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LE SUCCESSIONI _______________________ ASPETTI FISCALI LA TASSAZIONE DELLE SUCCESSIONI E DELLE DONAZIONI ESERCITAZIONI PRATICHE _______________________ AVV. GIAMPAOLO DI MARCO Corso Le Successioni – Arezzo 13.02.2014 – Incontro IV SUCCESSIONI EREDITARIE Premessa I Paesi con un sistema normativo più evoluto hanno ormai da tempo abolito l’imposta di successione (Canada, Australia, Nuova Zelanda): Pressione fiscale sull’eredità sempre più bassa; Pessima immagine sul contribuente. I Paesi con un sistema normativo più o meno burocratizzato (Stati Uniti, Europa): Il tributo successorio colpisce una sola volta; Meccanismo di redistribuzione piena della ricchezza accumulata Cenni storici Antico Egitto: Introduzione di un’imposta sulle vendite estesa poi ai trasferimenti per causa di morte (657 a.C.). Il tributo era dovuto dall’erede a seguito della iscrizione dell’eredità in un pubblico registro. In caso di mancato versamento l’erede perdeva l’eredità e vedeva applicarsi una sanzione. Antica Roma: Introduzione occasionale del Tributo successorio con la legge Falcidia (40 a.C.) per il finanziamento di spese belliche. Introduzione definitiva con la legge “vigesima haereditatem” istituita nel 6 d.C. Epoca moderna: Prima del 1942 i trasferimenti mortis causa erano assoggettati all’imposizione determinata dalla legge sulla tassa del registro. Nel 1942 l’imposta successoria venne determinata sul valore globale dell’eredità. Corte Cost.: Il tributo è legittimo poiché l’ammontare dell’imposta è commisurato al patrimonio ereditario del de cuius e non all’arricchimento personale dell’erede. RIFERIMENTI NORMATIVI 1. 2. 3. T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346); L. 21 novembre 2000 n. 342; L. 18 ottobre 2001 n. 383 (soppressione dell’imposta di successione e donazione); 4. L. 24 novembre 2006 n. 286 (c.d. “Collegato alla Finanziaria”) ; 5. L. 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. “Finanziaria 2007”) ; 6. 7. Risoluzione AE n. 8 del 13 gennaio 2012 (Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione); Risoluzione AE n. 11 del 13 febbraio 2013 (Allegazione estratti catastali relativi agli immobili caduti in successione). Principi Generali Gli eredi ed i legatari devono presentare la dichiarazione di successione in base alla quale l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta. Presupposto Trasferimento di beni e diritti a seguito della morte del titolare (anche in caso di morte presunta e/o di possesso temporaneo di beni dell’assente artt. 49 e 58 c.c.). Soggetti passivi I soggetti passivi dell’imposta sono: 1. 2. Eredi; Legatari. Eredi Gli eredi sono tra loro solidalmente obbligati al pagamento dell’ammontare complessivo dell’imposta anche per la parte dovuta dai legatari; I legatari, al contrario, pagano solo l’imposta afferente ai rispettivi legati. Rinuncia L’erede può rinunciare all’eredità mediante apposita dichiarazione resa dinanzi a un Notaio e/o dinanzi al Tribunale. In tal modo escluderà ogni sua obbligazione rispetto all’eredità sia in termini di imposta che di rapporto debito/credito della massa. Soggetti esclusi Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta: 1. Stato; 2. Cooperative sociali e Onlus; 3. Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute con scopi specifici (studio, assistenza, ricerca scientifica, educazione e ass. di vol. ex L. 266/91); 4. Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute con scopi diversi da quelli di cui al punto precedente, ma il cui lascito sia per tali scopi da dimostrare entro cinque anni all’AE (in caso contrario pagherà l’imposta maggiorata degli interessi); 5. Fondazioni enti ed associazioni estere purché vi sia il rispetto della condizione di reciprocità; 6. Enti aventi scopi di culto; (cfr. Circolare AE 22 gennaio 2008 n. 3/E); 7. Movimenti e partiti politici. La Base Imponibile Secondo le norme oggi vigenti, la base imponibile è rappresentata dal “valore globale netto” dei beni caduti in successione o trasferiti gratuitamente. Sul piano pratico (art. 8, per le successioni, art. 56, per le donazioni e gli atti a titolo gratuito), è importante precisare che l’imposta si applica: calcolando il valore globale della successione o dell’atto; suddividendo tale valore in quote corrispondenti a quelle ereditarie o alle quote in cui i diversi beneficiari acquistano; applicando a ciascuna quota come sopra ottenuta la franchigia eventualmente prevista in considerazione delle qualità soggettive del beneficiario. Qualora si applicasse il diverso criterio [(valore globale – somma delle franchigie): quote], si giungerebbe a conseguenze diverse all’esito del calcolo dell’imposta, qualora alla successione partecipassero soggetti legati al de cuius da rapporti di parentela di grado diverso (es. figlio e fratello), sia pure in quote uguali. Per determinare l’imposta, quindi, si deve: 1. Individuare la base imponibile, al netto dell’eventuale franchigia e delle eventuali donazioni anteriori; 2. Calcolare l’imposta lorda mediante l’applicazione delle aliquote stabilite dalla legge; 3. Sottrarre dall’imposta lorda le riduzioni e detrazioni previste. Imponibile La base imponibile è rappresentata dal valore