SCHEDA 9 tutela della maternità - paternità
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SCHEDA 9 tutela della maternità - paternità
Scheda n.9 tutela della maternità SCHEDA N. 9 TUTELA DELLA MATERNITA' (art. 37 C.C.P.L. di comparto) In materia di tutela e sostegno della maternità trova applicazione il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n.53” (di seguito denominato D.Lgs. 151/01). Si ricorda che tutte le richieste di assenza devono essere formulate sulla base dei modelli indicati, vistate dal Dirigente scolastico/formativo, ovvero, per il personale coordinatore pedagogico e insegnante scuole dell’infanzia, dal Dirigente del Servizio scuola dell’infanzia, istruzione e formazione professionale, ed inviate al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione- Settore ATA 1) GENITORI NATURALI ESAMI PRENATALI Le lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti, anche orari, per l' effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l' orario di lavoro. Cosa fare Compilare il modulo TSK 16. Cosa allegare - Certificato di medico iscritto al relativo Albo professionale. Il certificato deve indicare la data e la durata (in ore e minuti) della visita, comprensiva dell' eventuale tempo di attesa ambulatoriale. - autocertificazione del tempo viaggio. Riflessi sul rapporto Le ore di assenza non si cumulano con il limite previsto per le visite mediche specialistiche. Riflessi economici Le ore di assenza sono valide a tutti gli effetti. Per le Segreterie Codice giustificativo 7N "Permesso retribuito per esami prenatali". Normativa di riferimento Articolo 14 D.Lgs. 151/01 CONGEDO DI MATERNITÀ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) Le lavoratrici devono obbligatoriamente astenersi dal lavoro: 1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla nascita; 2) nel mese precedente la data presunta del parto e comunque fino alla nascita, nel rispetto di quanto espressamente previsto dalla legge; 3) durante gli ulteriori tre mesi successivi alla nascita. Riflessi sul rapporto Il periodo di congedo è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio, della tredicesima mensilità e delle ferie, ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera. Riflessi economici Per tutto il periodo di congedo le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione comprese le quote di retribuzione accessorie e la produttività. Per le Segreterie Codice giustificativo 41 "Congedo di maternità” pag. 1 di 8 Scheda n.9 tutela della maternità Normativa di riferimento Articoli 16, 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 151/01 Prima del parto Cosa fare Compilare il modulo TSK 15 ed inviarlo, firmato dal Dirigente scolastico/formativo, ovvero, per il personale coordinatore pedagogico e insegnante scuole dell’infanzia, dal Dirigente del Servizio scuola dell’infanzia, istruzione e formazione, al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione- Settore ATA. Cosa allegare Certificato medico, acquisito nel corso del 7° mese di gravidanza, prodotto in originale ed indicante la data presunta parto. Dopo il parto Cosa fare Compilare il modulo TSK 15. Cosa allegare Certificato in originale dell’atto di nascita ovvero dichiarazione sostitutiva dello stesso. Posticipo del congedo di maternità Cosa fare Compilare il modulo TSK 15 Cosa allegare certificato medico, acquisito nel corso del 7° mese di gravidanza, rilasciato dal medico specialista convenzionato con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, attestante che non esistono condizioni che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro e, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute degli stessi. Autodichiarazione relativa alla non sottoposizione a regime di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94. Normativa di riferimento Articolo 20 del D.Lgs. 151/01 Articoli 16 e 86 del Decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 CONGEDO DI PATERNITÀ Il presente congedo spetta al padre lavoratore, che lo richieda e certifichi la presenza delle condizioni richieste, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28 del D. Lgs. n. 151/2001). COMPLICANZE NELLA GESTAZIONE L’astensione anticipata dal lavoro è disposta dal Servizio Lavoro su richiesta dell’interessata. Si