foglio informativo deposito conto cucciolo

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foglio informativo deposito conto cucciolo
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AGGIORNATO al 01/12/2015
DEPOSITO CONTO CUCCIOLO
I N F O R M AZ I O N I S U L L A B A N C A
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena SpA
iscritto all’Albo dei Gruppo Bancari
Codice ABI: 06120
Sede legale e amministrativa:
Piazza Leonardo Sciascia, 141 - 47522 CESENA (FC)
Telefono: 0547 358370
Fax: 0547 358297
Codice Fiscale e partita IVA: 02155830405
Sito internet:
Email:
www.carispcesena.it
[email protected]
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia con il N° 5726
Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì/Cesena con il N° 02155830405
Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI; FONDO NAZIONALE DI
GARANZIA ART. 62 COMMA 1 DECRETO LGS 23/7/96 N. 415.
COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO CONTO CUCCIOLO
Il deposito a risparmio Conto Cucciolo è una operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate obbligandosi a restituirle
a richiesta.
AI bambini/ragazzi da 0 a 13 anni viene rilasciato un “libretto di risparmio”, nel quale viene annotato il primo versamento e che deve essere esibito di volta
in volta per le operazioni di deposito o di prelevamento.
Il libretto è nominativo, cioè le somme possono essere prelevate esclusivamente dall’intestatario al raggiungimento della maggior età o dai tutori legali con
le modalità sottodescritte.
Trattandosi di un prodotto destinato a minori è necessario che tutta la documentazione sia firmata da entrambi i genitori (esclusi i casi di affidamento
esclusivo).
Per quanto concerne i prelevamenti potranno essere effettuati dai genitori, nell’interesse e per le necessità del minore stesso, con i seguenti limiti e
condizioni:
- limite mensile :
euro 2.000,00
- a firma disgiunta
fino a euro 1.500,00
- a firma congiunta
da 1.500,01 a 2.000,00
Non sono ammesse deleghe sul conto.
Non sono ammesse cointestazioni.
Non è consentito avere dossier titoli collegati.
Non è consentito il caricamento di utenze fatto salvo il caricamento di RID legati a piani assicurativi stipulati a favore del minore.
E’ possibile consentire anche ai parenti più prossimi l’apertura di un Conto Cucciolo intestato ad un minore. In questo caso le somme rimarranno vincolate
fino alla maggior età dell’intestatario e non potranno essere consentiti prelevamenti se non con l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il saldo del libretto non potrà in ogni caso superare i 20.000 euro
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Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
‰ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente
previsto;
Il deposito a risparmio è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al
depositante in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ,
che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. Tale copertura non si estende ai depositi al portatore.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o sottrazione, in tal caso può verificarsi il loro utilizzo fraudolento, con possibilità di prelievo della somma
e degli interessi da parte di persona apparentemente legittimata.
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PRINCIP ALI CONDI ZIONI ECONOMICHE
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I N T E R E S S I S O M M E D E P O S I T AT E
Tasso creditore annuo nominale per importi fino a € 1.000
0,100 %
Tasso creditore annuo nominale per importi superiori a € 1.000
1,500 %
LIQUIDAZIONE
In attesa dell'emanazione delle delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) di cui all'art. 120 del
T.U.B. (Testo Unico bancario) la liquidazione degli interessi avviene secondo il criterio sotto riportato.