della quota di eredità o del singolo legato al netto della franchigia. Franchigia Per alcune categorie di eredi (coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle e per i portatori di handicap) è prevista una franchigia variabile spettante a ciascuno di essi con la conseguente riduzione della base imponibile. In sostanza l’imponibile delle singole quote ereditarie è determinata al netto della franchigia, dei legati e degli altri oneri, mentre per i legati è determinata al netto della franchigia e degli oneri di cui sono gravati. Soggetti - Coniuge; - Parenti in linea retta (genitori, figli, rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti, gli affiliati e gli affilianti). Fratelli e sorelle. Portatore di handicap (indipendentemente dal grado di parentela). Franchigia € 1.000.000,00 € 100.000,00 € 1.500.000,00 In caso di donazione e/o di altri atti a titolo gratuito e/o di altri vincoli di destinazione (solo per quelli costituiti dopo il 29.11.2006), l’imposta dovrà essere calcolata al netto degli eventuali benefici usufruiti dal donante/beneficiario fatta eccezione per le donazioni: assoggettate ad imposte in misura fissa o non soggette (Stato ed Enti locali, Fondazioni, Associazioni, patto di famiglia, a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi ecc. – v. retro); 2. registrate gratuitamente in quanto riguardanti beni esclusi (art. 12 D.Lgs. 346/90); 3. di modico valore (art. 783 c.c.); 4. relative a spese non soggette a collazione (art. 742 c.c.). Nel calcolo sono ricomprese anche le donazione effettuate nei periodi in cui l’imposta era stata abrogata o per le donazioni presunte (atti fatti a titolo oneroso – cfr. Circolare AE 22 gennaio 2008 n. 3/E) 1. Patrimonio De cuius residente in Italia: De cuius residente all’estero: il patrimonio è costituito da tutti i beni ed i diritti trasferiti anche se esistenti all’estero; il patrimonio è costituito dai soli beni esistenti nel territorio italiano nonché alcuni beni su base presuntiva (beni iscritti in pubblici registri, azioni, quote societarie, obbligazioni, crediti di debitori ital. ecc.). Le passività L’imposta colpisce il valore netto del patrimonio trasmesso, per determinare la base imponibile occorre detrarre le seguenti passività (art. 20-24 d.lgs. n. 346/1990): Debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione; Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi negli ultimi 6 mesi di vita del defunto; Spese funerarie. Esenzioni (beni e diritti esclusi dall’attivo) Titoli di Stato (Bot, Cct, Btp, ecc.) o equiparati; Veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico; Crediti verso lo Stato o ceduti allo Stato; Beni culturali sottoposti a vincolo; Indennità di fine rapporto di lavoro e altre indennità; Crediti verso enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria; Crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione; Aziende familiari e partecipazioni sociali in favore di coniuge e discendenti; Azioni e titoli intestati al defunto e alienati prima della sua morte. Territorialità Art. 2 del d.lgs. 346 del 1990 L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati, nell’ipotesi in cui il de cuius sia residente in Italia (c.d. principio dell’imposizione globale). Qualora il de cuius risieda all’estero al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti” – ovverosia materialmente collocati – in territorio italiano (c.d. principio della territorialità). Problemi applicativi Art. 6 del d.lgs. 346/90 Competente per l’applicazione dell’imposta sulle successioni è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del registro di Roma. Circolare AE n. 91/E 18 ottobre 2001 La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto, non essendo stato modificato quanto stabilito dall’art. 6 c. 1 e, tuttavia, tale competenza risulta modificata dall’art. 15 c. 3 L. 383/2001 per l’ipotesi in cui il defunto non fosse residente in Italia. In questo caso la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana . Caso pratico: Franchigia Nel 2000 Caio dona al figlio Mevio un immobile del valore di £ 400.000.000 (franchigia £ 350.000.000). Nel 2009 si apre la successione di Caio ed a Mevio spetta una quota ereditaria di € 1.500.000,00. COME SI CALCOLA LA FRANCHIGIA SULLA QUOTA DI MEVIO? Il valore della quota ereditaria spettante a Mevio deve essere aumentato dell’importo pari al valore della quota parte della donazione non tassata in vita di Caio (ossia £ 350.000.000). Attualizzando tale somma ad un valore approssimativo di € 500.000,00 l’importo da sommare a quello della quota ereditaria è pari al valore attuale della donazione coperta dalla franchigia ossia pari all’87,5% di € 500.000,00. Tale rapporto può essere sintetizzato con un’equazione: 400:350=100:X segue Avente diritto: coniuge superstite Quota spettante: l’intero Avente diritto: il coniuge ed un figlio Quote spettanti: 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio Avente diritto: il coniuge e due figli Quota spettante: 1/3 al coniuge ed 1/3 ad ogni figlio Avente diritto: il coniuge e più di due figli Quota spettante: 1/3 al coniuge e 2/3 agli altri Avente diritto: il coniuge ed i fratelli e sorelle Quota spettante: 2/3 al coniuge ed 1/3 agli altri Avente