ha diritto alla tutela in presenza di: - gravi complicazioni della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; - condizioni di lavoro ed ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino quando non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni. pag. 2 di 8 Scheda n.9 tutela della maternità Cosa fare - inoltrare la domanda al Servizio Lavoro allegando il certificato medico di gravidanza attestante il ricorrere di una delle condizioni previste dalla legge ed inviandone fotocopia al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione - Settore ATA. - comunicare tempestivamente l’assenza dal servizio all’Istituto scolastico/formativo ovvero al circolo di coordinamento, al Servizio scuole infanzia, istruzione e formazione professionale per il personale coordinatore pedagogico, ed al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione Il Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione - Settore ATA prenderà atto dell’esito conclusivo dell’istruttoria da parte del Servizio Lavoro ed inoltrerà apposita nota di riscontro dell’assenza all’interessata ed all’Istituto scolastico/formativo o Servizio di appartenenza. Riflessi sul rapporto Il periodo di astensione anticipata è valido a tutti gli effetti. Riflessi economici Per tutto il periodo di congedo le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione comprese le quote di retribuzione accessorie e la produttività. Per le Segreterie Codice giustificativo 40 “Congedo anticipato (gravidanza rischio)” Normativa di riferimento Articoli 17 e 22 del D.Lgs. 151/01 INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA A – Interruzione dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro per i tre mesi successivi all’evento. Decorsi i tre mesi se le condizioni psico-fisiche sono tali da non consentire il rientro in servizio della lavoratrice l’assenza sarà considerata malattia derivante dallo stato di gravidanza e come tale non computata ai fini del periodo di comporto. Cosa fare Presentare apposita istanza in carta semplice. Cosa allegare Certificato medico attestante sia il mese di gravidanza durante il quale è intervenuta l’interruzione sia la data presunta parto. Riflessi sul rapporto L’assenza è considerata a tutti gli effetti congedo di maternità e, pertanto, il periodo è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera. Riflessi economici Per tutto il periodo di congedo le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione comprese le quote di retribuzione accessorie e la produttività. B – Interruzione prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione In tale caso l’interruzione è considerata aborto: in ragione di ciò la lavoratrice, qualora ne necessiti, può assentarsi dal lavoro per malattia. Le assenze per malattia tuttavia non si cumulano con periodi precedenti o successivi di malattia. Cosa allegare La comunicazione di assenza per malattia va corredata da apposito certificato medico attestante sia il mese di gravidanza durante il quale è intervenuto l’aborto sia la data presunta parto. Normativa di riferimento Articoli 19 e 22 del D.Lgs. 151/01 Articolo 3 della Legge 903/1977 Articolo 12 legge 1026/1976 pag. 3 di 8 Scheda n.9 tutela della maternità PARTO PREMATURO In caso di parto prematuro il secondo periodo di congedo di maternità decorre dalla data presunta del parto fermo restando il godimento di complessivi cinque mesi di congedo. Per le modalità di gestione si rinvia a quanto detto per il congedo di maternità. Si ricorda che l’articolo 37 comma 4 prevede espressamente che qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001. Cosa fare Presentare, tempestivamente, al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazioneSettore ATA apposita istanza, in carta semplice, unitamente alla certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro all’Istituto scolastico/formativo al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione- Settore ATA, vistata dal Dirigente scolastico/formativo ovvero, per il personale coordinatore pedagogico e insegnante scuole dell’infanzia, dal Dirigente del Servizio scuola dell’infanzia, istruzione e formazione professionale. CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) Nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore, possono