l’accesso al regime in esame alle persone fisiche che:
• non abbiano esercitato, nel triennio precedente l’inizio dell’attività, alcuna
attività di lavoro autonomo/impresa, anche in forma associata o familiare;
• non
proseguano
un’attività
già
precedentemente
svolta
(“mera
prosecuzione”), sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad
esclusione del caso in cui tale precedente attività consista nel periodo di
tirocinio professionale obbligatorio;
• proseguano un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, nel qual
caso tuttavia, il limite massimo di €.30.000 di ricavi realizzati nel periodo
precedente, deve essere valutato in relazione all’attività svolta dal
soggetto dante causa.
Soggetti esclusi
Non sono considerati minimi i soggetti:
9
che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio
e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
9
non residenti;
9
che effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessione di
immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
9
che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni
professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base
proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.
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Durata del
regime
Il regime può essere utilizzato,
a) in generale: per 5 anni, vale a dire:
•
per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata;
•
per i 4 periodi successivi a quello di inizio attività;
b) in deroga: i contribuenti che alla scadenza del quinquennio non hanno
ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età, possono continuare ad
applicare il regime fino al periodo d’imposta di compimento del
trentacinquesimo anno di età (incluso); ciò se senza esercitare alcuna
opzione espressa.
Attività iniziata nel 2010
Il contribuente nel 2010 aveva 20 anni.
ANNO
2010
2011
2012
2013
2014
ETA’
20
21
22
23
24
PERIDO
1°
2°
3°
4°
5°
Da quanto si evince dalla tabella, il contribuente al 5° anno di esercizio dei
minimi ha solo 24 anni. Il contribuente può rimanere nel regime dei minimi
fino ai 35 anni, e quindi fino al 2025.
Uscita dal
regime
Come per il passato, la disapplicazione/uscita dal regime dei minimi può
avvenire (CM17/2012):
ƒ
per opzione
ƒ
per legge
qualora:
ƒ
vengano meno i requisiti richiesti per l’applicazione del regime;
ƒ
si realizzi una fattispecie che non consente l’adozione del regime;
ƒ
a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo.
Il contribuente che applica il regime dei cd nuovi minimi, può fuoriuscire dallo
stesso e optare per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA.
In particolare, il soggetto può optare per l’applicazione:
L’opzione,
esercitata
tramite
il
comportamento
concludente, va comunicata con la dichiarazione
Regime ordinario
annuale
IVA
(quadro
VO)
relativa
all’anno,
con
riferimento al quale, è stata operata la scelta (ad es, se
l’attività è iniziata nel 2014 occorre comunicare tale
scelta nel quadro VO del mod. IVA 2015).
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Regime ex
L’opzione va comunicata con la dichiarazione annuale
minimi
IVA (quadro VO) relativa all’anno con riferimento al
quale è stata operata la scelta.
Il regime agevolato cessa di avere efficacia a seguito del venir meno dei
requisiti previsti per l’applicazione dello stesso, ossia nelle seguenti ipotesi:
CAUSE DI CESSAZIONE DEL REGIME
ƒ
conseguimento di ricavi o compensi superiori a € 30
ƒ
effettuazione di cessioni all’esportazione
ƒ
sostenimento di spese per lavoratori dipendenti / collaboratori
ƒ
erogazione di somme ad associati in partecipazione, con apporto di
solo lavoro
ƒ
acquisto di beni strumentali che, sommati a quelli dei 2 anni
precedenti, superano € 15.000
ƒ
trasferimento della residenza all’estero
ƒ
applicazione di un regime speciale IVA
ƒ
effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o
relative porzioni, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi
ƒ
acquisizione di partecipazioni in società di persone, srl trasparenti,
associazioni professionali
Controlli da
fare fine anno
Dando evidenza alle cause che si presentano più frequentemente, si fa presente
che le verifiche che conviene fare per controllare la permanenza nei minimi nel
2014, sono le seguenti:
¾ Ricavi e compensi
La prima verifica riguarda il mancato conseguimento, in base al
principio di cassa, di ricavi o compensi per un ammontare superiore a
30.000 euro.
Al riguardo si ricorda che:
9 se l'attività è iniziata nel 2013, va effettuato il ragguaglio ad
anno;
9 non vanno considerate eventuali prestazioni occasionali non
rilevanti per l'Iva e le indennità di maternità (circolari 13/E/2008
e 17/E/2012);
9 per chi svolge attività di rivendita di generi soggetti ad aggio o a
ricavo fisso, assume rilievo solo l'aggio o il ricavo fisso;
9 devono, inoltre, essere computate eventuali plusvalenze o
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sopravvenienze attive, se scaturiscono da operazioni con
manifestazione finanziaria nel corso di quest'anno. Si pensi, per
esempio, alla cessione di un bene strumentale il cui incasso è
avvenuto nel 2013.
¾ Beni strumentali
La permanenza nel regime è, inoltre, condizionata al valore dei beni
strumentali acquistati: non deve superare 15mila euro in relazione al
triennio 2011-2013.