diritto: il coniuge ed il nipote Quota spettante: 2/3 al coniuge ed 1/3 al nipote Avente diritto: il coniuge ed i genitori Quota spettante: 2/3 al coniuge ed 1/3 ai genitori Avente diritto: il coniuge, i genitori ed i fratelli Quota spettante: 2/3 coniuge, 1/3 genitori, 1/3 fratelli Avente diritto: un figlio (senza il coniuge) Quota spettante: l’intero Avente diritto: due figli (senza il coniuge) Quota spettante: 1/2 al primo e 1/2 al secondo Avente diritto: tre o più figli (senza il coniuge) Quota spettante: in parti uguali fra loro segue Avente diritto: il coniuge separato, non in colpa Quota spettante: come al coniuge non separato Avente diritto: il coniuge separato, con colpa Quota spettante: assegno vitalizio se aveva gli alimenti Avente diritto: il coniuge divorziato Quota spettante: nessuna quota Avente diritto: il padre e la madre Quota spettante: 1/2 al padre e 1/2 alla madre Avente diritto: un genitore soltanto Quota spettante: l’intero Avente diritto: i genitori ed i fratelli Quota spettante: 1/2 ai genitori e 1/2 ai fratelli Avente diritto: i nonni paterni e materni Quota spettante: 1/2 ai paterni e 1/2 ai materni Avente diritto: solo fratelli e sorelle Quota spettante: in parti uguali Avente diritto: altri parenti fino al sesto grado Quota spettante: in parti uguali Avente diritto: oltre il sesto grado va allo Stato Quota spettante: l’intero segue Soggetti Franchigia Aliquota Coniuge e parenti in linea retta. € 1.000.000,00 4% € 100.000,00 6% Altri parenti fino al 4° grado, affini in l. r. e affini in l. c. fino al 3° grado - 6% Altri - 8% Fratelli e sorelle segue Esempio pratico 2: Si ipotizzi che il de cuius lasci quali eredi legittimi il coniuge e due figli, con un attivo ereditario di 5.000.000 di euro. Occorrerà innanzitutto individuare i beni facenti parte della massa ereditaria e calcolarne il valore. Dal valore così calcolato si dovranno eliminare le passività. Supponiamo che l'eredità sia costituita dai seguenti beni: - casa di 250.000 - terreni per un valore di 4.000.000 - denaro per 750.000 Il totale del patrimonio è dunque di 5.000.000 di euro. segue I calcoli… Abbiamo detto che per il coniuge ed i figli c’è una franchigia sotto la quale l' imposta non si applica. Occorre quindi moltiplicare il numero degli eredi per 1.000.000 ed otteniamo: 3 x 1.000.000 = 3.000.000 (franchigia). Detraiamo dai 5.000.000 di euro la franchigia così calcolata ed otteniamo: 5.000.000 - 3.000.000 = 2.000.000 Sull' imponibile appena calcolato si deve aggiungere un 10% per gioielli, mobilia ecc. (Torna in auge praticamente l' art. 9 del Testo Unico delle successione del 1990). per cui il 10% di 2.000.000 sarà 200.000 euro. Il nostro valore totale sarà dunque di: 2.200.000. Su questa cifra pagheremo il 4%, che rappresentala nuova tassa di successione. segue Per il resto si procede come al solito calcolando l’imposta catastale e ipotecaria sugli immobili. 2.200.000 x 4% = 88.000 Il valore sul quale calcolare l' imposta catastale ed ipotecaria sarà dato da casa + terreni e quindi sempre facendo riferimento all' esempio di sopra avremmo un valore di 4.250.000. Su tale cifra calcoliamo il 2% per imposta ipotecaria e 1% di imposta catastale: 4.250.000 x 2% = 85.000 euro 4.250.000 x 1% = 42.500 euro Alla fine tra imposta di successione, imposta catastale e imposta ipotecaria si otterrà un importo di 215.500 euro., a cui dovranno aggiungersi ancora la tassa ipotecaria e l’imposta di bollo, rispettivamente di 35 e 64 euro. Agevolazioni e riduzioni Esempio Immobili culturali (artt. 13 e 25 T.U. successioni); Terreni Montani (art. 9 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e art. 9 c. 1 D. Lgs. 504/92); Fondi rustici (artt. 13 T.U. successioni); Prima casa (art. 69 c. 3 e 4 L. 21 novembre 2000 n. 342); Immobili o parti di essi adibiti all’esercizio dell’impresa (artt. 13 T.U. successioni). FATTISPECIE ESENZIONE RIDUZIONE DONAZIONE SUCCESSIONE IPOCATASTALI A favore di soggetti portatori di handicap Franchigia fino a € 1.500,00 sì *quale che sia il donante sì *quale che sia il de cuius no Azienda, ramo d’azienda, quote, azioni No tassazione condizionata sì anche Patti di famiglia sì sì * Stato, Regioni, province, Comuni Ecc. Esenzione sì sì sì no no Sì Prima casa Beni culturali vincolati non vincolati Esenzione Riduzione condizionate imposta fissa sì no Trasferimento nel quinquennio da altra donazione o successione Riduzione sì *aventi oggetto gli stessi beni o parte di essi sì idem no Fondi rustici nell’ambito della impresa diretto coltivatrice Riduzione sì *aventi causa: coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle sì *aventi causa: idem no segue FATTISPECIE ESENZIONE RIDUZIONE DONAZIONE SUCCESSIONE IPOCATASTALI Immobili adibiti all’esercizio di impresa artigiana famigliare Riduzione sì *aventi causa: coniuge, parenti in linea retta entro il 3° grado. sì *aventi causa: idem no Giovani agricoltori (che abbiano < di 40 anni) Esenzione condizionata v. Art 3 t.u. Imposta fissa * ascendenti e discendenti entro il 3° sì Catastale e bollo: Esenzione Ipotecaria: Fissa Detrazione dalla imposta di donazione della imposta sul valore aggiunto Detrazione sì no no Limite massimo percepibile delle imposte in misura fissa relative a terreni