astenersi facoltativamente, anche contemporaneamente, dal lavoro per un periodo massimo di 10 mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi il limite di dieci mesi è elevato di un mese se fruito dal padre medesimo. Il diritto di assentarsi dal lavoro per congedo parentale è riconosciuto al padre anche se la madre non ne ha diritto. Il congedo parentale può essere fruito a mesi o a giorni. In tale secondo caso, ogni 5 giorni lavorativi (6 per il personale con articolazione lavorativa su sei giorni) di congedo fruito frazionatamente (frazione inferiore al mese) saranno aggiunti ulteriori 2 giorni non lavorativi (1 per il personale con articolazione lavorativa su sei giorni), ove già non ricompresi nel periodo frazionato . Cosa fare La richiesta presentata mediante la compilazione del modulo TSK 15 almeno 15 giorni prima dell’inizio della fruizione. Il termine di 15 giorni vale indifferentemente per il personale di ruolo e per il personale a tempo determinato. Unica eccezione è relativa ai "casi di oggettiva impossibilità". Oggettivamente impossibilitato a presentare la domanda con un preavviso non inferiore a 15 giorni è il personale neo-assunto, nella immediatezza della assunzione. Salvo il caso di richieste presentate da dipendenti neo-assunti (es. supplenti) che richiedano l' astensione facoltativa nella immediatezza della assunzione. Ciò vale anche per il personale a tempo determinato assunto ai soli fini giuridici, il cui contratto si estenda oltre il periodo di astensione obbligatoria. In proposito si aggiunge che la dipendente in astensione obbligatoria dal lavoro, quand' anche assunta ai soli fini giuridici in corso di interdizione obbligatoria dal lavoro, può richiedere l'astensione facoltativa in continuità con pag. 4 di 8 Scheda n.9 tutela della maternità l'astensione obbligatoria, senza, cioè, che la stessa sia tenuta ad assumere servizio effettivo prima di assentarsi per astensione facoltativa. Ultimato il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro, la dipendente in corso di contratto è tenuta, ove non richieda l'astensione facoltativa, ad assumere effettivo servizio il primo giorno lavorativo utile successivo al termine del periodo di interdizione obbligatoria. Cosa allegare - dichiarazione sostitutiva attestante il periodo di congedo parentale eventualmente usufruito dall’altro genitore; - fotocopia documento di identità del richiedente se la domanda non è presentata direttamente alla Struttura che la riceve. Riflessi sul rapporto I periodi trascorsi in congedo sono computabili nell' anzianità di servizio. I primi trenta giorni di calendario valgono anche agli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità a far data dal 1 novembre 2008. - Riflessi economici nei primi trenta giorni di calendario, il congedo è retribuito per intero. I trenta giorni sono considerati complessivamente per entrambi i genitori. Successivamente, - entro i primi tre anni di vita del bambino, il congedo è retribuito al 30% e con copertura integrale degli oneri previdenziali - tra i tre e gli otto anni, il congedo non è retribuito ma è garantita la copertura integrale degli oneri previdenziali Per le Segreterie Codice giustificativo 42 "Congedo parentale “ Normativa di riferimento Articoli 32 e 33 del D.Lgs. 151/01 MALATTIA BAMBINO Alla lavoratrice o, in alternativa, al lavoratore è riconosciuto, per ogni figlio, il diritto di assentarsi per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni, alle seguenti condizioni: - senza retribuzione nel primo anno di vita del bambino (i primi 30 giorni, però, dietro espressa richiesta formulata nel contesto della comunicazione dell' assenza, possono essere retribuiti in alternativa ai primi 30 giorni di congedo parentale retribuito); - con retribuzione, fino al limite di 30 giorni annuali, dopo il primo e fino al terzo anno di vita del bambino. Dopo il compimento dei 3 anni di vita del bambino e fino al compimento degli 8 anni, il diritto di assentarsi per i periodi di malattia di ciascun figlio è riconosciuto fino al limite di 10 giorni lavorativi non retribuiti per ciascun anno di vita del bambino. Le assenze devono riguardare esclusivamente il periodo di malattia nella fase acuta e in quella successiva di convalescenza