Per tale requisito si ricorda che:
9 bisogna considerare il momento di effettuazione nella sua
accezione Iva, e non dei pagamenti;
9 i beni a utilizzo promiscuo rilevano per il 50% del loro
ammontare. La circolare 12/E/2008 ha precisato che, si
presumono a utilizzo promiscuo anche tutti i beni strumentali
(artt. 164 e 102, comma 9, del Tuir) per i quali è prevista una
limitazione alla deducibilità. Il conteggio andrà effettuato al
netto dell'Iva indetraibile (circolari 7/E e 13/E del 2008);
9 dato che rilevano anche i beni acquistati/utilizzati tramite
appalto, locazione, leasing o noleggio, si dovranno conteggiare
anche
eventuali
dell'immobile,
importi
laddove
corrisposti
viene
per
svolta
la
l'attività
locazione
(sempre
considerando il momento di effettuazione dell'operazione). Per
i beni in leasing rilevano i canoni e non il costo sostenuto dal
concedente. Al contrario, non devono essere considerati i beni
utilizzati in comodato gratuito;
9 per l'immobile utilizzato da due soggetti, ma il cui contratto sia
intestato a uno solo dei due con successivo riaddebito di una
quota all'altro, rileverà solo il canone corrisposto al netto di
quanto riaddebitato all'altro utilizzatore.
¾ Esportazioni e servizi internazionali
Le cessioni all'esportazione nel 2013 sono un altro aspetto da verificare.
La fuoriuscita dal regime avviene anche a fronte di operazioni
assimilate alle vendite, servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la
Repubblica di San Marino, trattati e accordi internazionali (artt. 8, 8-bis,
9, 71 e 72 del D.P.R. 633/1972). Pertanto, oltre alle esportazioni di beni,
devono essere considerate anche le prestazioni di servizi rientranti in
tali fattispecie, e va considerato il momento di effettuazione
dell'operazione (in base all'art. 6 del D.P.R. 633/1972) che potrebbe non
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coincidere con l'incasso. Ad esempio, non possono applicare il regime
agevolato nel 2014 i soggetti che abbiano effettuato un'esportazione
nel 2013, anche se il relativo incasso avverrà nell'anno successivo. Per
contro, non inibiscono la permanenza nel regime eventuali operazioni
extraterritoriali, le quali rilevano comunque nella verifica sui ricavi.
¾ Partecipazioni in società
Per poter restare nei minimi non devono essere state acquistate nel
2013, partecipazioni in soggetti trasparenti (società di persone, Srl in
trasparenza ex art. 116 del Tuir o associazioni ex art. 5 del Tuir). Inoltre,
non devono essere state erogate somme ad associati in partecipazione
con apporto di solo lavoro. Se l'apporto non è di solo lavoro,
l'erogazione non rappresenta una causa di fuoriuscita.
¾ Durata
Non bisogna poi scordarsi di verificare da quanti anni si applica il
regime: se il 2013 rappresenta il quinto, dall'anno successivo si uscirà
dal regime, tranne nel caso in cui il soggetto non abbia ancora
compiuto 35 anni e siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla norma-
Riepilogo
LE VERIFICHE DA FARE
RICAVI E COMPENSI
Nel 2013 non devono essere stati incassati più di 30.000 euro, ma se l'attività
è iniziata nello stesso anno, va effettuato il ragguaglio ad anno. Per i soggetti
che svolgono attività di rivendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso,
assume rilievo solo l'aggio o il ricavo fisso. Concorrono alla verifica anche
eventuali plusvalenze o sopravvenienze attive, scaturenti da operazioni con
manifestazioni finanziaria avvenute nel 2013. Vanno, inoltre, considerate
anche le operazioni non territoriali. Non si considerano eventuali prestazioni
occasionali, non rilevanti ai fini Iva.
BENI STRUMENTALI
Nel triennio 2011-2013 non devono essere stati acquistati beni strumentali
per un valore superiore a 15.000 euro. I beni a utilizzo promiscuo rilevano per
il 50% e si presumono tali anche tutti i beni strumentali (artt. 164 e 102,
comma 9, del Tuir) per i quali è prevista una limitazione alla deducibilità.
Rilevano anche i canoni su beni acquistati/utilizzati tramite appalto,
locazione, leasing o noleggio. Si tiene conto del momento dell’effettuazione
nella sua accezione Iva e non dei pagamenti.
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ESPORTAZIONI E SERVIZI INTERNAZIONALI
Escono dal regime coloro che nel 2013 hanno effettuato cessioni
all'esportazione, operazioni assimilate alle predette, servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali, operazioni con la Città del Vaticano o
con San Marino, trattati e accordi internazionali (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del
D.P.R. 633/1972). Si deve tenere conto del momento dell’effettuazione
dell'operazione (art. 6 del D.P.R. 633/1972), che potrebbe non coincidere con
quello dell'incasso.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Per poter restare nei minimi non devono essere state acquistate nel 2013
partecipazioni in soggetti trasparenti (come società di persone o Srl in
trasparenza in base all'art. 116 del Tuir). Ai partecipanti all'impresa familiare
non è precluso il regime dei minimi per i redditi prodotti al di fuori di tale
attività.
DURATA
Se il 2013 rappresenta il quinto anno di applicazione, dal 2014 si uscirà dal
regime, tranne nel caso in cui, il soggetto non abbia ancora compiuto 35 anni
e siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla norma.
CESSAZIONE DAL REGIME DEI "MINIMI"
Il regime cessa di avere efficacia:
9 dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei
requisiti previsti, oppure si verifica una delle condizioni di esclusione;
9 dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano i 45mila euro (in
questo caso, il contribuente deve versare l’Iva relativa alle operazioni
imponibili effettuate nell’intero anno, determinandola mediante lo
scorporo dai corrispettivi).
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