disciplina degli orari di apertura e chiusura e calendario festività per le

Transcript

disciplina degli orari di apertura e chiusura e calendario festività per le
CITTÀ
DI
MUGGIÒ
Provincia di Milano
Piazza Matteotti n.1 – Cap. 20053 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985
E-mail [email protected] – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965
SETTORE PATRIMONIO – COMMERCIO – ECOLOGIA
SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ordinanza n. 27 del 25/09/2007
Prot. n. 28447
Oggetto: disciplina degli orari di apertura e chiusura e calendario festività per le attività di
Acconciatore, Estetista, Centro Abbronzatura, Tatuaggio e Piercing.
IL SINDACO
VISTI:
- l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto, n. 267;
- le proprie precedenti Ordinanze:
- Ordinanza n. 43 del 19.12.2006, con la quale venivano fissati gli orari di apertura e chiusura e il
calendario delle festività per l’attività di acconciatore;
- Ordinanza n. 7 del 13.02.2006, con la quale venivano fissati gli orari di apertura e chiusura e il
calendario delle festività per l’attività di estetista e centri abbronzatura;
- l’art. 2bis della Legge 14.02.1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 3 della Legge 23.12.1970, n. 1142;
- la Legge 17.08.2005, n. 174;
- la Legge 04.01.1990, n.1;
- l’art. 25 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di barbiere e parrucchiere
approvato con delibera di C.C. n. 38 del 01.10.2001;
- l’art. 25 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di estetista approvato con
delibera di C.C. n. 31 del 02.06.1999;
ACQUISITO il parere espresso in data 11.09.2007 dalla Commissione Comunale Parrucchieri e dalla
Commissione Comunale Estetisti;
RITENUTO
- in assenza di limitazioni poste dalla legge in ordine agli orari delle attività in discorso, di consentire
l’effettuazione di un orario settimanale più ampio, nella prospettiva più generale di liberalizzazione
delle attività economiche recentemente attuata dal legislatore, maggiormente rispondente alle
esigenze dei consumatori e degli operatori;
- nello stesso spirito, di uniformare, per tutte le attività, il calendario delle festività;
ORDINA
L’orario di apertura e chiusura delle attività di Acconciatore, Estetista, Centro Abbronzatura, Tatuaggio e
Piercing è da intendersi stabilito, fino ad eventuali modifiche, con le seguenti modalità:
Art. 1 – Orari di apertura e giorni di chiusura
Gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore sono disciplinati come segue:
Orario massimo giornaliero: dalle ore 8:00 alle ore 22:30;
Orario minimo giornaliero: nessun limite.
È consentito diversificare gli orari di apertura e chiusura per ciascun giorno della settimana e, in caso di
esercizio in cui si svolgano attività miste, per ciascuna attività.
È concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i
limiti di orario sopra indicati.
Libera scelta del giorno di riposo settimanale (facoltativo).
Art. 2 – Comunicazione e pubblicità dell’orario
Ogni operatore è obbligato a pubblicizzare l’orario di esercizio, scelto nei limiti indicati all’art. 1, nonché
l’eventuale giorno di riposo settimanale, mediante l’esposizione di un cartello ben visibile sulla porta
d’ingresso dell’esercizio.
In caso di esercizio in cui si svolga attività mista, dovrà essere esposto un cartello, ben visibile sulla porta
d’ingresso dell’esercizio, indicante gli orari di apertura di ciascuna attività.
Art. 3 – Giornate di chiusura totale
È obbligatoria la chiusura totale nei seguenti giorni:
25 dicembre;
26 dicembre;
1 gennaio;
6 gennaio;
Domenica di Pasqua;
S. Angelo;
15 agosto;
1 novembre;
8 dicembre.
Art. 4– Chiusura temporanea dell’attività
Il titolare dell’esercizio è tenuto a pubblicizzare la chiusura temporanea dell’esercizio mediante
l’affissione di un cartello all’esterno dell’esercizio e a trasmettere comunicazione scritta della chiusura
temporanea al Comune solo se la chiusura dell’esercizio è superiore a trenta giorni consecutivi.
Art. 5– Lavoratori dipendenti
Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed, in particolare, il
rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata.
Art. 6– Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 240,00;
Art. 7- Abrogazioni
La presente ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza n. 43 del 19.12.2006 e l’Ordinanza n. 7 del
13.02.2006.
DISPONE
-
l'affissione della presente Ordinanza all'albo pretorio;
la trasmissione in copia alla Regione Carabinieri Lombardia – Stazione di Muggiò ed alla Polizia
Locale per l'attività di controllo dell’osservanza del presente atto.
f.to Il Sindaco
Dr. Carlo Fossati
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della Legge 7/8/1990 n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (legge
6/12/1971 n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 dalla notificazione (DPR 24/11/1971 n.1199).