IMPOSTA DI SOGGIORNO – CAVALLINO TREPORTI
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IMPOSTA DI SOGGIORNO – CAVALLINO TREPORTI
IMPOSTA DI SOGGIORNO – CAVALLINO TREPORTI Chi deve pagarla L'imposta di soggiorno è dovuta dalle persone fisiche non residenti nel Comune di Cavallino-Treporti che pernottano nelle strutture ricettive presenti sul territorio. Chi non la paga L'imposta di soggiorno NON è dovuta dai residenti; dai dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime da chi soggiorna nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile. da chi ne è esentato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 19 marzo 2012. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Cavallino Treporti, sono esentati dal pagamento dell'imposta: - minori di anni 12 ospitati nelle strutture ricettive diverse dai campeggi; - volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie; - appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio; - lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano attività, anche temporanea, nel territorio comunale; - autisti di pullman accompagnatori turistici, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; - singoli componenti di gruppi organizzati (sono considerati gruppi organizzati i gruppi composti da almeno 14 componenti escluso l'accompagnatore); Come si paga L'ospite pagherà l'imposta di Soggiorno direttamente al gestore della struttura ricettiva al termine del soggiorno. Per i soggiorni superiori a 30 giorni (forfetari) l'imposta si assolve in via anticipata alla stipula del contratto. Il gestore della struttura dovrà annotare sulla fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente soggetto passivo, oppure su altro documento non fiscale, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando - in ogni caso - la seguente dicitura: "Imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione C.C. n. 15 del 19 Marzo 2012 per €. ______". Gli Obblighi dei Gestori delle Strutture Ricettive in 4 punti 1) Informare il Turista I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cavallino-Treporti sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, dell'entità e delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento. I gestori dovranno affiggere il Regolamento e le tariffe in apposito spazio ben visibile ed accessibile al turista. 2) Riscuote l'imposta dall' Ospite Il gestore della struttura dovrà annotare sulla fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente soggetto passivo, oppure su altro documento non fiscale, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando - in ogni caso - la seguente dicitura: "Imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione C.C. n. 15 del 19 Marzo 2012 per €. ______". 3) Compilare la Dichiarazione Mensile Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 16 del mese successivo, il numero dei soggetti passivi che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del mese e il numero dei soggetti esenti. La dichiarazione mensile deve essere compilata obbligatoriamente anche nel caso in cui non vi siano stati pernottamenti. La Dichiarazione Mensile potrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo sottostante, oppure direttamente online dopo essersi registrati e accreditati. Registrazione sul sito WEB: online.comunecavallinotreporti.it 4) Versare l'imposta all'Ente Locale Il gestore della struttura, quale Responsabile degli obblighi tributari e in qualità di sostituto d'imposta deve effettuare il versamento delle somme riscosse al Comune di Cavallino-Treporti entro 90 giorni dal mese di riscossione, secondo una delle seguenti modalità: 1. Pagamento con Bonifico Bancario su conto corrente IT98J0200883211000041257688 intestato a "Comune di Cavallino Treporti - IMPOSTA DI SOGGIORNO"; 2. Pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale - UNICREDIT Filiale di Cà Savio. 3. Pagamento ON-LINE - online.comunecavallinotreporti.it Accertamento e controllo Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge27.12.2006, n. 296. Ai fini dell'attività di controllo l'Amministrazione può invitare i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti e documenti. I gestori Responsabili degli obblighi tributari sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Sanzioni Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473 oltre ché da quanto stabilito nel presente articolo. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 7, co. 1 si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento)euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n, 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, co. 2 si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque) a 200,00 (duecento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n, 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689. Rimborsi Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può esserne richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad euro quindici. Riscossione coattiva Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente Contenzioso Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546. UFFICIO TRIBUTI INDIRIZZO: Via Concordia n. 27 - 30013 Ca' Savio (Venezia) TELEFONO: 041.2909737 - 041.2909720 | FAX: 041.2909738 Apertura al pubblico: martedì e giovedì ore 10.00-12.00. Altri giorni e orari su appuntamento. EMAIL: [email protected] REFERENTI: Luca Geretto e Pietro Dal Din RESPONSABILE SERVIZIO: dott. Dino Daniele Bonato [email protected] ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Claudio Castelli [email protected] Finalità Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. Nello specifico, per l'anno 2012, l'imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi a favore: dell'ambiente manutenzione del verde pubblico e del demanio marittimo, potenziare l'offerta turistica conclusione dello stralcio dei lavori su via Baracca. FAQ Cosa si intende per pernottamenti e come si calcolano? Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera occupata. Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 (2x5 + 3x1). Come si rilascia al cliente la ricevuta dell'imposta pagata? L'importo è soggetto ad IVA o no? L'imposta di soggiorno è sempre esente dall'applicazione dell'Iva. Si potrà inserire la somma per l'imposta nella fattura del fuori campo Iva, oppure fare una ricevuta a parte utilizzando l'apposito blocco fornito in dotazione dal Comune. Se l'ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un'altra, come si calcola l'imposta dovuta? Nel caso in cui i pernottamenti avvengano in strutture ricettive diverse, il primo gestore dovrà far pagare l'imposta per i pernottamenti nella propria struttura. Invece, il gestore della struttura successiva dovrà tener conto dei pernottamenti nella precedente struttura, risultanti dalla ricevuta di pagamento dell'imposta che l'ospite è tenuto a presentare fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi. In questo caso, si consiglia di fare una copia di questa ricevuta di pagamento. Se un cliente soggiorna a "cavallo" del quadrimestre, per esempio dal 27/06/2012 al 03/07/2012, come si calcola l'imposta'? Nel caso ipotizzato, l'imposta dovuta per pernottamenti dal 27/06/2012 al 30/06/2012 farà carico al mese di giugno e per i restanti al mese di luglio. Al cliente dovrà essere rilasciata una sola ricevuta per il pagamento dell'imposta, mentre al Comune saranno riversate distintamente le due somme di competenza mensile e cioè quella relativa al mese di giugno entro il 15 luglio 2012 e quella relativa al mese di luglio entro il 15 novembre 2012. Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione? Il gestore ha il dovere di conservare le fatture/ricevute effettuate per 5 anni ed esibirle ad ogni richiesta da parte delle autorità comunali. Per lo stesso periodo deve essere conservata anche la documentazione utile a giustificare le esenzioni dichiarate.