aste on-line e diffusione di merci contraffatte

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aste on-line e diffusione di merci contraffatte
ASTE ON-LINE E DIFFUSIONE DI MERCI CONTRAFFATTE:
PRECAUZIONI PER I CONSUMATORI E MISURE DI CONTRASTO
Sommario: 1.Premessa: nuove tecniche di commercializzazione: le aste on line - 2.La regolamentazione
delle aste on line - 3.La diffusione di prodotti contraffatti attraverso aste on line su Internet - 4.Misure di
contrasto adottate dal legislatore nazionale - 5.Conclusioni: possibili precauzioni per gli utenti di aste on
line.
1. PREMESSA: NUOVE TECNICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE: LE ASTE ON LINE
I siti web che organizzano aste on-line rivolte ai navigatori Internet sono sempre più numerosi.
Tali siti hanno superato brillantemente le difficoltà del settore business to consumer dell’e-commerce,
utilizzando strumenti market pricing (determinazione dinamica dei prezzi) per la vendita di beni o servizi.
Proprio i meccanismi d’asta, la cui particolarità è di associare alla dinamica determinazione di
una delle parti del contratto la determinazione del prezzo di vendita del bene o servizio, rappresentano
la forza di queste piattaforme on line che, tuttavia, vengono sovente utilizzate con fini illeciti per la
distribuzione di prodotti vietati, sfruttando taluni vantaggi - l’anonimato, l’utilizzo di nick names o di
generalità di comodo – offerti dall’utilizzo della rete internet.
Nell’ambito dell’e-commerce, è possibile distinguere le aste on-line:
- business to consumer (B2C) – attività commerciali di offerta di beni e servizi on-line dirette al
pubblico dei consumatori, nelle quali un soggetto “professionista” (impresa o intermediario) vende beni
o servizi al pubblico dei consumatori finali;
- consumer to consumer (C2C) - attività di scambio di beni o servizi on-line tra consumatori,
attraverso i servizi virtuali forniti da un sito, rappresentate da contrattazioni in relazione alle quali la casa
d’aste virtuale raccoglie l’ offerta tra coloro che occasionalmente intendono rivendere beni di loro
proprietà e la mette in contatto - sul proprio sito - con la domanda proveniente dal pubblico di coloro
che sono registrati nel proprio database o che sono interessati all’offerta indicata nel catalogo
elettronico delle aste.
Il legislatore italiano – in seno alla riforma del commercio (D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 - legge
Bersani) – sembrava aver escluso aprioristicamente la validità della commercializzazione e dello scambio
di prodotti tramite aste on line, utilizzando canali telematici1.
In realtà, il Ministero per le attività produttive, consapevole di questa situazione, ha ritenuto
opportuno dare delle specifiche indicazioni in merito alle aste on line, (effettuate su Internet), con
L’art. 18, quinto comma recita: "Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di
comunicazione sono vietate". La perentorietà della norma potrebbe indurre a credere che le numerose aste organizzate online siano tutte illecite, i contratti conclusi a seguito delle gare nulli, i beni da restituire. In realtà, una lettura corretta del
divieto indurrebbe a ridimensionarne la portata del divieto.
L’art. 4, primo comma, dello stesso decreto legislativo definisce il commercio al dettaglio come "l’attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale" (lett. b), e lo contrappone al commercio all’ingrosso, individuato nella
"attività svolta da chiunque professionalmente acquisita merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande" (lett. a).
Lo stesso articolo, al secondo comma, lett. h) n. 3, definisce la vendita al pubblico tramite "altri sistemi di comunicazione"
una forma speciale di vendita al dettaglio. L’art. 18 è posto nel titolo VI che disciplina le "forme speciali di vendita al
dettaglio" e deve essere riferito alle sole vendite al dettaglio, in altri termini al settore di mercato business to consumer.
