informativa IUC 2014 - Comune di Ponte Buggianese
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COMUNE di PONTE BUGGIANESE Provincia di Pistoia IUC – Imposta Unica Comunale - 2014 Informativa IMU - TASI IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Il Comune di Ponte Buggianese informa che le scadenze di pagamento per l’imposta municipale propria sono le seguenti: • Versamento in acconto: entro il 16 giugno • Versamento a saldo: entro il 16 dicembre CHI PAGA L’IMU? Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. OGGETTO D’IMPOSTA E ALIQUOTE Sono soggetti al pagamento dell’IMU i seguenti immobili: - tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze della stessa; - aree fabbricabili; - terreni agricoli; - fabbricati ad uso abitativo destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, solo se appartenenti alle categorie catastali A/01, A/08 e A/09. Le aliquote del tributo sono quelle stabilite dalla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 10/09/2013: Fattispecie Abitazione principale e relative pertinenze Tutti gli altri immobili Aliquota comunale 5,5 per mille 9,6 per mille Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di acconto da versare entro il 16 di giugno. Prima di eseguire il versamento a saldo dell’imposta nel mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive stabilite dal Comune, che saranno rese disponibili sul sito internet del Comune e sul portale del federalismo fiscale (Ministero dell’Economia e delle Finanze). IMMOBILI ESENTI Sono esenti dal versamento dell’IMU i seguenti immobili: - fabbricati ad uso abitativo destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09); - fabbricati ad uso abitativo equiparati alle abitazioni principali ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ed ai sensi di quanto previsto dalla legge; - fabbricati rurali ad uso strumentale, solo se classificati nelle categorie catastali C/02, C/06 e D/10 con la specifica annotazione di ruralità; - fabbricati costruiti da imprese edili, destinati alla vendita e non locati; - fattispecie previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. 1 BASE IMPONIBILE La base imponibile è quella prevista dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, per cui: - Fabbricati: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati: Cat. A (no A/10) Cat. C/2-C/6-C/7 160 160 Cat. A/10 Cat. C/3-C/4-C/5 80 140 Cat. B Cat. D (no D/5) 140 65 Cat. C/1 Cat. D/5 55 80 Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/7 con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). - Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92. - Fabbricati inagibili e/o inabitabili: la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; per la definizione della condizione di inagibilità e per la presentazione della dichiarazione si rinvia a quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. - Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). - Terreni agricoli: reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 75 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle misure stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011, come di seguito indicato: Base imponibile Imposta Fino a € 6.000,00 0 Da € 6.000,00 a € 15.500,00 Riduzione 70% Da € 15.500,00 a € 25.500,00 Riduzione 50% Da € 25.500,00 a € 32.000,00 Riduzione 25% DICHIARAZIONE I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale; con lo stesso decreto sono altresì disciplinati i casi in cui la medesima dichiarazione deve essere presentata. MODALITA’ DI VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO Il versamento dell’imposta deve essere eseguito esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è G833. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale, esclusivamente per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione della categoria D/10. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 4,00. Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Abitazione principale e pertinenze Terreni Aree fabbricabili Altri fabbricati Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/10) 3912 3914 3916 3918 3930 2 Codice IMU quota Stato --------3925 TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI Il Comune di Ponte Buggianese ha stabilito le aliquote TASI con delibera n. 19 del 22/05/2014 e, pertanto, le scadenze di pagamento sono le seguenti: • Versamento in acconto: entro il 16 giugno • Versamento a saldo: entro il 16 dicembre CHI PAGA LA TASI? La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo immobili, ivi compresa l'abitazione principale ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e ciascun possessore/detentore deve pagare la Tasi per la propria quota. In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna). In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (in poche parole l’affittuario non è tenuto al pagamento). OGGETTO D’IMPOSTA E ALIQUOTE TASI ALIQUOTA 2,5 PER MILLE - Abitazione principale, come definita ai sensi dell’Imposta Municipale Propria. - Unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ed ai sensi di legge. - Pertinenze dell’abitazione come definite ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ovvero una per ogni categoria catastale (C/02, C/06, C/07). Nel caso di comproprietà di un immobile, se ricorre la destinazione ad abitazione principale per uno dei proprietari, questa prevale ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2,5 per mille. ALIQUOTA 1 PER MILLE - Aree fabbricabili. - Altri fabbricati non rientranti nelle tipologie sovra indicate (ad esempio fabbricati a disposizione, locati, concessi in comodato d’uso gratuito, negozi, magazzini, capannoni industriali ecc..) - Fabbricati rurali ad uso strumentale con classificazione catastale nelle categorie C/02, C/06, D/10 e con annotazione di ruralità; - Fabbricati costruiti da imprese edili, destinati alla vendita e non locati. Per queste tipologie di immobili, qualora il possessore (titolare del diritto reale) non coincida con l’utilizzatore (o detentore), l’imposta deve essere suddivisa ponendo a carico del possessore l’80% del dovuto ed il restante 20% a carico dell’utilizzatore; in questo caso ricorre l’obbligo di presentazione della dichiarazione TASI (su modello del Comune) entro il termine ultimo del 30 giugno 2015. IMMOBILI ESENTI Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. In pratica sono esclusi dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agli Enti Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione 3 e di culto. Relativamente a quest'ultima fattispecie, si precisa che l'esenzione spetta a condizione che sussista coincidenza tra il possessore e l’utilizzatore. BASE IMPONIBILE La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Fabbricati: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati: Cat. A (no A/10) Cat. C/2-C/6-C/7 160 160 Cat. A/10 Cat. C/3-C/4-C/5 80 140 Cat. B Cat. D (no D/5) 140 65 Cat. C/1 Cat. D/5 55 80 Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/7 con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). - Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92. - Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). - Terreni agricoli: sono esclusi dalla TASI - Fabbricati inagibili e/o inabitabili: la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; per la definizione della condizione di inagibilità e per la presentazione della dichiarazione si rinvia a quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. DICHIARAZIONE I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di pluralità di possessori o detentori di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di tali soggetti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. MODALITA’ DI VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO Il versamento dell’imposta deve essere eseguito in autoliquidazione esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati: Tipologia immobili Abitazione principale e pertinenze Fabbricati rurali ad uso strumentale Aree Fabbricabili Altri fabbricati Codice tributo TASI 3958 3959 3960 3961 Il codice comune da indicare è G833. Il tributo è dovuto proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento solo se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 4,00. Tutte le indicazioni per la compilazione del modello F24 sono contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 46/E del 24 aprile 2014. Per maggiori informazioni: Comune di Ponte Buggianese - Ufficio Tributi - Piazza del Santuario, 1 - Ponte Buggianese (PT). Tel. 0572/ 932138-932104 E-mail: [email protected] Sito internet: www.comune.ponte-buggianese.pt.it 4