Periodicità liquidazione interessi
Semestrale
Metodo di calcolo degli interessi
anno civile gg 365, se bisestile gg 366
SPESE
Spese di liquidazione (semestrali)
0,00 €
Numero operazioni esenti da spese nell'anno
Tutte
Spese per singola operazione
0,00 €
Spese invio comunicazione periodica liquidazione interessi
0,00 €
Spese produzione/invio documento di sintesi periodico
0,00 €
Costo del Libretto
0,00 €
Spese di estinzione
0,00 €
Imposta di bollo
Nella misura prevista per legge
V AL U T E
Versamenti:
Prelevamenti:
Contanti/Assegni circolari di Istituto
Giorno dell'operazione
Assegni Bancari stessa dipendenza
Giorno dell'operazione
Assegni Bancari altre dipendenze
Giorno dell'operazione
Assegni circolari altri Istituti
1 giorno lavorativo
Vaglia Banca d’Italia e valori postali
1 giorno lavorativo
Assegni Bancari altri Istituti fuori piazza
3 giorni lavorativi
Assegni Bancari altri Istituti su piazza
3 giorni lavorativi
Contante
Giorno dell'operazione
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE
Contanti/Assegni circolari di Istituto
Giorno dell'operazione
Assegni Bancari stessa dipendenza
Giorno dell'operazione
Assegni Bancari altre dipendenze addebitati online
Giorno dell'operazione
Assegni Bancari altre dipendenze non addebitati online
4 giorni lavorativi
Assegni circolari altri Istituti
4 giorni lavorativi
Vaglia Banca d’Italia e valori postali
4 giorni lavorativi
Assegni Bancari altri Istituti fuori piazza
4 giorni lavorativi
Assegni Bancari altri Istituti su piazza
4 giorni lavorativi
Si precisa che, ove la Banca ritenga di accettare in versamento le somme rivenienti da assegni bancari, circolari, vaglia e altri titoli similari, emessi
all’ordine dell’intestatario o cointestatario del deposito, e dagli stessi negoziati anche per cassa, l'operazione é effettuata con riserva di verifica e salvo buon
fine dell’incasso dei titoli; il Cliente può utilizzare l’importo accreditato sul deposito soltanto dopo che sono decorsi i termini di disponibilità.
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AL TR O
Spese rilascio RENDICONTO SERVIZI DI PAGAMENTO PSD
-
ritiro in Filiale od invio on-line (**), qualsiasi frequenza
0,00 €
-
spedizione postale con frequenza settimanale/mensile
0,70 €
(**) DISPONIBILE SOLO PER I TITOLARI DI CONTRATTO DI HOME BANKING EASY-NET
RECESSI E RECL AMI
Recesso dal deposito a risparmio e tempi di estinzione.
Recesso del Cliente.
1. Salvo gli effetti di un eventuale vincolo, il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito dandone comunicazione alla Banca e
contro contestuale presentazione del Libretto. Ciascun cointestatario, che abbia facoltà disgiunta, potrà recedere con le stesse modalità e condizioni.
Recesso della Banca.
1. Nel caso di deposito nominativo, la Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al depositante con preavviso di almeno quindici
giorni. Qualora il depositante non si presenti entro la data comunicata dalla Banca per l’estinzione del deposito, la Banca ha facoltà di procedere
comunque all’estinzione, tenendo a disposizione la somma in un conto infruttifero; il Libretto verrà formalmente annullato all’atto della sua prima
presentazione e la Banca provvederà a riconoscere al Cliente l’eventuale saldo a credito, al netto delle spese, se ancora dovute.
Effetti del recesso.
1. Il recesso – da chiunque effettuato (Cliente o Banca) - provoca la chiusura del deposito, ed il Cliente avrà diritto di esigere immediatamente il saldo a
credito, tenendo conto delle operazioni in corso, e salvo gli effetti dell’eventuale esercizio da parte della Banca del diritto di pegno, ritenzione,
compensazione. La Banca provvederà, nel tempi strettamente necessari, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, alla liquidazione
(finale) degli interessi e delle spese.
Mezzi di tutela stragiudiziale per la risoluzione delle controversie
1.
2.
3.
4.
Ai sensi dell’art. 128 bis del TUB gli intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Ove ne ricorrono i presupposti, per le contestazioni in ordine al rapporto qui regolato, ed avente per oggetto rilievi circa il modo con cui la banca
abbia gestito operazioni o servizi, il cliente - nel rispetto delle procedure adottate dall’Intermediario e delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie” della Banca d’Italia - può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, la quale sarà tenuta a rispondere entro 30 giorni
dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.),
organismo istituito dalla Banca d’Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra Banca e cliente. Poiché il reclamo ha la funzione di
favorire il chiarimento delle rispettive posizioni e la composizione bonaria dei possibili contrasti, la presentazione del reclamo costituisce una
condizione preliminare per adire l’A.B.F.