Una conferma di questa lettura si legge nella recentissima circ. 1 giugno 2000 n. 3487/C che, a questo riguardo, stabilisce:
"per via che concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, [le norme dell’art. 18] si applicano unicamente agli operatori
che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali".
Le particolarità della disciplina delle aste on-line B2C non si fermano al divieto dell’art. 18 della riforma del commercio.
L’art. 2, lett. e), del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia dei contratti a distanza) esclude dal campo di applicazione di quella particolare disciplina a tutela dei
consumatori i contratti "conclusi in occasione di una vendita all’asta".
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l’emanazione della circ. 17 giugno 2002 n. 3547/C, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi.
Con la circolare de qua, sono stati individuati:
1) i requisiti per i soggetti che gestiscono aste on line;
2) i requisiti dell’attività di vendita con aste on line;
3) le disposizioni relative ad eventuali controversie, la legge applicabile e le sanzioni2.
2. LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ASTE ON LINE
La circolare n. 3547/C del 2002 stabilisce i requisiti richiesti per svolgere l’attività di
compravendita tramite aste on-line. Innanzitutto, se il banditore d’asta vende i beni propri o i beni altrui,
secondo il Ministero svolge la funzione di “intermediario” -trattandosi di una agenzia di vendita
mediante pubblico incanto - per la quale è richiesta la licenza rilasciata dal Questore3.
Nel caso di banditore d’asta che si limita a mettere a disposizione il servizio di contatto
(attraverso il proprio sito Internet), senza intervenire direttamente nella ga ra, la circ. n. 3547/C del 2002
precisa che si avrebbe un’attività di mediazione pubblica su merci (o vendita all’incanto di merci e
derrate)4.
Per assicurare una maggiore tutela degli utenti delle aste on-line, la circolare n. 3547/C del 2002
richiama l’attenzione su alcuni aspetti da tener presente nella predisposizione del sito Internet utilizzato
per l’attività di vendita con aste on-line e nella definizione delle modalità e condizioni contrattuali di
vendita.
Gli aspetti a cui si fa riferimento riguardano:
1) l’identificazione del banditore d’asta on-line;
2) l’identificazione dei soggetti che partecipano alle aste on-line;
3) le informazioni sulle modalità dell’asta on-line;
4) le informazioni sul bene posto in vendita all’asta on-line;
5) le modalità di conclusione del contratto di acquisto a seguito di asta on-line;
6) la responsabilità e garanzie per i beni/servizi venduti all’asta on-line;
7) la tutela dei dati personali e sicurezza informatica.
Il banditore d’asta on-line deve indicare - all’interno del sito - informazioni relative:
- alla propria denominazione, indirizzo della sede, numero di iscrizione al Registro delle imprese
ed alla Camera di commercio di iscrizione;
- al codice fiscale ed al numero di partita Iva, data e numero di iscrizione ad albi, elenchi e
registri necessari per la legittimazione all’esercizio dell’attività (e relativo ente competente);
- agli estremi delle eventuali comunicazioni, autorizzazioni e licenze necessarie per l’esercizio
dell’attività;
- agli estremi della licenza ed eventuale cauzione o condizione;
- agli estremi per contattare l’operatore, compreso l’indirizzo di posta elettronica.
Il banditore d’asta on-line deve altresì identificare con certezza l’identità dei soggetti che
intendono partecipare alle aste e che richiedono l’iscrizione (o registrazione) al sito attraverso il quale la
vendita è effettuata.
Pertanto, i partecipanti devono indicare tutti i dati anagrafici e, per essere identificati, possono
usare la firma digitale oppure, in mancanza di questa, inviare la richiesta di iscrizione accompagnata
dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Una volta che il partecipante è stato
identificato con certezza da parte del banditore d’asta, è sufficiente - ai fini della procedura d’asta l’utilizzo di uno pseudonimo, o di una password.
Cfr. M. Di Pace, Le aste on line: le indicazioni del ministero per le attività produttive, in Impresa c.i., n. 9/2002, p. 1388.
