disciplina degli orari di apertura e chiusura e calendario festività per le
Transcript
disciplina degli orari di apertura e chiusura e calendario festività per le
CITTÀ DI MUGGIÒ Provincia di Milano Piazza Matteotti n.1 – Cap. 20053 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985 E-mail [email protected] – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965 SETTORE PATRIMONIO – COMMERCIO – ECOLOGIA SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA Ordinanza n. 27 del 25/09/2007 Prot. n. 28447 Oggetto: disciplina degli orari di apertura e chiusura e calendario festività per le attività di Acconciatore, Estetista, Centro Abbronzatura, Tatuaggio e Piercing. IL SINDACO VISTI: - l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto, n. 267; - le proprie precedenti Ordinanze: - Ordinanza n. 43 del 19.12.2006, con la quale venivano fissati gli orari di apertura e chiusura e il calendario delle festività per l’attività di acconciatore; - Ordinanza n. 7 del 13.02.2006, con la quale venivano fissati gli orari di apertura e chiusura e il calendario delle festività per l’attività di estetista e centri abbronzatura; - l’art. 2bis della Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni; - l’art. 3 della Legge 23.12.1970, n. 1142; - la Legge 17.08.2005, n. 174; - la Legge 04.01.1990, n.1; - l’art. 25 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di barbiere e parrucchiere approvato con delibera di C.C. n. 38 del 01.10.2001; - l’art. 25 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di estetista approvato con delibera di C.C. n. 31 del 02.06.1999; ACQUISITO il parere espresso in data 11.09.2007 dalla Commissione Comunale Parrucchieri e dalla Commissione Comunale Estetisti; RITENUTO - in assenza di limitazioni poste dalla legge in ordine agli orari delle attività in discorso, di consentire l’effettuazione di un orario settimanale più ampio, nella prospettiva più generale di liberalizzazione delle attività economiche recentemente attuata dal legislatore, maggiormente rispondente alle esigenze dei consumatori e degli operatori; - nello stesso spirito, di uniformare, per tutte le attività, il calendario delle festività; ORDINA L’orario di apertura e chiusura delle attività di Acconciatore, Estetista, Centro Abbronzatura, Tatuaggio e Piercing è da intendersi stabilito, fino ad eventuali modifiche, con le seguenti modalità: Art. 1 – Orari di apertura e giorni di chiusura Gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore sono disciplinati come segue: Orario massimo giornaliero: dalle ore 8:00 alle ore 22:30; Orario minimo giornaliero: nessun limite. È consentito diversificare gli orari di apertura e chiusura per ciascun giorno della settimana e, in caso di esercizio in cui si svolgano attività miste, per ciascuna attività. È concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario sopra indicati. Libera scelta del giorno di riposo settimanale (facoltativo). Art. 2 – Comunicazione e pubblicità dell’orario Ogni operatore è obbligato a pubblicizzare l’orario di esercizio, scelto nei limiti indicati all’art. 1, nonché l’eventuale giorno di riposo settimanale, mediante l’esposizione di un cartello ben visibile sulla porta d’ingresso dell’esercizio. In caso di esercizio in cui si svolga attività mista, dovrà essere esposto un cartello, ben visibile sulla porta d’ingresso dell’esercizio, indicante gli orari di apertura di ciascuna attività. Art. 3 – Giornate di chiusura totale È obbligatoria la chiusura totale nei seguenti giorni: 25 dicembre; 26 dicembre; 1 gennaio; 6 gennaio; Domenica di Pasqua; S. Angelo; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre. Art. 4– Chiusura temporanea dell’attività Il titolare dell’esercizio è tenuto a pubblicizzare la chiusura temporanea dell’esercizio mediante l’affissione di un cartello all’esterno dell’esercizio e a trasmettere comunicazione scritta della chiusura temporanea al Comune solo se la chiusura dell’esercizio è superiore a trenta giorni consecutivi. Art. 5– Lavoratori dipendenti Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata. Art. 6– Sanzioni Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 240,00; Art. 7- Abrogazioni La presente ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza n. 43 del 19.12.2006 e l’Ordinanza n. 7 del 13.02.2006. DISPONE - l'affissione della presente Ordinanza all'albo pretorio; la trasmissione in copia alla Regione Carabinieri Lombardia – Stazione di Muggiò ed alla Polizia Locale per l'attività di controllo dell’osservanza del presente atto. f.to Il Sindaco Dr. Carlo Fossati Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della Legge 7/8/1990 n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (legge 6/12/1971 n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 dalla notificazione (DPR 24/11/1971 n.1199).