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LE SUCCESSIONI
_______________________
ASPETTI FISCALI
LA TASSAZIONE DELLE SUCCESSIONI E
DELLE DONAZIONI
ESERCITAZIONI PRATICHE
_______________________
AVV. GIAMPAOLO DI MARCO
Corso Le Successioni – Arezzo 13.02.2014 – Incontro IV
SUCCESSIONI EREDITARIE
Premessa
I Paesi con un sistema normativo più evoluto hanno ormai da
tempo abolito l’imposta di successione (Canada, Australia, Nuova
Zelanda):


Pressione fiscale sull’eredità sempre più bassa;
Pessima immagine sul contribuente.
I Paesi con un sistema normativo più o meno burocratizzato (Stati
Uniti, Europa):


Il tributo successorio colpisce una sola volta;
Meccanismo di redistribuzione piena della ricchezza accumulata
Cenni storici


Antico Egitto: Introduzione di un’imposta sulle vendite estesa
poi ai trasferimenti per causa di morte (657 a.C.). Il tributo era
dovuto dall’erede a seguito della iscrizione dell’eredità in un
pubblico registro. In caso di mancato versamento l’erede
perdeva l’eredità e vedeva applicarsi una sanzione.
Antica Roma: Introduzione occasionale del Tributo successorio
con la legge Falcidia (40 a.C.) per il finanziamento di spese
belliche. Introduzione definitiva con la legge “vigesima
haereditatem” istituita nel 6 d.C.


Epoca moderna: Prima del 1942 i trasferimenti mortis causa
erano assoggettati all’imposizione determinata dalla legge
sulla tassa del registro. Nel 1942 l’imposta successoria venne
determinata sul valore globale dell’eredità.
Corte Cost.: Il tributo è legittimo poiché l’ammontare
dell’imposta è commisurato al patrimonio ereditario del de
cuius e non all’arricchimento personale dell’erede.
RIFERIMENTI NORMATIVI
1.
2.
3.
T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni
(D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346);
L. 21 novembre 2000 n. 342;
L. 18 ottobre 2001 n. 383 (soppressione dell’imposta di successione e
donazione);
4.
L. 24 novembre 2006 n. 286 (c.d. “Collegato alla Finanziaria”) ;
5.
L. 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. “Finanziaria 2007”) ;
6.
7.
Risoluzione AE n. 8 del 13 gennaio 2012 (Rettifica di valore degli
immobili inseriti nella dichiarazione di successione);
Risoluzione AE n. 11 del 13 febbraio 2013 (Allegazione estratti catastali
relativi agli immobili caduti in successione).
Principi Generali
Gli eredi ed i legatari devono presentare la
dichiarazione di successione in base alla quale
l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta.
Presupposto
Trasferimento di beni e diritti a seguito della morte del
titolare (anche in caso di morte presunta e/o di
possesso temporaneo di beni dell’assente artt. 49 e 58
c.c.).
Soggetti passivi
I soggetti passivi dell’imposta sono:
1.
2.
Eredi;
Legatari.
Eredi


Gli eredi sono tra loro solidalmente obbligati al pagamento dell’ammontare
complessivo dell’imposta anche per la parte dovuta dai legatari;
I legatari, al contrario, pagano solo l’imposta afferente ai rispettivi legati.
Rinuncia
L’erede può rinunciare all’eredità mediante apposita dichiarazione resa
dinanzi a un Notaio e/o dinanzi al Tribunale. In tal modo escluderà ogni sua
obbligazione rispetto all’eredità sia in termini di imposta che di rapporto
debito/credito della massa.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta:
1.
Stato;
2.
Cooperative sociali e Onlus;
3.
Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute con scopi specifici (studio, assistenza,
ricerca scientifica, educazione e ass. di vol. ex L. 266/91);
4.
Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute con scopi diversi da quelli di cui al
punto precedente, ma il cui lascito sia per tali scopi da dimostrare entro cinque anni
all’AE (in caso contrario pagherà l’imposta maggiorata degli interessi);
5.
Fondazioni enti ed associazioni estere purché vi sia il rispetto della condizione di
reciprocità;
6.
Enti aventi scopi di culto; (cfr. Circolare AE 22 gennaio 2008 n. 3/E);
7.
Movimenti e partiti politici.
La Base Imponibile
Secondo le norme oggi vigenti, la base imponibile è rappresentata dal “valore globale
netto” dei beni caduti in successione o trasferiti gratuitamente.
Sul piano pratico (art. 8, per le successioni, art. 56, per le donazioni e gli atti a titolo
gratuito), è importante precisare che l’imposta si applica:
 calcolando il valore globale della successione o dell’atto;
 suddividendo tale valore in quote corrispondenti a quelle ereditarie o alle quote in
cui i diversi beneficiari acquistano;
 applicando a ciascuna quota come sopra ottenuta la franchigia eventualmente
prevista in considerazione delle qualità soggettive del beneficiario.
Qualora si applicasse il diverso criterio [(valore globale – somma delle franchigie):
quote], si giungerebbe a conseguenze diverse all’esito del calcolo dell’imposta, qualora
alla successione partecipassero soggetti legati al de cuius da rapporti di parentela di
grado diverso (es. figlio e fratello), sia pure in quote uguali.
Per determinare l’imposta, quindi, si deve:
1.
Individuare la base imponibile, al netto dell’eventuale
franchigia e delle eventuali donazioni anteriori;
2.
Calcolare l’imposta lorda mediante l’applicazione
delle aliquote stabilite dalla legge;
3.
Sottrarre dall’imposta lorda le riduzioni e detrazioni
previste.
Imponibile
La base imponibile è rappresentata dal valore della quota di eredità
o del singolo legato al netto della franchigia.
Franchigia
Per alcune categorie di eredi (coniuge, parenti in linea retta, fratelli e
sorelle e per i portatori di handicap) è prevista una franchigia
variabile spettante a ciascuno di essi con la conseguente riduzione
della base imponibile.
In sostanza l’imponibile delle singole quote ereditarie è determinata al
netto della franchigia, dei legati e degli altri oneri, mentre per i legati
è determinata al netto della franchigia e degli oneri di cui sono
gravati.
Soggetti
- Coniuge;
- Parenti in linea retta (genitori, figli,
rispettivi ascendenti e discendenti in linea
retta, gli adottanti, gli affiliati e gli
affilianti).
Fratelli e sorelle.
Portatore di handicap (indipendentemente
dal grado di parentela).
Franchigia
€ 1.000.000,00
€ 100.000,00
€ 1.500.000,00
In caso di donazione e/o di altri atti a titolo gratuito e/o di altri vincoli
di destinazione (solo per quelli costituiti dopo il 29.11.2006), l’imposta
dovrà essere calcolata al netto degli eventuali benefici usufruiti dal
donante/beneficiario fatta eccezione per le donazioni:
assoggettate ad imposte in misura fissa o non soggette (Stato ed Enti locali,
Fondazioni, Associazioni, patto di famiglia, a favore di popolazioni colpite
da eventi calamitosi ecc. – v. retro);
2.
registrate gratuitamente in quanto riguardanti beni esclusi (art. 12 D.Lgs.
346/90);
3.
di modico valore (art. 783 c.c.);
4.
relative a spese non soggette a collazione (art. 742 c.c.).
Nel calcolo sono ricomprese anche le donazione effettuate nei periodi in cui
l’imposta era stata abrogata o per le donazioni presunte (atti fatti a titolo oneroso
– cfr. Circolare AE 22 gennaio 2008 n. 3/E)
1.
Patrimonio
De cuius residente in Italia:
De cuius residente all’estero:
il patrimonio è costituito da tutti
i beni ed i diritti trasferiti
anche se esistenti all’estero;
il patrimonio è costituito dai soli
beni esistenti nel territorio
italiano nonché alcuni beni su
base presuntiva (beni iscritti in
pubblici registri, azioni, quote
societarie, obbligazioni, crediti
di debitori ital. ecc.).
Le passività
L’imposta colpisce il valore netto del patrimonio trasmesso, per
determinare la base imponibile occorre detrarre le seguenti
passività (art. 20-24 d.lgs. n. 346/1990):



Debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi negli ultimi 6 mesi di vita del
defunto;
Spese funerarie.
Esenzioni
(beni e diritti esclusi dall’attivo)

Titoli di Stato (Bot, Cct, Btp, ecc.) o equiparati;

Veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico;

Crediti verso lo Stato o ceduti allo Stato;

Beni culturali sottoposti a vincolo;

Indennità di fine rapporto di lavoro e altre indennità;

Crediti verso enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;



Crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della
successione;
Aziende familiari e partecipazioni sociali in favore di coniuge e
discendenti;
Azioni e titoli intestati al defunto e alienati prima della sua morte.
Territorialità
Art. 2 del d.lgs. 346 del 1990
L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti
trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati,
nell’ipotesi in cui il de cuius sia residente in Italia (c.d.
principio dell’imposizione globale).
Qualora il de cuius risieda all’estero al momento
dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta in
relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino
“esistenti” – ovverosia materialmente collocati – in
territorio italiano (c.d. principio della territorialità).
Problemi applicativi
Art. 6 del d.lgs. 346/90
Competente per l’applicazione dell’imposta sulle successioni è
l’ufficio del registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza
del defunto o, se questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del
registro di Roma.
Circolare AE n. 91/E 18 ottobre 2001
La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Ufficio delle Entrate
nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto, non essendo
stato modificato quanto stabilito dall’art. 6 c. 1 e, tuttavia, tale competenza
risulta modificata dall’art. 15 c. 3 L. 383/2001 per l’ipotesi in cui il defunto
non fosse residente in Italia. In questo caso la denuncia di successione deve
essere presentata all’ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata
l’ultima residenza italiana .
Caso pratico: Franchigia
Nel 2000 Caio dona al figlio Mevio un immobile del valore di £ 400.000.000
(franchigia £ 350.000.000). Nel 2009 si apre la successione di Caio ed a
Mevio spetta una quota ereditaria di € 1.500.000,00.
COME SI CALCOLA LA FRANCHIGIA SULLA QUOTA DI MEVIO?
Il valore della quota ereditaria spettante a Mevio deve essere aumentato
dell’importo pari al valore della quota parte della donazione non tassata in
vita di Caio (ossia £ 350.000.000). Attualizzando tale somma ad un valore
approssimativo di € 500.000,00 l’importo da sommare a quello della quota
ereditaria è pari al valore attuale della donazione coperta dalla franchigia
ossia pari all’87,5% di € 500.000,00.
Tale rapporto può essere sintetizzato con un’equazione:
400:350=100:X
segue
Avente diritto: coniuge superstite
Quota spettante: l’intero
Avente diritto: il coniuge ed un figlio
Quote spettanti: 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
Avente diritto: il coniuge e due figli
Quota spettante: 1/3 al coniuge ed 1/3 ad
ogni figlio
Avente diritto: il coniuge e più di due figli
Quota spettante: 1/3 al coniuge e 2/3 agli
altri
Avente diritto: il coniuge ed i fratelli e sorelle
Quota spettante: 2/3 al coniuge ed 1/3 agli
altri
Avente diritto: il coniuge ed il nipote
Quota spettante: 2/3 al coniuge ed 1/3 al
nipote
Avente diritto: il coniuge ed i genitori
Quota spettante: 2/3 al coniuge ed 1/3 ai
genitori
Avente diritto: il coniuge, i genitori ed i fratelli
Quota spettante: 2/3 coniuge, 1/3 genitori,
1/3 fratelli
Avente diritto: un figlio (senza il coniuge)
Quota spettante: l’intero
Avente diritto: due figli (senza il coniuge)
Quota spettante: 1/2 al primo e 1/2 al
secondo
Avente diritto: tre o più figli (senza il coniuge)
Quota spettante: in parti uguali fra loro
segue
Avente diritto: il coniuge separato, non in
colpa
Quota spettante: come al coniuge non
separato
Avente diritto: il coniuge separato, con colpa
Quota spettante: assegno vitalizio se aveva
gli alimenti
Avente diritto: il coniuge divorziato
Quota spettante: nessuna quota
Avente diritto: il padre e la madre
Quota spettante: 1/2 al padre e 1/2 alla
madre
Avente diritto: un genitore soltanto
Quota spettante: l’intero
Avente diritto: i genitori ed i fratelli
Quota spettante: 1/2 ai genitori e 1/2 ai
fratelli
Avente diritto: i nonni paterni e materni
Quota spettante: 1/2 ai paterni e 1/2 ai
materni
Avente diritto: solo fratelli e sorelle
Quota spettante: in parti uguali
Avente diritto: altri parenti fino al sesto grado
Quota spettante: in parti uguali
Avente diritto: oltre il sesto grado va allo
Stato