agricoli o montani Limite massimo no sì sì Autoveicoli Esenzione Esenzione Aziende, quote di società di persone o beni strumentali in territori montani con meno di 5.000 abitanti o nelle frazioni con meno di 1000 abitanti Riduzione condizionata sì Coniuge-parenti entro il 3° sì no segue IN ORDINE ALFABETICO Si applica alla successione (s) alla donazione (d) AUTOVEICOLI s\d AZIENDE, RAMI DI AZIENDA, AZIONI PARTECIPAZIONI SOCIALI s\d BENI CULTURALI s\d FAMIGLIA COLTIVATORE DIRETTOs\d GIOVANI AGRICOLTORI s\d HANDICAP s\d IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO d IMPRESA ARTIGIANA FAMILIARE s\d LIMITE MASSIMO IMPOSTE FISSE s PARTITI POLITICI s\d PARTICOLARI SOGGETTI s\d PRIMA CASA s\d TERRITORI MONTANI s\d QUINQUENNIO s\d LE DONAZIONI Definizione L’imposta colpisce: Trasferimenti a titolo gratuito tra vivi – comprese le liberalità anche indirette Costituzione di vincoli di destinazione di beni Soggetti passivi I soggetti passivi sono: Il beneficiario della donazione Il beneficiario del vincolo di destinazione Disposizioni applicabili Alle donazioni si applicano le stesse disposizioni dettate per l’imposta di successione in quanto compatibili Determinazione dell’imposta Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli artt. 14-19 e 34, commi 3, 4 e 5. segue Imposta in misura fissa (art. 59, d.lgs. n. 346/1990): 1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12. 2. (abrogato) 3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57. segue Imposta in misura proporzionale Soggetti Franchigia Aliquota Coniuge e parenti in linea retta 1.000.000 4% Fratelli e sorelle 100.000 6% Altri parenti fino al 4°, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° 6% Altri soggetti 8% Il Patto di Famiglia DEFINIZIONE Il “patto di famiglia” è definito dall’art. 768-bis c.c. quale contratto con cui l’imprenditore (o il titolare di partecipazioni societarie) trasferisce, ad uno o più discendenti, in tutto o in parte, l’azienda (o le proprie quote) compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie. Il Patto di famiglia scaturisce pertanto da un trasferimento d’azienda. segue TASSAZIONE Il patto di famiglia è soggetto ad una tassazione speciale. Ai sensi dell’art. 1, comma 78, l. n. 296 del 2006 è previsto un regime fiscale agevolato per il trasferimento d’azienda familiare, effettuato anche tramite il patto di famiglia, a favore di quei discendenti che si impegnino a continuare l’attività nei successivi cinque anni. segue ESENZIONE Ai fini fiscali, dunque, i trasferimenti effettuati tramite questo patto sono esenti da: 1. 2. Imposta di trascrizione; Imposta catastale per le volture relative, nonché dall’imposta di successione e donazione. L’art. 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 (e successive modificazioni) dispone infatti che i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis ss. c.c. a favore dei discendenti, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni non sono soggette ad imposta. segue CONDIZIONI Per mantenere le esenzioni suindicate è necessario che: 1. i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento d’azienda; 2. rendano una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le medesime condizioni contestualmente alla stipula del contratto con il quale è disposto il patto di famiglia. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE di seguito si riportano: - - - Un modello di dichiarazione di successione in cui sono evidenziate le istruzioni per la sua compilazione*; Un esempio di dichiarazione di successione compilata con dati di fantasia; Un esempio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; Un prospetto di autoliquidazione. * modello tratto dal sito web dell’Agenzia delle Entrate della Regione Piemonte va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione Indicare l’Ufficio Territoriale della Direzione Provinciale nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto. In caso di residenza all’estero, indicare l’ufficio dove il defunto aveva l’ultima residenza italiana. Se la residenza è sconosciuta, indicare la Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale Roma 6, Via Canton n. 20, 00144 Roma La data di apertura della successione corrisponde alla data della morte, salvo casi particolari Indicare se il defunto era sposato e quale era il regime patrimoniale: comunione legale dei beni o separazione dei beni Indicare se l’eredità è devoluta per legge e/o per testamento In caso di testamento, indicare il nome e cognome del notaio che lo ha pubblicato, la data, gli estremi di registrazione e la data di pubblicazione Totale dei valori degli immobili indicati nel quadro B1 Totale dei valori indicati nei quadri B2 e B3 Totale dei valori indicati nel quadro B4 Totale delle passività indicate nel quadro D Dopo la firma, indicare in stampatello il nome e cognome del dichiarante, la data e il luogo di nascita Indicare la qualità del dichiarante (erede, legatario, curatore eredità giacente, trustee, rappresentante, ecc.) e l’indirizzo Esempio Luigi Verdi 02 03 2013 indicare, in modo schematico, il nome, cognome, luogo e data di nascita degli eredi del defunto, il loro grado di parentela o affinità (in linea retta o collaterale) e le eventuali rinunce