TITOLO IV – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

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TITOLO IV – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
TITOLO IV – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Articolo 30 – Rifiuti speciali e pericolosi in genere
30.1 Sono rifiuti speciali, regolati dal presente titolo, tutti i rifiuti prodotti da utenze non
domestiche salvo quelli assimilati agli urbani.
30.2 Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ovvero di quelli classificati pericolosi è a
carico del produttore o del detentore,che li consegna ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto
che effettua le operazioni individuate dalla normativa vigente.
Ai fini dello smaltimento i rifiuti sono caratterizzati e classificati, a cura e spese del produttore e/o
detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi merceologiche,chimico/fisiche,
tossicologiche.
30.3 Ai sensi dell’art. 189 del D. LGS. n. 152/06, le aziende che producono e/o trattano rifiuti
speciali da attività produttiva sono tenuti a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche
dei rifiuti prodotti e smaltiti secondo le modalità individuate dalla Legge 70/1994.
La denuncia (M.U.D.) deve essere fatta utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal
Ministero dell’Ambiente.
Articolo 31 – Rifiuti speciali da attività edilizie
31.1 Salvo quanto previsto all’art. 25, lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dai cantieri e/o
attività edilizie in genere ovvero macerie, terre di scavo, detriti vari e altri rifiuti non recuperabili è
a carico del privato o dell’impresa che esegue i lavori, che vi provvede in conformità alla normativa
vigente.
In particolare le macerie devono essere conferite a discariche o ditte autorizzate per il trattamento
ed
il successivo riutilizzo.
31.2 Eventuali materiali recuperabili quali imballaggi, scarti di legno e metalli potranno essere
comunque conferiti all’ecocentro.
31.3 Le imprese che effettuano i lavori sono responsabili circa il mantenimento della pulizia delle
aree pubbliche e private circostanti il cantiere. Nell’area del cantiere, durante le varie lavorazioni
e/o durante il caricamento di eventuali macerie dovranno sempre essere adottati tutti gli
accorgimenti atti a limitare la produzione di rumori e polveri ed anche la fuoriuscita di terra e/o
fango in conseguenza di eventi temporaleschi.
E’ fatto divieto di scaricare residui di lavaggio delle attrezzature nelle caditoie stradali.
Articolo 32 – Rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali
32.1 I materiali risultanti dalle attività cimiteriali si distinguono in resti umani, che non possono
essere spostati dal cimitero e rifiuti assimilabili agli urbani ed inerti che, nel caso, possono essere
avviati al trattamento finale presso impianti autorizzati.
32.3 I rifiuti cimiteriali derivano da:
a) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
b) attività di ordinaria gestione dei cimiteri.
A solo titolo esemplificativo i rifiuti di cui alla lettera a) del presente comma sono costituiti da resti
metallici o lignei di cofani, avanzi di indumenti, imbottiture, altri materiali biodegradabili inseriti
nei cofani, piedini, ornamenti, maniglie, simboli religiosi inseriti nelle casse.
I rifiuti di cui alla lettera b) del presente comma sono costituiti da terre di scavo, materiali lapidei,
resti di murature e comunque inerti provenienti dai lavori di edilizia cimiteriale, fiori secchi, corone,
carta, ceri e lumini, vasi ed altri oggetti metallici e non metallici o di plastica derivanti dalla pulizia
delle aree e dallo svuotamento dei cestini e di altri contenitori.
32.4 Salvo quanto disposto ai commi successivi, i rifiuti cimiteriali devono essere avviati al
recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
32.5 I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni devono essere raccolti separatamente con le
necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle casse. In
particolare, dopo la riesumazione il rifiuto deve essere disinfettato con prodotto idoneo ed essere
immesso in apposito contenitore a perdere flessibile, a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile
da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e
recanti la scritta “Rifiuti urbani cimiteriali trattati”.
32.6 I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri saranno immessi in appositi
contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all’interno dei cimiteri.
32.7 I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di
murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere
riutilizzati all’interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti
per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.
32.8 Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei
rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere
attuato in area allo scopo individuata dal Comune all’interno dell’area cimiteriale, fermo restando
che i rifiuti siano racchiusi negli appositi contenitori a perdere, con modalità tali da evitarne
qualsiasi spandimento o dispersione.
Articolo 33 – Rifiuti sanitari assimilati agli urbani
33.1 Sempre che non siano compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi come definiti dalla normativa
vigente, sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti prodotti da ospedali e altre strutture sanitarie:
a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza
delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i
quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso
tali residui;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire
negli ordinari circuiti di raccolta differenziata nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e
per quantità siano assimilati agli urbani;
d) spazzatura e/o residui dalla pulizia dei pavimenti;
e) indumenti e lenzuola monouso e quelli non monouso di cui il detentore intende disfarsi;
f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie.
Articolo 34 – Autosmaltimento e compostaggio domestico
34.1 Nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti e, più in generale, dell’ambiente e della salute
umana è consentito ai conduttori di orti e giardini domestici la combustione di limitate quantità di
rifiuti vegetali secchi derivanti esclusivamente dalla manutenzione delle loro proprietà.
Tale attività non dovrà arrecare molestie al vicinato e svolgersi alla presenza continua di un
operatore, preferibilmente nelle prime ore del mattino.
34.2 Analogamente è consentito, anzi auspicabile, il trattamento dei rifiuti vegetali – organici
mediante la pratica del compostaggio domestico. Tale attività potrà essere svolta con l’ausilio di
apposite compostiere e/o sistemi realizzati anche artigianalmente qualora vi sia la disponibilità di
idoneo sito adibito a giardino – orto ove, dovrà essere riutilizzato il compost prodotto, il tutto in
modo da non creare molestie al vicinato.
34.3 Il comune potrà valutare eventuali sgravi per le utenze che si impegnano ad effettuare
regolarmente tale attività.
Articolo 35 – Rifiuti contenenti amianto
35.1 I rifiuti contenenti amianto, classificati come pericolosi, devono essere smaltiti esclusivamente
con stoccaggio definitivo in impianti controllati.
35.2 Lastre di copertura (eternit) e altri manufatti contenenti amianto che risultino alla vista friabili,
con effettivo rischio di rilascio di fibre, dovranno essere rimossi oppure trattati con speciali vernici
e/o resine capaci di fissare le fibre pericolose alla superficie.
Se del caso, dovrà essere installata una sovracopertura ovvero una barriera a tenuta che separi
l’amianto dal resto dell’edificio.
35.3 A meno che il proprietario non vi provveda personalmente, senza l’ausilio di terzi, la
rimozione di materiali contenenti amianto dovrà essere effettuata solo da ditte specializzate ,
secondo le cautele e le prescrizioni del caso.
In ogni caso lo smaltimento ed il trasporto dei suddetti materiali potrà essere effettuate
esclusivamente da ditte autorizzate allo scopo.
35.4 In seguito a segnalazioni da parte dell’Ufficio Ambiente, dell’ASL o dell’ARPA di coperture
e/o manufatti contenenti amianto e lasciati in stato di abbandono, il Sindaco potrà emettere
ordinanza per obbligare il proprietario a rimuovere o mettere in sicurezza gli stessi.