in cui il minore necessita di assistenza materna o paterna. L’assenza non può riguardare l’accompagnamento del bambino a visite mediche, specialistiche e non, o a vaccinazioni. Cosa fare La richiesta presentata mediante la compilazione del modulo TSK 16 Cosa allegare - certificato medico rilasciato da un medico pediatra del Servizio sanitario provinciale o con esso convenzionato. - dichiarazione sostitutiva attestante i periodi di assenza per malattia bambino eventualmente già usufruiti dall’altro genitore; pag. 5 di 8 Scheda n.9 tutela della maternità - fotocopia documento di identità del richiedente se la domanda non è presentata direttamente alla struttura che la riceve. Riflessi sul rapporto I periodi di assenza per malattia del bambino sono computati nell' anzianità di servizio, compresi dal 1 novembre 2008 quelli relative relativi alle ferie e nell' ipotesi di permessi retribuiti alla tredicesima mensilità. Riflessi economici I giorni di malattia: - durante il primo anno di età, se si è già fruito dei primi trenta giorni di congedo parentale, sono riconosciuti ma non retribuiti. - dal secondo al terzo anno di età sono retribuiti per intero trenta giorni. - tra il terzo e l’ottavo anno non sono retribuiti, ma è garantita la copertura degli oneri previdenziali. I giorni di malattia bambino non retribuiti sono intesi lavorativi. Per le Segreterie Codice giustificativo 4A "Malattia bambino". Normativa di riferimento Articolo 47 del D.Lgs. 151/01 RIDUZIONE ORARIA PER ALLATTAMENTO Durante il primo anno di vita del bambino sono concesse alle lavoratrici madri, o in alternativa ai lavoratori padri, due ore di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un' ora sola quando l' orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore. La riduzione oraria non è fruibile se non si presta attività lavorativa. Le fasce orarie in cui collocare l' ora o le ore di riposo giornaliero devono essere concordate con il dirigente (o coordinatore pedagogico). Il padre lavoratore non può fruire dei permessi durante il periodo di congedo di maternità e/o parentale della madre e neppure nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro. Nelle giornate in cui la lavoratrice/il lavoratore gode di riduzione oraria per allattamento non è consentita l' effettuazione di lavoro straordinario. In caso di parto plurimo le ore di riduzione per allattamento sono raddoppiate ed il padre può fruire dei riposi ordinari NON raddoppiati - anche in caso di mancata occupazione della madre ovvero di assenza dal lavoro di quest’ultima. Cosa fare La domanda presentata mediante la compilazione del modulo TSK 16 - Cosa allegare se la richiesta è presentata dalla madre: dichiarazione che l’altro genitore non fruisce nello stesso periodo della riduzione oraria; se la richiesta è presentata dal padre: rinuncia da parte della madre alla fruizione della riduzione oraria e dichiarazione sostitutiva della non fruizione da parte della medesima del congedo parentale. fotocopia documento di identità del richiedente se la domanda non è presentata direttamente alla struttura che la riceve. Riflessi sul rapporto I periodi di riposo non hanno effetti sul rapporto. Riflessi economici I periodi di riposo sono considerati ore di lavoro ordinario. Per le Segreterie Codice giustificativo 43 "Riduzione oraria allattamento" Normativa di riferimento Articoli 39 e 40 del D.Lgs. 151/01 pag. 6 di 8 Scheda n.9 tutela della maternità ASPETTATIVA NON RETRIBUITA Entro il decimo anno di età del bambino la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre ha diritto di usufruire di un' aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabili in mesi o in periodi inferiori se in accordo con l' Amministrazione. Cosa fare Presentare la richiesta mediante il modulo TSK 15 almeno 15 giorni prima dell’inizio della fruizione. Cosa allegare - autocertificazione attestante quanti mesi di aspettativa sono già stati fruiti dall’altro genitore. - fotocopia documento di identità del richiedente se la domanda non è presentata direttamente all’ufficio ricevente Riflessi sul rapporto I periodi trascorsi in aspettativa incidono sulle ferie e non sono utili ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza. Riflessi economici Durante i periodi di aspettativa