Maria Rossi, coniuge, nata a Torino il 10.1.1940 Vittorio Verdi, figlio, nato a Torino il 20.03.1970 Giulia Verdi, figlia, nata a Torino il 14.07.1975 Attenzione: l’elenco non è esaustivo autocertificazione resa da un erede, allegando un documento di identità, avente ad oggetto lo stato di morte del defunto autocertificazione resa da un erede, allegando un documento di identità, avente ad oggetto lo stato di famiglia del defunto alla data del decesso autocertificazione resa da un erede (se parente o affine del defunto), allegando un documento di identità, avente ad oggetto lo stato di famiglia degli eredi prospetto di autoliquidazione e modello F23 pagato copia autentica dell’ultimo bilancio, se cade in successione un’azienda certificazione bancaria per i rapporti di c/c o di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c, compresi gli interessi maturati alla data della morte e dei prelevamenti eseguiti nei 4 giorni precedenti, e/o dei titoli in portafoglio) autocertificazione del possesso dei requisiti per l’agevolazione prima casa copia autentica degli atti di ultima volontà documenti comprovanti le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari, imposte, ecc). Non c’è più l’obbligo di allegare gli estratti catastali degli immobili (risoluzione n. 11/E del 2013) indicare il numero dei quadri che sono stati compilati coniuge, figlio, nipote in linea retta di 2°grado, nipote in linea collaterale di 3°grado, ecc . Categoria: erede o legatario indicare il numero progressivo (001, 002, 003, ecc.) quota dell’immobile posseduta dal defunto (es. 50/100 se il defunto possedeva metà immobile, 100/100 se la quota corrisponde all’intero) diritto di proprietà, nuda proprietà, superficie, ecc. indicare eventuali agevolazioni d’imposta (ad es. agevolazione prima casa, riduzione per i fondi rustici) e altre osservazioni valore dell’immobile, in base alla quota di possesso e al diritto del defunto Determinazione del valore dell’immobile Per i fabbricati, si moltiplica la rendita catastale dell’ immobile rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti: 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D 110 per la prima casa e relative pertinenze 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B Per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale il valore è quello di mercato ma il contribuente può richiedere l’attribuzione di rendita catastale Per i terreni edificabili, il valore è quello di mercato Per i terreni non edificabili, il valore imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25% AGEVOLAZIONE «PRIMA CASA» Se all’ interno dell’ asse ereditario vi è un immobile non di lusso che presenta i requisiti per l’agevolazione «prima casa», sono dovuti 168 € per l’imposta ipotecaria e 168 € per l’imposta catastale. l’ agevolazione spetta se almeno uno dei beneficiari abbia i seguenti REQUISITI • l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso; • l’immobile deve essere ubicato nel Comune dove il beneficiario (erede o legatario) ha la propria residenza o dove la stabilisca entro 18 mesi dalla data di apertura della successione o nel Comune in cui l’erede o il legatario svolge la propria attività. Se il beneficiario è all’estero per lavoro, l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui ha sede il suo datore di lavoro in Italia; • il beneficiario non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col proprio coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa situata nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato; • il beneficiario non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal proprio coniuge, con le agevolazioni «prima casa». partita Iva o C.F. della società emittente quota di possesso da parte del defunto, dei titoli/azioni/ecc. e il loro valore, facendo attenzione al n. dei cointestatari azioni, titoli, obbligazioni, quote di partecipazione al capitale di società, fondi comuni di investimento, ecc. Le quote sociali e le azioni devolute al coniuge e ai discendenti del defunto non sono soggette ad imposta di successione se tali soggetti detengono il controllo della società per un periodo almeno di 5 anni dalla data del trasferimento, indicando nella dichiarazione di successione la loro volontà di mantenere il controllo societario I titoli di Stato non sono soggetti a tassazione anche se compresi nei fondi comuni di investimento; è comunque necessario indicarli specificando che gli stessi sono esenti. quota dell’azienda posseduta dal defunto e il valore dell’azienda (al netto dell’avviamento e delle passività) denominazione o ragione sociale dell’azienda partita Iva o C.F. dell’azienda Ad es. l’azienda devoluta al coniuge e ai discendenti del defunto non è soggetta ad imposta di successione se tali soggetti proseguono l’attività d’impresa per un periodo almeno di 5 anni dalla data del trasferimento, indicando nella dichiarazione di successione la loro volontà di proseguire l’attività descrivere la tipologia di bene: somme depositate in conti corrente, in libretti postali, depositi in cassette di sicurezza, crediti, rimborsi fiscali, rendite, pensioni, ecc. Indicare anche navi, imbarcazioni, aeromobili che non fanno parte di aziende quota di possesso dei beni da