Quota spettante: l’intero
segue
Soggetti
Franchigia
Aliquota
Coniuge e parenti in linea
retta.
€ 1.000.000,00
4%
€ 100.000,00
6%
Altri parenti fino al 4°
grado, affini in l. r. e affini
in l. c. fino al 3° grado
-
6%
Altri
-
8%
Fratelli e sorelle
segue
Esempio pratico 2:
Si ipotizzi che il de cuius lasci quali eredi legittimi il coniuge e due
figli, con un attivo ereditario di 5.000.000 di euro.
Occorrerà innanzitutto individuare i beni facenti parte della
massa ereditaria e calcolarne il valore.
Dal valore così calcolato si dovranno eliminare le passività.
Supponiamo che l'eredità sia costituita dai seguenti beni:
- casa di 250.000
- terreni per un valore di 4.000.000
- denaro per 750.000
Il totale del patrimonio è dunque di 5.000.000 di euro.
segue
I calcoli…
Abbiamo detto che per il coniuge ed i figli c’è una franchigia sotto la quale l' imposta
non si applica. Occorre quindi moltiplicare il numero degli eredi per 1.000.000 ed
otteniamo:
3 x 1.000.000 = 3.000.000 (franchigia).
Detraiamo dai 5.000.000 di euro la franchigia così calcolata ed otteniamo:
5.000.000 - 3.000.000 = 2.000.000
Sull' imponibile appena calcolato si deve aggiungere un 10% per gioielli, mobilia ecc.
(Torna in auge praticamente l' art. 9 del Testo Unico delle successione del 1990).
per cui il 10% di 2.000.000 sarà 200.000 euro.
Il nostro valore totale sarà dunque di: 2.200.000.
Su questa cifra pagheremo il 4%, che rappresentala nuova tassa di successione.
segue
Per il resto si procede come al solito calcolando l’imposta catastale e ipotecaria sugli
immobili.
2.200.000 x 4% = 88.000
Il valore sul quale calcolare l' imposta catastale ed ipotecaria sarà dato da casa +
terreni e quindi sempre facendo riferimento all' esempio di sopra avremmo un valore
di 4.250.000. Su tale cifra calcoliamo il 2% per imposta ipotecaria e 1% di imposta
catastale:
4.250.000 x 2% = 85.000 euro
4.250.000 x 1% = 42.500 euro
Alla fine tra imposta di successione, imposta catastale e imposta ipotecaria si otterrà un
importo di 215.500 euro., a cui dovranno aggiungersi ancora la tassa ipotecaria e
l’imposta di bollo, rispettivamente di 35 e 64 euro.
Agevolazioni e riduzioni





Esempio
Immobili culturali (artt. 13 e 25 T.U. successioni);
Terreni Montani (art. 9 D.P.R. 29 settembre 1973 n.
601 e art. 9 c. 1 D. Lgs. 504/92);
Fondi rustici (artt. 13 T.U. successioni);
Prima casa (art. 69 c. 3 e 4 L. 21 novembre 2000
n. 342);
Immobili o parti di essi adibiti all’esercizio
dell’impresa (artt. 13 T.U. successioni).
FATTISPECIE
ESENZIONE
RIDUZIONE
DONAZIONE
SUCCESSIONE
IPOCATASTALI
A favore di soggetti
portatori di handicap
Franchigia fino a €
1.500,00
sì
*quale che sia il
donante
sì
*quale che sia il de
cuius
no
Azienda, ramo
d’azienda, quote, azioni
No tassazione
condizionata
sì
anche Patti di famiglia
sì
sì
* Stato, Regioni,
province, Comuni Ecc.
Esenzione
sì
sì
sì
no
no
Sì
Prima casa
Beni culturali vincolati
non vincolati
Esenzione Riduzione
condizionate
imposta fissa
sì
no
Trasferimento nel
quinquennio da altra
donazione o
successione
Riduzione
sì
*aventi oggetto gli
stessi beni o parte di
essi
sì
idem
no
Fondi rustici nell’ambito
della impresa diretto
coltivatrice
Riduzione
sì
*aventi causa: coniuge,
parenti in linea retta,
fratelli e sorelle
sì
*aventi causa:
idem
no
segue
FATTISPECIE
ESENZIONE
RIDUZIONE
DONAZIONE
SUCCESSIONE
IPOCATASTALI
Immobili adibiti all’esercizio di
impresa artigiana famigliare
Riduzione
sì
*aventi causa:
coniuge, parenti
in linea retta entro il 3°
grado.
sì
*aventi causa:
idem
no
Giovani agricoltori
(che abbiano < di 40 anni)
Esenzione
condizionata
v. Art 3 t.u.
Imposta fissa
* ascendenti e
discendenti entro il 3°
sì
Catastale e bollo:
Esenzione
Ipotecaria: Fissa
Detrazione dalla imposta di
donazione della imposta sul
valore aggiunto
Detrazione
sì
no
no
Limite massimo percepibile delle
imposte in misura fissa relative
a terreni agricoli o montani
Limite
massimo
no
sì
sì
Autoveicoli
Esenzione
Esenzione
Aziende, quote di società di
persone o beni strumentali in
territori montani con meno di
5.000 abitanti o nelle frazioni
con meno di 1000 abitanti
Riduzione
condizionata
sì
Coniuge-parenti
entro il 3°
sì
no
segue
IN ORDINE ALFABETICO
Si applica alla successione (s) alla donazione (d)
AUTOVEICOLI s\d
AZIENDE, RAMI DI AZIENDA, AZIONI
PARTECIPAZIONI SOCIALI s\d
BENI CULTURALI s\d
FAMIGLIA COLTIVATORE DIRETTOs\d
GIOVANI AGRICOLTORI s\d
HANDICAP s\d
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO d
IMPRESA ARTIGIANA FAMILIARE s\d
LIMITE MASSIMO IMPOSTE FISSE s
PARTITI POLITICI s\d
PARTICOLARI SOGGETTI s\d
PRIMA CASA s\d
TERRITORI MONTANI s\d
QUINQUENNIO s\d
LE DONAZIONI
Definizione
L’imposta colpisce:


Trasferimenti a titolo gratuito tra vivi – comprese le
liberalità anche indirette
Costituzione di vincoli di destinazione di beni
Soggetti passivi
I soggetti passivi sono:

Il beneficiario della donazione

Il beneficiario del vincolo di destinazione
Disposizioni applicabili
Alle donazioni si applicano le stesse disposizioni
dettate per l’imposta di successione
in quanto compatibili
Determinazione dell’imposta

Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato
a norma degli artt. 14-19 e 34, commi 3, 4 e 5.
segue
Imposta in misura fissa (art. 59, d.lgs. n. 346/1990):
1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:
a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a
condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art.
13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a
norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.
2. (abrogato)
3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti
in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella
determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57.
segue
Imposta in misura proporzionale
Soggetti
Franchigia
Aliquota
Coniuge e
parenti in linea retta
1.000.000
4%
Fratelli e sorelle
100.000
6%
Altri parenti fino al 4°,
affini in linea retta e
affini in linea collaterale
fino al 3°
6%
Altri soggetti
8%
Il Patto di Famiglia
DEFINIZIONE
Il “patto di famiglia” è definito dall’art. 768-bis c.c. quale
contratto con cui l’imprenditore (o il titolare di partecipazioni
societarie) trasferisce, ad uno o più discendenti, in tutto o in
parte, l’azienda (o le proprie quote) compatibilmente con quanto
previsto dalle disposizioni in materia di impresa familiare e nel
rispetto delle differenti tipologie societarie.
Il Patto di famiglia scaturisce pertanto da un
trasferimento d’azienda.
segue
TASSAZIONE
Il patto di famiglia è soggetto ad una tassazione speciale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 78, l. n. 296 del 2006 è previsto un
regime fiscale agevolato per il trasferimento d’azienda
familiare, effettuato anche tramite il patto di famiglia, a
favore di quei discendenti che si impegnino a continuare
l’attività nei successivi cinque anni.
segue
ESENZIONE
Ai fini fiscali, dunque, i trasferimenti effettuati tramite questo patto
sono esenti da:
1.
2.
Imposta di trascrizione;
Imposta catastale per le volture relative, nonché dall’imposta di
successione e donazione.
L’art. 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 (e successive modificazioni)
dispone infatti che i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di
famiglia di cui agli artt. 768-bis ss. c.c. a favore dei discendenti, di
aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni non sono
soggette ad imposta.
segue
CONDIZIONI
Per mantenere le esenzioni suindicate è necessario che:
1. i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero
detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni
dal trasferimento d’azienda;
2. rendano una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare
le medesime condizioni contestualmente alla stipula del contratto
con il quale è disposto il patto di famiglia.
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
di seguito si riportano:
-
-
-
Un modello di dichiarazione di successione in cui sono
evidenziate le istruzioni per la sua compilazione*;
Un esempio di dichiarazione di successione compilata con dati
di fantasia;
Un esempio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
Un prospetto di autoliquidazione.
* modello tratto dal sito web dell’Agenzia delle Entrate della Regione Piemonte
va presentata entro 12 mesi dalla
data di apertura della successione
Indicare l’Ufficio Territoriale della
Direzione Provinciale nella cui circoscrizione
era l’ultima residenza del defunto.
In caso di residenza all’estero, indicare l’ufficio
dove il defunto aveva l’ultima residenza italiana.
Se la residenza è sconosciuta, indicare la
Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio
Territoriale Roma 6, Via Canton n. 20,
00144 Roma
La data di apertura della successione
corrisponde alla data della morte,
salvo casi particolari
Indicare se il defunto era sposato
e quale era il regime patrimoniale:
comunione legale dei beni o
separazione dei beni
Indicare se l’eredità è devoluta
per legge
e/o per testamento
In caso di testamento,
indicare il nome e cognome del notaio
che lo ha pubblicato, la data, gli estremi di
registrazione e la data di
pubblicazione
Totale dei valori degli immobili
indicati nel quadro B1
Totale dei valori
indicati nei quadri B2 e B3
Totale dei valori
indicati nel quadro B4
Totale delle passività
indicate nel quadro D
Dopo la firma, indicare in stampatello il
nome e cognome del dichiarante,
la data e il luogo di nascita
Indicare la qualità del dichiarante (erede,
legatario, curatore eredità giacente, trustee,
rappresentante, ecc.) e l’indirizzo
Esempio
Luigi Verdi
02 03 2013
indicare, in modo schematico,
il nome, cognome, luogo e
data di nascita degli eredi del defunto,
il loro grado di parentela o affinità
(in linea retta o collaterale)
e le eventuali rinunce
Maria Rossi, coniuge, nata a Torino il 10.1.1940
Vittorio Verdi, figlio, nato a Torino il 20.03.1970
Giulia Verdi, figlia, nata a Torino il 14.07.1975
Attenzione: l’elenco non è esaustivo
