LA LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Transcript

LA LIBERA SCELTA DEL LEGALE
LA LIBERA SCELTA DEL LEGALE
NORMATIVA COMUNITARIA
La normativa comunitaria disciplina sin dal 1987 la materia sancendo il principio della LIBERA SCELTA DEL
LEGALE IN QUALUNQUE PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O AMMINISTRATIVO.
La Direttiva 2012/23/UE modifica la direttiva 2009/138/CE (che ha abrogato Direttiva 87/344/CEE) solo con
riguardo al termine di recepimento e applicazione al 1/1/2014:
DIRETTIVA UE 2009/138/CE
Articolo 201 - Libertà di scelta dell’avvocato
1. Ogni contratto di tutela giudiziaria prevede esplicitamente quanto segue:
a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione
nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque
procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere tale avvocato o altra
persona;
b) l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se ciò è consentito dalla legislazione
nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga
un conflitto di interessi.
2. Ai fini della presente sezione, per «avvocato» si intende una persona abilitata ad esercitare la sua attività
professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo
1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocat).
L’unica deroga a tale principio di libera scelta è prevista per l’ambito relativo alla circolazione veicoli
(“utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione”).
NORMATIVA NAZIONALE
CODICE DELLE ASSICURAZIONI - CAPO III - ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
Art. 174. (Diritti dell'assicurato nell’assicurazione di tutela legale)
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela
dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la
rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di
conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché
quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.
LEGGE 247/2012
Art. 2 - Disciplina della professione di avvocato
“…omissis … Sono attività esclusive dell'avvocato, … l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei
giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. … l'attività professionale di
consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale se
svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.”
La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense riserva all’Avvocato l'attività professionale
di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale se svolta
in modo continuativo, sistematico e organizzato, che dunque non può essere svolta dalla Compagnia di
Tutela Legale. UCA garantisce la LIBERA SCELTA DEL LEGALE/PERITO SIN DALLA FASE
STRAGIUDIZIALE
Anche il Servizio gratuito di Assistenza legale Uc@online e ProntoUca è stato armonizzato alla recente
normativa ed opera nel rispetto ed in osservanza alla legge 247/2012 art. 2 comma 6 che riserva in via
esclusiva agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale che
oggi fornisce assistenza all'Assicurato nelle materie oggetto della copertura di Tutela legale stipulata
per la corretta lettura, interpretazione delle polizze, e fornisce informazioni sul comportamento in caso
di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Assicurazione. Un servizio in più per fornire
INFORMAZIONI utili PRIMA CHE SORGA una CONTROVERSIA.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22
Tel. 011.5627373 / 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [email protected] - www.ucaspa.com - [email protected]
Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - Numero R.E.A. Torino 115282
Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Società autorizzata all’esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994
LA LIBERA SCELTA DEL LEGALE
DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012)
Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. […] 4. Il compenso per le
prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio
dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
È stato istituito il cd. Accordo Preventivo, un vero e proprio contratto scritto stipulato tra l’Avvocato o altro
Professionista (Perito, Informatore...) e il Suo Cliente che lo sottoscrive e che ne è vincolato dal suo
contenuto, direttamente obbligato in via esclusiva al pagamento di quanto ivi pattuito, un effettivo rapporto
autonomo e distinto da quello del contratto assicurativo, ulteriore garanzia della libertà di scelta del
Professionista.
SENTENZE - Corte di giustizia delle Comunità europee
Corte di giustizia – Sentenza 7 novembre 2013
L’art 4 della direttiva comunitaria vieta che un assicuratore di tutela giudiziaria, che nei suoi contratti
preveda che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, limiti il pagamento delle
spese legali e peritali di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato solo al
caso in cui ritenga che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.
Corte di giustizia - Sentenza 26 maggio 2011
26.05.11 - Corte di Giustizia UE: libera scelta dell'avvocato da parte dell'assicurato in un ambito territoriale
delimitato, purché, al fine di non svuotare della sua sostanza la libertà di scelta, da parte
dell’assicurato, della persona incaricata di rappresentarlo, tale limitazione riguardi soltanto
l’estensione territoriale della copertura e NON altre specifiche che NON POSSONO ESSERE IMPOSTE
DALLA Compagnia di Tutela Legale, quali ad es. il nominativo, l’ambito di specializzazione, la competenza,
ecc…. L’Assicurato deve sempre averte la possibilità di effettuare una scelta ragionevole del suo
rappresentante.
Corte di giustizia - Sentenza 10 settembre 2009 - Causa C-199/08
Chi contrae una polizza assicurativa in materia di tutela giudiziaria deve avere la massima libertà di scelta
nella designazione del proprio avvocato, senza che la compagnia di assicurazione possa esercitare un
potere di persuasione su qualche nominativo specifico.
La Corte di giustizia, nella causa C-199/08, si è pronunciata in questo senso, precisando che una deroga al
principio può essere ammessa solo in base ai casi tassativamente previsti dal diritto comunitario. E anche in
materia di class action la situazione non cambia e la motivazione è la stessa: nel caso contrario gli interessi
dell'assistito sarebbero compromessi a vantaggio di quelli della parte forte del contratto.
Elaborazione Uff. Tecnico Legale UCA 12/2013
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22
Tel. 011.5627373 / 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [email protected] - www.ucaspa.com - [email protected]
Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - Numero R.E.A. Torino 115282
Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Società autorizzata all’esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994