Arrivano le Linee guida della Fondazione Studi sui tirocini formativi

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Arrivano le Linee guida della Fondazione Studi sui tirocini formativi
Arrivano le Linee guida della Fondazione Studi sui tirocini formativi
Gli stage costituiscono senza dubbio un importante strumento per consentire
soprattutto ai giovani di svolgere un'esperienza lavorativa in un'azienda, un ente
pubblico o uno studio professionale.
Da qualche anno, tra i soggetti promotori ci sono i consulenti del lavoroi tramite la
Fondazione Lavoro dai cui dati emerge che la maggior parte di quelli promossi dai
consulenti si traducono poi in rapporti di lavoro. Sicuramente un risultato
importante in periodi in cui i dati sull'occupazione non sono certo confortanti.
Attraverso la Fondazione consulenti per il lavoro viene svolta anche l'attività di
intermediazione tra domanda e offerta. Una vera e propria agenzia per il lavoro, che
dal mese dal mese di marzo di quest'anno a oggi ha attivato 3.625 tirocini formativi,
rivolti per lo più a giovani tra i 20 e i 30 anni (60,3%). E i tirocinanti sono in
maggioranza donne (55%, contro il 45% di uomini).
Il tirocinio è un'esperienza estremamente positiva che offre ai giovani la possibilità
di avvicinarsi al mercato del lavoro. Con un'importante novità: uno dei due tutor
che seguono il tirocinante è proprio un consulente del lavoro, che lo accompagna
nel periodo in azienda e ne verifica l'attività di formazione”.
Anche per questo la Fondazione studi ha elaborato un documento scientifico che
sarà un punto di riferimento scientifico per gli operatori della materia lavorisitica.
Le Linee Guida si presentano come un testo pratico, che vuole avere l'obiettivo di
aiutare gli operatori a muoversi nella disciplina degli stage, che tra luci ed ombre
possono essere un modo funzionale per acquisire quelle competenze da spendere in
un successivo rapporto di lavoro.
Tra i punti di maggior interesse contenute nelle linee guida vi sono alcuni
interessanti passaggi della sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005, in cui la Corte
Costituzionale stabilisce che qualsiasi rapporto di lavoro è di competenza esclusiva
dello Stato, in quanto rientra nell’ “ordinamento civile” che, secondo il reparto di
competenze dell’art. 117 della Costituzione, è riservato alla competenza esclusiva
dello Stato.
Sottolineato il raccordo tra la normativa statale e quella regionale, poiché il D.M. n.
142/1998 si applica solo laddove non vi sia una norma regionale sul punto.
Nelle linee guida emerge che, nel caso di assenza di una disciplina regionale, per
l'attivazione di un tirocini é necessario che il datore di lavoro abbia almeno un
lavoratore in forza.
Altro punto di notevole interesse è l'aspetto relativo agli extracomunitari che
possono svolgere il tirocinio solo qualora siano in possesso di un regolare permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, di studio purché il tirocinio duri solo 4 ore
giornaliere, per motivi umanitari e invece non è consentito con il permesso di
soggiorno per motivi turistici.
Ultimo tema affrontato è stato il discorso sui neocomunitari( Rumeni e Bulgari)
abilitati a svolgere il tirocinio, a patto che siano in possesso di un’assicurazione
sanitaria, di un codice fiscale, di un documento valido di riconoscimento e che
dimostrino una capacità reddituale.
Le linee guida sui tirocini formativi emanate dalla Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro sono state prodotte anche a seguito di monitoraggi regionali e provinciali .