autocertificazione resa da un erede, allegando un documento di identità, avente ad oggetto
lo stato di morte del defunto
autocertificazione resa da un erede, allegando un documento di identità, avente ad oggetto
lo stato di famiglia del defunto alla data del decesso
autocertificazione resa da un erede (se parente o affine del defunto), allegando un
documento di identità, avente ad oggetto lo stato di famiglia degli eredi
prospetto di autoliquidazione e modello F23 pagato
copia autentica dell’ultimo bilancio, se cade in successione un’azienda
certificazione bancaria per i rapporti di c/c o di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c, compresi gli
interessi maturati alla data della morte e dei prelevamenti eseguiti nei 4 giorni precedenti, e/o dei titoli in portafoglio)
autocertificazione del possesso dei requisiti per l’agevolazione prima casa
copia autentica degli atti di ultima volontà
documenti comprovanti le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari, imposte, ecc).
Non c’è più l’obbligo di allegare gli estratti catastali degli immobili (risoluzione n. 11/E del 2013)
indicare il numero dei quadri che
sono stati compilati
coniuge, figlio, nipote in linea
retta di 2°grado, nipote in linea
collaterale di 3°grado, ecc .
Categoria: erede o legatario
indicare il numero progressivo
(001, 002, 003, ecc.)
quota dell’immobile
posseduta dal defunto
(es. 50/100 se il defunto possedeva metà immobile,
100/100 se la quota corrisponde all’intero)
diritto di proprietà,
nuda proprietà,
superficie, ecc.
indicare eventuali
agevolazioni d’imposta
(ad es. agevolazione prima casa,
riduzione per i fondi rustici) e
altre osservazioni
valore dell’immobile,
in base alla quota di possesso
e al diritto del defunto
Determinazione del valore dell’immobile
Per i fabbricati, si moltiplica la rendita catastale dell’ immobile
rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:
40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E
60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
110 per la prima casa e relative pertinenze
120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1)
140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
Per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale il valore è quello
di mercato ma il contribuente può richiedere l’attribuzione di rendita catastale
Per i terreni edificabili, il valore è quello di mercato
Per i terreni non edificabili, il valore imponibile si determina moltiplicando
per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%
AGEVOLAZIONE
«PRIMA CASA»
Se all’ interno dell’ asse ereditario vi è
un immobile non di lusso che presenta i
requisiti per l’agevolazione «prima casa»,
sono dovuti 168 € per l’imposta ipotecaria
e 168 € per l’imposta catastale.
l’ agevolazione spetta se almeno uno dei beneficiari abbia i seguenti
REQUISITI
• l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso;
• l’immobile deve essere ubicato nel Comune dove il beneficiario (erede o legatario)
ha la propria residenza o dove la stabilisca entro 18 mesi dalla data di apertura della
successione o nel Comune in cui l’erede o il legatario svolge la propria attività.
Se il beneficiario è all’estero per lavoro, l’immobile deve essere ubicato nel Comune
in cui ha sede il suo datore di lavoro in Italia;
• il beneficiario non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col proprio coniuge,
di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa situata nel territorio del
Comune dove si trova l’immobile ereditato;
• il beneficiario non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su
tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda
proprietà, su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal proprio coniuge, con le
agevolazioni «prima casa».
partita Iva o C.F.
della società emittente
quota di possesso da parte del defunto,
dei titoli/azioni/ecc. e il loro valore, facendo
attenzione al n. dei cointestatari
azioni, titoli, obbligazioni, quote
di partecipazione al capitale di società,
fondi comuni di investimento, ecc.
Le quote sociali e le azioni devolute al coniuge e ai discendenti del defunto non sono soggette ad
imposta di successione se tali soggetti detengono il controllo della società per un periodo almeno
di 5 anni dalla data del trasferimento, indicando nella dichiarazione di successione la loro volontà
di mantenere il controllo societario
I titoli di Stato non sono soggetti a tassazione anche se compresi nei fondi comuni di investimento;
è comunque necessario indicarli specificando che gli stessi sono esenti.
quota dell’azienda posseduta dal
defunto e il valore dell’azienda (al netto
dell’avviamento e delle passività)
denominazione o
ragione sociale dell’azienda
partita Iva o C.F. dell’azienda
Ad es. l’azienda devoluta al coniuge e ai discendenti del defunto non è soggetta ad imposta
di successione se tali soggetti proseguono l’attività d’impresa per un periodo almeno di
5 anni dalla data del trasferimento, indicando nella dichiarazione di successione la loro
volontà di proseguire l’attività
descrivere la tipologia di bene:
somme depositate in conti corrente, in libretti postali,
depositi in cassette di sicurezza, crediti,
rimborsi fiscali, rendite, pensioni, ecc.
Indicare anche navi, imbarcazioni, aeromobili
che non fanno parte di aziende
quota di possesso dei beni da parte