Pertanto, ricorda la circolare n. 3547/C del 2002, il banditore deve richiedere al Questore il rilascio della licenza indicando
nella domanda la natura degli affari che intende svolgere, la tariffa delle operazioni, la sede dell’esercizio e l’insegna, il tipo di
beni che intende porre in vendita all’asta (o consentire di porre in vendita), il compenso per le operazioni di intermediazione,
la sede legale, il nome di dominio che identifica il sito web utilizzato. La licenza ha validità di un anno dalla data di rilascio, ed
è rinnovata automaticamente a seguito del pagamento della relativa tassa di concessione governativa.
4 In tal caso occorre allora l’iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in presso la competente Camera di
commercio, ma non è richiesta la licenza del Questore.
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Gli interessati alla partecipazione all’asta - siano essi venditori o acquirenti - devono essere posti
in condizione di conoscere chiaramente:
- la tipologia di asta;
- la procedura di svolgimento;
- le modalità di formazione del prezzo di acquisto o vendita;
- le regole di aggiudicazione e le relative comunicazioni;
- le indicazioni relative alla consegna ed al pagamento del bene;
- il limite temporale dell’offerta,
- l’esito dell’offerta.
Il banditore d’asta deve altresì prevedere l’impossibilità - per i partecipanti alle aste - di iscriversi
contemporaneamente come venditore ed acquirente, al fine di preservare la regolarità delle medesime.
Inoltre, deve essere previsto contrattualmente il divieto per i partecipanti di tenere un qualsiasi
comportamento tale da alterare la gara5.
Il banditore d’asta on-line, per assicurare un corretto svolgimento delle contrattazioni, è tenuto
sempre a garantire l’esatta identificazione del bene in vendita, informando i potenziali acquirenti sulla
denominazione legale del bene, sulle sue caratteristiche e fornendo ogni informazione atta a consentire
la sua esatta identificazione, nonché sullo stato in cui si trova il bene6, in modo da consentire al
potenziale cliente una corretta valutazione. Il prodotto all’asta può essere anche illustrato attraverso una
foto digitalizzata, con una risoluzione sufficiente a non determinare una percezione del bene diversa da
quella reale. Qualora il banditore d’asta on-line si limita a mettere a disposizione la piattaforma virtuale
per l’attività di vendita all’asta, deve stabilire a carico delle parti venditrici (o compratrici nel caso di asta
inversa) l’obbligo di corretta informazione sul bene posto in vendita.
Il contratto nato a seguito di una vendita all’asta va considerato concluso nel momento
dell’aggiudicazione e nel luogo in cui si trova il venditore. Naturalmente, la circ. n. 3547/C del 2002
riconosce che, trattandosi di una vendita effettuata tramite Internet, non è agevole stabilire quale sia il
luogo di conclusione del contratto.Per questo il Ministero stabilisce che, in mancanza di indicazioni
contrarie da parte del venditore, il contratto si conclude presso la sede dell’impresa, o il domicilio, se
questi è un consumatore. Una volta che è stato accertato il vincitore dell’asta, occorre informare
quest’ultimo, e tutti gli altri soggetti partecipanti alla gara.
La circ. n. 3547/C del 2002 fornisce anche orientamenti specifici in merito all’applicabilità delle
sanzioni, rinviando alle leggi esistenti, se si tratta di violazione delle disposizioni concernenti la
qualificazione soggettiva del banditore d’asta ed al TULPS – con sanzioni amministrative da 516,46 € a
3.098,74 € - in ipotesi di violazione delle regole contenute in esso contenute. Inoltre, la circ. n. 3547/C
del 2002 ricorda che, qualora l’attività di vendita con aste on line rientra nell’ambito del divieto previsto
dall’art. 18 del D.lgs. n. 114 del 19987 trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 22 del decreto
medesimo; pertanto il sindaco del comune nel cui territorio è situata la sede legale del banditore d’asta
che ha commesso la sopracitata violazione della legge, è competente per l’erogazione della sanzione
compresa tra 2.582,28 e 15.493,71 Euro.
