informativa IUC 2014 - Comune di Ponte Buggianese

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informativa IUC 2014 - Comune di Ponte Buggianese
COMUNE di PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia
IUC – Imposta Unica Comunale - 2014
Informativa IMU - TASI
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Il Comune di Ponte Buggianese informa che le scadenze di pagamento per l’imposta municipale propria sono le
seguenti:
• Versamento in acconto: entro il 16 giugno
• Versamento a saldo: entro il 16 dicembre
CHI PAGA L’IMU?
Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti
passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la
sua durata.
OGGETTO D’IMPOSTA E ALIQUOTE
Sono soggetti al pagamento dell’IMU i seguenti immobili:
- tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze della stessa;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli;
- fabbricati ad uso abitativo destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, solo se appartenenti alle
categorie catastali A/01, A/08 e A/09.
Le aliquote del tributo sono quelle stabilite dalla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 10/09/2013:
Fattispecie
Abitazione principale e relative pertinenze
Tutti gli altri immobili
Aliquota comunale
5,5 per mille
9,6 per mille
Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di acconto da versare entro il 16 di giugno.
Prima di eseguire il versamento a saldo dell’imposta nel mese di dicembre si invita a verificare le aliquote
definitive stabilite dal Comune, che saranno rese disponibili sul sito internet del Comune e sul portale del
federalismo fiscale (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
IMMOBILI ESENTI
Sono esenti dal versamento dell’IMU i seguenti immobili:
- fabbricati ad uso abitativo destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13
del D.L. n. 201/2011 (ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09);
- fabbricati ad uso abitativo equiparati alle abitazioni principali ai sensi del vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ed ai sensi di quanto previsto dalla legge;
- fabbricati rurali ad uso strumentale, solo se classificati nelle categorie catastali C/02, C/06 e D/10 con la
specifica annotazione di ruralità;
- fabbricati costruiti da imprese edili, destinati alla vendita e non locati;
- fattispecie previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
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BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, per cui:
- Fabbricati: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita
catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:
Cat. A (no A/10)
Cat. C/2-C/6-C/7
160
160
Cat. A/10
Cat. C/3-C/4-C/5
80
140
Cat. B
Cat. D (no D/5)
140
65
Cat. C/1
Cat. D/5
55
80
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/7 con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro
168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000).
- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente
contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92.
- Fabbricati inagibili e/o inabitabili: la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono tali condizioni; per la definizione della condizione di inagibilità e per la
presentazione della dichiarazione si rinvia a quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5,
D.Lgs 504/92).
- Terreni agricoli: reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del
25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 75 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle misure stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L.
201/2011, come di seguito indicato:
Base imponibile
Imposta
Fino a € 6.000,00
0
Da € 6.000,00 a € 15.500,00
Riduzione 70%
Da € 15.500,00 a € 25.500,00
Riduzione 50%
Da € 25.500,00 a € 32.000,00
Riduzione 25%
DICHIARAZIONE
I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale; con lo stesso decreto sono altresì
disciplinati i casi in cui la medesima dichiarazione deve essere presentata.
MODALITA’ DI VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO
Il versamento dell’imposta deve essere eseguito esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri
tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è G833. Nel versamento è
necessario separare la quota comunale da quella statale, esclusivamente per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D, ad eccezione della categoria D/10. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o
superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 4,00.
Tipologia immobili
Codice IMU quota Comune
Abitazione principale e pertinenze
Terreni
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/10)
3912
3914
3916
3918
3930
2
Codice IMU quota
Stato
--------3925
TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
Il Comune di Ponte Buggianese ha stabilito le aliquote TASI con delibera n. 19 del 22/05/2014 e, pertanto, le
scadenze di pagamento sono le seguenti:
• Versamento in acconto: entro il 16 giugno
• Versamento a saldo: entro il 16 dicembre
CHI PAGA LA TASI?
La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo immobili, ivi compresa l'abitazione principale ed aree
edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria e ciascun possessore/detentore deve pagare la Tasi per la propria quota.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la
durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla
data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (in
poche parole l’affittuario non è tenuto al pagamento).
OGGETTO D’IMPOSTA E ALIQUOTE TASI
ALIQUOTA 2,5 PER MILLE
- Abitazione principale, come definita ai sensi dell’Imposta Municipale Propria.
- Unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali ai sensi del vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ed ai sensi di legge.
- Pertinenze dell’abitazione come definite ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ovvero una per ogni
categoria catastale (C/02, C/06, C/07).
Nel caso di comproprietà di un immobile, se ricorre la destinazione ad abitazione principale per uno dei
proprietari, questa prevale ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2,5 per mille.
ALIQUOTA 1 PER MILLE
- Aree fabbricabili.
- Altri fabbricati non rientranti nelle tipologie sovra indicate (ad esempio fabbricati a disposizione, locati,
concessi in comodato d’uso gratuito, negozi, magazzini, capannoni industriali ecc..)
- Fabbricati rurali ad uso strumentale con classificazione catastale nelle categorie C/02, C/06, D/10 e con
annotazione di ruralità;
- Fabbricati costruiti da imprese edili, destinati alla vendita e non locati.
Per queste tipologie di immobili, qualora il possessore (titolare del diritto reale) non coincida con l’utilizzatore (o
detentore), l’imposta deve essere suddivisa ponendo a carico del possessore l’80% del dovuto ed il restante 20% a
carico dell’utilizzatore; in questo caso ricorre l’obbligo di presentazione della dichiarazione TASI (su modello del
Comune) entro il termine ultimo del 30 giugno 2015.
IMMOBILI ESENTI
Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
In pratica sono esclusi dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agli Enti
Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o
classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati
esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali e gli immobili
utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione
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e di culto. Relativamente a quest'ultima fattispecie, si precisa che l'esenzione spetta a condizione che sussista
coincidenza tra il possessore e l’utilizzatore.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- Fabbricati: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita
catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:
Cat. A (no A/10)
Cat. C/2-C/6-C/7
160
160
Cat. A/10
Cat. C/3-C/4-C/5
80
140
Cat. B
Cat. D (no D/5)
140
65
Cat. C/1
Cat. D/5
55
80
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/7 con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro
168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000).
- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente
contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92.
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5,
D.Lgs 504/92).
- Terreni agricoli: sono esclusi dalla TASI
- Fabbricati inagibili e/o inabitabili: la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono tali condizioni; per la definizione della condizione di inagibilità e per la
presentazione della dichiarazione si rinvia a quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio
del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di pluralità di possessori o
detentori di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di tali soggetti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, a
meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in
tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le
predette modificazioni.
MODALITA’ DI VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO
Il versamento dell’imposta deve essere eseguito in autoliquidazione esclusivamente a mezzo modello F24
(sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati:
Tipologia immobili
Abitazione principale e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree Fabbricabili
Altri fabbricati
Codice tributo TASI
3958
3959
3960
3961
Il codice comune da indicare è G833.
Il tributo è dovuto proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine
è computato per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Non è dovuto il versamento solo se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 4,00.
Tutte le indicazioni per la compilazione del modello F24 sono contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate numero 46/E del 24 aprile 2014.
Per maggiori informazioni:
Comune di Ponte Buggianese - Ufficio Tributi - Piazza del Santuario, 1 - Ponte Buggianese (PT).
Tel. 0572/ 932138-932104
E-mail: [email protected]
Sito internet: www.comune.ponte-buggianese.pt.it
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