parte del defunto e il loro valore, facendo attenzione al n. dei cointestatari Per i depositi in cassetta di sicurezza occorre allegare il verbale di apertura della cassetta redatto dal notaio o dal funzionario dell’Agenzia. Per i crediti verso le cooperative per l’assegnazione dell’alloggio, occorre allegare la dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante che non c'è stato atto di assegnazione formale e che non c'è stato frazionamento individuale del mutuo edilizio. BENI ESCLUSI dall’imposta di successione Beni culturali sottoposti a vincolo Crediti verso lo Stato o ceduti allo Stato Titoli di Stato (Bot, Cct, Btp, ecc.) o equiparati Veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico Indennità di fine rapporto di lavoro e altre indennità Azioni e titoli intestati al defunto e alienati prima della sua morte Crediti verso enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria Crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione Aziende familiari e partecipazioni sociali in favore di coniuge e discendenti Attenzione: non è più obbligatoria la compilazione del quadro B5 valore di ciascun bene donato riferito alla data di apertura della successione descrivere i beni donati dal defunto (o oggetto di altro atto a titolo gratuito) in favore di eredi o legatari (beneficiari), indicando i beneficiari e gli estremi dell’atto di donazione o di liberalità Per l’applicazione della FRANCHIGIA si deve tener conto delle donazioni fatte in vita dal defunto in favore degli eredi o legatari . Il valore di tali donazioni deve essere attualizzato alla data di apertura della successione. indicare i debiti che aveva il defunto al momento di apertura della successione e altri oneri: mutui immobiliari, saldi passivi su c/c, debiti cambiari, debiti tributari, spese funerarie, spese mediche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi, legati, ecc. indicare il tipo di documento attestante la passività e allegarlo indicare il valore per ciascuna passività, riferita alla quota del defunto Per ulteriori approfondimenti si veda il Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346. Tra i documenti di prassi si segnalano la circolare n.3/E del 2008, le risoluzioni n.8/E del 2012 e n.11/E del 2013 MOD.4 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Direzione Provinciale di ROMA PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO Ufficio Territoriale di ROMA ESTREMI DELLA PRESENTAZIONE (barrare la casella che interessa) NUMERO VOLUME 1 X PRIMA DICHIARAZIONE 2 DICHIARAZIONE MODIFICATIVA 3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 5 DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DICHIARAZIONI PRECEDENTI NUMERO VOLUME NUMERO VOLUME NUMERO VOLUME DATI ANAGRAFICI DEL DEFUNTO giorno Data di apertura della successione Codice Fiscale Cognome (1) mese anno 1 5 0 2 2 0 1 3 R S S M R A 4 9 A 1 8 H 5 0 1 N ROSSI MARIO Nome (1) Comune o stato estero di nascita (1) ROMA Prov. (2) giorno mese 1 2 1 1 1 9 3 0 Data di nascita Ultima residenza: Comune (1) ROMA Via o Piazza VIA COLOSSEO Celibe / Nubile Coniugato / a Eredità devoluta per: N. Civico Regime Patrimoniale Legge X M Sesso (3) Prov. (2) X RM anno Comunione X Separazione Vedovo / a RM 1 Divorziato / a Testamento Testamento per notaio: pubblicato il: registrato a: ASSE EREDITARIO Immobili e diritti reali immobiliari Aziende, azioni, obbligazioni e quote societarie € 156 791,25 € 23 000,00 Altri cespiti Totale Passività Totale beni venduti negli ultimi 6 mesi ROSSI GIUSEPPE nato il 17/07/1953 a ROMA RM Erede VIA COLOSSEO,11 ROMA Firma per esteso e generalità del dichiarante Qualità e indirizzo completo del dichiarante (1) Senza abbreviazioni (2) Sigla automobilistica (3) M o F - Le parti evidenziate con fondino colorato sono riservate all'Ufficio Avvertenza: Ove i quadri risultino insufficienti compilare quadri aggiuntivi € 179 791,25 MOD.4/1 ALBERO GENEALOGICO Defunto: Cognome, Nome ROSSI MARIO Data di morte giorno mese Codice fiscale anno 1 5 0 2 2 0 1 3 R S S M R A 4 9 A 1 8 H 5 0 1 N AVVERTENZE: Dall'albero genealogico è necessario che risulti la linea di ascendenza o discendenza, il grado di parentela o di affinità dei successori col defunto, il luogo e la data di nascita. VERDI MARIA nata il 18/07/1935 a ROMA - Coniuge Rinunciataria ROSSI GIUSEPPE nato il 17/07/1953 a ROMA - Figlio Vivente ROSSI EMILIA nato il 17/07/1950 a ROMA - Figlio Vivente N.B. LA SIGNORA VERDI MARIA CONIUGE SUPERSTITE HA RINUNCIATO ALL'EREDITA' COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 1 2 3 4 5 Certificato di morte Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Visure catastali Attestato di autoliquidazione con allegata quietanza Rinincia all'eredità 6 7 8 9 10 Sono stati utilizzati i seguenti quadri: n. 4/A 4/B1 4/B2 1 1 1 4/B3 4/B4 4/B5 4/C 1 4/D MOD.4/A QUADRO A - EREDI E LEGATARI Progressivo 0 0 1 Relazione di parentela Categoria Figlio Codice Fiscale Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1) R S S G P P 5 3 L 1 7 H 5 0 1 Q ROSSI Nome(1) Comune o stato estero di nascita(1) GIUSEPPE ROMA Residenza o Sede(4) / Comune(1) Progressivo 0 0 2 RM Prov.(2) ROMA RM M N.Civico 11 Categoria Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1) Nome(1) Comune o stato estero di nascita(1) EMILIA ROMA ROSSI Prov.