Le disposizioni regolanti i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro
mezzo di tutela previsto dall’ordinamento, come meglio indicato nella "Policy sulla trattazione dei reclami della clientela e la risoluzione stragiudiziale
delle controversie" pubblicata sul sito internet della Banca. Il ricorso a tali sistemi costituisce condizione preliminare di procedibilità per adire alle vie
legali.
La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dall’articolo 128 bis del
TUB.
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LEGEND A
Testo Unico Bancario
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T esto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
Documento di sintesi
Il foglio che riporta, in maniera personalizzata, le principali condizioni economiche.
Banca
L’azienda di credito del cliente con la quale è sottoscritto il contratto.
Cliente
Indica chi chiede l’apertura di un deposito a risparmio, l’intestatario o cointestatario o l’insieme dei
cointestatari di un deposito con libretto nominativo, il portatore di un libretto al portatore e, in genere, chi
si pone come controparte contrattuale della Banca in relazione a un deposito a risparmio.
La persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività artigianale, commerciale o professionale
eventualmente svolta.
Il soggetto qualificato tale dalla normativa di legge e regolamentare; attualmente sono le persone
fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che
occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore
a 2 milioni di euro.
La persona fisica o giuridica che non possiede i requisiti di legge per essere qualificata cliente al
dettaglio consumatore o cliente al dettaglio non consumatore.
Le persone autorizzate dal Cliente a “rappresentarlo” nei confronti della Banca, e che possono
impartire disposizioni sul conto corrente, nell’interesse del Cliente stesso.
Ciascun soggetto autorizzato ad operare sul conto, che può compiere operazioni separatamente, con
piena liberazione della Banca.
I soggetti autorizzati ad operare sul conto, che possono compiere le operazioni solo con la firma di tutti.
Cliente al dettaglio consumatore
Cliente al dettaglio non consumatore
Cliente non al dettaglio
Persone autorizzate (delegato)
Facoltà disgiunta (o firma disgiunta)
Facoltà congiunta (o firma congiunta)
Interessi
Liquidazione degli interessi
Il tasso degli interessi è calcolato in percentuale, ed esprime il compenso spettante al Cliente che la
somma in deposito.
Conteggio e contabilizzazione periodica degli interessi creditori e delle competenze.
Saldo disponibile
La somma disponile sul deposito che il Cliente può utilizzare.
Data valuta
È la data che determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto
circa la disponibilità dell'importo.
La data di registrazione dell’operazione sul conto.
Data contabile
Termini di disponibilità
IBAN (International Bank Account Number)
Salvo buon fine
Clausole di garanzia
Deposito dormiente
Supporto durevole
Reclamo
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Sono i giorni che devono decorrere prima che l’importo di un titolo versato sia reso disponibile al
Cliente, prorogabili dalla Banca per cause di forza maggiore.
Codice “identificativo unico” necessario per l’esecuzione dei bonifici e dei trasferimenti di fondi, e
dei pagamenti in genere disposti a favore di terzi.
La clausola con la quale la Banca si riserva di verificare il buon fine di una operazione.
È la clausola che consente alla Banca, che vanta dei crediti, di rivalersi sui depositi, titoli o beni del
Cliente debitore inadempiente, in forza di pegno, ritenzione, compensazione.
È il conto che non movimenta per un periodo di tempo di 10 anni, le cui disponibilità vengono riversate
dalla Banca, ai sensi di legge, all’Amministrazione pubblica competente.
Lo strumento che permette al Cliente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo
che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato, e che ne consente
la sua riproduzione immutata.
L’atto con cui il Cliente contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento o una
omissione.
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