del defunto e il loro valore,
facendo attenzione al n. dei cointestatari
Per i depositi in cassetta di sicurezza occorre allegare il verbale di apertura della cassetta redatto dal
notaio o dal funzionario dell’Agenzia.
Per i crediti verso le cooperative per l’assegnazione dell’alloggio, occorre allegare la dichiarazione del
Presidente della cooperativa attestante che non c'è stato atto di assegnazione formale e che non c'è
stato frazionamento individuale del mutuo edilizio.
BENI ESCLUSI
dall’imposta di successione
Beni culturali sottoposti a vincolo
Crediti verso lo Stato o ceduti allo Stato
Titoli di Stato (Bot, Cct, Btp, ecc.) o equiparati
Veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico
Indennità di fine rapporto di lavoro e altre indennità
Azioni e titoli intestati al defunto e alienati prima della sua morte
Crediti verso enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
Crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione
Aziende familiari e partecipazioni sociali in favore di coniuge e discendenti
Attenzione: non è più obbligatoria la compilazione del quadro B5
valore di ciascun bene donato riferito
alla data di apertura della successione
descrivere i beni donati dal defunto
(o oggetto di altro atto a titolo gratuito)
in favore di eredi o legatari (beneficiari),
indicando i beneficiari e gli estremi
dell’atto di donazione o di liberalità
Per l’applicazione della FRANCHIGIA si deve tener conto delle donazioni fatte in vita dal
defunto in favore degli eredi o legatari .
Il valore di tali donazioni deve essere attualizzato alla data di apertura della successione.
indicare i debiti che aveva il defunto al
momento di apertura della successione e altri oneri:
mutui immobiliari, saldi passivi su c/c, debiti cambiari,
debiti tributari, spese funerarie, spese mediche
sostenute dagli eredi per conto del defunto
negli ultimi sei mesi, legati, ecc.
indicare il tipo di
documento attestante la passività
e allegarlo
indicare il valore per
ciascuna passività,
riferita alla quota del defunto
Per ulteriori approfondimenti si veda il Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346. Tra i documenti di
prassi si segnalano la circolare n.3/E del 2008, le risoluzioni n.8/E del 2012 e n.11/E del 2013
MOD.4
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Direzione Provinciale di ROMA
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
Ufficio Territoriale di
ROMA
ESTREMI DELLA PRESENTAZIONE (barrare la casella che interessa)
NUMERO
VOLUME
1
X
PRIMA DICHIARAZIONE
2
DICHIARAZIONE MODIFICATIVA
3
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
5
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA
DICHIARAZIONI PRECEDENTI
NUMERO
VOLUME
NUMERO
VOLUME
NUMERO
VOLUME
DATI ANAGRAFICI DEL DEFUNTO
giorno
Data di apertura della successione
Codice Fiscale
Cognome (1)
mese
anno
1 5 0 2 2 0 1 3
R S S M R A 4 9 A 1 8 H 5 0 1 N
ROSSI
MARIO
Nome (1)
Comune o stato estero di nascita (1) ROMA
Prov. (2)
giorno
mese
1 2 1 1 1 9 3 0
Data di nascita
Ultima residenza: Comune (1)
ROMA
Via o Piazza
VIA COLOSSEO
Celibe / Nubile
Coniugato / a
Eredità devoluta per:
N. Civico
Regime Patrimoniale
Legge X
M
Sesso (3)
Prov. (2)
X
RM
anno
Comunione X
Separazione
Vedovo / a
RM
1
Divorziato / a
Testamento
Testamento per notaio:
pubblicato il:
registrato a:
ASSE EREDITARIO
Immobili e diritti reali
immobiliari
Aziende, azioni, obbligazioni e
quote societarie
€ 156 791,25
€ 23 000,00
Altri cespiti
Totale
Passività
Totale beni venduti
negli ultimi 6 mesi
ROSSI GIUSEPPE nato il 17/07/1953 a ROMA RM
Erede
VIA COLOSSEO,11 ROMA
Firma per esteso e generalità del dichiarante
Qualità e indirizzo completo del dichiarante
(1) Senza abbreviazioni
(2) Sigla automobilistica
(3) M o F
- Le parti evidenziate con fondino colorato sono riservate all'Ufficio
Avvertenza: Ove i quadri risultino insufficienti compilare quadri aggiuntivi
€ 179 791,25
MOD.4/1
ALBERO GENEALOGICO
Defunto: Cognome, Nome
ROSSI MARIO
Data di morte
giorno
mese
Codice fiscale
anno
1 5 0 2 2 0 1 3 R S S M R A 4 9 A 1 8 H 5 0 1 N
AVVERTENZE: Dall'albero genealogico è necessario che risulti la linea di ascendenza o discendenza,
il grado di parentela o di affinità dei successori col defunto, il luogo e la data di nascita.
VERDI MARIA nata il 18/07/1935 a ROMA - Coniuge Rinunciataria
ROSSI GIUSEPPE nato il 17/07/1953 a ROMA - Figlio Vivente
ROSSI EMILIA nato il 17/07/1950 a ROMA - Figlio Vivente
N.B. LA SIGNORA VERDI MARIA CONIUGE SUPERSTITE HA RINUNCIATO ALL'EREDITA' COME DA
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
1
2
3
4
5
Certificato di morte
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Visure catastali
Attestato di autoliquidazione con allegata quietanza
Rinincia all'eredità
6
7
8
9
10
Sono stati utilizzati i seguenti quadri:
n.
4/A
4/B1
4/B2
1
1
1
4/B3
4/B4
4/B5
4/C
1
4/D
MOD.4/A
QUADRO A - EREDI E LEGATARI
Progressivo
0
0
1
Relazione di parentela
Categoria
Figlio
Codice Fiscale
Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1)
R S S G P P 5 3 L 1 7 H 5 0 1 Q ROSSI
Nome(1)
Comune o stato estero di nascita(1)
GIUSEPPE
ROMA
Residenza o Sede(4) / Comune(1)
Progressivo
0
0
2
RM
Prov.(2)
ROMA
RM
M
N.Civico
11
Categoria
Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1)
Nome(1)
Comune o stato estero di nascita(1)
EMILIA
ROMA