(2) RM Prov.(2) RM Data di nascita giorno mese 11 Categoria Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1) Comune o stato estero di nascita(1) Residenza o Sede(4) / Comune(1) Prov.(2) Prov.(2) Data di nascita giorno mese N.Civico Categoria Codice Fiscale Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1) Comune o stato estero di nascita(1) Residenza o Sede(4) / Comune(1) Prov.(2) Prov.(2) Data di nascita giorno mese N.Civico Categoria Codice Fiscale Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1) Comune o stato estero di nascita(1) Residenza o Sede(4) / Comune(1) Prov.(2) Prov.(2) Data di nascita giorno mese N.Civico Categoria Codice Fiscale Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1) Comune o stato estero di nascita(1) Residenza o Sede(4) / Comune(1) Prov.(2) Prov.(2) Data di nascita giorno mese Sesso(3) anno Via o Piazza N.Civico Relazione di parentela Categoria Codice Fiscale Nome Sesso(3) anno Via o Piazza Relazione di parentela Nome Sesso(3) anno Via o Piazza Relazione di parentela Nome Sesso(3) anno Via o Piazza Relazione di parentela Nome M N.Civico VIA COLOSSEO Relazione di parentela Nome Sesso(3) anno 1 7 0 7 1 9 5 0 Via o Piazza Codice Fiscale Progressivo Sesso(3) anno Figlio ROMA Progressivo mese Relazione di parentela Residenza o Sede(4) / Comune(1) Progressivo giorno 1 7 0 7 1 9 5 3 VIA COLOSSEO R S S M L E 5 0 L 1 7 H 5 0 1 J Progressivo Data di nascita Via o Piazza Codice Fiscale Progressivo Prov.(2) Cognome o Denominazione o Ragione sociale(1) Comune o stato estero di nascita(1) Residenza o Sede(4) / Comune(1) (1) Senza abbreviazioni (2) Sigla automobilistica (3) M o F (4) Nel caso di residenza all'estero, indicare il domicilio eletto nello Stato Italiano (art.29, comma1, lettera L) Prov.(2) Via o Piazza Prov.(2) Data di nascita giorno mese Sesso(3) anno N.Civico MOD.4/B1 QUADRO B - ATTIVO EREDITARIO B1: IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI Progressivo 0 0 1 Comune (1) ROMA Catasto Sezione Foglio CF Zona Censuaria Numero 50 Categoria Classe C/6 Superficie Ettari 640 M.quadri 1 Subalterno 7 M.cubi (4) Prov.(2) Codice Catastale RM H501 Ubicazione VIA COLOSSEO Vani Rendita 36 Diritto (5) Partita (3) 450.00 Codice diritto Quota di possesso 3/4 Valore Piena proprietà € 38 981,25 Osservazioni: IMMOBILE ADIBITO A PRIMA CASA Progressivo 0 0 2 Comune (1) ROMA Catasto Sezione Foglio CF Zona Censuaria Numero 50 Categoria Classe C/2 Superficie Ettari 640 M.quadri 1 Subalterno 8 M.cubi (4) Prov.(2) Codice Catastale RM H501 Ubicazione VIA COLOSSEO Vani Rendita 74 Diritto (5) Partita (3) 500.00 Codice diritto Quota di possesso 3/4 Valore Piena proprietà € 43 312,50 Osservazioni: IMMOBILE ADIBITO A PRIMA CASA Progressivo 0 0 3 Comune (1) ROMA Catasto Sezione Foglio CF Zona Censuaria Numero 50 Categoria Classe A/3 Superficie Ettari 640 M.quadri Subalterno 18 M.cubi (4) Prov.(2) Codice Catastale RM H501 Ubicazione VIA COLOSSEO Vani 3 Rendita 6 Diritto (5) Codice diritto Partita (3) 860.00 Quota di possesso 3/4 Valore Piena proprietà € 74 497,50 Osservazioni: IMMOBILE ADIBITO A PRIMA CASA Progressivo Comune (1) Catasto Zona Censuaria Diritto (5) Prov.(2) Sezione Categoria Classe Foglio Superficie Ettari Numero M.quadri Subalterno M.cubi (4) Codice diritto Codice Catastale Partita (3) Ubicazione Vani Valore Osservazioni: (1) Senza Abbreviazioni (2) Sigla automobilistica (3) Catastale o tavolare (4) Solo se riportati sull'estratto catastale (5) Indicare se trattasi di trasferimento del diritto di proprietà piena o nuda, di costruzione o trasmissione del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di superficie o enfiteusi Rendita Quota di possesso MOD.4/B2-B3 B2: AZIONI, TITOLI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON QUOTATI IN BORSA NE' NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO Progressivo 0 0 1 Quote di possesso 1/2 Descrizione Titoli BNL € 26.0000 / 2 = € 13.000 Codice cespite Partita IVA Valore € 13 000,00 Agevolazioni sul cespite Codice (tipo agevolazione) Progressivo 0 0 2 Quote di possesso 1/2 Descrizione C.C. n°18635 presso la BNL € 2000,00 / 2 = € 10.000 Codice cespite Partita IVA Valore € 10 000,00 Agevolazioni sul cespite Codice (tipo agevolazione) B3: AZIENDE Progressivo Quote di possesso Descrizione Codice cespite Partita IVA Valore Agevolazioni sul cespite Codice (tipo agevolazione) Progressivo Quote di possesso Descrizione Codice cespite Partita IVA Valore Agevolazioni sul cespite Codice (tipo agevolazione) MOD.4/B4 B4: ALTRI BENI Progressivo Progressivo Progressivo Progressivo Progressivo Progressivo Progressivo Progressivo Progressivo Quota di possesso Quota di possesso Quota di possesso Quota di possesso Quota di possesso Quota di possesso Quota di possesso Quota di possesso Quota di possesso Descrizione Codice Valore/Importo Codice Valore/Importo Codice Valore/Importo Codice Valore/Importo Codice Valore/Importo Codice Valore/Importo Codice Valore/Importo Codice Valore/Importo Codice Valore/Importo Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione MOD.4/B5 B5 : BENI TRASFERITI A TITOLO ONEROSO NEGLI ULTIMI SEI MESI DI VITA DEL DEFUNTO ED EVENTUALI DETRAZIONI PROGRESSIVO DESCRIZIONE DEI