non è corrisposta la retribuzione ne la copertura degli oneri previdenziali. Per l' aspettativa frazionata per un periodo inferiore al mese si deve provvedere per ogni 5 giorni lavorativi (6 per il personale con articolazione lavorativa su sei giorni) di aspettativa (frazione inferiore al mese) saranno aggiunti ulteriori 2 giorni non lavorativi (1 per il personale con articolazione lavorativa su sei giorni), ove già non ricompresi nel periodo frazionato Per le Segreterie Codice giustificativo 4H "Aspettativa non retribuita per figli fino agli 10 anni" 2) GENITORI ADOTTIVI/AFFIDATARI Nei confronti di tali genitori si applicano tutte le disposizioni previste per i genitori naturali, fatte salve le seguenti precisazioni con riferimento a termini, durata, modalità e disciplina dei singoli istituti. CONGEDO DI MATERNITÀ Spetta il diritto al congedo di maternità di mesi cinque decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore nella propria famiglia (adozione nazionale) o in Italia (adozione internazionale). In caso di affidamento del minore, la durata complessiva del congedo è pari a tre mesi. Tale congedo, in entrambi i casi, può essere usufruito in modo continuativo o frazionato entro i 5 mesi dall’ingresso del minore, anche per recarsi all’estero per concludere la pratica di adozione. Cosa fare Presentare domanda mediante la compilazione del modulo TSK 15. Cosa allegare - Idonea documentazione attestante l’effettivo ingresso del minore in famiglia: (a) in caso di adozione internazionale: autocertificazione (in attesa del provvedimento di cui sotto) del/della dipendente sull’effettivo ingresso in famiglia del minore e fotocopia del passaporto dello stesso; (b) in caso di adozione nazionale: dichiarazione sostitutiva (in attesa del provvedimento di cui sotto) attestante la data dell’ingresso del minore in famiglia. - Copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’adozione o l’affidamento. pag. 7 di 8 Scheda n.9 tutela della maternità CONGEDO DI PATERNITÀ’ Il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) decesso della madre; b) grave infermità della madre; c) abbandono; d) affidamento esclusivo; e) in alternativa alla madre dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente. CONGEDO STRAORDINARIO PER PERMANENZA ALL’ESTERO Ai genitori adottivi è concesso un periodo di congedo straordinario non retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per concludere la pratica dell’adozione. In alternativa a tale congedo, il genitore può richiedere di fruire, anche solo parzialmente, del congedo di maternità. In ogni caso, il congedo di maternità non goduto prima dell’ingresso del minore in Italia può essere fruito, anche frazionatamente, entro cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo. Cosa fare Compilare il modulo TSK 9bis Cosa allegare Al rientro inviare al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione - Settore ATA – Ufficio Gestione dichiarazione dell’associazione che ha seguito l’adozione con cui si attesta l’effettivo periodo di permanenza all’estero. Riflessi sul rapporto Le assenze non sono computate ai fini della progressione giuridica ed economica e incidono sulle ferie. Riflessi economici Per il periodo di soggiorno all’estero non compete alcuna retribuzione. Per le Segreterie Codice giustificativo 4N “Permesso non retribuito adozione internazionale”. Normativa di riferimento Articolo 26 del D.Lgs. 151/01 CONGEDO PARENTALE I genitori adottivi ed affidatari possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Cosa fare Compilare il modulo TSK 15 come sopra descritto. Cosa allegare Oltre alle autodichiarazioni già previste per i genitori naturali dovrà essere allegata alla richiesta anche un’autocertificazione attestante la data di ingresso del minore nel nucleo familiare, se non già resa in sede di richiesta del congedo di maternità. Riflessi economici Il trattamento economico è quello previsto per il congedo parentale dei genitori naturali. I primi tre anni di vita del figlio naturale sono intesi come i primi tre anni dall’entrata del minore nel nucleo familiare. RIPOSI PER ALLATTAMENTO I genitori adottivi o affidatari hanno diritto di fruire, entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia, dei riposi giornalieri. pag. 8 di 8