ROSSI
Prov.(2)
RM
Prov.(2)
RM
Data di nascita
giorno
mese
11
Categoria
Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1)
Comune o stato estero di nascita(1)
Residenza o Sede(4) / Comune(1)
Prov.(2)
Prov.(2)
Data di nascita
giorno
mese
N.Civico
Categoria
Codice Fiscale
Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1)
Comune o stato estero di nascita(1)
Residenza o Sede(4) / Comune(1)
Prov.(2)
Prov.(2)
Data di nascita
giorno
mese
N.Civico
Categoria
Codice Fiscale
Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1)
Comune o stato estero di nascita(1)
Residenza o Sede(4) / Comune(1)
Prov.(2)
Prov.(2)
Data di nascita
giorno
mese
N.Civico
Categoria
Codice Fiscale
Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1)
Comune o stato estero di nascita(1)
Residenza o Sede(4) / Comune(1)
Prov.(2)
Prov.(2)
Data di nascita
giorno
mese
Sesso(3)
anno
Via o Piazza
N.Civico
Relazione di parentela
Categoria
Codice Fiscale
Nome
Sesso(3)
anno
Via o Piazza
Relazione di parentela
Nome
Sesso(3)
anno
Via o Piazza
Relazione di parentela
Nome
Sesso(3)
anno
Via o Piazza
Relazione di parentela
Nome
M
N.Civico
VIA COLOSSEO
Relazione di parentela
Nome
Sesso(3)
anno
1 7 0 7 1 9 5 0
Via o Piazza
Codice Fiscale
Progressivo
Sesso(3)
anno
Figlio
ROMA
Progressivo
mese
Relazione di parentela
Residenza o Sede(4) / Comune(1)
Progressivo
giorno
1 7 0 7 1 9 5 3
VIA COLOSSEO
R S S M L E 5 0 L 1 7 H 5 0 1 J
Progressivo
Data di nascita
Via o Piazza
Codice Fiscale
Progressivo
Prov.(2)
Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1)
Comune o stato estero di nascita(1)
Residenza o Sede(4) / Comune(1)
(1) Senza abbreviazioni
(2) Sigla automobilistica
(3) M o F
(4) Nel caso di residenza all'estero, indicare il domicilio eletto nello Stato Italiano (art.29, comma1, lettera L)
Prov.(2)
Via o Piazza
Prov.(2)
Data di nascita
giorno
mese
Sesso(3)
anno
N.Civico
MOD.4/B1
QUADRO B - ATTIVO EREDITARIO
B1: IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
Progressivo
0
0
1
Comune (1)
ROMA
Catasto
Sezione
Foglio
CF
Zona Censuaria
Numero
50
Categoria Classe
C/6
Superficie Ettari
640
M.quadri
1
Subalterno
7
M.cubi (4)
Prov.(2)
Codice Catastale
RM
H501
Ubicazione
VIA COLOSSEO
Vani
Rendita
36
Diritto (5)
Partita (3)
450.00
Codice diritto
Quota di possesso
3/4
Valore
Piena proprietà
€ 38 981,25
Osservazioni:
IMMOBILE ADIBITO A PRIMA CASA
Progressivo
0
0
2
Comune (1)
ROMA
Catasto
Sezione
Foglio
CF
Zona Censuaria
Numero
50
Categoria Classe
C/2
Superficie Ettari
640
M.quadri
1
Subalterno
8
M.cubi (4)
Prov.(2)
Codice Catastale
RM
H501
Ubicazione
VIA COLOSSEO
Vani
Rendita
74
Diritto (5)
Partita (3)
500.00
Codice diritto
Quota di possesso
3/4
Valore
Piena proprietà
€ 43 312,50
Osservazioni:
IMMOBILE ADIBITO A PRIMA CASA
Progressivo
0
0
3
Comune (1)
ROMA
Catasto
Sezione
Foglio
CF
Zona Censuaria
Numero
50
Categoria Classe
A/3
Superficie Ettari
640
M.quadri
Subalterno
18
M.cubi (4)
Prov.(2)
Codice Catastale
RM
H501
Ubicazione
VIA COLOSSEO
Vani
3
Rendita
6
Diritto (5)
Codice diritto
Partita (3)
860.00
Quota di possesso
3/4
Valore
Piena proprietà
€ 74 497,50
Osservazioni:
IMMOBILE ADIBITO A PRIMA CASA
Progressivo
Comune (1)
Catasto
Zona Censuaria
Diritto (5)
Prov.(2)
Sezione
Categoria Classe
Foglio
Superficie Ettari
Numero
M.quadri
Subalterno
M.cubi (4)
Codice diritto
Codice Catastale
Partita (3)
Ubicazione
Vani
Valore
Osservazioni:
(1) Senza Abbreviazioni
(2) Sigla automobilistica
(3) Catastale o tavolare
(4) Solo se riportati sull'estratto catastale
(5) Indicare se trattasi di trasferimento del diritto di proprietà piena o nuda, di costruzione o trasmissione del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di superficie o enfiteusi
Rendita
Quota di possesso
MOD.4/B2-B3
B2: AZIONI, TITOLI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON QUOTATI IN BORSA
NE' NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO
Progressivo
0
0
1
Quote di possesso
1/2
Descrizione
Titoli BNL
€ 26.0000 / 2 = € 13.000
Codice cespite
Partita IVA
Valore
€ 13 000,00
Agevolazioni sul cespite
Codice (tipo agevolazione)
Progressivo
0
0
2
Quote di possesso
1/2
Descrizione
C.C. n°18635 presso la BNL
€ 2000,00 / 2 = € 10.000
Codice cespite
Partita IVA
Valore
€ 10 000,00
Agevolazioni sul cespite
Codice (tipo agevolazione)
B3: AZIENDE
Progressivo
Quote di possesso
Descrizione
Codice cespite
Partita IVA
Valore
Agevolazioni sul cespite
Codice (tipo agevolazione)
Progressivo
Quote di possesso
Descrizione
Codice cespite
Partita IVA
Valore
Agevolazioni sul cespite
Codice (tipo agevolazione)
MOD.4/B4
B4: ALTRI BENI
Progressivo
Progressivo
Progressivo
Progressivo
Progressivo
Progressivo
Progressivo
Progressivo
Progressivo
Quota di possesso
Quota di possesso
Quota di possesso
Quota di possesso
Quota di possesso
Quota di possesso
Quota di possesso
Quota di possesso
Quota di possesso
Descrizione
Codice
Valore/Importo
Codice
Valore/Importo
Codice
Valore/Importo
Codice
Valore/Importo
Codice
Valore/Importo
Codice
Valore/Importo
Codice
Valore/Importo
Codice
Valore/Importo
Codice
Valore/Importo
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Descrizione
Descrizione
MOD.4/B5
B5 : BENI TRASFERITI A TITOLO ONEROSO NEGLI ULTIMI SEI MESI DI VITA
DEL DEFUNTO ED EVENTUALI DETRAZIONI
PROGRESSIVO
DESCRIZIONE DEI BENI ED ESTREMI DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO
VALORI
TOTALE
€ 0,00
MOD.4/C
QUADRO C - DONAZIONI E LIBERALITA'
ANCORCHE' PRESUNTE EFFETTUATE DAL DEFUNTO AGLI EREDI E LEGATARI
PROGRESSIVO
001
DESCRIZIONE DEI BENI,INDICAZIONE DEI BENEFICIARI E DEGLI ESTREMI DEGLI ATTI DI LIBERALITA'
DONAZIONE CON ATTO PER NOTAR TIZIO DEL 17/06/2011 N°45236 DI REPERTORIO
REGISTRATO A ROMA IL 30/06/2011 AL N°2356
VALORI
€ 0,00
TOTALE
€ 0,00
MOD.4/D
QUADRO D - PASSIVITA'
Progressivo
Descrizione:
Documenti Allegati
Codice
Valore
RISERVATO ALL'UFFICIO
Osservazioni
Progressivo
Debiti dedotti
Descrizione:
Documenti Allegati
Codice
Valore
RISERVATO ALL'UFFICIO
Osservazioni
Progressivo
Debiti dedotti
Descrizione:
Documenti Allegati
Codice
Valore
RISERVATO ALL'UFFICIO
Osservazioni
Progressivo
Debiti dedotti
Descrizione:
Documenti Allegati
Codice
Valore
RISERVATO ALL'UFFICIO
Osservazioni
Debiti dedotti
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
Immobili
Aziende
Quote di compartecipazione in società
Altri beni
Totale
Passività deducibili
Attivo netto
Denaro, gioielli e mobilia ( presunti o inventariati )
Beni trasferiti negli ultimi 6 mesi di vita
Attivo ereditario imponibile
Donazioni
Attivo precedenti dichiarazioni
Totale
RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
di ROSSI MARIO
residente in ROMA
deceduto/a in ROMA
il 15/02/2013
TIMBRO
li
Il Funzionario
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di
Notorietà
(Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La sottoscritta Maria Bianchi nata a Roma il 21.10.1935 ed ivi residente in Via
Colosseo n. 4 , C.F. ----------------,
DICHIARA
che, in data 19.07.2006, è deceduto senza lasciare testamento il proprio coniuge Mario
Rossi, nato a Roma il 01.01.1932 ed ivi residente in Via Colosseo n. 4 e non avendo
avuto figli è rimasta quale unica erede legittima la sottoscritta.
Dichiara inoltre
- che in vita del de cuius lo stesso ha provveduto a dividere i beni sotto indicati con i
suoi fratelli Giovanni Rossi e Francesco Rossi entrambi premorti al fratello Mario
Rossi;
- che erroneamente nella dichiarazione di successione n. 62 vol. 628 depositata in Roma
il 18.07.2006 sono stati inseriti i -------------------- i quali non sono eredi legittimi del de
cuius Mario Rossi ed in ogni caso non avevano alcun titolo legittimo sui sotto indicati
beni;
- che, il medesimo de cuius Mario Rossi ha, quindi, detenuto e posseduto unitamente
alla sottoscritta da
oltre un ventennio,
ininterrottamente, pacificamente
ed
indisturbatamente ai sensi di legge ed in ragione della suddetta divisione e sino alla
propria morte le seguenti unità immobiliari site nei Comuni di Roma e Milano:
A) – Fabbricati e Terreni siti in Comune di Roma distinti nel N.C.T. come segue:
1)- foglio 5 – mappale 1942 sub 1 – Cat. A/6 – clas. 3 – vani 5 – R.C. €. 90,38;
2)- foglio 5 – mappale 1806 sub 3 – Cat. A/6 – clas. 1 – vani 2,5 – R.C. €. 32,28;
3)- foglio 5 – mappale 1944 sub. 2 – are 0.00 – P.F.R. senza classe e redditi;
4)- foglio 5 – mappale 1943 sub. 2 – are 0.00 – P.F.R. senza classe e redditi;
5)- foglio 4 – mappale 9 – are 7,20 – R.D. €. 0,22 – R.A. €. 0,07;
B) – Terreni siti in Comune di Milano distinti nel N.C.T. come segue:
1)- foglio 92 – mappale 114 – are 17,00 – R.D. €. 1,32 – R.A. €. 4,39;
2)- foglio 92 – mappale 116 – are 4,00 – R.D. €. 0,62 – R.A. €. 1,14;
chiede, pertanto, la relativa voltura a favore della sottoscritta, quale legittima e
unica erede del de cuius Mario Rossi, dispensando l’Agenzia del Territorio di
Chieti da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
Dichiara infine, di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
In fede,
lì,
IL DICHIARANTE
Ufficio di ROMA
Codice Ufficio
TJN
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE, SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE
SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI, DI BOLLO E DELLA TASSA IPOTECARIA
Tibuti liquidati e dovuti da :
ROSSI GIUSEPPE
nato il : 17/07/1953
a : ROMA
residente in : ROMA
via : VIA COLOSSEO,11
codice fiscale n. : RSSGPP53L17H501Q
in qualità di : Erede
per la successione di : ROSSI MARIO
nato a : ROMA
il : 12/11/1930
codice fiscale n. : RSSMRA49A18H501N
residente in : ROMA
deceduto il : 15/02/2013
a : ROMA
vol. :
dichiarazione n. :
presentata all'Ufficio del Registro di : ROMA
649T - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA - 2%
Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta :
737T - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA CATASTALE - 1%
Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta :
649T - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA - 2%
Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta fissa :
€ 156 791,25
€ 168,00
737T - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA CATASTALE -1%
Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta fissa :
€ 156 791,25
€ 168,00
778T - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA
Per ogni Conservatoria territorialmente competente € 35,00
€ 35,00
€ 35,00
456T - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Per ogni Conservatoria territorialmente competente € 64,00
€ 64,00
€ 64,00
Tributi speciali: 964T ( € 32.00) = € 32,00
TOTALE (per imposte e tasse da versare)
€ 467,00
N.B. - La richiesta di trascrizione del certificato di successione resta di competenza dell'ufficio