BENI ED ESTREMI DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO VALORI TOTALE € 0,00 MOD.4/C QUADRO C - DONAZIONI E LIBERALITA' ANCORCHE' PRESUNTE EFFETTUATE DAL DEFUNTO AGLI EREDI E LEGATARI PROGRESSIVO 001 DESCRIZIONE DEI BENI,INDICAZIONE DEI BENEFICIARI E DEGLI ESTREMI DEGLI ATTI DI LIBERALITA' DONAZIONE CON ATTO PER NOTAR TIZIO DEL 17/06/2011 N°45236 DI REPERTORIO REGISTRATO A ROMA IL 30/06/2011 AL N°2356 VALORI € 0,00 TOTALE € 0,00 MOD.4/D QUADRO D - PASSIVITA' Progressivo Descrizione: Documenti Allegati Codice Valore RISERVATO ALL'UFFICIO Osservazioni Progressivo Debiti dedotti Descrizione: Documenti Allegati Codice Valore RISERVATO ALL'UFFICIO Osservazioni Progressivo Debiti dedotti Descrizione: Documenti Allegati Codice Valore RISERVATO ALL'UFFICIO Osservazioni Progressivo Debiti dedotti Descrizione: Documenti Allegati Codice Valore RISERVATO ALL'UFFICIO Osservazioni Debiti dedotti PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO Immobili Aziende Quote di compartecipazione in società Altri beni Totale Passività deducibili Attivo netto Denaro, gioielli e mobilia ( presunti o inventariati ) Beni trasferiti negli ultimi 6 mesi di vita Attivo ereditario imponibile Donazioni Attivo precedenti dichiarazioni Totale RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE di ROSSI MARIO residente in ROMA deceduto/a in ROMA il 15/02/2013 TIMBRO li Il Funzionario Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) La sottoscritta Maria Bianchi nata a Roma il 21.10.1935 ed ivi residente in Via Colosseo n. 4 , C.F. ----------------, DICHIARA che, in data 19.07.2006, è deceduto senza lasciare testamento il proprio coniuge Mario Rossi, nato a Roma il 01.01.1932 ed ivi residente in Via Colosseo n. 4 e non avendo avuto figli è rimasta quale unica erede legittima la sottoscritta. Dichiara inoltre - che in vita del de cuius lo stesso ha provveduto a dividere i beni sotto indicati con i suoi fratelli Giovanni Rossi e Francesco Rossi entrambi premorti al fratello Mario Rossi; - che erroneamente nella dichiarazione di successione n. 62 vol. 628 depositata in Roma il 18.07.2006 sono stati inseriti i -------------------- i quali non sono eredi legittimi del de cuius Mario Rossi ed in ogni caso non avevano alcun titolo legittimo sui sotto indicati beni; - che, il medesimo de cuius Mario Rossi ha, quindi, detenuto e posseduto unitamente alla sottoscritta da oltre un ventennio, ininterrottamente, pacificamente ed indisturbatamente ai sensi di legge ed in ragione della suddetta divisione e sino alla propria morte le seguenti unità immobiliari site nei Comuni di Roma e Milano: A) – Fabbricati e Terreni siti in Comune di Roma distinti nel N.C.T. come segue: 1)- foglio 5 – mappale 1942 sub 1 – Cat. A/6 – clas. 3 – vani 5 – R.C. €. 90,38; 2)- foglio 5 – mappale 1806 sub 3 – Cat. A/6 – clas. 1 – vani 2,5 – R.C. €. 32,28; 3)- foglio 5 – mappale 1944 sub. 2 – are 0.00 – P.F.R. senza classe e redditi; 4)- foglio 5 – mappale 1943 sub. 2 – are 0.00 – P.F.R. senza classe e redditi; 5)- foglio 4 – mappale 9 – are 7,20 – R.D. €. 0,22 – R.A. €. 0,07; B) – Terreni siti in Comune di Milano distinti nel N.C.T. come segue: 1)- foglio 92 – mappale 114 – are 17,00 – R.D. €. 1,32 – R.A. €. 4,39; 2)- foglio 92 – mappale 116 – are 4,00 – R.D. €. 0,62 – R.A. €. 1,14; chiede, pertanto, la relativa voltura a favore della sottoscritta, quale legittima e unica erede del de cuius Mario Rossi, dispensando l’Agenzia del Territorio di Chieti da ogni e qualsiasi responsabilità in merito; Dichiara infine, di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445. In fede, lì, IL DICHIARANTE Ufficio di ROMA Codice Ufficio TJN PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE, SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI, DI BOLLO E DELLA TASSA IPOTECARIA Tibuti liquidati e dovuti da : ROSSI GIUSEPPE nato il : 17/07/1953 a : ROMA residente in : ROMA via : VIA COLOSSEO,11 codice fiscale n. : RSSGPP53L17H501Q in qualità di : Erede per la successione di : ROSSI MARIO nato a : ROMA il : 12/11/1930 codice fiscale n. : RSSMRA49A18H501N residente in : ROMA deceduto il : 15/02/2013 a : ROMA vol. : dichiarazione n. : presentata all'Ufficio del Registro di : ROMA 649T - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA - 2% Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta : 737T - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA CATASTALE - 1% Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta : 649T - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA - 2% Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta fissa : € 156 791,25 € 168,00 737T - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA CATASTALE -1% Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta fissa : € 156 791,25 € 168,00 778T - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA Per ogni Conservatoria territorialmente competente € 35,00 € 35,00 € 35,00 456T - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO Per ogni Conservatoria territorialmente competente € 64,00 € 64,00 € 64,00 Tributi speciali: 964T ( € 32.00) = € 32,00 TOTALE (per imposte e tasse da versare) € 467,00 N.B. - La richiesta di trascrizione del certificato di successione resta di competenza dell'ufficio