Emissione di note di credito IVA: regole in chiaro!

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Emissione di note di credito IVA: regole in chiaro!
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Studio Associato Servizi Professionali Integrati
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Emissione di note di credito IVA: regole in chiaro!
Con la Legge di stabilità 2016 l’emissione delle note di credito IVA in caso di cessionari o committenti
assoggettati a procedure concorsuali diviene più veloce. Ridisegnando il dettato previsto dal Testo Unico in
materia di IVA (articolo 26 del DPR n. 633/1972), la legge permette al cedente e/o prestatore di emettere
note di credito nei confronti di cessionari e/o committenti assoggettati a procedure concorsuali già dalla data
di assoggettamento di tali soggetti alle stesse, senza doverne attendere la conclusione.
La Legge di stabilità per l’anno 2016 (art. 1, co. 126 - 127) ridisegna l’articolo 26 del DPR n. 633/1972,
apportando significative modifiche alla disciplina relativa alla possibilità di emettere note di credito IVA.
Intervenendo sul dettato normativo in parola - mediante l’inserimento del nuovo comma 4 - il legislatore
prevede che l’emissione di note di credito a seguito del mancato incasso - in tutto o in parte - del corrispettivo
da parte del cessionario o committente possa avvenire:
a) a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del RD
n. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi
dell’articolo 67, terzo comma, lett. d) del RD n. 267/1942;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Viene così superata la vigente versione dell’articolo 26 secondo la quale l’emissione della nota di variazione
in diminuzione è subordinata alla conclusione infruttuosa di una procedura concorsuale o esecutiva.
In tal modo, la normativa IVA viene allineata al dettato dell’articolo 101, comma 5 del TUIR, che permette di
dedurre dal reddito d’impresa le perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti assoggettati a procedure
concorsuali già alla data di apertura alle stesse.
Infatti, il nuovo comma 11 dell’articolo 26 del DPR n. 633/1972 prevede che in sostanza il creditore possa
emettere la nota di variazione nei confronti del debitore assoggettato a procedure concorsuali a partire dalla
data:
della sentenza dichiarativa del fallimento;
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
A seguito di tali modifiche, si realizza una perfetta coincidenza dei presupposti per il recupero dell’IVA e la
deduzione delle perdite su crediti.
Altra modifica di interesse è quella contenuta nel comma 5 dell’articolo 26 che dispone che ove il cedente o
prestatore si avvalga della facoltà di emettere note di credito in presenza di procedure concorsuali,
recuperando l’IVA non incassata, il cessionario o committente non è tenuto alla rettifica della detrazione IVA
a suo tempo operata.
Si risolve così la questione relativa all’emersione di una ulteriore passività a carico della procedura
concorsuale per effetto della nota di credito emessa dal cedente a seguito del mancato incasso del proprio
credito.
Sarà poi onere del cedente o prestatore, in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del credito, di
emettere note di variazione in aumento.
Di particolare interesse anche le esemplificazioni introdotte al fine di identificare il momento in cui le
procedure esecutive individuali possono considerarsi infruttuose.
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Secondo quanto indicato nel comma 12, dell’articolo 26 in commento, una procedura esecutiva individuale si
considera in ogni caso infruttuosa nell’ipotesi:
a) di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti
che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario
risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilità;
c) in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Viene, inoltre, previsto che nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o
periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di emettere note di credito non si estende alle cessioni e
alle prestazioni per le quali le obbligazioni siano state adempiute dalle parti.
Infine, il legislatore ammette la facoltà di emettere note di credito anche nel caso di operazioni soggette al
meccanismo del reverse charge sia “interno” sia “esterno”.
Con riferimento alla decorrenza delle modifiche in commento, si dispone che:
a) le nuove modalità di emissione delle note di credito in caso di procedure concorsuali trovano
applicazione nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato alle stesse
successivamente al 31 dicembre 2016. Pertanto, dette modifiche interessano tutte le operazioni
effettuate nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali a partire dal 31 dicembre 2016;
b) tutte le altre disposizioni, avendo carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate
anteriormente alla predetta data.
Pubblicato su Il Quotidiano Ipsoa in data 4 gennaio 2016