Infine, la circ. n. 3547/C del 2002 precisa che il D.lgs. 22 maggio 1999 n. 185, relativo alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, non si applica alle aste on-line8.
Si pensi ad ipotesi di alterazione dei prezzi di vendita o di altre condizioni contrattuali delle offerte, oppure ad accordi con
altri soggetti.
6 Ad es., assume particolare rilievo la specificazione relativa a beni nuovi od usati.
7 Si pensi all’ipotesi del produttore agricolo che, vendendo all’asta al consumatore, supera i limiti di fatturato fissati dal D.lgs.
n. 228 del 2001.
8 La circ. n. 3547/C del 2002 rammenta che la normativa da applicare, per quanto riguarda la responsabilità per danno da
prodotto, è il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, sia quando i produttori pongono direttamente in vendita all’asta i propri
prodotti, sia quando il venditore vende prodotti altrui. In tema di sicurezza generale dei prodotti il Ministero per le attività
produttive richiama quanto previsto dal D.lgs. 17 marzo 1995 n. 115, che impone obblighi di sicurezza a vantaggio dei
consumatori, a carico, oltre che del produttore, anche del distributore (esempio l’obbligo di ritiro del prodotto se questo
risulta non più sicuro). Inoltre, spettano al banditore d’asta ed ai partecipanti all’asta gli obblighi di garanzia previsti dal
codice civile agli artt. 1483-1489 (garanzia per evizione), agli artt. 1490-1495 (garanzia per vizi) e all’art. 1497 (garanzia per
mancanza delle qualità promesse). Per un approfondimento sulla normativa di settore relativa alle aste on line, si rimanda a
M. Di Pace, op. cit., in Impresa c.i., nr. 9/2002, p. 1388.
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3. LA DIFFUSIONE
INTERNET
DI PRODOTTI CONTRAFFATTI ATTRAVERSO ASTE ON LINE SU
La normativa italiana risulta particolarmente dettagliata in relazione agli obblighi di
identificazione degli operatori coinvolti nell’esecuzione delle aste on line. Ciò rappresenta un indubbio
deterrente per la diffusione, nel territorio nazionale, di prodotti recanti indicazioni mendaci o marchi
contraffatti.
Tuttavia, la globalità della rete e la transnazionalità delle operazioni di scambio effettuabili
attraverso siti web dedicati ad aste on line rende tale presidio giuridico talvolta insufficiente a contrastare
efficacemente la diffusione di prodotti vietati attraverso canali telematici.
Infatti, non essendo in taluni ordinamenti garantita l’identificazione degli utenti e, soprattutto,
essendo i medesimi situati a notevoli distanze geografiche tra loro, la repressione di fenomeni illeciti
quali la vendita o l’immissione in aste virtuali di prodotti contraffatti risulta talvolta difficile da
reprimere.
Al fine di contrastare tali illeciti fenomeni, taluni grandi service provider e-com come eBay hanno
assicurato di seguire severissime politiche contrattuali, che pongono limiti ben precisi alla natura degli
oggetti posti in vendita, stabilendo canali con le case titolari di marchi registrati per contrastare l’utilizzo
delle piattaforme on line come veicolo distributivo per la contraffazione dei prodotti.
Tuttavia, gli stessi gestori hanno ammesso la palese difficoltà di monitorare e valutare
preventivamente la natura di ogni inserzione9, specie per le aste on line che, per loro natura, consentono
di offrire prodotti a cifre di partenza che non rispecchiano mai il vero valore dell’oggetto.
4. MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE DAL LEGISLATORE NAZIONALE
Le recenti misure a tutela del “made in Italy” contenute nel decreto-legge sulla competitività 14
marzo 2005 n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005 n. 80, hanno previsto sanzioni severe a carico di chi
acquista prodotti recanti marchi contraffatti. Con tale intervento legislativo, si è presa coscienza del
fatto che coloro i quali acquistano i prodotti contraffatti sono talvolta “vittime consenzienti” perché,
con le loro scelte, ne incentivano la produzione ed il commercio.
Nelle nuove disposizioni a tutela della competitività del sistema industriale italiano, il legislatore
ha previsto norme sanzionatorie specifiche, punendo “con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi
titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo,
inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed
in materia di proprietà intellettuale”.
La sanzione è estesa anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi
titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Essendo in tali ipotesi disposta la confisca amministrativa ai sensi del medesimo art. 1, comma
7, si ritiene parimenti applicabile l’art. 13 L. 24 novembre 1981 n. 689, laddove è prevista la possibilità
di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
Le disposizioni de quibus non si applicano laddove la condotta del soggetto attivo configuri una
fattispecie penalmente rilevante; si pensi, a titolo di esempio, a quanto previsto dall’art. 712 c.p. che, nel
sanzionare l’incauto acquisto, punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire
ventimila, chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi
Si pensi che solo eBay vanta su scala globale, 9,8 miliardi di dollari di transazioni solo nell’ultimo trimestre 2004 e la crescita
italiana è stata esponenziale: nel 2001 erano stati scambiati beni per 17 milioni di dollari con 300.000 utenti registrati ma a
fine 2004 siamo a 234 milioni di dollari con ben 1,6 milioni di utenti (nel mondo sono 136 milioni).
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titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia
motivo di sospettare che provengano da reato10.
Insomma, il legislatore italiano ha preso atto della pericolosità del fenomeno illecito derivante
dalla diffusione di merci contraffatte su internet, prevedendo specifiche sanzioni anche per gli
acquirenti poco attenti. In pratica, all’atto della ricezione tramite plico postale del prodotto contraffatto
aggiudicato a prezzi stracciati in seguito ad un asta on line, il consumatore potrebbe vedersi applicata
una sanzione particolarmente salata qualora non siano state seguite talune necessarie precauzioni.
5. CONCLUSIONI: POSSIBILI PRECAUZIONI PER GLI UTENTI DI ASTE ON LINE
In seno al decreto sulla competitività, convertito in legge dalla L. n. 80 del 2005, sembrano
essere suggerite proprio le regole minime che i consumatori devono seguire, in generale, all’atto
dell’acquisto di prodotti che potrebbero recare marchi contraffatti; tali suggerimenti diventano
particolarmente preziosi per chi intende effettuare acquisti in rete o partecipare ad aste on line.
I consumatori sono tenuti, infatti, ad accertare la legittima provenienza dei prodotti e la
condizione del venditore, evitando di acquistare prodotti griffati da operatori economici che non
avrebbero alcun titolo a distribuire - a prezzi più che convenienti - beni di lusso per conto di case
produttrici (Prada, Gucci, Nike ecc.) che notoriamente adottano politiche distributive particolarmente
selettive.
Infine, il prezzo rappresenta un ulteriore “campanello d’allarme” per gli utenti della Rete; i
prodotti messi all’asta sui siti specializzati vengono sovente offerti ad un prezzo base particolarmente
conveniente; ebbene, tale elemento deve essere attentamente valutato dal possibile acquirente, che
potrebbe vedersi recapitare al domicilio, seppure in buona fede, un prodotto in realtà contraffatto, con
il rischio di vedersi applicata una sanzione amministrativa particolarmente pesante alla luce delle recenti
novità legislative.
Dott. Fabio Antonacchio
Per un approfondimento sulle sanzioni previste dal legislatore nello specifico comparto, si consenta il rinvio a F.
Antonacchio, Contraffazione dei marchi: panoramica sul sistema sanzionatorio, in Riv. s.s.e.f., Novembre 2005.
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